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Dati del bando

Gara 25/481 - Procedura aperta soprasoglia per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per il periodo 2026-2027, rinnovabile
Ente appaltanteUNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto4.877.409,73 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema24/12/2025
Termine richiesta chiarimenti15/01/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte23/01/2026 12:00
Apertura busta amministrativa27/01/2026 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Borghetti Marco

telefono: 051911056

Busatta Renata

telefono: 051911056

Messinò Pieter Jan

telefono: 911056

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato

CIG: B9C88B08C6

Chiarimenti

Chiarimento PI015997-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:59

Domanda : QUESITO N. 64 - Si segnala che il format economico, per come è strutturato, anche in caso di ribasso pari a zero, non permette di restituire la fee max da voi indicata pari a € 130.064,26 € (importo oggetto di ribasso) , ma solo (celle 1x4 format eco ) 122.260,40 € (cella 1 pari a : 2.037.673,40 € moltiplicato cella 4: pari al 6%). Pertanto andrebbero rettificati o i documenti di gara o il format economico.

Risposta :

RISPOSTA N. 64 -– Si vedano le risposte ai quesiti 3, 19, 33, 53. Si rimanda inoltre agli AVVISI nr. 1 e 3.

Chiarimento PI014500-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:57

Domanda : QUESITO N. 63 - Si prega di aggiornare la scheda di costo dell'area istruttori. Si evidenzia, COSI' COME FATTO ANCHE DAGLI'ALTRI OPERATORI, che la scheda di costo allegata risulta senza alcun dubbio ERRATA. Manca il contributo F.S.B.S.; lo stipendio tabellare non è aggiornato, L' IVC non è aggiornato come per le altre Aree. Si segnala che, essendo il costo del personale un elemento non modificabile e definito del CCNL di categoria ( a prescindere dalla documentazione di gara errata), il margine offerto - salvo comunicazione differente motivata da parte della S.A. - dovrà essere applicato all'effettivo costo del lavoro dovuto secondo il CCNL in vigore.

Risposta :

RISPOSTA N. 63 -Si comunica che le schede sono state oggetto di nuova pubblicazione. Si RINGRAZIA per la segnalazione formulata, che, peraltro, trova perfetta ed evidente corrispondenza anche nei documenti di gara.


Chiarimento PI013858-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:55

Domanda : QUESITO N. 62 - In relazione alle schede del costo del lavoro si segnala che quella pubblicata negli AVVISI della presente procedura è identica a quella precedentemente pubblicata. Si resta pertanto in attesa di ricevere quella corretta ai fine della predisposizione dell'offerta economica.

Risposta :

RISPOSTA N. 62 -Si comunica che le schede sono state oggetto di nuova pubblicazione.


Chiarimento PI013111-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:53

Domanda : QUESITO N. 61 - Si chiede conferma che l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00, relativa alla domanda di partecipazione, possa essere soddisfatto anche mediante apposizione del contrassegno cartaceo annullato sul modello.

Risposta :

RISPOSTA N. 61 – E' esclusa l'apposizione della marca da bollo direttamente sull'Istanza Mod All. 1 e si rimanda a quanto previsto dal punto 24.1. del Disciplinare

Chiarimento PI012733-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:50

Domanda : QUESITO N. 60 - Con riferimento alla previsione di cui all'art. Art. 14 - ASSENZE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO, SOSTITUZIONE ED INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO del capitolato di gara, preme evidenziare che il servizio richiesto è la somministrazione di lavoro, istituto ben diverso dall'appalto di servizi. Infatti nel caso di specie, il potere direttivo e di controllo permane in capo all'azienda utilizzatrice che, tra i vari oneri, dovrà altresì gestire le turnistiche ed orari di lavoro dei lavoratori somministrati alla stessa stregua dei propri dipendenti diretti. Premesso quanto sopra si evidenzia come in caso di assenza non programmata di personale turnista, sarà il referente del Servizio interessato a dover dare comunicazione all'Agenzia per il lavoro procedendo altresì alla richiesta di sostituzione della risorsa medesima. Solamente da tale momento potranno decorrere i termini per la sostituzione che si segnalano essere eccessivamente restrittivi (2 ore) in considerazione della tipologia di profili richiesti. Si chiede quindi a Codesta Amministrazione di valutare tempistiche più ampie per la richiesta di sostituzione. Per le ragioni sopra evidenziate ed in considerazione dello specifico servizio fornito (somministrazione di lavoro) si evidenzia come alcuna sostituzione o variazione degli operatori somministrati già in servizio, potrà essere effettuata senza preventiva richiesta e relativa valutazione da parte di questo ente. Pertanto la previsione secondo la quale "Le sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente all’Unione." risulta inconferente con il servizio richiesto.

Risposta :

RISPOSTA N. 60 - Si ringrazia per la precisazione e si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.

Chiarimento PI012409-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:49

Domanda : QUESITO N. 59 - Si chiede con quante cifre decimali deve essere espressa l'offerta economica.

Risposta :

RISPOSTA N. 59 -Si veda la risposta al Quesito nr. 43.

Chiarimento PI012405-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:47

Domanda : QUESITO N. 58 - Si chiede di indicare il tasso di assenteismo registrato.

Risposta :

RISPOSTA N. 58 – Il dato richiesto non è disponibile

Chiarimento PI012401-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:45

Domanda : QUESITO N. 57 - Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il CCNL di categoria dell'utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali "non lavorate" ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo.

Risposta :

RISPOSTA N. 57 -Si vedano le risposte ai quesiti nr. 1 e nr. 5.

Chiarimento PI012390-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:43

Domanda : QUESITO N. 56 - Si chiede di conoscere se l'attività lavorativa debba essere svolta su cinque (5) o sei (6) giorni settimanali.

Risposta :

RISPOSTA N. 56 – L’attività lavorativa ha articolazioni differenti in funzione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi, trova applicazione l’art. 22, comma 1, Ccnl 21.5.2018. Alcune posizioni sono funzionali a servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

Chiarimento PI012378-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:39

Domanda : QUESITO N. 55 - Con riferimento alla relazione tecnica, si chiede di conoscere se siano previsti formali requisiti, quali la tipologia di carattere, l'interlinea i margini e il numero massimo di pagine. Si chiede altresì se sia ammessa la possibilità di allegare i Curriculum Vitae e i percorsi formativi, e se tali documenti, unitamente all' indice e alla copertina, siano esclusi dal computo del numero massimo di pagine previsto per la relazione tecnica.

Risposta :

RISPOSTA N. 55 – Si veda la risposta al quesito 46

Chiarimento PI012294-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:37

Domanda : QUESITO N. 45 - Viene chiesto se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza, bensì a distanza mediante scambio di PEC con firma digitale. QUESITO N. 46 - Con riferimento alla relazione tecnica, si chiede conferma che non sussistono limiti per il formato del carattere ed interlinea e che pertanto si possono considerare come liberi. QUESITO N. 47 - Con riferimento all’allegato Modello offerta Tecnica, si chiede conferma che dovrà essere soltanto compilato con i dati relativi all’operatore economico, nonché timbrato e firmato e che laddove viene riportata la dicitura “descrizione” nulla dovrà essere riportato. QUESITO N. 48 - Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all’Unione dei Comuni dell’appennino Bolognese, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. QUESITO N. 49 - Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15); QUESITO N. 50 - In merito all’offerta economica si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi. QUESITO N. 51 - In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato (ad es. oss, infermieri, ecc.), si possa ovviare all'applicazione delle stesse. QUESITO N. 52 - Si chiede conferma che all’atto di sottoscrizione del contratto, si possa valutare positivamente la presenza di un temporary office (per tutta la durata dell’appalto) nella città o provincia di Bologna. QUESITO N. 53 - Si chiede conferma che nel file articoli (Excel), si possa modificare il valore del margine totale posto a base d'asta inserendo € 122.260,00 e non € 130.064,26 e che nel caso in cui sulla piattaforma telematica il valore offerto non dovesse coincidere con il margine effettivo proposto, si farà fede all'allegato Modello Offerta economica. QUESITO N. 54 - Considerando che nei prospetti dell’Allegato A), l’aliquota Inail è stata convenzionalmente individuata nel 5/1000, che gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale non risultano aggiornati rispetto agli adeguamenti di Luglio 2025 e che l’incidenza dei ratei di ferie ed ex festività fa riferimento all’articolazione dell’orario di lavoro su 6 giorni, tenuto conto che le risorse potrebbero prestare servizio anche su 5 giorni a settimana, si chiede conferma che il margine offerto dovrà essere applicato sul costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’agenzia per il lavoro.

Risposta :

RISPOSTA N. 45 - Si conferma

RISPOSTA N. 46 - Si conferma

RISPOSTA N. 47 -E’ facoltà dell’operatore sviluppare il modello oppure operare un rimando alla relazione tecnica che verrà allegata

RISPOSTA N. 48 – Si veda la risposta al quesito nr. 26

RISPOSTA N. 49 – Si veda la risposta al quesito nr. 26

RISPOSTA N. 50 -Si conferma

RISPOSTA N. 51 -Sarà facoltà della SA valutare le diverse fattispecie di volta in volta, sulla base di quanto previsto nei documenti di gara

RISPOSTA N. 52 – La SA si limiterà alle valutazioni che i documenti di gara rimettono alla stessa, nei modi e nelle forme in essi previste

RISPOSTA N. 53 – Si vedano le risposte ai quesiti 3, 19 e 33. Si rimanda inoltre agli AVVISI nr. 1 e 3.

RISPOSTA N. 54 - Si conferma

Chiarimento PI009867-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:30

Domanda : QUESITO N. 43 - Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti tecnici in merito alla formulazione dell’offerta economica: In merito ai decimali ammessi (Rif. Modello 7 Offerta Economica): Considerato che il modello di Offerta Economica (Allegato 7) richiede l'indicazione della "Percentuale di ribasso offerto" e della "Percentuale di Commissione di agenzia risultante", si chiede di specificare fino a quale cifra decimale sarà presa in considerazione l'offerta (es. 2, 3 o più decimali dopo la virgola) e se il sistema effettuerà troncamenti o arrotondamenti sui valori inseriti oltre tale limite. QUESITO N. 44 - Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti tecnici in merito alle modalità di calcolo del punteggio: In merito alla modalità applicativa della formula per il punteggio economico (Rif. Art. 32 Disciplinare e Chiarimento n. 3): L'Art. 32 del Disciplinare definisce la formula per il punteggio economico come P=(B×30)/A, dove A e B rappresentano rispettivamente la commissione offerta dal concorrente e la migliore commissione in gara. Tuttavia, il Chiarimento n. 3 e lo stesso Disciplinare specificano che "in caso di difformità prevarrà l’indicazione della percentuale di ribasso". Al fine di valutare correttamente come la Commissione Giudicatrice (o l'algoritmo automatico di SATER) applicherà la formula, si chiede di confermare quale specifica grandezza numerica verrà utilizzata come input per i parametri A e B: • Il valore percentuale della Commissione di Agenzia (es. 5,40%); • Il valore economico assoluto in Euro della Commissione (es. € 117.057,83); • oppure se, in virtù della prevalenza citata negli atti di gara, il calcolo verrà effettuato utilizzando direttamente il valore percentuale del ribasso offerto (es. 10,00%), derivando da esso i parametri della formula.

Risposta :

RISPOSTA N. 43 - I decimali ammessi sono 2

RISPOSTA N. 44 – Si rimanda a quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara in relazione alla descrizione dei parametri: “A: commissione di agenzia risultante dall’applicazione del ribasso indicato in sede di offerta; B: migliore commissione di agenzia risultante dall’applicazione del ribasso indicato in sede di offerta.”

Chiarimento PI009302-26

Ultimo aggiornamento: 15/01/2026 14:27

Domanda : QUESITO N. 40 - A precisazione di quanto previsto nel disciplinare e nel capitolato, si chiede cortesemente di indicare la differenza tra profili guida e profili autisti. QUESITO N. 41- Si chiede altresì conferma, per tutti i profili che dovessero guidare dei mezzi, se questi saranno atti al trasporto merci o anche al trasporto persone. QUESITO N. 42 - Al fine di provvedere all'elaborazione dei cedolini e al conseguente pagamento degli stipendi ai lavoratori nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente (art. 30, punto 15 del CCNL Categoria Agenzie per il Lavoro), si chiede cortese conferma che le presenze autorizzate dei lavoratori in somministrazione verranno comunicate entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione lavorativa. Una diversa tempistica non consentirebbe la partecipazione alla gara da parte delle Agenzie per il Lavoro di maggiori dimensioni che hanno un sistema di fatturazione automatizzato strettamente connesso con la tempestiva ricezione delle presenze autorizzate. Ciò potrebbe quindi comportare una lesione del principio di massima partecipazione alla gara.

Risposta :

RISPOSTA N. 40 – Si tratta di profili professionali relativi a due aree differenti, la prima fa riferimento all’area degli Istruttori, mentre la seconda fa riferimento all’area degli operatori esperti. Il profilo professionale di guida è riconducibile a quello di istruttore turistico. Mentre quello di autista è addetto principalmente a compiti di trasporto di persone o cose attraverso la guida di veicoli dell’ente.

RISPOSTA N. 41 – Si veda risposta nr. 40

RISPOSTA N. 42 - Premesso che la scelta del sistema di fatturazione utilizzato risponde a logiche organizzative che esulano dalle valutazioni della scrivente SA, le tempistiche della comunicazione delle presenze, non costituisce elemento sostanziale del negozio oggetto della procedura, eventuali modifiche dovranno tuttavia essere adeguate e coordinate con gli strumenti di rilevazione in uso presso l’Ente.


Chiarimento PI009055-26

Ultimo aggiornamento: 12/01/2026 12:29

Domanda : QUESITO N. 39 - In relazione all’art.20 del disciplinare, si chiede conferma che, ai sensi dell’art. 106, co 8, del D. Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria possa essere ridotta, in caso di PMI che applicano già al riduzione del 50%, anche di un ulteriore 20% per il possesso della certificazione ISO 9001:2015, come da elenco di cui all’allegato II.13 del Codice e di un ulteriore 10% in relazione alle cauzioni gestite telematicamente.

Risposta :

RISPOSTA N. 39 - Si conferma che la garanzia provvisoria può beneficiare delle riduzioni espressamente elencate all’art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023


Chiarimento PI009018-26

Ultimo aggiornamento: 12/01/2026 12:28

Domanda : QUESITO N. 38 - Viene chiesto: 1) l'aggiornamento lavoratori clausola sociale in forza al 31.12.2025 e i dati anzianità; 2) la verifica della retribuzione e IVC dell’area ISTRUTTORI in quanto, dagli atti di gara, risulta errata.

Risposta :

RISPOSTA N. 38: Si comunica l’avvenuta pubblicazione dell’elenco delle posizioni attive e delle schede costo delle AREE aggiornate

Chiarimento PI008066-26

Ultimo aggiornamento: 12/01/2026 12:27

Domanda : QUESITO N. 37 - Si chiede conferma di poter usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, per possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001.

Risposta :

RISPOSTA N. 37 - Si conferma che la garanzia provvisoria può beneficiare delle riduzioni espressamente elencate all’art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023

Chiarimento PI007646-26

Ultimo aggiornamento: 12/01/2026 12:25

Domanda : QUESITO N. 36 - Si chiede conferma che la garanzia provvisoria possa beneficiare delle riduzioni espressamente elencate all’art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/23

Risposta :

RISPOSTA N. 36: Si conferma

Chiarimento PI006843-26

Ultimo aggiornamento: 12/01/2026 12:23

Domanda : QUESITO 28. Si chiede di ripubblicare la scheda dei costi della categoria C1, in quanto quella pubblicata riporta valori non aggiornati (minimi riferiti al precedente CCNL, manca IVC, manca il contributo F.S.B.S.) QUESITO 29. Si chiede il nome dell’attuale gestore del servizio e il margine attualmente applicato QUESITO 30. Si chiede il monte ore settimanale delle figure attualmente in somministrazione presso codesta spettabile SA. QUESITO 31. Si chiede conferma che al momento dell’aggiudicazione sarà considerato il CCNL vigente (IVC luglio 2025 o eventuali nuovi minimi derivanti da rinnovo contrattuale) QUESITO 32. Si chiede conferma che il CCNL da indicare in piattaforma sia quello del personale interno della Agenzia per il lavoro QUESITO 33. Si segnala che nel modello di offerta economica ripubblicato l’importo di ribasso offerto che viene richiesto di indicare al p.to 5 non corrisponde al prodotto dei p.ti 1 e 4, bensì al prodotto dei p.ti 1 e 3. Si chiede conferma che si debba indicare quindi l’importo di commissione d’agenzia risultante dall’applicazione del ribasso offerto (1*4). QUESITO 34. In relazione alla risposta al quesito n. 3, si chiede conferma che l’importo dell’aggio a base di gara sia 122.260,40€ (6% di 2.037.673,40€) e pertanto il valore del contratto ammonti ad € 2.159.933,80 per il biennio 2026-2027 QUESITO 35. In riferimento alla risposta al quesito n. 11, si chiede di chiarire la motivazione per la quale si ritengano dovuti i diritti di rogito per il servizio oggetto dell’appalto.

Risposta :

RISPOSTA N. 28: Si conferma l’avvenuta ripubblicazione di tutte le schede costo.

RISPOSTA N. 29: GI GROUP S.p.A.

RISPOSTA N. 30: Si veda documentazione pubblicata

RISPOSTA N. 31: Si conferma

RISPOSTA N. 32 - Si rimanda a quanto indicato all'art. 12 del Disciplinare di gara

RISPOSTA N. 33: Si vedano le risposte ai quesiti nr. 3 e 19. A maggior beneficio si chiarisce quanto segue rispetto al modello: il nr. 1 rappresenta l’importo stimato del costo di personale; il nr. 2 rappresenta il valore a base d’asta espresso in termini percentuali; il nr. 3 rappresenta l’offerta di ribasso in termini percentuali sul valore a base d’asta (nr. 2); il nr. 4 rappresenta il valore della Commissione d’Agenzia offerta espressa in termini percentuali e corrispondente all’applicazione del valore offerto al nr. 3 alla base d’asta indicata al nr. 2; il nr. 5 rappresenta l’applicazione del valore di cui al nr. 4 al costo stimato del personale di cui al nr. 1. Si veda l'esempio in allegato.

RISPOSTA N. 34: Il valore a base d’asta è il 6%.

RISPOSTA N. 35: Si veda la risposta al quesito nr. 27

Chiarimento PI004249-26

Ultimo aggiornamento: 10/01/2026 12:15

Domanda : QUESITO N. 22 - CAPITOLATO - Art.5 - Si chiede in caso di recesso per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); QUESITO N. 23 - CAPITOLATO - Art.18 - Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità. Si chiede conferma. QUESITO N. 24 - CAPITOLATO - Art.20 - Si chiede di ricevere le rilevazioni delle ore effettivamente lavorate entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica. QUESITO N. 25 - CAPITOLATO - Art.23 - Si chiede che l’importo delle eventuali penali applicate non siano decurtate dalla parte di fattura costituente il rimborso del corso del lavoro. QUESITO N. 26 - CAPITOLATO - Art.25 - Si chiede in caso di recesso per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). QUESITO N. 27 - CAPITOLATO - Art.33 - Si chiede di prevedere la stipula del contratto mediamente scrittura privata.

Risposta :

RISPOSTA N. 22 - L’art. 5 del Capitolato è rubricato “Clausola di Salvaguardia” e non tratta la fattispecie indicata.

RISPOSTA N. 23 - Si rimanda a quanto espressamente previsto nei documenti di gara.

RISPOSTA N. 24 - Si rimanda a quanto espressamente previsto nei documenti di gara.

RISPOSTA N. 25 - Si rimanda a quanto espressamente previsto nei documenti di gara.

RISPOSTA N. 26 - Si conferma la fatturazione al costo, senza applicazione del margine di agenzia.

RISPOSTA N. 27 - In considerazione del valore del contratto è prevista la stipula in forma pubblica amministrativa.

Chiarimento PI003749-26

Ultimo aggiornamento: 10/01/2026 12:12

Domanda : QUESITO N. 21 - Nel caso in cui il titolare effettivo sia un soggetto RESIDENTE ALL'ESTERO e dunque, per tale motivo, risulti estremante difficile ricevere, in tempo utile per la partecipazione alla procedura, il "Mod_all_3_TITOLARE_EFFETTIVO", SI CHIEDE CONFERMA CHE, così come previsto in tutte le procedura ad evidenza pubblica al fine di garantire Il principio del favor partecipationis, il legale rappresentante possa dichiarare, adattando il Vs. Modello Allegato 3, i dati richiesti per il titolare effettivo, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, allegando, comunque, alla dichiarazione i documenti di identità in corso di validità sia del legale rappresentante firmatario che del titolare effettivo.

Risposta :

RISPOSTA N. 21 - Si conferma

Chiarimento PI003373-26

Ultimo aggiornamento: 10/01/2026 12:10

Domanda : QUESITO N. 20 - Si segnala che non risultano aggiornate le schede costo : - LIVELLO EX B - EX D - EX C risulta priva di ivc con stipendio mensile non aggiornato

Risposta : RISPOSTA N. 20 - Le schede costo aggiornate sono state ripubblicate negli Avvisi

Chiarimento PI003333-26

Ultimo aggiornamento: 10/01/2026 11:47

Domanda : QUESITO N. 19 - Si segnala un incongruenza tra quanto propone la piattaforma come risultato del nostro ribasso proposto (popolando il file excel ARTICOLI) ed il modello di offerta economica (Modello 7) da allegare. Esempio: ipotizzando un ribasso del 50% la piattaforma mi determina un margine complessivo pari a € 65.032,13 mentre se applichiamo la stessa % sugli importi del modello offerta economica il risultato è pari a € 61.130,20. Come ci si deve comportare perchè gli importi coincidano?

Risposta :

RISPOSTA N. 19 - Si veda la risposta al quesito nr. 3. La scheda di presentazione dell’offerta economica è stata aggiornata e ripubblicata. Si ribadisce, come precisato dal disciplinare, che in sede di offerta economica, occorre indicare solamente (pena esclusione dalla gara) la percentuale di ribasso da applicare alla percentuale di Agenzia posto a base di gara, pari al 6% (margine ipotizzato d’agenzia), che rappresenta quindi l’unico importo a base di gara soggetto a ribasso. L’operatore dovrà indicare sia la percentuale di ribasso offerta rispetto al valore a base d’asta, sia la percentuale di commissione di agenzia risultante dall'applicazione del ribasso. In caso di difformità prevarrà l’indicazione della percentuale di ribasso.

Si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà tenuto in considerazione il SOLO VALORE INDICATO NEL MODELLO DELL’OFFERTA ECONOMICA da compilare, sottoscrivere e caricare e non anche il valore inserito direttamente nella piattaforma. Pertanto la presenza di eventuali incongruenze è ritenuto irrilevante.

Chiarimento PI001852-26

Ultimo aggiornamento: 07/01/2026 14:49

Domanda : QUESITO N. 13 - 1) In relazione alla previsione secondo cui "ai sensi degli art. 57 comma 1 e 2bis, art. 102 comma 1 e allegato II.3 del Codice, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell’offerta: -una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile; - una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile", si chiede conferma che la previsione di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni all’occupazione giovanile e femminile si riferisca alla sola eventuale necessità dell’Operatore Economico di assumere personale diretto ai fini dell’esecuzione del servizio. QUESITO N. 14 - 2) In relazione alla previsione del capitolato secondo cui "l’Unione comunica tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/70, all’Agenzia la quale, a sua volta, è tenuta a comunicare all’Ente, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti temporanei, l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa", si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) appare improprio, anche ai fine di una difesa in giudizio, che sia solo l’Agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore; sicchè si chiede di confermare che nessuna manleva sulle possibile conseguenze ed impugnazioni sarà adottata esclusivamente nei confronti dell’Agenzia, rettificando gli atti di gara. QUESITO N. 15 - 3) In relazione alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs. 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina. QUESITO N. 16 - 4) Con riferimento alla consegna delle polizze assicurative entro il giorno precedente all’avvio del servizio, chiede di confermare che l'operatore aggiudicatario potrà presentare il solo certificato assicurativo, documento espressamente ricondotto nell’alveo dell’art. 1888, comma 2 del c.c. a mente del quale, ai fini della prova della polizza, l’assicuratore “è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto” ed è quindi sufficiente a garantire la controparte, posto che “il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio” (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16952). QUESITO N. 17 - 5) Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 12 del disciplinare - C.C.N.L. APPLICATO, si chiede di confermare che ci si riferisca esclusivamente al personale somministrato inviato in missione e non anche ai dipendenti diretti dell'agenzia per il lavoro che potrà applicare, per l'espletamento del servizio un differente CCNL senza rendersi necessaria alcuna dichiarazione di equivalenza. QUESITO N. 18 - 6) In relazione all'obbligo di fornire copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e a quello di trasmettere all’Ente, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 7 giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro, ” si chiede conferma a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.

Risposta :

RISPOSTA N. 13 - Si conferma.

RISPOSTA N. 14 - Si rimanda a quanto espressamente previsto nei documenti di gara.

RISPOSTA N. 15 - Si rimanda a quanto previsto all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.

RISPOSTA N. 16 - Si rimanda a quanto espressamente previsto al punto 34 del disciplinare di gara.

RISPOSTA N. 17 - Si conferma.

RISPOSTA N. 18 - Si conferma.

Chiarimento PI001713-26

Ultimo aggiornamento: 07/01/2026 14:41

Domanda : QUESITO N. 5 - Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. QUESITO N. 6 - Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia. QUESITO N. 7 - Si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. QUESITO N. 8 - Si chiede conferma che la Stazione appaltante terrà conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. QUESITO N. 9 - Si chiede conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. QUESITO N. 10 - Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). QUESITO N. 11 - Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali QUESITO N. 12 - Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici.

Risposta :

RISPOSTA N. 5 - Si conferma la fatturazione al costo, senza applicazione del margine di agenzia.

RISPOSTA N. 6 - Si conferma.

RISPOSTA N. 7 - Si conferma.

RISPOSTA N. 8 - Si conferma.

RISPOSTA N. 9 -Si conferma.

RISPOSTA N. 10 - Si conferma la fatturazione al costo, senza applicazione del margine di agenzia.

RISPOSTA N. 11 - Le spese contrattuali sono definite sulla base del modello di calcolo Tabella D della Legge 08 giugno 1962 nr. 604, ed ammontano ad € 8.660,71 di diritti di rogito, cui si sommano € 0,52 di diritto fisso di originale, € 0,52 per facciata per diritto di scritturazione, oltre all’imposta di bollo, pari ad € 250,00, ed all’imposta di registro, pari ad € 200,00.

RISPOSTA N. 12 - Per la disciplina delle penali si rimanda a quanto espressamente previsto nei documenti di gara.

Chiarimento PI001489-26

Ultimo aggiornamento: 07/01/2026 14:31

Domanda : QUESITO N. 4 - Viene segnalato che nell' allegato A i valori dell’IVC non risultano aggiornati

Risposta :

RISPOSTA N. 4 - I valori dell’IVC sono visionabili al seguente link:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/indennit_di_vacanza_contrattuale/

Chiarimento PI001487-26

Ultimo aggiornamento: 07/01/2026 14:29

Domanda : QUESITO N. 3 - Si segnala che la fee di agenzia da ribassare pari a 130.064,26 €, non corrisponde al 6,00 % del costo del personale non soggetto a ribasso, ma al 6,38%. È stato calcolato il 6,00% sul valore complessivo (costo + fee).

Risposta :

RISPOSTA N. 3 - Si tratta di un refuso. La scheda di presentazione dell’offerta economica è stata aggiornata e ripubblicata con Avviso n. 1 ed anche allegata alla presente risposta. Si ribadisce, come precisato dal disciplinare, che in sede di offerta economica, occorre indicare solamente (pena esclusione dalla gara) la percentuale di ribasso da applicare alla percentuale di Agenzia posto a base di gara, pari al 6% (margine ipotizzato d’agenzia), che rappresenta quindi l’unico importo a base di gara soggetto a ribasso. L’operatore dovrà indicare sia la percentuale di ribasso offerta rispetto al valore a base d’asta, sia la percentuale di commissione di agenzia risultante dall’applicazione del ribasso. In caso di difformità prevarrà l’indicazione della percentuale di ribasso.


Chiarimento PI600116-25

Ultimo aggiornamento: 07/01/2026 14:22

Domanda : QUESITO N. 1 - Viene chiesto il seguente chiarimento: posto che l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori come previsto dal D. Lgs. 81/2015 e confermato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 24/2023, si chiede di confermare che potranno essere fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria, qualora si verificassero, le ore relative alle festività infrasettimanali non lavorate, essendo comunque voci retributive da riconoscere ai lavoratori somministrati. QUESITO N. 2 - In merito ai costi orari indicati nei documenti di gara, si segnala che manca, e perciò si chiede di allegare, la scheda tecnica costo relativa all'area degli istruttori.

Risposta :

RISPOSTA N. 1 - Si conferma la fatturazione al costo, senza applicazione del margine di agenzia.

RISPOSTA N. 2 - La scheda tecnica mancante è stata pubblicata in allegato all'Avviso n. 2 e si allega anche alla presente risposta.

Ultimo aggiornamento: 27-01-2026, 11:47