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Dati del bando

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER IL PERIODO 01/04/2026 – 31/03/2030
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto4.074.402,62 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema28/11/2025
Termine richiesta chiarimenti02/01/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte14/01/2026 14:00
Apertura busta amministrativa15/01/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Mesini Benedetta

telefono: 0595777620

Rilei Andrea

telefono: 059557097

Torlai Lorenzo

telefono: 059416186

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Somministrazione di lavoro per Istituzione Opera Pia Castiglioni

CIG: B94BD95F02

Chiarimenti

Chiarimento PI600886-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 18:22

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, riportiamo le seguenti richieste di chiarimento: 1) capitolato art. 13. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: 1.Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; 2. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; 3. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; 4. Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. 2) capitolato art. 15 e accordo quadro art. 21. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). In caso di non accoglimento della richiesta il rischio di risarcimento dei danni causati dai somministrati sarebbe economico. Poiché non sussiste in capo all’ApL potere di direzione e coordinamento sui somministrati, non è possibile di fatto esercitare alcun controllo sugli stessi; inoltre, si invita l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti e alle franchigie contenute. 3) capitolato art. 19 e accordo quadro art. 22. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. 4) capitolato art. 21 e accordo quadro art. 24. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. 5) accordo quadro. Si evidenzia che l'architettura del contratto segue la disciplina dell'appalto ex 1655 cc non conformandosi alla normativa sulla somministrazione di lavoro ex D Lgs 81.2015 art.li 30 e ss. soprattutto lato salute e sicurezza (art. 15 punto 6 lettera e). In ordine all'art. 16 punto 5 è opportuno segnalare che l’ANAC nelle proprie Linee Guida, e precisamente con delibera n. 20 gennaio 2016 al punto 11, puntualizza come “le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione”. In particolar modo per i contratti ad altissima intensità di manodopera come la somministrazione di lavoro, la modifica del costo del lavoro e l’impossibilità di applicare i nuovi contratti collettivi rende la base d’asta non più congrua e capiente, cagionando una sopravvenuta illegittimità della stessa. Parallelamente, si rammenta che proprio la normativa sulla somministrazione di lavoro e segnatamente l'art. 33 comma 2 D Lgs 81.2015 impone l'obbligo in capo all'Utilizzazione di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Alla luce della disamina in parola, l’Amministrazione non può porre a carico dell’aggiudicatario maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare la normativa vigente, anche se successivi alla stipula del Contratto. Si invita a rettificare. 6) accordo quadro art. 27. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano 7) accordo quadro art. 30. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento 8) Da una verifica sul sito dell'Agenzia dell'Entrate, risulta che la p.iva 03422870363 non sia corretta; gentilmente se è possibile identificare l'ente e la p.iva corretta dell'ente esecutore del servizio.

Risposta :

Si procede a rispondere per punti.
1) Saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal d.lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.

2) Si conferma che l’utilizzatore risponderà nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni ai sensi dell’art. 35 co. 7 D.lgs 81/2015

La prescrizione del capitolato appare in linea con le norme di settore e va interpretata nel senso che l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea polizza di assicurazione rct/rco a copertura dei danni a terzi prodotti dall'attività dei dipendenti direttamente impiegati dall’Agenzia nella commessa e non dei lavoratori somministrati, con un massimale adeguato ai rischi connessi allo svolgimento del servizio. Se l’aggiudicatario presenta un’idonea polizza assicurativa in corso di validità, essa potrà essere accettata, previa verifica della sua operatività.


3) Il quesito non pone una richiesta di chiarimento ma esprime una richiesta di modifica delle previsioni contrattuali che non si ritiene di accogliere. Si conferma quanto riportato nell'art.19 del capitolato e art. 22 dell’accordo quadro in merito alla comminazione delle penali.

4) Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata per giusta causa si applicheranno gli articoli n. 122 e n. 123 del D.lgs 36/2023.

5) Il contratto oggetto di affidamento è un contratto di accordo quadro, come disciplinato dall'art. 59 del d.lgs. 36/2023, che reca la disciplina specifica di settore applicabile alla gara e stabilisce il regime contrattuale che si instaurerà con l'aggiudicatario. La stima del fabbisogno effettivo e del numero di ore di lavoro è stata opportunamente valutata in relazione alle necessità del servizio oggetto del presente accordo quadro. l’applicazione di nuovi CCNL è da intendersi come automaticamente recepita all’interno del costo del lavoro.

6) Si conferma quanto indicato all’art. 27 dello schema di accordo quadro, ovvero che il foro competente è quello di Modena e non è suscettibile di variazione.

7) Si conferma che entrambe la parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati per gli effetti del Regolamento (UE del Parlamento e del Consiglio europeo n.2016/679.

8) L'Ente utilizzatore è l'Istituzione per la gestione dei servizi alla persona dell'Unione dei comuni del Distretto ceramico e la P.IVA corretta è 03422870364.

Chiarimento PI603389-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 17:56

Domanda : Spett.le Ente, Art. 15 lettera o) CAPITOLATO Con riferimento agli obblighi assicurativi si precisa che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie(cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007); Si chiede pertanto di accettare quelle già attive, ferma la responsabilità verso terzi in capo all’utilizzatore (Art. 35 c.7 Dlgs 81/15); Art. 15 lettera p) CAPITOLATO – ART. 21 SCHEMA CONTRATTO Si precisa che l’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; L’Agenzia non entra in contatto con utenti e/o terzi poiché non gestisce il servizio (che rimane in capo all’utilizzatore) ma fornisce lavoratori che per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo di quest’ultimo; Art.31 CAPITOLATO – Art. 30 SCHEMA CONTRATTO Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. A supporto di questa posizione, il nuovo Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il Lavoro (Art. 40 del Regolamento) stabilisce chiaramente che, nell’ambito dei servizi di somministrazione e ricerca e selezione, le Parti coinvolte rivestono il ruolo di Titolari Autonomi del trattamento. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare il Provvedimento del Garante, che contiene il Codice di Condotta, dell'11 gennaio 2024, disponibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9983415. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata.

Risposta : Art. 15 lettera o) CAPITOLATO

Fermo restando quanto previsto in merito dal capitolato speciale di gara, si conferma che l’utilizzatore risponderà nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni ai sensi dell’art. 35 co. 7 dlgs 81/2015

Pertanto l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea polizza di assicurazione rct/rco a copertura dei danni a terzi prodotti dall'attività dei propri dipendenti direttamente impiegati nella commessa e non dei lavoratori somministrati, con un massimale adeguato ai rischi connessi allo svolgimento del servizio. Se l’aggiudicatario presenta un’idonea polizza assicurativa in corso di validità, essa potrà essere accettata, previa verifica della sua operatività.


Art. 15 lettera p) CAPITOLATO – ART. 21 SCHEMA CONTRATTO
Si conferma

Art.31 CAPITOLATO – Art. 30 SCHEMA CONTRATTO
Si conferma. Entrambe la parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati per gli effetti del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n.2016/679 e la responsabilità sulla gestione dei dati da parte dei lavoratori somministrati resta in capo all’utilizzatore

Chiarimento PI596086-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 17:46

Domanda : Spett.Le Stazione appaltante, siamo a sottoporVi le seguenti richiesta di chiarimento: 1) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere fatturate al costo senza applicazione del margine di agenzia 2) Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine) 3) Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 4) Si chiede conferma, che in sede di offerta a portale, il CCNL da inserire sia quello relativo ai somministrati, ovvero CCNL Enti Locali.

Risposta : 1) Non si conferma. Come esplicitato nel capitolato speciale di gara (art.4) il costo del lavoro a carico della stazione appaltante è calcolato sulla base delle ore effettive lavorate: “si specifica che qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base” comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono incluse nel margine orario di agenzia che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto”.


2) Si conferma che saranno riconosciute all’agenzia tutte le voci che compongono il costo del lavoro previste nell’allegato al capitolato “basi stipendiali”.

3) Si conferma.

4) Si conferma.

Chiarimento PI593325-25

Ultimo aggiornamento: 08/01/2026 17:43

Domanda : Spettabile Ente, 1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare di gara ove previsto che "Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell’accordo quadro, in conformità al comma 1, dell’art. 11 e all'allegato I.01 del Codice, è il seguente: ? CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali" si chiede di confermare che ci si riferisca al solo personale inviato in missione con contratto di somministrazione lavoro e non anche ai dipendenti diretti dell'agenzia per il lavoro, per il quale l'aggiudicatario continuerà ad applicare il proprio ccnl di riferimento. Ciò anche in considerazione del fatto che trattasi di servizio di natura intellettuale 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art.18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del disciplinare si segnalano questi punti di attenzione in relazione ai quali si chiedono specifici chiarimenti per permettere agli operatori economici la corretta valutazione dell'offerta economica ovvero la rettifica della documentazione di gara: - i criteri 2.2 e 2.3 sono sostanzialmente sovrapponibili e riferiti ai medesimi profili professionali - criterio 3.2 Progetto formativo per addetti a servizi alberghieri e amministrativi: si chiede di confermare che il richiamo agli addetti a servizi alberghieri sia frutto di mero refuso posto che suddette mansioni non sono richieste tra le figure da somministrare e che quindi ci si riferisca esclusivamente ai profili amministrativi - criterio 4: si chiede di rettificare il suddetto criterio posto il richiamo ai profili Infermieri professionali non presenti nelle professionalità da somministrare. 3) Con riferimento alla previsione di cui all'ART. 4 – CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO del capitolato, si chiede di confermare che in relazione alla voce assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore, ci si riferisca esclusivamente ai danni cagionati dai dipendenti diretti dell'apl posto che ai senti dell'art. 35, comma 7 d. lgs. 81/15. l'utilizzatore risponde dei danni cagionati dai somministrati nello svolgimento delle proprie mansioni 4) Con riferimento alla previsione di cui all'ART. 6 PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI E RELATIVI REQUISITI del capitolato di gara ove previsto che "L’Agenzia è obbligata, se dotata di medico competente, ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture gestite dall’Istituzione per la Gestione dei Servizi alla Persona, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni." si segnala che ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi di confermare che la sorveglianza sanitaria rimarrà onere in capo all'azienda utilizzatrice 5) Con riferimento alla previsione di cui all'ART. 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI del capitolato di gara si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) appare improprio, che sia solo l’Agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore; sicchè si chiede di confermare che nessuna manleva sulle possibile conseguenze ed impugnazioni sarà adottata esclusivamente nei confronti dell’Agenzia, rettificando gli atti di gara 6) Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 13 – SICUREZZA del capitolato ove previsto quale onere in capo all'aggiudicatario anche l'addestramento, Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione. 7) Con riferimento alle copertura assicurativa, si precisa che nell'ambito del servizio di somministrazione la responsabilità civile, è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore in relazione ai danni cagionati a terzi da parte del lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si evidenzia altresì che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, Codesta Stazione Appaltante accetterà la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura. 8) Con riferimento alla previsione di cui all'art. ART. 15 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA del capitolato di gara ove previsto assumere ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio. La Committenza è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio: l'Agenzia è obbligata a tenere indenne Il Committente da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti, si segnala che le responsabilità ivi imputate non possono ricadere sull'APL la quale non ha alcun contatto/rapporto con gli utenti. Si ricorda infatti che non si tratta di un servizio di appalto ma della somministrazione di personale e che i lavoratori somministrati agiscono nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore. Si richiede di rettificare gli atti di gara 9) Si chiede di confermare che la formazione salute e sicurezza sia onere in capo all'utilizzatore unico soggetto in grado di di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. 10) Con riferimento alla previsione di cui all'ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI del capitolato di gara evidenzia che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Sul punto si rimanda alla previsione di cui all'art. 4 del Codice di condotta privacy delle Agenzie per il lavoro. 11) Con riferimento all'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO si chiede di confermare che lo stesso potrà essere oggetto di negoziazione in coerenza con le risposte che saranno fornite ai chiarimenti di gara ed alle cogenti previsioni di legge in materia di somministrazione lavoro.

Risposta : 1) Si conferma che il CCNL indicato al paragrafo 3 del Disciplinare è riferito al personale somministrato;


2) CRITERI 2.2 E 2.3 TRATTASI DI ELEMENTI VALUTATIVI DIFFERENTI. NELLO SPECIFICO: 2.2 SI RIFERISCE IN PARTICOLARE AL TURN OVER. 2.3 ASSENZE IMPREVISTE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO.
CRITERI 3.2: SI RIMANDA AL CAPITOLATO ART.6 “PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI E RELATIVI REQUISITI” E’ INDICATA “FIGURA OPERATIVA E AUSILIARIA” NON SI TRATTA PERTANTO DI UN REFUSO
CRITERIO 4: SI CONFERMA IL REFUSO E PERTANTO SI MODIFICA IL TESTO COME SEGUE: La Commissione valuterà positivamente la proposta di sistemi in grado di fronteggiare efficacemente il fabbisogno di personale in ambito socio sanitario e in particolar modo di lavoratori da somministrare con profilo di OPERATORI SOCIO SANITARI”

3) Si conferma

4) Si conferma

5) Non si conferma. L'art. 35, comma 6, del D.lgs 81/2025 stabilisce espressamente che "ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.”. La clausola del capitolato è, pertanto, conforme alla previsione normativa in considerazione della circostanza per la quale il somministratore, sulla base della comunicazione della stazione appaltante eserciterà il potere disciplinare, ad esso riservato ex lege; ne consegue che in caso di erronea valutazione dei presupposti e/o erroneo esercizio del potere disciplinare per violazione delle norme procedurali stabilite dalle norme di settore sarà il somministratore a dover sopportare i relativi oneri in caso di impugnativa

6) Si conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal d.lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.

7) Si conferma che l’utilizzatore rispondera’ nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni ai sensi dell’art. 35 co. 7 dlgs 81/2015.

L’aggiudicatario dovra’ essere in possesso di idonea polizza di assicurazione rct/rco a copertura dei danni a terzi prodotti dall'attività dei propri dipendenti direttamente impiegati nella commessa e non dei lavoratori somministrati, con un massimale adeguato ai rischi connessi allo svolgimento del servizio. Se l’aggiudicatario presenta un’idonea polizza assicurativa in corso di validità, essa potrà essere accettata, previa verifica della sua operatività.


8) SI CONFERMA CHE L’UTILIZZATORE RISPONDERA’ NEI CONFRONTI DEI TERZI DEI DANNI A ESSI ARRECATI DAL LAVORATORE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE MANSIONI AI SENSI DELL’ART. 35 CO. 7 DLGS 81/2015


9) Si conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal d.lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.


10) Si conferma che la responsabilità sulla gestione dei dati da parte dei somministrati resta in capo all’utilizzatore.


11) I chiarimenti rilasciati costituiscono parte integrante della lex specialis di gara e pertanto la documentazione finale sarà predisposta in coerenza con le risposte fornite.

Chiarimento PI596408-25

Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 18:17

Domanda : Relativamente alla procedura in oggetto, siamo a sottoporVi le seguenti richieste di chiarimento: 1. relativamente all’allegato 2 – dichiarazioni integrative, si chiede di precisare se, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento premiale, l’ausiliaria debba compilare il predetto allegato posto che trattasi di dichiarazioni relative al possesso dei requisiti; 2. relativamente alla sezione “prodotti” del portale SATER, si chiede di indicare cosa occorre inserire negli spazi “CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO” e “DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO”

Risposta : 1. Si conferma che anche in caso di avvalimento premiale l'ausiliaria deve compilare il DGUE e le dichiarazioni integrative al DGUE (All. 2). Il contratto di avvalimento premiale deve essere allegato all'offerta tecnica.


2. Si tratta di spazi generati dalla piattaforma in automatico e vincolati al modello di gara prescelto. Possono essere compilati inserendo un file/valore generico. Si precisa che il contenuto delle predette sezioni non sarà tenuto in considerazione.

Chiarimento PI590661-25

Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 18:11

Domanda : In qualità di operatore economico interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, con la presente si formulano i seguenti quesiti tecnici, fondamentali per la corretta quantificazione dell'offerta economica nel rispetto dei principi di sostenibilità e par condicio. 1. RICHIESTA DATI STORICI ASSENTEISMO (Rif. Art. 7 Capitolato Speciale) L'Art. 7 del Capitolato Speciale stabilisce espressamente che "Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel 'costo orario base' comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono incluse nel margine orario di Agenzia". Inoltre, il pagamento è previsto esclusivamente per le "ore effettivamente prestate". Considerato che il rischio economico legato al tasso di assenteismo è posto interamente a carico dell'Agenzia (che deve coprirlo tramite l'aggio oggetto di ribasso), e che tale rischio incide direttamente sulla remuneratività dell'appalto, si richiede di rendere note le percentuali medie di assenza registrate nell'ultimo biennio per il personale attualmente in forza, disaggregate per: Malattia (distinguendo l'incidenza della carenza a carico datore di lavoro); Infortunio; Maternità (obbligatoria e facoltativa); Permessi retribuiti (es. L. 104/92, lutto, studio); Ferie e ROL goduti. Senza tali evidenze statistiche, la determinazione dell'aggio diverrebbe puramente aleatoria, esponendo l'operatore a rischi non calcolabili. 2. DETTAGLIO PERSONALE CLAUSOLA SOCIALE (Rif. Art. 9.1 Disciplinare e All. 4) In riferimento all'Allegato 4 "Personale in servizio", al fine di ottemperare correttamente all'obbligo di riassorbimento previsto dall'Art. 9.1 del Disciplinare e di stimare correttamente i costi di gestione, si richiede di integrare la tabella fornita con i seguenti dati (in forma anonima): Data di prima assunzione in somministrazione presso l'Ente (necessaria per valutare l'anzianità di servizio totale); Status giuridico attuale: si richiede di specificare se vi siano lavoratori attualmente con contratto sospeso o assenti per lungo periodo (es. maternità in corso, aspettativa, malattia lunga), poiché tali situazioni comportano costi di gestione immediati e obblighi di conservazione del posto non evincibili dal semplice elenco profili. 3. INSOSTENIBILITÀ DEL RISCHIO SOTTOCOSTO E RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI MERITO (Rif. Art. 33 D.Lgs 81/2015 e Art. 97 Cost.) In relazione all'obbligo di rimborso dei costi effettivi sancito dall'Art. 33 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 e confermato dalla Nota INL n. 24/2023, si sottopone alla Stazione Appaltante la seguente criticità dirimente ai fini della formulazione dell'offerta: Qualora i dati storici sull'assenteismo (oggetto del quesito n. 1) dovessero rispecchiare le medie fisiologiche del settore, e considerato che le componenti del costo del lavoro pubblicate negli atti di gara risultano corrette e coerenti con la vigente normativa per le Agenzie per il lavoro, risulterebbe matematicamente evidente che l'applicazione di determinate percentuali di ribasso sull'aggio porterebbe l'offerta in una condizione strutturale di perdita (sottocosto). Costringere le Agenzie per il Lavoro ad assumersi tale rischio economico, senza garanzia di rimborso sui costi vivi non prestati (es. malattia, integrazioni salariali), configurerebbe una violazione della normativa vigente che vieta le offerte non remunerative, e impedirebbe di fatto alla Stazione Appaltante di valutare correttamente le potenzialità e la tenuta delle singole offerte, non potendo distinguere tra reale efficienza gestionale e condotte irregolari o predatorie. Tutto ciò premesso, SI CHIEDE DI VALUTARE NEL MERITO quanto esposto e di confermare che la disciplina di gara sarà interpretata e applicata in modo da: Garantire il pieno riconoscimento dei costi sostenuti dall'Agenzia come previsto dalla normativa (Art. 33 D.Lgs 81/2015) e dalla giurisprudenza amministrativa; Escludere che il meccanismo di gara costringa gli operatori a formulare offerte a rischio di sottocosto per poter competere, circostanza che renderebbe la procedura viziata e l'esecuzione del servizio insostenibile.

Risposta : 1. Si veda il file allegato al precedente chiarimento.


2. Non sono presenti lavoratori sospesi o assenti per lungo periodo.

PROFILO

PROFESSIONALE

AREA DI APPARTENENZA

Data di assunzione

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

28/10/2024

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

30/01/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

01/04/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

01/02/2023

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

27/06/2024

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

30/06/2023

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

03/02/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

01/03/2024

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

24/03/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

27/03/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

19/02/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

04/03/2024

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

01/08/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

07/07/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

02/12/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

10/12/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

09/10/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

28/12/2025

AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORI

07/01/2025

AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORI

01/10/2024

TERAPISTA OCCUPAZIONALE

ELEVATA QUALIFICAZIONE

01/01/2024


3. I costi sostenuti dall'attuale Agenzia di lavoro somministrato per le assenze del personale in missione sono stati ampiamente monitorati e calcolati in sede di definizione dell'aggio di agenzia da proporre quale base di gara.
La scelta adottata in sede di gara, pertanto, è dettata dalla necessità di una programmazione certa dei costi di bilancio dell'istituzione e al contempo permettere all'agenzia di avere un margine adeguato.
Ad oggi di agenzia (all'interno del quale sono ricompresi i costi delle assenze) corrisponde a 0,67 € all'ora, mentre la base di gara ammonta ad € 1,30 / ora.

Chiarimento PI589834-25

Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 17:44

Domanda : Relativamente alla procedura in oggetto, siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimento: 1. relativamente all’oggetto si chiede conferma che sia possibile ridurre l’importo della cauzione provvisoria del 20% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 8, del DLGS 36/2023 e s.m.i.; 2. si chiede conferma che trattasi di refuso la dichiarazione relativa all’iscrizione alla whitelist, posto che il servizio oggetto della procedura non rientra nei settori a rischio, e che quindi possa essere barrata.

Risposta : 1. Si conferma.


2. Premesso che il servizio in oggetto non rientra nelle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, non si conferma il refuso.
In adesione ai protocolli di legalità in materia di appalti sottoscritti da questa staziona appaltante si chiede di compilare le dichiarazioni previste al punto 13 del modello All. 2 "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE", relativamente alla casistica di interesse.

Chiarimento PI579382-25

Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 17:35

Domanda : 1. RICHIESTA DATI STORICI ASSENTEISMO (Rif. Art. 7 Capitolato Speciale) L'Art. 7 del Capitolato Speciale stabilisce espressamente che "Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel 'costo orario base' comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono incluse nel margine orario di Agenzia". Inoltre, il pagamento è previsto esclusivamente per le "ore effettivamente prestate". Considerato che il rischio economico legato al tasso di assenteismo è posto interamente a carico dell'Agenzia (che deve coprirlo tramite l'aggio oggetto di ribasso), e che tale rischio incide direttamente sulla remuneratività dell'appalto, si richiede di rendere note le percentuali medie di assenza registrate nell'ultimo biennio per il personale attualmente in forza, disaggregate per: Malattia (distinguendo l'incidenza della carenza a carico datore di lavoro); Infortunio; Maternità (obbligatoria e facoltativa); Permessi retribuiti (es. L. 104/92, lutto, studio); Ferie e ROL goduti. Senza tali evidenze statistiche, la determinazione dell'aggio diverrebbe puramente aleatoria, esponendo l'operatore a rischi non calcolabili. 2. DETTAGLIO PERSONALE CLAUSOLA SOCIALE (Rif. Art. 9.1 Disciplinare e All. 4) In riferimento all'Allegato 4 "Personale in servizio", al fine di ottemperare correttamente all'obbligo di riassorbimento previsto dall'Art. 9.1 del Disciplinare e di stimare correttamente i costi di gestione, si richiede di integrare la tabella fornita con i seguenti dati (in forma anonima): Data di prima assunzione in somministrazione presso l'Ente (necessaria per valutare l'anzianità di servizio totale); Status giuridico attuale: si richiede di specificare se vi siano lavoratori attualmente con contratto sospeso o assenti per lungo periodo (es. maternità in corso, aspettativa, malattia lunga), poiché tali situazioni comportano costi di gestione immediati e obblighi di conservazione del posto non evincibili dal semplice elenco profili.

Risposta : 1. Si veda il file allegato.


2. Si precisa che non sono presenti lavoratori sospesi o assenti per lungo periodo.

PROFILO

PROFESSIONALE

AREA

DI APPARTENENZA

Data

di assunzione

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

28/10/2024

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

30/01/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

01/04/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

01/02/2023

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

27/06/2024

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

30/06/2023

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

03/02/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

01/03/2024

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

24/03/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

27/03/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

19/02/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

04/03/2024

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

01/08/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

07/07/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

02/12/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

10/12/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

09/10/2025

OPERATORE SOCIO- SANITARIO

OPERATORI ESPERTI

28/12/2025

AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORI

07/01/2025

AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORI

01/10/2024

TERAPISTA OCCUPAZIONALE

ELEVATA QUALIFICAZIONE

01/01/2024


Chiarimento PI579358-25

Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 17:30

Domanda : 1) Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 2) Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia 3) Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. 4) Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. 5) Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. 6) Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). 7) Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali 8) Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Risposta : 1. Si conferma.


2. Come esplicitato nel Capitolato speciale di gara (art. 4) il costo del lavoro a carico della stazione appaltante è calcolato sulla base delle ore effettive lavorate: "Si specifica che qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario base" comprese le diverse tipologie di assenze (Es: malattie, infortuni, maternità, permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali ecc.) sono incluse nel margine orario di agenzia che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto."

3. Si conferma che l'attività e gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria restano in capo alla stazione appaltante.

4. Si conferma.

5. Si conferma.

6. Si conferma l'applicazione al costo dei ratei previsti nell'Allegato al Capitolato speciale di gara " BASI STIPENDIALI".

7. Le spese contrattuali relative alla stipula dell'accordo quadro sono state stimate in € 6.902,68. Si conferma che la stazione appaltante provvederà a comunicare all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonchè le relative modalità di pagamento.

8. Si precisa che, in merito alle penalità, il contenuto della lex specialis di gara è allineato al dettato normativo.

Chiarimento PI571091-25

Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 14:00

Domanda : * * * Sulla salute e sicurezza. Si segnala che con il contratto di somministrazione di lavoro, a differenza dell’appalto, l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire lavoratori in somministrazione all’Utilizzatore, senza essere presente sul luogo di lavoro e senza svolgere alcun servizio all’interno dei sui locali. Con il contratto di somministrazione, il lavoratore è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015) e tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015 e D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si segnala quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/). Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. * * * Sull’idoneità fisica / Sulle visite mediche / Sulla sorveglianza sanitaria. Si prende atto – e non potrebbe essere diversamente – che l’art. 1 del Capitolato Speciale sancisce che il servizio oggetto di gara dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente. Considerato, per quanto qui rileva, il combinato disposto di cui ai decreti legislativi nn. 81/2008 e 81/2015 prevedono, ai fini delle visite mediche e sorveglianza sanitaria che: - Art. 34 co. 3 D.lgs. 81/2015: “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. - Art. 35 co. 4 D.lgs. 81/2015: “L’Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”. - Art. 41 co. 2 D.lgs. 81/2008: “La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di contrindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; … e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva” - Art. 41 co. 4 D.lgs. 81/2008: “Le viste mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono […] ritenuti necessari dal medico competente […]”. si chiede cortese conferma che l’art. 6 del Capitolato debba essere interpretato nel senso che l’Agenzia aggiudicataria debba far sottoscrivere – e produrre all’Utilizzatore – un’autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sull’astratta possibilità di svolgere la mansione lavorativa (considerato anche che il c.d. certificato di sana e robusta costituzione non è più rilasciabile) e che l’Utilizzatore debba procedere con tutti gli oneri connessi alle visite mediche che comporteranno l’emissione del relativo certificato. Diversamente si segnala che l’Agenzia per il lavoro potrà, eventualmente e qualora ritenuto opportuno, assolvere solo compiti meramente operativi nella gestione organizzativa delle visite mediche (quali la convocazione dei lavoratori). Ciò in quanto i lavoratori somministrati, a differenza dell’appalto, sono pienamente assimilati nell’organico dell’Utilizzatore ai fini della Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria. L’impossibilità di equiparare Appalto e Somministrazione di personale è stata, da ultimo, sancita in maniera inequivocabile dala sentenza 1571/2018 della III Sez. del Consiglio di Stato dove è stato tra l’altro sancito che ciò che differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione di lavoro è “l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa e di tutte le responsabilità nei confronti di quelli che restano i suoi lavoratori, o comunque nei confronti di quelli posti sotto la sua direzione e controllo. Conseguentemente, nella somministrazione di personale non vi è traccia di una qualche attività di organizzazione di mezzi e di attrezzature destinate all’esecuzione del servizio, dovendo l’aggiudicatario limitarsi a “fornire” lavoratori”. In altre parole, non potendosi configurare un appalto per la gara de qua, non vi è trasferimento di alcun obbligo né onere ovvero di alcuna responsabilità in capo all’Agenzia soprattutto in materia di sorveglianza sanitaria, la quale dovrà “limitarsi” a fornire la manodopera secondo le direttive dell’Utilizzatore. * * * Su aggiornamento formativo Con riferimento a quanto definito all’art. 7, ultimo capoverso, del Capitolato, e nello specifico all’ aggiornamento professionale specialistico, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sul sistema di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, si chiede cortese conferma che eventuali costi non rimborsati dai fondi strutturali appositamente predisposti, siano a carico del Committente. *** Sulla Responsabilità Nella somministrazione di lavoro, la normativa (art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore (somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $ 5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato. *** Sull’interruzione del Contratto. Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al difuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. * * * Sulla tempistica di comunicazione delle presenze. Al fine di provvedere all'elaborazione dei cedolini e al conseguente pagamento degli stipendi ai lavoratori nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente (art. 30, punto 15 del CCNL Categoria Agenzie per il Lavoro), si chiede cortese conferma che le presenze autorizzate dei lavoratori in somministrazione verranno comunicate entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione lavorativa. * * * Sulla fatturazione. Con riferimento a quanto prescritto dall’art. 24 del Capitolato e art. 9 dello Schema di Contratto, considerato che l’Agenzia per il Lavoro: - per emettere fattura, deve ricevere le presenze dei lavoratori dal cliente e, successivamente le deve elaborare, - per legge, deve retribuire i lavoratori somministrati entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione proprio per la tempistica occorrente ad elaborare i cedolini correttamente e nel rispetto della normativa, - ha un sistema di fatturazione automatizzato che deve seguire determinati step che sono tipici per il servizio di somministrazione di lavoro e delle Agenzie di grandi dimensioni, tutto ciò considerato, si chiede cortese conferma che: • potrà essere prodotta una fattura che rechi solo la distinzione “Costo del lavoro” e “Base imponibile” senza la suddivisione per servizio di impego e centro di attività; • che i dettagli richiesti, e nello specifico “dettaglio delle prestazioni effettivamente rese e il centro di attività di riferimento comunicato dalla Committenza” potranno essere inserite all’interno di un report customizzato, prodotto separatamente e inviato contestualmente alla fattura, Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione. Cordialmente.

Risposta : 1. Si conferma che saranno a carico dell'aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.lgs 81/2008, nonchè tutte le relative responsabilità.


2. Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato speciale di gara "Obblighi dell'Agenzia", lett. d) il personale somministrato dall'Agenzia dovrà essere in possesso della piena ed incondizionata idoneità alla mansione. Si conferma che l'attività e gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria restano in capo alla stazione appaltante.

3. Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 7, ultimo capoverso, del Capitolato speciale di gara: gli oneri economici per il conseguimento dei crediti formativi ECM si intendono già compresi nel prezzo di offerta (aggio).

4. Fermo restando quanto previsto in merito dal Capitolato speciale di gara, si conferma che l'utilizzatore risponde nei confronti di terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 7 del D.lgs 81/2015.

5. Non sono allo stato prevedibili circostanze che non comportino l'applicazione delle clausole sociali garantite, descritte dall'art. 28 del Capitolato speciale di gara.

6. Si conferma che le presenze autorizzate dei lavoratori in somministrazione verranno comunicate entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione lavorativa.

8. In fattura dovrà apparire il calcolo del costo del lavoro (ore x costo orario). Potrà essere prodotta una fattura che rechi solo la distinzione "costo del lavoro" e "base imponibile", senza la suddivisione per servizio di impiego e centro di attività.

Chiarimento PI559448-25

Ultimo aggiornamento: 29/12/2025 13:56

Domanda : 1. Si chiede di confermare che OPERA PIA CASTIGLIONI rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal legislatore con il decreto dignità e confermata dal Decreto Lavoro, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e gli enti indicati annualmente dall’ISTAT nel noto “elenco” delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto soggetti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato; 2. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato (ad es. Oss, Infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse, 3. In riferimento all’applicazione della clausola sociale, si chiede di poter conoscere qual è l’agenzia che attualmente somministra le risorse, nonché il margine orario applicato; 4. In riferimento ai costi del lavoro indicati nell’allegato 1 – Basi Stipendiali, considerando che ci sono lievemente più bassi rispetto a quelli effettivi, si chiede conferma che il margine verrà applicato sull’effettivo costo del lavoro; 5. In riferimento ai costi del lavoro indicati nell’allegato 1 – Basi Stipendiali, in riferimento ai livelli AREA DEGLI OPERATORI ESPERI e AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, si chiede conferma che la voce tariffa da prendere in considerazione, così come risultante dal sito inail, risulta essere la 0311; 6. Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 7. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 8. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 9. Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria sono in capo a codesto Ente; 10. Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che l'addestramento volto a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, sarà posta in capo all’utilizzatore; 11. In riferimento all’importo della polizza provvisoria, si chiede se si possa applicare la riduzione del 20% per il possesso di una delle certificazioni previste all’interno dell’allegato II.13 – art. 106 comma 8; 12. Si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo annuo realizzato dal personale somministrato nel corso dell’ultimo triennio, al netto delle ore di ferie ed ex festività; 13. In merito all’offerta economica, si chiede conferma la mancata indicazione dei costi della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi.

Risposta : 1. Si conferma che l'Istituzione per la gestione dei servizi alla persona dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rientra nella classificazione di pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui al D.lgs. 165/2001.


2. Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato speciale di gara tale situazione verrà gestita secondo la procedura applicativa delle penali che prevede la possibilità per l'Agenzia di produrre controdeduzioni scritte volte a giustificare il comportamento della ditta.

3. L'Agenzia che attualmente somministra le risorse è "Oasi Lavoro SPA", avente sede legale in Via C. Masetti 5, 40127 Bologna. Il margine di agenzia attualmente applicato è 0,67 €/ora.

4. Si conferma che il margine applicato sarà quello effettivo del costo del lavoro e che sarà aggiornato nel corso di esecuzione del contratto sulla base degli aumenti contrattuali applicati (si veda art. 4 Capitolato speciale di gara).

5. Si conferma che la voce tariffa applicata alle figure professionali richieste relativamente all'area degli operatori esperti e all'area dei funzionari ad elevata qualificazione professionale è la 0311. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata all'atto dell'invio della richiesta di attivazione dei singoli contratti applicativi di somministrazione (si veda art. 7 del Capitolato speciale di gara).

6. Tutte le componenti del costo del lavoro e i relativi ratei che sono a carico della stazione appaltante sono elencati nell' Allegato 1 al Capitolato speciale di gara "Valori stipendiali".

7. Come esplicitato all'art. 4 del Capitolato speciale di gara il costo del lavoro a carico della stazione appaltante è calcolato sulla base delle ore effettive lavorate: "Si specifica che qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo "costo orario base" comprese le diverse tipologie di assenze (es. malattie, infortuni, maternità, permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc) sono incluse nel margine orario di agenzia che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto".

8. Non sono allo stato attuale prevedibili circostanze che non comportino l'applicazione delle clausole sociali garantite, descritte dall'art. 28 del Capitolato speciale di gara.

9. Si conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria restano in capo alla stazione appaltante.

10. Si conferma quanto esposto. L'Agenzia (appaltatore) è obbligata a garantire ai lavoratori inviati in somministrazione il corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di almeno 4 ore (si veda art. 13 del Capitolato speciale di gara).

11. Si conferma che è possibile applicare la riduzione del 20% se l'operatore economico risulti in possesso di una o più certificazioni di cui all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni indicate al paragrafo 10 - "Garanzia provvisoria", lett. a), b) e c) del Disciplinare di gara. Si precisa inoltre che in caso di partecipazione in forma associata tale riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso di una o più certificazioni previsti dall'II.13 del Codice
- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d) del codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso di una o più certificazioni di cui sopra.

12. Si veda il file allegato.

13. Si conferma che nell'offerta economica non dovranno essere indicati i costi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Ultimo aggiornamento: 05-02-2026, 09:45