Rapporto tra convenzioni quadro Consip e Regionali

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ribadisce la prevalenza delle iniziative regionali per gli approvvigionamenti degli Enti del Servizio Sanitario

La giurisprudenza amministrativa si è recentemente pronunciata sul rapporto tra le gare svolte da Consip e quelle svolte da soggetti aggregatori in relazione agli approvvigionamenti di interesse degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), così come in precedenza era già intervenuta in relazione agli approvvigionamenti delle amministrazioni diverse da quelle appartenenti al SSN.

Sugli approvvigionamenti del SSN, il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 8661/2023 ha ribadito l’assoluta “prevalenza alle convenzioni-quadro stipulate dalle centrali di committenza delle regioni su quelle di Consip, che assumono un ruolo meramente suppletivo in caso di mancanza di strumenti negoziali regionali, al fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza”.

In particolare, la sentenza enuncia quattro importanti principi: 

  1. il canale di acquisto regionale costituisce la regola e, quindi, prevale su quello nazionale, onde le strutture sanitarie non sono tenute a specificare i motivi dell’adesione manifestata in conformità alla prescrizione generale;
  2. in via di eccezione gli enti possono optare per la convenzione Consip, dando adeguato conto della maggiore vantaggiosità di quest’ultima sul piano economico e prestazionale;
  3. in assenza di una convenzione regionale operativa scatta l’obbligo di approvvigionamento tramite Consip, destinato tuttavia a retrocedere in posizione sussidiaria non appena sia attivato lo strumento negoziale della Regione;
  4. in ogni caso, l’Amministrazione può ricercare opzioni contrattuali alternative, con il vincolo dell’insuperabilità delle condizioni delle convenzioni-quadro (regionali e nazionali) e con l’obbligo di esplicitare analiticamente le ragioni della scelta al di fuori dei sistemi centralizzati di acquisizione.

Quanto agli approvvigionamenti delle amministrazioni diverse da quelle appartenenti al SSN il Consiglio di Stato era già intervenuto con sentenza n. 7883 del 09/9/2022.

I Giudici, dopo aver esaminato l’art.9 del DL 66/2014, evidenziano quanto previsto dal comma 3 secondo cui “ le regioni e gli enti regionali possono rivolgersi a Consip o agli altri soggetti aggregatori di cui al comma 1 (le centrali di committenza regionali uniche, ove costituite) …” e affermano che "va escluso che dall'art. 9 in parola possa trarsi la regola che la possibilità di aderire alternativamente alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle centrali di committenza regionale sia in concreto condizionata dalla preesistenza di queste ultime, e che quindi le centrali di committenza regionale non possano bandire gare autonome in settori "coperti" dalle convenzioni Consip”.

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ultima modifica 2023-10-10T12:34:20+02:00
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