LEGGE 29 settembre 1980, n. 662
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973.
Vigente al: 29-6-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ed il protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con allegati, adottati a Londra il 2 novembre 1973.
Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 della convenzione ed all'articolo VI del protocollo.
Art. 3. Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure previste dal protocollo sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante la istituzione di apposito capitolo, avente natura obbligatoria, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 settembre 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - SIGNORELLO - BIASINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973 Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI LE PARTI DELLA CONVENZIONE, CONSCE della necessita' di proteggere l'ambiente in generale e l'ambiente marino in particolare, RICONOSCENDO che gli scarichi deliberati, per negligenza o accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi costituiscono una grave fonte di inquinamento, RICONOSCENDO anche l'importanza della Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine provocato da idrocarburi, primo strumento multilaterale che abbia avuto per obiettivo essenziale la protezione dell'ambiente, e sensibili al notevole contributo che tale Convenzione ha dato alla preservazione dei mari e dei litorali dall'inquinamento, DESIDEROSE di porre fine all'inquinamento intenzionale dell'ambiente marino causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive e di ridurre al massimo gli scarichi accidentali di questo tipo di sostanze, RITENENDO che il mezzo migliore per realizzare tale obiettivo sia di fissare delle norme di portata universale e che non si limitino all'inquinamento causato da idrocarburi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1. Obblighi generali derivanti dalla Convenzione. 1. Le Parti della Convenzione si impegnano a dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, nonche' a quelle degli Allegati dai quali sono vincolate, al fine di prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto allo scarico di sostanze nocive o di effluenti contenenti tali sostanze che contravvengono alle disposizioni della Convenzione. 2. Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento ai suoi Protocolli e Allegati.
Articolo 2. Definizioni. Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione in senso contrario: 1. "Norme" indicano le norme figuranti nell'Allegato della presente Convenzione. 2. "Sostanza nociva" indica ogni sostanza la cui introduzione in mare e' suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione. 3. a) "Rigetto", quando si riferisce alle sostanze nocive o ai liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo. b) Il "rigetto" non include: i) lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; ne' ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani; ne' iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l'inquinamento. 4. "Nave" indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante nell'ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o galleggianti. 5. "Autorita'" indica il Governo dello Stato che esercita la propria autorita' sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Autorita' e' il Governo di tale Stato. Nel caso delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed allo sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorita' e' il Governo dello Stato rivierasco interessato. 6. "Incidente" indica un evento che comporti o sia suscettibile di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza. 7. "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
Articolo 3. Campo di applicazione. 1. La presente Convenzione si applica: a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte della Convenzione, e b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte ma che operano sotto l'autorita' di tale Parte. 2. Nessuna disposizione del presente articolo potrebbe essere interpretata come suscettibile di recare pregiudizio ai diritti sovrani delle Parti sul fondo dei mari e sul sottosuolo adiacente alle coste ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali o come suscettibile di estendere tali diritti, in conformita' del diritto internazionale. 3. La presente Convenzione non si applica ne' alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie ne' alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantoche' quest'ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacita' operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto cio' sia ragionevole e praticabile.
Articolo 4. Violazioni. 1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione e' punita dalla legge dell'Autorita' da cui dipende la nave in questione, qualunque sia il luogo in cui avviene l'infrazione. Se l'Autorita' e' informata di una tale infrazione ed e' convinta che esistono prove sufficienti per permetterle di iniziare dei procedimenti per la presunta infrazione, essa inizia tali procedimenti al piu' presto possibile in conformita' delle proprie leggi. 2. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione commessa sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione e' punita dalle leggi di tale Parte. Ogni qualvolta abbia luogo una tale infrazione, la Parte deve: a) iniziare dei procedimenti conformemente alle proprie leggi; o b) fornire all'Autorita' da cui dipende la nave le prove che possono essere in suo possesso per dimostrare che e' avvenuta un'infrazione. 3. Quando sono fornite all'Autorita' da cui dipende la nave delle informazioni o delle prove relative ad un'infrazione della Convenzione da parte di una nave, tale Autorita' informa al piu' presto lo Stato che ha fornito le informazioni o le prove nonche' l'Organizzazione, delle misure adottate. 4. Le sanzioni previste dalle leggi delle Parti in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare gli eventuali trasgressori, e di una identica severita', qualunque sia il luogo in cui e' stata commessa l'infrazione.
Articolo 5. Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave. 1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i certificati rilasciati dall'Autorita' di una Parte della Convenzione conformemente alle disposizioni delle norme devono essere accettati dalle altre Parti contraenti e ritenuti, a tutti i fini previsti dalla presente Convenzione, come aventi la stessa validita' di un certificato rilasciato da loro stesse. 2. Ogni nave che sia tenuta ad essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni contenute nelle norme e' sottoposta, nei porti o nei terminali al largo, sotto la giurisdizione di una altra Parte, ad una ispezione effettuata da funzionari debitamente autorizzati a tale scopo dalla detta Parte. Ogni ispezione di tal genere ha il solo scopo di verificare la presenza a bordo di un certificato in corso di validita', a meno che tale Parte non abbia precisi motivi per ritenere che le caratteristiche della nave o del suo equipaggiamento differiscano sensibilmente da quelle che sono scritte sul certificato. In tal caso, o ove non esista a bordo della nave un certificato in corso di validita', lo Stato che compie l'ispezione adotta le misure necessarie per impedire alla nave di salpare prima che possa farlo senza danno eccessivo per l'ambiente marino. Tuttavia, la detta Parte puo' autorizzare la nave a lasciare il porto o il terminale al largo per recarsi nell'appropriato cantiere di riparazione piu' vicino. 3. Se una Parte vieta ad una nave straniera l'accesso ad un porto o ad un terminale al largo che si trovi sotto la propria giurisdizione, o ove essa proceda ad un qualsiasi intervento nei confronti di tale nave prendendo a pretesto il fatto che la nave non e' conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la Parte avverte immediatamente il console o il rappresentante diplomatico della Parte di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, o, in caso di impossibilita', l'Autorita' da cui dipende la nave in questione. Prima di formulare un tale divieto e prima di procedere ad un tale intervento, la Parte chiede di consultare l'Autorita' da cui dipende la nave. Viene anche avvertita l'Autorita' quando una nave non ha a bordo un certificato in corso di validita' conforme alle disposizioni contenute nelle norme. 4. Le Parti applicano alle navi degli Stati che non sono Parti della Convenzione le norme della presente Convenzione nella misura in cui cio' e' necessario per non far beneficiare tali navi di condizioni piu' favorevoli.
Articolo 6. Ricerca delle infrazioni ed esecuzione delle disposizioni della Convenzione. 1. Le Parti della Convenzione collaborano nella ricerca delle infrazioni e nell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione facendo uso di tutti i mezzi pratici appropriati di ricerca e di continua sorveglianza dell'ambiente nonche' dei metodi soddisfacenti di trasmissione delle informazioni e di raccolta delle prove. 2. Ogni nave alla quale si applichi la presente Convenzione puo' essere sottoposta, in ogni porto o terminale al largo di una Parte, all'ispezione di funzionari designati od autorizzati dalla detta Parte, al fine di verificare se essa abbia scaricato delle sostanze nocive contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nel caso in cui l'ispezione riveli un'infrazione delle disposizioni della Convenzione, ne viene comunicato il rendiconto all'Autorita' affinche' questa adotti delle misure appropriate. 3. Ogni Parte fornisce all'Autorita' la prova, ove esista, che tale nave ha scaricato delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nella misura del possibile, tale infrazione viene portata a conoscenza del capitano della nave da parte dell'Autorita' competente di tale Parte. 4. Al ricevimento di tale prova, l'Autorita' esamina la questione e puo' chiedere all'altra Parte di fornirle dati di fatto piu' completi o piu' conclusivi sull'infrazione. Se l'Autorita' ritiene che la prova e' sufficiente per permetterle di iniziare un procedimento, essa inizia un procedimento appena possibile e in conformita' delle proprie leggi. L'Autorita' informa al piu' presto la Parte che le ha segnalato la presunta infrazione, nonche' l'Organizzazione, dei procedimenti iniziati. 5. Una Parte puo' ispezionare ogni nave, alla quale si applichi la presente Convenzione, che faccia scalo in un porto o in un terminale al largo sotto la propria giurisdizione quando un'altra Parte le chieda di procedere a tale indagine fornendo prove sufficienti che la nave ha scaricato in un qualunque luogo delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze. Viene fatto il resoconto dell'indagine alla Parte che l'ha richiesta nonche' all'Autorita', allo scopo di adottare le misure del caso conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 7. Ritardi causati indebitamente alle navi. 1. Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che a seguito delle misure adottate in applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione una nave venga indebitamente fermata o ritardata. 2. Ogni nave che sia stata trattenuta indebitamente o che abbia subito un ritardo a seguito dell'applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti.
Articolo 8. Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive. 1. In caso di incidente, deve essere fatto, senza indugio, un rapporto nella misura piu' ampia possibile, in conformita' delle disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione. 2. Ogni Parte della Convenzione deve: a) applicare le disposizioni necessarie affinche' un funzionario o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli eventi verificatisi; e b) notificare alla Organizzazione i particolari completi di tali disposizioni, perche' vengano diffusi alle altre Parti e Stati membri dell'Organizzazione. 3. Ogniqualvolta una Parte riceva un rapporto in base alle disposizioni del presente articolo, la della Parte lo trasmette senza indugio: a) all'Autorita' da cui dipende la nave in questione; e b) ad ogni altro Stato suscettibile di essere colpito dall'evento. 4. Ogni Parte della Convenzione fa dare alle proprie navi ed aeronavi incaricate di compiere l'ispezione dei mari nonche' ai servizi competenti delle istruzioni invitandoli a segnalare alle proprie Autorita' ogni evento di cui al Protocollo I della presente Convenzione. Ove lo ritenga utile, lo comunica anche all'Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata.
Articolo 9. Altri Trattati ed interpretazione. 1. Con la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare da idrocarburi, ed emendamenti, nei confronti delle Parti della presente Convenzione. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare indetta in base alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ne' le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato riguardanti il diritto del mare e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera. 3. Nella presente Convenzione, il termine "giurisdizione" viene interpretato conformemente al diritto internazionale in vigore al momento dell'applicazione o dell'interpretazione della presente Convenzione.
Articolo 10. Composizione delle controversie. Ogni controversia fra due o piu' Parti della Convenzione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti in causa viene, salvo decisione contraria delle Parti, sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle Parti, alle condizioni previste dal Protocollo II della presente Convenzione.
Articolo 11. Trasmissione delle informazioni. 1. Le Parti della Convenzione si impegnano a comunicare all'Organizzazione: a) il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle diverse questioni che entrano nel campo di applicazione della presente Convenzione; b) la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto cio' che riguarda la concezione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportino delle sostanze nocive conformemente alle disposizioni contenute nelle norme; c) un numero sufficiente di modelli di certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni contenute nelle norme; d) un elenco degli impianti di raccolta comprendente la loro ubicazione, capacita', disponibilita' ed altre caratteristiche; e) tutti i rapporti ufficiali o i riassunti di tali rapporti che espongono i risultati dell'applicazione della presente Convenzione; e f) un rapporto annuo che presenti, in una forma resa standardizzata da parte dell'Organizzazione, le statistiche relative alle sanzioni effettivamente inflitte per le infrazioni della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta in base al presente articolo e diffonde a tutte le Parti le informazioni che le sono state comunicate, ai sensi delle alinee da b) a f) del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 12. Incidenti sopraggiunti alle navi. 1. Ogni Autorita' si impegna ad effettuare un'indagine su qualsiasi sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto, per l'ambiente marino un grave deleterio effetto. 2. Ogni Parte della Convenzione si impegna a fornire all'Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale indagine quando essa ritiene che questi possono servire a determinare le modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla presente Convenzione.
Articolo 13. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione. 1. La presente Convenzione resta aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 15 gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, e resta in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire Parti della presente Convenzione mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o c) adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretariato generale dell'Organizzazione. 3. Il Segretario generale della Organizzazione informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi abbiano aderito di ogni firma o del deposito di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della data di tale deposito.
Articolo 14. Allegati facoltativi. 1. Uno Stato puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione della presente Convenzione, dichiarare di non accettare uno qualsiasi degli Allegati III, IV e V (qui appresso indicati "Allegati facoltativi") o l'insieme di essi della presente Convenzione. Con riserva di quanto precede, le Parti della Convenzione sono vincolate da uno qualsiasi degli Allegati nella sua interezza. 2. Uno Stato che abbia dichiarato di non essere vincolato da un Allegato facoltativo puo' accettare in ogni momento tale Allegato depositando, presso l'Organizzazione, uno strumento del tipo previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 13. 3. Uno Stato che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo su di un Allegato facoltativo e che non accetti tale Allegato in seguito, in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non si assume alcun obbligo e non ha il diritto di godere di alcun beneficio derivante dalla Convenzione per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato; nella presente Convenzione, tutti i riferimenti alle Parti non costituiscono riferimento a tale Stato per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato. 4. L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, di ogni dichiarazione fatta in base al presente articolo, nonche' del ricevimento di ogni strumento depositato in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 15. Entrata in vigore. 1. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 15 Stati le cui flotte mercantili rappresentino in totale non meno del 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, sono divenute Parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni in accordo con l'articolo 13. 2. Un Allegato facoltativo entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui le condizioni enunciate al paragrafo 1 del presente articolo siano state soddisfatte per il presente Allegato. 3. L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, della data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un qualsiasi Allegato facoltativo o di adesione ad essi dopo che le condizioni che regolano la loro entrata in vigore siano state soddisfatte ma prima della loro entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione o dell'Allegato facoltativo o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, ove quest'ultima data sia posteriore. 5. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un Allegato facoltativo, o di adesione ad essi dopo la loro entrata in vigore, la Convenzione o l'Allegato facoltativo acquistano efficacia tre mesi dopo la data del deposito dello strumento. 6. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data in cui siano state osservate tutte le condizioni previste all'articolo 16 per l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione o ad un Allegato facoltativo, si applica al testo modificato della Convenzione o dell'Allegato facoltativo.
Articolo 16. Emendamenti. 1. La presente Convenzione puo' essere emendata mediante una qualsiasi delle procedure definite nei seguenti paragrafi. 2. Emendamenti successivi all'esame da parte dell'Organizzazione: a) ogni emendamento proposto da una Parte della Convenzione viene sottoposto all'Organizzazione e diffuso dal suo Segretario generale a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti almeno sei mesi prima che venga esaminato; b) ogni emendamento proposto e diffuso in base alla procedura di cui sopra viene sottoposto, dall'Organizzazione, ad un organo competente perche' lo esamini; c) le Parti della Convenzione, che siano membri dell'organizzazione o meno, sono autorizzate a partecipare ai lavori dell'Organizzazione competente; d) gli emendamenti vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle sole Parti della Convenzione, presenti e votanti; e) se sono adottati conformemente al precedente paragrafo d), gli emendamenti vengono comunicati dalla Organizzazione a tutte le Parti della Convenzione ai fini dell'accettazione; f) si ritiene che un emendamento sia stato accettato nelle seguenti condizioni: i) un emendamento ad un articolo della Convenzione si ritiene accettato alla data in cui e' stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, ii) un emendamento ad un Allegato della Convenzione si ritiene accettato conformemente alla procedura definita al paragrafo f) iii) a meno che, al momento della sua adozione, l'organo competente non decida che l'emendamento si ritiene accettato alla data in cui e' stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale; tuttavia, in ogni momento prima dell'entrata in vigore di un emendamento di un Allegato, una Parte puo' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che l'emendamento non entrera' in vigore nei suoi confronti che dopo essere stato espressamente da lei approvato; il Segretario generale porta la notifica e la data del suo ricevimento a conoscenza delle Parti; iii) un emendamento ad un'appendice di un Allegato della Convenzione si ritiene accettato allo spirare di un termine che viene fissato dall'organo competente al momento della sua adozione ma che non deve essere inferiore a dieci mesi, a meno che non sia stata comunicata un'obiezione all'Organizzazione, durante tale periodo, da almeno un terzo delle Parti o da Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, e comunque qualunque di tali due condizioni si presenti; iv) un emendamento al Protocollo I della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti degli Allegati della Convenzione, conformemente ai precedenti paragrafi f) ii) o f) iii); v) un emendamento al Protocollo II della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti di un articolo della Convenzione, conformemente al precedente paragrafo f) i); g) l'entrata in vigore dell'emendamento interviene alle seguenti condizioni: i) se si tratta di un emendamento ad un articolo della Convenzione, al Protocollo II o al Protocollo I o ad un Allegato della Convenzione che non sia accettato conformemente alla procedura di cui all'alinea f) iii), l'emendamento accettato conformemente alle disposizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la data della sua accettazione nei confronti delle Parti che hanno dichiarato di averlo accettato; ii) se si tratta di un emendamento al Protocollo I, ad un'appendice di un Allegato o ad un Allegato della Convenzione che sia accettato conformemente alla procedura definita nell'alinea f) iii), l'emendamento ritenuto accettato alle condizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la sua accettazione per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima di tale data, abbiano fatto una dichiarazione a norma della quale esse non l'accettino o una dichiarazione in conformita' del paragrafo f) ii), a norma della quale sia necessaria la loro approvazione. 3. Emendamento mediante una Conferenza: a) a domanda di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti della Convenzione per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione; b) ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti allo scopo di ottenere la loro accettazione; c) a meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento e' ritenuto accettato ed entra in vigore secondo le procedure previste a tale scopo al precedente paragrafo 2, alinee f) e g). 4. a) Nel caso di un emendamento ad un Allegato facoltativo, la espressione "Parte della Convenzione" deve essere interpretata nel presente articolo come designante una Parte vincolata dal detto Allegato. b) Ogni Parte che si sia rifiutata di accettare un emendamento ad un Allegato viene trattata come non Parte ai soli fini della applicazione di tale emendamento. 5. L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo Allegato sono soggette alle stesse procedure che regolano l'adozione e l'entrata in vigore di un emendamento ad un articolo della Convenzione. 6. Salvo espressa disposizione contraria, ogni emendamento alla presente Convenzione, fatto in applicazione del presente articolo e riguardante la struttura delle navi, non e' applicabile che alle navi il cui contratto di costruzione sia firmato, o, in assenza di un tale contratto, la cui chiglia sia posata alla data di entrata in vigore dell'emendamento o successivamente a tale data. 7. Ogni emendamento ad un Protocollo o ad un Allegato deve vertere sul merito di tale Protocollo o di tale Allegato e deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli della presente Convenzione. 8. Il Segretario generale dell'Organizzazione informa tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in base al presente articolo, nonche' della data in cui ciascuno degli emendamenti entra in vigore. 9. Ogni dichiarazione od obiezione relativa ad un emendamento comunicata in base al presente articolo deve essere notificata per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informa tutte le Parti della Convenzione della notifica in questione e della sua data di ricevimento.
Articolo 17. Promozione della cooperazione tecnica. Le Parti della Convenzione devono, in consultazione con l'Organizzazione ed altri organismi internazionali, con il concorso ed in coordinamento con il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, promuovere l'aiuto da apportare alle Parti che richiedono un'assistenza tecnica allo scopo: a) di formare del personale scientifico e tecnico; b) di procurarsi l'equipaggiamento e gli adeguati impianti di raccolta e di sorveglianza; c) di facilitare l'adozione di altre misure e disposizioni intese a prevenire o ad attenuare l'inquinamento dell'ambiente marino da parte delle navi; e d) d'incoraggiare la ricerca; di preferenza all'interno dei paesi interessati, in modo da favorire la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione.
Articolo 18. Denuncia. 1. La presente Convenzione od ogni Allegato facoltativo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti della Convenzione in ogni momento dopo lo spirare di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la Convenzione o un tale Allegato entri in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia e' effettuata mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione che comunica il tenore e la data di tale notifica nonche' la data in cui la denuncia acquista efficacia a tutte le altre Parti. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica o allo spirare di ogni altro termine piu' importante enunciato nella notifica.
Articolo 19. Deposito e Registrazione. 1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi aderiranno. 2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmettera' copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e pubblicazione in conformita' dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 20. Lingue. La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno redatte nelle lingue Araba, Tedesca, italiana e Giapponese e saranno depositate con l'originale firmato. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. (Seguono le firme)
PROTOCOLLO I. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INVIO DI RAPPORTI SUGLI EVENTI COMPORTANTI O CHE POSSONO COMPORTARE LO SCARICO DI SOSTANZE NOCIVE (in applicazione dell'articolo 8 della Convenzione) Articolo I. Obbligo di redigere un rapporto. 1. Il comandante di una nave alla quale sia accaduto uno degli eventi di cui all'articolo III del presente Protocollo, od ogni altra persona che ha la responsabilita' della nave, fa un rapporto senza indugio sulle circostanze dell'evento, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con tutti i dettagli possibili. 2. In caso di abbandono della nave di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o quando il rapporto relativo a tale nave e' incompleto o sia impossibile da ottenersi, l'armatore, il noleggiatore, il gestore o l'utente della nave o i loro agenti devono, nella misura piu' ampia possibile, assumere gli obblighi che incombono al comandante ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo.
Articolo II. Procedura applicabile all'invio di rapporti. 1. Ogni rapporto viene trasmesso per radio ogni volta che cio' e' possibile, ma in ogni caso per le vie piu' rapide che si dispongano al momento del fatto. Ai rapporti trasmessi via radio viene attribuito il piu' alto grado di priorita' possibile. 2. I rapporti sono indirizzati al funzionario o all'organismo competente specificato al paragrafo 2, alinea a) dell'articolo 8 della Convenzione.
Articolo III. Data di invio dei rapporti. Viene redatto un rapporto ogni volta che un evento comporta: a) uno scarico diverso da quelli permessi dalla presente Convenzione; o b) uno scarico permesso ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione per il fatto: i) che esso tende ad assicurare la sicurezza di una nave o a salvaguardare delle vite umane in mare; o ii) che risulta da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento; o c) uno scarico di una sostanza nociva effettuato per combattere un caso particolare di inquinamento o effettuato ai fini di legittime ricerche scientifiche sulla riduzione o sul controllo dell'inquinamento; o d) una probabilita' di scarichi prevista all'alinea a), b) o c) del presente articolo.
Articolo IV. Natura del rapporto. 1. Ogni rapporto fornisce, come regola generale: a) l'identificazione della nave; b) l'ora e la data del verificarsi dell'evento; c) la posizione geografica della nave al momento dell'evento; d) lo stato dei venti e del mare al momento dell'evento; e e) i pertinenti dettagli sullo stato della nave. 2. Ogni rapporto fornisce, in particolare: a) informazioni dettagliate sulla natura delle sostanze nocive in causa, ivi compresa, se possibile, la loro esatta denominazione tecnica (la denominazione commerciale non dovrebbe essere usata al posto dell'esatta denominazione tecnica); b) la quantita' esatta od approssimativa, la concentrazione nonche' il probabile stato delle sostanze nocive scaricate o suscettibili di essere scaricate in mare; c) ove occorra, la descrizione dell'imballaggio e dei segni di identificazione; e d) se possibile, il nome del mittente, del destinatario o del fabbricante. 3. Ogni rapporto indica chiaramente se la sostanza nociva scaricata o suscettibile di essere scaricata e' un idrocarburo, una sostanza nociva allo stato liquido, una sostanza nociva allo stato solido o una sostanza nociva allo stato gassoso e se tale sostanza veniva o viene trasportata alla rinfusa o in colli (balle), in contenitori, in cisterne mobili o in vagoni-cisterna stradali o ferroviari. 4. Ogni rapporto deve essere completato, ove occorra, da ogni altra informazione pertinente che venga richiesta da una delle persone alle quali e' indirizzato il rapporto o che l'autore del rapporto ritenga appropriata.
Articolo V. Rapporto complementare. Ogni persona che si trovi obbligata ad inviare un rapporto in base alle disposizioni del presente Protocollo deve, nella misura del possibile: a) completare il rapporto iniziale, ove occorra, con le informazioni sull'evoluzione della situazione; o b) aderire, nella misura piu' ampia possibile, alle richieste di informazioni complementari provenienti dagli Stati colpiti dall'evento.
PROTOCOLLO II. ARBITRAGGIO (in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione) Articolo I. A meno che le Parti in controversia non decidano altrimenti, il procedimento arbitrale viene condotto conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
Articolo II. 1. Viene costituito un tribunale arbitrale su domanda indirizzata da una Parte della Convenzione ad un'altra Parte in applicazione dell'articolo 10 della presente Convenzione. La domanda di arbitrato contiene l'oggetto della richiesta nonche' ogni documento giustificativo in appoggio all'esposizione del caso. 2. La Parte richiedente informa il Segretario generale dell'Organizzazione del fatto che essa ha richiesto la costituzione di un tribunale, del nome delle Parti in controversia nonche' degli articoli della Convenzione o delle norme la cui interpretazione o applicazione dia luogo, a proprio avviso, alla disputa. Il Segretario generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti.
Articolo III. Il tribunale e' composto di tre membri: un arbitro nominato da ogni Parte in controversia ed un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, che assume la presidenza del tribunale.
Articolo IV. 1. Se allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire dalla nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale non e' stato nominato, il Segretario generale dell'Organizzazione, su richiesta della Parte piu' diligente, procede, entro un nuovo termine di sessanta giorni, alla sua designazione, scegliendolo da una lista di persone qualificate, redatta in anticipo dal Consiglio dell'Organizzazione. 2. Se, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che e' tenuta a fare, l'altra Parte puo' investire direttamente il Segretario generale dell'Organizzazione, che provvede alla designazione del presidente del tribunale entro un termine di sessanta giorni scegliendolo dalla lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presidente del tribunale, dal momento della sua nomina, chiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro di farlo nelle stesse forme e condizioni. Ove essa non proceda alla designazione che le viene cosi' richiesta, il presidente del tribunale chiede al Segretario generale dell'Organizzazione di provvedere a tale designazione nelle forme e condizioni previste al paragrafo precedente. 4. Il presidente del tribunale, ove venga nominato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve possedere o aver posseduto la nazionalita' di una delle Parti, a meno che l'altra Parte non vi consente. 5. In caso di decesso o di assenza di un arbitro la cui designazione spettava ad una Parte, quest'ultima nomina il suo sostituto entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di decesso o di assenza. Ove essa non lo faccia, il procedimento continua con gli arbitri che restano. In caso di decesso o di assenza del presidente del tribunale, il suo sostituto viene nominato alle condizioni previste dal precedente articolo III, o, in mancanza di accordo tra i membri del tribunale entro sessanta giorni dal decesso o dall'assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo V. Il tribunale puo' conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.
Articolo VI. Ogni Parte assume a proprio carico la remunerazione del proprio arbitro e le spese connesse, nonche' le spese incorse per la preparazione del proprio incartamento. Il costo della rimunerazione del presidente del tribunale nonche' tutte le spese di ordine generale causate dall'arbitrato sono divise equamente fra le Parti. Il tribunale registra tutte le sue spese e ne fornisce una dimostrazione finale.
Articolo VII. Ogni Parte della Convenzione della quale sia in causa un interesse di ordine giuridico, puo', dopo avere avvisato per iscritto le Parti che hanno iniziato tale procedimento, associarsi al procedimento arbitrale, con l'accordo del tribunale.
Articolo VIII. Ogni tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Protocollo fissa le proprie norme di procedura.
Articolo IX. 1. Le decisioni del tribunale sia sulla propria procedura e sul luogo delle proprie riunioni sia su ogni controversia che gli venga sottoposta, vengono adottate alla maggioranza dei voti dei suoi membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parita', il voto del presidente e' decisivo. 2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tale fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso di tutti i mezzi di cui dispongono, le Parti: a) forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili; b) danno al tribunale la possibilita' di entrare sul loro territorio, di ascoltare dei testimoni o degli esperti e di esaminare i luoghi. 3. L'assenza o la mancanza di una Parte non ostacola il procedimento.
Articolo X. 1. Il tribunale pronuncia la propria sentenza entro un termine di cinque mesi a partire dalla data della propria costituzione, a meno che non decida, in caso di necessita', di prorogare tale termine per un ulteriore periodo di tempo non superiore a tre mesi. La sentenza del tribunale viene motivata. Essa e' definitiva e inappellabile e viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione. Le Parti devono uniformarvisi senza indugio. 2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti sull'interpretazione o sull'esecuzione di una sentenza, puo' essere sottoposta dalla Parte piu' diligente al giudizio del tribunale che l'ha resa o, se quest'ultimo non puo' esserne investito, di un tribunale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo.
ALLEGATO I NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI Capitolo I NORME GENERALI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "idrocarburi" si intende il petrolio in tutte le sue forme, ed in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici che sono soggetti alle disposizioni dell'Allegato II della presente Convenzione) e comprende, senza che cio' rechi pregiudizio al carattere generale di cio' che precede, le sostanze elencate nell'Appendice I del presente Allegato. 2. Per "miscela di idrocarburi" si intende ogni miscela contenente degli idrocarburi. 3. Per "combustibile liquido" si intende ogni idrocarburo utilizzato come combustibile per l'apparato propulsivo e gli apparati ausiliari della nave che trasporta tale combustibile. 4. Per "petroliera" si intende una nave costruita o adattata soprattutto al fine del trasporto di idrocarburi alla rinfusa nei suoi spazi destinati al carico e comprende i trasporti misti ed ogni "nave cisterna per prodotti chimici" come definito all'Allegato II della presente Convenzione quando trasporta un carico completo o parziale di idrocarburi alla rinfusa. 5. Per "nave a carico combinato" si intende una nave concepita per il trasporto alla rinfusa sia degli idrocarburi sia dei carichi solidi. 6. Per "nave nuova" si intende una nave: a) il cui contratto di costruzione sia stato firmato dopo il 31 dicembre 1975; o b) in assenza di un contratto di costruzione la cui chiglia sia stata impostata, oppure che si trovava in un equivalente stato di costruzione, dopo il 30 giugno 1976; o c) la cui consegna si effettui dopo il 31 dicembre 1979; o d) che abbia subito una grande trasformazione: i) il cui contratto sia stato firmato dopo il 31 dicembre 1975; o ii) in assenza di ogni contratto, i cui lavori siano cominciati dopo il 30 giugno 1976; o iii) che sia terminata dopo il 31 dicembre 1979. 7. Per "nave esistente" si intende una nave che non sia una nave nuova. 8. Per "grande trasformazione" si intende una trasformazione di una nave esistente: a) che aumenti sostanzialmente le dimensioni o la capacita' di trasporto della nave; o b) che cambi il tipo della nave; o c) che miri, a giudizio dell'Autorita', a prolungarne la vita in modo considerevole; o d) che comporti altre modifiche tali che la nave, ove si trattasse di una nave nuova, sarebbe soggetta alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione che non le sono applicabili in quanto nave esistente. 9. "A partire dalla terra piu' vicina" significa a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione in conformita' del diritto internazionale; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia significa a partire da una linea tracciata da un punto della costa australiana di latitudine 110° Sud e di longitudine 142°08' Est fino a un punto di latitudine 10°35' Sud longitudine 141°55' Est fino a un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino a un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino a un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino a un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino a un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino a un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino a un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino a un punto della costa australiana di latitudine 24°42' Sud longitudine 153°15' Est. 10. "Zona speciale" indica una zona di mare che, per ragioni tecniche riconosciute in merito alla sua situazione oceanografica ed ecologica nonche' al particolare carattere del suo traffico, richiede l'adozione di metodi obbligatori speciali per prevenire l'inquinamento marino da idrocarburi. Nel numero delle zone speciali figurano quelle elencate nella norma 10 del presente Allegato. 11. "Tasso istantaneo di scarico degli idrocarburi" indica il tasso di scarico degli idrocarburi in litri all'ora in ogni istante diviso per la velocita' della nave in nodi nello stesso istante. 12. "Cisterna" indica uno spazio chiuso costituito dalla struttura permanente di una nave che e' concepita per il trasporto di liquidi alla rinfusa. 13. "Cisterna laterale" indica ogni cisterna adiacente al fasciame della nave. 14. "Cisterna centrale" indica ogni cisterna situata all'interno di una paratia longitudinale. 15. "Cisterna di decantazione" indica una cisterna destinata specificamente alla raccolta di drenaggi da cisterne, di acque di lavaggio delle cisterne e di altre miscele di idrocarburi. 16. "Zavorra pulita" indica l'acqua di zavorra in una cisterna che, dall'ultima volta che ha trasportato degli idrocarburi, e' stata pulita in modo che l'effluente di tale cisterna, se fosse scaricato da una nave stazionaria in acque pulite e tranquille col bel tempo, non lascerebbe tracce visibili di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sul litorale adiacente, ne' morchie, ne' emulsioni che si depositino sulla superficie dell'acqua o sul litorale adiacente. Quando la zavorra scaricata passa attraverso un impianto di segnalazione e di controllo degli scarichi di idrocarburi approvato dall'Autorita', e le indicazioni fornirte da tale impianto indicano che la quantita' percentuale dell'effluente in idrocarburi non oltrepassa le 15 parti per milione, si considerera' che la zavorra sia pulita, nonostante la presenza di tracce visibili. 17. "Zavorra separata" indica l'acqua di zavorra introdotta in una cisterna completamente separata dall'impianto del carico di idrocarburi e dal combustibile liquido e riservata permanentemente al trasporto di acqua di zavorra o altri carichi diversi dagli idrocarburi o dalle sostanze nocive ai sensi delle diverse definizioni date negli Allegati della presente Convenzione. 18. La "lunghezza" (L) e' il 96 per cento della lunghezza totale su una linea d'acqua all'85 per cento dell'altezza minima misurata dalla faccia superiore della chiglia, oppure la lunghezza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse dell'asta del timone sulla suddetta linea d'acqua, se maggiore. Nel caso delle navi progettate con la chiglia inclinata, la linea d'acqua sulla quale la detta lunghezza deve essere misurata, deve essere parallela alla linea d'acqua del progetto. La lunghezza (L) e' misurata in metri. 19 "Le perpendicolari avanti e indietro" sono prese alle estremita' avanti e indietro della lunghezza (L). La perpendicolare avanti deve coincidere con la faccia prodiera del dritto di prua con la linea d'acqua sulla quale viene misurata la lunghezza. 20. "Il centro nave" e' il punto di mezzo della lunghezza (L). 21. La "larghezza della nave" (B) e' la larghezza massima a centro nave, fuori ossatura per le navi a scafo metallico e alla superficie esterna dello scafo per le navi a scafo non metallico. La larghezza (B) e' misurata in metri. 22. "Portata lorda" (DW) indica la differenza, espressa in tonnellate metriche, tra il dislocamento di una nave in acqua di densita' uguale a 1,025 al galleggiamento di pieno carico estivo e il peso della nave vacante. 23. "Peso della nave vacante" indica il dislocamento, in tonnellate metriche, di una nave senza carico, combustibile liquido, olio lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce, ne' acqua di alimentazione nelle cisterne, senza provviste di bordopasseggeri ne' bagagli. 24. "Permeabilita'" di uno spazio indica il rapporto tra il volume di questo spazio che puo' essere occupato dall'acqua e il suo volume totale. 25. In tutti i casi, i "volumi" e le "superfici" di una nave sono calcolati fuori ossatura. Norma 2. Campo di applicazione 1. Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi. 2. Quando una nave diversa da una petroliera e' fornita di locali per il carico che sono costruiti ed utilizzati per il trasporto di idrocarburi alla rinfusa e la cui capacita' totale sia uguale o superiore a 200 metri cubi, le disposizioni delle norme 9, 10, 14, 15-1, 2 e 3, 18, 20 e 24-4 del presente Allegato applicabili alle petroliere si applicano anche per la costruzione e la condotta di tali locali; tuttavia, quando questa capacita' totale e' inferiore a 1000 metri cubi, le prescrizioni della norma 15-4 del presente Allegato possono essere applicate in luogo di quelle della norma 15-1, 2 e 3. 3. Quando una petroliera trasporta, in uno dei locali destinati al carico, delle sostanze soggette alle disposizioni dell'Allegato II della presente Convenzione, si applicano anche le disposizioni pertinenti dell'Allegato II. 4. a) Tutti gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria ed altri nuovi tipi di navi (unita' "near-surface", unita' sottomarine, eccetera) le cui caratteristiche di costruzione rendono ingiustificata o praticamente irrealizzabile l'applicazione di una qualsiasi delle disposizioni dei capitoli II e III del presente Allegato, relative alla costruzione e all'equipaggiamento, possono essere dispensate dall'Autorita' dall'applicazione di tali disposizioni, a condizione che la costruzione e l'equipaggiamento della nave offrano una protezione equivalente contro l'inquinamento da idrocarburi, tenuto conto del servizio al quale sono destinati; b) i particolari di una tale esenzione accordata dall'Autorita' devono figurare nel certificato di cui alla norma 5 del presente Allegato; c) appena possibile e, al piu' tardi, entro un termine di novanta giorni, l'Autorita' che accorda una tale esenzione ne comunica i particolari ed i motivi all'Organizzazione che li rende noti alle Parti della Convenzione per informazione e perche', se occorra, sia da esse dato seguito. Norma 3. Equivalenze 1. L'Autorita' puo' autorizzare la messa in opera, su di una nave, di installazioni, materiali, dispositivi ed apparecchi, in sostituzione di quelli prescritti dal presente Allegato, a condizione che tali installazioni, materiali, dispositivi ed apparecchi siano almeno altrettanto efficaci di quelli prescritti dal presente Allegato. Tale facolta' dell'Autorita' non viene estesa alla sostituzione di metodi operativi di controllo degli scarichi di idrocarburi come equivalenti a quelli particolari di progetto e di costruzione che sono prescritti dalle norme del presente Allegato. 2. L'Autorita' che autorizza un'installazione, un materiale, un dispositivo o un apparecchio in sostituzione di quelli prescritti dal presente Allegato, ne comunica i particolari all'Organizzazione che li rende noti alle Parti della Convenzione per informazione e perche' vi sia dato seguito, ove occorra. Norma 4. Visite 1. Ogni petroliera di una stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, nonche' ogni altra nave di una stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, viene sottoposta alle seguenti visite: a) prima della sua entrata in servizio o prima che il certificato prescritto dalla norma 5 del presente Allegato sia rilasciato per la prima volta, una visita iniziale che comprenda una visita completa della sua struttura, del suo equipaggiamento, delle sue installazioni, delle sue attrezzature e dei suoi materiali per tutto cio' che attiene al presente Allegato; b) delle visite periodiche ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori ai cinque anni, che permettano di accertare che la struttura, l'equipaggiamento, le installazioni, le attrezzature e i materiali soddisfano completamente le disposizioni pertinenti del presente Allegato; tuttavia, quando la durata del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) e' prorogato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 o 4 della norma 8 del presente Allegato, l'intervallo fra le visite periodiche puo' essere prolungato conseguentemente; c) delle visite intermedie ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori a trenta mesi che permettono di accertare che il materiale e i sistemi di pompaggio e di tubazioni, in particolare i dispositivi di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi, i separatori d'acqua e di idrocarburi e i sistemi di filtraggio degli idrocarburi, sono in tutti i punti conformi alle disposizioni pertinenti del presente Allegato e funzionanti. Queste visite intermedie devono essere attestate sul certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) rilasciato in base alla norma 5 del presente Allegato. 2. Per quanto concerne le navi che non sono soggette alle disposizioni del paragrafo 1 della presente norma, l'Autorita' determina le misure da adottare perche' siano rispettate le disposizioni applicabili del presente Allegato. 3. Le visite di una nave, per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da funzionari dell'Autorita'. Tuttavia l'Autorita' puo' incaricare delle visite, sia degli ispettori nominati a tale scopo, sia degli organismi da essa accettati. In tutti i casi, l'Autorita' interessata si rende pienamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia delle visite. 4. Dopo una qualsiasi delle visite della nave previste nella presente norma, non deve essere apportato alcun cambiamento importante di natura diversa da una semplice sostituzione dell'equipaggiamento o delle installazioni, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alla sua struttura, all'equipaggiamento, alle installazioni, alle attrezzature o ai materiali che sono stati oggetto della visita. Norma 5. Rilascio dei certificati 1. Un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973), dopo la visita effettuata conformemente alle disposizioni della norma 4 del presente Allegato, viene rilasciato ad ogni petroliera la cui stazza lorda sia uguale o superiore a 150 tonnellate e ad ogni nave con stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, che effettui dei viaggi verso porti o terminali al largo situati entro i limiti della giurisdizione di altre Parti della Convenzione. Per quanto riguarda le navi esistenti, tale disposizione diviene applicabile dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Tale certificato viene rilasciato, sia dall'Autorita' sia da un agente o da un organismo debitamente autorizzato. In tutti i casi, l'Autorita' assume la piena responsabilita' del certificato. Norma 6. Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo. 1. Il Governo di una Parte della Convenzione puo', a richiesta dell'Autorita', far visitare una nave; se esso ritiene che le disposizioni del presente Allegato sono osservate, rilascia alla nave un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) o ne autorizza il rilascio conformemente al presente Allegato. 2. Una copia del certificato ed una copia del rapporto della visita dovranno essere inviate, appena possibile, all'Autorita' richiedente. 3. Un certificato cosi' rilasciato comporta una dichiarazione che attesti che e' stato rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni di un certificato rilasciato in applicazione della norma 5 del presente Allegato. 4. Non verra' rilasciato alcun certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) ad una nave che sia autorizzata a battere bandiera di uno Stato che non sia Parte della Convenzione. Norma 7. Forma dei certificati. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) verra' redatto nella lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia, conformemente al modello che figura all'Appendice II del presente Allegato. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese ne' il francese, il testo comprendera' una traduzione in una di queste lingue. Norma 8. Durata della validita' del certificato. 1. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) viene rilasciato per un periodo la cui durata viene fissata dall'Autorita', senza che tale durata possa superare i cinque anni a partire dalla data del rilascio, tranne nei casi previsti dai paragrafi 2, 3 e 4 della presente norma. 2. Se, alla data dello spirare del proprio certificato, una nave non si trova in un porto o terminale al largo sotto la giurisdizione della Parte della Convenzione di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, la validita' del certificato puo' essere prorogata dall'Autorita', ma tale proroga deve tuttavia essere accordata per permettere alla nave di portare a termine il suo viaggio verso lo Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel quale deve essere ispezionata, e cio' solo nel caso in cui tale misura appaia opportuna e ragionevole. 3. Nessun certificato deve essere cosi' prorogato per un periodo superiore ai cinque mesi ed una nave che goda di una tale proroga non ha diritto, al suo arrivo nello Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel porto in cui deve essere ispezionata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere ottenuto un nuovo certificato. 4. Un certificato che non sia stato prorogato in base alle disposizioni del paragrafo 2 della presente norma puo' essere prorogato dall'Autorita' per un periodo di grazia che non superi di un mese la data di scadenza indicata su tale certificato. 5. Il certificato cessa di essere valido se la struttura, le attrezzature, le installazioni, i materiali e l'equipaggiamento prescritti dal presente Allegato hanno subito delle modifiche importanti di natura diversa da una semplice sostituzione dell'equipaggiamento o delle installazioni, senza l'autorizzazione dell'Autorita', o se le visite intermedie specificate dall'Autorita' in applicazione della norma 4, paragrafo 1, alinea c) del presente Allegato non sono state effettuate. 6. Ogni certificato rilasciato ad una nave cessa di essere valido se la nave passa a battere bandiera di un altro Stato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 della presente norma. 7. Quando una nave passa a battere bandiera di un'altra Parte, il certificato resta valido per un periodo non superiore a cinque mesi, se la durata della sua validita' veniva estesa ad un tale periodo, o sino alla data in cui l'Autorita' rilasci un altro certificato in sostituzione, se quest'ultima data e' la piu' vicina. Il Governo della Parte di cui la nave era precedentemente autorizzata a battere bandiera invia all'Autorita' appena possibile dopo il cambiamento di bandiera, una copia del certificato di cui la nave era provvista alla data del cambiamento nonche' una copia del rapporto d'ispezione, se del caso. Capitolo II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO Norma 9. Regolamentazione degli scarichi di idrocarburi. 1. Fatte salve le disposizioni delle norme 10 e 11 del presente Allegato e del paragrafo 2 della presente norma, viene vietato ad ogni nave alla quale si applichi il presente Allegato di scaricare in mare degli idrocarburi o delle miscele di idrocarburi, tranne nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) per quanto riguarda le petroliere, tranne nei casi previsti al capoverso b) del presente paragrafo: i) la petroliera non si trovi in una zona speciale; ii) la petroliera si trovi a piu' di 50 miglia marine dalla terra piu' vicina; iii) la petroliera si trovi in navigazione; iv) il flusso istantaneo di scarico degli idrocarburi non superi i 60 litri per miglio marino; v) la quantita' totale di idrocarburi scaricata in mare non superi, per le petroliere esistenti, 1/15.000 della quantita' totale del carico particolare da cui provengono i residui e, per le petroliere nuove, 1/30.000 della quantita' totale del carico particolare da cui provengono i residui; e vi) la petroliera utilizzi, tranne nei casi previsti dalla norma 15, paragrafi 5 e 6 del presente Allegato, un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi ed un sistema di cisterne di decantazione come prescritto dalla norma 15 del presente Allegato; b) per quanto riguarda le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, e per quanto concerne le petroliere, per gli scarichi dalle sentine dei locali macchine ad esclusione delle sentine dei locali pompe del carico, a meno che tali scarichi non siano mescolati con dei residui del carico di idrocarburi: i) la nave non si trovi in una zona speciale; ii) la nave si trovi a piu' di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina; iii) la nave sia in navigazione; iv) il contenuto degli scarichi in idrocarburi sia inferiore a 100 parti per milione; e v) la nave utilizzi un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi, un sistema di separazione dell'acqua dagli idrocarburi, un sistema di filtraggio o un altro impianto prescritto dalla norma 16 del presente Allegato. 2. Per quanto riguarda le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, che navighino fuori delle zone speciali, l'Autorita' vigila affinche' siano attrezzate, nella misura del possibile e della ragionevolezza, con impianti che permettano la conservazione dei residui di idrocarburi a bordo e il loro scarico negli impianti di raccolta o in mare conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, alinea b) della presente norma. 3. Ogni qualvolta vengano osservate delle tracce visibili di idrocarburi alla superficie o sotto la superficie dell'acqua nell'immediata prossimita' di una nave o della sua scia, i Governi delle Parti della Convenzione, nella misura in cui possono ragionevolmente farlo, indagano rapidamente sui fatti che permettano di stabilire se vi sia stata un'infrazione alle disposizioni della presente norma o alla norma 10 del presente Allegato. L'indagine verte in particolare sullo stato del vento e del mare, sulla rotta e la velocita' della nave, sulle altre possibili fonti di tracce visibili nelle vicinanze e su tutti i documenti pertinenti in cui sono registrati gli scarichi di idrocarburi. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 della presente norma non si applicano allo scarico della zavorra pulita o separata. Le disposizioni del paragrafo 1, alinea b) della stessa norma non si applicano allo scarico di miscele di idrocarburi che, non diluite, abbiano un contenuto di idrocarburi non superiore alle 15 parti per milione. 5. Lo scarico in mare non deve contenere ne' prodotti chimici od altre sostanze in quantita' o concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, ne' prodotti chimici o altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma. 6. I residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare nelle condizioni enunciate nei paragrafi 1, 2 e 4 della presente norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati negli impianti di raccolta. Norma 10. Metodi di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi dovuto alle navi in esercizio nelle zone speciali. 1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del Mare Mediterraneo, la zona del Mar Baltico, la zona del Mar Nero, la zona del Mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite nel modo seguente: a) Per zona del Mare Mediterraneo, si intende il Mare Mediterraneo propriamente detto con i golfi ed i mari che esso comprende, limitata, verso il Mar Nero dal 41° parallelo Nord e limitata ad Ovest, dallo stretto di Gibilterra, dal meridiano 5°36' Ovest. b) Per zona del Mar Baltico, si intende il Mar Baltico propriamente detto nonche' il Golfo di Botnia, il Golfo di Finlandia e l'accesso al Mar Baltico limitato dal parallelo di Skagen, nello Skagerrak (57°44,8' Nord). c) Per zona del Mar Nero, si intende il Mar Nero propriamente detto nonche' il Mar d'Azov, limitata dalla parte del Mediterraneo dal 41° parallelo Nord. d) Per zona del Mar Rosso, si intende il Mar Rosso propriamente detto, nonche' i golfi di Suez e di Aqaba, limitata a sud della lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' Nord, 43°19,6' Est) e Husn Murad (12°40,4' Nord, 43°30,2' Est). e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona marittima situata a Nord-Ovest della lossodromia che collega Ras al Hadd (22°30' Nord, 59°48' Est) e Ras Al Fasteh (25°04' Nord. 61°25' Est). 2. a) Fatte salve le disposizioni contenute nella norma 11 del presente Allegato, e' vietato ad ogni petroliera, nonche' ad ogni altra nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale. b) Mentre si trovano in una zona speciale, tali navi conservano a bordo la totalita' dei residui di idrocarburi e delle morchie nonche' tutte le acque di zavorra inquinate e le acque di lavaggio delle cisterne, non scaricandole che negli impianti di raccolta. 3. a) Fatte salve le disposizioni contenute nella norma 11 del presente Allegato, e' vietato ad ogni nave di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale, a meno che il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione o anche ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la nave si trovi in navigazione; ii) il contenuto degli scarichi in idrocarburi sia inferiore a 100 parti per milione; e iii) lo scarico abbia luogo il piu' lontano possibile dalla terra e in ogni caso, a non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina. b) Lo scarico in mare non deve contenere ne' prodotti chimici od altre sostanze in quantita' o in concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, ne' prodotti chimici od altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma. c) I residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare alle condizioni enunciate al capoverso a) del presente paragrafo dovranno essere conservati a bordo o scaricati in impianti di raccolta. 4. Le disposizioni della presente Norma non si applicano allo scarico di zavorra pulita o separata. 5. Nessuna disposizione della presente Norma vieta ad una nave di cui solo una parte del tragitto si trovi in una zona speciale di effettuare degli scarichi fuori della zona speciale conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. 6. Ogni qualvolta siano osservate delle tracce visibili di idrocarburi alla superficie o sotto la superficie dell'acqua in prossimita' immediata di una nave o della sua scia, i Governi delle Parti della Convenzione, nella misura in cui possono ragionevolmente farlo, indagano rapidamente sui fatti che permettono di stabilire se vi sia stata un'infrazione alle disposizioni della presente Norma o della Norma 9 del presente Allegato. L'indagine verte in particolare sullo stato del vento e del mare, sulla rotta e la velocita' della nave, sulle altre possibili fonti di tracce visibili nelle vicinanze e su tutti i documenti pertinenti nei quali sono registrati gli scarichi di idrocarburi. 7. Impianti di raccolta nelle zone speciali: a) Zona del Mare Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Baltico: i) i Governi delle Parti della Convenzione che siano rivieraschi di una qualsiasi zona speciale si impegnano a fare installare non oltre il 1 gennaio 1977, in tutti i terminali di carico di idrocarburi e in tutti i porti di riparazione della zona speciale, degli impianti in grado di ricevere e di trattare tutta la zavorra inquinata e tutte le acque di lavaggio delle cisterne delle petroliere. Inoltre, tutti i porti della zona speciale devono essere provvisti di impianti sufficienti per ricevere gli altri residui e miscele di idrocarburi di tutte le navi. La capacita' di tali impianti deve essere sufficiente a soddisfare le necessita' delle navi che li utilizzano senza imporre loro anormali ritardi. ii) i Governi delle Parti la cui giurisdizione si estende ad ingressi di vie di navigazione marittima di scarsa profondita' che potrebbero richiedere una riduzione del pescaggio della nave scaricando della zavorra, si impegnano fare installare gli impianti di cui al capoverso a) i) del presente paragrafo, restando inteso che le navi che devono scaricare dei residui o della zavorra inquinata possano subire un certo ritardo. iii) Durante il periodo che trascorrera' tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione (se tale data e' anteriore al 1 gennaio 1977 e il 1 gennaio 1977, le navi che si trovino nella zona speciale devono uniformarsi alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. Tuttavia, i Governi delle Parti che siano rivieraschi di una qualsiasi delle zone speciali di cui al presente capoverso possono fissare una data anteriore al 1 gennaio 1977 ma posteriore alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, a partire dalla quale le disposizioni della presente Norma relative alle zone speciali in questione divengano efficaci: 1) se tutti gli impianti di raccolta voluti sono pronti alla data cosi' fissata; e 2) con la riserva che le Parti interessate notifichino la data cosi' fissata all'Organizzazione con almeno sei mesi di anticipo, perche' questa venga comunicata alle altre Parti. iv) A partire dal 1 gennaio 1977 o dalla data anteriore fissata conformemente alle disposizioni del punto a) iii) del presente paragrafo, le Parti devono notificare all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui esse ritengano gli impianti insufficienti. b) Zona del Mar Rosso e "zona dei Golfi": i) I Governi delle Parti che siano rivieraschi delle zone speciali si impegnano a fare installare, appena possibile, in tutti i terminali di carico degli idrocarburi e in tutti i porti di riparazione della zona speciale, degli impianti in grado di ricevere e di trattare tutta la zavorra inquinata e tutte le acque di lavaggio delle cisterne delle petroliere. Inoltre, tutti i porti della zona speciale devono essere forniti di impianti sufficienti per ricevere gli altri residui e le miscele di idrocarburi di tutte le navi. La capacita' di tali impianti deve essere sufficiente a soddisfare le necessita' delle navi che li utilizzano senza imporre loro anormali ritardi. ii) I Governi delle Parti la cui giurisdizione si estende ad ingressi di vie di navigazione marittima di scarsa profondita' che potrebbero richiedere una riduzione del pescaggio della nave scaricando della zavorra, si impegnano a fare installare gli impianti di cui al punto b) i) del presente paragrafo, restando inteso che le navi che devono scaricare dei residui o della zavorra inquinata possano subire un certo ritardo. iii) Tutti i Governi delle Parti interessate devono notificare all'Organizzazione le misure che essi hanno adottato in applicazione delle disposizioni dei punti b) i) e ii) del presente paragrafo. L'Organizzazione, appena abbia ricevuto delle notifiche sufficienti, fissera' la data in cui entreranno in vigore le disposizioni della presente Norma per la zona in questione. L'Organizzazione deve notificare a tutte le Parti, con almeno dodici mesi d'anticipo, la data cosi' fissata. iv) Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la data come sopra stabilita, le navi che si trovano nella zona speciale devono uniformarsi alle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. v) A partire da tale data, le petroliere che caricano in porti delle zone speciali di cui al presente punto b) ove gli impianti richiesti non sono ancora disponibili, devono uniformarsi alle disposizioni della presente Norma. Tuttavia, le petroliere che penetrino in tali zone speciali per caricare, devono cercare, nella misura del possibile, di non avere a bordo che della zavorra pulita. vi) A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni applicabili alla zona speciale considerata, le Parti devono notificare all'Organizzazione, perche' li trasmettano alle Parti interessate, tutti i casi in cui esse ritengano gli impianti insufficienti. vii) Almeno gli impianti di raccolta previsti dalla norma 12 del presente Allegato devono essere installati al 1 gennaio 1977 o entro un termine di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione se tale data e' posteriore. Norma 11. Eccezioni. Le Norme 9 e 10 del presente Allegato non si applicano: a) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi effettuato da una nave per assicurare la propria sicurezza o quella di un'altra nave, o salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi provenienti da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento: i) a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni dopo l'avaria o la scoperta dello scarico per impedire o ridurre tale scarico, e ii) tranne il caso in cui il proprietario o il comandante abbia agito con l'intenzione di provocare l'avaria o incautamente e con la consapevolezza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o c) allo scarico in mare di sostanze contenenti degli idrocarburi approvato dall'Autorita', quando tali sostanze siano utilizzate per lottare contro un particolare caso di inquinamento al fine di ridurre i danni dovuti a tale inquinamento. Ogni scarico di tale natura dovra' essere sottoposto all'approvazione del Governo sotto la cui giurisdizione sia previsto che lo scarico possa avvenire. Norma 12. Impianti di raccolta. 1. Fatte salve le disposizioni della Norma 10 del presente Allegato, i Governi delle Parti si impegnano a provvedere all'installazione, nei terminali di carico di idrocarburi, nei porti di riparazione e negli altri porti nei quali le navi devono scaricare dei residui di idrocarburi, di impianti in grado di ricevere i residui e le miscele di idrocarburi che le petroliere e le altre navi dovrebbero ancora scaricare, e adatti alle necessita' delle navi che li utilizzano, senza imporre loro anormali ritardi. 2. Gli impianti di raccolta di cui al paragrafo 1 della presente Norma devono essere installati: a) in tutti i porti e terminali utilizzati per il carico del petrolio greggio a bordo di petroliere quando queste ultime abbiano effettuato, appena prima del loro arrivo, un viaggio con zavorra di non piu' di 72 ore o di non piu' di 1.200 miglia marine; b) in tutti i porti o terminali dove vengono in media caricate al giorno piu' di 1.000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa diversi dal petrolio greggio; c) in tutti i porti che abbiano dei cantieri di riparazione di navi o degli impianti di lavaggio delle cisterne; d) in tutti i porti e terminali che ricevano navi provviste delle cisterne per residui di idrocarburi (morchie) previste dalla Norma 17 del presente Allegato; e) in tutti i porti, per quanto riguarda le acque di sentina e gli altri residui che non possono essere scaricati conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato; e f) in tutti i porti utilizzati per il carico alla rinfusa, per quanto riguarda i residui di idrocarburi provenienti dai trasportatori misti, che non possano essere scaricati conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. 3. La capacita' degli impianti di raccolta deve essere stabilita nel modo seguente: a) i terminali utilizzati per il carico del petrolio greggio devono avere degli impianti di raccolta sufficienti per ricevere gli idrocarburi e le miscele di idrocarburi che le petroliere che effettuano i viaggi descritti al paragrafo 2, a) della presente Norma non possano scaricare conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, a) della Norma 9 del presente Allegato; b) I porti di carico e i terminali previsti dal paragrafo 2, b) della presente Norma devono essere provvisti di impianti di raccolta sufficienti per ricevere gli idrocarburi e le miscele di idrocarburi che le petroliere che caricano degli idrocarburi alla rinfusa diversi dal petrolio greggio non possano scaricare conformemente alle disposizioni contenute nella norma 9, paragrafo 1, a) del presente Allegato. c) Tutti i porti provvisti di cantieri di riparazione di navi o di impianti di lavaggio delle cisterne devono essere provvisti di impianti di raccolta sufficienti per ricevere tutti i residui e le miscele di idrocarburi che restano a bordo delle navi che entrino nei detti cantieri o impianti. d) Gli impianti installati in porti o terminali in base al paragrafo 2, d) della presente Norma devono avere una capacita' sufficiente per ricevere tutti i residui conservati a bordo, in base alla Norma 17 del presente Allegato, dalle navi che si puo' ragionevolmente prevedere facciano scalo in tali porti e terminali. e) Tutti gli impianti installati nei porti e terminali in base alle disposizioni della presente Norma devono avere una capacita' sufficiente per ricevere le acque di sentina contenenti gli idrocarburi ed altri residui che non possano essere scaricati conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. f) Gli impianti installati nei porti di carico per i carichi alla rinfusa devono tener conto nel modo appropriato dei particolari problemi dei trasportatori misti. 4. Gli impianti di raccolta prescritti dai paragrafi 2 e 3 della presente Norma devono essere installati non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione o il 1 gennaio 1977 se tale data e' posteriore. 5. Le Parti devono notificare all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui esse ritengano insufficienti gli impianti previsti dalla presente norma. Norma 13. Petroliere fornite di cisterne per zavorra separata. 1. Ogni petroliera nuova di portata lorda uguale o superiore a 70.000 tonnellate deve essere fornita di cisterne per zavorra separata e deve uniformarsi alle disposizioni della presente norma. 2. La capacita' delle cisterne per zavorra separata deve essere calcolata in modo che la nave possa essere utilizzata con tutta sicurezza in zavorra senza che sia necessario di fare ricorso alle cisterne per idrocarburi per lo zavorramento tranne nelle condizioni previste dal paragrafo 3 della presente Norma. Tuttavia, in ogni caso, la capacita' delle cisterne per zavorra separata deve essere almeno tale che in ogni condizione di zavorramento ed in ogni momento di un viaggio con zavorra, ivi compreso nella condizione corrispondente soltanto al peso scarico e alla sola zavorra separata, i pescaggi e l'assetto della nave soddisfino a ciascuna delle seguenti prescrizioni: a) il pescaggio nel centro della nave (dm) in metri (calcolando senza prendere in considerazione la deformazione della nave) non sia inferiore a: dm = 2,0 + 0,02 L; b) i pescaggi a livello delle perpendicolari anteriore e posteriore abbiano dei valori corrispondenti al pescaggio centrale (dm) stabilito al punto a) del presente paragrafo e ad un assetto positivo uguale o inferiore a 0,015 L; e c) il pescaggio a livello della perpendicolare posteriore non debba in alcun caso essere inferiore al pescaggio necessario per assicurare un'immersione completa dell'elica o delle eliche. 3. Non deve in nessun caso essere trasportata della zavorra nelle cisterne per idrocarburi tranne quando le condizioni meteorologiche siano cost severe da rendere necessario, a giudizio del comandante, di trasportare una quantita' di zavorra supplementare nelle cisterne per idrocarburi per assicurare la sicurezza della nave. Questa zavorra supplementare deve essere trattata e scaricata conformemente alle disposizioni delle Norme 9 e 15 del presente Allegato e tale operazione iscritta nel registro degli idrocarburi di cui alla Norma 20 del presente Allegato. 4. Ogni petroliera che non sia tenuta ad essere fornita di cisterna per zavorra separata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma puo', tuttavia, essere considerata come petroliera fornita di cisterne per zavorra separata a condizione che, se si tratta di una petroliera di lunghezza uguale o superiore a 150 metri, soddisfi pienamente le prescrizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente Norma e che, ove si tratti di una petroliera di lunghezza inferiore a 150 metri, le condizioni di zavorra separata siano giudicate soddisfacenti dall'Autorita'. Norma 14. Separazione degli idrocarburi e della zavorra. 1. Tranne che nel caso previsto dal paragrafo 2 della presente Norma nessuna zavorra deve essere trasportata in una qualsiasi delle cisterne per combustibile liquido a bordo di navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate, che non siano petroliere, o a bordo di petroliere nuove di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate. 2. Quando delle condizioni eccezionali o la necessita' di trasportare delle grandi quantita' di combustibile liquido obbligano a trasportare della zavorra che non sia zavorra pulita in una qualsiasi delle cisterne per combustibile liquido, tale zavorra deve essere scaricata in un impianto di raccolta o in mare conformemente alle disposizioni della Norma 9 e con l'aiuto dei dispositivi previsti al paragrafo 2 della Norma 16 del presente Allegato e tale operazione deve essere iscritta, a questo effetto, nel registro degli idrocarburi. 3. Tutte le altre navi devono attenersi, nella misura del possibile e del ragionevole, alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma. Norma 15. Conservazione degli idrocarburi a bordo. 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 della presente Norma, le petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate devono essere munite di dispositivi conformi alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente Norma, a condizione che, nel caso di petroliere esistenti, le prescrizioni relative ai dispositivi di sorveglianza continua e di controllo dello scarico degli idrocarburi ed al sistema delle cisterne di decantazione, si applichino tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. a) Devono essere previsti dei mezzi adeguati per pulire le cisterne da carico e trasferire i residui delle acque di zavorra inquinate e le acque di lavaggio della cisterna da carico in una cisterna di decantazione approvata dall'Autorita'. A bordo delle petroliere esistenti, una qualsiasi delle cisterne da carico puo' essere adibita a cisterna di decantazione. b) Con tale sistema, si devono prevedere dei dispositivi che permettano di trasferire i residui di idrocarburi in una cisterna di decantazione o in un complesso di cisterne di decantazione in modo che ogni effluente scaricato in mare soddisfi alle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. c) Le sistemazioni della cisterna di decantazione o del complesso delle cisterne di decantazione devono avere una capacita' sufficiente per poter contenere i residui generati dalle acque di lavaggio delle cisterne, i residui di idrocarburi ed i residui delle acque di zavorra inquinate, ma la loro capacita' totale non deve essere inferiore al 3 per cento della capacita' di trasporto di idrocarburi della nave; tuttavia, quando esistano delle cisterne per zavorra separata conformemente alla Norma 13 del presente Allegato o quando non esistano dei dispositivi analoghi agli estrattori che comportino l'uso di una quantita' d'acqua supplementare oltre all'acqua di lavaggio, l'Autorita' puo' accettare che tale capacita' sia riportata al 2 per cento. Le petroliere nuove di piu' di 70.000 tonnellate di portata lorda sono fornite di almeno due cisterne di decantazione. d) Le cisterne di decantazione, specialmente rispetto alla posizione delle entrate e delle uscite, e dei diaframmi e schermi ove esistano, devono essere progettate in modo da evitare eccessive turbolenze e trascinamenti degli idrocarburi o emulsioni di idrocarburi con acqua. 3. a) Deve essere installato un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi approvato dall'Autorita'. Al momento dello studio del tipo di rivelatrice di idrocarburi da incorporare in un tale dispositivo, l'Autorita' tiene conto della specificazione raccomandata dall'Organizzazione(*). Il dispositivo e' fornito di un apparecchio che registra in permanenza lo scarico in litri per mille e la quantita' totale scaricata, o il contenuto di idrocarburi ed il tasso di scarico. Tali informazioni devono poter essere datate (giorno e ora) e devono essere conservate per almeno tre anni. Il dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi deve funzionare ogni volta che avvenga uno scarico in mare di effluente e deve permettere di arrestare automaticamente ogni scarico di miscele di idrocarburi quando il tasso istantaneo di scarico degli idrocarburi superi quello autorizzato dalla norma 9, paragrafo 1, capoverso a) del presente Allegato. Per qualsiasi difetto di funzionamento del dispositivo di sorveglianza continua e di controllo lo scarico si deve fermare ed una annotazione deve essere fatta sul registro degli idrocarburi. E' previsto un metodo manuale sussidiario che puo' essere utilizzato quando si produca un tale difetto di funzionamento ma il dispositivo difettoso deve essere riparato in modo da poter funzionare prima che la petroliera inizi il suo successivo viaggio con zavorra, a meno che essa non si rechi in un porto per la riparazione. Le petroliere esistenti devono uniformarsi a tutte le disposizioni specificate in precedenza; tuttavia, lo scarico puo' essere arrestato con un dispositivo manuale e il tasso di scarico puo' essere valutato in base alle caratteristiche delle pompe. --------------- (*) Si fara' riferimeto alla "Raccomandazione circa le specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi e dei rivelatori di idrocarburi" adottata dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII) b) Deve essere previsto un efficace rivelatore della superficie di separazione idrocarburi/acqua, approvato dall'Autorita' che permetta di determinare rapidamente e con precisione detta superficie nelle cisterne di decantazione e che sia utilizzabile nelle altre cisterne ove si effettua la separazione degli idrocarburi e dell'acqua e da dove l'effluente deve essere scaricato direttamente in mare. c) Le istruzioni relative all'utilizzazione di questo sistema devono essere conformi alle disposizioni di un manuale su tale utilizzazione approvato dall'Autorita'. Esse si applicano sia all'utilizzazione manuale che a quella automatica e devono garantire che non verranno in alcun momento scaricati degli idrocarburi, tranne che nelle condizioni fissate dalla norma 9 del presente Allegato (*). --------------- (*) Si fara' riferimeto al "Clean Seas Guide for Oil Tankers" (Raccolta di norme per la pulizia dei mari e l'uso di navi-cisterna) pubblicata dalla Camera internazionale della Marina mercantile e dall'Oil Companies International Marine Forum. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma non si applicano a bordo delle petroliere di stazza lorda inferiori a 150 tonnellate, ove il controllo degli scarichi di idrocarburi previsto dalla Norma 9 del presente Allegato avvenga mediante la conservazione a bordo degli idrocarburi e il successivo scarico di tutte le acque di lavaggio inquinate negli impianti di raccolta; viene iscritta nel registro degli idrocarburi la quantita' totale degli idrocarburi e dell'acqua utilizzata per il lavaggio e mandata nella cisterna di stoccaggio. Questa quantita' totale deve essere scaricata negli impianti di raccolta a meno che non siano adottate delle disposizioni appropriate per verificare che l'effluente scaricato in mare soddisfi alle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. 5. L'Autorita' puo' esentare dall'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma ogni petroliera che non effettui che dei viaggi di 72 ore o meno e non si allontani di piu' di 50 miglia dalla terra piu' vicina, con la riserva che la petroliera non sia tenuta a possedere un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) e che non ne sia realmente in possesso. Non viene accordata alcuna esenzione che a condizione che la petroliera conservi a bordo tutte le miscele di idrocarburi per scaricarle successivamente in impianti di raccolta e a condizione che l'Autorita' si sia accertata che gli impianti disponibili per ricevere tali miscele di idrocarburi siano adeguati. 6. Quando a giudizio dell'Organizzazione, e' impossibile di ottenere il materiale prescritto dalla norma 9, paragrafo 1 a) vi) del presente Allegato e specificato nel paragrafo 3 a) della presente Norma per la sorveglianza continua degli scarichi di prodotti raffinati leggeri (idrocarburi bianchi), l'Autorita' puo' sospendere l'applicazione di tale prescrizione, a condizione che lo scarico non sia autorizzato che quando viene effettuato in base alle procedure fissate dall'Organizzazione che soddisfino le condizioni enunciate nella norma 9, paragrafo 1 o) del presente Allegato, ad eccezione di quella relativa all'utilizzazione di un sistema di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi. L'Organizzazione riesamina la questione del materiale disponibile almeno ogni 12 mesi. 7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente norma non si applicano alle petroliere che trasportano asfalto, ed in tal caso il controllo previsto dalla Norma 9 del presente Allegato viene effettuato mediante la conservazione dei residui di asfalto a bordo e lo scarico successivo in impianti di raccolta, di tutte le acque di lavaggio inquinate. Norma 16. Dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi e separatore d'acqua e di idrocarburi. 1. Qualsiasi nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate deve essere fornita di un separatore d'acqua e di idrocarburi o di un sistema di filtrazione conforme alle disposizioni del paragrafo 6 della presente Norma. Una tale nave, che trasporti grandi quantita' di combustibile liquido, deve uniformarsi alle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma e del paragrafo 1 della Norma 14. 2. Qualsiasi nave di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate deve essere fornita: a) in aggiunta ai dispositivi previsti dal paragrafo 1 della presente Norma, di un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi che sia conforme alle disposizioni del paragrafo 5 della presente Norma; o b) in alternativa a quanto prescritto al paragrafo 1 e al paragrafo 2 a) della presente Norma, di un separatore d'acqua e di idrocarburi che sia conforme alle disposizioni del paragrafo 6 della presente Norma e di un sistema di filtrazione che sia conforme alle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 3. Per quanto attiene alle navi di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate, l'Autorita' vigila affinche' tali navi siano fornite, nella misura del possibile, di impianti che permettano di conservare a bordo gli idrocarburi o le miscele di idrocarburi o di scaricarle conformemente alle disposizioni della Norma 9 paragrafo 1 b) del presente Allegato. 4. Le navi esistenti dovranno conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 5. Il dispositivo di sorveglianza e di controllo deve essere del tipo approvato dall'Autorita'. Al momento dello studio del tipo di rivelatore d'idrocarburi da incorporare in un tale dispositivo, l'Autorita' deve tener conto della specificazione raccomandata dall'Organizzazione. (*) --------------- (*) Si rifa' riferimento alla "Raccomandazione circa le specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi e dei rivelatori di idrocarburi" adottata dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII). Il dispositivo di sorveglianza deve essere fornito di un apparecchio che registri in permanenza il contenuto di idrocarburi in parti per milione. Tali informazioni devono poter essere datate (giorno e ora) e devono essere conservate per almeno tre anni. Il dispositivo di sorveglianza continua e di controllo deve funzionare ogni qualvolta avvenga uno scarico di effluente in mare e deve permettere di arrestare automaticamente ogni scarico di miscela di idrocarburi quando il contenuto di idrocarburi dell'effluente superi quello autorizzato dal paragrafo 1 b) della Norma 9 del presente Allegato. Ogni difetto di funzionamento del dispositivo di sorveglianza continua e di controllo deve far arrestare lo scarico e deve essere registrato nel Registro degli Idrocarburi. Il dispositivo difettoso deve essere riparato in modo da poter funzionare prima che la nave risalpi, a meno che essa non sia diretta ad un porto di riparazione. Le navi esistenti si devono uniformare a tutte le disposizioni succitate; tuttavia, lo scarico puo' essere anche arrestato da un dispositivo azionato manualmente. 6. Il separatore d'acqua e di idrocarburi o il sistema di filtrazione devono essere del tipo approvato dall'Autorita' e concepiti in modo che ogni miscela di idrocarburi scaricata in mare dopo essere passata per il separatore o il sistema di filtraggio abbia un tenore di idrocarburi che non superi le 100 parti per milione. Al momento dell'esame delle caratteristiche del sistema, l'Autorita' deve tener conto delle specificazioni raccomandate dall'Organizzazione. (*) -------------- (*)Si rifa' riferimento alla "Raccomandazione circa le specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi e dei rilevatori di idrocarburi" adottata dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII). 7. Il sistema di filtrazione previsto al paragrafo 2 b) della presente Norma deve essere del tipo approvato dall'Autorita' e concepito in modo da ricevere gli scarichi del separatore e da produrre un effluente il cui contenuto di idrocarburi non superi le 15 parti per milione. Esso deve essere fornito di un dispositivo d'allarme che avverta nel momento in cui tale percentuale rischia di essere superata. Norma 17. Cisterne per residui di idrocarburi (morchie). 1. Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate deve essere fornita di una o piu' cisterne di sufficiente capacita', tenuto conto del tipo di macchine e della durata del viaggio, per ricevere i residui di idrocarburi (morchie) che non e' possibile eliminare altrimenti uniformandosi alle prescrizioni del presente Allegato, quali quelli che provengono dalla depurazione dei combustibili liquidi e degli olii lubrificanti e dagli stillicidi di idrocarburi nei locali macchine. 2. A bordo delle navi nuove, tali cisterne devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la pulizia e lo scarico dei residui negli impianti di raccolta. Le navi esistenti devono uniformarsi alla presente disposizione nella misura del possibile e del ragionevole. Norma 18. Impianti di pompaggio, delle tubazioni e degli scarichi a bordo delle petroliere. 1. In ogni petroliera deve essere installato sul ponte scoperto e su entrambi i lati della nave un collettore di scarico che si possa collegare con gli impianti di raccolta per lo scarico delle acque di zavorra inquinata o delle acque contenenti idrocarburi. 2. In ogni petroliera, le tubazioni per gli scarichi di effluente in mare autorizzati dalla Norma 9 del presente Allegato devono sfociare sul ponte scoperto o su un lato della nave al di sopra della linea di galleggiamento nelle condizioni di massimo zavorramento. Si puo' accettare che le tubazioni siano disposte in modo diverso per permettere gli scarichi nelle condizioni autorizzate dai sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 4 della presente Norma. 3. A bordo di ogni petroliera nuova deve essere previsto un comando che permetta di interrompere lo scarico di effluente in mare a partire da un luogo situato sul ponte superiore o sopra di esso, dal quale si possa esercitare una sorveglianza visiva sul collettore previsto al paragrafo 1 della presente Norma, quando questo e' in servizio, e sull'effluente quando viene scaricato dalle tubazioni previste dal paragrafo 2 della presente Norma. Non e' necessario avere un comando che permetta di interrompere lo scarico nel luogo stesso da cui si esercita tale sorveglianza, se esiste un sistema efficace e sicuro di comunicazione quale un sistema di comunicazioni telefoniche o per radio fra il luogo dal quale si esercita la sorveglianza e l'ubicazione del comando degli scarichi. 4. Tutti gli scarichi si devono effettuare sopra la linea di galleggiamento salvo le seguenti eccezioni: a) gli scarichi di zavorra pulita e di zavorra separata possono essere effettuati sotto la linea di galleggiamento nei porti o nei terminali al largo; b) le navi esistenti che non possono, senza subire modifiche, scaricare della zavorra separata al disopra della linea di galleggiamento, lo possono fare sotto la linea di galleggiamento, a condizione che un esame della cisterna effettuato immediatamente prima dello scarico non abbia rivelato alcuna presenza di idrocarburi. Norma 19. Raccordo normalizzato di collegamento delle tubazioni di scarico. Al fine di permettere il raccordo delle tubazioni degli impianti di raccolta alle tubazioni della nave destinate allo scarico dei residui provenienti dalle sentine di macchina, le une e le altre devono essere fornite di raccordi di collegamento normalizzati aventi dimensioni conformi a quelle che figurano nella seguente tabella: Dimensioni normalizzate delle flange dei raccordi di collegamento dei tubi di scarico. ===================================================================== DESCRIZIONE | DIMENSIONI ---------------------------------|----------------------------------- Diametro esterno................ | 215 mm | Diametro interno................ | A seconda del diametro esterno | della tubazione Diametro del circolo dei cen- | tri dei bulloni................ | 183 mm | Feritoie nella flangia...........| 6 fori di 22 mm di diametro posti | ad uguale distanza sul circolo | dei centri dei bulloni, scanalati | verso la periferia della flangia. | Larghezza delle feritoie 22 mm. | Spessore della flangia.......... | 20 mm | Bulloni e dadi | 6, ognuno di 20 mm di diametro e quantita', diametro............ | di lunghezza adeguata --------------------------------------------------------------------- La flangia e' concepita per ricevere delle tubature di diametro ester- no che arrivi sino a 125 mm e deve essere in acciaio o altro materia- le equivalente, di faccia piana, munita di un giunto in materiale im- permeabile agli idrocarburi; la flangia e il giunto devono essere concepiti per una pressione di servizio di 6 kg/cm2 . ===================================================================== Norma 20. Registro degli idrocarburi. 1. Per tutte le petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate e per tutte le navi, diverse dalle petroliere, di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate deve essere tenuto un registro degli idrocarburi che puo' essere o meno inserito nel regolamentare libro di bordo, nella forma prevista nell'Appendice III del presente Allegato. 2. Deve essere fatta menzione, sul registro degli idrocarburi, per ciascuna delle cisterne della nave, ogni volta che a bordo della nave si provveda ad una qualsiasi delle seguenti operazioni: a) petroliere i) presa a bordo di un carico di idrocarburi; ii) travaso interno di un carico di idrocarburi nel corso di un viaggio; iii) apertura o chiusura, prima e dopo le operazioni di carico e scarico, delle valvole o di ogni dispositivo analogo che colleghi fra loro le cisterne per il carico; iv) apertura o chiusura dei mezzi di comunicazione tra le tubazioni per il carico e le tubazioni di zavorra di acqua di mare; v) apertura o chiusura delle valvole sui fianchi della nave, prima, durante e dopo le operazioni di carico e scarico; vi) scarico del carico di idrocarburi; vii) zavorramento delle cisterne del carico; viii) pulizia delle cisterne del carico; ix) scarico delle acque di zavorra ad eccezione di quelle provenienti dalle cisterne per zavorra separata; x) scarico delle acque delle cisterne di decantazione; xi) eliminazione dei residui; xii) scarico delle acque di sentina che si sono accumulate nei locali macchine in porto e scarico normale in mare delle acque di sentina dei locali macchine; b) altre navi i) zavorramento o pulizia delle cisterne per combustibile o degli spazi per ii carico destinati agli idrocarburi; ii) scarico delle acque di zavorra o delle acque di lavaggio delle cisterne di cui alla lettera i) del presente capoverso; iii) eliminazione dei residui; iv) scarico delle acque di sentina che si sono accumulate nella sezione macchine in porto e scarico di routine in mare delle acque di sentina della sezione macchine. 3. In caso di scarico di idrocarburi o di miscele di idrocarburi ai sensi della norma 11 del presente Allegato, o in caso di scarico accidentale o di altro scarico eccezionale che sia oggetto delle eccezioni previste dalla detta norma, le circostanze ed i motivi dello scarico vengono annotati nel registro degli idrocarburi. 4. Ciascuna delle operazioni di cui al precedente paragrafo 2 e', appena possibile, annotata integralmente nel registro degli idrocarburi, in modo che tutte le annotazioni corrispondano alle operazioni registrate. Ogni sezione del registro viene firmata dall'ufficiale o dagli ufficiali responsabili delle dette operazioni, e controfirmata dal comandante della nave. Le annotazioni vengono fatte in una lingua ufficiale dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, e per le navi che hanno un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973), in inglese o in francese. In caso di controversia o di divario, prevalgono le annotazioni scritte in una lingua ufficiale dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera. 5. Il registro degli idrocarburi viene conservato in luogo facilmente accessibile per gli esami in ogni ragionevole momento e, salvo per le navi a rimorchio senza equipaggio, si deve trovare a bordo della nave. Deve essere conservato, per un periodo di tre anni dopo l'ultima annotazione. 6. L'autorita' competente di un Governo di una Parte della Convenzione puo' esaminare il registro degli idrocarburi a bordo di ogni nave cui si applichi il presente Allegato, mentre essa si trova in uno dei suoi porti od in uno dei suoi terminali al largo. Puo' farne delle copie ed esigerne l'autenticazione dal comandante della nave. Ogni copia autenticata dal comandante della nave puo', in caso di azione penale, essere presentata in giudizio come prova dei fatti riferiti nel registro degli idrocarburi. L'ispezione del registro degli idrocarburi e l'esecuzione delle copie autenticate da parte delle autorita' competenti, sulla base delle disposizioni del presente paragrafo, dovranno essere effettuate nel modo piu' rapido possibile senza che la nave subisca degli indebiti ritardi. Norma 21. Disposizioni speciali da applicare alle piattaforme per la perforazione ed alle altre piattaforme Le piattaforme per la perforazione fisse o galleggianti, quando ricercano, sfruttano o trattano al largo le risorse minerali dei fondi marini od oceanici e le altre piattaforme seguono le disposizioni del presente Allegato che si applicano alle navi di stazza lorda eguale o maggiore di 400 tonnellate diverse dalle petroliere a condizione che: a) siano munite per quanto sia possibile, degli impianti richiesti dalle Norme 16 e 17 del presente Allegato, e b) tengano una registrazione in una forma accettata dall'Autorita', di tutte le operazioni che comportino scarichi di idrocarburi o di miscele di idrocarburi. c) sia proibito lo scarico nelle aree speciali, fatto salvo quanto previsto dalla Norma 11 del presente allegato, di idrocarburi o di miscele di idrocarburi, eccetto quando il contenuto di idrocarburi dello scarico, senza diluizione, non ecceda 15 parti per milione. Capitolo III PRESCRIZIONE PER RIDURRE AL MINIMO L'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI DA PARTE DI PETROLIERE DOVUTO AD AVARIE AI FIANCHI O AL FONDO Norma 22. Ipotesi relativa alle avarie 1. Per calcolare le ipotetiche fughe di idrocarburi dalle petroliere si assumono come segue le tre dimensioni dell'estensione dell'avaria di un parallelepipedo nel bordo e nel fondo della nave. In quest'ultimo caso, si sono considerate due distinte condizioni di avaria applicate separatamente alle parti indicate della petroliera. a) Avarie ai fianchi Parte di provvedimento in formato grafico b) Avarie al fondo Parte di provvedimento in formato grafico 2. Ovunque figurino nel presente Capitolo i simboli utilizzati nella presente Norma, essi hanno il significato definito nella presente Norma. Norma 23. Ipotetiche fughe di idrocarburi 1. Le ipotetiche fughe di idrocarburi dovute alle avarie ai fianchi (Oc ) e al fondo (Os ) sono calcolate con l'ausilio delle seguenti formule che si riferiscono ai compartimenti danneggiati in un punto qualunque della lunghezza della nave, nella misura definita nella Norma 22 del presente Allegato. a) Avarie ai fianchi: Parte di provvedimento in formato grafico b) Avarie al fondo Parte di provvedimento in formato grafico Ovunque figurino nel presente capitolo i simboli che sono utilizzati nel presente paragrafo, essi hanno il significato definito nel presente paragrafo. 2. Quando fra due cisterne laterali di idrocarburi esistano uno spazio vuoto o una cisterna di zavorra separata la cui lunghezza sia minore della lunghezza 1c definita nella Norma 22 del presente Allegato, il valore Oc della formula (I) si puo' calcolare prendendo il volume Wi eguale al volume effettivo di una delle due cisterne adiacenti allo spazio considerato (quando esse abbiano la stessa capacita), o della piu' piccola di esse (quando non abbiano la stessa capacita) moltiplicato per Si definito di seguito, e prendendo per tutte le altre cisterne laterali interessate dall'avaria il valore del volume totale effettivo. Parte di provvedimento in formato grafico 3. a) Devono essere prese in considerazione solo le cisterne di doppio fondo che sono vuote o che trasportano acqua pulita quando le cisterne che stanno sopra di esse contengono carico. b) Quando il doppio fondo non si estende per tutta la lunghezza e tutta la larghezza della cisterna in questione, si calcola che non vi sia doppio fondo ed il volume della cisterna sopra la zona dell'avaria al fondo deve essere incluso nella formula (II), anche se la cisterna non e' considerata rotta a causa della presenza di tale doppio fondo parziale. c) Nel calcolo del valore hi non occorre tener conto dei pozzetti di aspirazione se essi non hanno una superficie eccessiva e la loro profondita' e' minima nei confronti di quella della cisterna, in ogni caso non superiore alla meta' di quella del doppio fondo. Se la profondita' di un pozzetto supera la meta' di quella del doppio fondo, hi deve essere preso eguale all'altezza del doppio fondo meno quella del pozzetto. Le tubazioni relative ai pozzetti, se installate all'interno del doppio fondo, devono essere munite di valvole o altri dispositivi di chiusura dove esse penetrano nella cisterna servita, in modo da impedire, nel caso di danno alle tubazioni, qualsiasi perdita di idrocarburi. Dette tubazioni devono essere poste alla maggior altezza possibile dal fasciame del fondo. In mare, quando le cisterne contengono degli idrocarburi, le valvole devono essere sempre chiuse. Possono essere aperte soltanto quando sia necessario un trasferimento di carico per ristabilire l'assetto della nave. 4. Quando l'avaria al fondo interessa simultaneamente quattro cisterne centrali, il valore 0, puo' essere calcolato con la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico 5. Una Autorita' puo' riconoscere un impianto di travaso installato su una nave atto a ridurre una perdita di idrocarburi, in caso di avaria al fondo, avente una forte potenza di aspirazione di emergenza in ogni cisterna di carico e che permetta di trasferire gli idrocarburi da una o piu' delle cisterne danneggiate alle cisterne di zavorra separate o ad altre cisterne del carico disponibile se ci si puo' assicurare che tali cisterne abbiano vuoto sufficiente. Il riconoscimento della validita' di tale impianto dovrebbe essere basato sulla possibilita' di travasare nel tempo di due ore un volume di idrocarburi eguale alla meta' della capacita' della piu' grande delle cisterne danneggiate e sulla possibilita' che le cisterne di zavorra o del carico possano ricevere una quantita' equivalente di idrocarburi. Inoltre, l'Autorita' non puo' adottare tale ipotesi che per autorizzare il calcolo di 0s . secondo la formula (III). Le tubazioni di aspirazione devono essere installate ad una altezza almeno non inferiore a quella dell'avaria al fondo v. L'Autorita' deve comunicare all'Organizzazione le informazioni relative alle misure che adotta per favorirne la diffusione tra le altre Parti della Convenzione. Norma 24. Disposizione delle cisterne di carico e limitazione delle loro dimensioni 1. Tutte le petroliere nuove dovranno adempiere alle disposizioni della presente Norma. Tutte le petroliere appartenenti ad una delle seguenti due categorie dovranno, nel termine di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, adempiere alle disposizioni della presente Norma: a) le petroliere consegnate dopo il 1 gennaio 1977; o b) le petroliere cui si applicano entrambe le seguenti condizioni: i) consegna non posteriore al 1 gennaio 1977; e ii) contratto di costruzione firmato dopo il 1 gennaio 1974 o, in caso di mancanza di contratto di costruzione, chiglia impostata (o corrispondente stadio di costruzione) dopo il 30 giugno 1974. 2. Le dimensioni e la disposizione delle cisterne delle navi cisterna devono essere tali che le ipotetiche fughe di idrocarburi Oc od Os , calcolate come prescrive la Norma 23 del presente Allegato, non superino in nessun punto della lunghezza della nave i 30.000 metri cubi o 400 Parte di provvedimento in formato grafico (il maggiore dei due valori) con un massimo di 40.000 metri cubi. 3. Il volume di ogni cisterna laterale del carico degli idrocarburi in una petroliera non deve superare il settantacinque per cento dei limiti previsti nel paragrafo 2 della presente Norma per quanto concerne le ipotetiche fughe di idrocarburi. Il volume di ogni cisterna centrale non deve essere superiore a 50.000 metri cubi. Tuttavia, a bordo delle petroliere munite di cisterne di zavorra separate come definite nella Norma 13 del presente Allegato, il volume ammissibile di una cisterna laterale posta fra due cisterne per zavorra separate ciascuna di una lunghezza superiore a lc puo' essere aumentato fino al limite massimo previsto per le ipotetiche fughe di idrocarburi, purche' la larghezza delle cisterne laterali superi il valore di tc . 4. La lunghezza di ogni cisterna del carico non deve essere maggiore di 10 metri o di uno dei seguenti valori (si deve assumere il valore piu' elevato): a) se non vi sono paratie longitudinali: 0,1L b) quando vi sia una sola paratia longitudinale sul piano di simmetria: 0,15L c) quando vi siano due o piu' serie di paratie longitudinali: i) per le cisterne laterali: 0,2L Parte di provvedimento in formato grafico 5. Per non superare i limiti di volume stabiliti nei paragrafi 2, 3 e 4 della presente Norma, quale che sia il tipo approvato di sistema di travaso del carico che e' stato messo in opera, quando tale sistema colleghi fra loro un numero di cisterne eguale o maggiore di due, tali cisterne dovranno poter essere separate mediante valvole od altri dispositivi di chiusura analoghi. Durante la navigazione tali valvole o dispositivi dovranno essere chiusi. 6. Le tubazioni che traversano le cisterne del carico e che sono poste a meno di tc da un fianco della nave o a meno di Vc dal suo fondo devono essere fornite di valvole o di analoghi dispositivi di chiusura nel punto in cui entrano in ognuna delle cisterne del carico. Tali valvole, quando le cisterne contengono degli idrocarburi dovranno essere sempre chiuse in mare, ma esse possono essere aperte soltanto quando un travaso del carico si renda indispensabile per ristabilire l'assetto della nave. Norma 25. Compartimentazione e stabilita'. 1. Tutte le petroliere nuove, dopo aver subito l'ipotetica avaria al fianco o al fondo definita nel paragrafo 2 della presente norma, per ogni immersione corrispondente alle effettive condizioni di carico parziale o pieno coerenti con l'assetto e la robustezza della nave, come pure col peso specifico del carico, devono rispondere ai criteri di compartimentazione e di stabilita' specificati nel paragrafo 3 della presente norma. Detta avaria deve essere considerata nel modo seguente per tutti i punti immaginabili sulla lunghezza della nave: a) per le petroliere di lunghezza maggiore di 225 metri in ogni punto della lunghezza della nave; b) per le petroliere di lunghezza maggiore di 150 metri ma non piu' di 225 metri in ogni punto della lunghezza della nave, tranne quelli dove sono interessate paratie poppiere o prodiere delimitanti il locale macchine posto a poppavia. Il locale macchine si deve considerare come compartimento allagabile unico; c) per le petroliere di lunghezza minore di 150 metri in ogni punto della lunghezza posto fra le paratie trasversali contigue, escluso il locale macchine. Per le petroliere di lunghezza eguale o minore di 100 metri, ove non sia possibile l'applicazione di tutte le prescrizioni del paragrafo 3 della presente Norma, senza compromettere materialmente le qualita' operative della nave, le Autorita' possono autorizzare deroghe a dette prescrizioni. Quando la nave non trasporta idrocarburi nelle cisterne da carico, esclusi i residui degli idrocarburi, non viene tenuto conto delle sue condizioni in zavorra. 2. Per quanto concerne l'estensione e la natura della ipotetica avaria si applicano le seguenti disposizioni: a) le dimensioni di un'avaria al fianco o al fondo sono quelle specificate nella Norma 22 del presente Allegato, ma la lunghezza dell'avaria al fondo entro 0,3L dalla perpendicolare avanti deve essere la stessa come per l'avaria al fianco specificata nella Norma 22, paragrafo 1 a) i) del presente Allegato. Se un'avaria di dimensioni minori determina una situazione piu' grave, si prendono per l'ipotesi tali dimensioni; b) nel caso di un'avaria che interessi delle paratie trasversali, in conformita' dei casi previsti nei capoversi a) e b) del paragrafo 1 della presente Norma, la distanza che separa le paratie stagne trasversali deve essere almeno eguale alla ipotetica lunghezza dell'avaria indicata nel capoverso a) del presente paragrafo perche' tali paratie possano essere considerate efficaci. Se tale distanza e' minore, si suppone, ai fini della determinazione dei compartimenti allagati, che una o piu' delle paratie, entro la detta lunghezza di avaria, non esistano; c) nel caso di avaria fra due paratie stagne trasversali contigue, come e' previsto nel capoverso c) del paragrafo 1 della presente Norma, si suppone che nessuna delle paratie trasversali principali e nessuna delle paratie trasversali che limitano cisterne laterali o doppio fondo sia danneggiata a meno che: i) la distanza che separa le paratie contigue sia minore della lunghezza ipotetica dell'avaria ipotizzata nell'alinea a) del presente paragrafo, o ii) una delle paratie trasversali abbia uno scalino o un recesso di oltre 3,05 metri di lunghezza, posto entro l'estensione della penetrazione dell'avaria ipotizzata. Lo scalino formato dalla paratia e dal cielo del gavone cisterna di poppa non viene considerato scalino per quanto concerne la presente Norma. d) Se entro i limiti ipotetici dell'avaria esistono dei tubi, delle condotte, dei sottopassaggi, si devono prendere delle misure per evitare che l'allagamento progressivo non si estenda per mezzo di tali tubazioni, condotte o sottopassaggi a compartimenti diversi da quelli supposti inondabili per ogni caso di avaria. 3. Si puo' considerare che una petroliera soddisfi i criteri di stabilita' in avaria se essa adempie alle seguenti condizioni: a) se il galleggiamento finale tenuto conto dell'abbassamento, dello sbandamento e dell'assetto e' posto sotto l'orlo inferiore di qualsiasi apertura che possa permettere un allagamento progressivo. Tra tali aperture devono essere compresi i tubi per lo sfogo dell'aria e le aperture che sono chiuse con porte o portelli stagni alle intemperie. Possono essere escluse le aperture chiuse con coperti di boccaportelli stagni, portelli di carico stagni, coperchietti di portellini delle cisterne del carico che assicurano piena integrita' al ponte, porte stagne a scorrimento manovrate a distanza e da oblo' del tipo fisso; b) nello stato finale di allagamento l'angolo di sbandamento dovuto all'allagamento non simmetrico non deve superare 25 gradi. Tale angolo puo' tuttavia raggiungere i 30 gradi se il lembo del ponte non e' immerso; c) la stabilita' nello stato finale dell'allagamento deve essere calcolata e puo' essere considerata soddisfacente quando la curva dei bracci di stabilita' presenta almeno un campo di 20 gradi dalla posizione di equilibrio con un braccio di stabilita' residuo massimo di almeno 0,1 metri. L'Autorita' deve tener conto del potenziale pericolo presentato da aperture protette o non protette che possono divenire temporaneamente immerse entro il campo di stabilita' residua; d) l'Autorita' deve accertarsi che la stabilita' della nave negli stati intermedi dell'allagamento sia sufficiente. 4. Si deve controllare l'adempienza alle prescrizioni del paragrafo 1 della presente Norma mediante calcoli che tengano conto delle caratteristiche di progetto della nave, delle sistemazioni, della configurazione e del contenuto dei locali danneggiati, cosi' come della distribuzione, del peso specifico e dell'effetto di specchio libero dei liquidi trasportati. Tali calcoli sono basati sulle seguenti ipotesi: a) si tiene conto delle cisterne vuote o parzialmente piene cosi' come del peso specifico dei carichi trasportati e delle fughe di liquidi provenienti dai locali danneggiati; b) vengono adottate le seguenti permeabilita': Locali Permeabilita' Adibiti a deposito..................................... 0,60 Alloggi................................................ 0,95 Macchine............................................... 0,85 Vuoti.................................................. 0,95 Destinati a liquidi consumabili........................ 0 o 0,95* Destinati ad altri liquidi........................... da 0 a 0,95** * Scegliere la permeabilita' che porta alle prescrizioni piu' rigide. ** La permeabilita' dei locali parzialmente pieni deve essere in funzione della quantita' di liquido trasportata. c) non si tiene conto della galleggiabilita' delle sovrastrutture poste immediatamente sopra l'avaria al fianco. Le parti non invase di sovrastrutture poste oltre l'estensione dell'avaria possono, tuttavia, essere considerate a condizione che esse siano separate dallo spazio danneggiato mediante paratie stagne e che adempiano alle disposizioni del capoverso a) del paragrafo 3 della presente Norma. Le porte stagne a cerniera sono ammesse nelle paratie stagne delle sovrastrutture; d) l'effetto di specchio libero deve essere calcolato di 5 gradi ad un angolo di sbandamento per ogni singolo compartimento. L'Autorita' puo' chiedere o permettere che le correzioni per specchi liberi siano calcolate ad un angolo di sbandamento superiore a 5 gradi per cisterne parzialmente piene; e) per il calcolo di correzione da fare per tener conto dell'effetto degli specchi liberi di liquidi consumabili si suppone che, per ogni tipo di liquido, almeno una coppia di cisterne trasversali o un'unica cisterna centrale abbiano specchio libero e che la cisterna o la combinazione di cisterne da considerare siano quelle per le quali l'effetto degli specchi liberi e' il massimo. 5. Il comandante di ogni petroliera o la persona responsabile di una petroliera sprovvista di propulsione autonoma a cui si applichino le disposizioni del presente Allegato, dovranno essere forniti mediante una pubblicazione approvata, di: a) informazioni per la caricazione e la distribuzione del carico da trasportare, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente Norma; b) dati sulla capacita' della nave ad adempiere ai criteri di stabilita' in avaria come stabiliti nella presente Norma, incluso l'effetto delle deroghe che potranno essere state accordate sulla base del capoverso c) del paragrafo 1 della presente Norma.
APPENDICE I ELENCO DEGLI IDROCARBURI(*) Asfalto (bitume) Base per miscele Asfalto per impermeabilizzazione Bitume naturale Idrocarburi Olio minerale chiarificato Petrolio grezzo Miscele contenenti petrolio grezzo Gasolio per motori In base alle specificazioni americane: Fuel Oil n. 4 Fuel Oil n. 5 Fuel Qil n. 6 In base alle specificazioni francesi: Fuel leggero Fuel pesante n. 1 Fuel pesante n. 2 Fuel residuo derivante da distillazione Bitume stradale Olio per trasformatori Prodotti del tipo aromatico (esclusi gli oli vegetali) Olio lubrificante e oli base lubrificante Olio minerale Olio per motori Olio per impregnazione Olio leggero per macchine tessili Olio per turbine Gasoli atmosferici Diretti Gasoli pesanti Distillati paraffinosi Gasolio carica per craking Basi per carburanti Alchilati per carburanti Prodotti di reforming Polimeri per benzina Benzine Condensati Carburanti auto Benzina avio In base alle specificazioni americane: Fuel Oil n. 1 Kerosene Fuel Oil n. 1-D Fuel Oil n. 2 Fuel Oil n. 2-D In base alle specificazioni francesi: Petrolio lampante Petrolio lampante dearomatizzato Fuel per riscaldamento Fuel per riscaldamento dearomatizzato Carburante per reattori In base alle specificazioni americane: Jp-1 (Kerosene) Jp-3 Jp-4 JP-5 (Kerosene, pesante) Turbo-fuel Petrolio Acqua ragia minerale (white Sprint) Nafta Solvente leggero Solvente pesante Coupe etroite ------------- (*) Questo elenco non deve essere considerato necessariamente esauriente.
APPENDICE II
Modello di certificato
CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA
IDROCARBURI (1973)
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE III
Modello del registro degli idrocarburi.
REGISTRO DEGLI IDROCARBURI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO II. NORME RELATIVE AL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "nave cisterna per prodotti chimici" s'intende una nave costruita od adattata principalmente per il trasporto di carichi di sostanze liquide nocive alla rinfusa, compresa la nave petroliera quale definita nell'Allegato I della presente Convenzione quando trasporta alla rinfusa, totalmente o parzialmente, un carico di sostanze liquide nocive. 2. Per "zavorra pulita" s'intende la zavorra trasportata in una cisterna che, dopo l'ultima volta che ha trasportato un carico contenente una sostanza di categoria A, B, C o D, sia stata accuratamente pulita ed i cui residui siano stati scaricati, e la cisterna sia stata svuotata conformemente alle disposizioni del caso, contenute nel presente Allegato. 3. Per "zavorra separata" s'intende l'acqua di zavorra introdotta in una cisterna adibita permanentemente al trasporto della zavorra o di carichi diversi dagli idrocarburi o dalle sostanze liquide nocive nel significato delle definizioni indicate negli Allegati della presente Convenzione e che sia completamente separata dall'impianto del carico liquido e del combustibile. 4. "Terra piu' vicina" va intesa nel significato indicato dalla Norma 1, paragrafo 9 dell'Allegato I della presente Convenzione. 5. Per "sostanza liquida" s'intende qualsiasi sostanza che ha una tensione di vapore non eccedente i 2,8 kg/cm2 alla temperatura di 37,8° C. 6. Per "sostanza liquida nociva" s'intende una qualunque delle sostanze indicate nell'Appendice II del presente Allegato o una sostanza assegnata provvisoriamente, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 della Norma 3, ad una delle categorie A, B, C o D. 7. Per "zona speciale" s'intende una zona di mare che, per motivi tecnici riconosciuti in rapporto alla sua situazione oceanografica ed ecologica, nonche' al carattere particolare del suo traffico, richieda l'adozione di metodi coercitivi particolari per prevenire l'inquinamento delle acque causato da sostanze liquide nocive. Le zone speciali sono: a) la zona del Mar Baltico e b) la zona del Mar Nero. 8. Per "zona del Mar Baltico" si intende la zona definita dalla Norma 10, paragrafo 1, capoverso b) dell'Allegato I della presente Convenzione. 9. Per "zona del Mar Nero" si intende la zona definita dalla Norma 10, paragrafo 1, capoverso c) dell'Allegato I della presente Convenzione. Norma 2. Campo di applicazione 1. Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa. 2. Quando un carico soggetto alle disposizioni dell'Allegato I della presente Convenzione viene trasportato in un locale da carico di una nave cisterna per prodotti chimici, si applicano anche le disposizioni relative dell'Allegato I della presente Convenzione. 3. Le disposizioni della norma 13 del presente Allegato si applicano soltanto alle navi che trasportano sostanze che, ai fini del controllo degli scarichi, appartengano alle categorie A, B o C. Norma 3. Classificazione in categorie ed elencazione delle sostanze liquide nocive 1. Ai fini delle norme del presente Allegato, con esclusione della Norma 13, le sostanze liquide nocive vengono suddivise nelle seguenti quattro categorie: a) Categoria A - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un grave rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono seriamente alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e giustificano, di conseguenza, l'attuazione di misure rigorose di lotta contro l'inquinamento. b) Categoria B - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un rischio sia per le risorse marine o per la salute umana o nuocciono alle attrattive dei luoghi sia alle altre utilizzazioni legittime del mare e giustificano percio' l'attuazione di particolari misure di lotta contro l'inquinamento. c) Categoria C - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lieve rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono un poco alle attrattive dei luoghi e alle altre utilizzazioni legittime del mare e richiedono percio' delle particolari condizioni operative. d) Categoria D - Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lievissimo rischio sia per le risorse marine sia per la salute dell'uomo o nuocciono pochissimo alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e richiedono percio' alcune precauzioni nelle condizioni operative. 2. Le norme che servono a classificare nelle varie categorie le sostanze liquide nocive si trovano nell'Appendice I del presente Allegato. 3. L'elencazione delle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa e classificate nelle varie categorie, che sono soggette alle disposizioni del presente Allegato, si trova nell'Appendice II del presente Allegato. 4. Quando si intenda trasportare alla rinfusa una sostanza che non sia compresa in una delle categorie definite dal paragrafo 1 della presente norma o che non sia gia' stata valutata in base alla norma 4, paragrafo 1 del presente Allegato, le Parti della Convenzione interessate al su indicato trasporto si concertano onde classificare a titolo provvisorio la sostanza ai fini del trasporto summenzionato, basandosi sui criteri indicati nel paragrafo 2 della presente Norma. In attesa che i Governi interessati abbiano raggiunto un accordo in merito, il trasporto viene effettuato alle condizioni piu' rigorose proposte. L'Autorita' interessata avverte, appena cio' le sia possibile, l'Organizzazione, ma in ogni caso non oltre i novanta giorni dalla data in cui la sostanza e' stata trasportata per la prima volta, comunicandole le informazioni relative alla sostanza ed alla valutazione che ne e' stata fatta a titolo provvisorio ai fini di una immediata diffusione a tutte le Parti per informazione ed esame. I Governi delle Parti dispongono a loro volta di un periodo di tempo di novanta giorni per comunicare all'Organizzazione le loro osservazioni al fine della classifica della sostanza in questione. Norma 4. Altre sostanze liquide 1. Le sostanze elencate nell'Appendice III del presente Allegato sono state oggetto di un esame che ha permesso di concludere che esse non appartengono a nessuna delle categorie A, B, C e D definite dalla Norma 3, paragrafo 1 del presente Allegato in quanto si ritiene che esse non presentino rischi per la salute umana, per le risorse marine, per le attrezzature dei luoghi o per le altre legittime utilizzazioni del mare qualora vengano scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra. 2. Lo scarico dell'acqua di sentina, dell'acqua di zavorra o di altri residui o miscele che contengano soltanto le sostanze indicate nell'Appendice III del presente Allegato non e' soggetto alle disposizioni del presente Allegato. 3. Lo scarico in mare della zavorra pulita o della zavorra separata non e' soggetto alle disposizioni del presente Allegato. Norma 5. Scarico di sostanze liquide nocive Sostanze di categorie A, B e C fuori delle zone speciali e di categoria D in tutte le zone. Subordinatamente alle disposizioni della norma 6 del presente Allegato: 1. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A, definite nella Norma 3, paragrafo 1, capoverso a) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengono tali sostanze. Quando le cisterne che contengano sostanze o miscele devono essere lavate, i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto si venga a trovare al valore di concentrazione residua o sotto tale valore prescritto per detta sostanza nella colonna III dell'Appendice II del presente Allegato e fino a che la cisterna risulti vuota. I residui che restano ancora nella cisterna, purche' vengano diluiti con l'aggiunta di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del volume totale della cisterna, possono essere scaricati in mare ove siano soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma o ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 2. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B definite dalla Norma 3, paragrafo 1, capoverso b) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze a meno che non vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' di almeno 7 nodi se dotata di propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico, siano approvati dall'Autorita'. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione e il tasso di scarico dell'effluente siano tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non sia superiore ad una parte per milione; c) che la quantita' massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantita' massima approvata secondo i procedimenti considerati al capoverso b) del presente paragrafo, la quale, in ogni caso non deve superare la maggiore delle quantita' seguenti: 1 metro cubo o 1/3.000 della capacita' della cisterna in metri cubi; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 3. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze di categoria C, definite dalla Norma 3, paragrafo 1, capoverso c) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'Autorita'. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente sono tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non superi dieci parti per milione; c) che la quantita' massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantita' massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso b) del presente paragrafo, la quale in ogni caso non deve superare la maggiore delle quantita' seguenti: 3 metri cubi o 1/1.000 della capacita' della cisterna in metri cubi; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 4. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria D, definite dalla Norma 3, paragrafo 1, capoverso d) del presente Allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che la concentrazione della miscela non superi una parte della sostanza per 10 parti di acqua; e c) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina. 5. Per liberare le cisterne dai residui del carico puo' venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'Autorita'. Tale sistema deve essere basato su norme elaborate dall'Organizzazione. Ove occorra procedere ad un ulteriore lavaggio della cisterna, lo scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda dei casi, conforme ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 della presente Norma. 6. E' vietato lo scarico in mare di sostanze che non appartengano ancora ad una categoria o che siano valutate in conformita' della Norma 4, paragrafo 1 del presente Allegato, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Sostanze delle categorie A, B e C nelle zone speciali. Subordinatamente alle disposizioni della Norma 6 del presente Allegato: 7. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A definite nella Norma 3, 1, a) del presente Allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Quando le cisterne che contengono tali sostanze o miscele devono essere lavate i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta preparato dagli Stati rivieraschi della zona speciale in base alle disposizioni della Norma 7 del presente Allegato, fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto si venga a trovare al valore di concentrazione residua, o sotto tale valore, prescritto per detta sostanza dalla colonna IV dell'Appendice II del presente Allegato e fino a che la cisterna non risulti vuota. I residui che restano ancora nella cisterna, purche' vengano diluiti con l'aggiunta di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del volume totale della cisterna, possono essere scaricati in mare ove siano soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 8. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B, definite nella Norma 3, 1, b) del presente Allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) che la cisterna sia stata lavata dopo lo scarico con l'impiego di un volume d'acqua non inferiore allo 0,5 per cento del volume totale della cisterna e che i residui risultanti dal lavaggio siano stati scaricati in un impianto di raccolta svuotando completamente la cisterna; b) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; c) che i procedimenti e le sistemazioni per provvedere allo scarico ed al lavaggio siano approvati dall'Autorita'. Essi si basano sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza nella scia a poppavia della nave superi una parte per milione; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 9. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria C, definite dalla Norma 3,1 c) del presente Allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi; b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvate dall'Autorita'. Essi si basano sulle norme elaborate dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza, nella scia a poppavia della nave superi una parte per milione; c) che la quantita' massima di carico scaricata in mare da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantita' massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso b) del presente paragrafo, non dovendo in ogni caso tale quantita' superare la maggiore delle seguenti quantita': 1 metro cubo o 1/3.000 della capacita' della cisterna in metri cubi; d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 10. Per liberare le cisterne dai residui del carico puo' venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'Autorita'. Tale sistema deve essere basato sulle norme elaborate dall'Organizzazione. Ove occorra procedere ad un ulteriore lavaggio della cisterna, lo scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda dei casi, conforme ai paragrafi 7, 8 o 9 della presente Norma. 11. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze che non appartengono ancora ad una categoria o che non siano state classificate a titolo provvisorio o che siano valutate conformemente alla Norma 4.1 del presente Allegato, nonche' delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze. 12. Le disposizioni della presente Norma non vietano alle navi di tenere a bordo dei residui di carico delle categorie B o C e di scaricarle fuori di una zona speciale, in base alle disposizioni, rispettivamente, dei paragrafi 2 o 3 della presente Norma. 13. a) i Governi delle Parti della Convenzione che siano rivieraschi di una zona speciale fissano, di comune accordo, la data in cui le disposizioni della Norma 7.1 del presente Allegato dovranno essere soddisfatte, e tale data sara' la data di entrata in vigore delle disposizioni dei paragrafi 7, 8, 9 e 10 della presente Norma per quanto concerne dette zone. Tale data verra' comunicata all'Organizzazione con almeno sei mesi d'anticipo. L'Organizzazione notifichera' allora prontamente a tutte le Parti la data fissata; b) se la data di entrata in vigore della presente Convenzione sara' anteriore alla data fissata in base al capoverso a) del presente paragrafo, durante il periodo interinale saranno applicate le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma. Norma 6. Esclusioni La norma 5 del presente Allegato non si applica: a) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive, o di miscele che contengano tali sostanze, che si renda necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele contenenti tali sostanze che derivino da avaria ad una nave o al suo equipaggiamento; i) a condizione che dopo l'avaria o la scoperta dello scarico siano prese tutte le ragionevoli precauzioni per impedire o ridurre lo scarico; e ii) salvo quando l'armatore o il comandante abbiano agito con l'intento di causare l'avaria, o incautamente ed essendo a conoscenza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o c) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele che contengano tali sostanze approvato dall'Autorita' quando effettuata per la lotta contro determinati casi di inquinamento per ridurre i danni. Qualsiasi scarico di tal genere e' subordinato alla approvazione di tutti i Governi nei cui limiti di giurisdizione tale scarico debba, secondo ogni previsione, avvenire. Norma 7. Impianti di raccolta 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione dei seguenti impianti di raccolta secondo le necessita' delle navi che utilizzano i loro porti, terminali o porti di riparazione: a) i porti ed i terminali di carico e scarico devono disporre di impianti capaci di ricevere, senza imporre alle navi dei ritardi anormali, i residui e le miscele che contengono sostanze liquide nocive che in base alle disposizioni del presente Allegato rimangono sulle navi che trasportano tali sostanze per essere poi da esse scaricate; e b) i porti di riparazione delle navi che compiono riparazioni a navi cisterna per prodotti chimici devono disporre di impianti che siano in grado di ricevere i residui e le miscele che contengano sostanze liquide nocive. 2. I Governi delle Parti determinano il tipo degli impianti previsti in base al paragrafo 1 della presente Norma per ogni porto di carico e scarico per ogni terminale e per ogni porto di riparazione sito sul loro territorio e ne informano l'Organizzazione. 3. Le Parti notificano all'Organizzazione, per la trasmissione alle Parti interessate, tutti i casi in cui ritengano che gli impianti previsti in base alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma siano insufficienti. Norma 8. Misure di controllo 1. I Governi delle Parti della Convenzione designano o accettano degli ispettori per garantire l'attuazione della presente Norma. Sostanze della categoria A in tutte le zone. 2. a) Quando una cisterna viene scaricata di tutto o parte del carico e non viene pulita, ne sara' fatta espressa menzione sul registro di carico. b) Fino a che una cisterna non venga pulita, ogni operazione di pompaggio o di travaso effettuata per quella cisterna verra' pure annotata sul registro di carico. 3. Se la cisterna deve essere lavata: a) l'effluente che deriva dall'operazione di lavaggio deve essere scaricato dalla nave in un impianto di raccolta, almeno fino a che la concentrazione della sostanza nello scarico, come indicata da analisi dei campioni prelevati dall'ispettore sia caduta al valore di concentrazione residua fissato per detta sostanza nell'Appendice II del presente Allegato. Allorche' la concentrazione residua richiesta viene raggiunta, le acque di lavaggio delle cisterne devono continuare ad essere scaricate nell'impianto di raccolta fino a quando la cisterna sia vuota. Le opportune annotazioni relative a tali operazioni vengono fatte sul registro di carico e sono certificate dall'ispettore; e b) quando il residuo cosi' rimasto nella cisterna e' stato diluito in un volume d'acqua di almeno il 5 per cento della capacita' della cisterna, questa miscela puo' essere scaricata in mare sulla base delle disposizioni, a seconda dei casi, dei capoversi a), b) e c) del paragrafo 1 o dei capoversi a), b) e c) del paragrafo 7 della Norma 5 del presente Allegato. Le opportune annotazioni relative a tali operazioni dovranno essere fatte nel registro di carico. 4. Quando il Governo della Parte ricevente ha accertato che la misurazione della concentrazione nell'effluente non puo' essere fatta senza causare con cio' un indebito ritardo alla nave, tale Parte puo' accettare, a titolo equivalente alla procedura del paragrafo 3, a), un altro procedimento, purche': a) l'Autorita' abbia approvato il metodo di pre-pulizia di detta cisterna per la sostanza in questione, conformemente alle norme definite dall'Organizzazione e che la Parte ritenga che tale metodo possa soddisfare le disposizioni pertinenti del paragrafo 1 o del paragrafo 7 della Norma 5 del presente Allegato riguardo all'ottenimento delle concentrazioni residui richieste; b) che un ispettore debitamente autorizzato dalla Parte certifichi nel registro di carico: i) che la cisterna, la sua pompa ed il suo sistema di tubazioni sono stati vuotati e che la quantita' di carico che rimane nella cisterna e' uguale o inferiore a quella in funzione della quale il metodo approvato di pre-pulizia indicato nel capoverso ii) del presente paragrafo e' stato elaborato; ii) che le operazioni di pre-pulizia sono state compiute conformemente al metodo approvato dall'Autorita' per la cisterna e la sostanza presa in considerazione; iii) che le acque di lavaggio della cisterna risultanti dalla prepulizia sono state scaricate in un impianto di raccolta e che la cisterna e' vuota; c) che lo scarico in mare di qualsiasi residuo che sia rimasto nella cisterna venga effettuato conformemente alle disposizioni del capoverso b) del paragrafo 3 della presente Norma e che una opportuna annotazione venga fatta nel registro di carico. Sostanze della categoria B fuori delle zone speciali e sostanze della categoria C in tutte le zone. 5. Per tutte le sostanze della categoria B fuori delle zone speciali o per qualsiasi carico della categoria C in tutte le zone, il comandante della nave vigila, sotto la sorveglianza e l'approvazione da parte dell'ispettore designato o nominato, che possono essere ritenute necessarie dal Governo della Parte, affinche' siano osservate tutte le disposizioni seguenti: a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto il carico, ma non, viene pulita, ne sara' fatta debita menzione sul registro di carico; b) quando la cisterna deve essere pulita in mare: i) il sistema di tubazioni del carico che servono detta cisterna deve essere drenato e deve farsene debita annotazione sul registro di carico; ii) la quantita' di sostanza che resta nella cisterna non deve essere superiore alla quantita' massima di detta sostanza che puo' essere scaricata in mare in base alle disposizioni della Norma 5, paragrafo 2, capoverso c) del presente Allegato fuori delle zone speciali nel caso di sostanze della categoria B e della Norma 5, paragrafo 3, capoverso c) e della Norma 5, paragrafo 9, capoverso c) del presente Allegato fuori e dentro le zone speciali rispettivamente, per le sostanze della categoria C; e di cio' sara' fatta debita annotazione sul registro di carico; iii) quando si prevede di scaricare in mare la quantita' di sostanza residua, si osservano i provvedimenti approvati, e deve essere stata raggiunta per la sostanza la diluizione necessaria soddisfacente per tale scarico; sul registro di carico ne sara' fatta la debita annotazione; iv) se le acque di lavaggio della cisterna non vengono scaricate in mare, ma vengono travasate internamente, ne sara' fatta debita menzione nel registro di carico; v) ogni ulteriore scarico in mare di tali acque di lavaggio della cisterna sara' effettuato conformemente alle disposizioni della Norma 5 del presente Allegato, riguardanti la rispettiva zona e la categoria della sostanza presa in considerazione; c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: i) le acque di lavaggio devono essere scaricate in un impianto di raccolta e ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; o ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo e ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico, indicando la posizione e l'eliminazione delle acque di lavaggio; d) se, dopo che una sostanza della categoria C e' stata scaricata in una zona speciale, restano a bordo dei residui e delle acque di lavaggio che devono essere conservate fino a che la nave non sia fuori della zona speciale, il comandante ne fa debita menzione sul registro di carico e si applicano le disposizioni della Norma 5.3 del presente Allegato. Sostanze della categoria B nelle zone speciali. 6. Per tutte le sostanze della categoria B nelle zone speciali, il comandante della nave vigila, sotto la sorveglianza e l'approvazione da parte dell'ispettore designato o nominato, che possono essere ritenute necessarie dal Governo della Parte, affinche' siano osservate tutte le disposizioni seguenti: a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto il carico, ma non viene pulita, ne viene fatta debita menzione sul registro di carico; b) fintanto che detta cisterna non viene pulita, tutte le operazioni di pompaggio o di travaso relative ad essa vengono, annotate sul registro di carico; c) quando la cisterna deve essere lavata, l'effluente del lavaggio, che deve contenere un volume di acqua eguale almeno a 0,5 per cento della capacita' totale della cisterna, deve essere scaricato in un impianto di raccolta fino a svuotamento completo della cisterna stessa, del suo dispositivo di pompaggio e delle tubazioni; di cio' viene fatta debita annotazione sul registro di carico; d) se la cisterna deve essere ulteriormente pulita e vuotata in mare il comandante deve: i) assicurarsi che siano seguiti i procedimenti approvati di cui alla Norma 5, paragrafo 8, capoverso c) e siano fatte le debite annotazioni sul registro di carico; e ii) assicurarsi che ogni scarico in mare avvenga in base alle disposizioni della Norma 5, paragrafo 8, del presente Allegato e sia fatta la debita annotazione sul registro di carico; e) se, dopo che una sostanza della categoria B e' stata scaricata in una zona speciale, restano a bordo dei residui o delle acque di lavaggio che devono essere conservate fino a che la nave non sia fuori della zona speciale, il comandante lo indichera' con una debita annotazione sul registro di carico e verranno applicate le disposizioni della Norma 5 2 del presente Allegato. Sostanze della categoria D in tutte le zone. 7. Per ogni sostanza della categoria D, il comandante vigila affinche' siano applicate le seguenti disposizioni: a) quando una cisterna deve essere svuotata di parte o di tutto il carico ma non viene pulita, ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; b) quando la cisterna e' pulita in mare: i) il sistema di tubazioni del carico che serve la cisterna deve essere drenato e di cio' viene fatta debita annotazione sul registro di carico; ii) quando si prevede di scaricare in mare la quantita' residua di sostanza, questa deve essere diluita cosi' che la miscela ottenuta corrisponda alle condizioni richieste; debita annotazione ne sara' fatta sul registro di carico; iii) se le acque di lavaggio della cisterna non sono scaricate in mare se per quella cisterna si da' luogo a qualche travaso interno o a lavaggi ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; iv) ogni ulteriore scarico in mare di tali acque di lavaggio si effettua conformemente alle disposizioni della Norma 5, paragrafo 4, del presente Allegato; c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: i) le acque di lavaggio delle cisterne devono essere scaricate in un impianto di raccolta e ne viene fatta debita menzione sul registro di carico; o ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo della nave ne viene fatta sul registro di carico una annotazione che precisi la localita' e la eliminazione delle acque di lavaggio delle cisterne. Scarichi provenienti da una cisterna di decantazione. 8. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di una cisterna di decantazione, comprese le acque delle sentine dei locali pompe che contengano una sostanza della categoria A o una sostanza delle categorie A o B all'interno di una zona speciale devono essere scaricati in un impianto di raccolta conformemente, a seconda dei casi, alle disposizioni contenute nella Norma 5, paragrafi 1, 7 od 8, del presente Allegato; debita annotazione viene fatta nel registro di carico. 9. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di una cisterna di decantazione, comprese le acque delle sentine dei locali pompe, che contengano una sostanza della categoria B fuori delle zone speciali o della categoria C in tutte le zone in quantita' superiore alle quantita' massime fissate, a seconda dei casi, nella Norma 5, paragrafi 2 c), 3 c) a 9 c) del presente Allegato, devono essere scaricati in un impianto di raccolta e ne deve essere fatta debita annotazione sul registro di carico. Norma 9. Registro di carico. 1. Tutte le navi alle quali si applica il presente Allegato devono avere un registro di carico, come parte dei libri ufficiali di bordo o altrimenti, nella forma stabilita nell'Appendice IV del presente Allegato. 2. Per ogni cisterna della nave, si devono fare, sul registro di carico, delle annotazioni ogniqualvolta a bordo si proceda ad una qualsiasi delle seguenti operazioni concernenti le sostanze liquide nocive: i) caricazione del carico; ii) scaricazione del carico; iii) travaso del carico; iv) travaso del carico, di residui o di miscele contenenti carico in una cisterna di decantazione; v) pulizia di cisterne del carico; vi) travaso di cisterne di decantazione; vii) zavorramento di cisterne del carico; viii) travaso di acqua di zavorra inquinata; ix) scarico in mare eseguito conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 5 del presente Allegato. 3. Nel caso di scarico intenzionale o accidentale di qualsiasi sostanza liquida nociva o miscela contenente tali sostanze, ai sensi dell'articolo 7 della presente Convenzione e della Norma 6 del presente Allegato, le circostanze ed i motivi dello scarico devono essere annotati nel registro di carico. 4. Quando un ispettore nominato o autorizzato dal Governo della Parte della Convenzione per la sorveglianza delle operazioni a norma del presente Allegato procede alla ispezione di una nave, egli ne fa debita annotazione sul registro di carico. 5. Ogni operazione considerata ai paragrafi 2 e 3 della presente Norma viene, appena possibile, annotata in modo completo nel registro di carico cosi' che tutte le annotazioni corrispondenti all'operazione siano registrate. Ogni annotazione viene firmata dall'ufficiale o dagli ufficiali responsabili delle operazioni suddette, e quando l'equipaggio e' al completo ogni foglio viene firmato dal comandante. Le annotazioni vengono fatte nella lingua ufficiale dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera e, per le navi in possesso di un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento per il trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) in inglese o in francese. In caso di controversia o di divergenza, fanno fede le annotazioni scritte nella lingua ufficiale dello Stato di cui la nave batte bandiera. 6. Il registro di carico deve essere tenuto in luogo tale da essere prontamente disponibile per l'ispezione e, salvo il caso di navi a rimorchio senza equipaggio, deve trovarsi a bordo della nave. Esso deve essere conservato per un periodo di due anni dopo la data dell'ultima registrazione. 7. Quando una qualsiasi nave cui si applichi il presente Allegato si trovi in uno dei suoi porti, l'Autorita' competente del Governo di una Parte puo' verificare il registro di carico a bordo. Puo' estrarne delle copie ed esigerne la certificazione dal comandante della nave. In caso di procedimento giudiziario, qualsiasi copia debitamente certificata dal comandante puo' essere ammessa come prova dei fatti riferiti nel registro di carico. L'ispezione del registro di carico e la redazione, da parte delle autorita' competenti delle copie certificate in base alle disposizioni del presente paragrafo devono essere fatte nel modo piu' rapido onde evitare indebiti ritardi alla nave. Norma 10. Visite 1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato e che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa devono essere ispezionate come segue: a) una visita iniziale consistente nell'ispezione completa della struttura della nave, del suo equipaggiamento, dei suoi accessori, delle sue sistemazioni e dei suoi materiali per tutto cio' che si riferisce al presente Allegato sara' fatta prima dell'entrata in servizio della nave o prima che sia rilasciato per la prima volta il certificato prescritto in base alla Norma 11 del presente Allegato; b) delle visite periodiche ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori a cinque anni, che permettano di accertare che la struttura, l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali soddisfino pienamente alle prescrizioni del presente Allegato. Tuttavia, quando la durata del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) venga prorogata conformemente ai paragrafi 2 o 4 della Norma 12 del presente Allegato, l'intervallo tra le visite periodiche potra' essere prorogato corrispondentemente; c) delle visite intermedie ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori a trenta mesi, che permettano di accertare che l'equipaggiamento ed i sistemi di pompaggio e delle tubazioni siano del tutto conformi alle pertinenti disposizioni del presente Allegato e in buono stato di funzionamento. Queste visite devono essere annotate nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) rilasciato in base alla Norma 11 del presente Allegato. 2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente Allegato, le visite alle navi devono essere effettuate dai funzionari dell'Autorita'. Questa puo' tuttavia incaricare delle visite o degli ispettori nominati a tale scopo o degli organismi da essa riconosciuti. In ogni caso, l'Autorita' interessata si rende interamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia delle visite. 3. Dopo il completamento di una qualunque delle visite previste dalla presente norma non si dovra' apportare, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alcun sostanziale cambiamento, eccettuata la semplice sostituzione di attrezzature e accessori, tanto alla struttura della nave, che al suo equipaggiamento, ai suoi accessori, alle sue sistemazioni e ai suoi materiali che siano stati oggetto della visita. Norma 11. Rilascio di certificati 1. Dopo una visita eseguita in conformita' delle disposizioni della Norma 10 del presente Allegato, ad ogni nave che trasporti sostanze liquide nocive e che compia viaggi a destinazione di porti o terminali al largo sotto la giurisdizione di altre Parti della Convenzione, viene rilasciato un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973). 2. Detto certificato viene rilasciato dall'Autorita' oppure da un agente o da un organismo debitamente da essa autorizzato. In ogni caso l'Autorita' si assume la piena responsabilita' del certificato rilasciato. 3. a) Il Governo di una Parte puo', su richiesta dell'Autorita', far visitare una nave; e se ritiene che siano osservate le disposizioni del presente Allegato, rilascia alla nave un certificato o ne autorizza il rilascio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato. b) Non appena possibile, una copia del certificato ed una copia del rapporto relativo alla visita devono essere inviate all'Autorita' che ne ha fatto richiesta. c) Un certificato cosi' rilasciato contiene una dichiarazione attestante che esso e' stato rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni di un certificato rilasciato conformemente al paragrafo 1 della presente Norma. d) Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) non puo' essere rilasciato alle navi che battono bandiera di uno Stato che non faccia parte della Convenzione. 4. Il certificato viene redatto in una lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia conformemente al modello che figura nell'Appendice V del presente Allegato. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese ne' il francese, il testo deve comprendere una traduzione in una di dette lingue. Norma 12. Durata della validita' del certificato 1. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) e' rilasciato per un periodo la cui durata viene stabilita dall'Autorita'; tale durata non puo' essere superiore a cinque anni a partire dalla data del rilascio, salvo quanto previsto ai paragrafi 2 e 4 della presente Norma. 2. Se una nave, alla data di scadenza del suo certificato, non si trova in un porto o in un terminale al largo sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione di cui essa e' autorizzata a battere bandiera, la validita' del certificato puo' essere prorogata dall'Autorita', ma tale proroga puo' essere accordata soltanto per permettere alla nave di portare a termine il suo viaggio verso lo Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel quale deve essere ispezionata e questo soltanto nel caso che tale misura appaia opportuna e ragionevole. 3. Nessun certificato puo' essere in tal modo prorogato per un periodo superiore a cinque mesi e la nave che benefici di detta proroga non ha il diritto, quando arriva nello Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel porto dove deve essere ispezionata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere ottenuto un nuovo certificato. 4. Un certificato che non sia stato prorogato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma puo' essere prorogato dall'Autorita' per un periodo non superiore a un mese dalla data di scadenza indicata sul certificato. 5. Il certificato non e' piu' valido quando la struttura della nave, il suo equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni o i suoi materiali prescritti nel presente Allegato abbiano subito sostanziali modifiche, senza il consenso dell'Autorita', che non siano state la semplice sostituzione di parti dell'equipaggiamento o di accessori ai fini della riparazione o della manutenzione, o se le visite intermedie specificate dall'Autorita' conformemente alla Norma 10, paragrafo 1 c) del presente Allegato non siano state effettuate. 6. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma qualunque certificato rilasciato ad una nave non e' piu' valido quando essa passa a battere bandiera di un altro Stato. 7. Quando una nave passa a battere bandiera di un'altra Parte, il certificato conserva la sua validita' per un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, se la data di scadenza va oltre la fine di tale periodo di tempo, o fino alla data in cui l'Autorita' rilascia un altro certificato in sostituzione del primo, se tale data e' piu' vicina. Appena possibile, dopo il cambiamento di nazionalita', il Governo della Parte di cui la nave era autorizzata prima a battere bandiera, rimette all'Autorita' una copia del certificato di cui la nave era fornita prima del cambiamento e, se possibile, una copia del rapporto relativo all'ispezione. Norma 13. Disposizioni per ridurre l'inquinamento fortuito 1. La progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio delle navi che trasportano alla rinfusa delle sostanze liquide nocive soggette alle disposizioni del presente Allegato, devono essere tali da ridurre al minimo lo scarico fortuito in mare di tali sostanze. 2. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma, i Governi delle Parti devono emanare o far emanare delle prescrizioni particolareggiate sulla progettazione, costruzione, equipaggiamento ed esercizio di dette navi. 3. Per quanto concerne le navi cisterna per prodotti chimici, le prescrizioni indicate nel paragrafo 2 della presente Norma devono comprendere almeno tutte le disposizioni contenute nel "Codice per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici alla rinfusa" adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione nella risoluzione A. 212 (VII) e come potra' essere modificato dall'Organizzazione, a condizione che gli emendamenti a tale codice siano adottati, entrino in vigore e divengano efficaci conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 della presente Convenzione relativa alle procedure di emendamento applicabili alle appendici degli Allegati.
APPENDICE I DIRETTIVE PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE Categoria A. Sostanze che sono bioaccumulabili e suscettibili di costituire un pericolo per la vita acquatica e per la salute umana, o che sono altamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 4, definito con l'espressione TLm inferiore a 1 ppm); appartengono a questa categoria anche certe sostanze moderatamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm), quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di tali sostanze. Categoria B. Sostanze che sono bioaccumulabili con ritenzione breve, dell'ordine di una settimana o inferiore ad una settimana; o che sono suscettibili di alterare l'alimento marino; o che sono moderatamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm); appartengono a questa categoria anche certe sostanze leggermente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 10 ppm ed inferiore a 100 ppm), quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di dette sostanze. Categoria C. Sostanze che sono lievemente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 10 ppm ed inferiore a 100 ppm); appartengono a tale categoria anche alcune sostanze non tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 100 ppm ed inferiore a 1000 ppm) quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o alle caratteristiche speciali di tali sostanze. Categoria D. Sostanze che in pratica non sono tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 100 ppm ed inferiore a 1000 ppm); o che formano dei depositi sul fondo del mare con una elevata richiesta biochimica di ossigeno (BOD); o che sono altamente pericolose per la salute umana con un LD50 minore di 5 mg/kg; o che causano una moderata riduzione delle attrattive dei luoghi per la loro persistenza, gli odori, le caratteristiche tossiche o irritanti, che sono suscettibili di nuocere all'utilizzazione delle spiagge; o che sono moderatamente pericolose per la salute umana, con un LD50 eguale o maggiore di 5 mg/kg e inferiore a 50 mg/kg e producono una lieve diminuzione delle attrattive dei luoghi. Altre sostanze liquide (ai fini della Norma 4 del presente Allegato). Sostanze diverse da quelle classificate nelle suddette categorie A, B, C e D.
APPENDICE II
LISTA DELLE SOSTANZE NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE III ELENCO DELLE ALTRE SOSTANZE LIQUIDE TRASPORTATE ALLA RINFUSA Acetato di isopropile Acetato di metilamile Acetonitrile (cianuro di metile) Acqua Alcoli grassi (C12 - C20 ) Alcool amilico terziario Alcool butilico normale Alcool decilico normale Alcool etilico Alcool isodecilico Alcool isopropilico Alcool metilico Alcool ottildecilico Butirrolattone Cloruro di calcio (soluzione) Dietanolammina Dietilene-glicol Dipentene Dipropilene-glicol Esano normale Eptano normale Eptene (miscela di isomeri) Etere butilico Etilene-glicol Glicerina Latte Ligroina Melasse Metil-etil-chetone (2 butanone) Olio di fegato di merluzzo Olio di noci di cocco Olio di oliva Olio di ricino Ossido di propilene Polipropilen-glicol Propilene tetramero Propilene trimero Sorbitolo Succo di limone Tridecanolo Trietilene-glicol Trietilene tetramina Tripropilen-glicol Vino Zolfo liquido
APPENDICE IV
REGISTRO DI CARICO PER LE NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE LIQUIDE
NOCIVE ALLA RINFUSA
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE V
Modello di certificato
CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO RELATIVO
AL TRASPORTO DI SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA (1973)
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO III NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE NOCIVE TRASPORTATE PER MARE IN COLLI O IN CONTENITORI, IN CISTERNE O IN VAGONI CISTERNA STRADALI E FERROVIARI Norma 1. Campo di applicazione 1. Salvo espressa disposizione contraria, le norme del presente Allegato si applicano a tutte le navi che trasportano sostanze nocive in colli, o in contenitori, o in contenitori-cisterna o in vagoni-cisterna stradali e ferroviari. 2. Tale trasporto di sostanze nocive e' vietato a meno che non venga effettuato conformemente alle disposizioni del presente Allegato. 3. Per completare le disposizioni del presente Allegato, il Governo di ciascuna Parte contraente della Convenzione emana o fa emanare norme particolareggiate relative all'imballaggio, alla marcatura, all'etichettatura, ai documenti, allo stivaggio, ai limiti quantitativi, alle eccezioni e alle notifiche, al fine di prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'ambiente marino da sostanze nocive. 4. Ai fini del presente Allegato gli imballaggi, i contenitori, i contenitori-cisterna, i vagoni-cisterna stradali e ferroviari che sono gia' stati usati per il trasporto di sostanze nocive sono anche essi considerati come sostanze nocive, a meno che non siano state prese sufficienti precauzioni al fine di assicurare che non contengano piu' alcun residuo pericoloso per l'ambiente marino. Norma 2. Imballaggio Gli imballaggi, i contenitori, i contenitori-cisterna, i vagoni-cisterna stradali e ferroviari devono essere tali da ridurre al minimo i pericoli ai quali e' esposto l'ambiente marino, tenuto conto dei loro contenuto specifico. Norma 3. Marcatura e etichettatura Ogni collo, sia spedito individualmente che in gruppi o in contenitori, ogni contenitore, ogni contenitore-cisterna, ogni vagone-cisterna stradale e ferroviario, contenenti una sostanza nociva devono essere contrassegnati in modo durevole con la denominazione tecnica esatta (la denominazione commerciale non dovrebbe essere utilizzata al posto della denominazione tecnica esatta) e inoltre provvisti di una etichetta o di un marchio distintivo che indichi che il contenuto e' pericoloso. Questa identificazione deve essere completata, se e' possibile, con qualsiasi altro mezzo, per esempio indicando il numero di riferimento delle Nazioni Unite. Norma 4. Documenti 1. In tutti i documenti relativi al trasporto in mare di sostanze nocive in cui viene fatta menzione di dette sostanze, si usa la denominazione tecnica esatta della sostanza (e non la denominazione commerciale). 2. I documenti di spedizione forniti dallo spedizioniere devono comprendere un certificato o una dichiarazione che attesta che il carico presentato per il trasporto e' adeguatamente imballato, marcato e etichettato e in condizioni tali da ridurre al minimo i pericoli che il suo trasporto puo' presentare per l'ambiente marino. 3. Qualunque nave che trasporta sostanze nocive deve possedere uno speciale elenco o manifesto in cui sono menzionate le sostanze nocive imbarcate e il luogo in cui si trovano. Invece di detto elenco o di detto manifesto, puo' essere usato un piano di stivaggio particolareggiato che indica il luogo in cui si trovano tutte le sostanze nocive a bordo. Copie di detti documenti verranno conservate anche a terra dall'armatore della nave o da un suo rappresentante, finche' le sostanze nocive non saranno state scaricate. 4. Quando una nave possiede un elenco, un manifesto speciale o un piano di stivaggio particolareggiato, in conformita' alle disposizioni in vigore della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare relative al trasporto di merci pericolose, i documenti richiesti ai fini del presente Allegato possono essere riuniti con i documenti relativi alle merci pericolose. Quando i documenti sono combinati, deve essere fatta una netta distinzione tra le merci pericolose e le sostanze nocive. Norma 5. Stivaggio Le sostanze nocive vengono stivate e fissate in modo appropriato, da ridurre al minimo i pericoli per l'ambiente marino, senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della nave e delle persone a bordo. Norma 6. Limiti quantitativi Puo' essere necessario, per validi motivi scientifici e tecnici, vietare il trasporto su una data nave di alcune sostanze nocive che sono molto pericolose per l'ambiente marino o limitare la quantita' di dette sostanze che puo' essere trasportata da una stessa nave. Fissando tali limiti, bisogna tenere in debita considerazione le dimensioni, la costruzione e l'equipaggiamento della nave, nonche' l'imballaggio e le proprieta' intrinseche di ciascuna sostanza. Norma 7. Eccezioni 1. Lo scarico per getto in mare di merci nocive trasportate in colli, in contenitori, in contenitori-cisterna, in vagoni-cisterna stradali o ferroviari e' vietato, a meno che non sia necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare. 2. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, misure adeguate potranno essere adottate in funzione delle proprieta' fisiche, chimiche e biologiche delle sostanze nocive, per disciplinare lo scarico in mare delle acque di pulitura delle loro perdite, a condizione che l'applicazione di dette misure non comprometta la sicurezza della nave e delle persone a bordo. Norma 8. Notifica In caso di alcune sostanze nocive che potrebbero essere segnalate dal Governo di una Parte alla Convenzione, il comandante o l'armatore della nave, o un suo rappresentante, notifica all'autorita' portuale competente la sua intenzione di caricare o di scaricare dette sostanze almeno 24 ore prima di detta operazione.
ALLEGATO IV NOME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ACQUE DI SCARICO DELLE NAVI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "nave nuova" si intende una nave: a) il cui contratto di costruzione e' stato stipulato o, in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia e' stata impostata o la cui costruzione si trova ad uno stato di avanzamento equivalente, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato o successivamente; o b) la cui consegna viene effettuata tre anni o piu' dopo l'entrata in vigore del presente Allegato. 2. Per "nave esistente" si intende una nave che non e' una "nave nuova". 3. Per "acque di scarico" si intende: a) drenaggio e altri rifiuti provenienti da un qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c.; b) drenaggio proveniente da lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche (infermeria, sala di assistenza medica, eccetera); c) drenaggio proveniente dagli spazi utilizzati per il trasporto di animali viventi; d) le altre acque di rifiuto qualora siano mescolate ai drenaggi sopra menzionati; 4. Per "cisterna di raccolta" si intende qualunque cisterna destinata a raccogliere e a conservare le acque di scarico. 5. Con l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" si intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione conformemente al diritto internazionale; tuttavia ai fini della presente Convenzione con l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia si intende a partire da una linea tracciata da un punto di latitudine 11° Sud e di longitudine 142°08' Est fino ad un punto della costa australiana di latitudine 10°35' Sud, poi tra i seguenti punti: longitudine 141°55' Est fino ad un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino ad un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino ad un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino ad un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino ad un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino ad un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino ad un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino ad un punto della costa australiana in latitudine 24°42' Sud, longitudine 153°15' Est. Norma 2. Campo di applicazione Le disposizioni del presente Allegato si applicano: a) i) alle navi nuove la cui stazza lorda sia pari o superiore alle 200 tonnellate; ii) alle navi nuove la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; iii) alle navi nuove la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; e b) i) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia pari o superiore alle 200 tonnellate, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; ii) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate e che sono autorizzate al trasporto di piu' di 10 persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; e iii) alle navi esistenti la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato. Norma 3. Ispezioni 1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato e che effettuano viaggi verso porti o terminali situati al largo entro i confini giurisdizionali di altre Parti alla Convenzione sono sottoposte alle ispezioni qui di seguito specificate: a)una visita iniziale della nave, prima della sua entrata in servizio o prima che le venga rilasciato, per la prima volta, il certificato prescritto dalla Norma 4 del presente Allegato; questa visita dovra' comprendere tutti quegli accertamenti che assicurino che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: i) quando una nave e' dotata di un impianto per il trattamento delle acque di scarico, esso deve essere conforme alle norme di sfruttamento stabilite in conformita' alle norme ed ai metodi di prova messi a punto dall'Organizzazione; ii) quando la nave e' dotata di un dispositivo di polverizzazione e di disinfezione delle acque usate, tale dispositivo deve essere del tipo approvato dall'Autorita'; iii) quando la nave e' dotata di una cisterna di raccolta, la cui capacita' deve essere sufficiente, secondo il parere dell'Autorita', a conservare tutte le acque di scarico della nave, tenendo conto del servizio della nave, del numero di persone a bordo e degli altri fattori pertinenti. La cisterna di raccolta deve essere munita di un dispositivo che indichi visibilmente la quantita' del contenuto; e iv) quando la nave e' dotata di una tubatura che sbocca all'esterno, permettendo lo scarico delle acque usate in impianti di raccolta, e tale tubatura e' munita di un raccordo a terra standardizzato conforme alla norma 11 del presente Allegato. La visita deve essere tale da garantire che l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni e i materiali siano pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; b) visite periodiche ad intervalli stabiliti dall'Autorita', purche' non superino i cinque anni, e che permettano di accertare che l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali sono pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; tuttavia, in caso di proroga della durata del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973), conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4 della Norma 7 del presente Allegato, gli intervalli tra le visite periodiche possono essere prolungati corrispondentemente. 2. Per quanto riguarda le navi che non sono sottoposte alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma, l'Autorita' stabilisce le misure da adottare affinche' vengano rispettate le disposizioni del presente Allegato. 3. Le visite alle navi, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da funzionari dell'Autorita'; tuttavia l'Autorita' puo' affidare tali visite ad ispettori nominati a tale scopo, o ad organismi da essa autorizzati. In ogni caso, l'Autorita' interessata si rende pienamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia delle ispezioni. 4. Dopo una qualunque delle visite previste dalla presente Norma, non si potra' apportare, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alcun sostanziale cambiamento, tranne che una semplice sostituzione all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni e ai materiali che sono stati oggetto della visita. Norma 4. Rilascio dei certificati 1. Un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene rilasciato, a seguito della visita effettuata in conformita' alle disposizioni della Norma 3 del presente Allegato, a tutte le navi che effettuano viaggi verso porti o terminali situati al largo posti sotto la giurisdizione di altre Parti della Convenzione. 2. Questo certificato viene rilasciato dall'Autorita', o da un agente o da un organismo da essa debitamente autorizzato. In ogni caso, l'Autorita' assume la piena responsabilita' del certificato rilasciato. Norma 5. Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo 1. Il Governo di una Parte della Convenzione puo', su richiesta dell'Autorita', far visitare una nave e se ritiene che siano osservate le disposizioni del presente Allegato puo' rilasciare o far rilasciare alla nave un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) in conformita' al presente Allegato. 2. Una copia del certificato ed una copia del rapporto di visita vengono inviate, appena possibile, all'Autorita' che ha richiesto la visita. 3. Un certificato cosi' rilasciato deve contenere una dichiarazione attestante che esso e' rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni di un certificato rilasciato in applicazione della Norma 4 del presente Allegato. 4. Non puo' essere rilasciato alcun certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) ad una nave che batte la bandiera di uno Stato che non e' Parte della Convenzione. Norma 6. Modello dei certificati Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene redatto nella lingua dello Stato che lo rilascia, conformemente al modello che figura nell'Appendice del presente Allegato. Se la lingua usata non e' ne' l'inglese, ne' il francese, il testo deve comprendere anche una traduzione in una di queste due lingue. Norma 7. Durata della validita' del certificato 1. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene rilasciato per un periodo la cui durata viene stabilita dall'Autorita' e non puo' tuttavia superare i cinque anni dalla data del rilascio, salvo che nei casi previsti ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente Norma. 2. Se al momento della scadenza del suo certificato una nave non si trova in un porto o in un terminale al largo, nei confini giurisdizionali della Parte della Convenzione di cui la nave batte la bandiera, la validita' del Certificato puo' essere prorogata dall'Autorita'; tuttavia tale proroga deve essere accordata solo per permettere alla nave di portare a termine il suo viaggio verso lo Stato del quale batte bandiera o nel quale deve essere visitata, e cio' soltanto nel caso in cui tale misura appaia opportuna e ragionevole. 3. Nessun certificato puo' cosi' essere prorogato per un periodo superiore ai cinque mesi ed una nave che beneficia di tale proroga ha il diritto, quando arriva nello Stato del quale batte bandiera o nel porto dove deve essere visitata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere prima ottenuto un nuovo certificato. 4. Un certificato che non e' stato prorogato in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma puo' essere prorogato dall'Autorita' per un termine di grazia non superiore ad un mese dalla data di scadenza indicata sul certificato. 5. Il certificato non e' piu' valido se la nave ha subito sostanziali modifiche all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni o ai materiali che sono richiesti, salvo una semplice sostituzione, senza l'autorizzazione dell'Autorita'. 6. Qualunque certificato rilasciato ad una nave non e' piu' valido quando la nave passa a battere bandiera di un altro Stato, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 7. Quando una nave passa a battere bandiera per un'altra Parte il certificato rimane valido per un periodo di tempo non superiore ai cinque mesi, se la durata della sua validita' copre tale periodo, o fino alla data in cui l'Autorita' rilascia un altro certificato se tale data e' piu' vicina. Il Governo della Parte della quale la nave precedentemente batteva bandiera invia all'Autorita' appena possibile dopo il cambiamento di bandiera, una copia del certificato di cui la nave era in possesso al momento del cambiamento, nonche', se del caso, una copia del rapporto di visita. Norma 8. Scarico delle acque usate 1. Con riserva delle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato, lo scarico in mare di acque usate e' vietato, a meno che non vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la nave scarichi le acque usate, dopo triturazione e disinfezione a mezzo di un dispositivo approvato dall'Autorita' in conformita' alle disposizioni della Norma 3, paragrafo 1, alinea a) quando la nave si trova ad una distanza superiore alle quattro miglia marine dalla terra piu' vicina e scarichi le acque usate non triturate e non disinfettate ad una distanza superiore alle dodici miglia marine da quest'ultima; in ogni caso, le acque usate conservate nelle cisterne di raccolta devono essere scaricate non tutte in una volta ma a poco a poco quando la nave e' in rotta e proceda ad una velocita' di almeno 4 nodi. Il tasso di scarico viene approvato dall'Autorita' che si basa sulle Norme elaborate dall'Organizzazione; b) le acque usate della nave vengono trattate in un impianto adeguato che l'Autorita' ha verificato essere conforme alle Norme operative previste dalla Norma 3, paragrafo 1, alinea a) i) del presente Allegato, e i) i risultati della prova dell'impianto vengono riportati nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973); ii) inoltre, l'effluente non lascia solidi galleggianti visibili nell'acqua circostante e non provochi mutamenti di colorazione di detta acqua. c) la nave si trovi nelle acque che rientrano nella giurisdizione di uno Stato e scarichi le sue acque usate conformemente alle disposizioni meno severe che potrebbero essere imposte da detto Stato; 2. Quando le acque di scarico sono mescolate a residui o acque di rifiuto il cui scarico e' sottoposto a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni le piu' severe. Norma 9. Eccezioni La norma 8 del presente Allegato non viene applicata: a) allo scarico di acque usate effettuato da una nave per garantire la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo e salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico di acque usate dovuto ad una avaria alla nave o al suo equipaggiamento, se sono state prese prima e dopo l'avaria precauzioni ragionevoli per prevenire o ridurre al minimo tale scarico. Norma 10. Impianti di raccolta 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di raccolta delle acque di scarico adeguate ai bisogni delle navi che li utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 2. I Governi delle Parti notificano all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente Norma. Norma 11. Raccordo di collegamento delle tubature di scarico Per permettere il raccordo delle tubature degli impianti di raccolta alle tubature di scarico della nave, sia le une che le altre devono essere munite di raccordi di collegamento standardizzati aventi dimensioni conformi a quelle della seguente tabella: Dimensioni standardizzate delle flange dei raccordi di collegamento dei tubi di scarico ========================== ========================================== DESCRIZIONE | DIMENSIONI --------------------------|------------------------------------------ Diametro esterno |210 mm --------------------------|------------------------------------------ Diametro interno |secondo il diametro esterno delle tubature --------------------------|------------------------------------------ Diametro del circolo dei |170 mm centri dei bulloni | --------------------------|------------------------------------------ Feritoie della flangia |4 fori di 18 mm di diametro posti ad ugua |le distanza sul circolo dei centri dei |bulloni (avente il diametro sopraindicato) |, aperti verso la periferia della flangia, |con larghezza dell'apertura di 18 mm --------------------------|------------------------------------------ Spessore della flangia |16 mm --------------------------|------------------------------------------ Bulloni e dadi: |4, ciascuno, di 16 mm di diametro, di lun- quantita', diametro |ghezza adeguata --------------------------------------------------------------------- La flangia e' fatta per ricevere le tubature fino a un diametro in- terno massimo di 100 mm.; deve essere in acciaio o altro materiale equivalente e deve avere faccia piana; la flangia, insieme ad un'a- datta guarnizione, deve essere fatta per una pressione di servizio di 6Kg/cm2 . ===================================================================== Per le navi la cui altezza di costruzione e' pari o inferiore ai 5 metri, il diametro interno del raccordo di collegamento puo' essere di 38 millimetri.
APPENDICE DELL'ALLEGATO IV.
Modello di certificato.
CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ACQUE
DI SCARICO (1973)
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO V. NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA RIFIUTI DELLE NAVI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "rifiuti" si intende qualunque specie di viveri, di rifiuti domestici ed operativi, ad eccezione del pesce fresco, che si formano durante l'uso normale di una nave e che possono essere scaricati in modo continuo o periodico, eccettuate quelle sostanze che sono definite o elencate negli altri Allegati della presente Convenzione. 2. Per "a partire dalla terra piu' vicina" si intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione conformemente al diritto internazionale; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, con la espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia si intende a partire da una linea tracciata da un punto della costa australiana di latitudine 11°00' Sud e longitudine 142°08' Est fino ad un punto di latitudine 10°35' Sud, longitudine 141°55' Est fino a un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino a un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino a un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino a un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino a un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino a un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino a un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino a un punto della costa australiana di latitudine 24°42' e di longitudine 153°15' Est. 3. Per "zona speciale" si intende una zona di mare che, per motivi tecnici riconosciuti connessi alle sue condizioni oceanografiche ed ecologiche, nonche' al carattere particolare del suo traffico, richiede l'adozione di metodi obbligatori speciali per prevenire l'inquinamento marino da rifiuti. Fra le zone speciali figurano quelle elencate nella Norma 5 del presente Allegato. Norma 2. Campo d'applicazione Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi. Norma 3. Scarico dei rifiuti fuori delle zone speciali 1. Con riserva delle disposizioni delle Norme 4, 5 e 6 del presente Allegato: a) e' vietato lo scarico in mare di qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti; b) lo scarico in mare dei seguenti rifiuti deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso e' vietato se la terra piu' vicina e' a meno: i) di 25 miglia marine, per quanto concerne i materiali di avvolgimento, di legatura e di imballaggio che restano galleggianti; ii) di 12 miglia marine, per quanto riguarda i rifiuti alimentari e tutti gli altri rifiuti, ivi compresi le carte, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili di cucina e simili; c) lo scarico in mare dei rifiuti indicati al comma b) ii) della presente norma, puo' essere autorizzato quando tali rifiuti vengano prima passati attraverso un dispositivo di triturazione o frantumazione e deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso lo scarico e' vietato se la terra piu' vicina si trova a meno di 3 miglia marine. I rifiuti cosi' triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio avente fori non piu' ampi di 25 millimetri. 2. Quando i rifiuti sono mescolati ad altri residui la cui eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni piu' severe. Norma 4. Disposizioni speciali per lo scarico dei rifiuti 1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma, viene vietato alle piattaforme fisse o galleggianti che esplorano, sfruttano o trattano al largo le risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani, nonche' a tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri da dette piattaforme, di scaricare i materiali previsti dal presente Allegato. 2. Lo scarico in mare dei rifiuti alimentari, da parte di dette piattaforme fisse o galleggianti situate a piu' di 12 miglia marine dalla terra e da parte di tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri di dette piattaforme e' autorizzato quando tali rifiuti vengono prima passati attraverso un dispositivo di triturazione o di frantumazione. I rifiuti alimentari cosi' triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio aventi fori non piu' ampi di 25 millimetri. Norma 5. Scarico di rifiuti in zone speciali 1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del Mediterraneo, la zona del mar Baltico, la zona del mar Nero, la zona del mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite come segue: a) Per zona del mare Mediterraneo, si intende il mare Mediterraneo propriamente detto, con i golfi e i mari che esso comprende, limitato dalla parte del mar Nero dal parallelo 41° N e limitato ad ovest, nello stretto di Gibilterra, dal meridiano 5°36' O. b) Per zona del mar Baltico, si intende il mar Baltico propriamente detto nonche' il golfo di Botnia, il golfo di Finlandia e l'accesso al mar Baltico delimitato dal parallelo di Skaw nello Skagerrak (57°44,8' N). c) Per zona del mar Nero, si intende il mar Nero propriamente detto, limitato dalla parte del Mediterraneo dal parallelo 41° N. d) Per zona del mar Rosso, si intende il mar Rosso propriamente detto nonche' i golfi di Suez e di Aqaba, limitati a sud della lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' N, 43°19,6' E) e Husn Murad (12° 40,4' N, 43°30,2' E). e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona marittima situata a nord-ovest della lossodromia che collega Ras el Had (22°30' N, 59°48' E) e Ras el Fasteh (25°04' N, 61°25' E). 2. Con riserva delle disposizioni della Norma 6 del presente Allegato: a) e' vietato scaricare in mare: i) qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti; e ii) tutti gli altri rifiuti, ivi compresi gli oggetti di carta, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili di cucina, ed i materiali per avvolgimento, legatura ed imballaggio; b) lo scarico in mare dei rifiuti alimentari deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra, e in ogni caso ad una distanza non inferiore alle 12 miglia marine dalla terra piu' vicina. 3. Quando i rifiuti sono mescolati ad altri scarichi la cui eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni piu' severe. 4. Impianti di raccolta nelle zone speciali: a) I Governi delle Parti della Convenzione rivieraschi di una zona speciale si impegnano ad installare, al piu' presto, in tutti i porti della zona speciale, degli impianti di raccolta adeguati, in conformita' alle disposizioni della norma 7 del presente Allegato e tenendo conto delle particolari necessita' delle navi che operano in dette zone. b) I Governi delle Parti interessate devono notificare all'Organizzazione le misure che hanno adottato in applicazione del comma a) della presente Norma. Quando l'Organizzazione avra' ricevuto un numero sufficiente di tali notifiche, fissera' la data in cui entreranno in vigore le disposizioni della presente Norma riguardanti la zona in questione. L'Organizzazione notifichera' a tutte le Parti, con almeno 12 mesi di anticipo, la data da essa fissata. c) A partire da questa data, le navi che fanno scalo anche nei porti delle zone speciali previste in cui gli impianti richiesti non sono ancora disponibili devono conformarsi pienamente a tutte le disposizioni della presente Norma. Norma 6. Eccezioni Le Norme 3, 4 e 5 del presente Allegato non si applicano: a) allo scarico dei rifiuti effettuato da una nave per garantire la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo o per salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico di rifiuti dovuto ad una avaria della nave o al suo equipaggiamento, se sono state prese, prima o dopo l'avaria tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire o ridurre al minimo tale scarico; o c) alla perdita accidentale di reti da pesca in materiale sintetico o di materiali sintetici usati per riparare dette reti, se sono state prese tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire detta perdita. Norma 7. Impianti di raccolta. 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di raccolta di rifiuti adeguati ai bisogni delle navi che le utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 2. I Governi delle Parti notificano all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente Norma. ----------------------------
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO DEL 1973 SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INQUINAMENTO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, ESSENDO PARTI della Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che causa o che puo' causare un inquinamento da idrocarburi, fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE la risoluzione sulla cooperazione internazionale in materia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi adottata dalla Conferenza giuridica internazionale del 1969 sui danni dovuti all'inquinamento delle acque del mare, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE anche il fatto che, conformemente a detta risoluzione, l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima ha intensificato, in collaborazione con tutte le altre organizzazioni internazionali interessate, i suoi lavori relativi ai diversi aspetti dell'inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo I. 1. Le Parti del presente Protocollo possono adottare, in alto mare, le misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i pericoli gravi ed imminenti che presentano, per le loro coste o per gli interessi connessi, l'inquinamento o una minaccia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi conseguenti ad un sinistro marittimo o ad azioni connesse a tale sinistro, verosimilmente suscettibili di avere delle conseguenze dannose molto importanti. 2. "Le sostanze diverse dagli idrocarburi" di cui al paragrafo 1 sono: a) le sostanze elencate in una lista che sara' stabilita da un organo competente designato dall'Organizzazione e sara' allegata al presente Protocollo, e b) le altre sostanze suscettibili di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere le risorse viventi e la vita marina, di danneggiare le attrattive o di ostacolare qualunque altra utilizzazione legittima del mare. 3. Ogni volta che una Parte interviene per adottare delle misure riguardo ad una sostanza elencata al paragrafo 2, b), detta Parte avra' il compito di stabilire che tale sostanza, nelle circostanze esistenti al momento dell'intervento, potrebbe ragionevolmente creare un pericolo grave ed imminente analogo a quello creato da una qualunque delle sostanze elencate nella lista menzionata al paragrafo 2, a) di cui sopra.
Articolo II. 1. Le disposizioni dell'articolo I, paragrafo 2 e degli articoli da II a VIII della Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che provoca o puo' provocare un inquinamento da idrocarburi, 1969, nonche' le disposizioni dell'Allegato della Convenzione stessa, che si riferiscono agli idrocarburi, si applicano alle sostanze previste all'articolo I del presente Protocollo. 2. Ai fini del presente Protocollo, la lista di esperti di cui all'articolo III, paragrafo c) e all'articolo IV della Convenzione deve essere esteso al fine di includere gli esperti qualificati a fornire pareri sulle sostanze diverse dagli idrocarburi. Gli Stati membri dell'Organizzazione e le Parti al Presente Protocollo possono sottoporre dei nomi per la compilazione della lista.
Articolo III. 1. La lista di cui al paragrafo 2, comma a) dell'articolo I viene aggiornata dall'organo competente designato dall'Organizzazione. 2. Qualunque emendamento che una Parte al presente Protocollo propone di apportare alla lista viene sottoposto all'Organizzazione che lo comunica a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti al presente Protocollo almeno tre mesi prima del suo esame da parte dell'Organo competente. 3. Le Parti del presente Protocollo siano o no membri dell'Organizzazione, sono ammesse a partecipare alle procedure dell'organo competente. 4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle sole Parti del presente Protocollo, presenti e votanti. 5. Ogni emendamento adottato in base al precedente paragrafo 4 viene comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti del presente Protocollo per l'accettazione. 6. Un emendamento viene ritenuto accettato sei mesi dopo che e' stato cosi' comunicato, a meno che, durante tale periodo, almeno un terzo delle Parti del Protocollo non rivolga all'Organizzazione un'obiezione a tale emendamento. 7. Tre mesi dopo la data della sua accettazione, conformemente al precedente paragrafo 6, un emendamento entra in vigore per tutte le Parti del presente Protocollo, ad eccezione di quelle che hanno fatto, prima di tale data, una dichiarazione ai sensi della quale non accettano il detto emendamento.
Articolo IV. 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito, nonche' di tutti gli Stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza internazionale del 1973 sull'inquinamento dei mari. Il Protocollo resta aperto alla firma a partire dal 15 gennaio 1974 sino al 31 dicembre 1974 presso la sede dell'Organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati che l'hanno firmato. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi. 4. Solo gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito, possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderire ad esso.
Articolo V. 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti esistenti o dopo l'adempimento di tutte le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti delle dette Parti, e' ritenuto applicabile al Protocollo modificato dall'emendamento.
Articolo VI. 1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui quindici Stati abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione, a condizione tuttavia che il presente Protocollo non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo II. 2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino il presente Protocollo o vi aderiscano successivamente, esso entra in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento appropriato da parte di tale Stato.
Articolo VII. 1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in ogni momento, a partire dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito del relativo strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo piu' lungo che potra' essere specificato in tale strumento. 4. Ogni denuncia della Convenzione di cui all'articolo II da parte di una Parte costituisce una denuncia del presente Protocollo da parte di tale Parte. Questa acquista efficacia alla data in cui la denuncia della Convenzione acquista essa stessa efficacia in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo XII della detta Convenzione.
Articolo VIII. 1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo. 2. A richiesta di almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.
Articolo IX. 1. Il presente Protocollo verra' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonche' della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) di ogni deposito di strumento che denunci il presente Protocollo nonche' della data in cui detta denuncia acquista efficacia; iv) di ogni emendamento del presente Protocollo o del suo Allegato nonche' di ogni obiezione o di ogni dichiarazione in base alle quali il detto emendamento non viene accettato; b) trasmette delle copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e a tutti gli Stati che vi aderiscono.
Articolo X. A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e della pubblicazione conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo XI. Il presente Protocollo viene redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese, russa, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. (seguono le firme)
ALLEGATO
ELENCO DI SOSTANZE STABILITO DAL COMITATO PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE MARINO DELL'ORGANIZZAZIONE IN CONFORMITA' AL PARAGRAFO
2(a) DELL'ARTICOLO 1
Parte di provvedimento in formato grafico