Domanda : CHIARIMENTI PER IL LOTTO INCENDIO Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene per il Comune di Canossa; Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara; Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale di ogni Ente assicurato; Si chiede conferma che l’offerta economica dovrà prevedere importi annui lordi inferiori alla base d’asta complessiva e alle singole basi d’asta di ogni Ente assicurato; Si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione dovrà essere emessa una polizza per ogni Ente assicurato; Si chiede di confermare che i limiti indicati nella tabella all’ Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti (ad eccezione di quelli previsti da ogni Scheda Tecnica di ciascun Ente) siano a valere per singolo Ente assicurato; Relativamente alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che il limite globale in cifra fissa previsto dal Capitolato sia di € 10.000.000,00; Relativamente alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che il limite globale di € 10.000.000,00 previsto dal Capitolato sia a valere per ogni singolo Ente e quindi l’esposizione della Società per tali eventi per annualità assicurativa ammonti ad € 80.000.000,00; Si chiede conferma che sia possibile apportare varianti differenti ai limiti e scoperti/franchigie per i diversi Enti assicurati relativamente ad una specifica garanzia (prevedere, quindi, limiti di indennizzo diversi per i diversi Comuni relativamente alla garanzia Eventi atmosferici – ad esempio € 3.000.000,00 per il Comune di Bibbiano ed € 1.000.000,00 per il Comune di Canossa); Relativamente alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che, per ogni singolo Ente, il limite sia per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; Relativamente alle garanzie Terremoto, INONDAZIONE, ALLUVIONE si chiede di confermare che i limiti previsti da ogni Scheda Tecnica siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; Relativamente alla garanzia Grandine su fragili, Gelo, Sovraccarico neve, si chiede di confermare che i limiti siano da intendersi quali sottolimiti della garanzia Eventi Atmosferici; Si chiede conferma che per UNITA’ IMMOBILIARE e/o UBICAZIONE si intenda singolo fabbricato e relativo contenuto; Si chiede se tra i beni da assicurare siano presenti impianti/pannelli fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede ubicazione, tipologia, valore e specifica situazione sinistri ultimi 5 anni; Si chiede di confermare che la garanzia Ricorso terzi e locatari non comprenda i danni di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro; Si chiede conferma che lo STOP LOSS (Limite di Indennizzo indicato in ciascuna Scheda Tecnica) sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate per ciascun Ente, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: valanghe e slavine e bradisismo; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di contaminazione chimica, ambientale, biologica; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, strade, strade ferrate, scavi, pozzi; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ponti, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere; Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile la Leeway Clause disciplinata all’Art. 3.26 - Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni - Leeway Clause; Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile quanto disposto Art. 3.25 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale; Si chiede di precisare se la deroga alla proporzionale si intende alternativa e non cumulabile con l’automatismo di copertura previsto Leeway Clause e viceversa; Si chiede di trasmettere un aggiornamento al 28.02.2026 della situazione sinistri relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati, riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito; si chiede di ricevere un file/foglio excel distinto per ciascun Ente per una più efficiente analisi dei rischi; Si chiede conferma all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola senza che essa venga conteggiata e considerata variante peggiorativa: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede conferma all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola senza che essa venga conteggiata e considerata variante peggiorativa: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. Si chiede conferma all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola senza che essa venga conteggiata e considerata variante peggiorativa: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Risposta : Vedere il riscontro in allegato.