LEGGE 4 giugno 1982, n. 438
Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione.
Vigente al: 29-6-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai
seguenti atti, adottati a Londra il 17 febbraio 1978:
a) protocollo relativo alla convenzione internazionale del 2
novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi,
con allegato;
b) protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1
novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con
allegato.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformita' all'articolo V dei protocolli stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
PROTOCOLE
de 1978 relativ a la Convention internationale de 1973 pour la
prevention de la pollution par les navires
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel
protocollo.
PROTOCOLLO
del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la
prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi
LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,
RICONOSCENDO il significativo contributo che puo' essere dato,
dalla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi, alla protezione dell'ambiente
marino contro l'inquinamento da parte delle navi,
RICONOSCENDO ALTRESI' la necessita' di migliorare ulteriormente la
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino da parte delle
navi e in particolare delle navi petroliere,
RICONOSCENDO INOLTRE la necessita' di integrare le Regole per la
prevenzione dell'inquinamento da petrolio contenute nell'Annesso I
della suddetta Convenzione il piu' presto e il piu' ampiamente
possibile,
ESSENDO CONSCE PERO' della necessita' di rimandare l'applicazione
dell'Annesso II della suddetta Convenzione fino a quando siano stati
soddisfacentemente risolti certi problemi tecnici,
CONSIDERANDO che questi obbiettivi possono ottimamente essere
raggiunti con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione
internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte
delle navi,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO I.
(Obblighi generali)
1. - Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a
dare effetto:
(a) al presente Protocollo ed al suo Annesso allegato che ne
costituisce parte integrante, e
(b) alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi (da qui in avanti indicata come
"la Convenzione") con le modifiche e le aggiunte stabilite nel
presente Protocollo.
2. - Le disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo
devono essere lette e interpretate come un unico strumento.
3. - Qualsiasi riferimento al presente Protocollo costituisce al
tempo stesso riferimento anche al suo Annesso.
ARTICOLO II.
(Applicazione dell'Annesso II della Convenzione)
1. - Nonostante le disposizioni dell'articolo 14 (1) della
Convenzione, le Parti contraenti del presente Protocollo convengono
di non essere tenute ad applicare le disposizioni dell'Annesso II
della Convenzione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in
vigore del presente Protocollo o per un periodo piu' lungo quale puo'
essere deciso da una maggioranza dei 2/3 delle Parti contraenti del
presente Protocollo nel Comitato per la protezione dell'ambiente
marino (da qui in avanti indicato come "il Comitato") dell'I.M.C.O.
(da qui in avanti indicata come "l'Organizzazione").
2. - Durante il periodo specificato al punto 1 del presente
articolo, le Parti contraenti del presente Protocollo non saranno
soggette ad alcun obbligo ne' avranno diritto di pretendere alcun
privilegio, secondo la Convenzione, relativo agli argomenti di cui
all'Annesso II della Convenzione, ed ogni riferimento alle Parti che
si trovi nella Convenzione non comprendera' le Parti contraenti del
presente Protocollo per quanto riguarda gli argomenti relativi al
suddetto Annesso.
ARTICOLO III.
(Comunicazione di informazioni)
Il testo dell'articolo II (1) (b) della Convenzione viene
sostituito dal seguente:
"Un elenco degli ispettori nominati o delle organizzazioni
riconosciute che sono autorizzati ad agire per loro conto nella
trattazione delle questioni relative al progetto, alla costruzione,
allo equipaggiamento ed alla conduzione delle navi che trasportano
sostanze pericolose secondo le disposizioni delle Norme, da far
circolare tra le Parti per informazione dei loro funzionari.
L'Amministrazione dovra' percio' notificare all'Organizzazione le
responsabilita' e le condizioni specifiche delle autorizzazioni date
agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute".
ARTICOLO IV.
(Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione)
1. - Il presente Protocollo sara' aperto presso la sede della
Organizzazione, per la firma, dal 1 giugno 1978 al 1 maggio 1979 e
rimarra' indi aperto per l'adesione. Gli Stati possono divenire Parti
contraenti del presente Protocollo mediante:
(a) firma senza riserve per ratifica, accettazione o
approvazione; oppure
(b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione,
seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
(c) adesione.
2. - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno
effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso
la Segreteria generale dell'Organizzazione.
ARTICOLO V.
(Entrata in vigore)
1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore 12 mesi dopo la data
alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva
costituisca almeno il 50% del tonnellaggio di stazza lorda della
flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti secondo
l'articolo IV di esso.
2. - Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente
Protocollo avra' effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito.
3. - Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sara'
considerata accettata in base all'articolo 16 della Convenzione,
qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione depositati si riferira' al presente Protocollo quale
modificato.
ARTICOLO VI.
(Modifiche)
Le procedure indicate nell'articolo 16 della Convenzione circa le
modifiche agli articoli, ad un Annesso e ad una Appendice ad un
Annesso della Convenzione si applicheranno rispettivamente alle
modifiche agli articoli, all'Annesso e ad un'Appendice all'Annesso
del presente Protocollo.
ARTICOLO VII.
(Denuncia)
1. - Il presente Protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi
Parte contraente del presente Protocollo in qualsiasi data dopo
trascorsi 5 anni dalla data in cui il Protocollo e' entrato in vigore
per quella Parte.
2. - La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento
di denuncia presso la Segreteria generale dell'Organizzazione.
3. - Una denuncia avra' effetto 12 mesi dopo il ricevimento della
notifica da parte della Segreteria generale dell'Organizzazione o
dopo il termine di qualsiasi altro periodo piu' lungo eventualmente
indicato nella notifica.
ARTICOLO VIII.
(Depositario)
1. - Il presente Protocollo sara' depositato presso la Segreteria
generale dell'Organizzazione (da qui in avanti indicata come "il
Depositario").
2. - Il Depositario deve:
(a) informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente
Protocollo o che vi hanno aderito su:
(i) ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la
relativa data;
(ii) data di entrata in vigore del presente Protocollo;
(iii) deposito di ogni strumento di denuncia del presente
Protocollo insieme con la data in cui esso e' stato ricevuto e la
data alla quale la denuncia ha effetto;
(iv) ogni decisione presa secondo l'articolo II (1) del
presente Protocollo;
(b) trasmettere copie autentiche legalizzate del presente
Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo
o vi hanno aderito.
3. - Appena il presente Protocollo entrera' in vigore, una copia
autentica legalizzata di esso sara' trasmessa dal Depositario al
Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione
secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
ARTICOLO IX.
(Lingue)
Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle
lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo essendo
ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale
firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca, italiana e
giapponese.
IN FEDE DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, debitamente a cio'
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Protocollo.
FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978.
............(firme omesse)............
-------------------------
ANNESSO
MODIFICHE E AGGIUNTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA PARTE DELLE NAVI
ALLEGATO I.
REGOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI.
REGOLA 1.
(Definizioni).
Paragrafi da (1) a (7) - Nessun cambiamento.
Il testo esistente del paragrafo (8) viene sostituito dal seguente:
(8) (a) "Grande trasformazione" (Major conversion) significa una
trasformazione di una nave esistente:
(i) che altera sostanzialmente le dimensioni o la capacita'
di trasporto della nave; o
(ii) che cambia il tipo della nave; o
(iii) lo scopo della quale e', a giudizio
dell'Amministrazione, quello di prolungare la vita della nave; o
(iv) che altera altrimenti la nave in modo che, se essa
fosse una nave nuova, diverrebbe soggetta alle relative disposizioni
del presente Protocollo che non sono applicabili ad essa come nave
esistente.
(b) Nonostante le disposizioni del comma (a) del presente
paragrafo (8), la trasformazione di una nave petroliera esistente
avente portata lorda di 20.000 t o piu' al fine di farla soddisfare
alle disposizioni della Regola 13 del presente Allegato non sara'
considerata costituire grande trasformazione ai fini del presente
Allegato.
Paragrafi da (9) a (22) - Nessun cambiamento.
Il testo esistente del paragrafo (23) viene sostituito dal
seguente:
(23) "Dislocamento leggero" (Lightweight) significa il
dislocamento di una nave (in t) senza carico, combustibile, olio
lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce ed acqua di alimento in
cisterne, provviste di consumo e passeggeri ed equipaggio coi loro
effetti personali.
Paragrafi (24) e (25) - Nessun cambiamento.
Al testo esistente vengono aggiunti i seguenti paragrafi:
(26) Nonostante le disposizioni del paragrafo (6) della presente
Regola, ai fini delle Regole 13, 13 B, 13 E e 18 (5) del presente
Allegato "nave petroliera nuova" significa una nave petroliera:
(a) per la quale il contratto di costruzione abbia data
posteriore al 1 giugno 1979; o
(b) in mancanza di contratto di costruzione, la chiglia della
quale sia impostata, o la nave si trovi ad uno stadio di costruzione
corrispondente, dopo il 1 gennaio 1980; o
(c) la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o
(d) la quale abbia subito una grande trasformazione:
(i) per la quale il contratto abbia data posteriore al 1
giugno 1979; o
(ii) in mancanza di contratto, il lavoro di costruzione della
quale Sia iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o
(iii) la quale sia completata dopo il 1 giugno 1982;
con la differenza che, per navi petroliere aventi portata
lorda di 70.000 t o piu', la definizione data nel paragrafo (6) della
presente Regola si applica ai fini della Regola 13 (1) del presente
Allegato.
(27) Nonostante le disposizioni del paragrafo (7) della presente
Regola, ai fini delle Regole 13, 13A, 13B, 13C, 13D e 18 (6) del
presente Allegato "nave petroliera esistente" significa una nave
petroliera che non e' una nave petroliera nuova quale definita al
paragrafo (26) della presente Regola.
(28) "Petrolio greggio" (Crude oil) significa qualsiasi miscela
di idrocarburi liquidi che si trova allo stato naturale nella terra,
sia o no trattata per renderla atta al trasporto, e comprende:
(a) petrolio greggio da cui possono essere state tolte certe
frazioni distillate; e
(b) petrolio greggio a cui possono essere state aggiunte certe
frazioni distillate.
(29) "Nave trasporto petrolio greggio" (Crude oli tanker)
significa una nave petroliera adibita al servizio di trasporto di
petrolio greggio.
(30) "Nave trasporto prodotti" (Product carrier) significa una
nave petroliera adibita al servizio di trasporto di petroli diversi
dal petrolio greggio.
REGOLE 2 E 3 - Nessun cambiamento
REGOLA 4.
(Visite ed ispezioni).
Il testo esistente della Regola 4 viene sostituito dal seguente:
1. - Ogni nave petroliera avente stazza lorda di 150 tons o piu'
ed ogni altra nave avente stazza lorda di 400 tons o piu' e' soggetta
alle visite qui sotto specificate:
(a) Una visita iniziale prima che la nave entri in servizio o
prima che venga rilasciato per la prima volta il Certificato
richiesto alla Regola 5 del presente Allegato; essa deve includere
una visita completa della struttura della nave, del suo
equipaggiamento, dei suoi impianti, delle sue sistemazioni, delle sue
attrezzature e dei suoi materiali per tutto quanto e' coperto, per la
nave, dal presente Allegato. Questa visita deve essere tale da
assicurare che struttura, equipaggiamento, impianti, sistemazioni,
attrezzature e materiali rispondono pienamente alle richieste
applicabili del presente Allegato.
(b) Visite periodiche agli intervalli specificati
dall'Amministrazione, sia non eccedenti 5 anni, che devono essere
tali da assicurare che struttura, equipaggiamento, impianti,
sistemazioni, attrezzature e materiali rispondono pienamente alle
richieste del presente Allegato.
(c) Almeno una visita intermedia durante il periodo di
validita' del Certificato, che deve essere tale da assicurare che
l'equipaggiamento e gli impianti di pompaggio e i relativi sistemi di
tubazioni, compresi gli impianti di monitoraggio e di controllo degli
scarichi oleosi, gli impianti di lavaggio con petrolio greggio, gli
impianti di separazione dal petrolio dall'acqua e di filtraggio del
petrolio, rispondono pienamente alle richieste applicabili del
presente Allegato e si trovano in buono stato di funzionamento. Nei
casi in cui venga effettuata soltanto una di tali visite intermedie
in un periodo di validita' del Certificato, essa deve avvenire non 6
mesi prima e non 6 mesi dopo rispetto alla data alla meta' del
periodo di validita' del Certificato. Tali visite intermadie devono
essere indicate sul Certificato rilasciato in base alla Regola 5 del
presente Allegato.
2. - L'Amministrazione deve stabilire appropriate misure per le
navi che non sono soggette alle disposizioni del paragrafo (1) della
presente Regola al fine di assicurare che le disposizioni applicabili
dal presente Allegato siano soddisfatte.
3. - (a) Le visite alle navi per quanto riguarda l'applicazione
delle disposizioni del presente allegato devono essere effettuate da
funzionari dell'Amministrazione. L'Amministrazione puo' pero'
affidare le visite a ispettori all'uopo da essa nominati o ad
organizzazioni da essa riconosciute.
(b) L'Amministrazione deve prevedere l'effettuazione di
ispezioni non programmate da eseguire durante il periodo di validita'
del Certificato. Tali ispezioni devono assicurare che la nave e il
suo equipaggiamento siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista per
il servizio cui la nave e' adibita. Queste ispezioni possono essere
effettuate dai servizi di ispezione dell'Amministrazione stessa,
oppure da ispettori nominati o da organizzazioni riconosciute, oppure
da altre Parti su richiesta dell'Amministrazione. Se
l'Amministrazione, in base alle disposizioni del paragrafo (1) della
presente Regola, stabilisce visite annuali obbligatorie, le suddette
ispezioni non programmate non saranno obbligatorie.
(c) Un'Amministrazione che nomina ispettori o riconosce
organizzazioni per effettuare visite ed ispezioni come detto nei
commi (a) e (b) del presente paragrafo (3) deve almeno autorizzare
ogni ispettore nominato od organizzazione riconosciuta a:
(i) richiedere riparazioni alla nave; e
(ii) effettuare visite e ispezioni se richieste dalle
competenti autorita' dello Stato del porto.
L'Amministrazione deve notificare alla Organizzazione la
responsabilita' e le condizioni specifiche dell'autorizzazione data
agli ispettori nominati o alle organizzazioni riconosciute, da far
circolare tra le Parti contraenti del presente Protocollo per
informazione dei loro funzionari.
(d) Quando un ispettore nominato od una organizzazione
riconosciuta trova che le condizioni della nave o del suo
equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente ai dati del
Certificato o sono tali che la nave non e' atta a prendere il mare
senza presentare una irragionevole minaccia di danno all'ambiente
marino, tale ispettore o organizzazione deve immediatamente
sincerarsi che venga preso un provvedimento correttivo e ne deve dare
notizia in tempo debito all'Amministrazione. Se tale provvedimento
correttivo non viene preso, il Certificato deve essere ritirato e
l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente; e se la nave
si trova in un porto di un'altra Parte, anche le competenti autorita'
dello Stato del porto devono esserne informate immediatamente. Quando
un funzionario dell'Amministrazione, un ispettore nominato od una
organizzazione riconosciuta hanno informato le competenti autorita'
dello Stato del porto, il Governo dello Stato del porto interessato
deve fornire a tale funzionario, ispettore o organizzazione, ogni
assistenza necessaria a che i loro obblighi vengano assolti secondo
la presente Regola. Se del caso, il Governo dello Stato del porto
interessato deve compiere quei passi necessari per garantire che la
nave non parta finche' non possa prendere il mare o lasciare il porto
per giungere al piu' vicino adatto cantiere di riparazione
disponibile senza presentare una irragionevole minaccia di danno
all'ambiente marino.
(e) In ogni caso, l'Amministrazione interessata deve
garantire pienamente la compiutezza e l'efficienza della visita e
dell'ispezione e deve provvedere ad assicurare i mezzi necessari per
assolvere tale obbligo.
4. - (a) Le condizioni della nave e del suo equipaggiamento
devono essere mantenute a soddisfazione delle disposizioni del
presente Protocollo in modo da assicurare che la nave rimarra' sotto
ogni punto di vista atta a prendere il mare senza presentare una
irragionevole minaccia di danno all'ambiente marino.
(b) Dopo che ogni visita della nave secondo il paragrafo (1)
della presente Regola sia stata completata, nessun cambiamento deve
essere apportato a struttura, equipaggiamento, impianti,
sistemazioni, attrezzature o materiali che sono stati oggetto della
visita senza benestare dell'Amministrazione, eccetto diretta
sostituzione di tali equipaggiamenti e sistemazioni.
(c) Qualora avvenga un'avaria o venga scoperto un difetto
che influisca sostanzialmente sull'integrita' della nave o sulla
efficienza o completezza del suo equipaggiamento di cui al presente
Allegato, il comandante o l'armatore della nave deve riferirne alla
prima opportunita' all'Amministrazione, alla organizzazione
riconosciuta o all'ispettore nominato responsabile del rilascio del
relativo Certificato, che provvedera' a che siano iniziate indagini
per stabilire se e' necessaria una visita quale richiesta al
paragrafo (1) della presente Regola. Se la nave si trova in un porto
di un'altra Parte, il comandante o l'armatore deve riferire
immediatamente anche alle competenti autorita' dello Stato del porto
e l'ispettore nominato o l'organizzazione riconosciuta deve
accertarsi che cio' sia stato fatto.
REGOLE 5, 6 E 7.
Nel testo esistente di tali Regole, vanno cancellati i riferimenti
alla data "(1973)" relativa al Certificato internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento da petrolio.
REGOLA 8.
(Durata del Certificato).
Il testo esistente della Regola 8 va sostituito dal seguente:
1. - Un Certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da petrolio deve essere rilasciato per un periodo
specificato dalla Amministrazione, che non deve eccedere 5 anni dalla
data del rilascio; ma nel caso di nave petroliera che fa servizio con
cisterna dedicata a zavorra pulita per un periodo limitato
specificato alla Regola 13 (9) del presente Allegato, il periodo di
validita' del Certificato non deve eccedere tale periodo specificato.
2. - Un Certificato cessera' di essere valido se hanno avuto
luogo significative modifiche nella costruzione,
nell'equipaggiamento, negli impianti, nelle sistemazioni, nelle
attrezzature o nei materiali richiesti senza il benestare
dell'Amministrazione, eccetto la diretta sostituzione di tali
equipaggiamenti o sistemazioni, o se non sono state effettuate le
visite intermedie quali specificate dall'Amministrazione secondo la
Regola 4 (1) (c) del presente Allegato.
3. - Un Certificato rilasciato ad una nave cessera' di essere
valido anche dopo il trasferimento della nave alla bandiera di un
altro Stato. Un nuovo Certificato sara' rilasciato solo quando il
Governo che emette il nuovo Certificato e' pienamente soddisfatto che
la nave risponda in tutto alle norme della Regola 4 (4) (a) e (b) del
presente Allegato. Nel caso di trasferimento tra due Parti, se
richiesto entro 3 mesi dopo che ha avuto luogo il trasferimento, il
Governo della Parte, la cui bandiera la nave batteva prima
trasmettera' al piu' presto all'Amministrazione una copia del
Certificato che la nave possedeva prima del trasferimento e, se
disponibile, una copia del rapporto di visita relativo.
REGOLE DA 9 A 12 - Nessun cambiamento.
REGOLA 13.
(Cisterne di zavorra segregata, cisterne adibite ad acqua di zavorra
e lavaggio con petrolio greggio).
Il testo esistente della Regola 13 viene sostituito dal seguente:
Secondo le disposizioni delle Regole 13C e 13D del presente
Allegato, le navi petroliere devono soddisfare alla richiesta delle
presenti Regole.
Navi petroliere nuove aventi portata lorda di 20.000 t o piu':
3. - Ogni nave trasporto petrolio greggio nuova avente portata
lorda di 20.000 t o piu' ed ogni nave trasporto prodotti nuova avente
portata lorda di 30.000 t o piu' deve essere provvista di cisterne di
zavorra segregata e deve rispondere ai paragrafi (2), (3) e (4), o
(5) come appropriato, della presente Regola.
2. - La capacita' delle cisterne di zavorra segregata deve essere
determinata in modo che la nave possa operare con sicurezza nei
viaggi in zavorra senza far ricorso all'uso di cisterne del carico
per acqua di zavorra, eccetto quanto previsto al paragrafo (3) o (4)
della presente Regola. In ogni caso, pero', la capacita' delle
cisterne di zavorra segregata deve essere almeno tale che, in
qualsiasi condizione di zavorra in ogni parte del viaggio, comprese
le condizioni di dislocamento leggero con in piu' solo la zavorra
segregata, i pescaggi e l'assetto della nave possono soddisfare a
tutte le seguenti richieste:
(a) il pescaggio al centro della nave (dm) in metri (senza
tener conto di alcuna deformazione della nave) non deve essere
inferiore a
dm = 2 + 0,02 L
(b) i pescaggi relativi alle perpendicolari a poppa e a prua
devono corrispondere a quelli determinati dal pescaggio al centro
della nave (dm) come specificato al comma (a) di questo paragrafo
associato ad un assetto poppiero non maggiore di 0,015 L; e
(c) in ogni caso il pescaggio relativo alla perpendicolare a
poppa non deve essere inferiore a quello necessario per ottenere
un'immersione completa dell'elica o delle eliche.
3. - In nessun caso l'acqua di zavorra deve essere portata in
cisterne del carico eccettoche' in quei rari viaggi in cui le
condizioni atmosferiche sono cosi' cattive che, a giudizio del
comandante, sia necessario imbarcare acqua di zavorra addizionale in
cisterne del carico per la sicurezza della nave. Tale acqua di
zavorra addizionale deve essere trattata e scaricata secondo la
Regola 9 del presente Allegato e in accordo con le prescrizioni della
Regola 15 del presente Allegato; menzione di cio' deve essere fatta
nel Registro degli idrocarburi di cui alla Regola 20 del presente
Allegato.
4. - Nel caso di navi trasporto petrolio greggio nuove, la
zavorra addizionale consentita al paragrafo (3) della presente Regola
deve essere imbarcata in cisterne del carico solo se tali cisterne
sono state lavate con petrolio greggio secondo la Regola 13 B del
presente Allegato prima della partenza da un porto o terminale di
scarico del petrolio.
5. - Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) della presente
Regola, le condizioni di zavorra segregata per navi petroliere di
lunghezza inferiore a 150 m devono essere di soddisfazione
dell'Amministrazione.
6. - Ogni nave trasporto petrolio greggio nuova avente portata
lorda di 20.000 t o piu' deve essere provvista di impianto di pulizia
delle cisterne del carico mediante lavaggio con petrolio greggio.
L'Amministrazione deve provvedere ad assicurare che l'impianto
risponda pienamente alle richieste della Regola 13B del presente
Allegato entro 1 anno dopo che la nave e' stata per la prima volta
adibita al servizio di trasporto di petrolio greggio o al termine del
terzo viaggio con trasporto di petrolio greggio atto al lavaggio con
petrolio greggio, assumendo la piu' recente delle due date. A meno
che una tale nave petroliera trasporti petrolio greggio non atto al
lavaggio con petrolio greggio, la nave deve impiegare l'impianto
secondo le richieste della presente Regola.
Navi trasporto petrolio greggio esistenti aventi portata lorda di
40.000 t o piu':
7. - Ferme restando le disposizioni dei seguenti paragrafi (8) e
(9), ogni nave trasporto petrolio greggio esistente avente portata
lorda di 40.000 t o piu' deve essere provvista di cisterne di zavorra
segregata e deve soddisfare alle richieste dei paragrafi (2) e (3)
della presente Regola dalla data di entrata in vigore del presente
Protocollo.
8. - Le navi trasporto petrolio greggio esistenti di cui al
paragrafo (7) della presente Regola possono, anziche' essere
provviste di cisterne di zavorra segregata, operare con un
procedimento di pulitura delle cisterne del carico usando lavaggio
con petrolio greggio secondo la Regola 13 B del presente Allegato, a
meno che la nave trasporto petrolio greggio sia adibita al trasporto
di petrolio greggio non adatto al lavaggio con petrolio greggio.
9. - Le navi trasporto petrolio greggio esistenti di cui ai
precedenti paragrafi (7) od (8) possono, anziche' essere provviste di
cisterne di zavorra segregata o anziche' operare con un provvedimento
di pulitura delle cisterne del carico usando lavaggio con petrolio
greggio, operare con cisterne dedicate a zavorra pulita secondo le
disposizioni della Regola 13 A del presente Allegato per i seguenti
periodi:
(a) fino a 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente
Protocollo per navi trasporto petrolio greggio aventi portata lorda
di 70.000 t o piu'; e
(b) fino a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del
presente Protocollo per navi trasporto petrolio greggio aventi
portata lorda di 40.000 t o piu', ma inferiore a 70.000 t.
Navi trasporto prodotti esistenti aventi portata lorda di 40.000 t
o piu':
10. - Dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo,
ogni nave trasporto prodotti avente portata lorda di 40.000 t o piu'
deve essere provvista di cisterne di zavorra segregata e deve
soddisfare alle richieste dei paragrafi (2) e (3) della presente
Regola, o, in alternativa, operare con cisterne dedicate a zavorra
pulita secondo le disposizioni della Regola 13A del presente
Allegato.
Navi petroliere qualificate come navi petroliere con zavorra
segregata:
11. - Una nave petroliera per la quale non e' richiesto che sia
provvista di cisterne di zavorra segregata secondo i paragrafi (1),
(7) o (10) della presente Regola puo' pero' essere qualificata come
nave petroliera a zavorra segregata, purche' soddisfi in modo
appropriato alle prescrizioni dei paragrafi (2) e (3), o (5) della
presente Regola.
REGOLA 13A.
(Norme per navi petroliere con cisterne adibite a zavorra pulita).
1. - Una nave petroliera che opera con cisterne adibite a zavorra
pulita secondo le disposizioni della Regola 13 (9) o (10) del
presente Allegato, deve avere adeguata capacita' di cisterne
destinate solo al trasporto di zavorra pulita come indicato nella
Regola 1 (16) del presente Allegato, per soddisfare alle prescrizioni
della Regola 13 (2) e (3) del presente Allegato.
2. - Le sistemazioni e i procedimenti operativi per le cisterne
adibite a zavorra pulita devono soddisfare alle prescrizioni
stabilite dall'Amministrazione. Tali prescrizioni devono contenere
almeno tutte le disposizioni delle "Specifiche per le navi petroliere
con cisterne dedicate a zavorra pulita" adottate dalla Conferenza
internazionale del 1978 sulla sicurezza delle navi petroliere e sulla
prevenzione dell'inquinamento nella Risoluzione 14 e come possono
essere rivedute dall'Organizzazione.
3. - Una nave petroliera che opera con cisterne adibite a zavorra
pulita deve essere provvista di un misuratore del contenuto di
petrolio approvato dall'Amministrazione sulla base delle Specifiche
raccomandate dall'Organizzazione, (*) per permettere l'esame del con
tenuto di petrolio nelle cisterne d'acqua di zavorra che vengono
scaricate. Il misuratore del contenuto di petrolio deve essere
installato non piu' tardi della prima visita in cantiere programmata
dalla nave petroliera che ha luogo dopo l'entrata in vigore del
presente Protocollo. Fino a che non venga installato il misuratore
del contenuto di petrolio, deve essere constatato, immediatamente
prima di una scarica di zavorra, mediante esame dell'acqua di zavorra
dalle apposite cisterne, che non si e' avuta alcuna contaminazione da
petrolio.
4. - Ogni nave petroliera che opera con cisterne adibite a zavorre
pulita devo essere provvista di:
(a) un Manuale operativo per le cisterne adibite a zavorra
pulita, che dia dettagli sull'impianto e che specifichi i
procedimenti operativi. Tale Manuale deve essere di soddisfazione
dell'Amministrazione e deve contenere tutte le informazioni indicate
nelle Specifiche di cui al paragrafo (2) della presente Regola. Se
viene apportata una modifica interessante l'impianto delle cisterne
adibite a zavorra pulita, il Manuale operativo deve essere riveduto
in conseguenza; e
(b) un Supplemento al Registro degli idrocarburi di cui alla
Regola 20 del presente Allegato, quale indicato nel Supplemento I
all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento deve essere
permanentemente allegato al Registro degli idrocarburi.
----------
(*) Si fa riferimento alla Raccomandazione sulle Specifiche
internazionali per prestazioni e prove per gli impienti di
separazione di acque oleose e sui misuratori del contenuto di
petrolio adottata dall'Organizzazione con sua Risoluzione A. 393 (X).
REGOLA 13B.
(Norme per il lavaggio con petrolio greggio).
1. - Ogni impianto di lavaggio con petrolio greggio da provvedere
secondo le Regole 13 (6) ed (8) del presente Allegato deve soddisfare
alle prescrizioni della presente Regola.
2. - L'installazione per il lavaggio con petrolio greggio e le
sistemazioni ed attrezzature connesse devono soddisfare le richieste
stabilite dall'Amministrazione. Tali richieste devono comprendere
almeno tutte le disposizioni delle Specifiche per il progetto, la
condotta e il controllo degli impianti di lavaggio con petrolio
greggio adottate dalla Conferenza internazionale del 1978 sulla
sicurezza delle navi petroliere e la prevenzione dell'inquinamento
nella Rivoluzione n. 15, come possono essere revisionate
dall'Organizzazione.
3. - In ogni cisterna del carico ed in ogni cisterna dei residui
oleosi deve essere previsto un impianto di gas inerte secondo le
appropriate Regole del Capitolo II-2 della Convenzione internazionale
del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, quale
modificata e integrata dal Protocollo del 1978 relativo alla
Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare.
4. - Circa lo zavorramento delle cisterne del carico, un numero
sufficiente di cisterne del carico devono essere lavate con petrolio
greggio prima di ogni viaggio in zavorra, affinche' l'acqua di
zavorra venga immessa solo in cisterne del carico che siano state
lavate con petrolio greggio, tenendo conto del tipo di servizio della
nave petroliera e delle prevedibili condizioni meteorologiche.
5. - Ogni nave petroliera che impiega impianti di lavaggio con
petrolio greggio deve essere provvista di:
(a) Un Manuale operativo e di equipaggiamento che dia dettagli
sull'impianto e sull'equipaggiamento e specifichi i procedimenti
operativi. Tale Manuale deve essere di soddisfazione
dell'Amministrazione e deve contenere tutte le informazioni indicate
nelle Specifiche di cui al paragrafo (2) della presente Regola. Se
viene apportata una modifica interessante l'impianto di lavaggio con
petrolio greggio, il Manuale operativo e di equipaggiamento deve
essere riveduto in conseguenza; e
(b) Un Supplemento al Registro degli idrocarburi di cui alla
Regola 20 del presente Allegato, come indicato nel Supplemento 2
all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento deve essere
allegato permanentemente al Registro degli idrocarburi.
REGOLA 13C.
(Navi petroliere esistenti adibite a servizi specifici).
1. - Ferme restando le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) della
presente Regola, la Regola da 13 (7) a 13 (10) del presente Allegato
non si applica ad una nave petroliera esistente adibita solo a
servizi specifici tra:
(a) porti o terminali entro uno Stato che e' Parte contraente del
presente Protocollo; o
(b) porti o terminali di Stati che sono Parti contraenti del
presente Protocollo, se:
(i) il viaggio si compie interamente entro una zona specifica
quale definita nella Regola 10 (1) del presente Allegato; o
(ii) il viaggio si compie interamente entro altri limiti
indicati dall'Organizzazione.
2. - Le disposizioni del paragrafo (1) della presente Regola si
applicano soltanto quando i porti o terminali dove tiene imbarcato il
carico per i suddetti viaggi sono provvisti di attrezzature adeguate
per la ricezione e il trattamento delle acque di zavorra e di
lavaggio delle cisterne da parte delle navi petroliere che le
impiegano, e quando sono soddisfatto tutte le seguenti condizioni:
(a) con le eccezioni di cui alla Regola 11 dal presente Allegato,
tutte le acque di zavorra, comprese quelle di zavorra pulita, e i
residui del lavaggio delle cisterne vengono tenuti a bordo e
trasferiti alle attrezzature ricettive e la competente autorita'
dello Stato del porto da' di cio' informazione mediante registrazione
nelle appropriate Sezioni del Supplemento al Registro degli
idrocarburi di cui al paragrafo (3) della presente Regola;
(b) tra l'Amministrazione e i Governi degli Stati del porto di
cui al paragrafo (1) (a) o (b) della presente Regola riguardante
l'impiego di una nave petroliera esistente per un servizio specifico
viene raggiunto un accordo in tal senso;
(c) l'adeguatezza delle attrezzature ricettive in accordo con le
relative disposizioni del presente Allegato nei porti o terminali di
cui sopra, ai fini della presente Regola, e' approvata dai Governi
degli Stati che sono Parti contraenti del presente Protocollo ove
sono situati tali porti o terminali; e
(d) il Certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da petrolio viene vidimato con l'annotazione che la
nave petroliera e' adibita solo al suddetto servizio specifico.
3. - Ogni nave petroliera adibita ad un servizio specifico deve
essere provveduta di un Supplemento al Registro degli idrocarburi di
cui alla Regola 20 del presente Allegato quale indicato nel
Supplemento 3 all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento
deve essere allegato permanentemente al Registro degli idrocarburi.
REGOLA 13D.
(Navi petroliere esistenti aventi speciali attrezzature di zavorra).
1. - Se una nave petroliera esistente e' costruita in modo od opera
in modo da soddisfare sempre alle disposizioni di pescaggio e di
assetto indicate nella Regola 13 (2) del presente Allegato senza far
ricorso all'uso di acqua di zavorra, deve essere considerato che essa
soddisfa alle disposizioni riguardanti le cisterne di zavorra
segregata di cui alla Regola 13 (7) del presente Allegato, purche'
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) i procedimenti operativi e le attrezzature di zavorra sono
approvate dall'Amministrazione;
(b) tra l'Amministrazione e i Governi interessati degli Stati del
porto che sono Parti contraenti del presente Protocollo viene
raggiunto un accordo, quando la rispondenza alle disposizioni circa
pescaggi e assetto viene ottenuta mediante un procedimento operativo;
e
(c) il Certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da petrolio viene vidimato con l'annotazione che la
nave petroliera opera con attrezzature di zavorra speciali.
2. - In nessun caso puo' essere imbarcata su navi petroliere acqua
di zavorra, eccettoche' in quei rari viaggi in cui le condizioni
meteorologiche sono cosi' cattive che, a giudizio del comandante, e'
necessario, per la sicurezza della nave, imbarcare acqua di zavorra
addizionale in cisterne del carico. Questa acqua di zavorra
addizionale deve essere trattata e scaricata secondo la Regola 9 del
presente Allegato e seguendo le disposizioni della Regola 15 del
presente Allegato, e di cio' deve essere fatta annotazione nel
Registro degli idrocarburi di cui alla Regola 20 del presente
Allegato.
3. - Un'Amministrazione che ha vidimato un Certificato secondo il
paragrafo (1) (c) della presente Regola, ne deve comunicare i
particolari all'Organizzazione, per distribuzione alle Parti
contraenti del presente Protocollo.
REGOLA 13E.
(Ubicazione protettiva dagli spazi per zavorra segregata).
1. - In ogni nave trasporto petrolio greggio nuova avente portata
lorda di 20.000 t o piu' e in ogni nave trasporto prodotti nuova
avente portata lorda di 30.000 t o piu', le cisterne di zavorra
segregata, richieste per ottenere la capacita' necessaria per
soddisfare alle richieste della Regola 13 del presente Allegato e
situate nella lunghezza della zona delle cisterne del carico, devono
essere sistemate, secondo le richieste dei paragrafi (2), (3) e (4)
della presente Regola, in modo da costituire una misura di protezione
contro l'efflusso di petrolio in caso di incaglio o collisione.
2. - Le cisterne di zavorra segregata e gli spazi diversi dalle
cisterne di petrolio entro la lunghezza della cisterna del carico
(Lt) devono essere sistemati in modo da soddisfare la seguente
relazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
PAc = area (in m quadri) laterale del fasciame di ogni cisterna di
zavorra segregata od ogni spazio diverso da una cisterna di petrolio,
basata sulle dimensioni di costruzione progettate;
Lt = area (in m quadri) del fondo per ognuno di tali cisterne o
spazi, basata sulle dimensioni di costruzione progettate;
PAs = lunghezza (in m) tra le estremita' prodiera e poppiera delle
cisterne del carico;
B = larghezza massima (in m) della nave quale definita nella Regola 1
(21) del presente Allegato;
D = altezza di costruzione (in m) misurata verticalmente tra la
faccia superiore della chiglia e la retta del baglio del ponte di
bordo libero, al centro nave.
Nelle navi aventi trincarino curvo l'altezza di costruzione deve
essere misurata al punto di intersezione delle linee di costruzione
del ponte e del fasciame, tali linee estendentisi come se il
trincarino fosse progettato ad angolare.
J = 0,45 per navi petroliere aventi portata lorda di 20.000 t;
= 0,30 per navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t o piu',
salve le disposizioni del paragrafo (3) della presente Regola.
Per valori intermedi della portata lorda, il valore di J deve
essere determinato con interpolazione lineare.
Dove, nella presente Regola, compaiono i simboli indicati nel
presente paragrafo (2), essi hanno i significati definiti nel
paragrafo stesso.
3. - Per le navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t o
piu', il valore di J puo' essere ridotto come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
oppure = 0,2
assumendo il valore maggiore,
dove:
a = 0,25 per navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t;
0,40 per navi petroliere aventi portata lorda di 300.000 t;
0,50 per navi petroliere aventi portata lorda di 420.000 t o piu'.
Per valori intermedi dalla portata lorda, il valore di a deve essere
determinato per interpolazione lineare;
0c = come definito nella Regola 23(1)(a) del presente Allegato;
0s = come definito nella Regola 23(1)(b) del presente Allegato;
0A = efflusso di petrolio ammissibile come detto nella Regola 24 (2)
del presente Allegato.
4. - Nella determinazione di PAc e di PAs per le cisterne di
zavorra segregate e per gli spazi che non siano cisterne di petrolio,
si deve applicare quanto segue:
(a) la larghezza minima di ogni cisterna o spazio laterale
estendentesi per tutta l'altezza del fianco della nave dal ponte al
cielo del doppio fondo non deve essere inferiore a 2 m. La larghezza
deve essere misurata entro bordo dal fianco della nave
perpendicolarmente alla linea di centro. Ove vi sia una larghezza
inferiore, nel calcolo dell'area di protezione PAc non si deve tener
conto della cisterna o dello spazio laterale; e
(b) la minima altezza di ogni cisterna o spazio di doppio fondo
deve essere B/15 o 2 m, assumendo il valore minore. Ove vi sia una
altezza inferiore, nel calcolo dell'area di protezione PAs non si
deve tener conto della cisterna o spazio di doppio fondo.
Le larghezze e le altezze minime delle cisterne laterali e delle
cisterne di doppio fondo devono essere misurate fuori dell'area dei
pozzetti di sentina e, nel caso di larghezza minima, fuori di ogni
zona di trincarino curvo.
REGOLA 14 - Nessun cambiamento.
REGOLA 15.
Nel testo esistente della presente Regola va cancellato ogni
riferimento alla data "1973" in relazione al Certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento da petrolio.
REGOLE 16 E 17 - Nessun cambiamento.
REGOLA 18.
(Sistemazioni delle apparecchiature di pompaggio, tubazioni e scarico
nelle navi petroliere).
Paragrafi da (1) a (4) - Nessun cambiamento.
Al testo esistente vanno aggiunti i seguenti paragrafi:
5. - Ogni nave petroliera nuova per la quale e' richiesto che sia
provvista di cisterne di zavorra segregata o di impianto di lavaggio
con petrolio greggio deve soddisfare alle seguenti richieste:
(a) deve essere provvista di tubazioni di petrolio progettate
ed installate in modo che la ritenzione di petrolio nelle tubazioni
stesse sia ridotta al minimo; e
(b) devono essere previsti mezzi di drenaggio per tutte le
pompe del carico e tutte le tubazioni del petrolio al completamento
dello sbarco del carico, se necessario mediante connessione con
l'apparecchiatura di "stripping". I drenaggi delle tubazioni e delle
pompe devono poter essere scaricati sia a terra sia in una cisterna
del carico o in una cisterna dei residui oleosi. Per lo scarico a
terra deve a tal fine essere prevista una speciale tubazione di
piccolo diametro, inserita a valle delle valvole del collettore della
nave.
6. - Ogni nave trasporto petrolio greggio esistente per la quale
e' richiesto che sia provvista di cisterna di zavorra segregata o di
impianto di lavaggio con petrolio greggio o di cisterne adibite a
zavorra pulita deve rispondere alle disposizioni del paragrafo (5)
(b) della presente Regola.
REGOLA 19 - Nessun cambiamento.
REGOLA 20.
Nel testo esistente della presente Regola va cancellato ogni
riferimento alla data "1973" in relazione al Certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento.
REGOLE DA 21 A 25 - Nessun cambiamento.
-------------------------
APPENDICE I.
ELENCO DEI PRODOTTI
Nessun cambiamento.
-------------------------
APPENDICE II.
MODULO DI CERTIFICATO
Il modulo di Certificato esistente va sostituito con il seguente
modulo:
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA
PETROLIO
Parte di provvedimento in formato grafico
-------------------------
APPENDICE III.
MODULO DEL REGISTRO DEGLI IDROCARBURI
Al modulo esistente del Registro degli idrocarburi vengono aggiunti
i seguenti moduli di Supplemento:
Supplemento 1.
MODULO DI SUPPLEMENTO AL REGISTRO DEGLI IDROCARBURI PER NAVI
PETROLIERE CON CISTENE ADIBITE A ZAVORRA PULITA (14).
Parte di provvedimento in formato grafico
Supplemento 2.
MODULO DI SUPPLEMENTO AL REGISTRO DEGLI IDROCARBURI PER NAVI
TRASPORTO PETROLIO GREGGIO CHE OPERANO CON UN PROCEDIMENTO DI
PULITURA DELLE CISTERNE DEL CARICO MEDIANTE LAVAGGIO CON PETROLIO
GREGGIO (15).
Parte di provvedimento in formato grafico
Supplemento 3.
MODULO DI SUPPLEMENTO AL REGISTRO DEGLI IDROCARBURI PER NAVI
PETROLIERE ADIBITE A SERVIZI SPECIALI (16).
Parte di provvedimento in formato grafico
PROTOCOLE
de 1978 relatif a la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel
protocollo.
PROTOCOLLO
del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare
LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,
ESSENDO PARTI contraenti della Convenzione internazionale del 1974
per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1
novembre 1974,
RICONOSCENDO il significativo contributo che puo' essere dato,
dalla suddetta Convenzione, alla sicurezza delle navi e delle
proprieta' in mare ed alla salvaguardia delle vite umane a bordo,
RICONOSCENDO ALTRESI' la necessita' di migliorare ulteriormente la
sicurezza delle navi e in particolare delle navi petroliere,
CONSIDERANDO che l'obbiettivo puo' ottimamente essere raggiunto con
la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale
del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO I.
(Obblighi generali).
Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dar
effetto alle disposizioni del presente Protocollo e del suo Annesso
che ne costituisce parte integrante.
Qualsiasi riferimento al presente Protocollo deve considerarsi
riferimento anche al suo Annesso.
ARTICOLO II.
(Applicazione).
1. - Le disposizioni degli articoli II, III, eccetto il comma (a),
IV, VI (b), (c) e (d), VII ed VIII della Convenzione internazionale
del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (da qui in
avanti indicata come "la Convenzione") sono incorporate nel presente
Protocollo, con la intesa che i riferimenti, che si trovano nei
suddetti articoli, alla Convenzione ed ai Governi contraenti siano
considerati riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti
contraenti del presente Protocollo, rispettivamente.
2. - Ogni nave cui si applica il presente Protocollo deve
soddisfare alle disposizioni della Convenzione, con le modifiche e
aggiunte stabilite nel presente Protocollo.
3. - Circa le navi di Stati che non sono Parti contraenti della
Convenzione e del presente Protocollo, le Parti contraenti del
presente Protocollo applicheranno le norme della Convenzione e del
presente Protocollo come puo' essere necessario per assicurarsi che
tali navi non godono di un trattamento piu' favorevole.
ARTICOLO III.
(Comunicazione di informazioni).
Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a
comunicare alla Segreteria generale dell'I.M.C.O. (da qui in avanti
indicata come "l'Organizzazione"), ed a depositare presso di essa, un
elenco di ispettori nominati, o di organizzazioni riconosciute,
autorizzati ad agire per loro conto nel far applicare le misure per
la salvaguardia della vita umana in mare, da distribuire alle Parti
per informazione dei loro funzionari. L'Amministrazione deve percio'
notificare all'Organizzazione le specifiche responsabilita' e
condizioni dell'autorizzazione delegata agli ispettori nominati od
alle organizzazioni riconosciute.
ARTICOLO IV.
(Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione).
1. - Il presente Protocollo sara' aperto presso la sede della
Organizzazione, per la firma, dal 1 giugno 1978 al 1 marzo 1979 e
rimarra' indi aperto per l'adesione.
Secondo le disposizioni del punto 3 del presente Articolo, gli
Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo
mediante:
(a) firma senza riserve per ratifica, accettazione o
approvazione; oppure
(b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione,
seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
(c) adesione.
2. - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno
effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso
la Segreteria generale dell'Organizzazione.
3. - Il presente Protocollo puo' essere firmato senza riserve,
ratificato, accettato, approvato, o vi si puo' ad esso aderire, solo
dagli Stati che hanno firmato senza riserve, ratificato, accettato.
approvato la Convenzione o che hanno ad essa aderito.
ARTICOLO V.
(Entrata in vigore).
1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore 6 mesi dopo la data
alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva
costituisca almeno il 50 per cento del tonnellaggio di stazza lorda
della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti contraenti
secondo l'articolo IV di esso, purche' pero' il presente Protocollo
non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.
2. - Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente
Protocollo avra' effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito.
3. - Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sara'
considerata accettata in base all'articolo VIII della Convenzione,
qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione depositato si riferira' al presente Protocollo quale
modificato.
ARTICOLO VI.
(Denuncia).
1. - Il presente Protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi
Parte in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data in cui il
presente Protocollo e' entrato in vigore per quella Parte.
2. - La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento
di denuncia presso la Segreteria generale dell'Organizzazione.
3. - Una denuncia avra' effetto dopo 1 anno, o dopo un periodo di
tempo piu' lungo quale puo' essere specificato nello strumento di
denuncia, dalla data in cui essa e' stata ricevuta dalla Segreteria
generale dell'Organizzazione.
4. - Una denuncia della Convenzione da una Parte sara' considerata
essere denuncia dalla Parte stessa anche del presente Protocollo.
ARTICOLO VII.
(Depositario).
1. - Il presente Protocollo sara' depositato presso la Segreteria
generale dell'Organizzazione (da qui in avanti indicata come "il
Depositario").
2. - Il Depositario deve:
(a) informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente
Protocollo o che vi hanno aderito su:
(i) ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la
relativa data;
(ii) data di entrata in vigore del presente Protocollo;
(iii) deposito di ogni strumento di denuncia del presente
Protocollo insieme con la data in cui esso e' stato ricevuto e la
data alla quale la denuncia ha effetto;
(b) trasmettere copie autentiche legalizzate del presente
Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo
od hanno ad esso aderito.
3. - Appena il presente Protocollo entrera' in vigore, una copia
autentica legalizzata di esso sara' trasmessa dal Depositario al
Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione
secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
ARTICOLO VIII.
(Lingue).
Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle
lingue cinese, inglese, francese e spagnola, ogni testo essendo
ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale
firmato, traduzioni ufficiali nella lingua araba, tedesca e italiana.
IN FEDE DI QUANTO SOPRA i sottoscritti, debitamente a cio'
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Protocollo
FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978.
............(firme omesse)............
-------------------------
ANNESSO
MODIFICHE E AGGIUNTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA
SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE
CAPITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE A - APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ECC.
REGOLA 2.
(Definizioni).
Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma:
(n) "Eta' di una nave" significa il periodo di tempo trascorso
dall'anno di costruzione quale indicato nei fogli di immatricolazione
della nave.
PARTE B - VISITE E CERTIFICATI
REGOLA 6.
(Ispezioni e visite).
Il testo esistente della Regola 6 viene sostituito dal seguente:
(a) Le ispezioni e le visite delle navi, per quanto riguarda
l'applicazione dei dispositivi delle presenti Regole e la concessione
di esenzioni da esse, devono essere effettuate da funzionari
dell'Amministrazione. L'Amministrazione puo' pero' affidare le
ispezioni e le visite a ispettori all'uopo nominati o ad
organizzazioni da essa riconosciute.
(b) L'Amministrazione deve istituire disposizioni per le ispezioni
non programmate da effettuare durante il periodo di validita' del
certificato.
Tali ispezioni devono assicurare che la nave e il suo
equipaggiamento rimangono, sotto ogni punto di vista, soddisfacenti
per il servizio cui la nave e' adibita.
Queste ispezioni possono essere effettuate dai servizi di ispezione
dell'Amministrazione stessa, oppure da ispettori nominati, oppure da
organizzazioni riconosciute, oppure da altre Parti su richiesta
dell'Amministrazione. Se l'Amministrazione, in base alle disposizioni
delle Regole 8 e 10 del presente Capitolo, stabilisce visite annuali
obbligatorie, le suddette ispezioni non programmate non sono
obbligatorie.
(c) Un'Amministrazione che nomina ispettori o riconosce
organizzazioni per effettuare ispezioni e visite ai sensi dei commi
(a) e (b) della presente Regola, deve almeno autorizzare ogni
ispettore nominato od ogni organizzazione riconosciuta a:
(i) richiedere riparazioni a una nave, e
(ii) effettuare ispezioni e visite se richieste dalle competenti
Autorita' dello Stato del porto.
L'Amministrazione deve notificare all'Organizzazione le
responsabilita' e le condizioni specifiche delle autorizzazioni
conferite agli ispettori nominati o alle organizzazioni riconosciute.
(d) Quando un ispettore nominato od una organizzazione riconosciuta
trova che le condizioni della nave o del suo equipaggiamento non
corrispondono sostanzialmente ai dati del certificato o sono tali che
la nave non e' atta a prendere il mare senza pericoli per se stessa o
per le persone imbarcate, tale ispettore o organizzazione deve
immediatamente assicurarsi che sia stato preso un provvedimento
correttivo e deve in tempo debito informarne l'Amministrazione. Se
tale provvedimento correttivo non viene preso, il certificato
relativo deve essere ritirato e l'Amministrazione ne deve essere
informata immediatamente; e, se la nave si trova in un porto di
un'altra Parte, anche le competenti autorita' dello Stato del porto
devono esserne informate immediatamente. Quando un funzionario
dell'Amministrazione o un ispettore nominato o un'organizzazione
riconosciuta hanno informato le competenti autorita' dello Stato del
porto, il Governo dello Stato del porto interessato deve fornire a
tale funzionario o ispettore o organizzazione ogni assistenza
necessaria per soddisfare i loro obblighi secondo la presente Regola.
Quando possibile, il Governo dello Stato del porto interessato deve
assicurarsi che la nave non parta fino a che possa prendere il mare,
o lasciare il porto per recarsi in un appropriato cantiere di
riparazione, senza pericolo per la nave stessa o per le persone
imbarcate.
(e) In ogni caso, l'Amministrazione deve garantire pienamente la
compiutezza e l'efficienza dell'ispezione e della visita, e deve
provvedere a quanto necessario per soddisfare a tale obbligo.
REGOLA 7.
(Visite delle navi da passeggeri).
Il testo esistente del comma (b) (iii) viene sostituito dal seguente:
(iii) Una visita, generale o parziale secondo le circostanze, deve
essere effettuata dopo una riparazione conseguente alle indagini
prescritte alla Regola 11 del presente Capitolo, od ogniqualvolta
vengano eseguite importanti riparazioni o sostituzioni.
La visita deve essere tale da assicurare che le necessarie
riparazioni o sostituzioni siano state effettivamente eseguite, che
il materiale e la lavorazione di tali riparazioni o sostituzioni
siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista e che la nave soddisfa
sotto ogni punto di vista alle disposizioni della Convenzione e del
presente Protocollo e delle vigenti Norme internazionali per
prevenire gli abbordi in mare, e delle leggi, decreti, ordinamenti e
norme promulgati in merito dall'Amministrazione.
REGOLA 8.
(Visita dei mezzi di salvataggio e di altre dotazioni delle navi da
carico).
Il testo esistente della Regola 8 viene sostituito dal seguente:
(a) I mezzi di salvataggio, eccetto l'impianto radiotelegrafico nel
motoscafo di salvataggio o l'apparecchio radio portatile per mezzi di
salvataggio, l'ecosonda, la girobussola, i mezzi di estinzione
incendi e l'impianto a gas inerte delle navi da carico cui si
applicano i Capitoli II-1, II-2, III e V della Convenzione e del
presente Protocollo, sono soggetti a visite iniziale e susseguenti
come prescritto per le navi da passeggeri nella Regola 7 del Capitolo
I della Convenzione e nel presente Protocollo, sostituendo 24 mesi in
luogo di 12 mesi nel comma (a) (ii) di tale Regola. I piani per la
difesa contro il fuoco nelle navi nuove e le scalette per piloti
comprese quelle a motore, i fanali, i segnali ed i mezzi per emettere
segnali sonori, imbarcati su navi nuove od esistenti, devono essere
inclusi nelle visite, per garantire che essi rispondano pienamente
alle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo e, ove
applicabile, alle vigenti Norme internazionali per prevenire gli
abbordi in mare.
(b) Per le navi petroliere aventi 10 o piu' anni di eta', devono
essere effettuate visite intermedie, entro 3 mesi prima o dopo la
data di scadenza dei Certificati di sicurezza delle dotazioni di nave
da carico, per assicurarsi che le dotazioni di cui al comma (a) della
presente Regola si sono mantenute come indicato alla Regola 11 del
presente Capitolo e si trovano in buone condizioni di funzionamento.
Tali visite intermedie devono essere indicate sul Certificato di
sicurezza delle dotazioni di nave da carico rilasciato a norma della
Regola 12 (a) (iii) del Capitolo I della Convenzione.
REGOLA 10.
(Visite di scafo, macchine ed equipaggiamento delle navi da carico).
Il testo esistente della Regola 10 viene sostituito dal seguente:
(a) Scafo, macchine ed equipaggiamento (esclusi quegli elementi per
i quali vengono rilasciati i Certificati di sicurezza per le
dotazioni di nave da carico, i Certificati di sicurezza
radiotelegrafica per navi da carico o i Certificati di sicurezza
radiotelefonica per navi da carico) di una nave da carico devono
essere visitati al loro completamento, e poi come l'Amministrazione
potra' considerare necessario, per assicurarsi che le loro condizioni
sono soddisfacenti sotto ogni punto di vista, ed ai seguenti
intervalli:
(i) agli intervalli specificati dall'Amministrazione ma non
eccedenti 5 anni (visite periodiche);
(ii) oltre a tali visite periodiche, una nave petroliera avente
eta' di 10 anni o piu' deve sottoporsi ad almeno una visita
intermedia durante il periodo di validita' del suo Certificato di
sicurezza di costruzione per nave da carico. Nei casi in cui soltanto
una di tali visite intermedie sia effettuata in uno dei periodi di
validita' del certificato, essa deve essere eseguita non prima di 6
mesi dalla data a meta' del periodo di validita' del certificato, ne'
6 mesi dopo tale data.
(b) Le visite iniziale e periodiche devono essere tali da
assicurare che le sistemazioni, i materiali e i dimensionamenti della
struttura, le caldaie e gli altri recipienti in pressione, i loro
accessori, il macchinario principale e ausiliario compresi gli organi
di governo e i relativi impianti di comando, l'impianto elettrico e
gli altri equipaggiamenti sono soddisfacenti sotto ogni punto di
vista per il servizio cui la nave e' destinata. Tali visite, nel caso
di navi petroliere, devono includere anche l'ispezione della parte
esterna del fondo della nave, i locali pompe, gli impianti delle
tubature del carico e del combustibile, le tubature di sfogo, le
valvole di pressione/vuoto e i parafiamme.
(c) Una visita intermedia a una nave petroliera avente eta' di 10
anni o piu' deve comprendere l'ispezione degli organi di governo e
dei relativi impianti di comando, dei locali pompe, degli impianti
delle tubature del carico e del combustibile sul ponte e nei locali
pompe, le tubature di sfogo, le valvole di pressione/vuoto e i
parafiamme, le sistemazioni elettriche nelle zone pericolose e la
parte esterna del fondo della nave.
Oltre all'esame visivo dell'impianto elettrico, deve essere
misurata la resistenza di isolamento dell'impianto elettrico nelle
zone pericolose. Se, dopo gli esami, vi fosse qualche dubbio sulle
condizioni delle tubature, devono essere prese misure addizionali,
quali prove idrostatiche e determinazione di spessore, come
necessario. Le suddette visite intermedie devono essere indicate sul
Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico rilasciato
in base alla Regola 12 (a) (ii) del Capitolo I della Convenzione.
(d) Una visita, generale o parziale secondo le circostanze, deve
essere effettuata, quando sia richiesta dopo un'indagine prescritta
nella Regola 11 del presente Capitolo, od ogniqualvolta vengano
eseguite importanti riparazioni o sostituzioni. La visita deve essere
tale da assicurare che le necessarie riparazioni o sostituzioni siano
state effettivamente eseguite, che i materiali e la lavorazione di
tali riparazioni o sostituzioni sono soddisfacenti sotto ogni punto
di vista e che la nave e' atta a prendere il mare senza pericoli per
se stessa o per le persone imbarcate.
REGOLA 11.
(Mantenimento delle condizioni dopo le visite).
Il testo esistente della Regola 11 viene sostituito dal seguente:
(a) Le condizioni della nave e del suo equipaggiamento devono
essere mantenute in modo da soddisfare alle disposizioni della
Convenzione e del presente Protocollo per garantire che la nave
rimarra', sotto ogni punto di vista, atta a prendere il mare senza
pericoli per se stessa e per le persone imbarcate.
(b) Dopo che sia stata completata una visita secondo le Regole 6,
7, 8, 9 e 10 del Capitolo I della Convenzione e del presente
Protocollo, nessun cambiamento puo' essere apportato alla struttura,
al macchinario, all'equipaggiamento e ad altre parti che siano state
oggetto della visita, senza benestare dell'Amministrazione.
(c) Qualora la nave subisca un'avaria o venga scoperto un difetto
interessante la sicurezza della nave o l'efficienza o la completezza
dei suoi mezzi di salvataggio o altro equipaggiamento, il comandante
o l'armatore della nave deve riferirne all'Amministrazione, o
all'ispettore nominato, o all'organizzazione riconosciuta, che deve
rilasciare il relativo certificato, che provvedera' a che siano
iniziate indagini per stabilire se sia necessaria una visita come
richiesto dalle Regole 6, 7, 8, 9 e 10 del Capitolo I della
Convenzione e dal presente Protocollo. Se la nave si trova in un
porto di un'altra Parte, il comandante o l'armatore deve informare
immediatamente anche le competenti autorita' dello Stato del porto, e
l'ispettore nominato o l'organizzazione riconosciuta deve accertarsi
che tale informazione sia stata data.
REGOLA 14.
(Durata e validita' dei certificati).
Il testo esistente della Regola 14 viene sostituito dal seguente:
(a) I certificati, eccetto il Certificato di sicurezza di
costruzione per nave da carico, il Certificato di sicurezza delle
dotazioni di nave da carico ed ogni Certificato di esenzione, devono
essere rilasciati per un periodo non superiore a 12 mesi.
Il Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve
essere rilasciato per un periodo non superiore a 5 anni. Il
Certificato di sicurezza delle dotazioni di nave da carico deve
essere rilasciato per un periodo non superiore a 24 mesi. I
Certificati di esenzione non potranno avere validita' superiore a
quella dei certificati cui essi si riferiscono.
(b) Non puo' essere permessa alcuna estensione del periodo
quinquennale di validita' del Certificato di sicurezza di costruzione
per nave da carico.
(c) Se una visita ha luogo entro i 2 mesi che precedono il termine
del periodo per il quale e' stato originariamente rilasciato un
Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico o un
Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico, per navi
da carico aventi stazza lorda di 300 tons o piu' ma inferiore a 500
tons, detto Certificato puo' essere ritirato e puo' essere rilasciato
un nuovo Certificato con scadenza 12 mesi dopo il termine del
suddetto periodo.
(d) Se la nave, quando viene a scadere un certificato che non sia
quello di cui al comma (b) della presente Regola, non si trova in un
porto della nazione in cui e' immatricolata o in cui deve essere
sottoposta a visita, l'Amministrazione puo' estendere la validita'
del certificato, ma tale estensione puo' essere accordata solo al
fine di permettere alla nave di completare il suo viaggio fino alla
nazione nella quale essa e' immatricolata o deve essere sotto posta a
visita, e solo nei casi in cui appaia che sia appropriato e
ragionevole fare cosi'.
(e) Nessun certificato puo' essere esteso in base alle disposizioni
del comma (d) della presente Regola per un periodo di tempo superiore
a 5 mesi, ed una nave cui sia stata accordata un'estensione non deve
essere autorizzata, in virtu' di tale estensione, al suo arrivo nella
nazione nella quale e' immatricolata o nel porto in cui deve essere
visitata, a lasciare quel porto o quella nazione senza aver ottenuto
un nuovo certificato.
(f) Un certificato, che non sia quello di cui al comma (b) della
presente Regola, che non sia stato esteso in base alle suddette
disposizioni della presente Regola, puo' essere esteso
dall'Amministrazione per un periodo di grazia fino ad 1 mese dalla
data di scadenza su di esso indicata.
(g) Un certificato cessa di avere validita':
(i) se le ispezioni e le visite non vengono effettuate entro i
periodi specificati nelle Regole 7 (a), 8, 9 e 10 (a) del Capitolo I
della Convenzione e nel presente Protocollo o entro gli eventuali
periodi di estensione accordati in base ai commi (d), (e) od (f)
della presente Regola, o
(ii) dopo trasferimento della nave alla bandiera di un altro
Governo.
Un nuovo certificato puo' essere rilasciato solo quando il Governo
che lo deve rilasciare sia pienamente soddisfatto che la nave
risponde alle disposizioni della Regola 11 (a) e (b) del presente
Capitolo. Nel caso di trasferimento tra due Parti, se richiesto entro
3 mesi dalla data del trasferimento, il Governo della Parte la cui
bandiera era prima battuta dalla nave deve trasmettere al piu' presto
all'Amministrazione copie dei certificati che la nave aveva prima del
trasferimento e, se disponibili, copie dei relativi rapporti di
visita.
REGOLA 19.
(Controlli).
Il testo esistente della Regola 19 viene sostituito dal seguente:
(a) Ogni nave, quando si trova in un porto di un'altra Parte, e'
soggetta a controlli, da parte di funzionari debitamente autorizzati
dal Governo di tale Parte, intesi a verificare la validita' dei
certificati rilasciati in base alla Regola 12 o alla Regola 13 del
Capitolo I della Convenzione.
(b) Tali certificati, se validi, devono essere accettati a meno che
non vi siano chiari elementi che facciano ritenere che le condizioni
della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono
sostanzialmente ai dati di qualche certificato o che la nave e il suo
equipaggiamento non soddisfano alle disposizioni della Regola 11 (a)
e (b) del presente Capitolo.
(c) Nella circostanza di cui al comma (b) della presente Regola o
se un certificato e' spirato o ha perduto la sua validita', il
funzionario che esegue il controllo deve fare passi per assicurarsi
che la nave non parta fino a che non possa prendere il mare o
lasciare il porto per arrivare ad un appropriato cantiere di
riparazione senza pericoli per se stessa o per le persone imbarcate.
(d) Nel caso che questo controllo dia origine ad un intervento di
qualsiasi genere, il funzionario che effettua il controllo deve
immediatamente informare, per iscritto, il Console o, in sua assenza,
la piu' vicina rappresentanza diplomatica dello Stato di cui la nave
batte la bandiera, di tutte le circostanze per cui l'intervento e'
stato ritenuto necessario. Inoltre devono essere di cio' informati
anche gli ispettori nominati o le organizzazioni riconosciute
responsabili del rilascio dei certificati. I fatti riguardanti
l'intervento devono essere notificati all'Organizzazione.
(e) L'Autorita' interessata dello Stato del porto deve notificare
tutte le informazioni riguardanti la nave alle autorita' del piu'
vicino porto di scalo, oltreche' alle parti di cui al comma (d) della
presente Regola, se non e' in grado di fare quanto detto nei commi
(c) e (d) della presente Regola o se la nave e' stata autorizzata a
procedere fino al piu' vicino porto di scalo.
(f) Nell'effettuazione dei controlli secondo la presente Regola,
deve essere compiuto ogni sforzo per evitare che una nave venga
indebitamente fermata o ritardata.
Se una nave viene per cio' indebitamente fermata o ritardata, essa
ha diritto a compenso per perdite o danni patiti.
CAPITOLO II-1.
COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA' MACCHINE ED IMPIANTI
ELETTRICI
PARTE A - GENERALITA'.
REGOLA 1.
(Applicazione).
Al testo esistente del comma (b) della Regola I viene aggiunto
quanto segue:
(iii) Nonostante le disposizioni del punto (ii) del presente
comma (b) e del punto (a) (iii) della presente Regola, ai fini del
comma (d) della Regola 29 del presente Capitolo, nave petroliera
"nuova" significa una nave petroliera:
1. - per la quale il contratto di costruzione abbia data
posteriore al 1 giugno 1979; o
2. - in mancanza di contratto di costruzione, la chiglia della
quale venga impostata, o la quale si trovi ad un corrispondente
stadio di costruzione, dopo il 1 gennaio 1980; o
3. - la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o
4. - che abbia subito una trasformazione o una modifica di
grande importanza:
(a) per le quali il contratto abbia data posteriore al 1
giugno 1979; o
(b) in mancanza di un contratto, il lavoro di costruzione
delle quali venga iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o
(c) siano completate dopo il 1 giugno 1982.
(iv) Ai fini del comma (d) della Regola 29 del presente Capitolo,
nave petroliera "esistente" e' una nave petroliera che non sia una
nave petroliera "nuova" quale definita al punto (iii) del presente
comma (b).
(v) Ai fini del punto (iii) del presente comma (b), la
trasformazione di una nave petroliera esistente avente portata lorda
di 20.000 t o piu' per farla rispondere alle disposizioni del
presente Protocollo o del Protocollo del 1978 relativo alla
Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi, non puo' essere considerata
costituire trasformazione o modifica di grande importanza.
REGOLA 2.
(Definizioni).
Al testo esistente della Regola 2 vanno aggiunti i seguenti commi:
(k) L'impianto di comando a distanza degli organi di governo e'
il mezzo col quale i dovuti movimenti del timone vengono trasmessi
dal ponte di comando ai comandi dei gruppi che azionano i detti
organi.
1. - L'organo di governo principale e' il macchinario, gli
eventuali gruppi che azionano l'organo stesso e i suoi ausiliari, ed
i mezzi di applicazione del momento torcente all'asta del timone (per
esempio barra o settore) necessari per far muovere il timone al fine
di governare la nave nelle condizioni di servizio normale.
(m) Gruppo azionante un organo di governo e':
(i) nel caso di organo di governo elettrico, un motore
elettrico col relativo equipaggiamento elettrico;
(ii) nel caso di organo di governo elettro-idraulico, un motore
elettrico col relativo equipaggiamento elettrico e la pompa connessa;
(iii) nel caso di altro organo di governo Idraulico, la
macchina che lo aziona e la pompa connessa.
(n) L'organo di governo ausiliario e' il sistema che e'
provveduto per far muovere il timone al fine di governare la nave nel
caso che venga a mancare l'organo di governo principale.
PARTE C - MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI.
REGOLA 29.
(Organi di governo).
Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma:
(d) Solo per le navi petroliere:
(i) Quanto segue si applica ad ogni nave petroliera nuova
avente stazza lorda di 10.000 tons o piu' e, non dopo 2 anni dalla
data di entrata in vigore del presente Protocollo, ad ogni nave
petroliera esistente avente stazza lorda di 10.000 tons o piu':
1. - devono essere provveduti due impianti di comando a
distanza degli organi di governo, ognuno dei quali deve poter essere
comandato separatamente dal ponte di comando.
Cio' non richiede che la ruota o la leva di governo siano in
doppio.
Nel caso di mancanza dell'impianto di comando a distanza degli
organi di governo in funzione, l'altro impianto deve poter essere
messo in funzione immediata da un posto sul ponte di comando. Ogni
impianto di comando a distanza degli organi di governo, se elettrici,
deve essere servito da un proprio circuito separato, alimentato dal
circuito che aziona gli organi di governo, da un posto situato dentro
al compartimento degli organi di governo. In caso di mancanza di
alimentazione di energia elettrica ad un impianto di comando a
distanza degli organi di governo deve essere dato allarme al ponte di
comando. Gli allarmi richiesti nel presente punto 1. devono essere
tanto acustici quanto ottici e devono essere situati in un posto sul
ponte di comando ove possano essere prontamente osservati;
2. - un comando dell'organo di governo principale deve essere
previsto anche nel compartimento degli organi di governo;
3.- nel compartimento degli organi di governo devono essere
previsti mezzi per sconnettere gli impianti di comando a distanza
degli organi di governo dal circuito che li aziona;
4.- tra il ponte di comando e il compartimento degli organi
di governo deve essere previsto un mezzo di comunicazione;
5. - sul ponte di comando deve essere indicata la posizione
angolare esatta del timone. L'indicazione dell'angolo del timone deve
essere indipendente dagli impianti di comando a distanza degli organi
di governo; e
6. - la posizione angolare del timone deve essere
riconoscibile nel compartimento degli organi di governo.
(ii) Ad ogni nave petroliera nuova avente stazza lorda di
10.000 tons o piu', in aggiunta alle richieste di cui in (a) ed in
(d) (i) della presente Regola, si applica quanto segue:
1. - l'organo di governo principale deve comprendere due o
piu' gruppi di energia identici e deve essere capace di azionare il
timone come richiesto in (d) (ii) (2) della presente Regola mentre
sono in funzione uno o piu' gruppi.
Per quanto ragionevole e pratico, l'organo di governo principale
deve essere sistemato in modo che una singola mancanza nella sua
tubatura o in uno dei gruppi non menomi l'integrita' delle altre
parti dell'organo di governo.
Tutti gli accoppiatoi meccanici che fanno parte dell'organo di
governo e la connessione meccanica con eventuali impianti di comando
a distanza dell'organo di governo, devono essere di sana e fidata
costruzione a soddisfazione dell'Amministrazione;
2. - l'organo di governo principale deve essere capace, con
la nave alla sua massima immersione in mare, di portare il timone da
35° da un lato a 35° dall'altro, quando la nave procede in marcia
avanti alla sua massima velocita' di esercizio. Il timone deve poter
essere portato da 35° dall'uno o dall'altro lato a 30° dall'altro in
non piu' di 28 s, nelle stesse condizioni;
3. - l'organo di governo principale deve essere azionato
meccanicamente se necessario per adempiere alle richieste di cui in
(d) (ii) (2) della presente Regola;
4. - i gruppi che azionano l'organo di governo principale
devono essere sistemati in modo da partire automaticamente quando
l'energia viene ristabilita dopo una sua mancanza;
5. - nel caso di mancanza di uno qualunque dei gruppi che
azionano gli organi di governo, deve esserne dato un allarme al ponte
di comando. Ogni gruppo deve poter essere messo in funzione
automaticamente o manualmente da una posizione sul ponte di comando,
e
6. - deve essere prevista automaticamente un'alimentazione
alternativa di energia, sufficiente almeno per alimentare un gruppo
degli organi di governo in modo da azionare il timone come precisato
qui di seguito ed anche per alimentare l'impianto di comando a
distanza associato e l'indicatore dell'angolo del timone entro 45 s,
dalla sorgente di energia elettrica di emergenza o da un'altra
sorgente di energia indipendente posta nel compartimento degli organi
di governo. La sorgente di energia indipendente deve essere usata
solo a questo scopo e deve avere una capacita' sufficiente per
mezz'ora di funzionamento continuo. Il gruppo che aziona l'organo di
governo, quando viene alimentato dalla sorgente di energia
indipendente, deve essere capace almeno di portare il timone da 15°
da un lato a 15° dall'altro in non piu' di 60 s con la nave alla sua
massima immersione in mare quando procede in marcia avanti a meta'
della sua velocita' massima di esercizio, oppure a 7 nodi, assumendo
il maggiore tra questi due valori di velocita'.
CAPITOLO II-2.
COSTRUZIONE - PROTEZIONE ANTINCENDIO, RIVELAZIONE DEGLI INCENDI ED
ESTINZIONE DEGLI INCENDI
PARTI A - GENERALITA'
REGOLA 1.
(Applicazione).
Al testo esistente del comma (a) viene aggiunto quanto segue:
(iv) Nonostante le disposizioni dei punti (ii) e (iii) del
presente comma (a), ai fini del punto (a) (ii) della Regola 55 e
della Regola 60 del presente Capitolo, nave petroliera "nuova"
significa una nave petroliera:
1. - per la quale il contratto di costruzione abbia data
posteriore al 1 giugno 1979; o
2. - in mancanza di contratto di costruzione, la chiglia della
quale venga impostata, o la quale si trovi ad un corrispondente stato
di costruzione, dopo il 1 gennaio 1980; o
3. - la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o
4. - che abbia subito una trasformazione o una modifica di
grande importanza:
(a) per le quali il contratto abbia data posteriore al 1
giugno 1979; o
(b) in mancanza di un contratto, il lavoro di costruzione
delle quali venga iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o
(c) siano completato dopo il 1 giugno 1982.
(v) Ai fini del punto (a) (ii) della Regola 55 e della Regola 60
del presente Capitolo, nave petroliera "esistente" e' una nave
petroliera che non sia una nave petroliera "nuova, quale definita al
punto (iv) del presente comma (a).
(vi) Ai fini del punto (iv) del presente comma (a), la
trasformazione di una nave petroliera esistente avente portata lorda
di 20.000 t o piu' per farla rispondere alle disposizioni del
presente Protocollo o del Protocollo del 1978 relativo alla
Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi, non puo' essere considerata
costituire trasformazione o modifica di grande importanza.
REGOLA 3.
(Definizioni).
Il testo esistente del punto (v) viene sostituito dal seguente:
(v) "Dislocamento leggero" (Lightweight) significa il
dislocamento di una nave (in t) senza carico, combustibile, olio
lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce ed acqua di alimento in
cisterne, provviste di consumo e passeggeri ed equipaggio coi loro
effetti personali.
Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma:
(x) "Petrolio greggio" (Crude oil) significa qualsiasi petrolio
che si trova allo stato naturale nella terra, trattato o no per
renderlo atto al trasporto, e comprende:
(i) petrolio greggio da cui possono essere state estratte certe
frazioni distillate
(ii) petrolio greggio a cui possono essere state aggiunte certe
frazioni distillate.
PARTE E - MISURE DI SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI PER LE NAVI
PETROLIERE.
REGOLA 55.
(Applicazione).
Il testo esistente di questa Regola viene sostituito dal seguente:
(a) Se non disposto altrimenti espressamente:
(i) La presente Parte E si applica a tutte le navi petroliere
nuove che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi con
p.i. non superiore a 60 °C (140 °F) (prova in vaso chiuso) come
determinato per mezzo di un apparato approvato di misura del p.i. e
con pressione di vapore Reid inferiore alla pressione atmosferica e a
quella di altri prodotti liquidi aventi rischio di incendio similare;
e
(ii) inoltre, tutte le navi cui si applica la presente Parte E
devono soddisfare alle norme delle Regole 52, 53 e 54 del Capitolo
II-2 della Convenzione, con la differenza che gli impianti fissi di
estinzione incendi a gas per i locali da carico non devono essere
usati per navi petroliere nuove e per quelle navi petroliere
esistenti che soddisfano alla Regola 60 del presente Capitolo. Per le
navi petroliere esistenti per le quali non e' richiesto che
soddisfino alla Regola 60, l'Amministrazione, applicando le
disposizioni del comma (f) della Regola 52, puo' accettare un
impianto a schiuma atto a scaricare schiuma internamente o
esternamente alle cisterne. I dettagli della sistemazione devono
essere a soddisfazione dell'Amministrazione.
(b) Ove si intendano trasportare carichi, diversi da quelli di
cui in (a) (i) della presente Regola, introducenti rischi di incendio
addizionali, saranno richieste misure di sicurezza addizionali a
soddisfazione dell'Amministrazione.
(c) Le navi che trasportano carichi combinati non devono
trasportare carichi solidi, a meno che tutte le cisterne del carico
siano vuote di petrolio e libere da gas o a meno che, in ogni caso,
l'Amministrazione sia soddisfatta delle sistemazioni provvedute.
REGOLA 60.
(Protezione delle cisterne del carico).
Il testo esistente di questa Regola viene sostituito dal seguente:
(a) Per le navi petroliere nuove aventi portata lorda di 20.000 t
o piu', la protezione della zona di ponte delle cisterne del carico e
delle cisterne stesse deve essere ottenuta per mezzo di un impianto
fisso a schiuma per ponte e di un impianto fisso a gas inerte secondo
le disposizioni delle Regole 61 e 62 del Capitolo II-2 della
Convenzione, a meno che, in luogo delle suddette installazioni,
l'Amministrazione, dopo aver considerato le sistemazioni e
l'equipaggiamento della nave, possa accettare altre combinazioni di
installazioni fisse se esse offrono protezione equivalente alle
suddette, secondo la Regola 5 del Capitolo I della Convenzione.
(b) Per essere considerato equivalente, l'impianto proposto in
luogo di quello a schiuma per ponte deve:
(i) essere capace di estinguere incendi di versamenti di
petrolio ed anche di impedire l'accensione di petrolio versato non
ancora acceso; e
(ii) essere capace di combattere incendi in cisterne rotte.
(c) Per essere considerato equivalente, l'impianto proposto in
luogo di quello a gas inerte deve:
(i) essere capace di prevenire pericolosi accumuli di miscele
esplosive in cisterne del carico intatte durante il servizio normale
per tutto il Viaggio in zavorra ed il servizio necessario per le
operazioni delle cisterne; e
(ii) essere progettato in modo da ridurre al minimo il rischio
di incendio per generazione di elettricita' statica da parte dello
stesso impianto.
(d) Ogni nave petroliera esistente avente portata lorda di 20
mila t o piu' impiegata per servizio di trasporto di petrolio greggio
deve essere provvista di un impianto a gas inerte rispondente alle
disposizioni del comma (a) della presente Regola, non dopo le
seguenti date:
(i) 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per
una nave petroliera avente portata lorda di 70.000 t o piu'; e
(ii) 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo
per una nave petroliera avente portata lorda inferiore a 70.000 t, a
meno che, per navi petroliere aventi portata lorda inferiore a 40.000
t non provviste di macchine per lavaggio delle cisterne con capacita'
singola superiore a 60 m cubi/h, l'Amministrazione possa esentare
navi petroliere esistenti dalle richieste del presente comma (d), se
non fosse ragionevole e praticabile applicare tali richieste, tenendo
conto delle caratteristiche di progetto della nave.
(e) Ogni nave petroliera esistente avente portata lorda di 40
mila t o piu' impiegata per servizio di trasporto di petrolio greggio
ed ogni nave petroliera esistente avente portata lorda di 20.000 t o
piu' impiegata per servizio di trasporto di petroli diversi dal
petrolio greggio provvista di macchine per lavaggio delle cisterne
con capacita' singola superiore a 60 m cubi/h, deve essere provvista
di un impianto a gas inerte rispondente alle richieste del comma (a)
della presente Regola, non dopo le seguenti date:
(i) 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per
una nave petroliera avente portata lorda di 70.000 t o piu'; e
(ii) 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo
per una nave petroliera avente portata lorda inferiore a 70.000 t.
(f) Ogni nave petroliera che opera cm un procedimento di pulizia
delle cisterne del carico mediante lavaggio con petrolio greggio deve
essere provvista di un impianto a gas inerte rispondente alle
richieste della Regola 62 del Capitolo II-2 della Convenzione e di
macchine fisse per lavaggio delle cisterne.
(g) Tutte le navi petroliere provviste di un impianto fisso a gas
inerte devono avere un impianto di vuoto chiuso.
(h) Ogni nave petroliera nuova avente stazza lorda di 2.000 tons
o piu' non coperta dal comma (a) della presente Regola deve essere
provvista di un impianto a schiuma atto a scaricare schiuma
internamente o esternamente alle cisterne.
I dettagli di tale installazione devono essere a soddisfazione
dell'Amministrazione.
CAPITOLO V.
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
REGOLA 12.
(Equipaggiamento di navigazione delle navi).
Il testo esistente del comma (a) viene sostituito dal seguente:
(a) Tutte le navi aventi stazza lorda di 1.600 tons o piu', ma
inferiore a 10.000 tons, devono essere provviste di almeno 1 radar.
Tutte le navi, aventi stazza lorda di 10.000 tons o piu' devono
essere provviste di almeno 2 radar, ciascuno atto a funzionare
indipendentemente dall'altro. Tutti i radar previsti secondo la
presente Regola devono essere di tipo approvato dall'Amministrazione
e devono rispondere a norme operative non inferiori a quelle adottate
dall'Organizzazione. Sul ponte di comando delle suddette navi devono
esservi dispositivi per il rilievo delle letture dei radar.
REGOLA 19.
(Uso del pilota automatico).
Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma:
(d) Il governo manuale deve essere provato dopo un uso prolungato
del pilota automatico, e prima di entrare in zone in cui la
navigazione richiede cautela speciale.
Al presente Capitolo vanno aggiunte le seguenti nuove Regole:
REGOLA 19-1.
(Funzionamento degli organi di governo).
Nelle zone in cui la navigazione richiede cautela speciale, le navi
devono avere piu' di un gruppo di energia per gli organi di governo
in funzione quando tali gruppi sono capaci di funzionamento
simultaneo.
REGOLA 19-2.
(Organi di governo - Prove ed esercitazioni)
(a) Entro 12 ore dopo la partenza gli organi di governo della nave
devono essere controllati e provati dall'equipaggio della nave. La
procedura di prova deve includere, ove applicabile, il funzionamento
di quanto segue:
(i) organo di governo principale;
(ii) organo di governo ausiliario;
(iii) impianti di comando a distanza degli organi di governo;
(iv) posti di governo situati sul ponte di comando;
(v) alimentazione di energia di emergenza;
(vi) indicatori dell'angolo del timone rispetto alla posizione
reale del timone;
(vii) allarmi di mancanza di energia all'impianto di comando a
distanza degli organi di governo; e
(viii) allarmi di mancanza dei gruppi azionanti gli organi di
governo.
(b) I controlli e le prove devono includere:
(i) il completo movimento del timone secondo le possibilita'
degli organi di governo che sono richieste;
(ii) un'ispezione visiva degli organi di governo e dei loro
elementi di connessioni; e
(iii) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra il ponte di
comando e il compartimento degli organi di governo.
(c) (i) Sul ponte di comando e nel compartimento degli organi di
governo devono essere permanentemente esposte istruzioni operative
semplici, con un diagramma schematico mostrante le procedure di
scambio per gli impianti di comando a distanza degli organi di
governo e i gruppi che azionano gli organi di governo.
(ii) Tutti gli ufficiali interessati al funzionamento e/o alla
manutenzione degli organi di governo devono avere familiarita' con il
funzionamento dei relativi impianti sistemati sulla nave e con i
sistemi di scambio da un impianto ad un altro.
(d) Oltre ai controlli ed alle prove di "routine" prescritti ai
commi (a) e (b) della presente Regola, devono venir effettuate
esercitazioni di governo di emergenza almeno ogni 3 mesi, al fine di
prendere pratica sulle procedure di governo di emergenza.
Queste esercitazioni devono includere un comando diretto da dentro
il compartimento degli organi di governo, il sistema di comunicazione
col ponte di comando e, ove applicabile, il funzionamento delle
alimentazioni di energia alternative.
(e) L'Amministrazione puo' rinunciare alla richiesta di eseguite i
controlli e le prove prescritti ai commi (a) e (b) della presente
Regola per le navi che effettuano regolarmente viaggi di breve
durata.
Per tali navi i suddetti controlli e prove devono essere eseguiti
almeno una volta alla settimana.
(f) Le date in cui vengono effettuati i controlli e le prove
prescritti in (a) e (b) della presente Regola, e le date e i dettagli
delle esercitazioni di governo di emergenza eseguite secondo il comma
(d) della presente Regola, devono essere indicati nel giornale
nautico come puo' essere prescritto dall'Amministrazione.
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APPENDICE
MODULO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE PER NAVE DA CARICO
Al modulo esistente viene aggiunto il seguente modulo di
supplemento:
SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE PER NAVE DA
CARICO (1).
Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA DELLE DOTAZIONI DI NAVE DA CARICO
Al modulo esistente viene aggiunto il seguente modulo di
supplemento:
SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE DELLE
DOTAZIONI DI NAVE DA CARICO (3).
Parte di provvedimento in formato grafico