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Dati del bando

PROCEDURA APERTA, RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 61 D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL’ARCHIVIO AZIENDALE
Ente appaltanteAZIENDA USL DI PARMA
Stato proceduraIn Esame
Importo appalto2.249.500,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema15/11/2024
Termine richiesta chiarimenti18/12/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte03/01/2025 12:00
Apertura busta amministrativa08/01/2025 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialesi

Procedura riservata alle Cooperative di tipo B

Allegati

Referenti

Boschi Michela

telefono: 0521704166
cellulare: 0521703299

Cornali Sabrina

telefono: 0521702309

Maggio Aureliana

telefono: 0521971027

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, RICERCA DOCUMENTAZIONE, CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

CIG: B44D09D214

Chiarimenti

Chiarimento PI504472-24

Ultimo aggiornamento: 26/12/2024 08:16

Domanda : Salve in merito alla gara in oggetto si chiede se i servizi inclusi nella base d'asta siano quelli indicati all'ART.3 - GESTIONE DEL SERVIZIO del Capitolato Speciale, oppure si intende anche quelli all'ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO e riguardanti lo sviluppo del "progetto di digitalizzazione massiva sostitutiva, con certificazione di processo", la messa a disposizione di una struttura per la custodia di circa 3.300 ml eccedenti rispetto all'Archivio di Pontolo e la messa a disposizione di 250 mq per la sistemazione temporanea di bancali con documentazione. Grazie e buona giornata.

Risposta : I servizi considerati nella base d'asta sono tutti quelli indicati negli atti di gara.

Chiarimento PI504485-24

Ultimo aggiornamento: 26/12/2024 08:13

Domanda : Salve, in merito alla gara in oggetto di chiede conferma che per "servizi aggiuntivi" sono da intendersi quelli eccedenti rispetto a quanto indicato all' "ART.3 - GESTIONE DEL SERVIZIO" per quanto riguarda il personale mentre per la documentazione quelle eccedenti i quantitativi di 8.000 ml e 250 mq. Grazie, cordiali saluti.

Risposta : I servizi compresi nell'affidamento sono quelli di cui agli atti di gara. Eventuali migliorie proposte nell'offerta tecnica, con o senza oneri per la stazione appaltante, sono rimesse alla libera propositività dell'offerente.

Chiarimento PI504437-24

Ultimo aggiornamento: 26/12/2024 08:06

Domanda : Buongiorno si chiedono chiarimenti relativamente alla costruzione della base d'asta economica pari ad € 200.000 annui, in quanto sembrerebbe non congrua ai servizi da includere applicando le tariffe unitarie indicate in tabella. Grazie, cordiali saluti.

Risposta : Buongiorno, la base d'asta é calcolata, dato il listino base, rispetto alle esigenze aziendali emergenti anche dal dato storico

Chiarimento PI504423-24

Ultimo aggiornamento: 26/12/2024 08:04

Domanda : Buongiorno, in merito alla gara in Oggetto chiedevo un chiarimento su cosa si intendesse per la presenza di "numero 2 risorse alternate sui depositi": per caso è disponibile un monte orario di impegno per ogni risorsa? Grazie

Risposta : Buongiorno, le due risorse sono fisse nella sede di Pontolo e, all'occorrenza, si alternano nella presenza presso l'altra sede.


Chiarimento PI504410-24

Ultimo aggiornamento: 18/12/2024 11:07

Domanda : Buongiorno, in merito alla gara in oggetto chiedevo se fosse possibile poter avere i nominativi degli attuali fornitori del servizio e l'ubicazione dei depositi. Grazie ed auguro una buona giornata

Risposta : Buongiorno,

il servizio è attualmente gestito da CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE DELLA VALTARO - SOCIETA' COOPERATIVA - O.N.L.U.S.
L'ubicazione è indicata negli atti di gara (Capitolato art. 4)

Chiarimento PI491290-24

Ultimo aggiornamento: 18/12/2024 11:01

Domanda : Con la presente chiediamo il seguente chiarimento. Sia sul Bando e Disciplinate di gara (p.to 3 Valore dell’appalto) che sul Capitolato speciale (art. 6 Valore dell’appalto) “il valore complessivo dell’appalto” è indicato “pari ad EURO 1.900.000,00”, determinato da “un importo presunto a base d’asta pari ad euro 200.000,00 annui (base d’asta quinquennale: euro 1.000.000,00; rinnovo quadriennale: euro 800.000,00; proroga tecnica semestrale: euro 100.000,00)”. Tuttavia, si evidenzia che in altra documentazione relativa alla procedura di seguito indicata, il valore dell’appalto è indicato pari ad € 2.249.500,00 (Iva Esclusa): - Sul portale gare Sater/Intercenter: ”Importo Appalto 2.249.500,00 € (Iva Esclusa)”; - Sul Bando GUCE (https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/700518-2024): “Valore stimato al netto dell'IVA: 2.249.500,00 EUR”; - Sul portale “Piattaforma di pubblicità a valore legale” dell’ANAC (https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/636f370e-8dac-472b-ac8a-d711f854803a): “Valore complessivo stimato (comprensivo di opzioni) 2.249.500,00 €”. CHIEDIAMO PERTANTO di voler cortesemente precisare come sia stato determinato in € 2.249.500,00 (Iva Esclusa) il valore dell’appalto come risulta nella documentazione sopra elencata. Distinti saluti

Risposta : Buongiorno,

vi è coerenza tra quanto indicato nel portale e quanto pubblicato in GUUE dato che la pubblicazione è gestita direttamente dalla Piattaforma.
La stessa piattaforma calcola il valore massimo stimato dell'appalto (dato diverso dalla mera base d'asta) considerando, oltre al valore a base d'asta di cui alla prima durata contrattuale, le ripetizioni, gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera. I dettagli numerici sono visibili nella testata della procedura.

Chiarimento PI491277-24

Ultimo aggiornamento: 18/12/2024 10:47

Domanda : Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti: Con riferimento alle polizze assicurative richieste dall’art. 10 “Responsabilità della aggiudicataria” del capitolato speciale, e nello specifico alla richiesta di attivazione della seguente polizza: “3. adeguata polizza assicurativa All risk property con riferimento agli immobili aggiuntivi messi a disposizione dall’Aggiudicataria che preveda, relativamente alla sezione furto, un capitale assicurato minimo di euro 50.000,00.” POSTO CHE gli immobili aggiuntivi messi a disposizione, in caso di aggiudicazione, non devono essere necessariamente di proprietà dell’aggiudicataria, potendo essere per esempio in affitto e pertanto oggetto di un contratto di locazione; CONSIDERATO CHE la polizza assicurativa richiesta “All risk property” copre/assicura la proprietà di un immobile ed è pertanto riferibile al proprietario; A) CHIEDIAMO CONFERMA CHE, in caso di messa a disposizione dall’aggiudicataria di immobili in affitto (oggetto quindi di contratti di locazione), la stessa aggiudicataria, in sostituzione all’attivazione di una polizza “All risk property” (con le caratteristiche sopra indicate), possa attivare una polizza assicurativa a copertura del rischio locativo (come richiesta al punto 2. del medesimo art.10 del capitolato per l’immobile sito in Pontolo); B) CHIEDIAMO INOLTRE, visto quanto dovrà contenere l’immobile messo a disposizione, di poter assicurare per furto un capitale di minimo di € 10.000,00 anziché di € 50.000,00 Distinti saluti

Risposta : Buongiorno,


A) Si conferma che, in caso di messa a disposizione dall’aggiudicataria di immobili in affitto (oggetto quindi di contratti di locazione), la stessa aggiudicataria, in sostituzione all’attivazione di una polizza “All risk property” (con le caratteristiche sopra indicate), sia possibile attivare una polizza assicurativa a copertura del rischio locativo (come richiesta al punto 2. del medesimo art.10 del capitolato per l’immobile sito in Pontolo);

B) Non si ritiene di accogliere la richiesta dovendosi mantenere quanto richiesto negli atti di gara.

Chiarimento PI486415-24

Ultimo aggiornamento: 06/12/2024 09:27

Domanda : Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti: Nel modello Allegato n. 1, al punto 10. è prevista la seguente dichiarazione: “che questa Impresa ha presentato una garanzia provvisoria pari a € __________ corredata dall’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI” Anche all’art. 15 del bando e disciplinare, è previsto allegare su SATER la “garanzia provvisoria E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE” CONSIDERATO CHE: - il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) all’art. 106 non contempla più l’obbligo per le Compagnie assicurative di rilasciare la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione delle prestazioni (garanzia definitiva); - che tale impegno a rilasciare la garanzia definitiva, non è infatti previsto nel Bando e Disciplinare (art. 10); - che il Bando e Disciplinare all’art.10 lettera g. prevede invece che la garanzia provvisoria contenga l’impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria stessa (g. “essere corredata dall’IMPEGNO DEL GARANTE A RINNOVARE LA GARANZIA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA V, DEL CODICE, su richiesta dell’Amministrazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione” A) CHIEDIAMO CONFERMA che il riferimento alla dichiarazione di impegno debba essere considerato un refuso e che nella Domanda di partecipazione, al punto 10., il seguente testo: “che questa Impresa ha presentato una garanzia provvisoria pari a € __________ corredata dall’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI” …ecc., vada sostituito con il seguente testo: “che questa Impresa ha presentato una garanzia provvisoria pari a € __________ corredata dall’IMPEGNO DEL GARANTE A RINNOVARE LA GARANZIA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA V, DEL CODICE, SU RICHIESTA DELL’AMMINISTRAZIONE PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI AL MOMENTO DELLA SUA SCADENZA NON SIA ANCORA INTERVENUTA L’AGGIUDICAZIONE” …ecc. Distinti saluti

Risposta : Buongiorno,

si CONFERMA che il riferimento alla dichiarazione di impegno deve essere considerato un refuso e che nella Domanda di partecipazione, al punto 10, il seguente testo:
“che questa Impresa ha presentato una garanzia provvisoria pari a € __________ corredata dall’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI” …ecc.,
vada sostituito con il seguente testo:
“che questa Impresa ha presentato una garanzia provvisoria pari a € __________ corredata dall’IMPEGNO DEL GARANTE A RINNOVARE LA GARANZIA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA V, DEL CODICE, SU RICHIESTA DELL’AMMINISTRAZIONE PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI AL MOMENTO DELLA SUA SCADENZA NON SIA ANCORA INTERVENUTA L’AGGIUDICAZIONE” ecc.


Chiarimento PI486391-24

Ultimo aggiornamento: 06/12/2024 09:22

Domanda : Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti: Nel modello Allegato n. 1 (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative), al punto 15. è prevista la seguente dichiarazione: “che questa Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello SCHEMA DI CONVENZIONE e comunque nella documentazione di gara” CONSIDERATO CHE lo SCHEMA DI CONVENZIONE citato non è presente fra i documenti pubblicati sulla piattaforma SATER, A) CHIEDIAMO di voler cortesemente mettere a disposizione dei partecipanti tale documento. Invece, qualora il richiamo a tale documento sia un refuso, B) CHIEDIAMO CONFERMA che dalla citata dichiarazione punto 15.1 vada eliminato il riferimento allo Schema di convenzione. Distinti saluti

Risposta : Buongiorno,

ringraziando per la segnalazione, si conferma che non vi è uno schema di Convenzione tra i documenti di gara. Il Contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario riprodurrà le specifiche di cui al Capitolato.
Distinti saluti.

Chiarimento PI486383-24

Ultimo aggiornamento: 06/12/2024 09:20

Domanda : Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti: Relativamente al subappalto, all’art. 11 del Bando e Disciplinare si legge che “Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato”, mentre all’art.15 del Capitolato si legge che “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 c. II D. Lgs. 36/2023, in considerazione della tipologia dell’appalto e della natura delle prestazioni, non è ammesso il subappalto” ed infine all’art.14 del Capitolato è previsto che “la risoluzione del contratto potrà avere luogo… - in caso di subappalto” A) CHIEDIAMO INNANZITUTTO CONFERMA che, come indicato nel Bando e Disciplinare, il subappalto sia ammesso, previa indicazione in sede di offerta delle prestazioni che si intendono subappaltare. B) CHIEDIAMO INOLTRE (rif. art. 119 c. 2 del D.lgs. 36/2023 “Le Stazioni appaltanti … indicano nei documenti di gara le prestazioni … oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto ….”), di voler indicare quali prestazioni non possano essere oggetto di subappalto oppure in alternativa quali siano le prestazioni subappaltabili. Distinti saluti

Risposta : Buongiorno,

si conferma quanto indicato nel Capitolato in punto al divieto di subappalto data la tipologia dell'appalto e la natura delle prestazioni. Non deve invece considerarsi quanto indicato nel disciplinare trattandosi di un mero refuso.
Distinti saluti.

Chiarimento PI486378-24

Ultimo aggiornamento: 06/12/2024 09:15

Domanda : Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti: Relativamente alla redazione dell’Offerta tecnica, l’art. 17 del Bando e Disciplinare indica che la relazione “…dovrà comporsi di un numero massimo di 15 FACCIATE di foglio formato A4…”. Lo stesso articolo, in un successivo paragrafo riguardante gli allegati, indica che “Tali allegati non saranno conteggiati nelle 10 FACCIATE della relazione”. A) CHIEDIAMO CONFERMA che la relazione “…dovrà comporsi di un numero massimo di 15 FACCIATE…” e che pertanto l’indicazione delle 10 facciate sia da considerarsi un refuso e pertanto come non apposta. B) CHIEDIAMO INOLTRE CONFERMA che dal conteggio delle 15 FACCIATE siano esclusi COPERTINA ed INDICE della Relazione. Distinti saluti

Risposta : Buongiorno,

si conferma che trattasi di mero refuso. La relazione dovrà comporsi del numero massimo di 15 facciate. Copertina ed indice non sono conteggiate.

Chiarimento PI464636-24

Ultimo aggiornamento: 28/11/2024 16:56

Domanda : Preg.mi, con la presente, chiediamo cortesemente di estendere la partecipazione alla procedura anche a tutti gli operatori economici rientranti nella definizione di cui al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. 36/2023, includendo quindi le Società, e non limitandola esclusivamente alle Cooperative sociali. Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Risposta : Buonasera,

la scelta di riservare alle sole Cooperative sociali la partecipazione alla presente procedura, consegue all'assolvimento della Stazione Appaltante alle proprie funzioni di perseguimento dell'interesse collettivo e sociale. In particolare, sin dall'origine, l'immobile ove è custodito l'archivio aziendale assolve alla duplice funzione non solo di custodia dei documenti ivi depositati ma anche all'inserimento di soggetti svantaggiati. Tale storica vocazione dell'immobile fa sì che sia interesse dell'Amministrazione che esso continui ad essere luogo di attività utili al reinserimento sociale, al sostegno lavorativo e all'inclusione di particolari categorie di popolazione alla cui tutela l'Azienda USL di Parma volge da sempre la propria attenzione.

Ultimo aggiornamento: 19-08-2025, 10:10