Domanda : 1. Si chiede di confermare che OPERA PIA CASTIGLIONI rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal legislatore con il decreto dignità e confermata dal Decreto Lavoro, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e gli enti indicati annualmente dall’ISTAT nel noto “elenco” delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto soggetti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato; 2. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato (ad es. Oss, Infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse, 3. In riferimento all’applicazione della clausola sociale, si chiede di poter conoscere qual è l’agenzia che attualmente somministra le risorse, nonché il margine orario applicato; 4. In riferimento ai costi del lavoro indicati nell’allegato 1 – Basi Stipendiali, considerando che ci sono lievemente più bassi rispetto a quelli effettivi, si chiede conferma che il margine verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro; 5. In riferimento ai costi del lavoro indicati nell’allegato 1 – Basi Stipendiali, in riferimento ai livelli AREA DEGLI OPERATORI ESPERI e AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, si chiede conferma che la voce tariffa da prendere in considerazione, così come risultante dal sito inail, risulta essere la 0311; 6. Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 7. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 8. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 9. Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria sono in capo a codesto Ente; 10. Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che l'addestramento volto a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, sarà posta in capo all’utilizzatore; 11. In riferimento all’importo della polizza provvisoria, si chiede se si possa applicare la riduzione del 20% per il possesso di una delle certificazioni previste all’interno dell’allegato II.13 – art. 106 comma 8; 12. Si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo annuo realizzato dal personale somministrato nel corso dell’ultimo triennio, al netto delle ore di ferie ed ex festività; 13. In merito all’offerta economica, si chiede conferma la mancata indicazione dei costi della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi.
Risposta : 1. Si conferma che l'Istituzione per la gestione dei servizi alla persona dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rientra nella classificazione di pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui al D.lgs. 165/2001.
2. Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato speciale di gara tale situazione verrà gestita secondo la procedura applicativa delle penali che prevede la possibilità per l'Agenzia di produrre controdeduzioni scritte volte a giustificare il comportamento della ditta.
3. L'Agenzia che attualmente somministra le risorse è "Oasi Lavoro SPA", avente sede legale in Via C. Masetti 5, 40127 Bologna. Il margine di agenzia attualmente applicato è 0,67 €/ora.
4. Si conferma che il margine applicato sarà quello effettivo del costo del lavoro e che sarà aggiornato nel corso di esecuzione del contratto sulla base degli aumenti contrattuali applicati (si veda art. 4 Capitolato speciale di gara).
5. Si conferma che la voce tariffa applicata alle figure professionali richieste relativamente all'area degli operatori esperti e all'area dei funzionari ad elevata qualificazione professionale è la 0311. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata all'atto dell'invio della richiesta di attivazione dei singoli contratti applicativi di somministrazione (si veda art. 7 del Capitolato speciale di gara).
6. Tutte le componenti del costo del lavoro e i relativi ratei che sono a carico della stazione appaltante sono elencati nell' Allegato 1 al Capitolato speciale di gara "Valori stipendiali".
7. Come esplicitato all'art. 4 del Capitolato speciale di gara il costo del lavoro a carico della stazione appaltante è calcolato sulla base delle ore effettive lavorate: "Si specifica che qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo "costo orario base" comprese le diverse tipologie di assenze (es. malattie, infortuni, maternità, permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc) sono incluse nel margine orario di agenzia che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto".
8. Non sono allo stato attuale prevedibili circostanze che non comportino l'applicazione delle clausole sociali garantite, descritte dall'art. 28 del Capitolato speciale di gara.
9. Si conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria restano in capo alla stazione appaltante.
10. Si conferma quanto esposto. L'Agenzia (appaltatore) è obbligata a garantire ai lavoratori inviati in somministrazione il corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di almeno 4 ore (si veda art. 13 del Capitolato speciale di gara).
11. Si conferma che è possibile applicare la riduzione del 20% se l'operatore economico risulti in possesso di una o più certificazioni di cui all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni indicate al paragrafo 10 - "Garanzia provvisoria", lett. a), b) e c) del Disciplinare di gara. Si precisa inoltre che in caso di partecipazione in forma associata tale riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso di una o più certificazioni previsti dall'II.13 del Codice
- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d) del codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso di una o più certificazioni di cui sopra.
12. Si veda il file allegato.
13. Si conferma che nell'offerta economica non dovranno essere indicati i costi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di servizio di natura intellettuale.