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Document 32013R1336

Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 , che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 335, 14.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1336/oj

14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/17


REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 68,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE (4) il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «l’accordo»). Occorre che l’accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, è opportuno che le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo siano allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato per difetto al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

1)

Il testo dell’articolo 16 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

2)

Il testo dell’articolo 61 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;

b)

al paragrafo 2, l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

1)

Il testo dell’articolo 7 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

2)

All’articolo 8, il primo comma è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».

3)

All’articolo 56, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

4)

All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

5)

All’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».

Articolo 3

Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1)

alla lettera a), l’importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;

2)

alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(4)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).


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