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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - RETTIFICA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA, PER CONTO DEL COMUNE DI ZOCCA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 1 E SS., DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO - CUP: H64H25000240007 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): BA3D0EA157.
Ente appaltanteUNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
Stato proceduraIn aggiudicazione
Importo appalto3.150.000,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema03/02/2026
Termine richiesta chiarimenti12/03/2026 13:00
Termine presentazione delle offerte30/03/2026 10:00
Apertura busta amministrativa30/03/2026 12:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Zecca Carla

telefono: 059777530
cellulare: 059777732

Colombini Laura

telefono: 059777572

D'Annibale Susanna

telefono: 059777732

Goldoni Lisa

telefono: 059777732

Bernabei Enrichetta

telefono: 059777732

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO

CIG: BA3D0EA157
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI121759-26

Ultimo aggiornamento: 05/03/2026 17:50

Domanda : Si chiede di confermare che l'importo della garanzia provvisoria sia riducibile del 10% in caso di verificabilità telematica, cumulabile con le ipotesi di cui alle lett. a) e c) di pag. 25 del Disciplinare di gara, in conformità alle previsioni di cui all'art. 106, comma 8, D. Lgs. 36/2023.

Risposta : Con riferimento al quesito formulato si conferma che, in base al principio di eterointegrazione del codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria è riducibile del 10% in caso di verificabilità telematica, così come previsto al comma 8 dell'art. 106 del Codice.


La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI089739-26

Ultimo aggiornamento: 20/02/2026 17:17

Domanda : Con riferimento alla sentenza del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale sancisce che è “illegittimo” il diritto di prelazione del promotore in quanto viola la parità di trattamento e distorce la concorrenza. Si chiede a codesto Spettabile Ente se, resta invariato il diritto di prelazione del promotore.

Risposta : Con riferimento al quesito formulato si informa che sono in corso i relativi approfondimenti normativi che dovrebbero concludersi, presumibilmente, entro il mese di febbraio. Si precisa fin da ora che, indipendentemente dalla soluzione adottata, si provvederà alla proroga dei termini di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.


Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Chiarimento PI095710-26

Ultimo aggiornamento: 20/02/2026 17:04

Domanda : 1. Si chiede di confermare che, in sede di presentazione dell’offerta, non sia necessario indicare il nominativo del Coordinatore della Sicurezza né produrre la relativa documentazione e che, pertanto, sia da considerarsi un refuso quanto riportato a pagina 13, ultimo capoverso, del Disciplinare di gara. 2. Considerata la modalità di compilazione del DGUE tramite la piattaforma SATER, che prevede l’inserimento delle categorie CPV ai fini dell’indicazione dell’eventuale subappalto, si chiede di specificare quali siano le categorie CPV principali e secondarie oggetto della procedura di gara. 3. Si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 7.4, lettera b), del Disciplinare di gara, relativo allo svolgimento di servizi analoghi, in caso di partecipazione in RTI possa essere posseduto esclusivamente dalla mandataria.

Risposta : Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. la previsione di cui al paragrafo 5., ultimo capoverso di pagina 13, del disciplinare di gara non è un refuso poiché la figura del coordinatore della sicurezza dovrà essere presente nell'ambito del gruppo di lavoro che si occuperà della redazione del progetto esecutivo;
2. nel caso in cui la piattaforma non consenta di introdurre in forma descrittiva le prestazioni che si intendono subappaltare, si suggerisce di allegare separatamente alla documentazione amministrativa una specifica dichiarazione di subappalto;
3. il requisito di cui al punto 7.4 - lett. b) del Disciplinare di gara deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, quindi eventualmente, anche interamente da parte della mandataria.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca

Ultimo aggiornamento: 20-04-2026, 12:52