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Dati del bando

Servizio di lavaggio e di noleggio biancheria piana e confezionata
Ente appaltantePROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stato proceduraChiuso
Importo appalto5.280.666,67 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema13/03/2023
Termine richiesta chiarimenti04/04/2023 12:00
Termine presentazione delle offerte12/04/2023 12:00
Apertura busta amministrativa13/04/2023 09:00
Data chiusura procedura29/05/2023
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Tagliavini Stefano

telefono: 0522444849

Oliva Donatella

telefono: 0522444149

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Servizio di lavaggio e di noleggio biancheria piana e confezionata

CIG: 96755314C4

Chiarimenti

Chiarimento PI101444-23

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 10:41

Domanda : Premesso che all’art. 2, punto 2.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale è testualmente previsto che << (…) nel corso dell’esecuzione del servizio ogni eventuale dispersione resta a carico dell’Assegnatario>> ed ancora <<(…) Qualora l’Operatore concorrente intenda introdurre un sistema di tracciabilità in relazione agli articoli oggetto del servizio di lavanolo quale propria scelta aziendale, si precisa fin da ora che risultanze del medesimo non potranno essere utilizzate a titolo di risarcimento e/o indennizzo per eventuali capi non restituiti>>. Premesso altresì che all’art. 2.1 del medesimo capitolato speciale descrittivo e prestazionale è testualmente previsto che << (…) per garantire il corretto rientro della biancheria trattata di proprietà degli ospiti, la medesima dovrà obbligatoriamente essere identificata capo per capo e sottoposta ad un “SISTEMA DI TRACCIABILITA’”, la cui efficacia sarà valutata quale elemento dell’offerta tecnica>>. Ed ancora << (…) nel caso vengano restituiti capi di proprietà dell’ASP e degli Ospiti, deteriorati in conseguenza di errati trattamenti, verranno resi all’Assegnataria, affinché ne possa constatare il danno e conseguentemente provvedere alla sostituzione, entro e non oltre “1 MESE” dalla contestazione. Tale sostituzione dovrà avvenire, ad onere esclusivo dell’impresa, con articolo nuovo avente le medesime misure e caratteristiche estetico/qualitative. La refusione si intenderà dovuta, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche nel caso di smarrimento>>. Tutto ciò premesso, l’art. 2, punto 2.2, anche alla luce di una lettura sistematica delle previsioni di gara sopra esposte, si appalesa viziata da eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità e contraddittorietà della legge di gara oltre a presentare evidenti profili di vessatorietà nei confronti dell’operatore economico concorrente Alla luce di quanto esposto si chiede di confermare se la previsione di cui all’art. 2, punto 2.2 si tratta di un refuso. Anche in considerazione dell’oggetto dell’appalto ossia la fornitura del “servizio di lavaggio e di noleggio di biancheria piana e confezionata”. Se la risposta fosse negativa, si chiede di fissare un limite percentuale pari al 3% della dotazione di reparto di disperso a carico dell’Assegnatario, superato il quale l’Assegnatario avrà diritto a vedersi riconosciuto il costo del materiale non restituito.

Risposta :

La previsione di cui all’art. 2, punto 2.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale non è un refuso.

La regolamentazione del servizio è quella contenuta nei documenti pubblicati.


Chiarimento PI096062-23

Ultimo aggiornamento: 30/03/2023 15:59

Domanda : 1) Premesso che l’art. 49 comma 1 lett. b) n. 1 del D.L. 77/2021, così come confermato in sede di conversione nella legge 108/2021, non pone un limite percentuale al subappalto ma recita testualmente che: << b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo>>. Premesso, altresì, che al secondo comma dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 è previsto espressamente che: <<(…) Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (…)>>. A fronte delle disposizioni di legge sopra richiamate si chiede di confermare che la previsione contenuta all’art.8 del disciplinare di gara laddove prevede che il concorrente <>, trattasi di refuso. Si chiede inoltre di confermare che per le prestazioni secondarie il subappalto è consentito nella misura del 100% della prestazione. 2) Il Disciplinare indica che l’appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) relativamente al servizio ed ai prodotti tessili forniti: criteri minimi ambientali per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria, di cui al DM 9/12/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Pubblicato nella G.U. 4 gennaio 2021, n. 2. Sulla base di tale previsione gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nei CAM ai fini della partecipazione e dei requisiti premianti previsti nella Griglia di valutazione tecnica, nello specifico l’elemento di valutazione D.1 contenuto nella griglia di pag.33 richiede il possesso delle Certificazioni Ambientali. Si chiede di precisare se le certificazioni ambientali richieste sono quelle richiamate al punto d.2 Criteri Premianti- Certificazioni Ambientali del DM 9/12/2020, e se in caso di RTI, tali certificazioni debbano essere possedute da tutte le aziende o solo dalla mandataria.

Risposta :

1) Non si tratta di refuso in quanto l’art. 49, comma 1, lett. b) del D.L 77/2021 dispone in tal senso; disposizione peraltro recepita nell’art. 105 del codice dei Contratti.

2) Il disciplinare di gara non circoscrive le certificazioni ambientali cui si riferisce l’elemento di valutazione D.1 contenuto nella griglia di pag.33 a quelle elencate al punto d.2 Criteri Premianti- Certificazioni Ambientali del DM 9/12/2020.

Il disciplinare di gara prevede l’attribuzione del punteggio con il criterio on/off nella misura massima indicata in caso di presenza di certificazioni ambientali o la non attribuzione di punteggio in caso di assenza di certificazioni ambientali da parte del concorrente.

Il concorrente è da intendersi la RTI nella sua interezza: il possesso di certificazioni ambientali deve essere dimostrato da tutte le componenti il raggruppamento.


Chiarimento PI090534-23

Ultimo aggiornamento: 23/03/2023 14:28

Domanda : Si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara (6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE), possa essere comprovato alternativamente anche attraverso la presentazione delle fatture relative ai contratti di servizi analoghi.

Risposta : Si conferma quanto richiesto.

Chiarimento PI085810-23

Ultimo aggiornamento: 21/03/2023 12:36

Domanda : “Vista i tempi stretti e la scadenza della gara pianificata a ridosso delle festività Pasquali, unitamente all'attuale difficoltà dei fornitori di reperire materie prime sul mercato internazionale e la complessità della campionatura richiesta, ovvero articoli appartenenti alla campionatura "Nuova" e "Trattata" e conformi a quanto disposto dai criteri minimi ambientali vigenti (CAM)), siamo costretti a richiedere che venga concessa una congrua proroga alla presentazione dell'offerta.”

Risposta :

I termini di scadenza sono conformi a quanto previsto dalla normativa e sono adeguati e sufficienti a consentire agli Operatori Economici di elaborare la loro offerta. Si conferma pertanto la scadenza per il giorno 12 aprile 2023, alle ore 12:00.

Ultimo aggiornamento: 07-07-2023, 09:57