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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER CONTO DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI
Ente appaltantePROVINCIA DI PARMA
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto566.150,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema30/04/2025
Termine richiesta chiarimenti22/05/2025 18:00
Termine presentazione delle offerte03/06/2025 13:00
Apertura busta amministrativa03/06/2025 14:30
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Magnani Alessia

telefono: 0521931381

Giudice Ugo

telefono: 0521931704
cellulare: 3204315584

Pinardi Giordana

telefono: 0521931922

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1assicurazione ALLRISK

CIG: B6AA66CD7C

Lotto 2danni veicoli non di proprietà

CIG: B6AA66DE4F

Lotto 3assicurazione rischio RCA

CIG: B6AA66EF22

Lotto 4RCT/O

CIG: B6AA66FFF5

Lotto 5Polizza RC Patrimoniale

CIG: B6AA6700CD

Lotto 6assicurazione rischio infortuni

CIG: B6AA6711A0

Lotto 7Polizza tutela legale

CIG: B6AA672273

Chiarimenti

Chiarimento PI238361-25

Ultimo aggiornamento: 26/05/2025 11:58

Domanda : Buongiorno, con riferimento all’oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: Si chiede conferma che le modifiche peggiorative possano interessare l’intero Capitolato comprese condizioni generali di assicurazione Si chiede se siano ammesse varianti peggiorativi ad elementi per i quali sono ammesse varianti migliorative Si chiede conferma che la proroga di 6 mesi prevista all’Art. 1 Durata del contratto non sia dovuta in caso di rescindibilità annuale Art. 20 Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro automatico: si chiede dove debba essere precisato il tasso di reintegro in sede di offerta Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, punti 1., 2. 3. 4. della tabella limiti, Atti sociopolitici e dolosi, Sabotaggio e terrorismo, Grandine nell’ambito di fenomeni atmosferici, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati, fermi i sottolimiti in % previsti per singolo fabbricato e relativo contenuto Rilevando nel normativo limiti specifici per centri di raccolta si chiede di specificarne ubicazione e singolo valore di ricostruzione a nuovo Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi, nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi, nonché tutti i beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto, cassonetti campane e contenitori di rifiuti in genere Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere Si chiede conferma che anche in caso di accettazione della variante 2 in tutte le opzioni proposte, scoperto o franchigia dovranno intendersi applicare al singolo fabbricato e relativo contenuto, così come previsto dalla precisazione in calce alla tabella FRANCHIGIE / SCOPERTI / LIMITI DI INDENIZZO sezione 1 Si chiede se il limiti di cui alla tabella FRANCHIGIE / SCOPERTI / LIMITI DI INDENIZZO relativamente a Fenomeni atmosferici Art. 14 lett. m) ai n. 2, 3, 4 debbano intendersi in aggiunta al limite previsto al punto 1 Si chiede conferma che il limite di indennizzo previsto per Grandine nell’ambito di fenomeni atmosferici, sia un sottolimite del limite previsto per la garanzia Fenomeni atmosferici Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene; Si chiede di indicare la M.U.R.; Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. In caso di indisponibilità si chiede se l’inserimento delle clausole possa valere quale unica variante o come singola per ogni clausola ( esclusione cyber risks, esclusione malattie trasmissibili, misure restrittive-sanzioni internazionali-esclusioni territoriali, clausola terrorismo) Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie Vi preghiamo di darci conferma del corretto inoltro dei quesiti Cordiali saluti

Risposta :

L’operatore economico non indica il rischio per il quale il quesito è posto, ad ogni buon conto il riscontro è dato con riferimento al lotto 1 All-RIKS
con riferimento all’oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
Si chiede conferma che le modifiche peggiorative possano interessare l’intero Capitolato comprese condizioni generali di assicurazione. SI CONFERMA
Si chiede se siano ammesse varianti peggiorativi ad elementi per i quali sono ammesse varianti migliorative SI CONFERMA

Si chiede conferma che la proroga di 6 mesi prevista all’Art. 1 Durata del contratto non sia dovuta in caso di rescindibilità annuale. L’istituto della proroga è previsto alla scadenza del contratto, ad ogni annualità è possibile recedere dalla polizza con il termine di preavviso indicato di 120 giorni

Art. 20 Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro automatico: si chiede dove debba essere precisato il tasso di reintegro in sede di offerta NO
Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, punti 1., 2. 3. 4. della tabella limiti, Atti sociopolitici e dolosi, Sabotaggio e terrorismo, Grandine nell’ambito di fenomeni atmosferici, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati, fermi i sotto limiti in % previsti per singolo fabbricato e relativo contenuto. I limiti indicatim relativo al coacervo dei beni assicurati sono intesi per sinistro e anno


Rilevando nel normativo limiti specifici per centri di raccolta si chiede di specificarne ubicazione e singolo valore di ricostruzione a nuovo:
STAZIONE ECOLOGICA DI TRECASALI (GESTITA DA IREN AMBIENTE) località San Quirico – via IV Novembre - Valore al Nuovo €. 35.000,00

STAZIONE ECOLOGICA DI SISSA (GESTORE IREN AMBIENTE) località Sottargine – strada per Torricella - Valore al Nuovo €. 50.000,00


Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi, nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi, nonché tutti i beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto, cassonetti campane e contenitori di rifiuti in genere

TUTTI E DUE LE STAZIONI ECOLOGICHE SONO GESTITE DA IREN AMBIENTE.

Si Conferma che nel novero dei beni assicurati non sono presenti fabbricati ecc..., assicurati DAL Gestore dell'impianto IREN AMBIENTE.

STAZIONE ECOLOGICA DI TRECASALI: La stazione ecologica presenta un container ad uso ufficio con ampia area di pertinenza asfaltata e delimitata, per una superficie totale di circa 1560 MQ.

STAZIONE ECOLOGICA DI SISSA: La stazione ecologica presenta un container ad uso ufficio con ampia area di pertinenza asfaltata e delimitata, per una superficie totale di circa 2745 MQ.


Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere. Si rimanda all’articolo 1.3 del capitolato

Si chiede conferma che anche in caso di accettazione della variante 2 in tutte le opzioni proposte, scoperto o franchigia dovranno intendersi applicare al singolo fabbricato e relativo contenuto, così come previsto dalla precisazione in calce alla tabella FRANCHIGIE / SCOPERTI / LIMITI DI INDENIZZO sezione 1 Si conferma

Si chiede se il limiti di cui alla tabella FRANCHIGIE / SCOPERTI / LIMITI DI INDENIZZO relativamente a Fenomeni atmosferici Art. 14 lett. m) ai n. 2, 3, 4 debbano intendersi in aggiunta al limite previsto al punto 1 . SI conferma. Pertanto la massima esposizione dell’assicurazione per eventi amtosferici sarà di € 4.325.000,00

Si chiede conferma che il limite di indennizzo previsto per Grandine nell’ambito di fenomeni atmosferici, sia un sottolimite del limite previsto per la garanzia Fenomeni atmosferici SI Conferma

Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene; Vedasi documenti di gara

Si chiede di indicare la M.U.R.; Vedasi documenti di gara

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
“Esclusione Cyber risk” Property
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.
Incidente Cyber:
• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”
• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
• “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
• la perdita fisica o il danno alla proprietà;
• se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:
• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione);
• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
Il capitolato/i tecnico contiene tale esclusione sia pure con una formulazione letterale equipollente. L'inserimento di tale esclusione per il rischio cyber e/o con altre formule equipollenti non saranno considerate variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Il capitolato/i tecnico contiene tale esclusione sia pure con una formulazione letterale equipollente. L'inserimento di tale esclusione per il rischio malattie pandemiche e/o con altre formule equipollenti non saranno considerate variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi
servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona
contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di
emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Il capitolato/i tecnico contiene tale esclusione sia pure con una formulazione letterale equipollente. L'inserimento di tale esclusione per il rischio sanzioni internazionali e/o con altre formule equipollenti non saranno considerate variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite
Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:
- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- da contaminazione biologica o chimica.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
In caso di indisponibilità si chiede se l’inserimento delle clausole possa valere quale unica variante o come singola per ogni clausola ( esclusione cyber risks, esclusione malattie trasmissibili, misure restrittive-sanzioni internazionali-esclusioni territoriali, clausola terrorismo)
L'inserimento di tale esclusione relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo e/o con altre formule equipollenti non saranno considerate variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite
Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro
Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie
L’importo è riconosciuto in eccedenza a quanto computato a titolo di supplemento di indennizzo, il limite apposto è la massima esposizione che l’Assicuratore è chiamato a corrispondere a tale tiolo per le prestazioni previste

Chiarimento PI240268-25

Ultimo aggiornamento: 23/05/2025 10:53

Domanda : Buongiorno, in riferimento al lotto Tutela Legale, chiediamo il seguente quesito: Nel capitolato: 100.000,00 massimale per anno assicurativo salvo i limiti di indennizzo indicati; Nella scheda tecnica : Art. 9 Massimale di garanzia, per anno assicurativo da € 75.000,00 ad illimitato; Qual è il massimale per anno corretto? In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

Quesito

Nel capitolato: 100.000,00 massimale per anno assicurativo salvo i limiti di indennizzo indicati;

Nella scheda tecnica : Art. 9 Massimale di garanzia, per anno assicurativo da € 75.000,00 ad illimitato
;

In riferimento all’oggetto si precisa che è presente un mero errore materiale nella scheda di offerta tecnica. Pertanto, fermo il massimale da capitolato è il seguente:

€ 50.000,00 per sinistro

€ 100.000,00 per anno assicurativo

Il punteggio aggiuntivo di 4 punti è conseguito dall’operatore economico considerando la seguente condizione:

1. Art. 9 Massimale di garanzia,

per anno assicurativo da € 100.000,00 € 75.000,00 ad illimitato

Conseguente si intendono modificati tutti ed ogni riferimento previsto negli atti e documenti di gara e la scheda tecnica di offerta che si riallega in sostituzione di quella pubblica.

Chiarimento PI229988-25

Ultimo aggiornamento: 19/05/2025 13:18

Domanda : Buongiorno, porgiamo i seguenti quesiti: - Se l’inserimento della clausola Cyber come formulata nei precedenti chiarimenti sia conteggiata o meno tra le 6 varianti peggiorative possibili; - Nel testo in corso come siano attualmente disciplinati i danni da acqua/rete fognaria e quelli da alluvione/esondazione/tracimazione. In attesa porgiamo cordiali saluti.

Risposta : vedasi allegato

Chiarimento PI230232-25

Ultimo aggiornamento: 19/05/2025 08:35

Domanda : In riferimento all’art. 30 - Gestione delle vertenze di danno – NON DEROGABILE causa di esclusione ove viene indicato “Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente.” Ci occorre capire se detto legale debba essere poi liquidato dalla Compagnia oppure le spese restano a carico dell’Assicurato che lo ha individuato. In attesa porgiamo cordiali saluti

Risposta :

L’onere risulta a carico dell’Assicuratore, a condizione che intervenga: 1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; 2. insussistenza di conflitto di interessi con l’Ente di appartenenza; 3. necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti.

Si consideri che nel caso di specie interviene sempre la polizza di tutela legale oggetto della presente procedura di affidamento lotto 7

Chiarimento PI228184-25

Ultimo aggiornamento: 16/05/2025 10:34

Domanda : SI CHIEDE DI SAPERE QUALE SIA PREMIO, FRANCHIGIA FRONTALE E ASSICURATORE IN CORSO PER IL LOTTO RCTO

Risposta :

PREGRESSI ASSICURATIVI

- precedente assicuratore Reale Mutua

- € 16.890,00 annuo lordo anticipato € 1.013,17 ultimo conguaglio contabilizzato periodo 2022 al 2023

- Gestione franchigia NO SIR a carico assicuratore

- Franchigia frontale € 500,00


Chiarimento PI226910-25

Ultimo aggiornamento: 16/05/2025 10:33

Domanda : Con riferimento al rischio RCT/O, cogliamo l’occasione per porre le seguenti richieste/domande. ---PREGRESSI ASSICURATIVI--- - Precedente assicuratore - Premio annuo lordo in corso - Importo della franchigia in corso - Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI--- - Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti - Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: o Importo della franchigia in SIR o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito ---INFORMAZIONI GENERALI--- - Broker e provvigioni - L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? - L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? - Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture. - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: *SANCTION CLAUSE* La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-. *ESCLUSIONE TERRITORIALE* Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-. INCIDENTE CYBER: 1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-; 2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-. DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-. MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-. SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Saluti

Risposta :

Con riferimento al quesito posto si osserva che tutte le informazioni ad eccetto del premio annuo lordo in corso sono contenute nei documenti pubblicati e precisamente negli allegati:

ü Profilo di rischio

ü Stato sinistri

Ad ogni buon conto si precisa

PREGRESSI ASSICURATIVI

- precedente assicuratore Reale Mutua

- € 16.890,00 annuo lordo anticipato € 1.013,17 ultimo conguaglio contabilizzato periodo 2022 al 2023

- Gestione franchigia NO SIR a carico assicuratore

INFORMAZIONI SUI SINISTRI

- Tutti gli elementi richiesti sono contenuti nel documento di gara Stato sinistri

INFORMAZIONI GENERALI

- 12%

- Vedasi pag. 8 del profilo di rischio al punto activity

- L’ente non è titolare di autorizzazioni sanitarie ne svolge attività sottoposto al regime di cui alla legge Gelli e smi

- Clausole speciali Come indicato in precedenti quesiti; Il capitolato/i tecnico/i contiene tali esclusione sia pure con una formulazione letterale equipollente. L'inserimento di tale esclusione per le sanzioni internazionali e/o con altre formule equipollenti non saranno considerati variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite.


Chiarimento PI223187-25

Ultimo aggiornamento: 13/05/2025 12:31

Domanda : Buongiorno, in merito ai requisiti di capacità economica finanziaria si richiede conferma degli importi riportati nel disciplinare (500 MILIONI nel ramo danni e 20 MILIONI nel ramo tutela legale) in quanto gli stessi appaiono sproporzionati rispetto al valore dell'appalto. Con i migliori saluti

Risposta :

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell’interesse pubblico, superare il limite massimo di fatturato indicato all’art. 100, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 (doppio del valore stimato dell’appalto). Il valore indicato tiene conto del fatto che il presente appalto riguarda un settore particolare, in cui i requisiti di capacità devono tenere conto della capacità di sopportare le situazioni di rischio e di esborso finanziario, che non sono correlati direttamente al premio corrisposto dal singolo assicurato ma conseguono alla capacità di raccogliere premi in funzione dei massimali assicurati nelle singole polizze.

Pertanto ne consegue che la raccolta premi riportata è requisito ragionevole, se si considera che la stessa è complessiva e riferita all’ultimo quinquennio nonché articolata quantomeno a includere i primi 40 operatori del mercato Italiano per lavoro diretto considerando il dato da fonte ANIA (premi lavoro diretto Italiano)

Chiarimento PI209174-25

Ultimo aggiornamento: 06/05/2025 11:01

Domanda : 1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. 4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre: A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; B. Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo. 5) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza. 6) Salvo sviste, non abbiamo reperito nella documentazione pubblicata, i premi in corso per ciascun lotto; pertanto chiediamo indicazioni in merito, eccetto per il lotto Kasko.

Risposta :

Punto 1) Il capitolato/i tecnico/i contiene tale esclusione sia pure con una formulazione letterale equipollente. L'inserimento di tale esclusione per le sanzioni internazionali e/o con altre formule equipollenti non saranno considerati variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite.

Punto 2) Il capitolato/i tecnico/i contiene tale esclusione sia pure con una formulazione letterale equipollente. L'inserimento di tale esclusione per le sanzioni internazionali e/o con altre formule equipollenti non saranno considerati variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite.

Punto 3) Il Comune di Sissa Trecasali non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.



Punto 4) Il Comune di Sissa Trecasali non ha in previsione viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate, né alcuna attività di gemellaggio con tali ambiti territoriali.



Punto 5) L’oggetto di assicurazione del capitolato attiene ai danni materiali e diretti dovuti a responsabilità extracontrattuale, pertanto, non è previsa alcuna operatività a tutela dei danni cagionati a terzi per evento cyber non essendo oggetto di assicurazione. L'inserimento di tale esclusione e/o con altre formule equipollenti non saranno considerati variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite, salvo che la deroga come articolata vada ad incidere sull’oggetto della garanzia principale per la quale il Committente ha interesse all’assicurazione e trasferimento del rischi. In questo ultimo caso ne seguirà l’assegnazione di un punteggio peggiorativo e il computo come variante. Si ribadisce che la mera esclusione dei danni cyber e/o in formule equipollenti non saranno considerate variazione di carattere negativo né la loro apposizione sarà conteggiata come variazione nel limite del numero varianti consentite.

Punto 6) quanto a premi si indica l’attuale spesa assicurativa precisando che i premi in corso sono stati determinati in un diverso contesto temporale del mercato assicurativo e sulla base di elementi originari di assunzione del rischio differente per: stato dei sinistri, parametri di computo.


Rischio

Premio annuo

AUTO: KASKO

1.200,00

RCA veicoli

10.232,00

INFORTUNI

1.022,00

R.C. PATRIMONIALE

3.790,00

FURTO

1.450,00

ELETTRONICA

3.000,00

TUTELA GIUDIZIARIA

4.700,00

INCENDIO ev complementari

16.303,22







Ultimo aggiornamento: 04-12-2025, 12:44