Domanda : Buongiorno, con la presente chiediamo cortesemente di ricevere riscontro alla seguente richiesta di CHIARIMENTI relativa alla Sezione Incendio della procedura in oggetto: 1. Si chiede conferma che l’Ente sia assoggettato all’obbligo di Legge previsto per le coperture assicurative per calamità naturali ed eventi catastrofali; 2. In caso positivo si chiede di confermare le seguenti esclusioni per le garanzie catastrofali o disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad integrare quanto previsto dal Capitolato con quanto sotto riportato: Esclusioni specifiche per la garanzia “Sisma”: Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni: da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, causati da bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; causati da trasudamento, infiltrazione; causati da maree e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo. Esclusioni specifiche per la garanzia “Inondazione, Alluvione, Esondazione”: Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni causati da: trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica; Frane; causati da maree e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo. Sono inoltre esclusi i danni: Alle Rimanenze poste all’aperto; alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; alle Merci poste in locali interrati o seminterrati. Esclusioni specifiche per la garanzia “Frana”: Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni: da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione; causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori; causati da bradisismo subsidenza, valanghe e slavine; danni a cose mobili all'aperto; danni causati da frane già note o potenzialmente già note. 3) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’emissione di polizze separate Incendio e RC; 4) SI chiede conferma che l’importo a base d’asta di € 1.800.000,00 si intenda al lordo delle imposte assicurative; 5) Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie acqua condotta e spese ricerca e riparazione guasti; 6) Relativamente alle garanzie ALLAGAMENTI ed EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; 7) Relativamente alle garanzie TERREMOTO e INONDAZIONI, ALLUVIONI, ESONDAZIONI si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati; 8) Relativamente alla garanzia Grandine su fragili, si chiede di confermare che il limite previsto nella tabella LSF si intenda come sottolimite della garanzia Eventi Atmosferici; 9) Relativamente alla garanzia Acqua piovana, intasamento gronde, rigurgito fogne si chiede di confermare che il limite previsto nella tabella LSF si intenda come sottolimite della garanzia Eventi Atmosferici; 10) Si chiede se tra i beni da assicurare siano presenti impianti/pannelli fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede ubicazione, tipologia, valore e specifica situazione sinistri ultimi 5 anni; 11) Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro 12) Si chiede conferma che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; 13) Si chiede di confermare che si intendano sempre esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: valanghe e slavine, bradisismo; 14) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: scavi, pozzi; 15) Si chiede di confermare che siano esclusi dalla copertura prestata i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti; 16) Si chiede di trasmettere un aggiornamento al 30.09.2025 della situazione sinistri relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati, riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito; 17) Si chiedono eventuali appendici di vincolo in essere sui fabbricati Assicurati; 18) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” – Multiramo DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • qualsiasi danno da interruzione d’attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile: • i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; • e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (?definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 19) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI DOLOSI E TERRORISMO Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili. Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Risposta :
- Considerato il contenuto del capitolato, aderente a quanto previsto alla Legge di Bilancio 2024, si conferma che l’Ente è assoggettato agli obblighi di suddetta normativa.
- Non si confermano le esclusioni riportate e si raccomanda all’operatore di verificare l’art. 18 dei criteri di aggiudicazione riportati in disciplinare, verificando la facoltà di apportare varianti di tipo discrezionale al capitolato tecnico.
- Si conferma tale disponibilità.
- Si conferma.
- Acqua condotta: franchigia 2.000,00 per sinistro e limite di indennizzo di 500.000,00 per sinistro; - ricerca guasto: franchigia 2.000,00 per sinistro e limite di indennizzo di 200.000,00 per sinistro
- Si conferma.
- Si conferma.
- Non si conferma.
- Non si conferma.
- Si rinvia a quanto riportato all’art. 12 del capitolato tecnico.
- Per la garanzia “Differenziale Storico Artistico” è previsto uno specifico limite di indennizzo; si specifica che nessun limite di indennizzo potrà ricomprenderne uno o più altri, fermo quale unico limite complessivo quello dell’importo dello Stop Loss di Polizza.
- Lo stop loss deve essere inteso quale massima esposizione della Compagnia per sinistro e periodo di assicurazione, fermi restando i sottolimiti previsti per le singole garanzie enunciate in tabella LSF
- Si conferma.
- Si conferma.
- Non si conferma.
- Si provvede a pubblicare la situazione sinistri aggiornata al 30.09.2025.
- Non risultano vincoli sui fabbricati assicurati.
- Si rimanda al Disciplinare e, più segnatamente, a quanto previsto all’art. 18: “A parziale deroga di quanto fin qui indicato, è ammessa la proposizione di propria formulazione dei seguenti articoli dell’art. 21 “Sanzioni e restrizioni internazionali” (Sez. II) e degli art. 2 e 3 (sez. V) “Esclusione Malattie trasmissibili” ed “Esclusione Cyber”. A tal proposito l’operatore può allegare proprie formulazioni alla scheda di offerta tecnica. In caso di differente formulazione, saranno ammesse, in caso di aggiudicazione, impostazioni coerenti con quanto indicato in capitolato. Ne consegue che eventuali clausole difformi nella sostanza potranno comportare il rischio di valutazione “offerta condizionata” da parte della Commissione di aggiudicazione. Le formulazioni ammesse non comporteranno l’attribuzione di qualsivoglia punteggio in aumento o riduzione all’offerta tecnica”.
- Non si conferma e si rimanda ai termini e ai limiti di variazioni consentite specificatamente previste nel Disciplinare di gara (art. 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA).