Salta al contenuto

Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade del comune di Portomaggiore (FE)
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto125.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneCosto Fisso
Data di pubblicazione a sistema20/05/2026
Termine richiesta chiarimenti16/06/2026 10:30
Termine presentazione delle offerte02/07/2026 09:00
Apertura busta amministrativa02/07/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Pirani Francesca

telefono: 0532323221

Mereu Matteo

telefono: 0532323243

Puricella Marcella

telefono: 0532323329

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)

CIG: BBBB0CC0C4
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI265787-26

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 15:52

Domanda : Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si desidera sottoporre alla cortese attenzione della Stazione Appaltante i quesiti di seguito riportati. 1. Interventi senza individuazione del veicolo responsabile barriere, manufatti e muri – Art. 4 del Capitolato - L’art. 4, co 1 p. 3 del Capitolato stabilisce che, in caso di "intervento senza individuazione del veicolo responsabile", il Concessionario sia tenuto ai ripristini ivi descritti (barriere metalliche, manufatti in cemento e muri di sostegno) a meno che “l’intervento di ripristino abbia un costo superiore a “€ 7.000,00 (IVA esclusa) per singolo evento” (insomma, fino a 7.000,00 euro l’intervento sembrerebbe esser dovuto). La disposizione de qua apre addirittura alla possibilità che si possa migliorare tale soglia (quella dei 7.000,00 euro) nell’Offerta Tecnica di gara (testualmente “il concessionario non è tenuto al ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e di muri di sostegno, qualora l’intervento di ripristino abbia un costo superiore a 7.000 Euro I.V.A. esclusa a meno che tale tipologia di intervento non sia espressamente contenuta nell’offerta del concessionario”. Il Concessionario risulterebbe quindi obbligato a tali ripristini a proprie spese fino al raggiungimento di tale soglia per ogni evento, per un numero illimitato di potenziali interventi, col rischio di rendere la concessione, il cui valore è computato in 125.000 euro, tutt’altro che remunerativa. Tale impostazione, oltretutto, appare in netto contrasto con la prassi consolidata seguita dalle Amministrazioni locali su scala nazionale e, in particolare, con quanto previsto dall’Ente contiguo – per la gara pari oggetto del 2020 – della Provincia di Reggio Emilia (analogamente, anche i bandi delle gare indette dalle province di Rimini e Modena). In tale precedente procedura, coerentemente con la natura del servizio, l’attività di ripristino infrastrutturale era dovuta solo in presenza dei dati identificativi del veicolo danneggiante, consentendo così il recupero dei costi. L’attuale previsione appare dunque estremamente onerosa e difficilmente sostenibile: negli atti di gara non risulta pubblicato lo storico ufficiale dei sinistri (numero di eventi e relativi valori economici medi) con autore ignoto verificatisi nell'ultimo triennio sulla rete viaria comunale. Senza tali indicatori, l'operatore si trova nell'impossibilità di stimare l'impatto economico di un obbligo che, tra l’altro, può raggiungere la soglia massima prevista con estrema frequenza. Ciò impedisce la corretta modellazione del PEF quale documento di sostenibilità, che, anzi, rischia di contenere delle stime del tutto aleatorie, con effetti potenzialmente lesivi della par condicio e della serietà delle offerte. Trattandosi di concessione di servizi con trasferimento integrale del rischio operativo, l’attuale previsione impegna l’affidatario per costi che potrebbero eccedere il valore stimato dei ricavi. Per quanto precede, si chiede: a) di voler rettificare l’art. 4 del Capitolato, eliminando il ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e infrastrutture in genere dal novero degli interventi obbligatori in assenza di identificazione del veicolo responsabile, ripristinando la coerenza con la prassi seguita dalla gran parte delle amministrazioni italiane; b) di voler altresì confermare, a tutela della par condicio competitorum e della sostenibilità delle offerte, che la previsione di un’offerta di questo genere, sia essa inferiore o superiore ai 7.000 euro ad intervento, non possa essere contenuta nei Progetti Tecnici delle ditte partecipanti; c) in ogni caso, di voler fornire i dati storici dei danneggiamenti alle infrastrutture da incidenti con autori ignoti verificatisi nell’ultimo triennio e del relativo valore economico medio. 2. Apparente refuso criterio F – Pag. 52 del Disciplinare – In seconda battuta, si chiede di voler confermare che il rimando alla “strada provinciale” contenuto nella spiegazione tabellare didascalica del criterio F sia un refuso da doversi ritenere sostituito con “strada comunale”. 3. Criteri per dichiarazione equivalenza tutele – Art. 9.2 del Disciplinare – In terza istanza, si rappresenta che l’art. 9.2 del Disciplinare prevede, nei casi in cui un concorrente indichi un ccnl diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, che quest’ultimo produca, nella busta economica, una dichiarazione di equivalenza delle tutele “come meglio illustrato al punto 20 del presente Bando Disciplinare”. Tuttavia, il prefato punto disciplina le modalità di composizione e di nomina della commissione giudicatrice, enucleando, dunque, apparentemente, un topic che sembrerebbe non afferire a quello della dichiarazione di equivalenza delle tutele. Si chiede, pertanto, di voler cortesemente specificare i criteri sulla base dei quali poter rendere la dichiarazione in rubrica con cui popolare la busta economica. 4. Criterio valutativo O-Certificazione parità di genere – In quarta istanza, si rappresenta che nella parte tabellare destinata alla descrizione didascalica del criterio O, si riferisce testualmente che “per le modalità circa il possesso di tale certificazione, si rinvia alla tabella di cui al par. 7 del Bando/Disciplinare di Gara”. Tuttavia, sia permesso rappresentare che il prefato articolo (art. 7) enuclea la disciplina che governa il ricorso all’avvalimento, con un contenuto, dunque, non conferente con quello della certificazione della parità di genere. Si chiede, pertanto, di voler cortesemente specificare le “modalità circa il possesso della certificazione UNI/PDR 125:2022”. 5. Tempi di ripristino segnaletica – Art. 6 co. 1 del Capitolato - Il Capitolato, nella disposizione in rubrica, presenta due previsioni tra loro apparentemente contrastanti in merito alla tempistica d'intervento. Segnatamente: • alla lett. f, si stabilisce che entro 24 ore dal sinistro deve essere ripristinata “completamente” la segnaletica verticale danneggiata; • alla lett. h, si prevede che i ripristini definitivi dei manufatti, comprensivi di segnaletica verticale e orizzontale, debbano avvenire entro 60 giorni lavorativi. Il termine di 24 ore per il ripristino "completo" risulta il più delle volte tecnicamente impraticabile per ragioni di approvvigionamento materiali, tempi di posa e necessarie ordinanze. Si chiede pertanto di confermare che il termine di 24 ore si riferisca esclusivamente alla posa di segnaletica provvisoria/messa in sicurezza, mentre il ripristino definitivo e permanente debba intendersi fissato nel termine dei 60 giorni lavorativi. Grati per la cortese attenzione, si resta in attesa di gentile riscontro. zione, si resta in attesa di gentile riscontro. Si porgono distinti saluti.

Risposta : Si v. risposta già fornita al quesito avente Registro di Sistema Quesiti Sater nr. PI270692-26

Chiarimento PI270692-26

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 15:49

Domanda : Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si desidera sottoporre alla cortese attenzione della Stazione Appaltante i quesiti di seguito riportati. 1.Interventi senza individuazione del veicolo responsabile barriere, manufatti e muri – Art. 4 del Capitolato - L’art. 4, co 1 p. 3 del Capitolato stabilisce che, in caso di "intervento senza individuazione del veicolo responsabile", il Concessionario sia tenuto ai ripristini ivi descritti (barriere metalliche, manufatti in cemento e muri di sostegno) a meno che “l’intervento di ripristino abbia un costo superiore a “€ 7.000,00 (IVA esclusa) per singolo evento” (insomma, fino a 7.000,00 euro l’intervento sembrerebbe esser dovuto). La disposizione de qua apre addirittura alla possibilità che si possa migliorare tale soglia (quella dei 7.000,00 euro) nell’Offerta Tecnica di gara (testualmente “il concessionario non è tenuto al ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e di muri di sostegno, qualora l’intervento di ripristino abbia un costo superiore a 7.000 Euro I.V.A. esclusa a meno che tale tipologia di intervento non sia espressamente contenuta nell’offerta del concessionario”. Il Concessionario risulterebbe quindi obbligato a tali ripristini a proprie spese fino al raggiungimento di tale soglia per ogni evento, per un numero illimitato di potenziali interventi, col rischio di rendere la concessione, il cui valore è computato in 125.000 euro, tutt’altro che remunerativa. Tale impostazione, oltretutto, appare in netto contrasto con la prassi consolidata seguita dalle Amministrazioni locali su scala nazionale e, in particolare, con quanto previsto dall’Ente contiguo – per la gara pari oggetto del 2020 – della Provincia di Reggio Emilia (analogamente, anche i bandi delle gare indette dalle province di Rimini e Modena). In tale precedente procedura, coerentemente con la natura del servizio, l’attività di ripristino infrastrutturale era dovuta solo in presenza dei dati identificativi del veicolo danneggiante, consentendo così il recupero dei costi. L’attuale previsione appare dunque estremamente onerosa e difficilmente sostenibile: negli atti di gara non risulta pubblicato lo storico ufficiale dei sinistri (numero di eventi e relativi valori economici medi) con autore ignoto verificatisi nell'ultimo triennio sulla rete viaria comunale. Senza tali indicatori, l'operatore si trova nell'impossibilità di stimare l'impatto economico di un obbligo che, tra l’altro, può raggiungere la soglia massima prevista con estrema frequenza. Ciò impedisce la corretta modellazione del PEF quale documento di sostenibilità, che, anzi, rischia di contenere delle stime del tutto aleatorie, con effetti potenzialmente lesivi della par condicio e della serietà delle offerte. Trattandosi di concessione di servizi con trasferimento integrale del rischio operativo, l’attuale previsione impegna l’affidatario per costi che potrebbero eccedere il valore stimato dei ricavi. Per quanto precede, si chiede: a)di voler rettificare l’art. 4 del Capitolato, eliminando il ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e infrastrutture in genere dal novero degli interventi obbligatori in assenza di identificazione del veicolo responsabile, ripristinando la coerenza con la prassi seguita dalla gran parte delle amministrazioni italiane; b)di voler altresì confermare, a tutela della par condicio competitorum e della sostenibilità delle offerte, che la previsione di un’offerta di questo genere, sia essa inferiore o superiore ai 7.000 euro ad intervento, non possa essere contenuta nei Progetti Tecnici delle ditte partecipanti; c)in ogni caso, di voler fornire i dati storici dei danneggiamenti alle infrastrutture da incidenti con autori ignoti verificatisi nell’ultimo triennio e del relativo valore economico medio. 2.Apparente refuso criterio F – Pag. 52 del Disciplinare – In seconda battuta, si chiede di voler confermare che il rimando alla “strada provinciale” contenuto nella spiegazione tabellare didascalica del criterio F sia un refuso da doversi ritenere sostituito con “strada comunale”. 3.Criteri per dichiarazione equivalenza tutele – Art. 9.2 del Disciplinare – In terza istanza, si rappresenta che l’art. 9.2 del Disciplinare prevede, nei casi in cui un concorrente indichi un ccnl diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, che quest’ultimo produca, nella busta economica, una dichiarazione di equivalenza delle tutele “come meglio illustrato al punto 20 del presente Bando Disciplinare”. Tuttavia, il prefato punto disciplina le modalità di composizione e di nomina della commissione giudicatrice, enucleando, dunque, apparentemente, un topic che sembrerebbe non afferire a quello della dichiarazione di equivalenza delle tutele. Si chiede, pertanto, di voler cortesemente specificare i criteri sulla base dei quali poter rendere la dichiarazione in rubrica con cui popolare la busta economica. 4.Criterio valutativo O-Certificazione parità di genere – In quarta istanza, si rappresenta che nella parte tabellare destinata alla descrizione didascalica del criterio O, si riferisce testualmente che “per le modalità circa il possesso di tale certificazione, si rinvia alla tabella di cui al par. 7 del Bando/Disciplinare di Gara”. Tuttavia, sia permesso rappresentare che il prefato articolo (art. 7) enuclea la disciplina che governa il ricorso all’avvalimento, con un contenuto, dunque, non conferente con quello della certificazione della parità di genere. Si chiede, pertanto, di voler cortesemente specificare le “modalità circa il possesso della certificazione UNI/PDR 125:2022”. 5.Tempi di ripristino segnaletica – Art. 6 co. 1 del Capitolato - Il Capitolato, nella disposizione in rubrica, presenta due previsioni tra loro apparentemente contrastanti in merito alla tempistica d'intervento. Segnatamente: •alla lett. f, si stabilisce che entro 24 ore dal sinistro deve essere ripristinata “completamente” la segnaletica verticale danneggiata; •alla lett. h, si prevede che i ripristini definitivi dei manufatti, comprensivi di segnaletica verticale e orizzontale, debbano avvenire entro 60 giorni lavorativi. Il termine di 24 ore per il ripristino "completo" risulta il più delle volte tecnicamente impraticabile per ragioni di approvvigionamento materiali, tempi di posa e necessarie ordinanze. Si chiede pertanto di confermare che il termine di 24 ore si riferisca esclusivamente alla posa di segnaletica provvisoria/messa in sicurezza, mentre il ripristino definitivo e permanente debba intendersi fissato nel termine dei 60 giorni lavorativi. Grati per la cortese attenzione, si resta in attesa di gentile riscontro. Si porgono distinti saluti.

Risposta :

1 a) e b) Si conferma. L’argomento in capitolato è stato così rettificato:

intervento senza individuazione del veicolo responsabile”: intervento standard e intervento con perdita di carico, eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo, ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo che ha causato l’evento e quindi privo della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; in questo caso il concessionario non è tenuto al ripristino di barriere metalliche, manufatti in cemento e infrastrutture in genere;

1 c) Si trasmette la documentazione in possesso fornita dall’Ente committente (Allegato 1).

2. Nessun refuso tra i criteri G e H, ma ambedue concernono diverse migliorie finalizzate ad incrementare la qualità del servizio.

Si conferma invece che il rimando alla "strada provinciale" è un refuso, e che pertanto debba intendersi sostituito con "strada comunale".

3. Si conferma che il rimando al paragrafo nr. 20 è un refuso: l'argomento è trattato dai paragrafi nn. 3.3 e 9.2.

Per la dimostrazione delle tutele equivalenti, la Stazione Appaltante ha messo a disposizione un apposito Allegato (All. 5 - Dichiarazione di eventuale equivalenza delle tutele), che dovrà essere allegato alla busta contenente l'offerta economica, nel caso in cui venga applicato un differente C.C.N.L.

4. il rimando al paragrafo nr. 7 (Avvalimento) è corretto: si v. la tabella in calce al paragrafo, precisamente alla pag. 26.

5. Si conferma che la riapertura completa della viabilità soltanto dopo aver messo in completa sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro, entro le successive 24 ore dal sinistro dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale provvisoria di messa in sicurezza; i ripristini definitivi dei manufatti, comprendenti la posa in opera di barriere stradali, asfalti, segnaletica verticale, dovranno essere effettuati nel minor tempo possibile e comunque, salvo casi particolari ove risulta necessaria la riprogettazione del manufatto o l’utilizzo di materiali particolarmente difficili da reperire, entro i 60 gg. lavorativi dal sinistro.

Chiarimento PI270674-26

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 15:47

Domanda : Con la presente si pongono i due quesiti di seguito riportati. 1.In prima istanza, si chiede di poter confermare che la previsione della polizza per soccorso esterno citata dall’art. 20 del Capitolato di gara, con massimale pari a 5 milioni di Euro, debba intendersi alla stregua di un refuso occorso nella redazione dei documenti di gara. In effetti, l’oggetto della concessione riguarda l’affidamento in concessione delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente, consistenti in pulizia, bonifica e riparazione, mentre non risultano prestazioni di soccorso stradale, assistenza ai veicoli o rimozione/trasporto degli stessi, tipiche delle attività di “soccorso esterno”. Tali attività per altro troverebbero propria copertura assicurativa nei veicoli di tale tipologia eventualmente impiegati. Pertanto, si chiede di voler confermare che tale previsione debba considerarsi un mero refuso. 2.In secondo luogo, si chiede di voler confermare che la “Centrale Operativa secondaria” menzionata dall’art. 9.3. del Capitolato non è la Centrale Operativa addetta alla gestione degli interventi con funzione di contact call tramite numero verde. Il requisito di prossimità territoriale appare infatti più coerente con una struttura esecutiva, quale i c.d. Centri Logistici Operativi dotati di mezzi e personale per l’esecuzione degli interventi. Si chiede dunque di poter confermare tale ultima interpretazione. Grati per la cortese attenzione, si resta in attesa di gentile riscontro. Si porgono distinti saluti

Risposta :

1. Si conferma. La previsione della polizza è da considerarsi un refuso. Il capitolato verrà così modificato:

Art. 20. Responsabilità e assicurazione

- Il concessionario è l’unico responsabile dei danni cagionati a terzi in relazione

all’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia per fatto proprio, sia per fatto dei propri dipendenti, collaboratori o incaricati, nonché per l’utilizzo di mezzi, attrezzature e materiali impiegati nello svolgimento delle prestazioni.

- Il concessionario, con l’accettazione del presente Capitolato, assume ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del servizio e si impegna a manlevare e tenere indenne l’Ente proprietario della strada da qualsiasi pretesa, azione, domanda risarcitoria o richiesta avanzata da terzi in conseguenza di attività svolte in modo non conforme alle disposizioni normative,

contrattuali o alle regole della buona tecnica nell’esecuzione degli interventi di ripristino post-incidente.

2. Si conferma che i limiti d’intervento di cui all’art. 9 sono relativi esclusivamente ai Centri Logistici Operativi secondari attivati dalla Centrale Operativa Principale.

Chiarimento PI288121-26

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 15:29

Domanda : Buongiorno, con espresso riferimento alle nostre precedenti richieste di chiarimento (omissis), si sollecita un cortese riscontro, poiché i chiarimenti attesi incidono sulla corretta formulazione dell’offerta. I quesiti formulati attengono in effetti a profili essenziali della lex specialis e incidono in modo diretto sulla formulazione dell’offerta tecnica ed economica e, in particolare, sulla sostenibilità del Piano Economico-Finanziario. In assenza di un tempestivo riscontro, gli operatori economici si troverebbero nell’impossibilità di elaborare offerte pienamente consapevoli e comparabili, con conseguente pregiudizio della par condicio e del principio di trasparenza. Si chiede pertanto un urgente riscontro, anche ai fini di consentire la corretta e uniforme partecipazione alla procedura. In difetto, la mancata chiarificazione delle suddette disposizioni potrebbe determinare l’insorgere di profili di incertezza tali da incidere sulla legittimità della procedura. Grati per la cortese attenzione, si resta in attesa di gentile riscontro

Risposta :

Ai sensi dell’art. 88, comma 3 del Codice, le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ad oggi fissato al giorno 22/06/2026, h. 10.00.

Ad ogni buon modo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di concorrenza nonché di libero accesso al mercato, si comunica che sono in corso modifiche progettuali da parte dell’Ente committente, a seguito delle quali verrà concessa una proroga del termine per il collocamento delle offerte.

Chiarimento PI288245-26

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 15:26

Domanda : Spett.le Ente, in riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: - sul disciplinare, nella parte relativa all'offerta economica parag. 18, viene richiesto di indicare la stima dei costi aziendale relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche se non viene attribuito nessun punteggio, tuttavia a pagina 15 è specificato che non è richiesto all'operatore economico offerente l'indicazione dei costi relativi alla manodopera e degli oneri della sicurezza. Pertanto si chiede se essi devono comunque essere indicati; - Riguardo al secondo quesito la piattaforma prevede di inserire obbligatoriamente come documento "scheda tecnica" ma sul disciplinare non c'è alcun riferimento a tale documento e nè se si riferisce alle schede tecniche dei prodotti utilizzati che dovranno essere menzionati nella relazione tecnica. Si resta in attesa di gentile riscontro.

Risposta :

1. Si conferma che è richiesta l’indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (i quali sono da intendersi diversi dagli oneri della sicurezza, generalmente non soggetti a ribasso d’asta).

2. Per “scheda tecnica” si intende la relazione tecnica del servizio offerto (Disciplinare di gara, par. 16).

Ultimo aggiornamento: 09-06-2026, 16:12