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Dati del bando

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO INERENTE AL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO "HUB LA MONTAGNOLA - MEMORIA DEL FUTURO", COFINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NELL'AMBITO DEL BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2024 FINANZIATO CON RISORSE FSC 2021-2027 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DELL'EX DANCING LA MONTAGNOLA A CAMPOGALLIANO (MO)
Ente appaltanteUNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
Bando rettificato
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto907.430,21 €
Criterio di aggiudicazionePrezzo più basso
Data di pubblicazione a sistema12/05/2026
Termine richiesta chiarimenti13/06/2026 01:00
Termine presentazione delle offerte13/06/2026 18:00
Apertura busta amministrativa15/06/2026 08:32
Requisiti di sostenibilità ambientalesi

Criteri ambientali minimi indicati nell’elaborato progettuale relazione DLM-E-ARC-REL-05 RELAZIONE TECNICA SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) (Criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale 24 novembre 2025)

Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Tinti Susi

telefono: 059649053
cellulare: 059649030

Cicognani Stefania

telefono: 059649019

Rebucci Simona

telefono: 059649064

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1LAVORI PROCEDURA APERTA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA EX DANCING LA MONTAGNOLA A CAMPOGALLIANO (MO)

CIG: BB99611DB1
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI274729-26

Ultimo aggiornamento: 03/06/2026 13:15

Domanda : Chiediamo se occorre generare il PASSOE, poichè sul portale ANAC non viene riconosciuto il codice CIG attribuito a questa procedura.

Risposta : Il PASSOE e il vecchio sistema AVCPass non hanno alcuna attinenza con la gara in oggetto. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), come previsto dal bando di gara al paragrafo 6.

Chiarimento PI273866-26

Ultimo aggiornamento: 03/06/2026 13:01

Domanda : La scrivente società in qualità di operatore economico interessato alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto, con la presente formula i seguenti quesiti di chiarimento: 1. Adeguamento potenza elettrica – punto di fornitura Si chiede di chiarire se l’intervento di adeguamento della potenza impegnata del punto di fornitura elettrica fino a 100 kW, comprensivo degli eventuali oneri di richiesta, istruttoria e contributi verso il gestore di rete, debba intendersi a carico della Stazione Appaltante oppure a carico dell’Appaltatore e quindi da considerarsi ricompreso nell’offerta economica, con conseguente inclusione nei costi di gara. 2. Trattamento antincendio struttura “all’americana” Con riferimento a quanto previsto negli elaborati progettuali in merito al trattamento antincendio della struttura cosiddetta “all’americana”, si chiede di specificare se tale trattamento debba essere applicato esclusivamente alle parti di struttura a vista oppure anche agli elementi non a vista, eventualmente occultati da controsoffitti, cartongesso o altre finiture. 3. Ingerenze VV.F. Negli elaborati tecnici relativi agli impianti è presente la seguente dicitura: "Prima di procedere con l’esecuzione dei lavori, interfacciarsi con consulente specialista VV.F." Si richiede pertanto di chiarire se sussistano specifiche prescrizioni progettuali in merito, in quanto la documentazione dei Vigili del Fuoco risulta assente tra i documenti di gara.

Risposta :

1. Adeguamento potenza elettrica: l'intervento sarà a carico della stazione appaltante, come previsto nel Quadro Economico alla voce B4) SPESE GENERALI ALLACCIAMENTO E MODIFICHE ALLA RETE DI ENERGIA ELETTRICA (ONERI COMPRESI).
2. Trattamento antincendio: l'applicazione della vernice intumescente è prevista su tutte le strutture di nuova realizzazione (sia a vista che non a vista); la struttura "all'americana" esistente risulta invece già trattata con vernice idonea.
3. Ingerenze VV.F.: gli interventi previsti non comportano la redazione di un nuovo progetto VV.F. La dicitura in tavola serve a ricordare che l'attività è soggetta al Comando dei VV.F. e che i lavori devono rispettare il CPI attivo.

Chiarimento PI270517-26

Ultimo aggiornamento: 03/06/2026 12:54

Domanda : In riferimento al requisito relativo all’iscrizione alla white list presente nell'allegato Allegato+2_Dich_integr_DGUE_APERTA_DANCING+MONTAGNOLA si chiede di chiarire quanto segue. L’operatore economico non svolge direttamente lavorazioni per cui è richiesta l’iscrizione e, pertanto, non è tenuto a essere iscritto. Tuttavia, eventuali attività rientranti in tali categorie verrebbero affidate in subappalto a operatori regolarmente iscritti. Si chiede quindi se, in questo caso, sia corretto dichiarare la non obbligatorietà dell’iscrizione per il concorrente.

Risposta :

I lavori a base di gara comprendono lavorazioni cosiddette sensibili di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., in particolare quelle elencate nel Bando di gara Paragrafo 5, pertanto gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Le lavorazioni cosiddette sensibili possono essere subappaltate ad imprese qualificate, in tal caso il requisito dell'iscrizione nella White List dovrà essere posseduto dagli operatori economici che eseguiranno una o più delle lavorazioni sensibili indicate nel Bando di gara (quindi subappaltatori o sub-contraenti in caso di ricorso al subappalto per dette lavorazioni).
Il partecipante non iscritto/che non ha presentato domanda di iscrizione dovrà precisare che le lavorazioni sensibili di cui al Paragrafo 5 del Bando di gara saranno subappaltate ad operatore economico iscritto in White List.

Chiarimento PI266690-26

Ultimo aggiornamento: 03/06/2026 12:25

Domanda : Con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, si porgono le seguenti richieste di chiarimento: - si chiede conferma che l’applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese Edili ed Affini, codice alfanumerico F012 e, pertanto, senza riferimento alla Provincia di Modena, sia conforme a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara ai fini della regolare partecipazione - si chiede conferma che le seguenti attività: fornitura di ferro lavorato, noli a caldo ed autotrasporti per conto terzi possano essere subappaltate nella loro interezza ad imprese idoneamente qualificate si chiede conferma che la seguente prescrizione non sia applicabile alle imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50: gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. - si chiede di meglio chiarire come prosegue la frase indicata a pagina 19 del Bando di Gara, che, per comodità, si riporta: per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 113 del Codice, è richiesto: - si chiede di meglio specificare se, in caso di mancata esecuzione del sopralluogo (facoltativo), è necessario comunque inserire una dichiarazione a portale attestante la mancata effettuazione dello stesso

Risposta :

1) Ai sensi dell’art.11, c.1, del D.Lgs. 36/2023, “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. In applicazione della suddetta norma e dei criteri di cui all’Allegato I.01 del D. Lgs.36/2023, la stazione appaltante negli atti di gara ha individuato nel CCNL F012 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative – Provincia di Modena il contratto applicabile ai lavori oggetto di appalto. Infatti le prestazioni dedotte in appalto saranno eseguite in Provincia di Modena.
Come previsto dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs.36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In merito, il Bando di gara al paragrafo 16, per l’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante, richiede una “dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art.11, comma 4, del Codice ed eventuale documentazione probatoria sull’equivalenza del proprio CCNL”.
2) I lavori a base di gara comprendono lavorazioni cosiddette sensibili di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., in particolare quelle elencate nel Bando di gara Paragrafo 5, pertanto gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Le lavorazioni cosiddette sensibili possono essere subappaltate ad imprese qualificate, in tal caso il requisito dell'iscrizione nella White List dovrà essere posseduto dagli operatori economici che eseguiranno una o più delle lavorazioni sensibili indicate nel Bando di gara (quindi subappaltatori o sub-contraenti in caso di ricorso al subappalto per dette lavorazioni).
3) La previsione riportata nel quesito in merito alla relazione circa l’assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/1999 è posta a carico degli operatori economici che occupano più di 15 dipendenti – come indicato al paragrafo 9 del Bando di gara - quindi ovviamente anche a carico degli operatori economici che ne occupano più di 50. Non è tenuto a presentare la relazione in questione l’operatore economico che non sia soggetto all’applicazione della L.68/1999.
4) La frase prosegue nella successiva pagina 20 come segue: “Nei lavori relativi alla categoria prevalente sono comprese lavorazioni sugli impianti idrico-sanitari e scarichi per le quali è richiesto che l’operatore economico che si aggiudicherà il presente appalto possieda i requisiti prescritti dagli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”
5) Per gli operatori economici che non abbiano effettuato il sopralluogo facoltativo non è prevista documentazione da produrre in gara.

Chiarimento PI262511-26

Ultimo aggiornamento: 29/05/2026 10:58

Domanda : Un O.E. in possesso delle categorie OG1 cl V e OG11 cl II, è comunque tenuto alla compilazione delle tabelle riportate alle lettere a, b, c dell'allegato 2 "dichiarazione integrativa DGUE"?

Risposta :

No, la compilazione delle tabelle riportate alle lettere a, b, c dell'allegato 2 "dichiarazione integrativa DGUE" è richiesta a comprova del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi relativamente alle lavorazioni scorporabili riconducibili alla categoria OS30 in alternativa al possesso della relativa Attestazione SOA.
Ai sensi dell'art. 18, comma 21 dell'allegato II. 12 del Codice appalti “l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”. Il possesso della qualificazione SOA OG11 in classifica II abilita a partecipare a gare fino ad un importo di € 516.000,00, superiore all’importo complessivo delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS28 e OS30 (€ 318.317,18).

Chiarimento PI258072-26

Ultimo aggiornamento: 29/05/2026 10:56

Domanda : Due richieste di chiarimento: 1) A pag. 14 del Disciplinare di Gara, nelle altre cause di esclusione, viene indicato l'obbligo del possesso dell'iscrizione in White List per: - fornitura di ferro lavorato - noli a caldo - autotrasporti per conto di terzi La semplice iscrizione per noli a freddo è sufficiente per partecipare alla gara? 2) Per quanto attiene al sopralluogo, viene indicato sul disciplinare che è facoltativo, ma viene anche precisato che in caso di sopralluogo verrà rilasciata attestazione da inserirsi nella documentazione amministrativa. Quindi il sopralluogo è facoltativo o obbligatorio?

Risposta :

1) I lavori a base di gara comprendono lavorazioni cosiddette sensibili di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., in particolare quelle elencate nel Bando di gara Paragrafo 5, pertanto gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
In particolare, il requisito dell'iscrizione nella White List dovrà essere posseduto dagli operatori economici che eseguiranno una o più delle lavorazioni sensibili indicate nel Bando di gara (quindi operatore economico che eseguirà in proprio dette lavorazioni e subappaltatori o sub-contraenti in caso di ricorso al subappalto per dette lavorazioni).
Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente l’iscrizione in una delle sezioni della White List della Prefettura territorialmente competente.


2) Si rimanda al Paragrafo 11 del Bando di gara che prevede espressamente “Il sopralluogo è facoltativo”. Solo agli operatori che effettueranno il sopralluogo facoltativo sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo da inserire nella Busta telematica “Documentazione amministrativa", come indicato al paragrafo 15.10 del Bando di gara.

Chiarimento PI254057-26

Ultimo aggiornamento: 29/05/2026 10:53

Domanda : Nel bando c'è scritto che ccnl applicato F012. Il Codice ATECO delle attività oggetto dei lavori è F.41.00.00 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”. Quindi chiediamo se siamo ammessi a partecipare alla gara, avendo come ccnl applicato il C016 (cooperative metalmeccaniche) e se come codice ateco abbiamo 43.22.07 per attività prevalente e 43.35.00 per attività secondaria.

Risposta :

In merito al CCNL, in applicazione dei criteri di cui all’Allegato I.01 del D. Lgs.36/2023, la stazione appaltante negli atti di gara ha individuato nel CCNL F012 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative il contratto applicabile ai lavori oggetto di appalto.
Come previsto dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs.36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
In merito, il Bando di gara al paragrafo 16, per l’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante, richiede una “dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art.11, comma 4, del Codice ed eventuale documentazione probatoria sull’equivalenza del proprio CCNL”.
Il codice ATECO è stato individuato in F.41.00.00 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” in corrispondenza delle attività riconducibili alla categoria di lavorazione prevalente. In merito al requisito di idoneità professionale di cui al Paragrafo 6.1.a) del Bando di gara “Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”, richiesto ai fini della partecipazione alla gara, si evidenzia che la verifica deve essere effettuata in base al complesso delle attività svolte rispetto a quelle poste a base di gara (prevalente e scorporabili) e non in base all’esatta corrispondenza del codice ATECO. Resta fermo, evidentemente, che il concorrente deve soddisfare gli specifici requisiti di qualificazione di cui al Paragrafo 6.2 del Bando di gara (Requisiti di ordine tecnico-organizzativi).

Chiarimento PI253989-26

Ultimo aggiornamento: 22/05/2026 12:30

Domanda : Volevamo sapere se il sopralluogo è obbligatorio o facoltativo

Risposta :

Si rimanda al Paragrafo 11 del Bando di gara che prevede espressamente “Il sopralluogo è facoltativo”.


Chiarimento PI252699-26

Ultimo aggiornamento: 22/05/2026 12:28

Domanda : In merito ai punti a), b), c) del paragrafo 6.2 del bando, ove in alternativa è sufficiente il possesso di SOA con la categoria OS30. Chiediamo conferma che tale principio sia applicabile per un O.E. in possesso di SOA con le categorie OG1 cl. V e OG11 cl. II.

Risposta : Ai sensi dell'art. 18, comma 21 dell'allegato II. 12 del Codice appalti “l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”. Il possesso della qualificazione SOA OG11 in classifica II abilita a partecipare a gare fino ad un importo di € 516.000,00, superiore all’importo complessivo delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS28 e OS30 (€ 318.317,18).

Chiarimento PI245604-26

Ultimo aggiornamento: 22/05/2026 12:25

Domanda : Si richiede se è possibile partecipare in ATI dove la capogruppo possiede la OG 1 II a copertura dei lavori in OG 1 e OS 30 da subappaltare integralmente e mandante in possesso della categoria OS 28

Risposta :

Il possesso della qualificazione SOA OG1 in classifica II abilita a partecipare a gare fino ad un importo di € 516.000,00. L’importo complessivo della categoria prevalente OG1 e della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 non posseduta in proprio ammonta ad € 553.151,41, valore superiore a quello previsto dalla classifica II.
Come riportato nel Bando di gara al paragrafo 3, gli operatori economici “possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione, possibile nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 2, comma 2, allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.”.
Come previsto al medesimo paragrafo 3 ultimo capoverso, i concorrenti singoli o associati qualificati per la sola categoria prevalente con classifica adeguata a coprire l'importo della categoria prevalente e della categoria non posseduta in proprio, dovranno indicare la volontà di subappaltare la medesima categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria ad operatore economico qualificato.

Chiarimento PI242702-26

Ultimo aggiornamento: 15/05/2026 12:55

Domanda : La presente per chiedervi il seguente quesito: siamo una ditta edile in posesso di soa OG1 clesse III bis possiamo partecipare come singolo operatore dichiarando il sub appalto integrale per le categorie OS28 e OS30 ?

Risposta :

Il possesso della qualificazione SOA OG1 in classifica III-bis abilita a partecipare a gare fino ad un importo di € 1.500.000,00, superiore all’importo complessivo (categoria prevalente e categorie scorporabili) posto a base della presente gara.
Come previsto dal Bando di gara al paragrafo 3 ultimo capoverso, i concorrenti singoli o associati qualificati per la sola categoria prevalente con classifica adeguata a coprire l'importo della categoria prevalente e delle categorie non possedute in proprio, dovranno indicare la volontà di subappaltare le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS28 e OS30 ad operatore economico qualificato.

Chiarimento PI241267-26

Ultimo aggiornamento: 15/05/2026 12:53

Domanda : Con la presente si chiedono informazioni in merito all’avvalimento, ai sensi dell’articolo 104 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, come segue: 1. È ammessa la partecipazione alla medesima gara sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione solo per i requisiti SOA di partecipazione (non premiale) ?

Risposta : In base alla disciplina sull’avvalimento di cui all’art.104 del D. Lgs. 36/2023, è ammessa la partecipazione alla gara sia dell’impresa ausiliata che dell’ausiliaria, non venendo in rilievo nel caso concreto la disciplina dell’avvalimento premiale (comma 12) trattandosi di gara da aggiudicarsi al minor prezzo.

Chiarimento PI241117-26

Ultimo aggiornamento: 15/05/2026 12:51

Domanda : Siamo qualificati per la categoria prevalente avendo una OG1 III-BIS mentre per le categorie scorporabili siamo in possesso di qualifica OG11 I, è possibile partecipare alla gara?

Risposta :

Il possesso della qualificazione SOA OG1 in classifica III-bis abilita a partecipare a gare fino ad un importo di € 1.500.000,00, superiore all’importo complessivo (categoria prevalente e categorie scorporabili) posto a base della presente gara.
Come previsto dal Bando di gara al paragrafo 3 ultimo capoverso, i concorrenti singoli o associati qualificati per la sola categoria prevalente con classifica adeguata a coprire l'importo della categoria prevalente e delle categorie non possedute in proprio, dovranno indicare la volontà di subappaltare le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS28 e OS30 ad operatore economico qualificato.
Ai sensi dell'art. 18, comma 21 dell'allegato II. 12 del Codice appalti “l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”. L’importo complessivo delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS28 e OS30 (€ 318.317,18) richiede la qualificazione nella classifica II.

Ultimo aggiornamento: 03-07-2026, 12:38