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Dati del bando

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMI VARI DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Ente appaltanteCOMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Stato proceduraChiuso
Importo appalto1.193.500,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema01/10/2021
Termine richiesta chiarimenti29/10/2021 12:00
Termine presentazione delle offerte09/11/2021 08:00
Apertura busta amministrativa09/11/2021 08:30
Data chiusura procedura29/12/2021
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Saccani Andrea

telefono: 0524580135
cellulare: 3488812949

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1COPERTURA RISCHIO INCENDIO

CIG: 8873941FC2

Lotto 2COPERTURA RISCHIO FURTO

CIG: 88739474B9

Lotto 3COPERTURA RISCHIO ELETTRONICO

CIG: 88739528D8

Lotto 4COPERTURA DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA'

CIG: 8873957CF7

Lotto 5COPERTURA RCT-RCO DANNI MATERIALI

CIG: 887396753A

Lotto 6COPERTURA RC DANNI PATRIMONIALI

CIG: 8873977D78

Lotto 7COPERTURA RCA-CVT PARCO VEICOLI

CIG: 887398868E

Lotto 8COPERTURA RISCHIO INFORTUNI

CIG: 887400114A

Lotto 9TUTELA LEGALE

CIG: 88740108B5

Chiarimenti

Chiarimento PI340271-21

Ultimo aggiornamento: 29/10/2021 09:43

Domanda : CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Iran Corea del Nord Siria Crimea Region Venezuela Cuba Libia Russia

Risposta : Come già precisato in relazione al punto 6 del quesito Reg. PI340270-21, è’ libertà del concorrente con i limiti posti da disciplinare apportare variazioni alle condizioni normative, che verranno valutate nei termini dei criteri fissati dal disciplinare stesso con assegnazione di correttivo negativo ove intervengano in senso peggiorativo e/o potenzialmente riduttivo delle garanzie assicurative previste. Ad ogni buon conto richiamando anche precedente chiarimento reso si precisa che le varianti e/i inserimento di clausole del tipo OFAC (punti 6.3 e punti 6.4 del quesito ) secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa sin da ora che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttive delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della stessa non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse né alla stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.

Chiarimento PI340270-21

Ultimo aggiornamento: 29/10/2021 09:24

Domanda : Buonasera, con riferimento al rischio in oggetto e relativamente al lotto incendio siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1. Relativamente a quanto riportato a pag. 23 del disciplinare relativamente all’offerta tecnica e all’offerta economica, in entrambe riportato “Si precisa che per i rischi omogenei l’offerta tecnica/economica deve essere unica, ancorché il concorrente possa formulare offerta solo per uno o più lotti.” si chiede cosa debba intendersi per rischi omogenei 2. Si chiede conferma che i limiti in cifra fissa relativi alle garanzie eventi atmosferici, terremoto, inondazioni alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve, debbano intendersi quale limite per sinistro, annualità assicurativa ed in aggregato per tutti i beni assicurati 3. Si chiede conferma del fatto che il tasso ed il premio relativi alle partite Fabbricati pregevoli e contenuto pregevoli da indicare nella scheda di offerta economica debbano essere imponibili ( in quanto beni esenti imposte ) 4. Si chiede se il raffronto tra le offerte economiche avverrà sul ribasso in percentuale rispetto alla base d’asta annua lorda oppure tra premi annui lordi offerti 5. Si chiede se la ripetizione del servizio fino ad un massimo di 24 mesi, prevista dall’Art. 5 Durata del contratto, sia un obbligo per la Compagnia 6. Si chiede disponibilità, in caso di aggiudicazione del rischio ed in fase di emissione, all’inserimento delle clausole allegate Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE) Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE) Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Iran Corea del Nord Siria Crimea Region

Risposta :

In relazione all'istanza presentata dal Concorrente si precisa a riscontro:

PUNTO 1: Il Concorrente ha facoltà di presentare offerta per uno o più lotti oggetti della procedura. L’offerta tecnica e l’offerta economica deve essere resa secondo il modello previsto, intendendosi con l’espressione “rischi omogeni” = tutti i rischi oggetto di disciplina del capitolato tecnico per il quale si presenta offerta, offerta che nel merito tecnico sarà valutata con 50 punti per accettazione capitolato + 20 per eventuali migliorie al punteggio conseguito potranno essere eseguite detrazioni in caso di varianti peggiorative secondo i criteri del disciplinare.

PUNTO 2: Per le garanzie sotto indicate ove riportato S/A il limite di indennizzo è da intendersi per SINISTRO E ANNUALIT° ASSICURATIVA, pertanto la massima esposizione della società per uno o più sinistri occorsi nell’annualità assicurativa non potrà essere maggiore del valore monetario assegnato = es. eventi atmosferici massima esposizione per sinistro e anno € 15.000.000,00 fermo il limite di indennizzo del 70% della somma assicurata per singola ubicazione

Eventi atmosferici

10%

1.500,00 per singolo fabbricato

70% somma assicurata max 15.000.000,00 s/a

Terremoto

20.000,00 per singolo fabbricato

10.000.000,00 s/a con il limite del 50% somma assicurata per fabbricato

Inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti ad esondazione di fiumi, corsi d’acqua, bacini, laghi naturali e artificiali

20.000,00 per singolo fabbricato

15.000.000,00 s/a con il limite del 50% somma assicurata per fabbricato

Allagamenti in genere con conseguenti a esondazione di fiumi, corsi d’acqua, bacini,laghi naturali e artificiali

3.000,00 per danni a fabbricati e contenuto

1.000.000,00 s/a con il limite del 50% somma assicurata per fabbricato

Sovraccarico di neve

10%

5.000,00 per singolo fabbricato

10.000.000,00 s/a con il limite del 50% somma assicurata per fabbricato

PUNTO 3: Essendo il tasso per la partita beni pregevoli esente da imposta dovrà essere indicato il tasso imponibile (tasso x valore assicurato a partita = premio dovuto indicato impropriamente per semplicità espositiva premio lordo premio lordo). Si precisa che il punteggio viene assegnato sul valore globale di offerta economica = premio più basso punti 30 , restanti offerti assegnazione secondo criterio;

PUNTO 4: Vedasi il criterio indicato nel disciplinare ad ogni buon conto si precisa che il raffronto è eseguito sul premio es.

Concorrente - Premio offerto in ribasso sulla base d’asta € 60 - Punteggio assegnato

A € 50,00 15

B € 25,00 30

C € 35,00 21,42

PUNTO 5: La ripetizione del servizio è obbligo della Compagnia essendo il valore appalto computato considerando anche tale arco temporale.

PUNTO 6: E’ libertà del concorrente con i limiti posti da disciplinare apportare variazioni alle condizioni normative, che verranno valutate nei termini dei criteri fissati dal disciplinare stesso con assegnazione di correttivo negativo ove intervengano in senso peggiorativo e/o potenzialmente riduttivo delle garanzie assicurative previste. Ad ogni buon conto richiamando anche precedente chiarimento reso si precisa che le varianti e/i inserimento di clausole del tipo OFAC (punti 6.3 e punti 6.4 del quesito ) secondo le differenti formulazione dei trattati assicurativi e riassicurativi si precisa sin da ora che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttive delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della stessa non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse ne alla stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.

Chiarimento PI331707-21

Ultimo aggiornamento: 22/10/2021 13:45

Domanda : OGGETTO: Comune di Salsomaggiore Terme - Lotto 5 RCT/O - Richieste di chiarimento Buonasera, di seguito le informazioni richieste per il lotto 5 - RCT/O della gara in oggetto: ? Si chiede conferma che il Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”; ? Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori; e che non siano assicurate dalla presente polizza tutte le attività svolte o riconducibili a tali attività , nonché tutto il personale ivi impiegato, sia in rapporto di lavoro dipendente, che a qualsiasi altro titolo; ? Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente cabinovie, seggiovie, impianti di risalita, impianti e comprensori sciistici; ? Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/non gestisca direttamente stabilimenti termali. Con riferimento alla statistica sinistri: ? Si chiede la conferma che la statistica sia aggiornata, specificando la data di ultimo aggiornamento della stessa; in caso contrario, se ne chiede idonea integrazione, specificando per ciascun sinistro: • La data evento del sinistro; • Lo stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito); • L’importo del sinistro (riservato/liquidato); • La descrizione analitica dell’evento se il sinistro risulta riservato ad un importo maggiore/uguale ad Euro 10.000,00; • La distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o RCO/malattie professionali. In caso di SIR, si richiedono le suddette informazioni ANCHE per i sinistri rientranti in SIR. ? Si chiedono maggiori informazioni circa la dinamica degli eventi, i danni subiti, le responsabilità contestate all’Ente ed ogni ulteriore informazione disponibile utile alla valutazione dei fatti, nonché un aggiornamento dello status e/o del quantum riservato per i seguenti n.10 sinistri: 20170912; 20170606; 20184311; 20182995; 20190329; 20194757; 20194432; 20200836; 20211672; 20212118. ? Si chiedono maggiori informazioni circa la dinamica degli eventi per il seguente sinistro liquidato: 20170143. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto: ? Con riferimento al primo capoverso dell’Art. 18 - Responsabilità civile professionale, che recita: “L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, allievo, frequentatore o volontario operante per conto della Contraente stessa.”, considerato il contenuto dell’ART. 14 – Responsabilità civile Verso Terzi - si chiede conferma che detto ART. 18 non si riferisca alla responsabilità professionale, bensì alla Responsabilità Civile personale. In tal caso SI CHIEDE CONFERMA CHE, in caso di aggiudicazione della polizza, all’atto della emissione della stessa, il titolo e il primo comma del citato ART. 18 possano intendersi abrogati e sostituiti come segue: “ART. 18 - Responsabilità Civile personale dei Dipendenti e Non: La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni”. ? Con riferimento alla variante migliorativa predefinita n.5, condizione 19.51, da quanti anni il comune è continuativamente assicurato per la garanzia costi di bonifica ambientale? ? Si chiede conferma che l'esclusione Asbesto, di cui all'ART. 21 punto C, sia estesa anche alle Malattie professionali, di cui all'ART. 17. ? con riferimento all’Art. 19.34, si chiede conferma che i vizi occulti di costruzione del veicolo, di cui per Legge è responsabile la casa automobilistica produttrice del veicolo stesso (c.d. “Garanzia Automotive”), non debbano essere garantiti dalla presente polizza. Pertanto, si chiede conferma che il suddetto Art. 19.34, che così recita: “R.C. integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.”, potrà essere, in caso di aggiudicazione della polizza e all’atto della emissione della stessa, modificato come segue: “R.C. integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.”. Cordiali saluti.

Risposta : In relazione all'istanza presentata dal Concorrente si precisa a riscontro:

PUNTO 1: L’Ente ottempera alle misure di prevenzione in tema di COVID-19 secondo disposizioni a tutela dei lavoratori in materia e di cui Dlgs 81/2008;
PUNTO 2: Il Comune non ha la gestione di RSA, case di riposo e strutture similari di erogazione prestazioni sanitarie. Come indicato nel profilo di rischio ha la proprietà dei fabbricati, la polizza RCT non contempla la copertura del rischio di cui alla Legge 8 marzo 2017n. 24 cd Gelli-Bianco);
PUNTO 3: Il Comune non ha la gestione di nessuno degli impianti citati al punto 3 del quesito posto;
PUNTO 4: Il Comune non la proprietà ne la gestione di stabilimenti termali;
PUNTO 5: Quanto pubblicato nel profilo di rischio unitamente al file excel che riporta in dettaglio in numero eventi, importo a riserva e/o liquidato unitamente alle altre informazioni indicate nel citato documento “Profilo di rischio” si ritiene sufficiente alla valutazione ed assunzione ponderata del rischio secondo criteri attuariali. Ad ogni buon conto si precisa che nessun evento ha interessato:
- la garanzia RCO per infortuni sul lavoro, azioni di rivalsa, malattie professionali;
- danni a terzi per interruzione sospensione di attività;
- danni a terzi per inquinamento.
La parte preponderante dei sinistri ( + del 95%) è conseguente a danni a cose e/o persone prodotti dalle infrastrutture dell’Ente (rete viaria stradale, rete pedonale), il restante attiene ad altre infrastrutture (fabbricati, verde pubblico ecc);
PUNTO 6: Vedasi quanto chiarito al precedente punto 5, considerando che:
- gli importi a riserva da € 0,00 ad € 3.000,00 attengono principalmente sinistri con danni a cose;
- gli importi a riserva da € 3.500,00 e maggiori attengono principalmente sinistri misti danni a cose e persona;
PUNTO 7: Vedasi quanto indicato nel profilo di rischio, polizza NON in SIR, gestione franchigia a carico assicuratore;
PUNTO 8: Vedasi descrizione:
20170912 Caduta accidentale con lesioni Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto – invito a negoziazione respinto;
20170606 Caduta accidentale con lesioni Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto – citazione in giudizio;
20184311 Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto – citazione in giudizio;
20182995 Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto;
20190329 Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto;
20194757 Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto;
20194432 Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto;
20200836 Fuoriuscita auto sede stradale causa ghiaccio;
20211672 Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto;
20212118 Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto – respinto- querela x lesioni;
PUNTO 9: Vedasi descrizione:
20170143 Caduta accidentale con lesioni conseguente a dissesto- pagamento su sentenza;
PUNTO 10: L’articolo come espressamente indicato esclude i danni patrimoniali puri, l’ambito della garanzia è quindi ricondotto unicamente ai danni materiali oggetto di assicurazione. E’ libertà del concorrente con i limiti posti da disciplinare apportare variazioni alla condizione normativa, che verranno valutate nei termini dei criteri fissati dal disciplinare stesso con assegnazione di correttivo negativo ove intervengano in senso peggiorativo nella tutela dell’Ente e del proprio interesse al trasferimento del rischio di responsabilità civile;
PUNTO 11: La condizioni 19.51 è considerata come opzione migliorativa e trattasi di situazione di rischio ad oggi non assicurata;
PUNTO 12: La formulazione dell’esclusione letterale è inequivoca e non necessità di conferme del tenore letterale richiamato ove riportato: Art. 21 - Rischi atomici, da inquinamento, da asbesto e campi elettromagnetici. L’assicurazione non comprende i danni :………………..” ove si voglia ricondurre l’esclusione ad ambito definito è agli atti del normativo pubblicato il rischiamo espresso a sezione del capitolato, vedasi precedente articolo 20. Quindi quanto indicato articolo 21 non costituisce rischio assicurato;
PUNTO 13: L’articolo è formulato come da tenore letterale del capitolato a coprire anche il rischio occulto ferme poi le azioni di regresso dell’assicuratore verso il responsabile. E’ libertà del concorrente con i limiti posti da disciplinare apportare variazioni alla condizione normativa, che verranno valutate nei termini dei criteri fissati dal disciplinare stesso con assegnazione di correttivo negativo ove intervengano in senso peggiorativo nella tutela dell’Ente e del proprio interesse al trasferimento del rischio di responsabilità civile

Chiarimento PI317200-21

Ultimo aggiornamento: 06/10/2021 12:52

Domanda : Buongiorno chiediamo la statistica sinistri di tutti i lotti in gara grazie mille TP

Risposta : Nel merito dell’istanza presentata si precisa che nel documento profilo di rischio e stato sinistri sono contenute le informazioni richieste per ogni singolo lotto; quanto al dettaglio per singolo evento relativamente al lotto 5 RCT-RCO e lotto 7 RCA-CVT veicoli si precisa che sulla piattaforma Intercent-er sono allegati due file excel che integrano e dettagliano le informazioni contenute nel documento profilo di rischio e stato sinistri

Chiarimento PI314012-21

Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 10:38

Domanda : Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta :

Il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati.

Ad ogni buon conto per varianti che incidano sull'Esclusione OFAC secondo le differenti formulazioni dei trattati assicurativi e riassicurativi, si precisa sin da ora che salvo che la stessa possa nella formulazione proposta comportare effetti riduttive delle prestazioni assicurative dei capitolati, l'inserimento della stessa non sarà conteggiato nel numero delle varianti minime ammesse né alla stessa sarà assegnato punteggio negativo alcuno.


Chiarimento PI313847-21

Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 10:23

Domanda : Con la presente avanziamo la richiesta al fine di ottenere elenco immobili per la procedura in oggetto. Qualora fosse possibile preferiremmo un elenco in formato EXCELL con i seguenti dati: • Immobile • Destinazione d’uso • Metratura • Valore catastale • Indirizzo • Geolocalizzazione Chiediamo altresì le MUR qualora presenti.

Risposta :

Ritenendo che le informazioni richieste siano funzionali alla valutazione del rischio di cui al lotto 1 INCENDIO, si precisa che nel documento pubblicato in formato PDF denominato profilo di rischio e stato sinistri al pagina 5 e successive del documento stesso, al punto “Informazioni sul patrimonio immobiliare per la partita fabbricati” vengono riportati gli elementi richiesti che sono sufficienti a determinare la consistenza del patrimonio per singolo fabbricato, ubicazione destinazione d’uso, superficie e valore di ricostruzione a nuovo.

Non è riportato il dato del valore catastale che non assume rilevanza nella valutazione del rischio finalizzata alla formulazione dell’offerta.


Chiarimento PI313745-21

Ultimo aggiornamento: 04/10/2021 10:19

Domanda : LOTTO TUTELA LEGALE Si chiede di specificare se la stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, avverrà con atto pubblico o scrittura privata attraverso firma digitale e inoltro effettuato con modalità telematica.

Risposta : Si specifica che la stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata da sottoscrivere digitalmente in modalità telematica a distanza.

Ultimo aggiornamento: 29-12-2021, 08:51