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Dati del bando

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER SO.G.I.S. S.R.L.
Ente appaltanteCOMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Stato proceduraChiuso
Importo appalto800.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema07/02/2020
Termine richiesta chiarimenti02/03/2020 12:00
Termine presentazione delle offerte11/03/2020 12:00
Apertura busta amministrativa12/03/2020 09:30
Data chiusura procedura14/07/2020
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Cantarelli Mariella

telefono: 0524580131

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Lotto 1AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Chiarimenti

Chiarimento PI063890-20

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 10:54

Domanda : Buongiorno, in merito alla relazione tecnica, vorremmo sapere se eventuali allegati (slide, curricula e progetti formativi) concorrono o meno al raggiungimento dellimite delle 10 pagine. Restando in attesa di ricevere un gentile riscontro, cordialmente salutiamo

Risposta : Eventuali allegati non concorrono al conteggio delle pagine dell'offerta tecnica

Chiarimento PI063770-20

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 10:43

Domanda : Nell'elaborazione dell'offerta tecnica, nel computo delle 10 pagine, devono essere incluse anche la copertina e indice?

Risposta : Nel computo delle pagine sono escluse le copertine e l'indice

Chiarimento PI060456-20

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 09:45

Domanda : 1. Sulla salute e sicurezza. Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi: Somministrazione: artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015; Appalto: art. 1655 c.c.. In particolare: APPALTO Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi. In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori. SOMMINISTRAZIONE Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera. In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente: - per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015); - in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015); - l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015). - Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: “la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). … spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia. … Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. * * * 2. Sull’espressione dell’offerta economica. Si chiede cortese conferma che la formulazione dell’offerta economica dovrà tenere conto di quanto indicato a pag. 7 del capitolato di gara, maggiormente in linea con la normativa vigente, al contrario di quando prescritto dall’art. 17 di pagina 26 del Disciplinare, da considerarsi quindi mero refuso vista anche la contraddittorietà con le previsioni di cui al suindicato capitolato, alla lettera VB1. Sulla salute e sicurezza. Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi: Somministrazione: artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015; Appalto: art. 1655 c.c.. In particolare: APPALTO Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi. In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori. SOMMINISTRAZIONE Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera. In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente: - per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015); - in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015); - l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015). - Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: “la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). … spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia. … Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. * * * 2. Sull’espressione dell’offerta economica. Si chiede cortese conferma che la formulazione dell’offerta economica dovrà tenere conto di quanto indicato a pag. 7 del capitolato di gara, maggiormente in linea con la normativa vigente, al contrario di quando prescritto dall’art. 17 di pagina 26 del Disciplinare, da considerarsi quindi mero refuso vista anche la contraddittorietà con le previsioni di cui al suindicato capitolato, che si riportano: 1. Sulla salute e sicurezza. Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi: Somministrazione: artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015; Appalto: art. 1655 c.c.. In particolare: APPALTO Con il contratto di appalto di servizi un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell’appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi. In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori. SOMMINISTRAZIONE Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d’appalto/opera. In effetti, con il contratto di somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente: - per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015); - in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015); - l’utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015). - Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: “la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). … spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia. … Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. * * * 2. Sull’espressione dell’offerta economica. Si chiede cortese conferma che la formulazione dell’offerta economica dovrà tenere conto di quanto indicato a pag. 7 del capitolato di gara, maggiormente in linea con la normativa vigente, al contrario di quando prescritto dall’art. 17 di pagina 26 del Disciplinare, da considerarsi quindi mero refuso vista anche la contraddittorietà con le previsioni di cui al suindicato capitolato, alla lettera B - Offerta economica

Risposta : 1. Sulla salute e sicurezza: si conferma 2. sull'espressione dell'offerta economica: si applicherà la formula del disciplinare in quanto consente l'assegnazione al coefficiente offerto di un punteggio proporzionale all'interno dell'intervallo, contrariamente a quanto si verificherebbe applicando una formula puramente proporzionale.

Chiarimento PI060205-20

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 09:40

Domanda : Sulla base dell’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale e dell’articolo 23 del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione con aggiudicatario uscente - L’inquadramento di tali lavoratori - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione - L’attuale fornitore. Offerta economica : Si segnala che le modalità di attribuzione dei punteggi economici sono diversi tra capitolato e disciplinare. Quale deve essere considerato? Per il CCNL impianti sportivi, ai fini della quantificazione puntuale del costo del lavoro si chiede quante ore annue di ferie, permessi, ex festività devono essere considerate nel costo orario. In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. Ufficio gare

Risposta : Sulla base dell’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale e dell’articolo 23 del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione con aggiudicatario uscente: 7 - L’inquadramento di tali lavoratori: 2 lavoratori sono al 3 Livello CCNL Impianti Sportivi, 4 lavoratori sono al 6 Livello, 1 lavoratore è al 4 Livello - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente: 3 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è 14,5 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione: sì conferma - L’attuale fornitore: Tempor spa Si segnala che le modalità di attribuzione dei punteggi economici sono diversi tra capitolato e disciplinare. Quale deve essere considerato? la formula del disciplinare in quanto consente l'assegnazione al coefficiente offerto di un punteggio proporzionale all'interno dell'intervallo.

Chiarimento PI056908-20

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 08:15

Domanda : Buongiorno, con la presente, vista la richiesta di referenze bancarie per i requisiti di capacità economico - finanziaria, siamo a chiedere se sono considerate valide sia referenze bancarie firmate digitalmente dalla banca sia referenze bancarie firmate con firma autografa dalla banca, con allegato documento di identità del sottoscrittore. In attesa di un Vs. cortese riscontro, siamo a porgere Distinti saluti

Risposta : Buongiorno Sono entrambe valide, nel secondo caso la stazione appaltante si riserva comunque di chiedere l'invio del documento originale cordialmente

Chiarimento PI051631-20

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020 09:02

Domanda : In merito al requisito di capacità tecnica-professionale, di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di gara, e precisamente: ""Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di n. 3 di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore a € 400.000,00", SI CHIEDE CONFERMA CHE per ultimi tre anni si devono intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando di gara e cioè gli anni 2016 - 2017 - 2018.

Risposta : Il requisito è relativo a capacità tecnica-professionale si richiede l'espletamenti di servizi analoghi negli ultimi tre anni , il periodo di riferimento è quello antecedente la data di pubblicazione del bando. A comprova del possesso dei requisiti dichiarati devono essere prodotti attestati di regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici o provati. In alternativa possono essere prodotti copie di contratti di appalto. Non si richiedono pertanto documenti fiscali quali dichiarazioni i.v.a. o bilanci.

Chiarimento PI050533-20

Ultimo aggiornamento: 20/02/2020 15:39

Domanda : Spett.le Ente, in relazione alla presente procedura, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) si chiede conferma che, circa il completamento della domanda di partecipazione al punto 7, sia sufficiente, in questa fase, la sola indicazione dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, essendo le verifiche contemplate dall'art. 85, comma 3 d.lgs. n. 59 del 2011 riservate al solo concorrente aggiudicatario; 2) Relativamente alla dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si chiede conferma che il Legale Rappresentante, per quanto a propria conoscenza, possa dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016 in relazione alla propria posizione ed in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (ossia nel confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nei confronti di soggetti che rivestono ruoli di direzione o di vigilanza o nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero nei confronti del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci oltre ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara) così come previsto dalla normativa vigente all’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità. vedasi comunicato del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) del 26/10/2016. In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta : 1) si chiede conferma che, circa il completamento della domanda di partecipazione al punto 7, sia sufficiente, in questa fase, la sola indicazione dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, essendo le verifiche contemplate dall'art. 85, comma 3 d.lgs. n. 59 del 2011 riservate al solo concorrente aggiudicatario; La mancata indicazione dei soggetti sui quali eseguire gli accertamenti di cui all'art. 85 comma 3 del d.lgs. n. 159 del 2011 non può comportare esclusione dalla procedura di gara, la richiesta di tali informazione ha solo lo scopo di ridurre i tempi per la richiesta delle informazioni prefettizie 2) Relativamente alla dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si chiede conferma che il Legale Rappresentante, per quanto a propria conoscenza, possa dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016 in relazione alla propria posizione ed in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (ossia nel confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nei confronti di soggetti che rivestono ruoli di direzione o di vigilanza o nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero nei confronti del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci oltre ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara) così come previsto dalla normativa vigente all’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità. vedasi comunicato del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) del 26/10/2016. Si conferma che tale dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante per quanto di propria conoscenza

Ultimo aggiornamento: 10-08-2020, 08:20