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Dati del bando

PROCEDURA APERTA EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’UNIONE DI COMUNI VALLI SAVENA IDICE E DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO (COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE) IN UNICO LOTTO PER IL PERIODO DAL 31/03/2025 AL 31/12/2028
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto885.625,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema30/12/2025
Termine richiesta chiarimenti19/01/2026 23:59
Termine presentazione delle offerte30/01/2026 09:00
Apertura busta amministrativa30/01/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno
NotePROCEDURA APERTA EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’UNIONE DI COMUNI VALLI SAVENA IDICE E DEI COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO (COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE) IN UNICO LOTTO PER IL PERIODO DAL 31/03/2025 AL 31/12/2028

Allegati

Referenti

Boracci Viviana

telefono: 0516527721

Mazzolini Alessandra

telefono: 051-6527734

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS

CIG: B9D50DA703

Chiarimenti

Chiarimento PI022453-26

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026 13:44

Domanda : Buongiorno , si richiedono e seguenti chiarimenti : 1. Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto della emissione della polizza. “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui: • per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e • il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e • la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati. • La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” 2. Si chiede di confermare che per UNITÀ IMMOBILIARE si intenda “per fabbricato e relativo contenuto.” 3. Si chiede conferma che per la garanzia “Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche” il limite di 80.000,00 euro è a valere per sinistro e anno. 4. Si chiede conferma che all’Art. 2.2 – Esclusioni sia possibile aggiungere “contaminazione ambientale, chimica e/o biologica” in quanto vincolo da trattato riassicurativo per diverse compagnie. 5. Si chiede conferma che alla garanzia b) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e beni mobili all’aperto. 6. Si chiede conferma che all’ Art. 3.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione siano esclusi i clienti e fornitori. 7. Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 20.000.000,00 indicato in Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo. 8. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 9. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali strade non al servizio di singoli fabbricati, piste ciclabili, viadotti, ponti e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; ferrovie, binari, rotaie; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, gallerie e tunnel; impianti di risalita a fune. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 10. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 11. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: “Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano”. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 12. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti eolici, fotovoltaici, solari termici e rispettive componenti”. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 13. Si chiede conferma che per le garanzie “Eventi atmosferici”, “sovraccarico neve”, “inondazioni, alluvioni, allagamenti”, “terremoto” “terrorismo” il limite in cifra fissa sia a valere per sinistro, anno e complesso dei beni. 14. Si chiede di confermare che, qualora venissero aggiunte ulteriori esclusioni all’ Art. 2.2 Esclusioni, che presuppongano altresì l’eliminazione di tali garanzie da tutte le sezioni di Polizza, tali modifiche siano considerate come unica variante. 15. Si chiede di confermare che, qualora venissero aggiunte ulteriori esclusioni all’ Art. 2.3– Beni esclusi dall’assicurazione, che presuppongano altresì l’eliminazione di tali enti da tutte le sezioni di Polizza, tali modifiche siano considerate come unica variante. 16. Si chiede di confermare che, qualora venisse abrogata una garanzia, con relativa eliminazione dei riferimenti in tutte le sezioni del normativo di gara, tale modifica sia considerata come unica variante e non causi l’esclusione dalla gara. 17. Si chiede conferma che all’Art. 2.2 – Esclusioni sia possibile aggiungere “bradisismo”. 18. Si chiede di indicare limite in cifra fissa per sinistro e anno e presidi (scoperti/ minimi /franchigie) per la garanzia Art. 3.1 - Modifiche e trasformazioni e per i “lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di beni causati da incendio, esplosione, scoppio. 19. Si chiede di indicare limite in cifra fissa per sinistro e anno per la garanzia Art. 3.5 - Anticipo indennizzi. 20. Si chiede conferma che per la garanzia Art. 3.16 - Rottura di vetri e cristalli siano esclusi i danni da evento atmosferico. 21. Si chiede conferma che per le seguenti garanzie Allagamenti, eventi socio politici, crollo e collasso strutturale, Cedimento, franamento, smottamento la franchigia sia a valere per singolo fabbricato e relativo contenuto. 22. Si chiede conferma che per le garanzie “Eventi atmosferici”, “Grandine su fragili”, “inondazioni, alluvioni”, “terremoto” il minimo dello scoperto sia a valere “per singolo fabbricato e relativo contenuto”. 23. Si chiede conferma che dal 30/09/2025 a oggi non siano stati denunciati ulteriori sinistri. Se così non fosse chiediamo indicazione di importo, data di accadimento e descrizione. 24. Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente “CLAUSOLA CYBER RISK” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto dell’emissione della polizza. “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” 25. Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. “LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” Saluti

Risposta :

  1. La ditta può liberamente modificare le clausole contrattuali indicandolo nella schede di offerta Tecnica.

  2. Si conferma l’interpretazione come chiaramento indicato in calce alla tabella riportata all’art. 4.1

  3. Si conferma che per la garanzia “Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche” il limite di 80.000,00 euro è a valere per sinistro e anno.

  4. La ditta può liberamente inserire esclusioni di eventi dalla copertura assicurativa.

  5. La ditta può liberamente inserire limitazioni di copertura per tali eventi.

  6. l’ Art. 3.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione NON esclude clienti e fornitori;

  7. Si conferma che il limite di indennizzo di € 20.000.000 indicato in Art. 4.1 rappresenta il massimo esborso annuo per tutte le partite assicurate così come riportato nel quesito.

  8. Si conferma l’esclusione di reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura, se non di pertinenza dei fabbricati assicurati;

  9. Si conferma l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali strade non al servizio di singoli fabbricati, piste ciclabili, viadotti, ponti e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; ferrovie, binari, rotaie; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, gallerie e tunnel, impianti di risalita a fune.

  10. Si conferma l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti;

  11. Si precisa che Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, sono assicurati nella partita Fabbricati all’interno della somma assicurativa indicata; l’ arredo urbano è assicurato a primo rischio nella clausola Parchi e aree a verde.

  12. Si Precisa che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono assicurati se installati su coperture di strutture o a servizio di fabbricati assicurati.

  13. Si conferma che le garanzie “Eventi atmosferici”, “sovraccarico neve”, “inondazioni, alluvioni, allagamenti”, “terremoto” “terrorismo” il limite in cifra fissa sia a valere per sinistro, anno e complesso dei beni, salvo supplementi di indennizzi e garanzie integrative prestate a primo rischio e/o in eccedenza al danno.

  14. La procedura di gara non prevede il conteggio delle varianti non prevedendone un limite nel numero

  15. La procedura di gara non prevede il conteggio delle varianti non prevedendone un limite nel numero

  16. La procedura di gara non prevede il conteggio delle varianti non prevedendone un limite nel numero

  17. Le ditte possono apportare liberamente le varianti.

  18. La garanzia di cui all’Art. 3.1 può essere oggetto di libera modifica.

  19. La garanzia di cui all’Art. 3.5 può essere oggetto di libera modifica.

  20. La garanzia 3.16 non esclude i danni da evento atmosferico.

  21. La franchigia per Allagamenti, eventi socio politici, crollo e collasso strutturale, Cedimento, franamento, smottamento sono da considerarsi per sinistro e NON per fabbricato.

  22. Si conferma che le garanzie “Eventi atmosferici”, “Grandine su fragili”, “inondazioni, alluvioni”, “terremoto” il minimo dello scoperto sia a valere “per singolo fabbricato e relativo contenuto

  23. Si chiede conferma che dal 30/09/2025 al 31/12/2025 (limite massimo di tempo di osservazione) si sono verificati i seguenti sinistri:

Comune di Monterenzio sinistro del 24/10/2025 Atto vandalico danneggiamento di un cancelletto e della recinzione Riserva € 2.000.

  1. La ditta può liberamente inserire esclusioni di eventi dalla copertura assicurativa.

  2. La ditta può liberamente inserire esclusioni di eventi dalla copertura assicurativa.



Chiarimento PI021731-26

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026 13:42

Domanda : Buongiorno, con la presente chiediamo cortesemente di ricevere riscontro alla seguente richiesta di CHIARIMENTI relativa al lotto ALL RISKS in oggetto: 1. Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI di ciascun Ente completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene; 2. Si chiede di trasmettere un aggiornamento al 31.12.2025 della situazione sinistri relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati, riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito; in particolare un aggiornamento dei sinistri a riserva per danni da allagamento, alluvione ed eventi atmosferici dei Comuni di Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro; 3. Si chiede di confermare che il premio annuo lordo offerto per ogni Ente dovrà essere inferiore al premio annuo lordo posto a base di Gara per ogni Ente; 4. Si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione dovrà essere emessa una polizza unica oppure una polizza per ogni Ente assicurato; 5. Si chiede di specificare se dovrà essere presentata una unica Offerta Tecnica oppure una Offerta Tecnica per ogni Ente Assicurato; 6. Si chiede se sia possibile presentare varianti distinte per ogni Ente Assicurato oppure la variante presentata debba intendersi valida per tutti gli Enti Assicurati (ad esempio se per la garanzia Eventi Atmosferici sia possibile presentare limiti di indennizzo diversi per più Enti assicurati); 7. Si chiede di confermare che i limiti presenti nella Scheda della Sezione 4 LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI siano per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati colpiti e in aggregato per tutti gli Enti Assicurati; ad es. in caso di sinistro da Terremoto il limite di € 5.000.000,00 sia il massimo esborso che la Società sarà tenuta a pagare per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti gli Enti Assicurati; 8. Si chiede conferma che lo STOP LOSS di € 20.000.000,00 sia il massimo indennizzo per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati colpiti e in aggregato per tutti gli Enti Assicurati; 9. Si chiede di confermare che non vi sia un numero massimo di varianti discrezionali che è possibile inserire nella/nelle Offerta/e tecnica/e; 10. Si chiede di confermare che non sia previsto il recesso in caso di sinistro dal capitolato di Gara; 11. Si chiede di confermare che per unità immobiliare si intenda singolo fabbricato e relativo contenuto; 12. Relativamente alle garanzie Terremoto, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; 13. Relativamente alle garanzie Grandine su fragili, Gelo, Sovraccarico neve, si chiede di confermare che i limiti siano da considerarsi quali sottolimiti della garanzia Eventi Atmosferici; 14. Si chiede se tra i beni da assicurare siano presenti impianti/pannelli fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede ubicazione, tipologia, valore e specifica situazione sinistri ultimi 5 anni; 15. Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro; 16. Si chiede conferma che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie 17. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: valanghe e slavine, bradisismo; 18. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; 19. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; 20. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi; 21. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, strade, strade ferrate, scavi, pozzi; 22. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ponti, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere; 23. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere; 24. Si chiede di confermare che sia possibile inserire le seguenti clausole senza che siano conteggiate come Varianti Discrezionali: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Grazie mille. Saluti.

Risposta :


1. L’elenco dei fabbricati rappresentanti il patrimonio assicurativo di ciascun Ente pubblicato non riporta il valore analitico per ciascun fabbricato in quanto la stima è stata effettuata autonomamente e non mediante società specializzate; si ritiene tuttavia che il valore sia attendibile ed allineato al valore metrico medio ai fini assicurativi.

2. Si segnala che da una verifica rispetto l’evento Alluvione dichiarato per il Comune di Ozzano, il Comune ritiene di non dover procedere ad alcun indennizzo in quanto non si sono di fatto verificati danni al patrimonio pubblico; ne consegue che la riserva deve considerarsi annullata ed il sinistro posto senza seguito;

3. Si conferma che il premio annuo lordo offerto per ogni Ente deve essere inferiore al premio annuo lordo posto a base di Gara per ogni Ente;

4. In caso di aggiudicazione dovrà essere emessa una polizza per ogni Ente assicurato;

5. L’offerta potrà riportate elementi differenziazione tra gli Enti Assicurati riguardanti massimali o limiti di indennizzo tendenti ad allinearli alla dimensionalità del rischio e non anche operatività di garanzie; limiti di indennizzo/massimali artificiosamente bassi potrebbero essere equiparati ad esclusione della garanzia.

6. In considerazione del punto che precede la variante è da considerarsi valida per tutti gli Enti;

7. I limiti presenti nella Scheda della Sezione 4 LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI sono riferiti ad ogni singolo Ente e NON in aggregato per tutti gli Enti;

8. Lo STOP LOSS di € 20.000.000,00 è il massimo indennizzo per sinistro, annualità assicurativa riferito ad ogni singolo Ente e NON in aggregato per tutti gli Enti;

9. Si conferma che non è previsto un numero massimo di varianti discrezionali;

10. Si confermare che non è previsto il recesso in caso di sinistro; è possibile tuttavia avvalersi del recesso ad ogni scadenza anniversaria del contratto;
11. Si confermare che per unità immobiliare si intende singolo fabbricato e relativo contenuto;
12. Relativamente alle garanzie Terremoto, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI si confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; possono essere previste tuttavia indennità e garanzie a primo rischio da riconoscere in eccedenza a tali limiti.
13. Si conferma che le garanzie Grandine su fragili, Gelo, Sovraccarico neve sono da considerarsi quali sottolimiti della garanzia Eventi Atmosferici;

14. Si precisa che possono esistere piccoli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili installate su coperture ed edifici destinati prevalentemente all’autoconsumo e/o di servizio al fabbricato;

15. la garanzia differenziale storico-artistico opera anche in eccedenza della garanzia colpita da sinistro;
16. Si conferma che lo STOP LOSS rappresenta il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie;

17. La ditta può al riguardo apportare liberamente la variante nella scheda d’offerta;

18. La ditta può al riguardo apportare liberamente la variante nella scheda d’offerta;

19. La ditta può al riguardo apportare liberamente la variante nella scheda d’offerta;

20. La ditta può al riguardo apportare liberamente la variante nella scheda d’offerta. Ciascun ente locale è in possesso di una stazione ecologica in gestione a terzi costituite prevalentemente da piccoli fabbricati ad uso ufficio; possono inoltre esistere strutture di copertura in aree specifiche.

21. La ditta può al riguardo apportare liberamente la variante nella scheda d’offerta;

22. La ditta può al riguardo apportare liberamente la variante nella scheda d’offerta;

23. Si precisa che è prevista specifica partita di assicurazione per “Parchi e aree a verde”: non è prevista la copertura di animali;

24. La procedura di gara non prevede il conteggio delle varianti non prevedendone un limite nel numero.


Chiarimento PI019848-26

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026 13:40

Domanda : Buongiorno, con la presente si richiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: 1) La decorrenza delle polizze in corso. 2) Sussistono delle differenze tra i valori delle somme assicurate e/o singole partite di ogni singolo Ente rispetto al Capitolato/i in corso ed al Capitolato/i posto/i in gara? 3) Si prega di descrivere il sinistro "incendio" occorso nel Maggio 2025 al Comune di Pianoro. 4) Si prega di descrivere i sinistri "evento atmosferico" occorsi nel Gennaio 2025 al Comune di Ozzano dell'Emilia ed al Comune di Loiano. Nello specifico si chiede di comunicare quanti e quali immobili comunali siano stati colpiti per ogni Ente e per ognuno la relativa quantificazione dei danni che va a completare la cifra posta a riserva nel file sinistri comunicato dalla S.A. 5) Si prega di descrivere il sinistro "allagamento" occorso nell' Ottobre 2024 al Comune di Monterenzio. 6) Di tutti i sinistri di ogni singolo Ente comunicati si prega gentilmente di indicare la causa che ha portato al sinistro stesso. Ringraziando porgiamo Distinti saluti.

Risposta :

1) Le polizze in corso decorrono dal 31.03.2025.

2) NON sussistono sostanziali differenze nei valori delle somme assicurate e/o singole partite di ogni singolo Ente rispetto al Capitolato/i in corso ed al Capitolato/i posto/i in gara: si evidenzia che per l’Unione sono stati posti limiti di indennizzo adeguati all’effettivo rischio assicurato ed in particolare: Il limite di indennizzo di polizza = € 1.000.000, Spese di demolizione e sgombero = € 200.000, Eventi Atmosferici = 500.000, Grandine =50.000, Sovraccarico neve = 500.000, inondazioni e alluvioni € 500.000, Terrorismo = 500.000, Crollo e collasso strutturale = € 500.000, Cedimento e franamento = 500.000, Differenziale Storico e artistico € 500.000.

3) il sinistro del 23/05/2025 del Comune di Pianoro è un incendio originatosi in un locale adibito ad ufficio di un edificio sportivo originatosi da un probabile corto circuito elettrico.

4) L’evento atmosferico del 28/01/2025 al Comune di Ozzano dell'Emilia è rappresentato da una tromba d’aria che ha danneggiato la copertura della piscina comunale; Presso il Comune di Loiano si è verificato a causa del medesimo evento il danneggiamento di una struttura del centro sportivo. Gli importi posti a riserva sono allineati al valore della riserva posta dalla compagnia.

5) il sinistro allagamento del 18/10/2024 presso il Comune di Monterenzio è relativo ad un accumulo di acqua all’estendo di un unico fabbricato comunale che ne ha invaso i locali.

6) Si allega il report sinistri aggiornato come da richiesta.



Chiarimento PI006965-26

Ultimo aggiornamento: 23/01/2026 13:38

Domanda : Buongiorno, Si richiedono cortesemente le seguenti informazioni: - Conferma per ogni Ente Committente che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura - Comune di Ozzano dell’Emilia. Maggiori dettagli sul sinistro del 19/10/2024 per alluvione: aggiornamento della riserva, numero di ubicazioni colpite e franchigie interessate - Comune di Ozzano dell’Emilia. Maggiori dettagli sul sinistro del 28/01/2025 per evento atmosferico: aggiornamento della riserva, numero di ubicazioni colpite e franchigie interessate Cordiali saluti

Risposta :

- Si conferma per ogni Ente Committente che gli immobili sono costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura

- Relativamente al sinistro del 19/10/2024 il Comune di Ozzano riferisce che nessun danno al patrimonio è stato riscontrato in occasione dell’evento ma solo danni ad immobili civili di terzi; pertanto il sinistro è da considerarsi senza seguito di indennizzo e relativa riserva pari a zero.

- Relativamente al sinistro del 28/01/2025 del Comune di Ozzano, l’evento atmosferico ha interessato un solo fabbricato con applicazione di Scoperto 10% e € 1.000 per evento.


Ultimo aggiornamento: 16-02-2026, 18:07