Domanda : Con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, si porgono le seguenti richieste di chiarimento: - si chiede conferma che l’applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese Edili ed Affini, codice alfanumerico F012 e, pertanto, senza riferimento alla Provincia di Modena, sia conforme a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara ai fini della regolare partecipazione - si chiede conferma che le seguenti attività: fornitura di ferro lavorato, noli a caldo ed autotrasporti per conto terzi possano essere subappaltate nella loro interezza ad imprese idoneamente qualificate si chiede conferma che la seguente prescrizione non sia applicabile alle imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50: gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. - si chiede di meglio chiarire come prosegue la frase indicata a pagina 19 del Bando di Gara, che, per comodità, si riporta: per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 113 del Codice, è richiesto: - si chiede di meglio specificare se, in caso di mancata esecuzione del sopralluogo (facoltativo), è necessario comunque inserire una dichiarazione a portale attestante la mancata effettuazione dello stesso
Risposta :
1) Ai sensi dell’art.11, c.1, del D.Lgs. 36/2023, “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. In applicazione della suddetta norma e dei criteri di cui all’Allegato I.01 del D. Lgs.36/2023, la stazione appaltante negli atti di gara ha individuato nel CCNL F012 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative – Provincia di Modena il contratto applicabile ai lavori oggetto di appalto. Infatti le prestazioni dedotte in appalto saranno eseguite in Provincia di Modena.
Come previsto dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs.36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In merito, il Bando di gara al paragrafo 16, per l’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante, richiede una “dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art.11, comma 4, del Codice ed eventuale documentazione probatoria sull’equivalenza del proprio CCNL”.
2) I lavori a base di gara comprendono lavorazioni cosiddette sensibili di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., in particolare quelle elencate nel Bando di gara Paragrafo 5, pertanto gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Le lavorazioni cosiddette sensibili possono essere subappaltate ad imprese qualificate, in tal caso il requisito dell'iscrizione nella White List dovrà essere posseduto dagli operatori economici che eseguiranno una o più delle lavorazioni sensibili indicate nel Bando di gara (quindi subappaltatori o sub-contraenti in caso di ricorso al subappalto per dette lavorazioni).
3) La previsione riportata nel quesito in merito alla relazione circa l’assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/1999 è posta a carico degli operatori economici che occupano più di 15 dipendenti – come indicato al paragrafo 9 del Bando di gara - quindi ovviamente anche a carico degli operatori economici che ne occupano più di 50. Non è tenuto a presentare la relazione in questione l’operatore economico che non sia soggetto all’applicazione della L.68/1999.
4) La frase prosegue nella successiva pagina 20 come segue: “Nei lavori relativi alla categoria prevalente sono comprese lavorazioni sugli impianti idrico-sanitari e scarichi per le quali è richiesto che l’operatore economico che si aggiudicherà il presente appalto possieda i requisiti prescritti dagli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”
5) Per gli operatori economici che non abbiano effettuato il sopralluogo facoltativo non è prevista documentazione da produrre in gara.