Domanda : In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. All’art. 5 del Capitolato è indicato che le spese per procedure esecutive/cautelari sono rimborsate al Concessionario, in caso di esito infruttuoso, riconoscendo allo stesso sul 50% un rimborso pari al 25%. Pertanto, a titolo esemplificativo, posto un importo infruttuoso ipotetico di € 100,00, si chiede conferma che all’aggiudicatario verrà rimborsato dall’Ente un importo di € 12,50; 2. ai fini di una corretta valutazione economica della procedura, si chiede di quantificare sia le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, sia le spese di pubblicazione di gara; 3. all’art. 10 del bando di gara è indicato che la garanzia provvisoria non è richiesta, tuttavia all’art. 13 del medesimo documento è indicato che “nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data”; all’art. 14 del bando è previsto che “la mancata produzione della garanzia provvisoria[…] può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”. Si chiede pertanto di conferma che la garanzia provvisoria non è richiesta; 4. Al fine di effettuare una corretta valutazione economica della procedura, in ordine all’importo dei carichi riportati al documento “Relazione tecnico illustrativa e requisiti ricoss _1_ Unione.pdf”, si chiede di precisare il numero delle posizioni o in alternativa l’importo medio di una posizione; 5. Si richiede di dettagliare la documentazione necessaria ai fini dei discarichi per inesigibilità; 6. In merito ai discarichi per inesigibilità si chiede il termine entro il quale l’Unione provvederà a discaricare formalmente l’aggiudicatario dalle somme inesigibili, si chiede inoltre di chiarire se, trascorso il suddetto termine, le posizioni ritenute inesigibili sono da considerare automaticamente discaricate; 7. Si chiede conferma che sia le spese postali e di notifica, sia le spese per procedure esecutive/cautelari, saranno rimborsate all’aggiudicatario del servizio in caso di inesigibilità; 8. Si chiede conferma sia che la ripetizione ai contribuenti delle spese postali e/o notifica, e le spese per procedure esecutive/cautelari, avverrà per gli importi indicati al Decreto del 14/04/2023 - Min. Economia e Finanze, sia che, in caso di esito infruttuoso, i rimborsi al Concessionario delle succitate spese avranno come base di calcolo gli importi indicati al D.M. sopra richiamato; 9. Si richiede se al concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune; 10. Si richiede se al concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria così come disposto dall’art. 1, co. 791, art. 1, L. 160/2019; 11. All’art. 11 del Capitolato speciale è disposto che “Resteranno a carico del Concessionario eventuali spese di giudizio cui dovesse essere condannato l’Ente dalla competente autorità giurisdizionale, in seguito ai ricorsi/atti presentati dagli interessati relativamente ad atti emessi dal Concessionario stesso. Analogamente resteranno in capo al Concessionario le eventuali spese di giudizio riconosciute a favore dello stesso dalla competente autorità giurisdizionale in seguito ai ricorsi/atti presentati dagli interessati”. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso; 12. Si chiede di chiarire se al termine del contratto, il Concessionario ha l’obbligo di proseguire le attività per le posizioni ad esso affidate, ovvero se dovrà restituire quanto ancora in essere al Comune, ovvero all’eventuale affidatario subentrante; 13. All’art. 15 del Capitolato è indicato che “la notifica delle comunicazioni di presa in carico/solleciti o delle ingiunzioni dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione delle liste di carico o, ancora, in casi particolari e motivati, nel termine inferiore indicato dall’Ente e fatto salvo un maggior termine da concordare con lo stesso”, si chiede conferma che entro il suddetto termine l’aggiudicatario dovrà procedere alla consegna degli atti al postalizzatore e non ad avere perfezionato le notifiche degli atti; 14. Alla lettera 5) dell’art. 15 del Capitolato è indicato che l’aggiudicatario subentra nella gestione di tutte le attività già effettuate dall’Ente e tutt’ora in corso, quali ad esempio le rateizzazioni già in essere o le azioni cautelari ed esecutive per le ingiunzioni già inviate. Ai fini di una corretta valutazione economica della procedura si prega mettere a disposizione dei partecipanti il numero delle posizioni per le quali sono già state inviate ingiunzioni di pagamento, ovvero attivate procedure esecutive, e che verranno trasmesse all’aggiudicatario del servizio.
Risposta :
1. E’ corretto, si conferma l’interpretazione sopra esposta, significando che tale procedura si applica alle spese postali e\o di notifica, nonché alle spese per procedure esecutive e cautelari.
2. Le spese contrattuali ammontano presumibilmente ad € 900,00. Non sono previste spese di pubblicazione.
3. Si conferma che la garanzia provvisoria NON è richiesta. Le diciture relative alla stessa, riportate all’art. 13 e 14 sono intendersi a carattere generale, e valide solamente qualora la garanzia provvisoria sia richiesta.
4. Come indicato nell’art.1 del Capitolato le posizioni relative agli anni 2017/2020 per cui è richiesta azione cautelare ed azione esecutiva sono circa n.1.500. Per gli anni 2021/2025 per cui è richiesta azione coattiva, cautelare ed esecutiva sono stimate in circa n.2.500.
5. La documentazione necessaria ai fini del discarico per inesigibilità riguarda tutta l’attività posta in essere dal Concessionario che ha portato all’inesigibilità stessa. Il Concessionario dovrà produrre dichiarazione firmata attestante l’inesigibilità accompagnata da una relazione dettagliata sulle ragioni per cui si ritiene il credito inesigibile con indicate tutte le verifiche e le azioni effettuate e che hanno portato ad esiti infruttuosi. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione indicata nell’attestazione.
6. A seguito delle comunicazioni del concessionario da farsi entro il 31/12 del secondo anno successivo alla consegna della lista, l’ente provvederà a discaricare le somme i crediti inesigibili nei successivi 12 mesi; si conferma che trascorso tale termine le posizioni saranno da considerarsi discaricate.
7. Si rimanda all’art.5 del Capitolato- le spese postali e\o di notifica e le spese per procedure esecutive/cautelari sono rimborsate al Concessionario, in caso di esito infruttuoso, riconoscendo allo stesso sul 50% un rimborso pari al 25%, quindi anche in caso di inesigibilità.
8. Si conferma.
9. Verranno fornite gratuitamente le informazioni in possesso dell’Ente su apposita richiesta circostanziata del concessionario, non l’accesso generalizzato alle banche dati dell’Ente.
10. Verrà fornito al concessionario l’accesso SIATEL/funto fisco gratuitamente, per l’individuazione delle informazioni al fine di effettuare tutte le azioni necessarie.
11. Come previsto dal capitolato la cura del contenzioso riguarda esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso. Si conferma inoltre, come previsto dall’art 11 del Capitolato, che le spese di giudizio cui dovesse essere condannato l’Ente dalla competente autorità resteranno a carico del Concessionario, in relazione a ricorsi/atti presentati dagli interessati relativamente agli atti emessi dal Concessionario.
12. Come indicato nella relazione tecnico-illustrativa e nel capitolato all’art 2, nei primi 36 mesi (3 anni) dalla decorrenza l’Ente consegnerà le liste di carico; entro i successivi 24 mesi (2 anni) il Concessionario, a conclusione di ogni attività, presenterà le relative comunicazioni di inesigibilità, nel rispetto del regolamento dell’Ente. Il Concessionario è tenuto a portare a termine le attività pendenti alla data di scadenza della concessione, fermo restando le condizioni economiche stabilite nel contratto di concessione. Al termine di tali attività il concessionario dovrà trasmettere all’ente tutta la documentazione in proprio possesso relativa all’attività svolta per l’Ente, indicando i dettagli per ogni posizione debitoria.
13. Entro 60 giorni dovrà avvenire la spedizione degli atti , non è sufficiente la sola consegna al postalizzatore.
14. Alla lettera g) dell’art 15 del capitolato in merito al subentro si comunica che, come indicato all’art.1 del capitolato, le posizioni da lavorare sono circa n.1.500 per le quali sono già state inviate le ingiunzioni di pagamento. Non sono state attivate procedure esecutive sulle stesse.