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Dati del bando

Procedura Aperta per l'acquisizione del servizio di supporto tecnico nell'organizzazione e gestione degli eventi negli Spazi Multimediali di V.Aldo Moro 52 e nell'Aula Magna della Giunta regionale
Ente appaltanteINTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Stato proceduraChiuso
Importo appalto970.080,00 €
Criterio di aggiudicazioneOfferta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema20/05/2024
Termine richiesta chiarimenti10/06/2024 12:00
Termine presentazione delle offerte21/06/2024 16:00
Apertura busta amministrativa24/06/2024 10:30
Data chiusura procedura09/09/2024
Requisiti di sostenibilità ambientaleno
Requisiti di sostenibilità socialeno

Allegati

Referenti

Iallonardo Clara

telefono: 0515278374

Giovagnoni Manuela

telefono: 0515273542

Imperato Gianluca

telefono: 0515273430

Pubblicazioni

Pubblicità legale

Cig

Lotto 1Procedura Aperta per l'acquisizione del servizio di supporto tecnico nell'organizzazione e gestione degli eventi negli Spazi Multimediali di V.Aldo Moro 52 e nell'Aula Magna della Giunta regionale

CIG: B1B08E6001
OpenData ANAC

Chiarimenti

Chiarimento PI219211-24

Ultimo aggiornamento: 06/06/2024 17:07

Domanda : Con riferimento alla certificazione SA8000, in merito al criterio n.2 dei “Punteggi tabellari” a pagina 33 del disciplinare di gara, si domanda se si può considerare equivalente una dichiarazione dell’Istituto competente che comunichi che il processo di certificazione è in corso ed è raggiungibile in un periodo determinato di tempo.

Risposta :

La risposta è negativa. La certificazione in questione è stata richiesta dalla stazione appaltante come un criterio tabellare di attribuzione di un punteggio aggiuntivo e quel che conta è l’effettivo possesso della stessa al momento della presentazione dell’offerta. Ad ogni modo, le stazioni appaltanti riconoscono anche certificati equivalenti o altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. La questione, quindi, si sposta sulla prova di equivalenza, la quale, però, deve essere rigorosa; qualora, infatti, gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma sulla responsabilità sociale delle imprese applicabile.

IL RUP


Chiarimento PI211257-24

Ultimo aggiornamento: 31/05/2024 10:19

Domanda : Si chiede di confermare se un Operatore Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa controllata, soggetta all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte del predetto Operatore Economico (attività che si estrinseca nell’impartire direttive e nell’applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla suddetta società dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo al predetto Operatore Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate. Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra il del predetto Operatore Economico e la società controllata, l’affidamento a quest’ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall’art. 109 del d.lvo n. 36/2023, ivi comprese quelle relative al valore massimo subaffidabile.” Si chiede di confermare che non integra subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 119, comma 2, secondo capoverso, del Decreto Legislativo n. 36/2023), come affermato peraltro dalla Giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153 e, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 03.02.2021 n. 1001).»

Risposta :

1) Non si conferma, poiché si configura come subappalto anche l’affidamento di prestazioni contrattuali ad imprese in situazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con l’aggiudicatario. D’altro canto, si ricorda che i casi che non costituiscono subappalto sono individuati tassativamente dall’art.119, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023.

2) Si comferma. L'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 recita "Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"


Ultimo aggiornamento: 23-12-2024, 11:29