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Dati del bando

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IN REGIME DI CONCESSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Ente appaltanteCENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto560.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema22/12/2025
Termine richiesta chiarimenti16/01/2026 12:00
Termine presentazione delle offerte27/01/2026 08:00
Apertura busta amministrativa27/01/2026 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Saccani Andrea

telefono: 0524580135
cellulare: 0524580132

Zampella Viviana

telefono: 0524580132

Sartori Elena

telefono: 0524580183

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA

CIG: B9BDCCF202

Chiarimenti

Chiarimento PI020875-26

Ultimo aggiornamento: 19/01/2026 12:25

Domanda : Si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. Si chiede di quantificare, se presenti, gli importi dei carichi, nonché il n. delle partite, per i quali interviene la prescrizione e/o la decadenza nei sei mesi successivi all’affidamento della concessione; 2. Si chiede di conoscere il precedente affidatario del servizio e la relativa percentuale di riscossione; 3. Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, così come disposto dall’art. 1, comma 791, art. 1, L. 160/2019. 4. Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune; 5. Si chiede se sia richiesta o meno la costituzione di una garanzia provvisoria; 6. Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante; 7. All’art. 9, comma 1, lett. e) del Capitolato è disposto che “Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali manlevando il Comune e tenendolo indenne da qualsivoglia responsabilità, richiesta e pretesa, anche in punto alle spese legali;” Si chiede di chiarire il tipo di manleva, la tipologia di atti e/o attività che investe ed il regime delle spese legali; 8. All’art. 9, comma 1, lett. e) del Capitolato è disposto che “Entro 30 giorni dalla data di affidamento, il Concessionario deve allestire a proprie spese e mantenere, nel territorio urbano del Comune di Salsomaggiore Terme (e non frazionale, al fine di garantire un più comodo accesso agli utenti), un apposito ufficio funzionante e idoneo alle esigenze del servizio e al ricevimento del pubblico, anche rispettando la normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche a favore dei portatori di handicap ai sensi della L. n. 13/89.” Si chiede se sia possibile per il Comune mettere a disposizione dell’aggiudicatario del servizio un locale per l’allestimento del suddetto ufficio, ed in caso affermativo, si chiede se verranno richiesti fitti e/o altri oneri all’affidatario del servizio.

Risposta :

Risposta a quesito 1:

Si precisa che tale casistica, se esistente, potrebbe emergere solo al momento della predisposizione delle liste di carico da parte degli uffici competenti. In tal caso, le singole posizioni a rischio prescrizione/decadenza verranno opportunamente segnalate al concessionario affidatario.

Risposta a quesito 2:

Il precedente affidatario del servizio è la ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.A.. L’attuale percentuale di riscossione è attestata al 25,76%.

Risposta a quesito 3:

Al concessionario sarà fornito l'accesso al Portale dei servizi di consultazione dei dati sul contribuente Siatel2-PuntoFisco.

Risposta a quesito 4:

La risposta è negativa, in quanto il concessionario può autonomamente attivare le banche dati nazionali disponibili e, in caso di richiesta di specifiche informazioni, può contattare gli uffici comunali competenti.

Risposta a quesito 5:

Trattandosi di procedura sotto soglia, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

Risposta a quesito 6:

La procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 deve essere effettuata a discrezione del Concessionario se ritenuta la miglior procedura esperibile per il buon esito della riscossione.

Risposta a quesito 7:

Per i contenziosi giudiziali e stragiudiziali riguardanti gli atti di competenza del concessionario, quest'ultimo, in quanto titolare della potestà accertativa, dovrà gestire autonomamente e direttamente la vertenza con personale qualificato, a proprie spese, assumendosi tutte le obbligazioni derivanti dall'esito degli stessi e tenendo indenne l'ente da qualsiasi responsabilità conseguente.

In ambito giudiziale, dovrà seguire le cause predisponendo tutti i relativi atti, partecipando alle udienze e relazionando all'ente l'andamento della causa.

In caso di soccombenza, le spese legali resteranno interamente a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa.

Risposta a quesito 8:

Il Comune NON mette a disposizione dell'aggiudicatario alcun locale.


Chiarimento PI020891-26

Ultimo aggiornamento: 19/01/2026 12:13

Domanda : Si espongono le seguenti richieste di chiarimenti. 1) Con riferimento a quanto indicato all’Art. 5 del Capitolato di Gara punto 12 “CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO”, in merito agli oneri di riscossione viene indicato quanto segue, ossia: Sono posti a carico del debitore, altresì, gli oneri della riscossione spettanti al Comune, di cui all’art. 1, comma 803, lettera a), della legge 160/2019, pari al 3% delle somme dovute, fino ad un massimo di € 300,00, nel caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto, e pari al 6%, fino ad un massimo di € 600,00, nel caso di pagamento effettuato oltre il predetto termine. Gli oneri di riscossione rimangono di totale spettanza del Comune.” Si evidenzia che: La Legge 160/2019 al comma 803 disciplina, tra gli altri, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive. In particolare, la norma precedentemente citata, prevede testualmente che: "I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro>> b) le «spese di notifica ed esecutive», regolate e quantificate secondo il D.M. del 14 aprile 2023 ed in particolare Tabelle a) e b). Il richiamo alle Legge sopra menzionato risulta fondamentale in quanto in base a quanto da essa previsto, gli oneri di cui alla lett. a) spettano al Concessionario, così come le spese di procedura di cui alla lett. b) della Legge sopra citata. Tale compenso, spetta aL Concessionario in quanto egli subentra al Comune, proprio nella sua funzione di Concessionario, in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio; essendo quindi il Concessionario, un delegato ed alter ego del Comune concedente, le funzioni e le attribuzioni della norma attribuite all’ente concedente rientrano nella competenza esclusiva del concessionario per cui questi oneri, spettano a quest’ultimo. A tal proposito si è pronunciata anche l’ Anacap (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali). Visto quanto sopra riportato si chiede che, in ossequio a quanto previsto dalla norma, gli oneri di riscossione siano di spettanza del concessionario. 2) ART. 18.1 del Disciplinare di Gara “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA” nel criterio di valutazione B.1 è richiesto di descrivere “..gestione dei pagamenti, alle riscossioni e alle relative attività di rendicontazione e riversamento..”. Atteso che gli incassi derivanti dall’attività di riscossione in accordo a quanto sancito dalla norma e anche dal Capitolato perverranno su conti di proprietà dell’Ente, si chiede se la parola “riversamento” sia da ritenersi un refuso, poiché per quanto sopra non ci sono difatti, somme da riversare.

Risposta : Risposta a quesito 1:

Si conferma quanto previsto all' art. 5, punto 12 del capitolato di gara "Corrispettivo del servizio" in merito agli oneri di riscossione che, non avendo natura di corrispettivo contrattuale, non hanno la funzione di ristorare specifiche attività, ma quella di addebitare al soggetto moroso l'onere sostenuto dall'ente per la gestione del procedimento amministrativo di riscossione coattiva. Per questo motivo, è previsto che gli oneri di riscossione siano di spettanza dell'ente.
Risposta a quesito 2:
Fermo restando che, come da normativa, gli incassi devono transitare su conti esclusivamente di proprietà dell'ente, residuano tuttavia casistiche, estremamente limitate, per le quali potrebbe rendersi eventualmente necessario un riversamento.
La parola riversamento, quindi, non è da considerarsi refuso, bensì attiene a tale casistica, lo si ripete, estremamente residuale.

Chiarimento PI022190-26

Ultimo aggiornamento: 19/01/2026 12:06

Domanda : La presente per chiedere i seguenti chiarimenti: 1. Con riferimento al valore dell’appalto si chiede di indicare la percentuale presunta di riscossione stimata dall’Ente, e sottesa al PEF. 2. Con riferimento all’Art. 18.1 del Disciplinare di Gara, con riferimento alla Griglia dei Punteggi Tecnici si porgono le seguenti richieste: - Si chiede di chiarire se il minimo numero di ore settimanali (Criterio A1) per lo sportello è 20 o 22 in quanto dalla tabella di distribuzione delle fasce orarie emerge che il minimo è di 20 ore. - Criterio D – Ufficio Legale: è richiesto: Composizione Ufficio Legale dell’azienda, ovvero numero dipendenti abilitati all’esercizio della professione legale, che lavorano in via esclusiva e continuativa nell’Ufficio Legale della società: - n.1 dipendente abilitato - n.2/+ dipendenti abilitati. Con riferimento a questa richiesta si evidenzia come il rapporto di dipendenza di un Avvocato regolarmente iscritto all'Albo (abilitato all’esercizio), sia in netto contrasto con la richiesta che lo stesso, abbia un rapporto di dipendenza con l'Azienda; questo perché se un Professionista, avvocato nella fattispecie, è regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati, non può contestualmente avere un rapporto di dipendenza in organico all'interno di un'Azienda. Tanto premesso dunque, si chiede se, al fine di soddisfare la specifica richiesta siano ammessi contratti di cooperazione continuativa con Avvocati o studi legali che al loro interno hanno avvocati che, seppur non appartenenti all'organico aziendale per le limitazioni di cui sopra, prestano la loro attività all'interno dell'azienda mediante rapporti di collaborazione solida e duratura. 3. Si chiede conferma che vi sia l’applicazione della clausola sociale. In caso affermativo si chiede di indicare il numero delle risorse da assorbire, il livello, l’inquadramento e il numero di ore.

Risposta : Risposta a quesito 1

La percentuale presunta di riscossione è pari ad almeno il 25%.
Risposta a quesito 2
Il numero minimo di ore settimanali richiesto per lo sportello è di 22 ore.
Si precisa che il requisito richiesto attiene esclusivamente al numero di dipendenti abilitati all’esercizio della professione legale, ovvero aventi il titolo di avvocato, impiegati in via esclusiva e continuativa presso la società concessionaria, e non al numero di professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati.
Ne consegue che non sono ammissibili, ai fini della valorizzazione del punteggio tabellare previsto dal Criterio D:
- contratti di collaborazione continuativa;
- convenzioni con studi legali esterni;
- rapporti di consulenza.
Risposta a quesito 3
Si conferma l'applicazione della clausola sociale, come da capitolato. Per il personale attualmente dedicato al servizio si rimanda a quanto indicato nel PEF.

Chiarimento PI004442-26

Ultimo aggiornamento: 09/01/2026 11:17

Domanda : Al fine di consentire ai concorrenti di effettuare una più accurata analisi economica si chiede: • di indicare il numero di crediti/titoli e relativi importi che si stima di affidare suddivisi per le diverse entrate ; • di indicare se vi siano titoli da inviare a coattiva superiori ad € 10.000,00.

Risposta :

Si forniscono i dati richiesti, precisando che si tratta soltanto di una stima, sulla base dell’attività di riscossione coattiva svolta negli anni 2024 e 2025.

All’anno sono stati affidati al concessionario una media di 6.000 atti (12.000 nei due anni considerati), di cui circa 50 all’anno superiori a € 10.000,00

Le principali tipologie di entrata sono:

- tributi comunali: circa 3100 pratiche per € 2.900.000,00 circa;

- violazioni al Codice della Strada: circa 2.500 pratiche per € 390.000,00 circa;

- trasporto scolastico: circa 150 pratiche per € 26.000,00 circa;

- servizio mensa/ristorazione scolastica: circa 250 pratiche per € 71.000,00 circa;

- rette asilo nido: circa 5 pratiche per € 2.000,00 circa;

- sanzioni per violazione regolamenti comunali: circa 10 pratiche per € 1.500,00 circa;

- spese di giudizio: circa 5 pratiche per € 12.000,00 circa.

Ultimo aggiornamento: 16-02-2026, 10:22