Domanda : Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si desidera sottoporre alla cortese attenzione della Stazione Appaltante i quesiti di seguito riportati. 1.Interventi senza individuazione del veicolo responsabile barriere, manufatti e muri – Art. 4 del Capitolato - L’art. 4, co 1 p. 3 del Capitolato stabilisce che, in caso di "intervento senza individuazione del veicolo responsabile", il Concessionario sia tenuto ai ripristini ivi descritti (barriere metalliche, manufatti in cemento e muri di sostegno) a meno che “l’intervento di ripristino abbia un costo superiore a “€ 7.000,00 (IVA esclusa) per singolo evento” (insomma, fino a 7.000,00 euro l’intervento sembrerebbe esser dovuto). La disposizione de qua apre addirittura alla possibilità che si possa migliorare tale soglia (quella dei 7.000,00 euro) nell’Offerta Tecnica di gara (testualmente “il concessionario non è tenuto al ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e di muri di sostegno, qualora l’intervento di ripristino abbia un costo superiore a 7.000 Euro I.V.A. esclusa a meno che tale tipologia di intervento non sia espressamente contenuta nell’offerta del concessionario”. Il Concessionario risulterebbe quindi obbligato a tali ripristini a proprie spese fino al raggiungimento di tale soglia per ogni evento, per un numero illimitato di potenziali interventi, col rischio di rendere la concessione, il cui valore è computato in 125.000 euro, tutt’altro che remunerativa. Tale impostazione, oltretutto, appare in netto contrasto con la prassi consolidata seguita dalle Amministrazioni locali su scala nazionale e, in particolare, con quanto previsto dall’Ente contiguo – per la gara pari oggetto del 2020 – della Provincia di Reggio Emilia (analogamente, anche i bandi delle gare indette dalle province di Rimini e Modena). In tale precedente procedura, coerentemente con la natura del servizio, l’attività di ripristino infrastrutturale era dovuta solo in presenza dei dati identificativi del veicolo danneggiante, consentendo così il recupero dei costi. L’attuale previsione appare dunque estremamente onerosa e difficilmente sostenibile: negli atti di gara non risulta pubblicato lo storico ufficiale dei sinistri (numero di eventi e relativi valori economici medi) con autore ignoto verificatisi nell'ultimo triennio sulla rete viaria comunale. Senza tali indicatori, l'operatore si trova nell'impossibilità di stimare l'impatto economico di un obbligo che, tra l’altro, può raggiungere la soglia massima prevista con estrema frequenza. Ciò impedisce la corretta modellazione del PEF quale documento di sostenibilità, che, anzi, rischia di contenere delle stime del tutto aleatorie, con effetti potenzialmente lesivi della par condicio e della serietà delle offerte. Trattandosi di concessione di servizi con trasferimento integrale del rischio operativo, l’attuale previsione impegna l’affidatario per costi che potrebbero eccedere il valore stimato dei ricavi. Per quanto precede, si chiede: a)di voler rettificare l’art. 4 del Capitolato, eliminando il ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e infrastrutture in genere dal novero degli interventi obbligatori in assenza di identificazione del veicolo responsabile, ripristinando la coerenza con la prassi seguita dalla gran parte delle amministrazioni italiane; b)di voler altresì confermare, a tutela della par condicio competitorum e della sostenibilità delle offerte, che la previsione di un’offerta di questo genere, sia essa inferiore o superiore ai 7.000 euro ad intervento, non possa essere contenuta nei Progetti Tecnici delle ditte partecipanti; c)in ogni caso, di voler fornire i dati storici dei danneggiamenti alle infrastrutture da incidenti con autori ignoti verificatisi nell’ultimo triennio e del relativo valore economico medio. 2.Apparente refuso criterio F – Pag. 52 del Disciplinare – In seconda battuta, si chiede di voler confermare che il rimando alla “strada provinciale” contenuto nella spiegazione tabellare didascalica del criterio F sia un refuso da doversi ritenere sostituito con “strada comunale”. 3.Criteri per dichiarazione equivalenza tutele – Art. 9.2 del Disciplinare – In terza istanza, si rappresenta che l’art. 9.2 del Disciplinare prevede, nei casi in cui un concorrente indichi un ccnl diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, che quest’ultimo produca, nella busta economica, una dichiarazione di equivalenza delle tutele “come meglio illustrato al punto 20 del presente Bando Disciplinare”. Tuttavia, il prefato punto disciplina le modalità di composizione e di nomina della commissione giudicatrice, enucleando, dunque, apparentemente, un topic che sembrerebbe non afferire a quello della dichiarazione di equivalenza delle tutele. Si chiede, pertanto, di voler cortesemente specificare i criteri sulla base dei quali poter rendere la dichiarazione in rubrica con cui popolare la busta economica. 4.Criterio valutativo O-Certificazione parità di genere – In quarta istanza, si rappresenta che nella parte tabellare destinata alla descrizione didascalica del criterio O, si riferisce testualmente che “per le modalità circa il possesso di tale certificazione, si rinvia alla tabella di cui al par. 7 del Bando/Disciplinare di Gara”. Tuttavia, sia permesso rappresentare che il prefato articolo (art. 7) enuclea la disciplina che governa il ricorso all’avvalimento, con un contenuto, dunque, non conferente con quello della certificazione della parità di genere. Si chiede, pertanto, di voler cortesemente specificare le “modalità circa il possesso della certificazione UNI/PDR 125:2022”. 5.Tempi di ripristino segnaletica – Art. 6 co. 1 del Capitolato - Il Capitolato, nella disposizione in rubrica, presenta due previsioni tra loro apparentemente contrastanti in merito alla tempistica d'intervento. Segnatamente: •alla lett. f, si stabilisce che entro 24 ore dal sinistro deve essere ripristinata “completamente” la segnaletica verticale danneggiata; •alla lett. h, si prevede che i ripristini definitivi dei manufatti, comprensivi di segnaletica verticale e orizzontale, debbano avvenire entro 60 giorni lavorativi. Il termine di 24 ore per il ripristino "completo" risulta il più delle volte tecnicamente impraticabile per ragioni di approvvigionamento materiali, tempi di posa e necessarie ordinanze. Si chiede pertanto di confermare che il termine di 24 ore si riferisca esclusivamente alla posa di segnaletica provvisoria/messa in sicurezza, mentre il ripristino definitivo e permanente debba intendersi fissato nel termine dei 60 giorni lavorativi. Grati per la cortese attenzione, si resta in attesa di gentile riscontro. Si porgono distinti saluti.
Risposta :
1 a) e b) Si conferma. L’argomento in capitolato è stato così rettificato:
“intervento senza individuazione del veicolo responsabile”: intervento standard e intervento con perdita di carico, eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo, ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo che ha causato l’evento e quindi privo della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; in questo caso il concessionario non è tenuto al ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e infrastrutture in genere;
1 c) Si trasmette la documentazione in possesso fornita dall’Ente committente (Allegato 1).
2. Nessun refuso tra i criteri G e H, ma ambedue concernono diverse migliorie finalizzate ad incrementare la qualità del servizio.
Si conferma invece che il rimando alla "strada provinciale" è un refuso, e che pertanto debba intendersi sostituito con "strada comunale".
3. Si conferma che il rimando al paragrafo nr. 20 è un refuso: l'argomento è trattato dai paragrafi nn. 3.3 e 9.2.
Per la dimostrazione delle tutele equivalenti, la Stazione Appaltante ha messo a disposizione un apposito Allegato (All. 5 - Dichiarazione di eventuale equivalenza delle tutele), che dovrà essere allegato alla busta contenente l'offerta economica, nel caso in cui venga applicato un differente C.C.N.L.
4. il rimando al paragrafo nr. 7 (Avvalimento) è corretto: si v. la tabella in calce al paragrafo, precisamente alla pag. 26.
5. Si conferma che la riapertura completa della viabilità soltanto dopo aver messo in completa sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro, entro le successive 24 ore dal sinistro dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale provvisoria di messa in sicurezza; i ripristini definitivi dei manufatti, comprendenti la posa in opera di barriere stradali, asfalti, segnaletica verticale, dovranno essere effettuati nel minor tempo possibile e comunque, salvo casi particolari ove risulta necessaria la riprogettazione del manufatto o l’utilizzo di materiali particolarmente difficili da reperire, entro i 60 gg. lavorativi dal sinistro.