Salta al contenuto

Dati del bando

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI E SCUOLE D’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E GESTIONE DEI CENTRI DI PRODUZIONE PASTI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2026 - AGOSTO 2029
Ente appaltanteCOMUNE DI BOLOGNA
Stato proceduraPresentazione Offerte/Risposte
Importo appalto111.033.897,38 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema21/05/2026
Termine richiesta chiarimenti18/06/2026 18:00
Termine presentazione delle offerte30/06/2026 18:00
Apertura busta amministrativa01/07/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

CAM per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 pubblicato in G.U. serie generale n. 90 del 04.04.2020)

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Diana Iacopo Luca

telefono: 0512194799

Ramazza Maria Gabriella

telefono: 0512193024

Trovato Francesca Maria Carmen

telefono: 0512193434

Stilo Francesco Andrea

telefono: 0512194195

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di refezione e gestione del Centro di Produzione Pasti Fossolo

CIG: BBB9DFA8D1
OpenData ANAC

Lotto 2Servizio di refezione e gestione dei Centri di Produzione Pasti Erbosa e Terracini

CIG: BBB9DFB9A4
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI283052-26

Ultimo aggiornamento: 05/06/2026 13:55

Domanda : Con riferimento al criterio premiante 2.1.1, all’art. B.3 del Capitolato Speciale, nonché all’Allegato B.1 “Caratteristiche delle derrate alimentari”, si chiede cortesemente di confermare se l’incremento delle quote di prodotti biologici debba essere considerato al netto dei prodotti DOP/IGP richiesti ed elencati nel sopra citato art. B.3 del Capitolato. Il presente quesito trae origine dal fatto che i quantitativi riportati nei “Moduli offerta criteri tabellari e quantitativi – Lotto 1 e Lotto 2”, predisposti da codesta Stazione Appaltante, risultano riferiti al totale dei prodotti della categoria merceologica e quindi comprensivi anche dei prodotti DOP e IGP.

Risposta : Si conferma

Chiarimento PI281762-26

Ultimo aggiornamento: 05/06/2026 11:59

Domanda : In riferimento al chiarimento PI278814-26 e conseguente risposta PI280940-26 (Risposta 2), siamo a scusarci per aver erroneamente richiesto l'anzianità di servizio per gli allegati A.4.1 e A.4.2, siamo a richiederla invece, se in Vostro possesso, per il tutto il personale degli allegati A.5.1 e A.5.2.

Risposta : Si integrano i dati relativi al personale degli allegati A.5.1 e A.5.2, limitatamente alle unità di personale dipendente dedicate alle attività in subappalto. Le ultime tre colonne dei file di integrazione riportano la data di assunzione, l'eventuale scatto di anzianità già maturato o la data prevista per lo scatto successivo. Le restanti risorse indicate negli allegati già pubblicati fanno riferimento a personale somministrato.

Chiarimento PI281589-26

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026 16:22

Domanda : 1) Nella sezione del caricamento nel portale, cosa deve essere indicato nei punti: "Codifica articolo operatore economico" e "Denominazione articolo operatore economico". 2) Premesso che come già chiarito la definizione corretta di prodotto biologico filiera corta locale è quella riportata nel capitolato all’art B.2. Chiediamo conferma che sia considerato tale un prodotto la cui area di produzione si trovi all’interno dell’Emilia-Romagna (senza alcun vincolo di chilometraggio) oppure un prodotto in un’altra regione ad un raggio massimo di 150km (ad eccezione della carne avicola che può essere entro 200km). Chiediamo inoltre conferma che anche l’ingrediente principale del prodotto trasformato deve avere una provenienza locale. (Ad esempio: formaggio prodotto in un raggio di 150km o nella regione Emilia- Romagna ; anche il latte deve essere prodotto in un raggio di 150 km o nella regione Emilia- Romagna)

Risposta :

1) I campi CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO e DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO, presenti nella busta tecnica, costituiscono un vincolo "tecnico" della struttura dell'offerta da parte di SATER, indipendente dalla volontà della stazione appaltante, pertanto si suggerisce di compilare i campi in qualsiasi forma accettata dalla piattaforma, eventualmente contattando il contact center dedicato della piattaforma SATER.


2) Si conferma.


Chiarimento PI278815-26

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026 11:51

Domanda : Con riferimento al criterio 2.1.2 “Prodotti biologici da filiera corta locale”, si rileva che il punteggio massimo attribuibile è indicato in 7 punti, mentre i due sub-criteri descritti prevedono rispettivamente 2 e 4 punti, per un totale di 6 punti. Si chiede pertanto di chiarire la corretta ripartizione del punteggio e le modalità di attribuzione del punto residuo necessario al raggiungimento del punteggio massimo previsto.

Risposta :

Come già risposto in un precedente chiarimento, il punteggio del sub criterio “numero maggiore di referenze 100% biologiche a filiera corta locale offerte” è da leggersi 3, anziché 2, riportato per mero errore.


Chiarimento PI278814-26

Ultimo aggiornamento: 04/06/2026 11:50

Domanda : Quesito 1: Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede cortesemente di chiarire alcuni aspetti interpretativi relativi al criterio premiale concernente la “filiera corta locale”. In particolare, il disciplinare/capitolato prevede che: “il sito di produzione (…) sia presente nel territorio della Regione Emilia-Romagna oppure entro un raggio massimo di 200 km (150 km per le carni avicole) dal punto identificato per il consumo (…)”. Si chiede di confermare che il riferimento al “raggio massimo” debba intendersi quale distanza lineare/geografica tra il luogo di produzione e il punto di consumo, e non quale percorrenza chilometrica su rete stradale. Tale interpretazione sembrerebbe infatti coerente: • con il dato letterale della clausola, che utilizza espressamente il termine “raggio”; • con quanto previsto nei CAM richiamati dal Capitolato (DM 10 marzo 2020 e Decreto Interministeriale 29 aprile 2024), ove si fa riferimento ad “un raggio massimo di 150 km terrestri”; • nonché con l’esigenza di garantire uniformità e oggettività nel metodo di calcolo della distanza. Si chiede inoltre di chiarire il coordinamento tra: • il criterio premiale sopra richiamato, nel quale sembrerebbe previsto il limite di 200 km quale parametro generale e 150 km per le carni avicole; • e quanto riportato nel Capitolato, ove invece il parametro generale risulta pari a 150 km e quello relativo alle carni avicole pari a 200 km. Si richiede pertanto di confermare quale sia il corretto limite chilometrico applicabile ai prodotti locali "ordinari" e alle carni avicole, nonché quale previsione debba ritenersi prevalente ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale. Quesito 2: Con riferimento agli allegati di gara A.4.1 e A.4.2, si rileva che non risultano indicati gli elementi utili a determinare l’anzianità di servizio maturata dal personale attualmente impiegato nel servizio. Al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta economica e una puntuale valutazione del costo del lavoro, si chiede cortesemente di voler indicare, per ciascuna unità di personale interessata la data di assunzione, oppure, in alternativa, il numero degli scatti di anzianità maturati e riconosciuti, oppure ogni altro elemento utile alla determinazione del relativo costo contrattuale.

Risposta :

Risposta 1) Come già risposto in un precedente chiarimento, si conferma che si tratta di refusi.

La definizione corretta di “filiera corta locale” è quella dell'art B.1 del Capitolato, coerentemente con quanto previsto nei CAM richiamati dal Capitolato (DM 10 marzo 2020 e Decreto Interministeriale 29 aprile 2024 Modifica del decreto 18 dicembre 2017, recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche»).

Con riferimento al calcolo della distanza, si conferma che ai fini della verifica del chilometraggio sarà considerato il raggio, così come previsto dai CAM richiamati, calcolato sulla base della distanza in linea d’aria, e non al tragitto con automezzo, riportato per mero errore nel Progetto.


Risposta 2) Negli allegati citati è indicata la data di assunzione, nella colonna n° 7 (DATA ASS).


Chiarimento PI269775-26

Ultimo aggiornamento: 28/05/2026 13:48

Domanda : 1) Con riferimento all’Art. 7.1 dell’Allegato “Progetto del Servizio”, e in particolare al dettaglio del Criterio premiante 2.1.2 – Prodotti BIOLOGICI da FILIERA CORTA LOCALE per l’intero fabbisogno stimato e per tutta la durata del contratto, si chiede di voler confermare se la definizione di prodotto a filiera corta locale indicata come “entro un raggio massimo di 200 km (150 km per le carni avicole)” sia da considerarsi un refuso. Si chiede, pertanto, conferma che la definizione corretta sia quella riportata nel Capitolato, all’Art. B.1. Si richiede inoltre conferma che, ai fini della verifica del chilometraggio, debba essere considerato il raggio (in conformità alla definizione di prodotto a filiera corta locale) e non il tragitto percorso con automezzo, calcolato tramite Google Maps, come indicato nella specifica del Sub-criterio 2.1.2. 2) Infine, si segnala una possibile incongruenza in merito ai punteggi attribuiti al Sub-criterio 2.1.2, che prevede 7 punti in totale. In particolare, dall’Art. 7.1 dell’Allegato “Progetto del Servizio”, con riferimento al dettaglio del Criterio premiante 2.1.2 – Prodotti BIOLOGICI da FILIERA CORTA LOCALE, emerge una ripartizione dei punteggi pari a un totale di 6 punti, come di seguito specificato: - 2 punti per il numero maggiore di referenze 100% biologiche a filiera corta locale offerte; - 4 punti per la massima rappresentatività in peso delle medesime. Si chiede pertanto di voler chiarire la corretta attribuzione del punteggio complessivo previsto per il suddetto Sub-criterio. Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo Cordiali saluti

Risposta :

1) Si conferma il refuso e si chiarisce che la definizione corretta è quella dell'art B.1 del Capitolato, coerentemente al richiamato DL 18 dicembre 2017.


2) Si chiarisce che il punteggio del sub criterio “ numero maggiore di referenze 100% biologiche a filiera corta locale offerte” è da leggersi 3 , anziché 2, riportato per mero errore.

Con riferimento al calcolo della distanza, si conferma che il criterio è riferito al raggio, così come previsto dai CAM richiamati. Pertanto il chilometraggio sarà calcolato sulla base della distanza in linea d’aria, e non al tragitto con automezzo, riportato per mero errore.

Ultimo aggiornamento: 05-06-2026, 13:55