LEGGE 4 giugno 1982, n. 438

Adesione  ai  protocolli  relativi  alle  convenzioni  internazionali
rispettivamente  per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
e  per  la  salvaguardia  della  vita  umana  in  mare, con allegati,
adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione.
 
 Vigente al: 29-6-2015  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  aderire  ai
seguenti atti, adottati a Londra il 17 febbraio 1978:
    a)  protocollo  relativo  alla  convenzione  internazionale del 2
novembre  1973  per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi,
con allegato;
    b)  protocollo  relativo  alla  convenzione  internazionale del 1
novembre  1974  per  la  salvaguardia  della  vita umana in mare, con
allegato.
                               Art. 2.

  Piena   ed   intera   esecuzione  e'  data  ai  protocolli  di  cui
all'articolo  precedente  a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformita' all'articolo V dei protocolli stessi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 giugno 1982

                               PERTINI

                                        SPADOLINI - COLOMBO - MANNINO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
                              PROTOCOLE 
de 1978 relativ a  la  Convention  internationale  de  1973  pour  la
             prevention de la pollution par les navires 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
       protocollo. 
 
 
                             PROTOCOLLO 
del 1978 relativo alla Convenzione internazionale  del  1973  per  la
          prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi 
 
 
  LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, 
  RICONOSCENDO il significativo  contributo  che  puo'  essere  dato,
dalla  Convenzione  internazionale  del  1973  per   la   prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi, alla protezione  dell'ambiente
marino contro l'inquinamento da parte delle navi, 
  RICONOSCENDO ALTRESI' la necessita' di migliorare ulteriormente  la
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino da  parte  delle
navi e in particolare delle navi petroliere, 
  RICONOSCENDO INOLTRE la necessita' di integrare le  Regole  per  la
prevenzione dell'inquinamento da petrolio  contenute  nell'Annesso  I
della suddetta Convenzione  il  piu'  presto  e  il  piu'  ampiamente
possibile, 
  ESSENDO CONSCE PERO' della necessita' di  rimandare  l'applicazione
dell'Annesso II della suddetta Convenzione fino a quando siano  stati
soddisfacentemente risolti certi problemi tecnici, 
  CONSIDERANDO  che  questi  obbiettivi  possono  ottimamente  essere
raggiunti con la stipula di un Protocollo relativo  alla  Convenzione
internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte
delle navi, 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I. 
                         (Obblighi generali) 
 
  1. - Le Parti contraenti del presente  Protocollo  si  impegnano  a
dare effetto: 
    (a) al presente Protocollo ed al suo Annesso allegato che ne 
costituisce parte integrante, e 
    (b) alla Convenzione internazionale del 1973 per  la  prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi (da qui in avanti indicata come
"la Convenzione") con  le  modifiche  e  le  aggiunte  stabilite  nel
presente Protocollo. 
  2. - Le disposizioni della Convenzione e  del  presente  Protocollo
devono essere lette e interpretate come un unico strumento. 
  3. - Qualsiasi riferimento al presente  Protocollo  costituisce  al
tempo stesso riferimento anche al suo Annesso. 
 
                            ARTICOLO II. 
          (Applicazione dell'Annesso II della Convenzione) 
 
  1.  -  Nonostante  le  disposizioni  dell'articolo  14  (1)   della
Convenzione, le Parti contraenti del presente  Protocollo  convengono
di non essere tenute ad applicare  le  disposizioni  dell'Annesso  II
della Convenzione per un periodo di 3 anni dalla data di  entrata  in
vigore del presente Protocollo o per un periodo piu' lungo quale puo'
essere deciso da una maggioranza dei 2/3 delle Parti  contraenti  del
presente Protocollo nel  Comitato  per  la  protezione  dell'ambiente
marino (da qui in avanti indicato come "il  Comitato")  dell'I.M.C.O.
(da qui in avanti indicata come "l'Organizzazione"). 
  2. - Durante  il  periodo  specificato  al  punto  1  del  presente
articolo, le Parti contraenti del  presente  Protocollo  non  saranno
soggette ad alcun obbligo ne' avranno  diritto  di  pretendere  alcun
privilegio, secondo la Convenzione, relativo agli  argomenti  di  cui
all'Annesso II della Convenzione, ed ogni riferimento alle Parti  che
si trovi nella Convenzione non comprendera' le Parti  contraenti  del
presente Protocollo per quanto riguarda  gli  argomenti  relativi  al
suddetto Annesso. 
 
                            ARTICOLO III. 
                   (Comunicazione di informazioni) 
 
  Il  testo  dell'articolo  II  (1)  (b)  della   Convenzione   viene
sostituito dal seguente: 
    "Un  elenco  degli  ispettori  nominati  o  delle  organizzazioni
riconosciute che sono autorizzati  ad  agire  per  loro  conto  nella
trattazione delle questioni relative al progetto,  alla  costruzione,
allo equipaggiamento ed alla conduzione delle  navi  che  trasportano
sostanze pericolose secondo  le  disposizioni  delle  Norme,  da  far
circolare  tra  le  Parti  per  informazione  dei  loro   funzionari.
L'Amministrazione dovra'  percio'  notificare  all'Organizzazione  le
responsabilita' e le condizioni specifiche delle autorizzazioni  date
agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute". 
 
                            ARTICOLO IV. 
      (Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione) 
 
  1. - Il presente Protocollo  sara'  aperto  presso  la  sede  della
Organizzazione, per la firma, dal 1 giugno 1978 al 1  maggio  1979  e
rimarra' indi aperto per l'adesione. Gli Stati possono divenire Parti
contraenti del presente Protocollo mediante: 
    (a) firma senza riserve per ratifica, accettazione o 
approvazione; oppure 
    (b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, 
seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure 
    (c) adesione. 
  2.  -  Ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione  saranno
effettuate mediante deposito di uno strumento a tale  effetto  presso
la Segreteria generale dell'Organizzazione. 
 
                             ARTICOLO V. 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore 12 mesi dopo la data
alla quale almeno 15 Stati,  la  cui  flotta  mercantile  complessiva
costituisca almeno il 50% del  tonnellaggio  di  stazza  lorda  della
flotta  mercantile  mondiale,  ne  siano   divenuti   Parti   secondo
l'articolo IV di esso. 
  2. - Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione  o
adesione depositato dopo la data di entrata in  vigore  del  presente
Protocollo avra' effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito. 
  3. - Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo  sara'
considerata accettata in  base  all'articolo  16  della  Convenzione,
qualsiasi  strumento  di  ratifica,  accettazione,   approvazione   o
adesione  depositati  si  riferira'  al  presente  Protocollo   quale
modificato. 
 
                            ARTICOLO VI. 
                             (Modifiche) 
 
  Le procedure indicate nell'articolo 16 della Convenzione  circa  le
modifiche agli articoli, ad un Annesso  e  ad  una  Appendice  ad  un
Annesso  della  Convenzione  si  applicheranno  rispettivamente  alle
modifiche agli articoli, all'Annesso e  ad  un'Appendice  all'Annesso
del presente Protocollo. 
 
                            ARTICOLO VII. 
                             (Denuncia) 
 
  1. - Il presente Protocollo puo'  essere  denunciato  da  qualsiasi
Parte contraente del  presente  Protocollo  in  qualsiasi  data  dopo
trascorsi 5 anni dalla data in cui il Protocollo e' entrato in vigore
per quella Parte. 
  2. - La denuncia deve avvenire mediante deposito di  uno  strumento
di denuncia presso la Segreteria generale dell'Organizzazione. 
  3. - Una denuncia avra' effetto 12 mesi dopo il  ricevimento  della
notifica da parte della  Segreteria  generale  dell'Organizzazione  o
dopo il termine di qualsiasi altro periodo piu'  lungo  eventualmente
indicato nella notifica. 
 
                           ARTICOLO VIII. 
                            (Depositario) 
 
  1. - Il presente Protocollo sara' depositato presso  la  Segreteria
generale dell'Organizzazione (da qui  in  avanti  indicata  come  "il
Depositario"). 
  2. - Il Depositario deve: 
    (a) informare tutti gli  Stati  che  hanno  firmato  il  presente
Protocollo o che vi hanno aderito su: 
      (i) ogni nuova firma o  nuovo  deposito  di  uno  strumento  di
ratifica, accettazione,  approvazione  o  adesione,  insieme  con  la
relativa data; 
      (ii) data di entrata in vigore del presente Protocollo; 
      (iii) deposito di  ogni  strumento  di  denuncia  del  presente
Protocollo insieme con la data in cui esso e'  stato  ricevuto  e  la
data alla quale la denuncia ha effetto; 
      (iv)  ogni  decisione  presa  secondo  l'articolo  II  (1)  del
presente Protocollo; 
    (b)  trasmettere  copie  autentiche  legalizzate   del   presente
Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo
o vi hanno aderito. 
  3. - Appena il presente Protocollo entrera' in  vigore,  una  copia
autentica legalizzata di esso  sara'  trasmessa  dal  Depositario  al
Segretariato delle Nazioni Unite per  registrazione  e  pubblicazione
secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 
 
                            ARTICOLO IX. 
                              (Lingue) 
 
  Il presente Protocollo  viene  redatto  in  originale  unico  nelle
lingue inglese,  francese,  russa  e  spagnola,  ogni  testo  essendo
ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale
firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca, italiana e
giapponese. 
 
 
  IN  FEDE  DI  QUANTO  SOPRA  i  sottoscritti,  debitamente  a  cio'
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Protocollo. 
 
  FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978. 
 
               ............(firme omesse)............ 
 
 
    
                      -------------------------

    
 
 
                               ANNESSO 

 
MODIFICHE E AGGIUNTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER  LA
          PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA PARTE DELLE NAVI 


 
                             ALLEGATO I. 

 
     REGOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI. 


 


 
                              REGOLA 1. 
                           (Definizioni). 

 
Paragrafi da (1) a (7) - Nessun cambiamento. 



 
  Il testo esistente del paragrafo (8) viene sostituito dal seguente: 
    (8) (a) "Grande trasformazione" (Major conversion) significa  una
trasformazione di una nave esistente: 
          (i) che altera sostanzialmente le dimensioni o la capacita'
di trasporto della nave; o 
          (ii) che cambia il tipo della nave; o 
          (iii)   lo   scopo   della    quale    e',    a    giudizio
dell'Amministrazione, quello di prolungare la vita della nave; o 
          (iv) che altera altrimenti la nave in  modo  che,  se  essa
fosse una nave nuova, diverrebbe soggetta alle relative  disposizioni
del presente Protocollo che non sono applicabili ad  essa  come  nave
esistente. 
        (b) Nonostante le disposizioni del  comma  (a)  del  presente
paragrafo (8), la trasformazione di  una  nave  petroliera  esistente
avente portata lorda di 20.000 t o piu' al fine di  farla  soddisfare
alle disposizioni della Regola 13 del  presente  Allegato  non  sara'
considerata costituire grande trasformazione  ai  fini  del  presente
Allegato. 

 
Paragrafi da (9) a (22) - Nessun cambiamento. 



 
  Il  testo  esistente  del  paragrafo  (23)  viene  sostituito   dal
seguente: 
    (23)   "Dislocamento   leggero"   (Lightweight)   significa    il
dislocamento di una nave (in  t)  senza  carico,  combustibile,  olio
lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce ed acqua di  alimento  in
cisterne, provviste di consumo e passeggeri ed  equipaggio  coi  loro
effetti personali. 

 
Paragrafi (24) e (25) - Nessun cambiamento. 

 
  Al testo esistente vengono aggiunti i seguenti paragrafi: 
    (26) Nonostante le disposizioni del paragrafo (6) della  presente
Regola, ai fini delle Regole 13, 13 B, 13 E e  18  (5)  del  presente
Allegato "nave petroliera nuova" significa una nave petroliera: 
      (a) per  la  quale  il  contratto  di  costruzione  abbia  data
posteriore al 1 giugno 1979; o 
      (b) in mancanza di contratto di costruzione, la  chiglia  della
quale sia impostata, o la nave si trovi ad uno stadio di  costruzione
corrispondente, dopo il 1 gennaio 1980; o 
      (c) la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o 
      (d) la quale abbia subito una grande trasformazione: 
        (i) per la quale il contratto  abbia  data  posteriore  al  1
giugno 1979; o 
        (ii) in mancanza di contratto, il lavoro di costruzione della
quale Sia iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o 
        (iii) la quale sia completata dopo il 1 giugno 1982; 
        con la differenza che, per  navi  petroliere  aventi  portata
lorda di 70.000 t o piu', la definizione data nel paragrafo (6) della
presente Regola si applica ai fini della Regola 13 (1)  del  presente
Allegato. 
    (27) Nonostante le disposizioni del paragrafo (7) della  presente
Regola, ai fini delle Regole 13, 13A, 13B, 13C,  13D  e  18  (6)  del
presente Allegato "nave  petroliera  esistente"  significa  una  nave
petroliera che non e' una nave petroliera  nuova  quale  definita  al
paragrafo (26) della presente Regola. 
    (28) "Petrolio greggio" (Crude oil) significa  qualsiasi  miscela
di idrocarburi liquidi che si trova allo stato naturale nella  terra,
sia o no trattata per renderla atta al trasporto, e comprende: 
      (a) petrolio greggio da cui possono essere  state  tolte  certe
frazioni distillate; e 
      (b) petrolio greggio a cui possono essere state aggiunte  certe
frazioni distillate. 
    (29)  "Nave  trasporto  petrolio  greggio"  (Crude  oli   tanker)
significa una nave petroliera adibita al  servizio  di  trasporto  di
petrolio greggio. 
    (30) "Nave trasporto prodotti" (Product  carrier)  significa  una
nave petroliera adibita al servizio di trasporto di  petroli  diversi
dal petrolio greggio. 

 

 
                  REGOLE 2 E 3 - Nessun cambiamento 

 


 
                              REGOLA 4. 
                       (Visite ed ispezioni). 

 
  Il testo esistente della Regola 4 viene sostituito dal seguente: 
    1. - Ogni nave petroliera avente stazza lorda di 150 tons o  piu'
ed ogni altra nave avente stazza lorda di 400 tons o piu' e' soggetta
alle visite qui sotto specificate: 
      (a) Una visita iniziale prima che la nave entri in  servizio  o
prima  che  venga  rilasciato  per  la  prima  volta  il  Certificato
richiesto alla Regola 5 del presente Allegato;  essa  deve  includere
una  visita  completa   della   struttura   della   nave,   del   suo
equipaggiamento, dei suoi impianti, delle sue sistemazioni, delle sue
attrezzature e dei suoi materiali per tutto quanto e' coperto, per la
nave, dal presente  Allegato.  Questa  visita  deve  essere  tale  da
assicurare che struttura,  equipaggiamento,  impianti,  sistemazioni,
attrezzature  e  materiali  rispondono  pienamente   alle   richieste
applicabili del presente Allegato. 
      (b)   Visite    periodiche    agli    intervalli    specificati
dall'Amministrazione, sia non eccedenti 5  anni,  che  devono  essere
tali  da  assicurare  che   struttura,   equipaggiamento,   impianti,
sistemazioni, attrezzature e  materiali  rispondono  pienamente  alle
richieste del presente Allegato. 
      (c)  Almeno  una  visita  intermedia  durante  il  periodo   di
validita' del Certificato, che deve essere  tale  da  assicurare  che
l'equipaggiamento e gli impianti di pompaggio e i relativi sistemi di
tubazioni, compresi gli impianti di monitoraggio e di controllo degli
scarichi oleosi, gli impianti di lavaggio con petrolio  greggio,  gli
impianti di separazione dal petrolio dall'acqua e di  filtraggio  del
petrolio,  rispondono  pienamente  alle  richieste  applicabili   del
presente Allegato e si trovano in buono stato di  funzionamento.  Nei
casi in cui venga effettuata soltanto una di tali  visite  intermedie
in un periodo di validita' del Certificato, essa deve avvenire non  6
mesi prima e non 6 mesi  dopo  rispetto  alla  data  alla  meta'  del
periodo di validita' del Certificato. Tali visite  intermadie  devono
essere indicate sul Certificato rilasciato in base alla Regola 5  del
presente Allegato. 
    2. - L'Amministrazione deve stabilire appropriate misure  per  le
navi che non sono soggette alle disposizioni del paragrafo (1)  della
presente Regola al fine di assicurare che le disposizioni applicabili
dal presente Allegato siano soddisfatte. 
    3. - (a) Le visite alle navi per quanto  riguarda  l'applicazione
delle disposizioni del presente allegato devono essere effettuate  da
funzionari   dell'Amministrazione.   L'Amministrazione   puo'   pero'
affidare le visite  a  ispettori  all'uopo  da  essa  nominati  o  ad
organizzazioni da essa riconosciute. 
         (b)  L'Amministrazione  deve  prevedere  l'effettuazione  di
ispezioni non programmate da eseguire durante il periodo di validita'
del Certificato. Tali ispezioni devono assicurare che la  nave  e  il
suo equipaggiamento siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista per
il servizio cui la nave e' adibita. Queste ispezioni  possono  essere
effettuate dai  servizi  di  ispezione  dell'Amministrazione  stessa,
oppure da ispettori nominati o da organizzazioni riconosciute, oppure
da   altre    Parti    su    richiesta    dell'Amministrazione.    Se
l'Amministrazione, in base alle disposizioni del paragrafo (1)  della
presente Regola, stabilisce visite annuali obbligatorie, le  suddette
ispezioni non programmate non saranno obbligatorie. 
         (c) Un'Amministrazione  che  nomina  ispettori  o  riconosce
organizzazioni per effettuare visite  ed  ispezioni  come  detto  nei
commi (a) e (b) del presente paragrafo (3)  deve  almeno  autorizzare
ogni ispettore nominato od organizzazione riconosciuta a: 
           (i) richiedere riparazioni alla nave; e 
           (ii) effettuare visite  e  ispezioni  se  richieste  dalle
competenti autorita' dello Stato del porto. 
  L'Amministrazione   deve   notificare   alla   Organizzazione    la
responsabilita' e le condizioni specifiche  dell'autorizzazione  data
agli ispettori nominati o alle organizzazioni  riconosciute,  da  far
circolare  tra  le  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo  per
informazione dei loro funzionari. 
         (d) Quando  un  ispettore  nominato  od  una  organizzazione
riconosciuta  trova  che  le  condizioni  della  nave   o   del   suo
equipaggiamento  non  corrispondono  sostanzialmente  ai   dati   del
Certificato o sono tali che la nave non e' atta a  prendere  il  mare
senza presentare una irragionevole  minaccia  di  danno  all'ambiente
marino,  tale  ispettore   o   organizzazione   deve   immediatamente
sincerarsi che venga preso un provvedimento correttivo e ne deve dare
notizia in tempo debito all'Amministrazione.  Se  tale  provvedimento
correttivo non viene preso, il Certificato  deve  essere  ritirato  e
l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente; e se la nave
si trova in un porto di un'altra Parte, anche le competenti autorita'
dello Stato del porto devono esserne informate immediatamente. Quando
un funzionario dell'Amministrazione, un  ispettore  nominato  od  una
organizzazione riconosciuta hanno informato le  competenti  autorita'
dello Stato del porto, il Governo dello Stato del  porto  interessato
deve fornire a tale funzionario,  ispettore  o  organizzazione,  ogni
assistenza necessaria a che i loro obblighi vengano  assolti  secondo
la presente Regola. Se del caso, il Governo  dello  Stato  del  porto
interessato deve compiere quei passi necessari per garantire  che  la
nave non parta finche' non possa prendere il mare o lasciare il porto
per  giungere  al  piu'  vicino  adatto   cantiere   di   riparazione
disponibile senza presentare  una  irragionevole  minaccia  di  danno
all'ambiente marino. 
         (e)  In  ogni  caso,  l'Amministrazione   interessata   deve
garantire pienamente la compiutezza e  l'efficienza  della  visita  e
dell'ispezione e deve provvedere ad assicurare i mezzi necessari  per
assolvere tale obbligo. 
    4. - (a) Le condizioni  della  nave  e  del  suo  equipaggiamento
devono  essere  mantenute  a  soddisfazione  delle  disposizioni  del
presente Protocollo in modo da assicurare che la nave rimarra'  sotto
ogni punto di vista atta a prendere  il  mare  senza  presentare  una
irragionevole minaccia di danno all'ambiente marino. 
         (b) Dopo che ogni visita della nave secondo il paragrafo (1)
della presente Regola sia stata completata, nessun  cambiamento  deve
essere   apportato   a    struttura,    equipaggiamento,    impianti,
sistemazioni, attrezzature o materiali che sono stati  oggetto  della
visita  senza   benestare   dell'Amministrazione,   eccetto   diretta
sostituzione di tali equipaggiamenti e sistemazioni. 
         (c) Qualora avvenga un'avaria o venga  scoperto  un  difetto
che influisca sostanzialmente  sull'integrita'  della  nave  o  sulla
efficienza o completezza del suo equipaggiamento di cui  al  presente
Allegato, il comandante o l'armatore della nave deve  riferirne  alla
prima   opportunita'   all'Amministrazione,    alla    organizzazione
riconosciuta o all'ispettore nominato responsabile del  rilascio  del
relativo Certificato, che provvedera' a che siano  iniziate  indagini
per  stabilire  se  e'  necessaria  una  visita  quale  richiesta  al
paragrafo (1) della presente Regola. Se la nave si trova in un  porto
di  un'altra  Parte,  il  comandante  o  l'armatore   deve   riferire
immediatamente anche alle competenti autorita' dello Stato del  porto
e  l'ispettore  nominato   o   l'organizzazione   riconosciuta   deve
accertarsi che cio' sia stato fatto. 

 


 
                          REGOLE 5, 6 E 7. 



 
  Nel testo esistente di tali Regole, vanno cancellati i  riferimenti
alla data "(1973)" relativa  al  Certificato  internazionale  per  la
prevenzione dell'inquinamento da petrolio. 

 


 
                              REGOLA 8. 
                      (Durata del Certificato). 

 
  Il testo esistente della Regola 8 va sostituito dal seguente: 
    1.  -  Un   Certificato   internazionale   per   la   prevenzione
dell'inquinamento da petrolio deve essere rilasciato per  un  periodo
specificato dalla Amministrazione, che non deve eccedere 5 anni dalla
data del rilascio; ma nel caso di nave petroliera che fa servizio con
cisterna  dedicata  a  zavorra  pulita  per   un   periodo   limitato
specificato alla Regola 13 (9) del presente Allegato, il  periodo  di
validita' del Certificato non deve eccedere tale periodo specificato. 
    2. - Un Certificato cessera' di  essere  valido  se  hanno  avuto
luogo      significative      modifiche      nella       costruzione,
nell'equipaggiamento,  negli  impianti,  nelle  sistemazioni,   nelle
attrezzature  o  nei   materiali   richiesti   senza   il   benestare
dell'Amministrazione,  eccetto  la  diretta  sostituzione   di   tali
equipaggiamenti o sistemazioni, o se non  sono  state  effettuate  le
visite intermedie quali specificate dall'Amministrazione  secondo  la
Regola 4 (1) (c) del presente Allegato. 
    3. - Un Certificato rilasciato ad una  nave  cessera'  di  essere
valido anche dopo il trasferimento della nave  alla  bandiera  di  un
altro Stato. Un nuovo Certificato sara'  rilasciato  solo  quando  il
Governo che emette il nuovo Certificato e' pienamente soddisfatto che
la nave risponda in tutto alle norme della Regola 4 (4) (a) e (b) del
presente Allegato. Nel  caso  di  trasferimento  tra  due  Parti,  se
richiesto entro 3 mesi dopo che ha avuto luogo il  trasferimento,  il
Governo  della  Parte,  la  cui  bandiera  la  nave   batteva   prima
trasmettera'  al  piu'  presto  all'Amministrazione  una  copia   del
Certificato che la nave  possedeva  prima  del  trasferimento  e,  se
disponibile, una copia del rapporto di visita relativo. 


 

 
               REGOLE DA 9 A 12 - Nessun cambiamento. 

 

 
                             REGOLA 13. 
(Cisterne di zavorra segregata, cisterne adibite ad acqua di  zavorra
                  e lavaggio con petrolio greggio). 



 
  Il testo esistente della Regola 13 viene sostituito dal seguente: 
    Secondo le disposizioni delle  Regole  13C  e  13D  del  presente
Allegato, le navi petroliere devono soddisfare alla  richiesta  delle
presenti Regole. 



 
  Navi petroliere nuove aventi portata lorda di 20.000 t o piu': 



 
    3. - Ogni nave trasporto petrolio greggio  nuova  avente  portata
lorda di 20.000 t o piu' ed ogni nave trasporto prodotti nuova avente
portata lorda di 30.000 t o piu' deve essere provvista di cisterne di
zavorra segregata e deve rispondere ai paragrafi (2), (3)  e  (4),  o
(5) come appropriato, della presente Regola. 
    2. - La capacita' delle cisterne di zavorra segregata deve essere
determinata in modo che la  nave  possa  operare  con  sicurezza  nei
viaggi in zavorra senza far ricorso all'uso di  cisterne  del  carico
per acqua di zavorra, eccetto quanto previsto al paragrafo (3) o  (4)
della presente Regola.  In  ogni  caso,  pero',  la  capacita'  delle
cisterne di  zavorra  segregata  deve  essere  almeno  tale  che,  in
qualsiasi condizione di zavorra in ogni parte del  viaggio,  comprese
le condizioni di dislocamento leggero con in  piu'  solo  la  zavorra
segregata, i pescaggi e l'assetto della  nave  possono  soddisfare  a
tutte le seguenti richieste: 
      (a) il pescaggio al centro della  nave  (dm)  in  metri  (senza
tener conto di  alcuna  deformazione  della  nave)  non  deve  essere
inferiore a 
      dm = 2 + 0,02 L 
      (b) i pescaggi relativi alle perpendicolari a poppa  e  a  prua
devono corrispondere a quelli determinati  dal  pescaggio  al  centro
della nave (dm) come specificato al comma  (a)  di  questo  paragrafo
associato ad un assetto poppiero non maggiore di 0,015 L; e 
      (c) in ogni caso il pescaggio relativo  alla  perpendicolare  a
poppa non deve essere inferiore  a  quello  necessario  per  ottenere
un'immersione completa dell'elica o delle eliche. 
    3. - In nessun caso l'acqua di zavorra  deve  essere  portata  in
cisterne del carico  eccettoche'  in  quei  rari  viaggi  in  cui  le
condizioni atmosferiche  sono  cosi'  cattive  che,  a  giudizio  del
comandante, sia necessario imbarcare acqua di zavorra addizionale  in
cisterne del carico per  la  sicurezza  della  nave.  Tale  acqua  di
zavorra addizionale deve  essere  trattata  e  scaricata  secondo  la
Regola 9 del presente Allegato e in accordo con le prescrizioni della
Regola 15 del presente Allegato; menzione di cio' deve  essere  fatta
nel Registro degli idrocarburi di cui alla  Regola  20  del  presente
Allegato. 
    4. - Nel caso  di  navi  trasporto  petrolio  greggio  nuove,  la
zavorra addizionale consentita al paragrafo (3) della presente Regola
deve essere imbarcata in cisterne del carico solo  se  tali  cisterne
sono state lavate con petrolio greggio secondo la  Regola  13  B  del
presente Allegato prima della partenza da un  porto  o  terminale  di
scarico del petrolio. 
    5. - Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) della  presente
Regola, le condizioni di zavorra segregata  per  navi  petroliere  di
lunghezza  inferiore  a  150  m  devono   essere   di   soddisfazione
dell'Amministrazione. 
    6. - Ogni nave trasporto petrolio greggio  nuova  avente  portata
lorda di 20.000 t o piu' deve essere provvista di impianto di pulizia
delle cisterne del carico mediante  lavaggio  con  petrolio  greggio.
L'Amministrazione  deve  provvedere  ad  assicurare  che   l'impianto
risponda pienamente alle richieste  della  Regola  13B  del  presente
Allegato entro 1 anno dopo che la nave e' stata per  la  prima  volta
adibita al servizio di trasporto di petrolio greggio o al termine del
terzo viaggio con trasporto di petrolio greggio atto al lavaggio  con
petrolio greggio, assumendo la piu' recente delle due  date.  A  meno
che una tale nave petroliera trasporti petrolio greggio non  atto  al
lavaggio con petrolio greggio,  la  nave  deve  impiegare  l'impianto
secondo le richieste della presente Regola. 

 
  Navi trasporto petrolio greggio esistenti aventi portata  lorda  di
40.000 t o piu': 



 
    7. - Ferme restando le disposizioni dei seguenti paragrafi (8)  e
(9), ogni nave trasporto petrolio greggio  esistente  avente  portata
lorda di 40.000 t o piu' deve essere provvista di cisterne di zavorra
segregata e deve soddisfare alle richieste dei paragrafi  (2)  e  (3)
della presente Regola dalla data di entrata in  vigore  del  presente
Protocollo. 
    8. - Le navi trasporto  petrolio  greggio  esistenti  di  cui  al
paragrafo  (7)  della  presente  Regola  possono,   anziche'   essere
provviste  di  cisterne  di  zavorra  segregata,   operare   con   un
procedimento di pulitura delle cisterne del  carico  usando  lavaggio
con petrolio greggio secondo la Regola 13 B del presente Allegato,  a
meno che la nave trasporto petrolio greggio sia adibita al  trasporto
di petrolio greggio non adatto al lavaggio con petrolio greggio. 
    9. - Le navi trasporto  petrolio  greggio  esistenti  di  cui  ai
precedenti paragrafi (7) od (8) possono, anziche' essere provviste di
cisterne di zavorra segregata o anziche' operare con un provvedimento
di pulitura delle cisterne del carico usando  lavaggio  con  petrolio
greggio, operare con cisterne dedicate a zavorra  pulita  secondo  le
disposizioni della Regola 13 A del presente Allegato per  i  seguenti
periodi: 
      (a) fino a 2 anni dalla data di entrata in vigore del  presente
Protocollo per navi trasporto petrolio greggio aventi  portata  lorda
di 70.000 t o piu'; e 
      (b) fino a 4 anni  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  Protocollo  per  navi  trasporto  petrolio  greggio  aventi
portata lorda di 40.000 t o piu', ma inferiore a 70.000 t. 



 
  Navi trasporto prodotti esistenti aventi portata lorda di 40.000  t
o piu': 

 
    10. - Dalla data di entrata in vigore  del  presente  Protocollo,
ogni nave trasporto prodotti avente portata lorda di 40.000 t o  piu'
deve essere  provvista  di  cisterne  di  zavorra  segregata  e  deve
soddisfare alle richieste dei paragrafi  (2)  e  (3)  della  presente
Regola, o, in alternativa, operare con cisterne  dedicate  a  zavorra
pulita  secondo  le  disposizioni  della  Regola  13A  del   presente
Allegato. 



 
  Navi  petroliere  qualificate  come  navi  petroliere  con  zavorra
segregata: 

 
  11. - Una nave petroliera per la quale non  e'  richiesto  che  sia
provvista di cisterne di zavorra segregata secondo i  paragrafi  (1),
(7) o (10) della presente Regola puo' pero' essere  qualificata  come
nave  petroliera  a  zavorra  segregata,  purche'  soddisfi  in  modo
appropriato alle prescrizioni dei paragrafi (2) e (3),  o  (5)  della
presente Regola. 


 

 
                             REGOLA 13A. 
 (Norme per navi petroliere con cisterne adibite a zavorra pulita). 

 
  1. - Una nave petroliera che opera con cisterne adibite  a  zavorra
pulita secondo le  disposizioni  della  Regola  13  (9)  o  (10)  del
presente  Allegato,  deve  avere  adeguata  capacita'   di   cisterne
destinate solo al trasporto di zavorra  pulita  come  indicato  nella
Regola 1 (16) del presente Allegato, per soddisfare alle prescrizioni
della Regola 13 (2) e (3) del presente Allegato. 
  2. - Le sistemazioni e i procedimenti  operativi  per  le  cisterne
adibite  a  zavorra  pulita  devono  soddisfare   alle   prescrizioni
stabilite dall'Amministrazione. Tali  prescrizioni  devono  contenere
almeno tutte le disposizioni delle "Specifiche per le navi petroliere
con cisterne dedicate a zavorra  pulita"  adottate  dalla  Conferenza
internazionale del 1978 sulla sicurezza delle navi petroliere e sulla
prevenzione dell'inquinamento nella Risoluzione  14  e  come  possono
essere rivedute dall'Organizzazione. 
  3. - Una nave petroliera che opera con cisterne adibite  a  zavorra
pulita deve essere  provvista  di  un  misuratore  del  contenuto  di
petrolio approvato dall'Amministrazione sulla base  delle  Specifiche
raccomandate dall'Organizzazione, (*) per permettere l'esame del  con
tenuto di petrolio nelle cisterne  d'acqua  di  zavorra  che  vengono
scaricate. Il  misuratore  del  contenuto  di  petrolio  deve  essere
installato non piu' tardi della prima visita in cantiere  programmata
dalla nave petroliera che ha  luogo  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente Protocollo. Fino a che non venga  installato  il  misuratore
del contenuto di petrolio,  deve  essere  constatato,  immediatamente
prima di una scarica di zavorra, mediante esame dell'acqua di zavorra
dalle apposite cisterne, che non si e' avuta alcuna contaminazione da
petrolio. 
  4. - Ogni nave petroliera che opera con cisterne adibite a  zavorre
pulita devo essere provvista di: 
    (a) un Manuale  operativo  per  le  cisterne  adibite  a  zavorra
pulita,  che  dia  dettagli  sull'impianto   e   che   specifichi   i
procedimenti operativi. Tale Manuale  deve  essere  di  soddisfazione
dell'Amministrazione e deve contenere tutte le informazioni  indicate
nelle Specifiche di cui al paragrafo (2) della  presente  Regola.  Se
viene apportata una modifica interessante l'impianto  delle  cisterne
adibite a zavorra pulita, il Manuale operativo deve  essere  riveduto
in conseguenza; e 
    (b) un Supplemento al Registro  degli  idrocarburi  di  cui  alla
Regola 20 del presente Allegato, quale  indicato  nel  Supplemento  I
all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento  deve  essere
permanentemente allegato al Registro degli idrocarburi. 


 
---------- 
  (*)  Si  fa  riferimento  alla  Raccomandazione  sulle   Specifiche
internazionali  per  prestazioni  e  prove  per   gli   impienti   di
separazione di  acque  oleose  e  sui  misuratori  del  contenuto  di
petrolio adottata dall'Organizzazione con sua Risoluzione A. 393 (X). 

 


 
                             REGOLA 13B. 
            (Norme per il lavaggio con petrolio greggio). 

 
  1. - Ogni impianto di lavaggio con petrolio greggio  da  provvedere
secondo le Regole 13 (6) ed (8) del presente Allegato deve soddisfare
alle prescrizioni della presente Regola. 
  2. - L'installazione per il lavaggio  con  petrolio  greggio  e  le
sistemazioni ed attrezzature connesse devono soddisfare le  richieste
stabilite dall'Amministrazione.  Tali  richieste  devono  comprendere
almeno tutte le disposizioni delle Specifiche  per  il  progetto,  la
condotta e il controllo  degli  impianti  di  lavaggio  con  petrolio
greggio adottate  dalla  Conferenza  internazionale  del  1978  sulla
sicurezza delle navi petroliere e  la  prevenzione  dell'inquinamento
nella  Rivoluzione   n.   15,   come   possono   essere   revisionate
dall'Organizzazione. 
  3. - In ogni cisterna del carico ed in ogni  cisterna  dei  residui
oleosi deve essere previsto un impianto  di  gas  inerte  secondo  le
appropriate Regole del Capitolo II-2 della Convenzione internazionale
del 1974  per  la  salvaguardia  della  vita  umana  in  mare,  quale
modificata  e  integrata  dal  Protocollo  del  1978  relativo   alla
Convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare. 
  4. - Circa lo zavorramento delle cisterne  del  carico,  un  numero
sufficiente di cisterne del carico devono essere lavate con  petrolio
greggio prima di  ogni  viaggio  in  zavorra,  affinche'  l'acqua  di
zavorra venga immessa solo in cisterne del  carico  che  siano  state
lavate con petrolio greggio, tenendo conto del tipo di servizio della
nave petroliera e delle prevedibili condizioni meteorologiche. 
  5. - Ogni nave petroliera che  impiega  impianti  di  lavaggio  con
petrolio greggio deve essere provvista di: 
    (a) Un Manuale operativo e di equipaggiamento  che  dia  dettagli
sull'impianto e  sull'equipaggiamento  e  specifichi  i  procedimenti
operativi.   Tale    Manuale    deve    essere    di    soddisfazione
dell'Amministrazione e deve contenere tutte le informazioni  indicate
nelle Specifiche di cui al paragrafo (2) della  presente  Regola.  Se
viene apportata una modifica interessante l'impianto di lavaggio  con
petrolio greggio, il Manuale  operativo  e  di  equipaggiamento  deve
essere riveduto in conseguenza; e 
    (b) Un Supplemento al Registro  degli  idrocarburi  di  cui  alla
Regola 20 del presente Allegato,  come  indicato  nel  Supplemento  2
all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento  deve  essere
allegato permanentemente al Registro degli idrocarburi. 

 


 
                             REGOLA 13C. 
      (Navi petroliere esistenti adibite a servizi specifici). 

 
  1. - Ferme restando le disposizioni dei paragrafi (2) e  (3)  della
presente Regola, la Regola da 13 (7) a 13 (10) del presente  Allegato
non si applica ad  una  nave  petroliera  esistente  adibita  solo  a
servizi specifici tra: 
    (a) porti o terminali entro uno Stato che e' Parte contraente del
presente Protocollo; o 
    (b) porti o terminali di Stati  che  sono  Parti  contraenti  del
presente Protocollo, se: 
      (i) il viaggio si compie interamente entro una  zona  specifica
quale definita nella Regola 10 (1) del presente Allegato; o 
      (ii) il  viaggio  si  compie  interamente  entro  altri  limiti
indicati dall'Organizzazione. 
  2. - Le disposizioni del paragrafo (1)  della  presente  Regola  si
applicano soltanto quando i porti o terminali dove tiene imbarcato il
carico per i suddetti viaggi sono provvisti di attrezzature  adeguate
per la ricezione e  il  trattamento  delle  acque  di  zavorra  e  di
lavaggio delle  cisterne  da  parte  delle  navi  petroliere  che  le
impiegano, e quando sono soddisfatto tutte le seguenti condizioni: 
    (a) con le eccezioni di cui alla Regola 11 dal presente Allegato,
tutte le acque di zavorra, comprese quelle di  zavorra  pulita,  e  i
residui  del  lavaggio  delle  cisterne  vengono  tenuti  a  bordo  e
trasferiti alle attrezzature  ricettive  e  la  competente  autorita'
dello Stato del porto da' di cio' informazione mediante registrazione
nelle  appropriate  Sezioni  del  Supplemento   al   Registro   degli
idrocarburi di cui al paragrafo (3) della presente Regola; 
    (b) tra l'Amministrazione e i Governi degli Stati  del  porto  di
cui al paragrafo (1) (a) o  (b)  della  presente  Regola  riguardante
l'impiego di una nave petroliera esistente per un servizio  specifico
viene raggiunto un accordo in tal senso; 
    (c) l'adeguatezza delle attrezzature ricettive in accordo con  le
relative disposizioni del presente Allegato nei porti o terminali  di
cui sopra, ai fini della presente Regola, e'  approvata  dai  Governi
degli Stati che sono Parti contraenti  del  presente  Protocollo  ove
sono situati tali porti o terminali; e 
    (d)   il   Certificato   internazionale   per   la    prevenzione
dell'inquinamento da petrolio viene vidimato con l'annotazione che la
nave petroliera e' adibita solo al suddetto servizio specifico. 
  3. - Ogni nave petroliera adibita ad  un  servizio  specifico  deve
essere provveduta di un Supplemento al Registro degli idrocarburi  di
cui  alla  Regola  20  del  presente  Allegato  quale  indicato   nel
Supplemento 3 all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento
deve essere allegato permanentemente al Registro degli idrocarburi. 

 


 
                             REGOLA 13D. 
(Navi petroliere esistenti aventi speciali attrezzature di zavorra). 

 
  1. - Se una nave petroliera esistente e' costruita in modo od opera
in modo da soddisfare sempre alle  disposizioni  di  pescaggio  e  di
assetto indicate nella Regola 13 (2) del presente Allegato senza  far
ricorso all'uso di acqua di zavorra, deve essere considerato che essa
soddisfa  alle  disposizioni  riguardanti  le  cisterne  di   zavorra
segregata di cui alla Regola 13 (7) del  presente  Allegato,  purche'
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    (a) i procedimenti operativi e le attrezzature  di  zavorra  sono
approvate dall'Amministrazione; 
    (b) tra l'Amministrazione e i Governi interessati degli Stati del
porto  che  sono  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo  viene
raggiunto un accordo, quando la rispondenza alle  disposizioni  circa
pescaggi e assetto viene ottenuta mediante un procedimento operativo; 
e 
    (c)   il   Certificato   internazionale   per   la    prevenzione
dell'inquinamento da petrolio viene vidimato con l'annotazione che la
nave petroliera opera con attrezzature di zavorra speciali. 
  2. - In nessun caso puo' essere imbarcata su navi petroliere  acqua
di zavorra, eccettoche' in quei rari  viaggi  in  cui  le  condizioni
meteorologiche sono cosi' cattive che, a giudizio del comandante,  e'
necessario, per la sicurezza della nave, imbarcare acqua  di  zavorra
addizionale  in  cisterne  del  carico.  Questa  acqua   di   zavorra
addizionale deve essere trattata e scaricata secondo la Regola 9  del
presente Allegato e seguendo le  disposizioni  della  Regola  15  del
presente Allegato, e  di  cio'  deve  essere  fatta  annotazione  nel
Registro degli  idrocarburi  di  cui  alla  Regola  20  del  presente
Allegato. 
  3. - Un'Amministrazione che ha vidimato un Certificato  secondo  il
paragrafo (1)  (c)  della  presente  Regola,  ne  deve  comunicare  i
particolari  all'Organizzazione,   per   distribuzione   alle   Parti
contraenti del presente Protocollo. 

 


 
                             REGOLA 13E. 
     (Ubicazione protettiva dagli spazi per zavorra segregata). 

 
  1. - In ogni nave trasporto petrolio greggio nuova  avente  portata
lorda di 20.000 t o piu' e in  ogni  nave  trasporto  prodotti  nuova
avente portata lorda di 30.000 t  o  piu',  le  cisterne  di  zavorra
segregata,  richieste  per  ottenere  la  capacita'  necessaria   per
soddisfare alle richieste della Regola 13  del  presente  Allegato  e
situate nella lunghezza della zona delle cisterne del carico,  devono
essere sistemate, secondo le richieste dei paragrafi (2), (3)  e  (4)
della presente Regola, in modo da costituire una misura di protezione
contro l'efflusso di petrolio in caso di incaglio o collisione. 
  2. - Le cisterne di zavorra segregata e  gli  spazi  diversi  dalle
cisterne di petrolio entro la lunghezza  della  cisterna  del  carico
(Lt) devono essere  sistemati  in  modo  da  soddisfare  la  seguente
relazione: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico




 
dove: 



 
PAc = area (in m quadri) laterale del fasciame di  ogni  cisterna  di
zavorra segregata od ogni spazio diverso da una cisterna di petrolio,
basata sulle dimensioni di costruzione progettate; 
Lt = area (in m quadri) del fondo  per  ognuno  di  tali  cisterne  o
spazi, basata sulle dimensioni di costruzione progettate; 
PAs = lunghezza (in m) tra le estremita' prodiera  e  poppiera  delle
cisterne del carico; 
B = larghezza massima (in m) della nave quale definita nella Regola 1
(21) del presente Allegato; 
D = altezza di costruzione  (in  m)  misurata  verticalmente  tra  la
faccia superiore della chiglia e la retta del  baglio  del  ponte  di
bordo libero, al centro nave. 
Nelle navi aventi trincarino  curvo  l'altezza  di  costruzione  deve
essere misurata al punto di intersezione delle linee  di  costruzione
del ponte  e  del  fasciame,  tali  linee  estendentisi  come  se  il
trincarino fosse progettato ad angolare. 
J = 0,45 per navi petroliere aventi portata lorda di 20.000 t; 
= 0,30 per navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t o  piu',
salve le disposizioni del paragrafo (3) della presente Regola. 
      Per valori intermedi della portata lorda, il valore di  J  deve
essere determinato con interpolazione lineare. 
    Dove, nella presente Regola, compaiono  i  simboli  indicati  nel
presente  paragrafo  (2),  essi  hanno  i  significati  definiti  nel
paragrafo stesso. 
  3. - Per le navi petroliere aventi portata lorda  di  200.000  t  o
piu', il valore di J puo' essere ridotto come segue: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico


 
oppure = 0,2 
assumendo il valore maggiore, 

 
dove: 

 
a = 0,25 per navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t; 
0,40 per navi petroliere aventi portata lorda di 300.000 t; 
0,50 per navi petroliere aventi portata lorda di 420.000 t o piu'. 
Per valori intermedi dalla portata lorda, il valore di a deve  essere
determinato per interpolazione lineare; 
0c = come definito nella Regola 23(1)(a) del presente Allegato; 
0s = come definito nella Regola 23(1)(b) del presente Allegato; 
0A = efflusso di petrolio ammissibile come detto nella Regola 24  (2)
del presente Allegato. 
  4. - Nella determinazione di PAc  e  di  PAs  per  le  cisterne  di
zavorra segregate e per gli spazi che non siano cisterne di petrolio,
si deve applicare quanto segue: 
    (a) la larghezza  minima  di  ogni  cisterna  o  spazio  laterale
estendentesi per tutta l'altezza del fianco della nave dal  ponte  al
cielo del doppio fondo non deve essere inferiore a 2 m. La  larghezza
deve  essere   misurata   entro   bordo   dal   fianco   della   nave
perpendicolarmente alla linea di centro. Ove  vi  sia  una  larghezza
inferiore, nel calcolo dell'area di protezione PAc non si deve  tener
conto della cisterna o dello spazio laterale; e 
    (b) la minima altezza di ogni cisterna o spazio di  doppio  fondo
deve essere B/15 o 2 m, assumendo il valore minore. Ove  vi  sia  una
altezza inferiore, nel calcolo dell'area di  protezione  PAs  non  si
deve tener conto della cisterna o spazio di doppio fondo. 
  Le larghezze e le altezze minime delle cisterne  laterali  e  delle
cisterne di doppio fondo devono essere misurate fuori  dell'area  dei
pozzetti di sentina e, nel caso di larghezza minima,  fuori  di  ogni
zona di trincarino curvo. 

 


 
                   REGOLA 14 - Nessun cambiamento. 

 


 
                             REGOLA 15. 

 
  Nel testo  esistente  della  presente  Regola  va  cancellato  ogni
riferimento  alla   data   "1973"   in   relazione   al   Certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento da petrolio. 

 


 
                REGOLE 16 E 17 - Nessun cambiamento. 

 


 
                             REGOLA 18. 
(Sistemazioni delle apparecchiature di pompaggio, tubazioni e scarico
                       nelle navi petroliere). 

 
Paragrafi da (1) a (4) - Nessun cambiamento. 

 
  Al testo esistente vanno aggiunti i seguenti paragrafi: 
    5. - Ogni nave petroliera nuova per la quale e' richiesto che sia
provvista di cisterne di zavorra segregata o di impianto di  lavaggio
con petrolio greggio deve soddisfare alle seguenti richieste: 
      (a) deve essere provvista di tubazioni di  petrolio  progettate
ed installate in modo che la ritenzione di petrolio  nelle  tubazioni
stesse sia ridotta al minimo; e 
      (b) devono essere previsti mezzi  di  drenaggio  per  tutte  le
pompe del carico e tutte le tubazioni del petrolio  al  completamento
dello sbarco del  carico,  se  necessario  mediante  connessione  con
l'apparecchiatura di "stripping". I drenaggi delle tubazioni e  delle
pompe devono poter essere scaricati sia a terra sia in  una  cisterna
del carico o in una cisterna dei residui oleosi.  Per  lo  scarico  a
terra deve a tal fine  essere  prevista  una  speciale  tubazione  di
piccolo diametro, inserita a valle delle valvole del collettore della
nave. 
    6. - Ogni nave trasporto petrolio greggio esistente per la  quale
e' richiesto che sia provvista di cisterna di zavorra segregata o  di
impianto di lavaggio con petrolio greggio o  di  cisterne  adibite  a
zavorra pulita deve rispondere alle disposizioni  del  paragrafo  (5)
(b) della presente Regola. 

 


 
                   REGOLA 19 - Nessun cambiamento. 

 


 
                             REGOLA 20. 



 
  Nel testo  esistente  della  presente  Regola  va  cancellato  ogni
riferimento  alla   data   "1973"   in   relazione   al   Certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento. 

 


 
               REGOLE DA 21 A 25 - Nessun cambiamento. 
    
                      -------------------------

    
 
 
                            APPENDICE I. 
 
                         ELENCO DEI PRODOTTI 
 
                         Nessun cambiamento. 
 
 
    
                      -------------------------

    
 
 
                            APPENDICE II. 
 
                        MODULO DI CERTIFICATO 
 
  Il modulo di Certificato esistente va sostituito  con  il  seguente
modulo: 
 
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER LA  PREVENZIONE  DELL'INQUINAMENTO  DA
                              PETROLIO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
    
                      -------------------------

    
 
 
                           APPENDICE III. 
 
                MODULO DEL REGISTRO DEGLI IDROCARBURI 
 
  Al modulo esistente del Registro degli idrocarburi vengono aggiunti
i seguenti moduli di Supplemento: 
 
 
                           Supplemento 1. 
 
MODULO  DI  SUPPLEMENTO  AL  REGISTRO  DEGLI  IDROCARBURI  PER   NAVI
        PETROLIERE CON CISTENE ADIBITE A ZAVORRA PULITA (14). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
                           Supplemento 2. 
 
MODULO  DI  SUPPLEMENTO  AL  REGISTRO  DEGLI  IDROCARBURI  PER   NAVI
TRASPORTO  PETROLIO  GREGGIO  CHE  OPERANO  CON  UN  PROCEDIMENTO  DI
PULITURA DELLE CISTERNE DEL CARICO  MEDIANTE  LAVAGGIO  CON  PETROLIO
                            GREGGIO (15). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
                           Supplemento 3. 
 
MODULO  DI  SUPPLEMENTO  AL  REGISTRO  DEGLI  IDROCARBURI  PER   NAVI
             PETROLIERE ADIBITE A SERVIZI SPECIALI (16). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                              PROTOCOLE 
de 1978 relatif a  la  Convention  internationale  de  1974  pour  la
                 sauvegarde de la vie humaine en mer 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
       protocollo. 
 
 
                             PROTOCOLLO 
del 1978 relativo alla Convenzione internazionale  del  1974  per  la
                salvaguardia della vita umana in mare 
 
 
  LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, 
  ESSENDO PARTI contraenti della Convenzione internazionale del  1974
per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1
novembre 1974, 
  RICONOSCENDO il significativo  contributo  che  puo'  essere  dato,
dalla  suddetta  Convenzione,  alla  sicurezza  delle  navi  e  delle
proprieta' in mare ed alla salvaguardia delle vite umane a bordo, 
  RICONOSCENDO ALTRESI' la necessita' di migliorare ulteriormente  la
sicurezza delle navi e in particolare delle navi petroliere, 
  CONSIDERANDO che l'obbiettivo puo' ottimamente essere raggiunto con
la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione  internazionale
del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I. 
                        (Obblighi generali). 
 
  Le Parti contraenti del presente  Protocollo  si  impegnano  a  dar
effetto alle disposizioni del presente Protocollo e del  suo  Annesso
che ne costituisce parte integrante. 
  Qualsiasi riferimento  al  presente  Protocollo  deve  considerarsi
riferimento anche al suo Annesso. 
 
                            ARTICOLO II. 
                           (Applicazione). 
 
  1. - Le disposizioni degli articoli II, III, eccetto il comma  (a),
IV, VI (b), (c) e (d), VII ed VIII della  Convenzione  internazionale
del 1974 per la salvaguardia della vita umana  in  mare  (da  qui  in
avanti indicata come "la Convenzione") sono incorporate nel  presente
Protocollo, con la intesa che  i  riferimenti,  che  si  trovano  nei
suddetti articoli, alla Convenzione ed ai  Governi  contraenti  siano
considerati  riferimenti  al  presente  Protocollo  ed   alle   Parti
contraenti del presente Protocollo, rispettivamente. 
  2.  -  Ogni  nave  cui  si  applica  il  presente  Protocollo  deve
soddisfare alle disposizioni della Convenzione, con  le  modifiche  e
aggiunte stabilite nel presente Protocollo. 
  3. - Circa le navi di Stati che non  sono  Parti  contraenti  della
Convenzione e  del  presente  Protocollo,  le  Parti  contraenti  del
presente Protocollo applicheranno le norme della  Convenzione  e  del
presente Protocollo come puo' essere necessario per  assicurarsi  che
tali navi non godono di un trattamento piu' favorevole. 
 
                            ARTICOLO III. 
                  (Comunicazione di informazioni). 
 
  Le  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo  si  impegnano   a
comunicare alla Segreteria generale dell'I.M.C.O. (da qui  in  avanti
indicata come "l'Organizzazione"), ed a depositare presso di essa, un
elenco di  ispettori  nominati,  o  di  organizzazioni  riconosciute,
autorizzati ad agire per loro conto nel far applicare le  misure  per
la salvaguardia della vita umana in mare, da distribuire  alle  Parti
per informazione dei loro funzionari. L'Amministrazione deve  percio'
notificare  all'Organizzazione  le   specifiche   responsabilita'   e
condizioni dell'autorizzazione delegata agli  ispettori  nominati  od
alle organizzazioni riconosciute. 
 
                            ARTICOLO IV. 
     (Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione). 
 
  1. - Il presente Protocollo  sara'  aperto  presso  la  sede  della
Organizzazione, per la firma, dal 1 giugno 1978 al  1  marzo  1979  e
rimarra' indi aperto per l'adesione. 
  Secondo le disposizioni del punto  3  del  presente  Articolo,  gli
Stati possono  divenire  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo
mediante: 
    (a) firma senza riserve per ratifica, accettazione o 
approvazione; oppure 
    (b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, 
seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure 
    (c) adesione. 
  2.  -  Ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione  saranno
effettuate mediante deposito di uno strumento a tale  effetto  presso
la Segreteria generale dell'Organizzazione. 
  3. - Il presente Protocollo  puo'  essere  firmato  senza  riserve,
ratificato, accettato, approvato, o vi si puo' ad esso aderire,  solo
dagli Stati che hanno firmato senza riserve, ratificato, accettato. 
  approvato la Convenzione o che hanno ad essa aderito. 
 
                             ARTICOLO V. 
                        (Entrata in vigore). 
 
  1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore 6 mesi dopo la  data
alla quale almeno 15 Stati,  la  cui  flotta  mercantile  complessiva
costituisca almeno il 50 per cento del tonnellaggio di  stazza  lorda
della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti  contraenti
secondo l'articolo IV di esso, purche' pero' il  presente  Protocollo
non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. 
  2. - Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione  o
adesione depositato dopo la data di entrata in  vigore  del  presente
Protocollo avra' effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito. 
  3. - Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo  sara'
considerata accettata in base all'articolo  VIII  della  Convenzione,
qualsiasi  strumento  di  ratifica,  accettazione,   approvazione   o
adesione  depositato  si  riferira'  al  presente  Protocollo   quale
modificato. 
 
                            ARTICOLO VI. 
                             (Denuncia). 
 
  1. - Il presente Protocollo puo'  essere  denunciato  da  qualsiasi
Parte in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data  in  cui  il
presente Protocollo e' entrato in vigore per quella Parte. 
  2. - La denuncia deve avvenire mediante deposito di  uno  strumento
di denuncia presso la Segreteria generale dell'Organizzazione. 
  3. - Una denuncia avra' effetto dopo 1 anno, o dopo un  periodo  di
tempo piu' lungo quale puo' essere  specificato  nello  strumento  di
denuncia, dalla data in cui essa e' stata ricevuta  dalla  Segreteria
generale dell'Organizzazione. 
  4. - Una denuncia della Convenzione da una Parte sara'  considerata
essere denuncia dalla Parte stessa anche del presente Protocollo. 
 
                            ARTICOLO VII. 
                           (Depositario). 
 
  1. - Il presente Protocollo sara' depositato presso  la  Segreteria
generale dell'Organizzazione (da qui  in  avanti  indicata  come  "il
Depositario"). 
  2. - Il Depositario deve: 
    (a) informare tutti gli  Stati  che  hanno  firmato  il  presente
Protocollo o che vi hanno aderito su: 
      (i) ogni nuova firma o  nuovo  deposito  di  uno  strumento  di
ratifica, accettazione,  approvazione  o  adesione,  insieme  con  la
relativa data; 
      (ii) data di entrata in vigore del presente Protocollo; 
      (iii) deposito di  ogni  strumento  di  denuncia  del  presente
Protocollo insieme con la data in cui esso e'  stato  ricevuto  e  la
data alla quale la denuncia ha effetto; 
    (b)  trasmettere  copie  autentiche  legalizzate   del   presente
Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo
od hanno ad esso aderito. 
  3. - Appena il presente Protocollo entrera' in  vigore,  una  copia
autentica legalizzata di esso  sara'  trasmessa  dal  Depositario  al
Segretariato delle Nazioni Unite per  registrazione  e  pubblicazione
secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 
 
                           ARTICOLO VIII. 
                              (Lingue). 
 
  Il presente Protocollo  viene  redatto  in  originale  unico  nelle
lingue cinese, inglese,  francese  e  spagnola,  ogni  testo  essendo
ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l'originale
firmato, traduzioni ufficiali nella lingua araba, tedesca e italiana. 
 
 
  IN  FEDE  DI  QUANTO  SOPRA  i  sottoscritti,  debitamente  a  cio'
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente 
Protocollo 
 
  FATTO A LONDRA il 17 febbraio 1978. 
 
               ............(firme omesse)............ 
 
 
    
                      -------------------------


    

 
 

 
                               ANNESSO 

 
MODIFICHE E AGGIUNTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER  LA
                SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE 

 
 

 
                             CAPITOLO I. 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 

 
              PARTE A - APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ECC. 

 
                              REGOLA 2. 
                           (Definizioni). 

 
Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma: 
  (n) "Eta' di una nave" significa  il  periodo  di  tempo  trascorso
dall'anno di costruzione quale indicato nei fogli di immatricolazione
della nave. 

 
                   PARTE B - VISITE E CERTIFICATI 

 
                              REGOLA 6. 
                        (Ispezioni e visite). 

 
Il testo esistente della Regola 6 viene sostituito dal seguente: 
  (a) Le ispezioni e  le  visite  delle  navi,  per  quanto  riguarda
l'applicazione dei dispositivi delle presenti Regole e la concessione
di  esenzioni  da  esse,  devono  essere  effettuate  da   funzionari
dell'Amministrazione.  L'Amministrazione  puo'  pero'   affidare   le
ispezioni  e  le  visite  a  ispettori   all'uopo   nominati   o   ad
organizzazioni da essa riconosciute. 
  (b) L'Amministrazione deve istituire disposizioni per le  ispezioni
non programmate da effettuare durante il  periodo  di  validita'  del
certificato. 
  Tali  ispezioni  devono  assicurare  che   la   nave   e   il   suo
equipaggiamento rimangono, sotto ogni punto di  vista,  soddisfacenti
per il servizio cui la nave e' adibita. 
  Queste ispezioni possono essere effettuate dai servizi di ispezione
dell'Amministrazione stessa, oppure da ispettori nominati, oppure  da
organizzazioni riconosciute,  oppure  da  altre  Parti  su  richiesta
dell'Amministrazione. Se l'Amministrazione, in base alle disposizioni
delle Regole 8 e 10 del presente Capitolo, stabilisce visite  annuali
obbligatorie,  le  suddette  ispezioni  non  programmate   non   sono
obbligatorie. 
  (c)   Un'Amministrazione   che   nomina   ispettori   o   riconosce
organizzazioni per effettuare ispezioni e visite ai sensi  dei  commi
(a) e  (b)  della  presente  Regola,  deve  almeno  autorizzare  ogni
ispettore nominato od ogni organizzazione riconosciuta a: 
    (i) richiedere riparazioni a una nave, e 
    (ii) effettuare ispezioni e visite se richieste dalle  competenti
Autorita' dello Stato del porto. 
  L'Amministrazione    deve    notificare    all'Organizzazione    le
responsabilita'  e  le  condizioni  specifiche  delle  autorizzazioni
conferite agli ispettori nominati o alle organizzazioni riconosciute. 
  (d) Quando un ispettore nominato od una organizzazione riconosciuta
trova che le condizioni della nave  o  del  suo  equipaggiamento  non
corrispondono sostanzialmente ai dati del certificato o sono tali che
la nave non e' atta a prendere il mare senza pericoli per se stessa o
per le  persone  imbarcate,  tale  ispettore  o  organizzazione  deve
immediatamente assicurarsi  che  sia  stato  preso  un  provvedimento
correttivo e deve in tempo debito  informarne  l'Amministrazione.  Se
tale  provvedimento  correttivo  non  viene  preso,  il   certificato
relativo deve essere ritirato  e  l'Amministrazione  ne  deve  essere
informata immediatamente; e, se la nave  si  trova  in  un  porto  di
un'altra Parte, anche le competenti autorita' dello Stato  del  porto
devono  esserne  informate  immediatamente.  Quando  un   funzionario
dell'Amministrazione o  un  ispettore  nominato  o  un'organizzazione
riconosciuta hanno informato le competenti autorita' dello Stato  del
porto, il Governo dello Stato del porto interessato  deve  fornire  a
tale  funzionario  o  ispettore  o  organizzazione  ogni   assistenza
necessaria per soddisfare i loro obblighi secondo la presente Regola. 
Quando possibile, il Governo dello Stato del porto  interessato  deve
assicurarsi che la nave non parta fino a che possa prendere il  mare,
o lasciare il  porto  per  recarsi  in  un  appropriato  cantiere  di
riparazione, senza pericolo per la  nave  stessa  o  per  le  persone
imbarcate. 
  (e) In ogni caso, l'Amministrazione deve  garantire  pienamente  la
compiutezza e l'efficienza dell'ispezione  e  della  visita,  e  deve
provvedere a quanto necessario per soddisfare a tale obbligo. 

 
                              REGOLA 7. 
                 (Visite delle navi da passeggeri). 

 
Il testo esistente del comma (b) (iii) viene sostituito dal seguente: 
  (iii) Una visita, generale o parziale secondo le circostanze,  deve
essere effettuata dopo  una  riparazione  conseguente  alle  indagini
prescritte alla Regola 11 del  presente  Capitolo,  od  ogniqualvolta
vengano eseguite importanti riparazioni o sostituzioni. 
  La  visita  deve  essere  tale  da  assicurare  che  le  necessarie
riparazioni o sostituzioni siano state effettivamente  eseguite,  che
il materiale e la lavorazione  di  tali  riparazioni  o  sostituzioni
siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista e che la nave  soddisfa
sotto ogni punto di vista alle disposizioni della Convenzione  e  del
presente  Protocollo  e  delle  vigenti  Norme   internazionali   per
prevenire gli abbordi in mare, e delle leggi, decreti, ordinamenti  e
norme promulgati in merito dall'Amministrazione. 

 
                              REGOLA 8. 
(Visita dei mezzi di salvataggio e di altre dotazioni delle  navi  da
                              carico). 

 
Il testo esistente della Regola 8 viene sostituito dal seguente: 
  (a) I mezzi di salvataggio, eccetto l'impianto radiotelegrafico nel
motoscafo di salvataggio o l'apparecchio radio portatile per mezzi di
salvataggio,  l'ecosonda,  la  girobussola,  i  mezzi  di  estinzione
incendi e l'impianto a  gas  inerte  delle  navi  da  carico  cui  si
applicano i Capitoli II-1, II-2, III e  V  della  Convenzione  e  del
presente Protocollo, sono soggetti a visite  iniziale  e  susseguenti
come prescritto per le navi da passeggeri nella Regola 7 del Capitolo
I della Convenzione e nel presente Protocollo, sostituendo 24 mesi in
luogo di 12 mesi nel comma (a) (ii) di tale Regola. I  piani  per  la
difesa contro il fuoco nelle navi nuove  e  le  scalette  per  piloti
comprese quelle a motore, i fanali, i segnali ed i mezzi per emettere
segnali sonori, imbarcati su navi nuove od esistenti,  devono  essere
inclusi nelle visite, per garantire che  essi  rispondano  pienamente
alle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo e,  ove
applicabile, alle vigenti  Norme  internazionali  per  prevenire  gli
abbordi in mare. 
  (b) Per le navi petroliere aventi 10 o piu' anni  di  eta',  devono
essere effettuate visite intermedie, entro 3 mesi  prima  o  dopo  la
data di scadenza dei Certificati di sicurezza delle dotazioni di nave
da carico, per assicurarsi che le dotazioni di cui al comma (a) della
presente Regola si sono mantenute come indicato alla  Regola  11  del
presente Capitolo e si trovano in buone condizioni di  funzionamento.
Tali visite intermedie devono  essere  indicate  sul  Certificato  di
sicurezza delle dotazioni di nave da carico rilasciato a norma  della
Regola 12 (a) (iii) del Capitolo I della Convenzione. 

 
                             REGOLA 10. 
(Visite di scafo, macchine ed equipaggiamento delle navi da carico). 

 
Il testo esistente della Regola 10 viene sostituito dal seguente: 
  (a) Scafo, macchine ed equipaggiamento (esclusi quegli elementi per
i  quali  vengono  rilasciati  i  Certificati  di  sicurezza  per  le
dotazioni  di  nave   da   carico,   i   Certificati   di   sicurezza
radiotelegrafica per navi da carico  o  i  Certificati  di  sicurezza
radiotelefonica per navi da carico) di  una  nave  da  carico  devono
essere visitati al loro completamento, e poi  come  l'Amministrazione
potra' considerare necessario, per assicurarsi che le loro condizioni
sono  soddisfacenti  sotto  ogni  punto  di  vista,  ed  ai  seguenti
intervalli: 
    (i)  agli  intervalli  specificati  dall'Amministrazione  ma  non
eccedenti 5 anni (visite periodiche); 
    (ii) oltre a tali visite periodiche, una nave  petroliera  avente
eta' di  10  anni  o  piu'  deve  sottoporsi  ad  almeno  una  visita
intermedia durante il periodo di validita'  del  suo  Certificato  di
sicurezza di costruzione per nave da carico. Nei casi in cui soltanto
una di tali visite intermedie sia effettuata in uno  dei  periodi  di
validita' del certificato, essa deve essere eseguita non prima  di  6
mesi dalla data a meta' del periodo di validita' del certificato, ne'
6 mesi dopo tale data. 
  (b)  Le  visite  iniziale  e  periodiche  devono  essere  tali   da
assicurare che le sistemazioni, i materiali e i dimensionamenti della
struttura, le caldaie e gli altri recipienti  in  pressione,  i  loro
accessori, il macchinario principale e ausiliario compresi gli organi
di governo e i relativi impianti di comando, l'impianto  elettrico  e
gli altri equipaggiamenti sono  soddisfacenti  sotto  ogni  punto  di
vista per il servizio cui la nave e' destinata. Tali visite, nel caso
di navi petroliere, devono includere anche  l'ispezione  della  parte
esterna del fondo della nave, i  locali  pompe,  gli  impianti  delle
tubature del carico e del combustibile,  le  tubature  di  sfogo,  le
valvole di pressione/vuoto e i parafiamme. 
  (c) Una visita intermedia a una nave petroliera avente eta'  di  10
anni o piu' deve comprendere l'ispezione degli organi  di  governo  e
dei relativi impianti di comando, dei locali  pompe,  degli  impianti
delle tubature del carico e del combustibile sul ponte e  nei  locali
pompe, le tubature di  sfogo,  le  valvole  di  pressione/vuoto  e  i
parafiamme, le sistemazioni elettriche nelle  zone  pericolose  e  la
parte esterna del fondo della nave. 
  Oltre  all'esame  visivo  dell'impianto  elettrico,   deve   essere
misurata la resistenza di isolamento  dell'impianto  elettrico  nelle
zone pericolose. Se, dopo gli esami, vi fosse  qualche  dubbio  sulle
condizioni delle tubature, devono essere  prese  misure  addizionali,
quali  prove  idrostatiche  e  determinazione   di   spessore,   come
necessario. Le suddette visite intermedie devono essere indicate  sul
Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico rilasciato
in base alla Regola 12 (a) (ii) del Capitolo I della Convenzione. 
  (d) Una visita, generale o parziale secondo  le  circostanze,  deve
essere effettuata, quando sia richiesta dopo  un'indagine  prescritta
nella Regola 11  del  presente  Capitolo,  od  ogniqualvolta  vengano
eseguite importanti riparazioni o sostituzioni. La visita deve essere
tale da assicurare che le necessarie riparazioni o sostituzioni siano
state effettivamente eseguite, che i materiali e  la  lavorazione  di
tali riparazioni o sostituzioni sono soddisfacenti sotto  ogni  punto
di vista e che la nave e' atta a prendere il mare senza pericoli  per
se stessa o per le persone imbarcate. 

 
                             REGOLA 11. 
           (Mantenimento delle condizioni dopo le visite). 

 
Il testo esistente della Regola 11 viene sostituito dal seguente: 
  (a) Le condizioni della  nave  e  del  suo  equipaggiamento  devono
essere mantenute  in  modo  da  soddisfare  alle  disposizioni  della
Convenzione e del presente  Protocollo  per  garantire  che  la  nave
rimarra', sotto ogni punto di vista, atta a prendere  il  mare  senza
pericoli per se stessa e per le persone imbarcate. 
  (b) Dopo che sia stata completata una visita secondo le  Regole  6,
7, 8, 9 e  10  del  Capitolo  I  della  Convenzione  e  del  presente
Protocollo, nessun cambiamento puo' essere apportato alla  struttura,
al macchinario, all'equipaggiamento e ad altre parti che siano  state
oggetto della visita, senza benestare dell'Amministrazione. 
  (c) Qualora la nave subisca un'avaria o venga scoperto  un  difetto
interessante la sicurezza della nave o l'efficienza o la  completezza
dei suoi mezzi di salvataggio o altro equipaggiamento, il  comandante
o  l'armatore  della  nave  deve  riferirne  all'Amministrazione,   o
all'ispettore nominato, o all'organizzazione riconosciuta,  che  deve
rilasciare il relativo  certificato,  che  provvedera'  a  che  siano
iniziate indagini per stabilire se sia  necessaria  una  visita  come
richiesto dalle Regole  6,  7,  8,  9  e  10  del  Capitolo  I  della
Convenzione e dal presente Protocollo. Se la  nave  si  trova  in  un
porto di un'altra Parte, il comandante o  l'armatore  deve  informare
immediatamente anche le competenti autorita' dello Stato del porto, e
l'ispettore nominato o l'organizzazione riconosciuta deve  accertarsi
che tale informazione sia stata data. 

 
                             REGOLA 14. 
                (Durata e validita' dei certificati). 

 
Il testo esistente della Regola 14 viene sostituito dal seguente: 
  (a)  I  certificati,  eccetto  il  Certificato  di   sicurezza   di
costruzione per nave da carico, il  Certificato  di  sicurezza  delle
dotazioni di nave da carico ed ogni Certificato di esenzione,  devono
essere rilasciati per un periodo non superiore a 12 mesi. 
  Il Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico  deve
essere  rilasciato  per  un  periodo  non  superiore  a  5  anni.  Il
Certificato di sicurezza delle  dotazioni  di  nave  da  carico  deve
essere  rilasciato  per  un  periodo  non  superiore  a  24  mesi.  I
Certificati di esenzione non potranno  avere  validita'  superiore  a
quella dei certificati cui essi si riferiscono. 
  (b)  Non  puo'  essere  permessa  alcuna  estensione  del   periodo
quinquennale di validita' del Certificato di sicurezza di costruzione
per nave da carico. 
  (c) Se una visita ha luogo entro i 2 mesi che precedono il  termine
del periodo per il  quale  e'  stato  originariamente  rilasciato  un
Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave  da  carico  o  un
Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico, per navi
da carico aventi stazza lorda di 300 tons o piu' ma inferiore  a  500
tons, detto Certificato puo' essere ritirato e puo' essere rilasciato
un nuovo Certificato  con  scadenza  12  mesi  dopo  il  termine  del
suddetto periodo. 
  (d) Se la nave, quando viene a scadere un certificato che  non  sia
quello di cui al comma (b) della presente Regola, non si trova in  un
porto della nazione in cui e' immatricolata  o  in  cui  deve  essere
sottoposta a visita, l'Amministrazione puo'  estendere  la  validita'
del certificato, ma tale estensione puo'  essere  accordata  solo  al
fine di permettere alla nave di completare il suo viaggio  fino  alla
nazione nella quale essa e' immatricolata o deve essere sotto posta a
visita, e  solo  nei  casi  in  cui  appaia  che  sia  appropriato  e
ragionevole fare cosi'. 
  (e) Nessun certificato puo' essere esteso in base alle disposizioni
del comma (d) della presente Regola per un periodo di tempo superiore
a 5 mesi, ed una nave cui sia stata accordata un'estensione non  deve
essere autorizzata, in virtu' di tale estensione, al suo arrivo nella
nazione nella quale e' immatricolata o nel porto in cui  deve  essere
visitata, a lasciare quel porto o quella nazione senza aver  ottenuto
un nuovo certificato. 
  (f) Un certificato, che non sia quello di cui al  comma  (b)  della
presente Regola, che non sia  stato  esteso  in  base  alle  suddette
disposizioni   della   presente   Regola,    puo'    essere    esteso
dall'Amministrazione per un periodo di grazia fino ad  1  mese  dalla
data di scadenza su di esso indicata. 
  (g) Un certificato cessa di avere validita': 
    (i) se le ispezioni e le visite non vengono  effettuate  entro  i
periodi specificati nelle Regole 7 (a), 8, 9 e 10 (a) del Capitolo  I
della Convenzione e nel presente Protocollo  o  entro  gli  eventuali
periodi di estensione accordati in base ai commi (d), (e) od (f) 
della presente Regola, o 
    (ii) dopo trasferimento della nave  alla  bandiera  di  un  altro
Governo. 
  Un nuovo certificato puo' essere rilasciato solo quando il  Governo
che lo  deve  rilasciare  sia  pienamente  soddisfatto  che  la  nave
risponde alle disposizioni della Regola 11 (a)  e  (b)  del  presente
Capitolo. Nel caso di trasferimento tra due Parti, se richiesto entro
3 mesi dalla data del trasferimento, il Governo della  Parte  la  cui
bandiera era prima battuta dalla nave deve trasmettere al piu' presto
all'Amministrazione copie dei certificati che la nave aveva prima del
trasferimento e, se  disponibili,  copie  dei  relativi  rapporti  di
visita. 

 
                             REGOLA 19. 
                            (Controlli). 

 
Il testo esistente della Regola 19 viene sostituito dal seguente: 
  (a) Ogni nave, quando si trova in un porto di  un'altra  Parte,  e'
soggetta a controlli, da parte di funzionari debitamente  autorizzati
dal Governo di tale Parte,  intesi  a  verificare  la  validita'  dei
certificati rilasciati in base alla Regola 12 o alla  Regola  13  del
Capitolo I della Convenzione. 
  (b) Tali certificati, se validi, devono essere accettati a meno che
non vi siano chiari elementi che facciano ritenere che le  condizioni
della   nave   o   del   suo   equipaggiamento   non    corrispondono
sostanzialmente ai dati di qualche certificato o che la nave e il suo
equipaggiamento non soddisfano alle disposizioni della Regola 11  (a)
e (b) del presente Capitolo. 
  (c) Nella circostanza di cui al comma (b) della presente  Regola  o
se un certificato e' spirato  o  ha  perduto  la  sua  validita',  il
funzionario che esegue il controllo deve fare passi  per  assicurarsi
che la nave non parta fino  a  che  non  possa  prendere  il  mare  o
lasciare  il  porto  per  arrivare  ad  un  appropriato  cantiere  di
riparazione senza pericoli per se stessa o per le persone imbarcate. 
  (d) Nel caso che questo controllo dia origine ad un  intervento  di
qualsiasi genere, il  funzionario  che  effettua  il  controllo  deve
immediatamente informare, per iscritto, il Console o, in sua assenza,
la piu' vicina rappresentanza diplomatica dello Stato di cui la  nave
batte la bandiera, di tutte le circostanze per  cui  l'intervento  e'
stato ritenuto necessario. Inoltre devono essere  di  cio'  informati
anche  gli  ispettori  nominati  o  le  organizzazioni   riconosciute
responsabili  del  rilascio  dei  certificati.  I  fatti  riguardanti
l'intervento devono essere notificati all'Organizzazione. 
  (e) L'Autorita' interessata dello Stato del porto  deve  notificare
tutte le informazioni riguardanti la nave  alle  autorita'  del  piu'
vicino porto di scalo, oltreche' alle parti di cui al comma (d) della
presente Regola, se non e' in grado di fare quanto  detto  nei  commi
(c) e (d) della presente Regola o se la nave e' stata  autorizzata  a
procedere fino al piu' vicino porto di scalo. 
  (f) Nell'effettuazione dei controlli secondo  la  presente  Regola,
deve essere compiuto ogni sforzo  per  evitare  che  una  nave  venga
indebitamente fermata o ritardata. 
  Se una nave viene per cio' indebitamente fermata o ritardata,  essa
ha diritto a compenso per perdite o danni patiti. 

 
 

 
                           CAPITOLO II-1. 
COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA'  MACCHINE  ED  IMPIANTI
                              ELETTRICI 

 
                       PARTE A - GENERALITA'. 

 
                              REGOLA 1. 
                           (Applicazione). 

 
  Al testo esistente del comma (b)  della  Regola  I  viene  aggiunto
quanto segue: 
    (iii) Nonostante le disposizioni  del  punto  (ii)  del  presente
comma (b) e del punto (a) (iii) della presente Regola,  ai  fini  del
comma (d) della Regola 29  del  presente  Capitolo,  nave  petroliera
"nuova" significa una nave petroliera: 
      1. - per la quale il contratto di costruzione abbia data 
posteriore al 1 giugno 1979; o 
      2. - in mancanza di contratto di costruzione, la chiglia  della
quale venga impostata, o la quale si trovi ad un corrispondente 
stadio di costruzione, dopo il 1 gennaio 1980; o 
      3. - la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o 
      4. - che abbia subito una  trasformazione  o  una  modifica  di
grande importanza: 
        (a) per le quali il contratto abbia data posteriore al 1 
giugno 1979; o 
        (b) in mancanza di un contratto, il lavoro di costruzione 
delle quali venga iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o 
        (c) siano completate dopo il 1 giugno 1982. 
    (iv) Ai fini del comma (d) della Regola 29 del presente Capitolo,
nave petroliera "esistente" e' una nave petroliera che  non  sia  una
nave petroliera "nuova" quale definita al punto  (iii)  del  presente
comma (b). 
    (v)  Ai  fini  del  punto  (iii)  del  presente  comma  (b),   la
trasformazione di una nave petroliera esistente avente portata  lorda
di 20.000 t  o  piu'  per  farla  rispondere  alle  disposizioni  del
presente  Protocollo  o  del  Protocollo  del  1978   relativo   alla
Convenzione   internazionale   del   1973    per    la    prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi, non  puo'  essere  considerata
costituire trasformazione o modifica di grande importanza. 

 
                              REGOLA 2. 
                           (Definizioni). 

 
  Al testo esistente della Regola 2 vanno aggiunti i seguenti commi: 
    (k) L'impianto di comando a distanza degli organi di  governo  e'
il mezzo col quale i dovuti movimenti del  timone  vengono  trasmessi
dal ponte di comando ai comandi  dei  gruppi  che  azionano  i  detti
organi. 
      1. - L'organo di governo  principale  e'  il  macchinario,  gli
eventuali gruppi che azionano l'organo stesso e i suoi ausiliari,  ed
i mezzi di applicazione del momento torcente all'asta del timone (per
esempio barra o settore) necessari per far muovere il timone al  fine
di governare la nave nelle condizioni di servizio normale. 
    (m) Gruppo azionante un organo di governo e': 
      (i)  nel  caso  di  organo  di  governo  elettrico,  un  motore
elettrico col relativo equipaggiamento elettrico; 
      (ii) nel caso di organo di governo elettro-idraulico, un motore
elettrico col relativo equipaggiamento elettrico e la pompa connessa; 
      (iii) nel  caso  di  altro  organo  di  governo  Idraulico,  la
macchina che lo aziona e la pompa connessa. 
    (n)  L'organo  di  governo  ausiliario  e'  il  sistema  che   e'
provveduto per far muovere il timone al fine di governare la nave nel
caso che venga a mancare l'organo di governo principale. 

 
              PARTE C - MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI. 

 
                             REGOLA 29. 
                        (Organi di governo). 

 
  Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma: 
    (d) Solo per le navi petroliere: 
      (i) Quanto segue si  applica  ad  ogni  nave  petroliera  nuova
avente stazza lorda di 10.000 tons o piu' e, non dopo  2  anni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  Protocollo,  ad  ogni  nave
petroliera esistente avente stazza lorda di 10.000 tons o piu': 
        1. - devono essere  provveduti  due  impianti  di  comando  a
distanza degli organi di governo, ognuno dei quali deve poter  essere
comandato separatamente dal ponte di comando. 
  Cio' non richiede che la ruota  o  la  leva  di  governo  siano  in
doppio. 
  Nel caso di mancanza dell'impianto  di  comando  a  distanza  degli
organi di governo in funzione, l'altro  impianto  deve  poter  essere
messo in funzione immediata da un posto sul ponte  di  comando.  Ogni
impianto di comando a distanza degli organi di governo, se elettrici,
deve essere servito da un proprio circuito separato,  alimentato  dal
circuito che aziona gli organi di governo, da un posto situato dentro
al compartimento degli organi di governo.  In  caso  di  mancanza  di
alimentazione di energia  elettrica  ad  un  impianto  di  comando  a
distanza degli organi di governo deve essere dato allarme al ponte di
comando. Gli allarmi richiesti nel presente punto  1.  devono  essere
tanto acustici quanto ottici e devono essere situati in un posto  sul
ponte di comando ove possano essere prontamente osservati; 
        2. - un comando dell'organo di governo principale deve essere
previsto anche nel compartimento degli organi di governo; 
        3.- nel compartimento degli organi di governo  devono  essere
previsti mezzi per sconnettere gli impianti  di  comando  a  distanza
degli organi di governo dal circuito che li aziona; 
        4.- tra il ponte di comando e il compartimento  degli  organi
di governo deve essere previsto un mezzo di comunicazione; 
        5. - sul ponte di comando deve essere indicata  la  posizione
angolare esatta del timone. L'indicazione dell'angolo del timone deve
essere indipendente dagli impianti di comando a distanza degli organi 
di governo; e 
        6.  -  la  posizione  angolare   del   timone   deve   essere
riconoscibile nel compartimento degli organi di governo. 
      (ii) Ad ogni nave  petroliera  nuova  avente  stazza  lorda  di
10.000 tons o piu', in aggiunta alle richieste di cui in  (a)  ed  in
(d) (i) della presente Regola, si applica quanto segue: 
        1. - l'organo di governo principale deve  comprendere  due  o
piu' gruppi di energia identici e deve essere capace di  azionare  il
timone come richiesto in (d) (ii) (2) della  presente  Regola  mentre
sono in funzione uno o piu' gruppi. 
  Per quanto ragionevole e pratico, l'organo  di  governo  principale
deve essere sistemato in modo che  una  singola  mancanza  nella  sua
tubatura o in uno dei gruppi  non  menomi  l'integrita'  delle  altre
parti dell'organo di governo. 
  Tutti gli accoppiatoi meccanici  che  fanno  parte  dell'organo  di
governo e la connessione meccanica con eventuali impianti di  comando
a distanza dell'organo di governo, devono essere  di  sana  e  fidata
costruzione a soddisfazione dell'Amministrazione; 
        2. - l'organo di governo principale deve essere  capace,  con
la nave alla sua massima immersione in mare, di portare il timone  da
35° da un lato a 35° dall'altro, quando la  nave  procede  in  marcia
avanti alla sua massima velocita' di esercizio. Il timone deve  poter
essere portato da 35° dall'uno o dall'altro lato a 30° dall'altro  in
non piu' di 28 s, nelle stesse condizioni; 
        3. - l'organo di  governo  principale  deve  essere  azionato
meccanicamente se necessario per adempiere alle richieste di  cui  in
(d) (ii) (2) della presente Regola; 
        4. - i gruppi che azionano  l'organo  di  governo  principale
devono essere sistemati in modo  da  partire  automaticamente  quando
l'energia viene ristabilita dopo una sua mancanza; 
        5. - nel caso di mancanza di uno  qualunque  dei  gruppi  che
azionano gli organi di governo, deve esserne dato un allarme al ponte
di  comando.  Ogni  gruppo  deve  poter  essere  messo  in   funzione
automaticamente o manualmente da una posizione sul ponte di comando, 
e 
        6. - deve essere  prevista  automaticamente  un'alimentazione
alternativa di energia, sufficiente almeno per alimentare  un  gruppo
degli organi di governo in modo da azionare il timone come  precisato
qui di seguito ed  anche  per  alimentare  l'impianto  di  comando  a
distanza associato e l'indicatore dell'angolo del timone entro 45  s,
dalla sorgente di  energia  elettrica  di  emergenza  o  da  un'altra
sorgente di energia indipendente posta nel compartimento degli organi
di governo. La sorgente di energia  indipendente  deve  essere  usata
solo a questo scopo  e  deve  avere  una  capacita'  sufficiente  per
mezz'ora di funzionamento continuo. Il gruppo che aziona l'organo  di
governo,  quando  viene  alimentato   dalla   sorgente   di   energia
indipendente, deve essere capace almeno di portare il timone  da  15°
da un lato a 15° dall'altro in non piu' di 60 s con la nave alla  sua
massima immersione in mare quando procede in marcia  avanti  a  meta'
della sua velocita' massima di esercizio, oppure a 7 nodi,  assumendo
il maggiore tra questi due valori di velocita'. 

 
                           CAPITOLO II-2. 
COSTRUZIONE - PROTEZIONE ANTINCENDIO, RIVELAZIONE  DEGLI  INCENDI  ED
                      ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

 
                        PARTI A - GENERALITA' 

 
                              REGOLA 1. 
                           (Applicazione). 

 
  Al testo esistente del comma (a) viene aggiunto quanto segue: 
    (iv) Nonostante le  disposizioni  dei  punti  (ii)  e  (iii)  del
presente comma (a), ai fini del punto (a)  (ii)  della  Regola  55  e
della Regola  60  del  presente  Capitolo,  nave  petroliera  "nuova"
significa una nave petroliera: 
      1. - per la quale il contratto di costruzione abbia data 
posteriore al 1 giugno 1979; o 
      2. - in mancanza di contratto di costruzione, la chiglia  della
quale venga impostata, o la quale si trovi ad un corrispondente stato 
di costruzione, dopo il 1 gennaio 1980; o 
      3. - la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o 
      4. - che abbia subito una  trasformazione  o  una  modifica  di
grande importanza: 
        (a) per le quali il contratto abbia data posteriore al 1 
giugno 1979; o 
        (b) in mancanza di un contratto, il lavoro di costruzione 
delle quali venga iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o 
        (c) siano completato dopo il 1 giugno 1982. 
    (v) Ai fini del punto (a) (ii) della Regola 55 e della Regola  60
del presente  Capitolo,  nave  petroliera  "esistente"  e'  una  nave
petroliera che non sia una nave petroliera "nuova, quale definita  al
punto (iv) del presente comma (a). 
    (vi)  Ai  fini  del  punto  (iv)  del  presente  comma  (a),   la
trasformazione di una nave petroliera esistente avente portata  lorda
di 20.000 t  o  piu'  per  farla  rispondere  alle  disposizioni  del
presente  Protocollo  o  del  Protocollo  del  1978   relativo   alla
Convenzione   internazionale   del   1973    per    la    prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi, non  puo'  essere  considerata
costituire trasformazione o modifica di grande importanza. 

 
                              REGOLA 3. 
                           (Definizioni). 

 
  Il testo esistente del punto (v) viene sostituito dal seguente: 
    (v)   "Dislocamento   leggero"   (Lightweight)    significa    il
dislocamento di una nave (in  t)  senza  carico,  combustibile,  olio
lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce ed acqua di  alimento  in
cisterne, provviste di consumo e passeggeri ed  equipaggio  coi  loro
effetti personali. 

 
  Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma: 
    (x) "Petrolio greggio" (Crude oil) significa  qualsiasi  petrolio
che si trova allo stato naturale  nella  terra,  trattato  o  no  per
renderlo atto al trasporto, e comprende: 
      (i) petrolio greggio da cui possono essere state estratte certe 
frazioni distillate 
      (ii) petrolio greggio a cui possono essere state aggiunte certe
frazioni distillate. 

 
PARTE E -  MISURE  DI  SICUREZZA  CONTRO  GLI  INCENDI  PER  LE  NAVI
                             PETROLIERE. 

 
                             REGOLA 55. 
                           (Applicazione). 

 
  Il testo esistente di questa Regola viene sostituito dal seguente: 
    (a) Se non disposto altrimenti espressamente: 
      (i) La presente Parte E si applica a tutte le  navi  petroliere
nuove che trasportano petrolio greggio  e  prodotti  petroliferi  con
p.i. non superiore a 60 °C (140  °F)  (prova  in  vaso  chiuso)  come
determinato per mezzo di un apparato approvato di misura del  p.i.  e
con pressione di vapore Reid inferiore alla pressione atmosferica e a
quella di altri prodotti liquidi aventi rischio di incendio similare; 
e 
      (ii) inoltre, tutte le navi cui si applica la presente Parte  E
devono soddisfare alle norme delle Regole 52, 53 e  54  del  Capitolo
II-2 della Convenzione, con la differenza che gli impianti  fissi  di
estinzione incendi a gas per i locali da  carico  non  devono  essere
usati  per  navi  petroliere  nuove  e  per  quelle  navi  petroliere
esistenti che soddisfano alla Regola 60 del presente Capitolo. Per le
navi  petroliere  esistenti  per  le  quali  non  e'  richiesto   che
soddisfino  alla  Regola   60,   l'Amministrazione,   applicando   le
disposizioni del  comma  (f)  della  Regola  52,  puo'  accettare  un
impianto  a  schiuma  atto  a  scaricare   schiuma   internamente   o
esternamente alle cisterne.  I  dettagli  della  sistemazione  devono
essere a soddisfazione dell'Amministrazione. 
    (b) Ove si intendano trasportare carichi, diversi  da  quelli  di
cui in (a) (i) della presente Regola, introducenti rischi di incendio
addizionali, saranno richieste  misure  di  sicurezza  addizionali  a
soddisfazione dell'Amministrazione. 
    (c)  Le  navi  che  trasportano  carichi  combinati  non   devono
trasportare carichi solidi, a meno che tutte le cisterne  del  carico
siano vuote di petrolio e libere da gas o a meno che, in  ogni  caso,
l'Amministrazione sia soddisfatta delle sistemazioni provvedute. 

 
                             REGOLA 60. 
               (Protezione delle cisterne del carico). 

 
  Il testo esistente di questa Regola viene sostituito dal seguente: 
    (a) Per le navi petroliere nuove aventi portata lorda di 20.000 t
o piu', la protezione della zona di ponte delle cisterne del carico e
delle cisterne stesse deve essere ottenuta per mezzo di  un  impianto
fisso a schiuma per ponte e di un impianto fisso a gas inerte secondo
le disposizioni  delle  Regole  61  e  62  del  Capitolo  II-2  della
Convenzione, a meno  che,  in  luogo  delle  suddette  installazioni,
l'Amministrazione,  dopo   aver   considerato   le   sistemazioni   e
l'equipaggiamento della nave, possa accettare altre  combinazioni  di
installazioni fisse  se  esse  offrono  protezione  equivalente  alle
suddette, secondo la Regola 5 del Capitolo I della Convenzione. 
    (b) Per essere considerato equivalente,  l'impianto  proposto  in
luogo di quello a schiuma per ponte deve: 
      (i) essere  capace  di  estinguere  incendi  di  versamenti  di
petrolio ed anche di impedire l'accensione di petrolio versato non 
ancora acceso; e 
      (ii) essere capace di combattere incendi in cisterne rotte. 
    (c) Per essere considerato equivalente,  l'impianto  proposto  in
luogo di quello a gas inerte deve: 
      (i) essere capace di prevenire pericolosi accumuli  di  miscele
esplosive in cisterne del carico intatte durante il servizio  normale
per tutto il Viaggio in zavorra ed il servizio necessario per le 
operazioni delle cisterne; e 
      (ii) essere progettato in modo da ridurre al minimo il  rischio
di incendio per generazione di elettricita' statica  da  parte  dello
stesso impianto. 
    (d) Ogni nave petroliera esistente avente  portata  lorda  di  20
mila t o piu' impiegata per servizio di trasporto di petrolio greggio
deve essere provvista di un impianto a gas  inerte  rispondente  alle
disposizioni del  comma  (a)  della  presente  Regola,  non  dopo  le
seguenti date: 
      (i) 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per 
una nave petroliera avente portata lorda di 70.000 t o piu'; e 
      (ii) 4 anni dopo l'entrata in vigore  del  presente  Protocollo
per una nave petroliera avente portata lorda inferiore a 70.000 t,  a
meno che, per navi petroliere aventi portata lorda inferiore a 40.000
t non provviste di macchine per lavaggio delle cisterne con capacita'
singola superiore a 60 m  cubi/h,  l'Amministrazione  possa  esentare
navi petroliere esistenti dalle richieste del presente comma (d),  se
non fosse ragionevole e praticabile applicare tali richieste, tenendo
conto delle caratteristiche di progetto della nave. 
    (e) Ogni nave petroliera esistente avente  portata  lorda  di  40
mila t o piu' impiegata per servizio di trasporto di petrolio greggio
ed ogni nave petroliera esistente avente portata lorda di 20.000 t  o
piu' impiegata per servizio  di  trasporto  di  petroli  diversi  dal
petrolio greggio provvista di macchine per  lavaggio  delle  cisterne
con capacita' singola superiore a 60 m cubi/h, deve essere  provvista
di un impianto a gas inerte rispondente alle richieste del comma  (a)
della presente Regola, non dopo le seguenti date: 
      (i) 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per 
una nave petroliera avente portata lorda di 70.000 t o piu'; e 
      (ii) 4 anni dopo l'entrata in vigore  del  presente  Protocollo
per una nave petroliera avente portata lorda inferiore a 70.000 t. 
    (f) Ogni nave petroliera che opera cm un procedimento di  pulizia
delle cisterne del carico mediante lavaggio con petrolio greggio deve
essere provvista  di  un  impianto  a  gas  inerte  rispondente  alle
richieste della Regola 62 del Capitolo II-2 della  Convenzione  e  di
macchine fisse per lavaggio delle cisterne. 
    (g) Tutte le navi petroliere provviste di un impianto fisso a gas
inerte devono avere un impianto di vuoto chiuso. 
    (h) Ogni nave petroliera nuova avente stazza lorda di 2.000  tons
o piu' non coperta dal comma (a) della presente  Regola  deve  essere
provvista  di  un  impianto  a  schiuma  atto  a  scaricare   schiuma
internamente o esternamente alle cisterne. 
  I dettagli di tale  installazione  devono  essere  a  soddisfazione
dell'Amministrazione. 

 
                             CAPITOLO V. 
                     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

 
                             REGOLA 12. 
            (Equipaggiamento di navigazione delle navi). 

 
  Il testo esistente del comma (a) viene sostituito dal seguente: 
    (a) Tutte le navi aventi stazza lorda di 1.600 tons  o  piu',  ma
inferiore a 10.000 tons, devono essere provviste di almeno  1  radar.
Tutte le navi, aventi stazza lorda  di  10.000  tons  o  piu'  devono
essere provviste di  almeno  2  radar,  ciascuno  atto  a  funzionare
indipendentemente dall'altro.  Tutti  i  radar  previsti  secondo  la
presente Regola devono essere di tipo approvato  dall'Amministrazione
e devono rispondere a norme operative non inferiori a quelle adottate
dall'Organizzazione. Sul ponte di comando delle suddette navi  devono
esservi dispositivi per il rilievo delle letture dei radar. 

 
                             REGOLA 19. 
                    (Uso del pilota automatico). 

 
  Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma: 
    (d) Il governo manuale deve essere provato dopo un uso prolungato
del pilota  automatico,  e  prima  di  entrare  in  zone  in  cui  la
navigazione richiede cautela speciale. 

 
  Al presente Capitolo vanno aggiunte le seguenti nuove Regole: 

 
                            REGOLA 19-1. 
              (Funzionamento degli organi di governo). 

 
  Nelle zone in cui la navigazione richiede cautela speciale, le navi
devono avere piu' di un gruppo di energia per gli organi  di  governo
in  funzione  quando  tali  gruppi  sono  capaci   di   funzionamento
simultaneo. 

 
                            REGOLA 19-2. 
            (Organi di governo - Prove ed esercitazioni) 

 
  (a) Entro 12 ore dopo la partenza gli organi di governo della  nave
devono essere controllati e provati dall'equipaggio  della  nave.  La
procedura di prova deve includere, ove applicabile, il  funzionamento
di quanto segue: 
    (i) organo di governo principale; 
    (ii) organo di governo ausiliario; 
    (iii) impianti di comando a distanza degli organi di governo; 
    (iv) posti di governo situati sul ponte di comando; 
    (v) alimentazione di energia di emergenza; 
    (vi) indicatori dell'angolo del timone  rispetto  alla  posizione
reale del timone; 
    (vii) allarmi di mancanza di energia all'impianto di comando a 
distanza degli organi di governo; e 
    (viii) allarmi di mancanza dei gruppi  azionanti  gli  organi  di
governo. 
  (b) I controlli e le prove devono includere: 
    (i) il completo movimento  del  timone  secondo  le  possibilita'
degli organi di governo che sono richieste; 
    (ii) un'ispezione visiva degli organi di governo e dei loro 
elementi di connessioni; e 
    (iii) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra il ponte di
comando e il compartimento degli organi di governo. 
  (c) (i) Sul ponte di comando e nel compartimento  degli  organi  di
governo devono essere permanentemente  esposte  istruzioni  operative
semplici, con un  diagramma  schematico  mostrante  le  procedure  di
scambio per gli impianti  di  comando  a  distanza  degli  organi  di
governo e i gruppi che azionano gli organi di governo. 
    (ii) Tutti gli ufficiali interessati al  funzionamento  e/o  alla
manutenzione degli organi di governo devono avere familiarita' con il
funzionamento dei relativi impianti sistemati  sulla  nave  e  con  i
sistemi di scambio da un impianto ad un altro. 
  (d) Oltre ai controlli ed alle prove  di  "routine"  prescritti  ai
commi (a) e  (b)  della  presente  Regola,  devono  venir  effettuate
esercitazioni di governo di emergenza almeno ogni 3 mesi, al fine  di
prendere pratica sulle procedure di governo di emergenza. 
  Queste esercitazioni devono includere un comando diretto da  dentro
il compartimento degli organi di governo, il sistema di comunicazione
col ponte di comando  e,  ove  applicabile,  il  funzionamento  delle
alimentazioni di energia alternative. 
  (e) L'Amministrazione puo' rinunciare alla richiesta di eseguite  i
controlli e le prove prescritti ai commi (a)  e  (b)  della  presente
Regola per le  navi  che  effettuano  regolarmente  viaggi  di  breve
durata. 
  Per tali navi i suddetti controlli e prove devono  essere  eseguiti
almeno una volta alla settimana. 
  (f) Le date in cui  vengono  effettuati  i  controlli  e  le  prove
prescritti in (a) e (b) della presente Regola, e le date e i dettagli
delle esercitazioni di governo di emergenza eseguite secondo il comma
(d) della  presente  Regola,  devono  essere  indicati  nel  giornale
nautico come puo' essere prescritto dall'Amministrazione. 
    
                      -------------------------

    
 
 
                              APPENDICE 
 
 
MODULO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE PER NAVE DA CARICO 
 
  Al  modulo  esistente  viene  aggiunto  il   seguente   modulo   di
supplemento: 
 
SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE  PER  NAVE  DA
                             CARICO (1). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
MODULO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA DELLE DOTAZIONI DI NAVE DA CARICO 
 
  Al  modulo  esistente  viene  aggiunto  il   seguente   modulo   di
supplemento: 
 
SUPPLEMENTO  AL  CERTIFICATO  DI  SICUREZZA  DI   COSTRUZIONE   DELLE
                  DOTAZIONI DI NAVE DA CARICO (3). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico