Esonero temporaneo del pagamento CIG per i bandi di gara

Nel "Decreto rilancio” è sospeso l’obbligo di versamento del contributo

Tra le iniziative a sostegno di cittadini, amministrazioni e imprese nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’articolo 65 del Decreto legge 34/2020 prevede la temporanea sospensione del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 266 del 23/12/2005, per la partecipazione alle procedure di gara pubblicate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Pertanto, per le gare pubblicate dal 19 maggio 2020, le Stazioni Appaltanti non dovranno impostare come obbligatorio il pagamento del contributo, nella sezione “Busta Documentazione” del Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER).

La sospensione sarà in vigore sino al 31 dicembre 2020 e riguarderà sia le Stazioni Appaltanti, sia gli operatori economici che intendano partecipare alle procedure di gara bandite.

Per le gare avviate precedentemente al 19 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.

La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure nell'Albo Pretorio. Nel caso di procedure senza precedente pubblicazione del bando, il discrimine è indicato dalla data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.

Restano invariati tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG.

Ulteriori informazioni nel comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (pdf289.1 KB).

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ultima modifica 2020-05-26T09:43:34+02:00
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