LEGGE 29 settembre 1980, n. 662

Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  internazionale  per  la
prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi  e  del  protocollo
sull'intervento  in  alto  mare  in  caso  di inquinamento causato da
sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il
2 novembre 1973.
 
 Vigente al: 29-6-2015  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione   internazionale  per  la  prevenzione  dell'inquinamento
causato da navi ed il protocollo sull'intervento in alto mare in caso
di  inquinamento  causato  da sostanze diverse dagli idrocarburi, con
allegati, adottati a Londra il 2 novembre 1973.
                               Art. 2.

  Piena  ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui
all'articolo  precedente  a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformita'  all'articolo 15 della convenzione ed all'articolo VI del
protocollo.
                               Art. 3.

  Alle  spese  occorrenti  per  l'adozione  delle misure previste dal
protocollo sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo
1,  si  provvede mediante la istituzione di apposito capitolo, avente
natura  obbligatoria,  da  iscrivere  nello stato di previsione della
spesa del Ministero della marina mercantile.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 settembre 1980

                               PERTINI

                                     COSSIGA - COLOMBO - SIGNORELLO -
                                                   BIASINI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM  SHIPS,
                                1973 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
CONVENZIONE   INTERNAZIONALE   DEL   1973    PER    LA    PREVENZIONE
                  DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI 
 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
  protocollo. 
 
CONVENZIONE   INTERNAZIONALE   DEL   1973    PER    LA    PREVENZIONE
                  DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI 
 
LE PARTI DELLA CONVENZIONE, 
 
  CONSCE della necessita' di  proteggere  l'ambiente  in  generale  e
l'ambiente marino in particolare, 
 
  RICONOSCENDO  che  gli  scarichi  deliberati,  per   negligenza   o
accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi
costituiscono una grave fonte di inquinamento, 
 
  RICONOSCENDO anche l'importanza  della  Convenzione  internazionale
del 1954 per la  prevenzione  dell'inquinamento  delle  acque  marine
provocato da idrocarburi, primo  strumento  multilaterale  che  abbia
avuto  per  obiettivo  essenziale  la  protezione  dell'ambiente,   e
sensibili al notevole contributo che tale Convenzione  ha  dato  alla
preservazione dei mari e dei litorali dall'inquinamento, 
 
  DESIDEROSE   di   porre    fine    all'inquinamento    intenzionale
dell'ambiente marino causato  da  idrocarburi  e  da  altre  sostanze
nocive e di ridurre al massimo gli  scarichi  accidentali  di  questo
tipo di sostanze, 
 
  RITENENDO che il mezzo migliore per realizzare tale  obiettivo  sia
di fissare delle norme di portata universale e che  non  si  limitino
all'inquinamento causato da idrocarburi, 
 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
           Obblighi generali derivanti dalla Convenzione. 
 
  1. Le Parti della Convenzione si impegnano a  dare  efficacia  alle
disposizioni della  presente  Convenzione,  nonche'  a  quelle  degli
Allegati  dai  quali   sono   vincolate,   al   fine   di   prevenire
l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto allo scarico  di  sostanze
nocive o di effluenti contenenti  tali  sostanze  che  contravvengono
alle disposizioni della Convenzione. 
  2. Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento
alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un  riferimento
ai suoi Protocolli e Allegati. 
 
                             Articolo 2. 
                            Definizioni. 
 
  Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione  in
senso contrario: 
    1.  "Norme"  indicano  le  norme  figuranti  nell'Allegato  della
presente Convenzione. 
    2. "Sostanza nociva" indica ogni sostanza la cui introduzione  in
mare e' suscettibile di mettere  in  pericolo  la  salute  umana,  di
nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina,  di
recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare  ogni
altra legittima utilizzazione del  mare,  ed  include  ogni  sostanza
sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione. 
    3. a) "Rigetto", quando si riferisce alle sostanze  nocive  o  ai
liquidi  contenenti  tali  sostanze,  indica  ogni  scarico  comunque
proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende  ogni
scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico  mediante  pompaggio,
emanazione o spurgo. 
      b) Il "rigetto" non include: 
        i) lo scarico secondo il significato della Convenzione  sulla
prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti
o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; ne' 
        ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente
dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso,  al
largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e  degli
oceani; ne' 
        iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati  ai  fini  di
lecite  ricerche  scientifiche  miranti  a  ridurre  o  a  combattere
l'inquinamento. 
    4. "Nave" indica un natante di qualsiasi tipo, comunque  operante
nell'ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino
d'aria, i sommergibili, i  galleggianti  e  le  piattaforme  fisse  o
galleggianti. 
    5. "Autorita'" indica il Governo  dello  Stato  che  esercita  la
propria autorita' sulla nave. Nel caso  di  una  nave  autorizzata  a
battere la bandiera di uno Stato, l'Autorita' e' il Governo  di  tale
Stato. Nel  caso  delle  piattaforme  fisse  o  galleggianti  adibite
all'esplorazione ed allo  sfruttamento  del  fondo  dei  mari  e  del
sottosuolo adiacente alle  coste  sulle  quali  lo  Stato  rivierasco
esercita dei  diritti  sovrani  ai  fini  dell'esplorazione  e  dello
sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorita' e'  il  Governo
dello Stato rivierasco interessato. 
    6. "Incidente" indica un evento che comporti o  sia  suscettibile
di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o  di  effluenti
contenenti una tale sostanza. 
    7.  "Organizzazione"  indica  l'Organizzazione   intergovernativa
consultiva della navigazione marittima. 
                             Articolo 3. 
                       Campo di applicazione. 
 
  1. La presente Convenzione si applica: 
    a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una 
Parte della Convenzione, e 
    b) alle navi che non sono autorizzate a battere  la  bandiera  di
una Parte ma che operano sotto l'autorita' di tale Parte. 
  2. Nessuna  disposizione  del  presente  articolo  potrebbe  essere
interpretata come  suscettibile  di  recare  pregiudizio  ai  diritti
sovrani delle Parti sul fondo dei mari  e  sul  sottosuolo  adiacente
alle coste ai  fini  dell'esplorazione  e  dello  sfruttamento  delle
risorse naturali o come suscettibile di estendere  tali  diritti,  in
conformita' del diritto internazionale. 
  3. La presente Convenzione non si applica ne' alle navi da guerra o
alle navi da guerra ausiliarie ne' alle altre  navi  appartenenti  ad
uno Stato o  gestite  da  tale  Stato  fintantoche'  quest'ultimo  le
utilizzi esclusivamente per servizi governativi  e  non  commerciali.
Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell'adottare delle  misure
adeguate che non compromettano le operazioni o la capacita' operativa
delle navi di questo tipo che le appartengano o  che  siano  da  essa
gestite, che queste agiscano in  modo  che  sia  compatibile  con  la
presente Convenzione, per quanto cio' sia ragionevole e praticabile. 
 
                             Articolo 4. 
                             Violazioni. 
 
  1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione  e'
punita  dalla  legge  dell'Autorita'  da  cui  dipende  la  nave   in
questione, qualunque sia il luogo in  cui  avviene  l'infrazione.  Se
l'Autorita' e' informata di una tale infrazione ed  e'  convinta  che
esistono  prove  sufficienti  per   permetterle   di   iniziare   dei
procedimenti  per  la   presunta   infrazione,   essa   inizia   tali
procedimenti al piu' presto possibile in  conformita'  delle  proprie
leggi. 
  2. Ogni violazione alle  disposizioni  della  presente  Convenzione
commessa sotto la giurisdizione di una  Parte  della  Convenzione  e'
punita dalle leggi di tale Parte. Ogni qualvolta abbia luogo una tale
infrazione, la Parte deve: 
    a) iniziare dei procedimenti conformemente alle proprie leggi; o 
    b) fornire all'Autorita' da cui dipende  la  nave  le  prove  che
possono essere  in  suo  possesso  per  dimostrare  che  e'  avvenuta
un'infrazione. 
  3. Quando sono fornite all'Autorita' da cui dipende la  nave  delle
informazioni  o  delle  prove   relative   ad   un'infrazione   della
Convenzione da parte di una nave,  tale  Autorita'  informa  al  piu'
presto lo Stato che ha fornito le informazioni  o  le  prove  nonche'
l'Organizzazione, delle misure adottate. 
  4. Le sanzioni previste dalle leggi delle Parti in applicazione del
presente articolo devono essere, per il loro rigore, di  natura  tale
da  scoraggiare  gli  eventuali  trasgressori,  e  di  una   identica
severita',  qualunque  sia  il  luogo  in  cui  e'   stata   commessa
l'infrazione. 
 
                             Articolo 5. 
  Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave. 
 
  1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 del  presente
articolo, i certificati rilasciati dall'Autorita' di una Parte  della
Convenzione conformemente alle disposizioni delle norme devono essere
accettati dalle altre Parti contraenti e ritenuti,  a  tutti  i  fini
previsti dalla presente Convenzione, come aventi la stessa  validita'
di un certificato rilasciato da loro stesse. 
  2. Ogni nave che sia tenuta ad essere in possesso di un certificato
rilasciato conformemente alle disposizioni contenute nelle  norme  e'
sottoposta,  nei  porti  o  nei  terminali   al   largo,   sotto   la
giurisdizione di una altra Parte,  ad  una  ispezione  effettuata  da
funzionari debitamente autorizzati a tale scopo  dalla  detta  Parte.
Ogni ispezione di tal genere  ha  il  solo  scopo  di  verificare  la
presenza a bordo di un certificato in corso di validita', a meno  che
tale  Parte  non  abbia  precisi   motivi   per   ritenere   che   le
caratteristiche della nave o  del  suo  equipaggiamento  differiscano
sensibilmente da quelle che sono  scritte  sul  certificato.  In  tal
caso, o ove non esista a bordo della nave un certificato in corso  di
validita',  lo  Stato  che  compie  l'ispezione  adotta   le   misure
necessarie per impedire alla nave di salpare prima  che  possa  farlo
senza danno eccessivo per l'ambiente marino. Tuttavia, la detta Parte
puo' autorizzare la nave a lasciare il porto o il terminale al  largo
per recarsi nell'appropriato cantiere di riparazione piu' vicino. 
  3. Se una Parte vieta ad una nave straniera l'accesso ad un porto o
ad un terminale al largo che si trovi sotto la propria giurisdizione,
o ove essa proceda ad un qualsiasi intervento nei confronti  di  tale
nave prendendo a pretesto il fatto che la nave non e'  conforme  alle
disposizioni   della   presente   Convenzione,   la   Parte   avverte
immediatamente il console o il rappresentante diplomatico della Parte
di cui la nave e' autorizzata a  battere  bandiera,  o,  in  caso  di
impossibilita', l'Autorita' da cui  dipende  la  nave  in  questione.
Prima di formulare un tale divieto e prima di procedere  ad  un  tale
intervento, la Parte chiede di consultare l'Autorita' da cui  dipende
la nave. Viene anche avvertita l'Autorita' quando una nave non  ha  a
bordo un certificato in corso di validita' conforme alle disposizioni
contenute nelle norme. 
  4. Le Parti applicano alle navi degli  Stati  che  non  sono  Parti
della Convenzione le norme della presente Convenzione nella misura in
cui  cio'  e'  necessario  per  non  far  beneficiare  tali  navi  di
condizioni piu' favorevoli. 
 
                             Articolo 6. 
Ricerca delle  infrazioni  ed  esecuzione  delle  disposizioni  della
                            Convenzione. 
 
  1. Le Parti  della  Convenzione  collaborano  nella  ricerca  delle
infrazioni  e  nell'esecuzione  delle  disposizioni  della   presente
Convenzione facendo uso di  tutti  i  mezzi  pratici  appropriati  di
ricerca e di continua sorveglianza dell'ambiente nonche'  dei  metodi
soddisfacenti di trasmissione delle informazioni e di raccolta  delle
prove. 
  2. Ogni nave alla quale si applichi la  presente  Convenzione  puo'
essere sottoposta, in ogni porto o terminale al largo di  una  Parte,
all'ispezione di funzionari  designati  od  autorizzati  dalla  detta
Parte, al fine di verificare se essa abbia scaricato  delle  sostanze
nocive contravvenendo alle disposizioni contenute  nelle  norme.  Nel
caso in cui l'ispezione riveli un'infrazione delle disposizioni della
Convenzione,  ne  viene  comunicato   il   rendiconto   all'Autorita'
affinche' questa adotti delle misure appropriate. 
  3. Ogni Parte fornisce all'Autorita' la prova, ove esista, che tale
nave ha scaricato delle sostanze nocive o degli effluenti  contenenti
tali sostanze contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. 
Nella  misura  del  possibile,  tale  infrazione  viene   portata   a
conoscenza del capitano della nave da parte dell'Autorita' competente
di tale Parte. 
  4. Al ricevimento di tale prova, l'Autorita' esamina la questione e
puo' chiedere all'altra Parte di fornirle dati di fatto piu' completi
o piu' conclusivi sull'infrazione.  Se  l'Autorita'  ritiene  che  la
prova e' sufficiente per permetterle  di  iniziare  un  procedimento,
essa inizia un procedimento appena possibile e in  conformita'  delle
proprie leggi. L'Autorita' informa al piu' presto la Parte che le  ha
segnalato  la  presunta  infrazione,  nonche'  l'Organizzazione,  dei
procedimenti iniziati. 
  5. Una Parte puo' ispezionare ogni nave, alla quale si applichi  la
presente Convenzione, che faccia scalo in un porto o in un  terminale
al largo sotto la propria  giurisdizione  quando  un'altra  Parte  le
chieda di procedere a tale indagine fornendo prove sufficienti che la
nave ha scaricato in un qualunque luogo delle sostanze nocive o degli
effluenti  contenenti  tali  sostanze.  Viene  fatto   il   resoconto
dell'indagine alla Parte che l'ha  richiesta  nonche'  all'Autorita',
allo  scopo  di  adottare  le  misure  del  caso  conformemente  alle
disposizioni della presente Convenzione. 
 
                             Articolo 7. 
              Ritardi causati indebitamente alle navi. 
 
  1. Deve essere fatto  ogni  possibile  sforzo  per  evitare  che  a
seguito delle misure adottate in applicazione degli articoli 4, 5 o 6
della presente Convenzione una nave  venga  indebitamente  fermata  o
ritardata. 
  2. Ogni nave che sia stata trattenuta  indebitamente  o  che  abbia
subito un ritardo a seguito dell'applicazione degli articoli 4, 5 o 6
della presente Convenzione ha  diritto  ad  un  risarcimento  per  le
perdite o i danni subiti. 
 
                             Articolo 8. 
Rapporti sugli eventi comportanti o  suscettibili  di  comportare  lo
                     scarico di sostanze nocive. 
 
  1. In caso di incidente,  deve  essere  fatto,  senza  indugio,  un
rapporto nella misura piu'  ampia  possibile,  in  conformita'  delle
disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione. 
  2. Ogni Parte della Convenzione deve: 
    a) applicare le disposizioni necessarie affinche' un  funzionario
o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli 
eventi verificatisi; e 
    b) notificare alla Organizzazione i particolari completi di  tali
disposizioni, perche' vengano diffusi alle altre Parti e Stati membri
dell'Organizzazione. 
  3.  Ogniqualvolta  una  Parte  riceva  un  rapporto  in  base  alle
disposizioni del presente articolo, la della Parte lo trasmette senza
indugio: 
    a) all'Autorita' da cui dipende la nave in questione; e 
    b)  ad  ogni  altro  Stato   suscettibile   di   essere   colpito
dall'evento. 
  4. Ogni Parte della  Convenzione  fa  dare  alle  proprie  navi  ed
aeronavi incaricate di  compiere  l'ispezione  dei  mari  nonche'  ai
servizi competenti delle  istruzioni  invitandoli  a  segnalare  alle
proprie Autorita' ogni evento di cui al Protocollo I  della  presente
Convenzione.   Ove   lo   ritenga   utile,    lo    comunica    anche
all'Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata. 
 
                             Articolo 9. 
                 Altri Trattati ed interpretazione. 
 
  1.  Con  la  sua  entrata  in  vigore,  la   presente   Convenzione
sostituisce la Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione
dell'inquinamento  delle  acque   del   mare   da   idrocarburi,   ed
emendamenti, nei confronti delle Parti della presente Convenzione. 
  2. Nessuna disposizione della presente  Convenzione  pregiudica  la
codificazione e l'elaborazione del diritto del mare  da  parte  della
Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare indetta  in  base
alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale  delle  Nazioni
Unite, ne' le rivendicazioni e le  posizioni  giuridiche  presenti  o
future di ogni Stato riguardanti il diritto del mare e  la  natura  e
l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato
di bandiera. 
  3. Nella presente Convenzione,  il  termine  "giurisdizione"  viene
interpretato conformemente al diritto  internazionale  in  vigore  al
momento  dell'applicazione  o  dell'interpretazione  della   presente
Convenzione. 
 
                            Articolo 10. 
                  Composizione delle controversie. 
 
  Ogni  controversia  fra  due  o  piu'   Parti   della   Convenzione
sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che
non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le  Parti  in
causa viene, salvo decisione contraria  delle  Parti,  sottoposta  ad
arbitrato a richiesta di una delle Parti,  alle  condizioni  previste
dal Protocollo II della presente Convenzione. 
 
                            Articolo 11. 
                  Trasmissione delle informazioni. 
 
  1.  Le  Parti  della  Convenzione   si   impegnano   a   comunicare
all'Organizzazione: 
    a) il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri
strumenti promulgati sulle diverse questioni che entrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione; 
    b) la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in
loro nome per tutto cio' che riguarda la concezione, la costruzione e
l'equipaggiamento delle navi che trasportino  delle  sostanze  nocive
conformemente alle disposizioni contenute nelle norme; 
    c) un numero sufficiente  di  modelli  di  certificati  che  esse
rilasciano in applicazione delle disposizioni contenute nelle norme; 
    d) un elenco degli impianti  di  raccolta  comprendente  la  loro
ubicazione, capacita', disponibilita' ed altre caratteristiche; 
    e) tutti i rapporti ufficiali o i riassunti di tali rapporti  che
espongono i risultati dell'applicazione della presente Convenzione; e 
    f)  un  rapporto  annuo  che  presenti,   in   una   forma   resa
standardizzata da parte dell'Organizzazione, le statistiche  relative
alle  sanzioni  effettivamente  inflitte  per  le  infrazioni   della
presente Convenzione. 
  2. L'Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta
in base  al  presente  articolo  e  diffonde  a  tutte  le  Parti  le
informazioni che le sono state comunicate, ai sensi delle  alinee  da
b) a f) del paragrafo 1 del presente articolo. 
                            Articolo 12. 
                  Incidenti sopraggiunti alle navi. 
 
  1. Ogni Autorita' si impegna ad effettuare un'indagine su qualsiasi
sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue  navi  soggetta  alle
disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto,
per l'ambiente marino un grave deleterio effetto. 
  2.  Ogni   Parte   della   Convenzione   si   impegna   a   fornire
all'Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale  indagine
quando essa ritiene che  questi  possono  servire  a  determinare  le
modifiche   che   sarebbe   auspicabile   apportare   alla   presente
Convenzione. 
 
                            Articolo 13. 
      Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione. 
 
  1. La presente Convenzione resta aperta alla firma, presso la  sede
dell'Organizzazione, dal 15 gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, e resta
in seguito aperta all'adesione.  Gli  Stati  possono  divenire  Parti
della presente Convenzione mediante: 
    a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; 
o 
    b) firma con riserva di ratifica,  accettazione  o  approvazione,
seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o 
    c) adesione. 
  2.  La  ratifica,  l'accettazione,  l'approvazione   o   l'adesione
avvengono mediante il deposito di uno strumento a tale  scopo  presso
il Segretariato generale dell'Organizzazione. 
  3. Il Segretario generale della Organizzazione  informa  tutti  gli
Stati che hanno firmato la presente  Convenzione  o  che  vi  abbiano
aderito di ogni firma o del  deposito  di  ogni  nuovo  strumento  di
ratifica, di accettazione, di  approvazione  o  di  adesione  nonche'
della data di tale deposito. 
                            Articolo 14. 
                        Allegati facoltativi. 
 
  1.  Uno  Stato  puo',  al  momento  della  firma,  della  ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione  della  presente
Convenzione, dichiarare di non accettare uno qualsiasi degli Allegati
III,  IV  e  V  (qui  appresso  indicati  "Allegati  facoltativi")  o
l'insieme di essi della presente Convenzione. Con riserva  di  quanto
precede, le Parti della Convenzione sono vincolate da  uno  qualsiasi
degli Allegati nella sua interezza. 
  2. Uno Stato che abbia dichiarato di non  essere  vincolato  da  un
Allegato facoltativo puo' accettare in  ogni  momento  tale  Allegato
depositando, presso l'Organizzazione, uno strumento del tipo previsto
dal paragrafo 2 dell'articolo 13. 
  3. Uno Stato che faccia una dichiarazione in base  al  paragrafo  1
del presente articolo su di un Allegato facoltativo e che non accetti
tale Allegato in seguito, in conformita' del paragrafo 2 del presente
articolo non si assume alcun obbligo e non ha il diritto di godere di
alcun beneficio derivante dalla Convenzione per quanto  attiene  alle
questioni che dipendono da tale Allegato; nella presente Convenzione,
tutti i riferimenti alle Parti non costituiscono riferimento  a  tale
Stato per  quanto  attiene  alle  questioni  che  dipendono  da  tale
Allegato. 
  4. L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente
Convenzione o che vi hanno aderito, di ogni  dichiarazione  fatta  in
base al presente articolo, nonche' del ricevimento di ogni  strumento
depositato in conformita'  alle  disposizioni  del  paragrafo  2  del
presente articolo. 
 
                            Articolo 15. 
                         Entrata in vigore. 
 
  1. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data
in cui non meno di 15 Stati le cui flotte mercantili rappresentino in
totale non meno del 50 per cento del tonnellaggio lordo di  tutta  la
flotta  mercantile  mondiale,  sono  divenute  Parti  della  presente
Convenzione conformemente alle disposizioni in accordo con l'articolo
13. 
  2. Un Allegato facoltativo entra in vigore dodici mesi dopo la data
in cui le condizioni enunciate al paragrafo 1 del  presente  articolo
siano state soddisfatte per il presente Allegato. 
  3. L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente
Convenzione o che vi hanno aderito, della data della sua  entrata  in
vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 2  del  presente
articolo. 
  4. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione della Convenzione  o  di  un  qualsiasi
Allegato facoltativo o di adesione ad essi dopo che le condizioni che
regolano la loro entrata in vigore siano state soddisfatte  ma  prima
della  loro  entrata  in   vigore,   la   ratifica,   l'accettazione,
l'approvazione o l'adesione hanno efficacia al  momento  dell'entrata
in vigore della Convenzione o dell'Allegato facoltativo  o  tre  mesi
dopo la data del deposito dello strumento, ove quest'ultima data  sia
posteriore. 
  5. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione della  Convenzione  o  di  un  Allegato
facoltativo, o di adesione ad essi dopo la loro entrata in vigore, la
Convenzione o l'Allegato facoltativo acquistano  efficacia  tre  mesi
dopo la data del deposito dello strumento. 
  6. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di  approvazione  o
di adesione depositato dopo la data  in  cui  siano  state  osservate
tutte le condizioni previste all'articolo 16 per l'entrata in  vigore
di  un  emendamento  alla  presente  Convenzione  o  ad  un  Allegato
facoltativo, si applica  al  testo  modificato  della  Convenzione  o
dell'Allegato facoltativo. 
 
                            Articolo 16. 
                            Emendamenti. 
 
  1. La  presente  Convenzione  puo'  essere  emendata  mediante  una
qualsiasi delle procedure definite nei seguenti paragrafi. 
  2. Emendamenti successivi all'esame da parte dell'Organizzazione: 
    a) ogni emendamento proposto da una Parte della Convenzione viene
sottoposto all'Organizzazione e diffuso dal suo Segretario generale a
tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti almeno sei mesi
prima che venga esaminato; 
    b) ogni emendamento proposto e diffuso in base alla procedura  di
cui  sopra  viene  sottoposto,  dall'Organizzazione,  ad  un   organo
competente perche' lo esamini; 
    c)   le   Parti   della    Convenzione,    che    siano    membri
dell'organizzazione o meno, sono autorizzate a partecipare ai  lavori
dell'Organizzazione competente; 
    d) gli emendamenti vengono adottati a maggioranza dei  due  terzi
delle sole Parti della Convenzione, presenti e votanti; 
    e) se sono adottati conformemente al precedente paragrafo d), gli
emendamenti vengono comunicati dalla Organizzazione a tutte le  Parti
della Convenzione ai fini dell'accettazione; 
    f) si ritiene  che  un  emendamento  sia  stato  accettato  nelle
seguenti condizioni: 
      i) un emendamento ad un articolo della Convenzione  si  ritiene
accettato alla data in cui e' stato accettato  dai  due  terzi  delle
Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno  il  50
per cento del  tonnellaggio  lordo  di  tutta  la  flotta  mercantile
mondiale, 
      ii) un emendamento ad un Allegato della Convenzione si  ritiene
accettato conformemente alla procedura definita al paragrafo f)  iii)
a meno che, al momento della sua adozione,  l'organo  competente  non
decida che l'emendamento si ritiene accettato alla  data  in  cui  e'
stato accettato dai due terzi delle Parti le  cui  flotte  mercantili
rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo
di tutta la flotta mercantile mondiale;  tuttavia,  in  ogni  momento
prima dell'entrata in vigore di un emendamento di  un  Allegato,  una
Parte puo' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione  che
l'emendamento non entrera' in vigore  nei  suoi  confronti  che  dopo
essere stato espressamente da lei approvato; il  Segretario  generale
porta la notifica e la data del suo ricevimento  a  conoscenza  delle
Parti; 
      iii) un  emendamento  ad  un'appendice  di  un  Allegato  della
Convenzione si ritiene accettato allo spirare di un termine che viene
fissato dall'organo competente al momento della sua adozione  ma  che
non deve essere inferiore a dieci mesi, a  meno  che  non  sia  stata
comunicata un'obiezione all'Organizzazione, durante tale periodo,  da
almeno un terzo delle Parti o  da  Parti  le  cui  flotte  mercantili
rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo
di tutta la flotta mercantile mondiale, e comunque qualunque di  tali
due condizioni si presenti; 
      iv) un emendamento al  Protocollo  I  della  Convenzione  viene
sottoposto alle stesse procedure  degli  emendamenti  degli  Allegati
della Convenzione, conformemente ai precedenti paragrafi f) ii) o  f)
iii); 
      v) un emendamento al  Protocollo  II  della  Convenzione  viene
sottoposto alle stesse procedure degli  emendamenti  di  un  articolo
della Convenzione, conformemente al precedente paragrafo f) i); 
    g) l'entrata in vigore dell'emendamento interviene alle  seguenti
condizioni: 
      i) se  si  tratta  di  un  emendamento  ad  un  articolo  della
Convenzione, al Protocollo II o al Protocollo  I  o  ad  un  Allegato
della Convenzione che non sia accettato conformemente alla  procedura
di cui all'alinea f) iii), l'emendamento accettato conformemente alle
disposizioni che precedono entra in vigore  sei  mesi  dopo  la  data
della sua accettazione nei confronti delle Parti che hanno dichiarato
di averlo accettato; 
      ii) se  si  tratta  di  un  emendamento  al  Protocollo  I,  ad
un'appendice di un Allegato o ad un Allegato  della  Convenzione  che
sia accettato conformemente alla procedura  definita  nell'alinea  f)
iii), l'emendamento ritenuto accettato alle condizioni che  precedono
entra in vigore sei mesi dopo la sua accettazione per tutte le  Parti
contraenti ad eccezione di quelle che, prima di  tale  data,  abbiano
fatto una dichiarazione a norma della quale esse  non  l'accettino  o
una dichiarazione in conformita' del paragrafo f) ii), a norma  della
quale sia necessaria la loro approvazione. 
  3. Emendamento mediante una Conferenza: 
    a) a domanda di una Parte, appoggiata da almeno  un  terzo  delle
Parti, l'Organizzazione convoca  una  Conferenza  delle  Parti  della
Convenzione per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione; 
    b) ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla  maggioranza
dei due terzi delle Parti presenti e  votanti  viene  comunicato  dal
Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti  allo  scopo
di ottenere la loro accettazione; 
    c) a meno che la Conferenza non decida altrimenti,  l'emendamento
e' ritenuto  accettato  ed  entra  in  vigore  secondo  le  procedure
previste a tale scopo al precedente paragrafo 2, alinee f) e g). 
  4. a) Nel caso di un emendamento ad  un  Allegato  facoltativo,  la
espressione "Parte della Convenzione" deve  essere  interpretata  nel
presente articolo come  designante  una  Parte  vincolata  dal  detto
Allegato. 
    b) Ogni Parte che si sia rifiutata di accettare un emendamento ad
un Allegato  viene  trattata  come  non  Parte  ai  soli  fini  della
applicazione di tale emendamento. 
  5. L'adozione e l'entrata in  vigore  di  un  nuovo  Allegato  sono
soggette alle stesse procedure che regolano l'adozione e l'entrata in
vigore di un emendamento ad un articolo della Convenzione. 
  6. Salvo espressa disposizione  contraria,  ogni  emendamento  alla
presente Convenzione, fatto in applicazione del presente  articolo  e
riguardante la struttura delle navi, non e' applicabile che alle navi
il cui contratto di costruzione sia firmato, o, in assenza di un tale
contratto, la cui chiglia sia posata alla data di entrata  in  vigore
dell'emendamento o successivamente a tale data. 
  7. Ogni emendamento ad un Protocollo o ad un Allegato deve  vertere
sul merito di tale Protocollo  o  di  tale  Allegato  e  deve  essere
compatibile  con  le  disposizioni  degli  articoli  della   presente
Convenzione. 
  8. Il Segretario  generale  dell'Organizzazione  informa  tutte  le
Parti di ogni emendamento che entra in vigore  in  base  al  presente
articolo, nonche' della data in cui ciascuno degli emendamenti  entra
in vigore. 
  9. Ogni dichiarazione  od  obiezione  relativa  ad  un  emendamento
comunicata in base al presente articolo deve  essere  notificata  per
iscritto al  Segretario  generale  dell'Organizzazione.  Quest'ultimo
informa tutte le Parti della Convenzione della notifica in  questione
e della sua data di ricevimento. 
 
                            Articolo 17. 
               Promozione della cooperazione tecnica. 
 
  Le  Parti  della   Convenzione   devono,   in   consultazione   con
l'Organizzazione ed altri organismi internazionali, con  il  concorso
ed in coordinamento con il Direttore esecutivo  del  Programma  delle
Nazioni Unite per l'ambiente, promuovere l'aiuto  da  apportare  alle
Parti che richiedono un'assistenza tecnica allo scopo: 
    a) di formare del personale scientifico e tecnico; 
    b) di procurarsi l'equipaggiamento e  gli  adeguati  impianti  di
raccolta e di sorveglianza; 
    c) di facilitare l'adozione di altre misure e disposizioni intese
a prevenire o ad attenuare  l'inquinamento  dell'ambiente  marino  da
parte delle navi; e 
    d) d'incoraggiare la ricerca; 
di preferenza all'interno dei paesi interessati, in modo da  favorire
la  realizzazione  degli  scopi  e  degli  obiettivi  della  presente
Convenzione. 
                            Articolo 18. 
                              Denuncia. 
 
  1. La presente Convenzione od ogni Allegato facoltativo puo' essere
denunciato da una qualsiasi delle Parti  della  Convenzione  in  ogni
momento dopo lo spirare di un periodo di cinque anni a partire  dalla
data in cui la Convenzione o un tale Allegato  entri  in  vigore  nei
confronti di tale Parte. 
  2. La denuncia e' effettuata mediante notifica scritta  indirizzata
al Segretario generale dell'Organizzazione che comunica il  tenore  e
la data di tale notifica nonche' la data in cui la denuncia  acquista
efficacia a tutte le altre Parti. 
  3. La denuncia ha effetto dodici  mesi  dopo  la  data  in  cui  il
Segretario generale dell'Organizzazione ne  ha  ricevuto  notifica  o
allo spirare di ogni altro termine piu'  importante  enunciato  nella
notifica. 
                            Articolo 19. 
                      Deposito e Registrazione. 
 
  1. La presente Convenzione sara' depositata  presso  il  Segretario
generale dell'Organizzazione che ne  trasmettera'  copie  certificate
conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente  Convenzione
o vi aderiranno. 
  2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione,  il
Segretario  generale  dell'Organizzazione   ne   trasmettera'   copia
certificata conforme al Segretario generale delle  Nazioni  Unite  al
fine della registrazione e pubblicazione in conformita' dell'Articolo
102 della Carta delle Nazioni Unite. 
 
                            Articolo 20. 
                               Lingue. 
 
  La presente Convenzione viene redatta in un unico  esemplare  nelle
lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola, i quattro  testi  facenti
ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno  redatte  nelle  lingue
Araba, Tedesca,  italiana  e  Giapponese  e  saranno  depositate  con
l'originale firmato. 
 
  IN FEDE DI CHE i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai  loro
rispettivi  Governi  a  tale  scopo   hanno   firmato   la   presente
Convenzione. 
 
  FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. 
 
  (Seguono le firme) 
 
 
                            PROTOCOLLO I. 
 
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INVIO DI RAPPORTI SUGLI EVENTI COMPORTANTI
       O CHE POSSONO COMPORTARE LO SCARICO DI SOSTANZE NOCIVE 
 
         (in applicazione dell'articolo 8 della Convenzione) 
 
                             Articolo I. 
                  Obbligo di redigere un rapporto. 
 
  1. Il comandante di una nave alla  quale  sia  accaduto  uno  degli
eventi di cui all'articolo III del presente Protocollo, od ogni altra
persona che ha la responsabilita' della nave, fa  un  rapporto  senza
indugio   sulle   circostanze   dell'evento,    conformemente    alle
disposizioni del presente Protocollo, con tutti i dettagli possibili. 
  2. In caso di abbandono della  nave  di  cui  al  paragrafo  1  del
presente articolo, o quando il  rapporto  relativo  a  tale  nave  e'
incompleto  o  sia   impossibile   da   ottenersi,   l'armatore,   il
noleggiatore, il gestore o  l'utente  della  nave  o  i  loro  agenti
devono, nella misura piu' ampia possibile, assumere gli obblighi  che
incombono al comandante ai  sensi  delle  disposizioni  del  presente
Protocollo. 
                            Articolo II. 
            Procedura applicabile all'invio di rapporti. 
 
  1. Ogni rapporto viene trasmesso per radio ogni volta che  cio'  e'
possibile, ma in ogni caso per le vie piu' rapide che  si  dispongano
al  momento  del  fatto.  Ai  rapporti  trasmessi  via  radio   viene
attribuito il piu' alto grado di priorita' possibile. 
  2. I rapporti  sono  indirizzati  al  funzionario  o  all'organismo
competente specificato al paragrafo  2,  alinea  a)  dell'articolo  8
della Convenzione. 
 
                            Articolo III. 
                     Data di invio dei rapporti. 
 
  Viene redatto un rapporto ogni volta che un evento comporta: 
    a)  uno  scarico  diverso  da  quelli  permessi  dalla   presente
Convenzione; o 
    b)  uno  scarico  permesso  ai  sensi  delle  disposizioni  della
presente Convenzione per il fatto: 
      i) che esso tende ad assicurare la sicurezza di una  nave  o  a
salvaguardare delle vite umane in mare; o 
      ii)  che  risulta   da   un'avaria   alla   nave   o   al   suo
equipaggiamento; o 
    c) uno scarico di una sostanza nociva effettuato  per  combattere
un caso particolare di inquinamento o effettuato ai fini di legittime
ricerche   scientifiche   sulla    riduzione    o    sul    controllo
dell'inquinamento; o 
    d) una probabilita' di scarichi prevista all'alinea a), b)  o  c)
del presente articolo. 
                            Articolo IV. 
                        Natura del rapporto. 
 
  1. Ogni rapporto fornisce, come regola generale: 
    a) l'identificazione della nave; 
    b) l'ora e la data del verificarsi dell'evento; 
    c) la posizione geografica della nave al momento dell'evento; 
    d) lo stato dei venti e del mare al momento dell'evento; e 
    e) i pertinenti dettagli sullo stato della nave. 
  2. Ogni rapporto fornisce, in particolare: 
    a) informazioni dettagliate sulla natura delle sostanze nocive in
causa, ivi compresa,  se  possibile,  la  loro  esatta  denominazione
tecnica (la denominazione commerciale non dovrebbe  essere  usata  al
posto dell'esatta denominazione tecnica); 
    b) la  quantita'  esatta  od  approssimativa,  la  concentrazione
nonche'  il  probabile  stato  delle  sostanze  nocive  scaricate   o
suscettibili di essere scaricate in mare; 
    c) ove occorra, la descrizione dell'imballaggio e  dei  segni  di
identificazione; e 
    d) se possibile, il nome del mittente,  del  destinatario  o  del
fabbricante. 
  3. Ogni rapporto indica chiaramente se la sostanza nociva scaricata
o suscettibile di essere scaricata e' un  idrocarburo,  una  sostanza
nociva allo stato liquido, una sostanza nociva allo  stato  solido  o
una sostanza nociva allo stato gassoso e se tale  sostanza  veniva  o
viene trasportata alla rinfusa o in colli (balle), in contenitori, in
cisterne mobili o in vagoni-cisterna stradali o ferroviari. 
  4. Ogni rapporto deve essere completato, ove occorra, da ogni altra
informazione pertinente che venga richiesta da una delle persone alle
quali e' indirizzato il rapporto o che l'autore del rapporto  ritenga
appropriata. 
                             Articolo V. 
                       Rapporto complementare. 
 
  Ogni persona che si trovi obbligata ad inviare un rapporto in  base
alle disposizioni del presente  Protocollo  deve,  nella  misura  del
possibile: 
    a)  completare  il  rapporto  iniziale,  ove  occorra,   con   le
informazioni sull'evoluzione della situazione; o 
    b) aderire, nella misura piu' ampia possibile, alle richieste  di
informazioni   complementari   provenienti   dagli   Stati    colpiti
dall'evento. 
                           PROTOCOLLO II. 
 
                             ARBITRAGGIO 
 
        (in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione) 
 
                             Articolo I. 
 
  A meno che le Parti in controversia  non  decidano  altrimenti,  il
procedimento arbitrale viene condotto conformemente alle disposizioni
del presente Protocollo. 
 
                            Articolo II. 
 
  1. Viene costituito un tribunale arbitrale su  domanda  indirizzata
da una Parte della Convenzione  ad  un'altra  Parte  in  applicazione
dell'articolo 10 della presente Convenzione. La domanda di  arbitrato
contiene   l'oggetto   della   richiesta   nonche'   ogni   documento
giustificativo in appoggio all'esposizione del caso. 
  2.  La   Parte   richiedente   informa   il   Segretario   generale
dell'Organizzazione del fatto che essa ha richiesto  la  costituzione
di un tribunale, del nome delle Parti in controversia  nonche'  degli
articoli della Convenzione o delle norme  la  cui  interpretazione  o
applicazione dia luogo, a proprio avviso, alla disputa. Il Segretario
generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti. 
 
                            Articolo III. 
 
  Il tribunale e' composto di tre membri: un arbitro nominato da ogni
Parte in controversia ed un terzo arbitro designato di comune accordo
dai primi due, che assume la presidenza del tribunale. 
 
                            Articolo IV. 
 
  1. Se allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire dalla
nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale non e'  stato
nominato, il Segretario generale  dell'Organizzazione,  su  richiesta
della Parte piu'  diligente,  procede,  entro  un  nuovo  termine  di
sessanta giorni, alla sua designazione, scegliendolo da una lista  di
persone   qualificate,   redatta   in    anticipo    dal    Consiglio
dell'Organizzazione. 
  2. Se, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data  di
ricevimento della richiesta, una delle Parti non  ha  proceduto  alla
designazione di un membro del tribunale che e' tenuta a fare, l'altra
Parte   puo'   investire   direttamente   il   Segretario    generale
dell'Organizzazione, che provvede alla  designazione  del  presidente
del tribunale entro un termine di sessanta giorni scegliendolo  dalla
lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
  3. Il presidente del  tribunale,  dal  momento  della  sua  nomina,
chiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro di farlo nelle stesse
forme e condizioni. Ove essa non proceda  alla  designazione  che  le
viene  cosi'  richiesta,  il  presidente  del  tribunale  chiede   al
Segretario  generale  dell'Organizzazione  di   provvedere   a   tale
designazione  nelle  forme  e  condizioni   previste   al   paragrafo
precedente. 
  4. Il presidente del tribunale, ove venga  nominato  in  base  alle
disposizioni  del  presente  articolo,  non  deve  possedere  o  aver
posseduto la nazionalita' di una delle  Parti,  a  meno  che  l'altra
Parte non vi consente. 
  5.  In  caso  di  decesso  o  di  assenza  di  un  arbitro  la  cui
designazione spettava  ad  una  Parte,  quest'ultima  nomina  il  suo
sostituto entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di
decesso o di  assenza.  Ove  essa  non  lo  faccia,  il  procedimento
continua con gli arbitri che restano. In caso di decesso o di assenza
del presidente del tribunale, il suo sostituto  viene  nominato  alle
condizioni previste dal precedente articolo III, o,  in  mancanza  di
accordo tra i membri del tribunale entro sessanta giorni dal  decesso
o dall'assenza, alle condizioni previste dal presente articolo. 
                             Articolo V. 
 
  Il   tribunale   puo'   conoscere   e   decidere   delle    domande
riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia. 
 
                            Articolo VI. 
 
  Ogni Parte assume a proprio carico  la  remunerazione  del  proprio
arbitro e  le  spese  connesse,  nonche'  le  spese  incorse  per  la
preparazione del proprio incartamento. Il costo  della  rimunerazione
del presidente  del  tribunale  nonche'  tutte  le  spese  di  ordine
generale causate dall'arbitrato sono divise equamente fra  le  Parti.
Il  tribunale  registra  tutte  le  sue  spese  e  ne  fornisce   una
dimostrazione finale. 
 
                            Articolo VII. 
 
  Ogni Parte della Convenzione della quale sia in causa un  interesse
di ordine giuridico, puo', dopo avere avvisato per iscritto le  Parti
che hanno iniziato  tale  procedimento,  associarsi  al  procedimento
arbitrale, con l'accordo del tribunale. 
 
                           Articolo VIII. 
 
  Ogni  tribunale  arbitrale  costituito  ai   sensi   del   presente
Protocollo fissa le proprie norme di procedura. 
 
                            Articolo IX. 
 
  1. Le decisioni del tribunale sia sulla  propria  procedura  e  sul
luogo delle proprie riunioni sia su ogni controversia che  gli  venga
sottoposta, vengono adottate  alla  maggioranza  dei  voti  dei  suoi
membri; l'assenza o l'astensione di  uno  dei  membri  del  tribunale
designati dalle Parti non impedisce al tribunale  di  deliberare.  In
caso di parita', il voto del presidente e' decisivo. 
  2. Le Parti  facilitano  i  lavori  del  tribunale;  a  tale  fine,
conformemente alla loro legislazione e facendo uso di tutti  i  mezzi
di cui dispongono, le Parti: 
    a) forniscono al tribunale tutti i documenti  e  le  informazioni
utili; 
    b) danno  al  tribunale  la  possibilita'  di  entrare  sul  loro
territorio, di ascoltare dei testimoni o degli esperti e di esaminare
i luoghi. 
  3.  L'assenza  o  la  mancanza  di  una  Parte  non   ostacola   il
procedimento. 
                             Articolo X. 
 
  1. Il tribunale pronuncia la propria sentenza entro un  termine  di
cinque mesi a partire dalla data della propria costituzione,  a  meno
che non decida, in caso di necessita', di prorogare tale termine  per
un ulteriore periodo di tempo non superiore a tre mesi.  La  sentenza
del tribunale viene motivata. Essa e' definitiva  e  inappellabile  e
viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione. Le Parti
devono uniformarvisi senza indugio. 
  2.  Ogni  controversia  che   potrebbe   sorgere   fra   le   Parti
sull'interpretazione o sull'esecuzione di una sentenza,  puo'  essere
sottoposta dalla Parte piu' diligente al giudizio del  tribunale  che
l'ha resa o, se  quest'ultimo  non  puo'  esserne  investito,  di  un
tribunale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo. 
                             ALLEGATO I 
 
  NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI 
 
                             Capitolo I 
                           NORME GENERALI 
 
                              Norma 1. 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Allegato: 
    1. Per "idrocarburi" si intende  il  petrolio  in  tutte  le  sue
forme, ed in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le
morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi  dai
prodotti  petrolchimici   che   sono   soggetti   alle   disposizioni
dell'Allegato II della presente Convenzione) e comprende,  senza  che
cio' rechi pregiudizio al carattere generale di cio' che precede,  le
sostanze elencate nell'Appendice I del presente Allegato. 
    2.  Per  "miscela  di  idrocarburi"  si  intende   ogni   miscela
contenente degli idrocarburi. 
    3.  Per  "combustibile  liquido"  si  intende  ogni   idrocarburo
utilizzato come combustibile per l'apparato propulsivo e gli apparati
ausiliari della nave che trasporta tale combustibile. 
    4. Per "petroliera" si intende  una  nave  costruita  o  adattata
soprattutto al fine del trasporto di  idrocarburi  alla  rinfusa  nei
suoi spazi destinati al carico e comprende i trasporti misti ed  ogni
"nave cisterna per prodotti chimici" come  definito  all'Allegato  II
della presente Convenzione quando  trasporta  un  carico  completo  o
parziale di idrocarburi alla rinfusa. 
    5. Per "nave a carico combinato" si intende  una  nave  concepita
per il trasporto alla rinfusa sia degli idrocarburi sia  dei  carichi
solidi. 
    6. Per "nave nuova" si intende una nave: 
      a) il cui contratto di costruzione sia stato firmato dopo il 31
dicembre 1975; o 
      b) in assenza di un contratto di costruzione la cui chiglia sia
stata impostata, oppure che si trovava in un equivalente stato di 
costruzione, dopo il 30 giugno 1976; o 
      c) la cui consegna si effettui dopo il 31 dicembre 1979; o 
      d) che abbia subito una grande trasformazione: 
        i) il cui contratto sia stato firmato  dopo  il  31  dicembre
1975; o 
        ii)  in  assenza  di  ogni  contratto,  i  cui  lavori  siano
cominciati dopo il 30 giugno 1976; o 
        iii) che sia terminata dopo il 31 dicembre 1979. 
    7. Per "nave esistente" si intende una nave che non sia una  nave
nuova. 
    8. Per "grande trasformazione" si intende una  trasformazione  di
una nave esistente: 
      a) che aumenti sostanzialmente le dimensioni o la capacita' di 
trasporto della nave; o 
      b) che cambi il tipo della nave; o 
      c) che miri, a giudizio dell'Autorita', a prolungarne  la  vita
in modo considerevole; o 
      d) che comporti altre  modifiche  tali  che  la  nave,  ove  si
trattasse di una  nave  nuova,  sarebbe  soggetta  alle  disposizioni
pertinenti della presente Convenzione che non le sono applicabili  in
quanto nave esistente. 
    9. "A partire dalla terra piu' vicina" significa a partire  dalla
linea di base che  serve  a  determinare  il  mare  territoriale  del
territorio in questione in conformita'  del  diritto  internazionale;
tuttavia,  ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione  "a
partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est  dell'Australia
significa a partire da una linea tracciata da un  punto  della  costa
australiana di latitudine 110° Sud e di longitudine 142°08' Est  fino
a un punto di latitudine 10°35' Sud longitudine 141°55' Est fino a un
punto di latitudine 10°00' Sud longitudine  142°00'  Est  fino  a  un
punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino a un punto
di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino a  un  punto  di
latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est  fino  a  un  punto  di
latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est  fino  a  un  punto  di
latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est  fino  a  un  punto  di
latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino a un  punto  della
costa australiana di latitudine 24°42' Sud longitudine 153°15' Est. 
    10. "Zona speciale" indica una zona  di  mare  che,  per  ragioni
tecniche riconosciute in merito alla sua situazione oceanografica  ed
ecologica nonche' al particolare carattere del suo traffico, richiede
l'adozione   di   metodi   obbligatori   speciali    per    prevenire
l'inquinamento marino da idrocarburi. Nel numero delle zone  speciali
figurano quelle elencate nella norma 10 del presente Allegato. 
    11. "Tasso istantaneo di scarico  degli  idrocarburi"  indica  il
tasso di scarico degli idrocarburi in litri all'ora in  ogni  istante
diviso per la velocita' della nave in nodi nello stesso istante. 
    12.  "Cisterna"  indica  uno  spazio  chiuso   costituito   dalla
struttura permanente di una nave che e' concepita per il trasporto di
liquidi alla rinfusa. 
    13.  "Cisterna  laterale"  indica  ogni  cisterna  adiacente   al
fasciame della nave. 
    14. "Cisterna centrale" indica ogni cisterna situata  all'interno
di una paratia longitudinale. 
    15. "Cisterna di  decantazione"  indica  una  cisterna  destinata
specificamente alla raccolta di drenaggi da  cisterne,  di  acque  di
lavaggio delle cisterne e di altre miscele di idrocarburi. 
    16. "Zavorra pulita" indica l'acqua di zavorra  in  una  cisterna
che, dall'ultima volta che ha trasportato degli idrocarburi, e' stata
pulita in modo che l'effluente di tale cisterna, se  fosse  scaricato
da una nave stazionaria in acque pulite e tranquille col  bel  tempo,
non  lascerebbe  tracce  visibili  di  idrocarburi  sulla  superficie
dell'acqua o sul litorale adiacente, ne' morchie, ne'  emulsioni  che
si depositino sulla superficie dell'acqua o sul  litorale  adiacente.
Quando  la  zavorra  scaricata  passa  attraverso  un   impianto   di
segnalazione e di controllo degli scarichi di  idrocarburi  approvato
dall'Autorita', e le indicazioni fornirte da tale  impianto  indicano
che  la  quantita'  percentuale  dell'effluente  in  idrocarburi  non
oltrepassa le 15 parti per milione, si considerera'  che  la  zavorra
sia pulita, nonostante la presenza di tracce visibili. 
    17. "Zavorra separata" indica l'acqua di  zavorra  introdotta  in
una cisterna  completamente  separata  dall'impianto  del  carico  di
idrocarburi e dal combustibile liquido e riservata permanentemente al
trasporto  di  acqua  di  zavorra  o  altri  carichi  diversi   dagli
idrocarburi  o  dalle  sostanze  nocive  ai   sensi   delle   diverse
definizioni date negli Allegati della presente Convenzione. 
    18. La "lunghezza" (L) e' il 96 per cento della lunghezza  totale
su una linea d'acqua all'85 per cento  dell'altezza  minima  misurata
dalla faccia superiore  della  chiglia,  oppure  la  lunghezza  dalla
faccia prodiera del dritto di prora  all'asse  dell'asta  del  timone
sulla suddetta linea  d'acqua,  se  maggiore.  Nel  caso  delle  navi
progettate con la chiglia inclinata, la linea d'acqua sulla quale  la
detta lunghezza deve essere  misurata,  deve  essere  parallela  alla
linea d'acqua del progetto. La lunghezza (L) e' misurata in metri. 
    19  "Le  perpendicolari  avanti  e  indietro"  sono  prese   alle
estremita' avanti e indietro della lunghezza (L).  La  perpendicolare
avanti deve coincidere con la faccia prodiera del dritto di prua  con
la linea d'acqua sulla quale viene misurata la lunghezza. 
    20. "Il centro nave" e' il punto di mezzo della lunghezza (L). 
    21. La "larghezza della nave"  (B)  e'  la  larghezza  massima  a
centro nave, fuori ossatura per le navi  a  scafo  metallico  e  alla
superficie esterna dello scafo per le navi a scafo non metallico.  La
larghezza (B) e' misurata in metri. 
    22. "Portata  lorda"  (DW)  indica  la  differenza,  espressa  in
tonnellate metriche, tra il dislocamento di  una  nave  in  acqua  di
densita' uguale a 1,025 al galleggiamento di pieno carico estivo e il
peso della nave vacante. 
    23.  "Peso  della  nave  vacante"  indica  il  dislocamento,   in
tonnellate metriche, di una nave senza carico, combustibile  liquido,
olio lubrificante, acqua  di  zavorra,  acqua  dolce,  ne'  acqua  di
alimentazione nelle cisterne, senza provviste di bordopasseggeri  ne'
bagagli. 
    24. "Permeabilita'" di uno  spazio  indica  il  rapporto  tra  il
volume di questo spazio che puo' essere occupato dall'acqua e il  suo
volume totale. 
    25. In tutti i casi, i "volumi" e le "superfici" di una nave sono
calcolati fuori ossatura. 
 
                              Norma 2. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Salvo  espressa  disposizione  contraria,  le  disposizioni  del
presente Allegato si applicano a tutte le navi. 
  2. Quando una nave diversa da una petroliera e' fornita  di  locali
per il carico che sono costruiti ed utilizzati per  il  trasporto  di
idrocarburi alla rinfusa e la  cui  capacita'  totale  sia  uguale  o
superiore a 200 metri cubi, le disposizioni delle norme  9,  10,  14,
15-1, 2 e 3, 18, 20 e 24-4 del  presente  Allegato  applicabili  alle
petroliere si applicano anche per la costruzione  e  la  condotta  di
tali locali; tuttavia, quando questa capacita' totale e' inferiore  a
1000 metri cubi,  le  prescrizioni  della  norma  15-4  del  presente
Allegato possono essere applicate in  luogo  di  quelle  della  norma
15-1, 2 e 3. 
  3. Quando una petroliera trasporta, in uno dei locali destinati  al
carico, delle sostanze soggette alle  disposizioni  dell'Allegato  II
della  presente  Convenzione,  si  applicano  anche  le  disposizioni
pertinenti dell'Allegato II. 
  4. a) Tutti gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria ed altri nuovi
tipi di navi (unita' "near-surface", unita' sottomarine, eccetera) le
cui  caratteristiche  di   costruzione   rendono   ingiustificata   o
praticamente irrealizzabile l'applicazione  di  una  qualsiasi  delle
disposizioni dei capitoli II e III del  presente  Allegato,  relative
alla costruzione e  all'equipaggiamento,  possono  essere  dispensate
dall'Autorita' dall'applicazione di tali disposizioni,  a  condizione
che  la  costruzione  e  l'equipaggiamento  della  nave  offrano  una
protezione equivalente contro l'inquinamento da  idrocarburi,  tenuto
conto del servizio al quale sono destinati; 
    b) i particolari di una tale esenzione  accordata  dall'Autorita'
devono figurare nel certificato di cui  alla  norma  5  del  presente
Allegato; 
    c) appena possibile e, al piu' tardi, entro un termine di novanta
giorni, l'Autorita' che accorda una  tale  esenzione  ne  comunica  i
particolari ed i motivi all'Organizzazione che  li  rende  noti  alle
Parti della Convenzione per informazione e perche', se  occorra,  sia
da esse dato seguito. 
 
                              Norma 3. 
                             Equivalenze 
 
  1. L'Autorita' puo' autorizzare la messa in opera, su di una  nave,
di  installazioni,   materiali,   dispositivi   ed   apparecchi,   in
sostituzione di quelli prescritti dal presente Allegato, a condizione
che tali installazioni, materiali, dispositivi  ed  apparecchi  siano
almeno  altrettanto  efficaci  di  quelli  prescritti  dal   presente
Allegato.  Tale  facolta'  dell'Autorita'  non  viene   estesa   alla
sostituzione di metodi  operativi  di  controllo  degli  scarichi  di
idrocarburi come equivalenti a quelli particolari di  progetto  e  di
costruzione che sono prescritti dalle norme del presente Allegato. 
  2. L'Autorita' che autorizza  un'installazione,  un  materiale,  un
dispositivo o un apparecchio in sostituzione di quelli prescritti dal
presente Allegato, ne comunica i particolari  all'Organizzazione  che
li rende noti alle Parti della Convenzione per informazione e perche'
vi sia dato seguito, ove occorra. 
 
                              Norma 4. 
                               Visite 
 
  1. Ogni petroliera di una stazza lorda uguale  o  superiore  a  150
tonnellate, nonche' ogni altra nave di  una  stazza  lorda  uguale  o
superiore a 400 tonnellate, viene sottoposta alle seguenti visite: 
    a) prima della sua entrata in servizio o prima che il certificato
prescritto dalla norma 5 del presente Allegato sia rilasciato per  la
prima volta, una visita iniziale che comprenda  una  visita  completa
della   sua   struttura,   del   suo   equipaggiamento,   delle   sue
installazioni, delle sue attrezzature e dei suoi materiali per  tutto
cio' che attiene al presente Allegato; 
    b)   delle   visite   periodiche   ad   intervalli    specificati
dall'Autorita' ma non superiori ai cinque  anni,  che  permettano  di
accertare che la struttura, l'equipaggiamento, le  installazioni,  le
attrezzature e i materiali soddisfano completamente  le  disposizioni
pertinenti del presente Allegato;  tuttavia,  quando  la  durata  del
certificato  internazionale  di  prevenzione   dell'inquinamento   da
idrocarburi (1973) e' prorogato conformemente alle  disposizioni  dei
paragrafi 3 o 4 della norma 8 del presente Allegato, l'intervallo fra
le visite periodiche puo' essere prolungato conseguentemente; 
    c)   delle   visite   intermedie   ad   intervalli    specificati
dall'Autorita' ma non superiori  a  trenta  mesi  che  permettono  di
accertare che il materiale e i sistemi di pompaggio e  di  tubazioni,
in particolare i dispositivi di sorveglianza continua e di  controllo
degli scarichi di idrocarburi, i separatori d'acqua e di  idrocarburi
e i sistemi di filtraggio degli idrocarburi, sono in  tutti  i  punti
conformi  alle  disposizioni  pertinenti  del  presente  Allegato   e
funzionanti. Queste visite intermedie  devono  essere  attestate  sul
certificato  internazionale  di  prevenzione   dell'inquinamento   da
idrocarburi (1973) rilasciato in  base  alla  norma  5  del  presente
Allegato. 
  2.  Per  quanto  concerne  le  navi  che  non  sono  soggette  alle
disposizioni  del  paragrafo  1  della  presente  norma,  l'Autorita'
determina  le  misure  da  adottare  perche'  siano   rispettate   le
disposizioni applicabili del presente Allegato. 
  3. Le visite di una nave, per quanto attiene all'applicazione delle
disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da  funzionari
dell'Autorita'. Tuttavia l'Autorita' puo'  incaricare  delle  visite,
sia degli ispettori nominati a tale scopo,  sia  degli  organismi  da
essa accettati. In tutti i casi,  l'Autorita'  interessata  si  rende
pienamente garante della completa esecuzione e  dell'efficacia  delle
visite. 
  4. Dopo una  qualsiasi  delle  visite  della  nave  previste  nella
presente  norma,  non  deve  essere   apportato   alcun   cambiamento
importante  di  natura   diversa   da   una   semplice   sostituzione
dell'equipaggiamento o delle  installazioni,  senza  l'autorizzazione
dell'Autorita',  alla  sua   struttura,   all'equipaggiamento,   alle
installazioni, alle  attrezzature  o  ai  materiali  che  sono  stati
oggetto della visita. 
 
                              Norma 5. 
                      Rilascio dei certificati 
 
  1. Un certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
da idrocarburi (1973), dopo la visita effettuata  conformemente  alle
disposizioni della norma 4 del presente Allegato, viene rilasciato ad
ogni petroliera la cui stazza lorda sia  uguale  o  superiore  a  150
tonnellate e ad ogni nave con stazza lorda uguale o superiore  a  400
tonnellate, che effettui dei viaggi verso porti o terminali al  largo
situati entro i limiti  della  giurisdizione  di  altre  Parti  della
Convenzione. Per quanto riguarda le navi esistenti, tale disposizione
diviene applicabile dodici mesi dopo la data  di  entrata  in  vigore
della presente Convenzione. 
  2. Tale certificato viene rilasciato, sia dall'Autorita' sia da  un
agente o da un organismo debitamente autorizzato. In  tutti  i  casi,
l'Autorita' assume la piena responsabilita' del certificato. 
 
                              Norma 6. 
      Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo. 
 
  1. Il Governo di una Parte  della  Convenzione  puo',  a  richiesta
dell'Autorita', far  visitare  una  nave;  se  esso  ritiene  che  le
disposizioni del presente Allegato sono osservate, rilascia alla nave
un certificato internazionale  di  prevenzione  dell'inquinamento  da
idrocarburi (1973)  o  ne  autorizza  il  rilascio  conformemente  al
presente Allegato. 
  2. Una copia del certificato ed una copia del rapporto della visita
dovranno essere inviate, appena possibile, all'Autorita' richiedente. 
  3. Un certificato cosi' rilasciato comporta una  dichiarazione  che
attesti che e' stato rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso  ha
lo stesso valore e viene  accettato  alle  stesse  condizioni  di  un
certificato rilasciato in applicazione della  norma  5  del  presente
Allegato. 
  4.  Non  verra'  rilasciato  alcun  certificato  internazionale  di
prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) ad una  nave  che
sia autorizzata a battere bandiera di uno Stato  che  non  sia  Parte
della Convenzione. 
 
                              Norma 7. 
                       Forma dei certificati. 
 
  Il certificato internazionale di prevenzione  dell'inquinamento  da
idrocarburi (1973) verra' redatto nella lingua ufficiale dello  Stato
che lo rilascia, conformemente al modello che figura all'Appendice II
del presente Allegato. Se la lingua utilizzata non e'  ne'  l'inglese
ne' il francese, il testo  comprendera'  una  traduzione  in  una  di
queste lingue. 
 
                              Norma 8. 
               Durata della validita' del certificato. 
 
  1. Il certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
da idrocarburi (1973) viene rilasciato per un periodo la  cui  durata
viene fissata dall'Autorita', senza che tale durata possa superare  i
cinque anni a partire  dalla  data  del  rilascio,  tranne  nei  casi
previsti dai paragrafi 2, 3 e 4 della presente norma. 
  2. Se, alla data dello spirare del proprio  certificato,  una  nave
non si trova in un porto o terminale al largo sotto la  giurisdizione
della Parte della Convenzione di cui la nave e' autorizzata a battere
bandiera,  la  validita'  del  certificato  puo'   essere   prorogata
dall'Autorita', ma tale proroga deve tuttavia  essere  accordata  per
permettere alla nave di portare a termine il  suo  viaggio  verso  lo
Stato di cui e' autorizzata a  battere  bandiera  o  nel  quale  deve
essere ispezionata, e cio' solo nel caso in cui  tale  misura  appaia
opportuna e ragionevole. 
  3. Nessun certificato deve essere cosi' prorogato  per  un  periodo
superiore ai cinque mesi ed una nave che goda di una tale proroga non
ha diritto, al suo arrivo nello Stato di cui e' autorizzata a battere
bandiera o nel porto in cui deve essere ispezionata, di lasciare tale
porto o tale Stato senza avere ottenuto un nuovo certificato. 
  4. Un  certificato  che  non  sia  stato  prorogato  in  base  alle
disposizioni  del  paragrafo  2  della  presente  norma  puo'  essere
prorogato dall'Autorita' per un periodo di grazia che non  superi  di
un mese la data di scadenza indicata su tale certificato. 
  5. Il certificato cessa  di  essere  valido  se  la  struttura,  le
attrezzature,  le  installazioni,  i  materiali  e  l'equipaggiamento
prescritti  dal  presente  Allegato  hanno  subito  delle   modifiche
importanti  di  natura   diversa   da   una   semplice   sostituzione
dell'equipaggiamento o delle  installazioni,  senza  l'autorizzazione
dell'Autorita', o se le visite intermedie specificate  dall'Autorita'
in applicazione della norma 4, paragrafo 1, alinea  c)  del  presente
Allegato non sono state effettuate. 
  6. Ogni certificato rilasciato ad una nave cessa di  essere  valido
se la nave passa a battere bandiera di un altro Stato, fatte salve le
disposizioni del paragrafo 7 della presente norma. 
  7. Quando una nave passa a battere bandiera di un'altra  Parte,  il
certificato resta valido per un periodo non superiore a cinque  mesi,
se la durata della sua validita' veniva estesa ad un tale periodo,  o
sino alla data in cui l'Autorita' rilasci  un  altro  certificato  in
sostituzione, se quest'ultima data e'  la  piu'  vicina.  Il  Governo
della Parte di cui la nave era precedentemente autorizzata a  battere
bandiera invia all'Autorita' appena possibile dopo il cambiamento  di
bandiera, una copia del certificato di cui la nave era provvista alla
data del cambiamento nonche' una copia del rapporto  d'ispezione,  se
del caso. 
 
                             Capitolo II 
        DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO 
 
                              Norma 9. 
           Regolamentazione degli scarichi di idrocarburi. 
 
  1. Fatte salve le disposizioni delle norme 10  e  11  del  presente
Allegato e del paragrafo 2 della presente  norma,  viene  vietato  ad
ogni nave alla quale si applichi il presente Allegato di scaricare in
mare degli idrocarburi o delle miscele  di  idrocarburi,  tranne  nel
caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) per quanto riguarda le petroliere, tranne nei casi previsti al
capoverso b) del presente paragrafo: 
      i) la petroliera non si trovi in una zona speciale; 
      ii) la petroliera si trovi a piu' di  50  miglia  marine  dalla
terra piu' vicina; 
      iii) la petroliera si trovi in navigazione; 
      iv) il flusso  istantaneo  di  scarico  degli  idrocarburi  non
superi i 60 litri per miglio marino; 
      v) la quantita' totale di idrocarburi  scaricata  in  mare  non
superi, per le petroliere esistenti, 1/15.000 della quantita'  totale
del carico  particolare  da  cui  provengono  i  residui  e,  per  le
petroliere  nuove,  1/30.000  della  quantita'  totale   del   carico
particolare da cui provengono i residui; e 
      vi) la petroliera utilizzi,  tranne  nei  casi  previsti  dalla
norma 15, paragrafi 5 e 6 del presente Allegato,  un  dispositivo  di
sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi ed
un sistema di cisterne di decantazione come prescritto dalla norma 15
del presente Allegato; 
    b) per quanto riguarda le navi di stazza lorda uguale o superiore
a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, e per quanto concerne  le
petroliere, per gli scarichi dalle sentine  dei  locali  macchine  ad
esclusione delle sentine dei locali pompe del carico, a meno che tali
scarichi  non  siano  mescolati  con  dei  residui  del   carico   di
idrocarburi: 
      i) la nave non si trovi in una zona speciale; 
      ii) la nave si trovi a piu' di 12  miglia  marine  dalla  terra
piu' vicina; 
      iii) la nave sia in navigazione; 
      iv) il contenuto degli scarichi in idrocarburi sia inferiore a 
100 parti per milione; e 
      v) la nave utilizzi un dispositivo di sorveglianza  continua  e
di controllo degli scarichi di idrocarburi, un sistema di separazione
dell'acqua dagli idrocarburi, un sistema di  filtraggio  o  un  altro
impianto prescritto dalla norma 16 del presente Allegato. 
  2. Per quanto riguarda le navi di stazza lorda inferiore o uguale a
400 tonnellate, diverse dalle petroliere, che navighino  fuori  delle
zone speciali, l'Autorita' vigila affinche' siano  attrezzate,  nella
misura  del  possibile  e  della  ragionevolezza,  con  impianti  che
permettano la conservazione dei residui di idrocarburi a bordo  e  il
loro scarico negli impianti di raccolta o in mare conformemente  alle
disposizioni del paragrafo 1, alinea b) della presente norma. 
  3. Ogni  qualvolta  vengano  osservate  delle  tracce  visibili  di
idrocarburi  alla  superficie  o  sotto  la   superficie   dell'acqua
nell'immediata prossimita' di una nave o della sua  scia,  i  Governi
delle  Parti  della  Convenzione,  nella  misura   in   cui   possono
ragionevolmente farlo, indagano rapidamente sui fatti che  permettano
di stabilire se vi sia stata un'infrazione  alle  disposizioni  della
presente norma o alla norma  10  del  presente  Allegato.  L'indagine
verte in particolare sullo stato del vento e del mare, sulla rotta  e
la velocita' della  nave,  sulle  altre  possibili  fonti  di  tracce
visibili nelle vicinanze e su tutti i  documenti  pertinenti  in  cui
sono registrati gli scarichi di idrocarburi. 
  4. Le disposizioni del paragrafo 1  della  presente  norma  non  si
applicano  allo  scarico  della  zavorra  pulita   o   separata.   Le
disposizioni del paragrafo 1, alinea b) della  stessa  norma  non  si
applicano allo scarico di miscele di idrocarburi  che,  non  diluite,
abbiano un contenuto di idrocarburi non superiore alle 15  parti  per
milione. 
  5. Lo scarico in mare non deve contenere ne'  prodotti  chimici  od
altre  sostanze  in  quantita'  o   concentrazioni   pericolose   per
l'ambiente marino, ne' prodotti chimici o altre  sostanze  utilizzate
per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma. 
  6. I residui di idrocarburi che non  possono  essere  scaricati  in
mare nelle condizioni enunciate nei paragrafi 1, 2 e 4 della presente
norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati  negli  impianti
di raccolta. 
 
                              Norma 10. 
Metodi di prevenzione dell'inquinamento da  idrocarburi  dovuto  alle
               navi in esercizio nelle zone speciali. 
 
  1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del
Mare Mediterraneo, la zona del Mar Baltico, la zona del Mar Nero,  la
zona del Mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite nel  modo
seguente: 
    a)  Per  zona  del  Mare  Mediterraneo,  si   intende   il   Mare
Mediterraneo propriamente detto con  i  golfi  ed  i  mari  che  esso
comprende, limitata, verso il Mar  Nero  dal  41°  parallelo  Nord  e
limitata ad Ovest, dallo stretto di Gibilterra, dal  meridiano  5°36'
Ovest. 
    b)  Per  zona  del  Mar  Baltico,  si  intende  il  Mar   Baltico
propriamente detto nonche' il Golfo di Botnia, il Golfo di  Finlandia
e l'accesso al Mar Baltico limitato dal parallelo  di  Skagen,  nello
Skagerrak (57°44,8' Nord). 
    c) Per zona del Mar Nero, si intende  il  Mar  Nero  propriamente
detto nonche' il Mar d'Azov, limitata dalla  parte  del  Mediterraneo
dal 41° parallelo Nord. 
    d) Per zona del Mar Rosso, si intende il Mar  Rosso  propriamente
detto, nonche' i golfi di Suez e  di  Aqaba,  limitata  a  sud  della
lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' Nord, 43°19,6' Est) e Husn
Murad (12°40,4' Nord, 43°30,2' Est). 
    e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona  marittima  situata  a
Nord-Ovest della lossodromia che collega Ras al  Hadd  (22°30'  Nord,
59°48' Est) e Ras Al Fasteh (25°04' Nord. 61°25' Est). 
  2. a) Fatte salve le disposizioni  contenute  nella  norma  11  del
presente Allegato, e' vietato ad ogni  petroliera,  nonche'  ad  ogni
altra nave di stazza lorda uguale o superiore a  400  tonnellate,  di
scaricare in mare idrocarburi o  miscele  di  idrocarburi  mentre  si
trova in una zona speciale. 
    b) Mentre si trovano in una zona speciale, tali navi conservano a
bordo la totalita' dei residui di idrocarburi e delle morchie nonche'
tutte le acque di zavorra inquinate e  le  acque  di  lavaggio  delle
cisterne, non scaricandole che negli impianti di raccolta. 
  3. a) Fatte salve le disposizioni  contenute  nella  norma  11  del
presente Allegato, e' vietato ad ogni nave di stazza lorda  inferiore
a 400 tonnellate di  scaricare  in  mare  idrocarburi  o  miscele  di
idrocarburi mentre si trova in una  zona  speciale,  a  meno  che  il
contenuto di idrocarburi degli  scarichi  non  superi,  senza  essere
diluito, 15 parti per milione o anche ove siano soddisfatte tutte  le
seguenti condizioni: 
    i) la nave si trovi in navigazione; 
    ii) il contenuto degli scarichi in idrocarburi  sia  inferiore  a
100 parti per milione; e 
    iii) lo scarico abbia luogo il piu' lontano possibile dalla terra
e in ogni caso, a non meno di  12  miglia  marine  dalla  terra  piu'
vicina. 
    b) Lo scarico in mare non deve contenere ne' prodotti chimici  od
altre sostanze  in  quantita'  o  in  concentrazioni  pericolose  per
l'ambiente marino, ne' prodotti chimici od altre sostanze  utilizzate
per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma. 
    c) I residui di idrocarburi che non possono essere  scaricati  in
mare alle condizioni enunciate al capoverso a) del presente paragrafo
dovranno essere  conservati  a  bordo  o  scaricati  in  impianti  di
raccolta. 
  4. Le disposizioni della  presente  Norma  non  si  applicano  allo
scarico di zavorra pulita o separata. 
  5. Nessuna disposizione della presente Norma vieta ad una  nave  di
cui solo una parte del tragitto si trovi  in  una  zona  speciale  di
effettuare degli scarichi fuori  della  zona  speciale  conformemente
alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. 
  6.  Ogni  qualvolta  siano  osservate  delle  tracce  visibili   di
idrocarburi alla superficie  o  sotto  la  superficie  dell'acqua  in
prossimita' immediata di una nave o della sua scia, i  Governi  delle
Parti della Convenzione, nella misura in cui possono  ragionevolmente
farlo, indagano rapidamente sui fatti che permettono di stabilire  se
vi sia stata un'infrazione alle disposizioni della presente  Norma  o
della Norma 9 del presente Allegato. L'indagine verte in  particolare
sullo stato del vento e del mare, sulla rotta e  la  velocita'  della
nave, sulle altre possibili fonti di tracce visibili nelle  vicinanze
e su tutti i documenti  pertinenti  nei  quali  sono  registrati  gli
scarichi di idrocarburi. 
  7. Impianti di raccolta nelle zone speciali: 
    a) Zona del Mare Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Baltico: 
      i)  i  Governi  delle  Parti  della   Convenzione   che   siano
rivieraschi di una  qualsiasi  zona  speciale  si  impegnano  a  fare
installare non oltre il 1 gennaio  1977,  in  tutti  i  terminali  di
carico di idrocarburi e in tutti i porti di  riparazione  della  zona
speciale, degli impianti in grado di ricevere e di trattare tutta  la
zavorra inquinata e tutte le acque di lavaggio delle  cisterne  delle
petroliere. Inoltre, tutti i porti della zona speciale devono  essere
provvisti di impianti sufficienti per ricevere gli  altri  residui  e
miscele di idrocarburi  di  tutte  le  navi.  La  capacita'  di  tali
impianti deve essere sufficiente a  soddisfare  le  necessita'  delle
navi che li utilizzano senza imporre loro anormali ritardi. 
      ii) i Governi delle Parti la cui giurisdizione  si  estende  ad
ingressi di vie di navigazione marittima di  scarsa  profondita'  che
potrebbero  richiedere  una  riduzione  del  pescaggio   della   nave
scaricando della zavorra, si impegnano fare installare  gli  impianti
di cui al capoverso a) i) del presente paragrafo, restando inteso che
le navi che devono scaricare dei residui o  della  zavorra  inquinata
possano subire un certo ritardo. 
      iii) Durante il periodo che trascorrera' tra la data di entrata
in vigore della presente Convenzione (se tale data e' anteriore al  1
gennaio 1977 e il 1 gennaio 1977, le navi che si trovino  nella  zona
speciale devono uniformarsi alle disposizioni contenute nella Norma 9
del presente Allegato. Tuttavia, i  Governi  delle  Parti  che  siano
rivieraschi di una qualsiasi delle zone speciali di cui  al  presente
capoverso possono fissare una data anteriore al  1  gennaio  1977  ma
posteriore alla data di entrata in vigore della presente Convenzione,
a partire dalla quale le disposizioni della presente  Norma  relative
alle zone speciali in questione divengano efficaci: 
        1) se tutti gli impianti di raccolta voluti sono pronti alla 
data cosi' fissata; e 
        2) con la riserva che le  Parti  interessate  notifichino  la
data  cosi'  fissata  all'Organizzazione  con  almeno  sei  mesi   di
anticipo, perche' questa venga comunicata alle altre Parti. 
      iv) A partire dal 1 gennaio 1977 o dalla data anteriore fissata
conformemente alle  disposizioni  del  punto  a)  iii)  del  presente
paragrafo, le Parti  devono  notificare  all'Organizzazione,  perche'
vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi  in  cui  esse
ritengano gli impianti insufficienti. 
    b) Zona del Mar Rosso e "zona dei Golfi": 
      i) I Governi delle  Parti  che  siano  rivieraschi  delle  zone
speciali si impegnano a fare installare, appena possibile, in tutti i
terminali  di  carico  degli  idrocarburi  e  in  tutti  i  porti  di
riparazione della zona speciale, degli impianti in grado di  ricevere
e di trattare tutta la zavorra inquinata e tutte le acque di lavaggio
delle cisterne delle petroliere. Inoltre, tutti i  porti  della  zona
speciale devono essere forniti di impianti sufficienti  per  ricevere
gli altri residui e le miscele di idrocarburi di tutte  le  navi.  La
capacita' di tali impianti deve essere sufficiente  a  soddisfare  le
necessita' delle navi che li utilizzano senza imporre  loro  anormali
ritardi. 
      ii) I Governi delle Parti la cui giurisdizione  si  estende  ad
ingressi di vie di navigazione marittima di  scarsa  profondita'  che
potrebbero  richiedere  una  riduzione  del  pescaggio   della   nave
scaricando della zavorra, si impegnano a fare installare gli impianti
di cui al punto b) i) del presente paragrafo, restando inteso che  le
navi che devono scaricare  dei  residui  o  della  zavorra  inquinata
possano subire un certo ritardo. 
      iii) Tutti i Governi delle Parti interessate devono  notificare
all'Organizzazione le misure che essi hanno adottato in  applicazione
delle disposizioni dei punti b) i)  e  ii)  del  presente  paragrafo.
L'Organizzazione, appena abbia ricevuto delle notifiche  sufficienti,
fissera' la data in cui entreranno in vigore  le  disposizioni  della
presente Norma  per  la  zona  in  questione.  L'Organizzazione  deve
notificare a tutte le Parti, con almeno dodici  mesi  d'anticipo,  la
data cosi' fissata. 
      iv) Durante il periodo compreso  tra  la  data  di  entrata  in
vigore della presente Convenzione e la data come sopra stabilita,  le
navi che si trovano  nella  zona  speciale  devono  uniformarsi  alle
disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. 
      v) A partire da tale data, le petroliere che caricano in  porti
delle zone speciali di cui al presente  punto  b)  ove  gli  impianti
richiesti  non  sono  ancora  disponibili,  devono  uniformarsi  alle
disposizioni  della  presente  Norma.  Tuttavia,  le  petroliere  che
penetrino in tali zone speciali per caricare, devono  cercare,  nella
misura del possibile, di non avere a bordo che della zavorra pulita. 
      vi)  A  partire  dalla  data  di  entrata   in   vigore   delle
disposizioni applicabili alla zona  speciale  considerata,  le  Parti
devono notificare all'Organizzazione,  perche'  li  trasmettano  alle
Parti interessate, tutti i casi in cui esse  ritengano  gli  impianti
insufficienti. 
      vii) Almeno gli impianti di raccolta previsti  dalla  norma  12
del presente Allegato devono essere installati al 1  gennaio  1977  o
entro un termine di un anno a partire dalla data di entrata in vigore
della presente Convenzione se tale data e' posteriore. 
 
                              Norma 11. 
                             Eccezioni. 
 
  Le Norme 9 e 10 del presente Allegato non si applicano: 
    a)  allo  scarico  in  mare  di  idrocarburi  o  di  miscele   di
idrocarburi  effettuato  da  una  nave  per  assicurare  la   propria
sicurezza o quella di un'altra nave, o salvare delle vite umane in 
mare; o 
    b)  allo  scarico  in  mare  di  idrocarburi  o  di  miscele   di
idrocarburi  provenienti  da   un'avaria   alla   nave   o   al   suo
equipaggiamento: 
      i) a condizione che siano  state  prese  tutte  le  ragionevoli
precauzioni dopo l'avaria o la scoperta dello scarico per impedire o 
ridurre tale scarico, e 
      ii) tranne il caso in cui il proprietario o il comandante abbia
agito con l'intenzione di provocare l'avaria o incautamente e con la 
consapevolezza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o 
    c) allo scarico in mare di sostanze contenenti degli  idrocarburi
approvato dall'Autorita', quando tali sostanze siano  utilizzate  per
lottare contro un particolare caso di inquinamento al fine di ridurre
i danni dovuti a tale  inquinamento.  Ogni  scarico  di  tale  natura
dovra' essere sottoposto all'approvazione del Governo  sotto  la  cui
giurisdizione sia previsto che lo scarico possa avvenire. 
 
                              Norma 12. 
                        Impianti di raccolta. 
 
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  della  Norma  10  del  presente
Allegato,  i  Governi  delle  Parti   si   impegnano   a   provvedere
all'installazione, nei terminali di carico di idrocarburi, nei  porti
di riparazione e negli altri porti nei quali le navi devono scaricare
dei residui di idrocarburi,  di  impianti  in  grado  di  ricevere  i
residui e le miscele di idrocarburi che le petroliere e le altre navi
dovrebbero ancora scaricare, e adatti alle necessita' delle navi  che
li utilizzano, senza imporre loro anormali ritardi. 
  2. Gli impianti di raccolta di cui al paragrafo  1  della  presente
Norma devono essere installati: 
    a) in tutti i porti e terminali  utilizzati  per  il  carico  del
petrolio greggio a bordo di petroliere quando queste  ultime  abbiano
effettuato, appena prima del loro arrivo, un viaggio con  zavorra  di
non piu' di 72 ore o di non piu' di 1.200 miglia marine; 
    b) in tutti i porti o terminali dove vengono in media caricate al
giorno piu' di 1.000 tonnellate di idrocarburi alla  rinfusa  diversi
dal petrolio greggio; 
    c) in tutti i porti che abbiano dei cantieri  di  riparazione  di
navi o degli impianti di lavaggio delle cisterne; 
    d) in tutti i porti e terminali che ricevano navi provviste delle
cisterne per residui di idrocarburi (morchie) previste dalla Norma 17
del presente Allegato; 
    e) in tutti i porti, per quanto riguarda le acque  di  sentina  e
gli altri residui che non possono essere scaricati conformemente alle 
disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato; e 
    f) in tutti i porti utilizzati per il carico  alla  rinfusa,  per
quanto  riguarda   i   residui   di   idrocarburi   provenienti   dai
trasportatori misti, che non possano essere  scaricati  conformemente
alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. 
  3. La capacita' degli impianti di raccolta  deve  essere  stabilita
nel modo seguente: 
    a) i terminali utilizzati per  il  carico  del  petrolio  greggio
devono avere degli impianti di raccolta sufficienti per ricevere  gli
idrocarburi e  le  miscele  di  idrocarburi  che  le  petroliere  che
effettuano i viaggi descritti al paragrafo 2, a) della presente Norma
non possano scaricare conformemente alle disposizioni  del  paragrafo
1, a) della Norma 9 del presente Allegato; 
    b) I porti di carico e i terminali previsti dal paragrafo  2,  b)
della presente Norma devono essere provvisti di impianti di  raccolta
sufficienti per ricevere gli idrocarburi e le miscele di  idrocarburi
che le petroliere che caricano degli idrocarburi alla rinfusa diversi
dal  petrolio  greggio  non  possano  scaricare  conformemente   alle
disposizioni contenute nella norma 9, paragrafo 1,  a)  del  presente
Allegato. 
    c) Tutti i porti provvisti di cantieri di riparazione di  navi  o
di impianti di lavaggio delle cisterne  devono  essere  provvisti  di
impianti di raccolta sufficienti per ricevere tutti i  residui  e  le
miscele di idrocarburi che restano a bordo delle navi che entrino nei
detti cantieri o impianti. 
    d) Gli impianti installati  in  porti  o  terminali  in  base  al
paragrafo 2, d) della  presente  Norma  devono  avere  una  capacita'
sufficiente per ricevere tutti i residui conservati a bordo, in  base
alla  Norma  17  del  presente  Allegato,  dalle  navi  che  si  puo'
ragionevolmente prevedere facciano scalo in tali porti e terminali. 
    e) Tutti gli impianti installati nei porti e  terminali  in  base
alle disposizioni della presente Norma  devono  avere  una  capacita'
sufficiente  per  ricevere  le  acque  di  sentina   contenenti   gli
idrocarburi  ed  altri  residui  che  non  possano  essere  scaricati
conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del  presente
Allegato. 
    f) Gli impianti installati nei porti di carico per i carichi alla
rinfusa devono tener  conto  nel  modo  appropriato  dei  particolari
problemi dei trasportatori misti. 
  4. Gli impianti di raccolta prescritti dai paragrafi 2  e  3  della
presente Norma devono  essere  installati  non  oltre  un  anno  dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione o il 1 gennaio 1977 se
tale data e' posteriore. 
  5. Le Parti devono notificare all'Organizzazione,  perche'  vengano
trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui esse  ritengano
insufficienti gli impianti previsti dalla presente norma. 
 
                              Norma 13. 
        Petroliere fornite di cisterne per zavorra separata. 
 
  1. Ogni petroliera nuova di portata  lorda  uguale  o  superiore  a
70.000  tonnellate  deve  essere  fornita  di  cisterne  per  zavorra
separata e deve uniformarsi alle disposizioni della presente norma. 
  2. La capacita' delle cisterne per  zavorra  separata  deve  essere
calcolata in modo che la  nave  possa  essere  utilizzata  con  tutta
sicurezza in zavorra senza che sia necessario di  fare  ricorso  alle
cisterne per idrocarburi per lo zavorramento tranne nelle  condizioni
previste dal paragrafo 3 della  presente  Norma.  Tuttavia,  in  ogni
caso, la capacita' delle cisterne per zavorra  separata  deve  essere
almeno tale che in ogni condizione di zavorramento ed in ogni momento
di  un  viaggio  con   zavorra,   ivi   compreso   nella   condizione
corrispondente soltanto al peso scarico e alla sola zavorra separata,
i pescaggi  e  l'assetto  della  nave  soddisfino  a  ciascuna  delle
seguenti prescrizioni: 
    a) il pescaggio nel centro della nave (dm) in  metri  (calcolando
senza prendere in considerazione la deformazione della nave) non  sia
inferiore a: 
      dm = 2,0 + 0,02 L; 
    b)  i  pescaggi  a  livello  delle  perpendicolari  anteriore   e
posteriore abbiano dei valori corrispondenti  al  pescaggio  centrale
(dm) stabilito al punto a) del presente paragrafo  e  ad  un  assetto
positivo uguale o inferiore a 0,015 L; e 
    c) il pescaggio a livello  della  perpendicolare  posteriore  non
debba in alcun caso essere  inferiore  al  pescaggio  necessario  per
assicurare un'immersione completa dell'elica o delle eliche. 
  3. Non deve in nessun caso essere trasportata della  zavorra  nelle
cisterne per idrocarburi tranne quando le  condizioni  meteorologiche
siano cost severe da rendere necessario, a giudizio  del  comandante,
di trasportare una quantita' di zavorra supplementare nelle  cisterne
per idrocarburi  per  assicurare  la  sicurezza  della  nave.  Questa
zavorra supplementare deve essere trattata e scaricata  conformemente
alle disposizioni delle Norme 9 e 15 del  presente  Allegato  e  tale
operazione iscritta nel registro degli idrocarburi di cui alla  Norma
20 del presente Allegato. 
  4. Ogni petroliera che non sia tenuta ad essere fornita di cisterna
per zavorra separata in applicazione delle disposizioni del paragrafo
1 della  presente  Norma  puo',  tuttavia,  essere  considerata  come
petroliera fornita di cisterne per zavorra separata a condizione che,
se si tratta di una petroliera di lunghezza uguale o superiore a  150
metri, soddisfi pienamente le prescrizioni dei paragrafi 2 e 3  della
presente Norma e che, ove si tratti di una  petroliera  di  lunghezza
inferiore a 150  metri,  le  condizioni  di  zavorra  separata  siano
giudicate soddisfacenti dall'Autorita'. 
 
                              Norma 14. 
           Separazione degli idrocarburi e della zavorra. 
 
  1. Tranne che nel caso previsto  dal  paragrafo  2  della  presente
Norma nessuna zavorra deve essere trasportata in una qualsiasi  delle
cisterne per combustibile liquido a bordo di  navi  nuove  di  stazza
lorda  uguale  o  superiore  a  4.000  tonnellate,  che   non   siano
petroliere, o a bordo di petroliere nuove di stazza  lorda  uguale  o
superiore a 150 tonnellate. 
  2.  Quando  delle  condizioni  eccezionali  o  la   necessita'   di
trasportare delle grandi quantita' di combustibile liquido  obbligano
a trasportare della  zavorra  che  non  sia  zavorra  pulita  in  una
qualsiasi delle cisterne per combustibile liquido, tale zavorra  deve
essere scaricata in un impianto di raccolta o in  mare  conformemente
alle disposizioni  della  Norma  9  e  con  l'aiuto  dei  dispositivi
previsti al paragrafo 2 della Norma 16 del presente Allegato  e  tale
operazione deve essere iscritta, a questo effetto, nel registro degli
idrocarburi. 
  3. Tutte le altre navi devono attenersi, nella misura del possibile
e del ragionevole, alle disposizioni del paragrafo 1  della  presente
Norma. 
 
                              Norma 15. 
              Conservazione degli idrocarburi a bordo. 
 
  1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6  della  presente
Norma, le petroliere  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  150
tonnellate  devono  essere  munite  di  dispositivi   conformi   alle
disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente Norma,  a  condizione
che, nel caso di petroliere esistenti, le  prescrizioni  relative  ai
dispositivi di sorveglianza continua e  di  controllo  dello  scarico
degli idrocarburi ed al sistema delle cisterne  di  decantazione,  si
applichino tre mesi dopo la data di entrata in vigore della  presente
Convenzione. 
  2. a) Devono essere previsti  dei  mezzi  adeguati  per  pulire  le
cisterne da carico e trasferire i  residui  delle  acque  di  zavorra
inquinate e le acque di lavaggio della  cisterna  da  carico  in  una
cisterna di decantazione  approvata  dall'Autorita'.  A  bordo  delle
petroliere esistenti, una qualsiasi delle  cisterne  da  carico  puo'
essere adibita a cisterna di decantazione. 
    b) Con tale sistema, si  devono  prevedere  dei  dispositivi  che
permettano di trasferire i residui di idrocarburi in una cisterna  di
decantazione o in un complesso di cisterne di  decantazione  in  modo
che ogni effluente scaricato in mare soddisfi alle disposizioni della
Norma 9 del presente Allegato. 
    c) Le sistemazioni della cisterna di decantazione o del complesso
delle cisterne di decantazione devono avere una capacita' sufficiente
per poter contenere i residui generati dalle acque di lavaggio  delle
cisterne, i residui di  idrocarburi  ed  i  residui  delle  acque  di
zavorra inquinate, ma  la  loro  capacita'  totale  non  deve  essere
inferiore al 3 per cento della capacita' di trasporto di  idrocarburi
della nave; tuttavia, quando  esistano  delle  cisterne  per  zavorra
separata conformemente alla Norma 13 del presente Allegato  o  quando
non esistano dei dispositivi analoghi agli estrattori che  comportino
l'uso di una  quantita'  d'acqua  supplementare  oltre  all'acqua  di
lavaggio, l'Autorita' puo' accettare che tale capacita' sia riportata
al 2 per cento. Le petroliere nuove di piu' di 70.000  tonnellate  di
portata lorda sono fornite di almeno due cisterne di decantazione. 
    d)  Le  cisterne  di  decantazione,  specialmente  rispetto  alla
posizione delle entrate e delle uscite, e dei diaframmi e schermi ove
esistano, devono essere  progettate  in  modo  da  evitare  eccessive
turbolenze  e  trascinamenti  degli  idrocarburi   o   emulsioni   di
idrocarburi con acqua. 
  3.  a)  Deve  essere  installato  un  dispositivo  di  sorveglianza
continua e di  controllo  degli  scarichi  di  idrocarburi  approvato
dall'Autorita'. Al momento dello studio del tipo  di  rivelatrice  di
idrocarburi da incorporare in un tale dispositivo, l'Autorita'  tiene
conto della specificazione  raccomandata  dall'Organizzazione(*).  Il
dispositivo e' fornito di un apparecchio che registra  in  permanenza
lo scarico in litri per mille e la quantita' totale scaricata,  o  il
contenuto di idrocarburi ed il tasso di  scarico.  Tali  informazioni
devono poter essere datate (giorno e ora) e devono essere  conservate
per almeno tre anni. Il dispositivo di  sorveglianza  continua  e  di
controllo degli scarichi di idrocarburi deve  funzionare  ogni  volta
che avvenga uno scarico in mare di effluente  e  deve  permettere  di
arrestare automaticamente ogni  scarico  di  miscele  di  idrocarburi
quando il tasso istantaneo di scarico degli idrocarburi superi quello
autorizzato dalla norma 9, paragrafo 1,  capoverso  a)  del  presente
Allegato. Per qualsiasi difetto di funzionamento del  dispositivo  di
sorveglianza continua e di controllo lo scarico si  deve  fermare  ed
una annotazione deve essere fatta sul registro degli idrocarburi.  E'
previsto un metodo manuale sussidiario  che  puo'  essere  utilizzato
quando si produca un tale difetto di funzionamento ma il  dispositivo
difettoso deve essere riparato in modo da poter funzionare prima  che
la petroliera inizi il suo successivo viaggio con zavorra, a meno che
essa non si rechi in un  porto  per  la  riparazione.  Le  petroliere
esistenti devono uniformarsi a tutte le disposizioni  specificate  in
precedenza;  tuttavia,  lo  scarico  puo'  essere  arrestato  con  un
dispositivo manuale e il tasso di scarico  puo'  essere  valutato  in
base alle caratteristiche delle pompe. 
 
--------------- 
(*) Si fara' riferimeto alla "Raccomandazione circa le specificazioni
internazionali  dei  separatori  d'acqua  e  di  idrocarburi  e   dei
rivelatori  di  idrocarburi"  adottata  dall'Organizzazione  con   la
risoluzione A 233 (VII) 
 
    b) Deve essere previsto un efficace rivelatore  della  superficie
di  separazione  idrocarburi/acqua,  approvato   dall'Autorita'   che
permetta di determinare rapidamente e con precisione detta superficie
nelle cisterne di decantazione e che  sia  utilizzabile  nelle  altre
cisterne  ove  si  effettua  la  separazione  degli   idrocarburi   e
dell'acqua e da dove l'effluente deve essere  scaricato  direttamente
in mare. 
c) Le istruzioni relative all'utilizzazione di questo sistema  devono
essere conformi alle disposizioni di un manuale su tale utilizzazione
approvato dall'Autorita'. Esse  si  applicano  sia  all'utilizzazione
manuale che a quella automatica e devono garantire che  non  verranno
in alcun  momento  scaricati  degli  idrocarburi,  tranne  che  nelle
       condizioni fissate dalla norma 9 del presente Allegato 
(*). 
 
--------------- 
(*) Si fara'  riferimeto  al  "Clean  Seas  Guide  for  Oil  Tankers"
(Raccolta di norme per la pulizia dei mari e l'uso di  navi-cisterna)
pubblicata dalla Camera  internazionale  della  Marina  mercantile  e
dall'Oil Companies International Marine Forum. 
 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma  non
si applicano a bordo delle petroliere di stazza lorda inferiori a 150
tonnellate, ove il controllo degli scarichi di  idrocarburi  previsto
dalla Norma 9 del presente Allegato avvenga mediante la conservazione
a bordo degli idrocarburi e il successivo scarico di tutte  le  acque
di lavaggio inquinate negli impianti di raccolta; viene iscritta  nel
registro degli idrocarburi la quantita' totale  degli  idrocarburi  e
dell'acqua utilizzata per il lavaggio e  mandata  nella  cisterna  di
stoccaggio. Questa  quantita'  totale  deve  essere  scaricata  negli
impianti di raccolta a meno che non siano adottate delle disposizioni
appropriate per verificare che l'effluente scaricato in mare soddisfi
alle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. 
  5. L'Autorita' puo' esentare dall'applicazione  delle  disposizioni
dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma ogni petroliera  che  non
effettui che dei viaggi di 72 ore o meno e non si allontani  di  piu'
di 50  miglia  dalla  terra  piu'  vicina,  con  la  riserva  che  la
petroliera non sia tenuta a possedere un  certificato  internazionale
di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) e che  non  ne
sia realmente in possesso. Non viene accordata alcuna esenzione che a
condizione che la petroliera conservi a bordo  tutte  le  miscele  di
idrocarburi per scaricarle successivamente in impianti di raccolta  e
a condizione che  l'Autorita'  si  sia  accertata  che  gli  impianti
disponibili per ricevere tali miscele di idrocarburi siano adeguati. 
  6.  Quando  a  giudizio  dell'Organizzazione,  e'  impossibile   di
ottenere il materiale prescritto dalla norma 9, paragrafo  1  a)  vi)
del presente Allegato e specificato nel paragrafo 3 a) della presente
Norma  per  la  sorveglianza  continua  degli  scarichi  di  prodotti
raffinati leggeri (idrocarburi bianchi), l'Autorita' puo'  sospendere
l'applicazione di tale prescrizione, a condizione che lo scarico  non
sia autorizzato che quando viene effettuato in  base  alle  procedure
fissate dall'Organizzazione che soddisfino  le  condizioni  enunciate
nella norma 9, paragrafo 1 o) del presente Allegato, ad eccezione  di
quella relativa  all'utilizzazione  di  un  sistema  di  sorveglianza
continua   e   di   controllo   degli   scarichi   di    idrocarburi.
L'Organizzazione riesamina la  questione  del  materiale  disponibile
almeno ogni 12 mesi. 
  7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente norma  non
si applicano alle petroliere che trasportano asfalto, ed in tal  caso
il controllo previsto dalla  Norma  9  del  presente  Allegato  viene
effettuato mediante la conservazione dei residui di asfalto a bordo e
lo scarico successivo in impianti di raccolta, di tutte le  acque  di
lavaggio inquinate. 
 
                              Norma 16. 
Dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di
         idrocarburi e separatore d'acqua e di idrocarburi. 
 
  1. Qualsiasi  nave  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  400
tonnellate  deve  essere  fornita  di  un  separatore  d'acqua  e  di
idrocarburi o di un sistema di filtrazione conforme alle disposizioni
del paragrafo 6 della presente Norma. Una tale  nave,  che  trasporti
grandi quantita'  di  combustibile  liquido,  deve  uniformarsi  alle
disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma e del  paragrafo  1
della Norma 14. 
  2. Qualsiasi nave di stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  10.000
tonnellate deve essere fornita: 
    a) in aggiunta ai dispositivi  previsti  dal  paragrafo  1  della
presente Norma, di un  dispositivo  di  sorveglianza  continua  e  di
controllo  degli  scarichi  di  idrocarburi  che  sia  conforme  alle
disposizioni del paragrafo 5 della presente Norma; o 
    b) in alternativa  a  quanto  prescritto  al  paragrafo  1  e  al
paragrafo 2 a) della presente Norma, di un separatore  d'acqua  e  di
idrocarburi che sia conforme alle disposizioni del paragrafo 6  della
presente Norma e di un sistema di filtrazione che sia  conforme  alle
disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 
  3. Per quanto attiene alle navi di stazza  lorda  inferiore  a  400
tonnellate, l'Autorita' vigila affinche'  tali  navi  siano  fornite,
nella misura del possibile, di impianti che permettano di  conservare
a bordo gli idrocarburi o le miscele di idrocarburi o  di  scaricarle
conformemente alle disposizioni della Norma  9  paragrafo  1  b)  del
presente Allegato. 
  4. Le navi esistenti dovranno  conformarsi  alle  disposizioni  dei
paragrafi 1, 2 e 3 della presente  Norma  non  oltre  tre  anni  dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione. 
  5. Il dispositivo di sorveglianza e di controllo  deve  essere  del
tipo approvato dall'Autorita'. Al momento dello studio  del  tipo  di
rivelatore d'idrocarburi  da  incorporare  in  un  tale  dispositivo,
l'Autorita'  deve  tener  conto  della  specificazione   raccomandata
dall'Organizzazione. (*) 
 
--------------- 
(*)   Si   rifa'   riferimento   alla   "Raccomandazione   circa   le
specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi
e dei rivelatori di idrocarburi" adottata dall'Organizzazione con  la
risoluzione A 233 (VII). 
 
  Il  dispositivo  di  sorveglianza  deve  essere   fornito   di   un
apparecchio che registri in permanenza il contenuto di idrocarburi in
parti per milione.  Tali  informazioni  devono  poter  essere  datate
(giorno e ora) e devono essere conservate per  almeno  tre  anni.  Il
dispositivo di sorveglianza continua e di controllo  deve  funzionare
ogni qualvolta avvenga uno  scarico  di  effluente  in  mare  e  deve
permettere di arrestare automaticamente ogni scarico  di  miscela  di
idrocarburi quando il contenuto di idrocarburi dell'effluente  superi
quello autorizzato dal paragrafo 1 b)  della  Norma  9  del  presente
Allegato.  Ogni  difetto  di   funzionamento   del   dispositivo   di
sorveglianza continua e di controllo deve far arrestare lo scarico  e
deve essere registrato nel Registro degli Idrocarburi. Il dispositivo
difettoso deve essere riparato in modo da poter funzionare prima  che
la nave risalpi, a meno che essa non  sia  diretta  ad  un  porto  di
riparazione. Le navi  esistenti  si  devono  uniformare  a  tutte  le
disposizioni  succitate;  tuttavia,  lo  scarico  puo'  essere  anche
arrestato da un dispositivo azionato manualmente. 
  6.  Il  separatore  d'acqua  e  di  idrocarburi  o  il  sistema  di
filtrazione  devono  essere  del  tipo  approvato  dall'Autorita'   e
concepiti in modo che ogni miscela di idrocarburi scaricata  in  mare
dopo essere passata per il separatore  o  il  sistema  di  filtraggio
abbia un tenore di idrocarburi  che  non  superi  le  100  parti  per
milione. Al momento dell'esame  delle  caratteristiche  del  sistema,
l'Autorita'  deve  tener  conto  delle  specificazioni   raccomandate
dall'Organizzazione. (*) 
 
-------------- 
(*)Si rifa' riferimento alla "Raccomandazione circa le specificazioni
internazionali  dei  separatori  d'acqua  e  di  idrocarburi  e   dei
rilevatori  di  idrocarburi"  adottata  dall'Organizzazione  con   la
risoluzione A 233 (VII). 
 
  7. Il sistema di filtrazione  previsto  al  paragrafo  2  b)  della
presente Norma  deve  essere  del  tipo  approvato  dall'Autorita'  e
concepito in modo da  ricevere  gli  scarichi  del  separatore  e  da
produrre un effluente il cui contenuto di idrocarburi non  superi  le
15 parti per milione. Esso deve  essere  fornito  di  un  dispositivo
d'allarme che avverta nel momento in cui tale percentuale rischia  di
essere superata. 
 
                              Norma 17. 
           Cisterne per residui di idrocarburi (morchie). 
 
  1. Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore  a  400  tonnellate
deve essere fornita di una o piu' cisterne di sufficiente  capacita',
tenuto conto del tipo di macchine e della  durata  del  viaggio,  per
ricevere i residui di idrocarburi  (morchie)  che  non  e'  possibile
eliminare altrimenti uniformandosi  alle  prescrizioni  del  presente
Allegato,  quali  quelli  che  provengono   dalla   depurazione   dei
combustibili liquidi e degli olii lubrificanti e dagli stillicidi  di
idrocarburi nei locali macchine. 
  2. A bordo delle navi nuove, tali cisterne devono essere progettate
e costruite in modo da facilitare la pulizia e lo scarico dei residui
negli impianti di raccolta. Le navi esistenti devono uniformarsi alla
presente disposizione nella misura del possibile e del ragionevole. 
 
                              Norma 18. 
       Impianti di pompaggio, delle tubazioni e degli scarichi 
                      a bordo delle petroliere. 
 
  1. In ogni petroliera deve essere installato sul ponte  scoperto  e
su entrambi i lati della nave un collettore di scarico che  si  possa
collegare con gli impianti di raccolta per lo scarico delle acque  di
zavorra inquinata o delle acque contenenti idrocarburi. 
  2. In ogni petroliera, le tubazioni per gli scarichi  di  effluente
in mare autorizzati  dalla  Norma  9  del  presente  Allegato  devono
sfociare sul ponte scoperto o su un lato della nave al di sopra della
linea di galleggiamento nelle condizioni di massimo zavorramento.  Si
puo' accettare che le tubazioni siano disposte in  modo  diverso  per
permettere   gli   scarichi   nelle   condizioni   autorizzate    dai
sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 4 della presente Norma. 
  3. A bordo di ogni petroliera nuova deve essere previsto un comando
che permetta di interrompere  lo  scarico  di  effluente  in  mare  a
partire da un luogo situato sul ponte superiore o sopra di esso,  dal
quale si possa esercitare  una  sorveglianza  visiva  sul  collettore
previsto al paragrafo 1 della presente Norma,  quando  questo  e'  in
servizio, e sull'effluente quando  viene  scaricato  dalle  tubazioni
previste dal paragrafo 2 della  presente  Norma.  Non  e'  necessario
avere un comando che permetta di interrompere lo  scarico  nel  luogo
stesso da cui si esercita tale sorveglianza,  se  esiste  un  sistema
efficace e sicuro di comunicazione quale un sistema di  comunicazioni
telefoniche o per radio  fra  il  luogo  dal  quale  si  esercita  la
sorveglianza e l'ubicazione del comando degli scarichi. 
  4. Tutti gli scarichi  si  devono  effettuare  sopra  la  linea  di
galleggiamento salvo le seguenti eccezioni: 
    a) gli scarichi di zavorra pulita e di zavorra  separata  possono
essere effettuati sotto la linea di galleggiamento nei  porti  o  nei
terminali al largo; 
    b) le navi esistenti che non  possono,  senza  subire  modifiche,
scaricare  della  zavorra  separata  al  disopra   della   linea   di
galleggiamento, lo possono fare sotto la linea di  galleggiamento,  a
condizione che un  esame  della  cisterna  effettuato  immediatamente
prima  dello  scarico  non  abbia   rivelato   alcuna   presenza   di
idrocarburi. 
 
                              Norma 19. 
  Raccordo normalizzato di collegamento delle tubazioni di scarico. 
 
  Al fine di permettere il raccordo delle tubazioni degli impianti di
raccolta alle tubazioni della nave destinate allo scarico dei residui
provenienti dalle sentine di macchina,  le  une  e  le  altre  devono
essere  fornite  di  raccordi  di  collegamento  normalizzati  aventi
dimensioni conformi a quelle che figurano nella seguente tabella: 
 
Dimensioni normalizzate delle flange dei raccordi di collegamento dei
                          tubi di scarico. 
    

=====================================================================
          DESCRIZIONE            |            DIMENSIONI
---------------------------------|-----------------------------------
Diametro esterno................ | 215 mm
                                 |
Diametro interno................ | A  seconda  del  diametro esterno
                                 |  della tubazione
Diametro  del  circolo  dei cen- |
 tri dei bulloni................ | 183 mm
                                 |
Feritoie nella flangia...........| 6 fori di 22 mm di diametro posti
                                 |  ad  uguale  distanza sul circolo
                                 |  dei centri dei bulloni, scanalati
                                 |  verso la periferia della flangia.
                                 |  Larghezza delle feritoie 22 mm.
                                 |
Spessore della flangia.......... | 20 mm
                                 |
Bulloni e dadi                   | 6,  ognuno di 20 mm di diametro e
 quantita', diametro............ |  di lunghezza adeguata
---------------------------------------------------------------------

    
La flangia e' concepita  per  ricevere  delle  tubature  di  diametro
ester- no che arrivi sino a 125 mm e deve essere in acciaio  o  altro
materia- le equivalente, di faccia piana,  munita  di  un  giunto  in
materiale im- permeabile agli idrocarburi; la  flangia  e  il  giunto
devono essere concepiti per una pressione di servizio di 6  kg/cm2  .
===================================================================== 
 
                              Norma 20. 
                     Registro degli idrocarburi. 
 
  1. Per tutte le petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150
tonnellate e per tutte le navi, diverse dalle petroliere,  di  stazza
lorda uguale o superiore a  400  tonnellate  deve  essere  tenuto  un
registro degli idrocarburi  che  puo'  essere  o  meno  inserito  nel
regolamentare libro di bordo, nella forma prevista nell'Appendice III
del presente Allegato. 
  2. Deve essere fatta menzione, sul registro degli idrocarburi,  per
ciascuna delle cisterne della nave, ogni volta che a bordo della nave
si provveda ad una qualsiasi delle seguenti operazioni: 
    a) petroliere 
      i) presa a bordo di un carico di idrocarburi; 
      ii) travaso interno di un carico di idrocarburi nel corso di un
viaggio; 
      iii) apertura o chiusura, prima e dopo le operazioni di  carico
e scarico, delle valvole o di ogni dispositivo analogo  che  colleghi
fra loro le cisterne per il carico; 
      iv) apertura o chiusura  dei  mezzi  di  comunicazione  tra  le
tubazioni per il carico e le tubazioni di zavorra di acqua di mare; 
      v) apertura o chiusura delle valvole sui  fianchi  della  nave,
prima, durante e dopo le operazioni di carico e scarico; 
      vi) scarico del carico di idrocarburi; 
      vii) zavorramento delle cisterne del carico; 
      viii) pulizia delle cisterne del carico; 
      ix) scarico delle acque  di  zavorra  ad  eccezione  di  quelle
provenienti dalle cisterne per zavorra separata; 
      x) scarico delle acque delle cisterne di decantazione; 
      xi) eliminazione dei residui; 
      xii) scarico delle acque di sentina che si sono accumulate  nei
locali macchine in porto e scarico normale in  mare  delle  acque  di
sentina dei locali macchine; 
    b) altre navi 
      i) zavorramento o pulizia delle  cisterne  per  combustibile  o
degli spazi per ii carico destinati agli idrocarburi; 
      ii) scarico delle acque di zavorra o delle  acque  di  lavaggio
delle cisterne di cui alla lettera i) del presente capoverso; 
      iii) eliminazione dei residui; 
      iv) scarico delle acque di sentina che si sono accumulate nella
sezione macchine in porto e scarico di routine in mare delle acque di
sentina della sezione macchine. 
  3. In caso di scarico di idrocarburi o di miscele di idrocarburi ai
sensi della norma 11 del presente Allegato,  o  in  caso  di  scarico
accidentale o di altro scarico  eccezionale  che  sia  oggetto  delle
eccezioni previste dalla detta norma,  le  circostanze  ed  i  motivi
dello scarico vengono annotati nel registro degli idrocarburi. 
  4. Ciascuna delle operazioni di cui al precedente paragrafo  2  e',
appena  possibile,  annotata   integralmente   nel   registro   degli
idrocarburi, in modo che  tutte  le  annotazioni  corrispondano  alle
operazioni  registrate.  Ogni  sezione  del  registro  viene  firmata
dall'ufficiale o dagli ufficiali responsabili delle dette operazioni,
e controfirmata dal comandante della  nave.  Le  annotazioni  vengono
fatte in  una  lingua  ufficiale  dello  Stato  di  cui  la  nave  e'
autorizzata  a  battere  bandiera,  e  per  le  navi  che  hanno   un
certificato  internazionale  di  prevenzione   dell'inquinamento   da
idrocarburi (1973), in inglese o in francese. In caso di controversia
o di  divario,  prevalgono  le  annotazioni  scritte  in  una  lingua
ufficiale dello Stato  di  cui  la  nave  e'  autorizzata  a  battere
bandiera. 
  5.  Il  registro  degli  idrocarburi  viene  conservato  in   luogo
facilmente accessibile per gli esami in ogni ragionevole  momento  e,
salvo per le navi a rimorchio senza equipaggio,  si  deve  trovare  a
bordo della nave. Deve essere conservato, per un periodo di tre  anni
dopo l'ultima annotazione. 
  6.  L'autorita'  competente  di  un  Governo  di  una  Parte  della
Convenzione puo' esaminare il registro degli idrocarburi a  bordo  di
ogni nave cui si applichi il presente Allegato, mentre essa si  trova
in uno dei suoi porti od in uno dei suoi  terminali  al  largo.  Puo'
farne delle copie ed esigerne l'autenticazione dal  comandante  della
nave. Ogni copia autenticata dal comandante della nave puo', in  caso
di azione penale, essere presentata in giudizio come prova dei  fatti
riferiti nel registro degli  idrocarburi.  L'ispezione  del  registro
degli idrocarburi e l'esecuzione delle  copie  autenticate  da  parte
delle  autorita'  competenti,  sulla  base  delle  disposizioni   del
presente paragrafo, dovranno essere effettuate nel modo  piu'  rapido
possibile senza che la nave subisca degli indebiti ritardi. 
 
                              Norma 21. 
Disposizioni  speciali  da  applicare   alle   piattaforme   per   la
               perforazione ed alle altre piattaforme 
 
  Le piattaforme per la perforazione  fisse  o  galleggianti,  quando
ricercano, sfruttano o trattano al  largo  le  risorse  minerali  dei
fondi  marini  od  oceanici  e  le  altre  piattaforme   seguono   le
disposizioni del presente Allegato che  si  applicano  alle  navi  di
stazza lorda eguale  o  maggiore  di  400  tonnellate  diverse  dalle
petroliere a condizione che: 
    a)  siano  munite  per  quanto  sia  possibile,  degli   impianti
richiesti dalle Norme 16 e 17 del presente Allegato, e 
    b)   tengano   una   registrazione   in   una   forma   accettata
dall'Autorita', di tutte le operazioni  che  comportino  scarichi  di
idrocarburi o di miscele di idrocarburi. 
    c) sia proibito lo  scarico  nelle  aree  speciali,  fatto  salvo
quanto previsto dalla Norma 11 del presente allegato, di  idrocarburi
o  di  miscele  di  idrocarburi,  eccetto  quando  il  contenuto   di
idrocarburi dello scarico, senza diluizione, non ecceda 15 parti  per
milione. 
 
                            Capitolo III 
PRESCRIZIONE PER RIDURRE AL MINIMO L'INQUINAMENTO DA  IDROCARBURI  DA
     PARTE DI PETROLIERE DOVUTO AD AVARIE AI FIANCHI O AL FONDO 
 
                              Norma 22. 
                    Ipotesi relativa alle avarie 
 
  1.  Per  calcolare  le  ipotetiche  fughe  di   idrocarburi   dalle
petroliere si assumono come segue le tre  dimensioni  dell'estensione
dell'avaria di un parallelepipedo nel bordo e nel fondo  della  nave.
In quest'ultimo caso, si sono considerate due distinte condizioni  di
avaria applicate separatamente alle parti indicate della petroliera. 
 
  a) Avarie ai fianchi 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  b) Avarie al fondo 
 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  2. Ovunque figurino nel  presente  Capitolo  i  simboli  utilizzati
nella presente  Norma,  essi  hanno  il  significato  definito  nella
presente Norma. 
 
                              Norma 23. 
                   Ipotetiche fughe di idrocarburi 
 
  1. Le ipotetiche fughe di idrocarburi dovute alle avarie ai fianchi
(Oc ) e al fondo (Os ) sono calcolate con  l'ausilio  delle  seguenti
formule che si riferiscono ai compartimenti danneggiati in  un  punto
qualunque della lunghezza della nave,  nella  misura  definita  nella
Norma 22 del presente Allegato. 
 
  a) Avarie ai fianchi: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

  b) Avarie al fondo 
 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  Ovunque  figurino  nel  presente  capitolo  i  simboli   che   sono
utilizzati nel presente paragrafo, essi hanno il significato definito
nel presente paragrafo. 
  2. Quando fra due cisterne laterali  di  idrocarburi  esistano  uno
spazio vuoto o una cisterna di zavorra separata la cui lunghezza  sia
minore della lunghezza  1c  definita  nella  Norma  22  del  presente
Allegato, il valore Oc della formula (I) si puo' calcolare  prendendo
il volume Wi eguale al volume effettivo di  una  delle  due  cisterne
adiacenti allo spazio considerato  (quando  esse  abbiano  la  stessa
capacita), o della piu' piccola di esse (quando non abbiano la stessa
capacita) moltiplicato per Si definito di seguito,  e  prendendo  per
tutte le altre cisterne laterali interessate  dall'avaria  il  valore
del volume totale effettivo. 
 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  3. a) Devono essere prese in considerazione  solo  le  cisterne  di
doppio fondo che sono vuote o che trasportano acqua pulita quando  le
cisterne che stanno sopra di esse contengono carico. 
    b) Quando il doppio fondo non si estende per tutta la lunghezza e
tutta la larghezza della cisterna in questione, si calcola che non vi
sia  doppio  fondo  ed  il  volume  della  cisterna  sopra  la   zona
dell'avaria al fondo deve essere incluso nella formula (II), anche se
la cisterna non e' considerata rotta a causa della presenza  di  tale
doppio fondo parziale. 
    c) Nel calcolo del valore hi non occorre tener conto dei pozzetti
di aspirazione se essi non hanno una superficie eccessiva e  la  loro
profondita' e' minima nei confronti di quella della cisterna, in ogni
caso non superiore alla meta' di  quella  del  doppio  fondo.  Se  la
profondita' di un pozzetto supera  la  meta'  di  quella  del  doppio
fondo, hi deve essere preso eguale all'altezza del doppio fondo  meno
quella del pozzetto. 
  Le tubazioni relative ai pozzetti, se  installate  all'interno  del
doppio fondo, devono essere munite di valvole o altri dispositivi  di
chiusura dove esse penetrano  nella  cisterna  servita,  in  modo  da
impedire, nel caso di danno  alle  tubazioni,  qualsiasi  perdita  di
idrocarburi. Dette tubazioni devono essere poste alla maggior altezza
possibile dal  fasciame  del  fondo.  In  mare,  quando  le  cisterne
contengono degli idrocarburi, le valvole devono essere sempre chiuse. 
Possono essere aperte soltanto quando sia necessario un trasferimento
di carico per ristabilire l'assetto della nave. 
  4. Quando  l'avaria  al  fondo  interessa  simultaneamente  quattro
cisterne centrali, il valore 0, puo' essere calcolato con la seguente
formula: 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  5. Una Autorita' puo' riconoscere un impianto di travaso installato
su una nave atto a ridurre una perdita di  idrocarburi,  in  caso  di
avaria al fondo, avente una forte potenza di aspirazione di emergenza
in  ogni  cisterna  di  carico  e  che  permetta  di  trasferire  gli
idrocarburi da una o piu' delle cisterne danneggiate alle cisterne di
zavorra separate o ad altre cisterne del carico disponibile se ci  si
puo' assicurare che  tali  cisterne  abbiano  vuoto  sufficiente.  Il
riconoscimento della  validita'  di  tale  impianto  dovrebbe  essere
basato sulla possibilita' di travasare nel tempo di due ore un volume
di idrocarburi eguale alla meta' della capacita'  della  piu'  grande
delle cisterne danneggiate e sulla possibilita' che  le  cisterne  di
zavorra o del carico possano ricevere una  quantita'  equivalente  di
idrocarburi. Inoltre, l'Autorita' non puo' adottare tale ipotesi  che
per autorizzare il calcolo di 0s  .  secondo  la  formula  (III).  Le
tubazioni di aspirazione devono  essere  installate  ad  una  altezza
almeno non inferiore a quella dell'avaria  al  fondo  v.  L'Autorita'
deve comunicare  all'Organizzazione  le  informazioni  relative  alle
misure che adotta per favorirne la  diffusione  tra  le  altre  Parti
della Convenzione. 
 
                              Norma 24. 
Disposizione delle  cisterne  di  carico  e  limitazione  delle  loro
                             dimensioni 
 
  1. Tutte le petroliere nuove dovranno adempiere  alle  disposizioni
della presente Norma. Tutte le petroliere appartenenti ad  una  delle
seguenti due categorie dovranno, nel termine di due  anni  a  partire
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, adempiere
alle disposizioni della presente Norma: 
    a) le petroliere consegnate dopo il 1 gennaio 1977; o 
    b)  le  petroliere  cui  si  applicano   entrambe   le   seguenti
condizioni: 
      i) consegna non posteriore al 1 gennaio 1977; e 
      ii) contratto di costruzione firmato dopo il 1 gennaio 1974  o,
in caso di mancanza di contratto di costruzione, chiglia impostata (o
corrispondente stadio di costruzione) dopo il 30 giugno 1974. 
  2. Le dimensioni  e  la  disposizione  delle  cisterne  delle  navi
cisterna devono essere tali che le ipotetiche fughe di idrocarburi Oc
od Os , calcolate come prescrive la Norma 23 del  presente  Allegato,
non superino in nessun punto della  lunghezza  della  nave  i  30.000
metri cubi o 400 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
  (il maggiore dei due valori) con un massimo di 40.000 metri cubi. 
 
  3. Il volume di ogni cisterna laterale del carico degli idrocarburi
in una petroliera non deve superare il settantacinque per  cento  dei
limiti previsti nel paragrafo  2  della  presente  Norma  per  quanto
concerne le ipotetiche  fughe  di  idrocarburi.  Il  volume  di  ogni
cisterna centrale non deve essere  superiore  a  50.000  metri  cubi.
Tuttavia, a bordo delle petroliere  munite  di  cisterne  di  zavorra
separate come definite nella  Norma  13  del  presente  Allegato,  il
volume ammissibile di una cisterna laterale posta  fra  due  cisterne
per zavorra separate ciascuna di una lunghezza superiore  a  lc  puo'
essere aumentato fino al limite massimo previsto  per  le  ipotetiche
fughe di idrocarburi, purche' la larghezza  delle  cisterne  laterali
superi il valore di tc . 
  4. La lunghezza  di  ogni  cisterna  del  carico  non  deve  essere
maggiore di 10 metri o di uno dei seguenti valori (si  deve  assumere
il valore piu' elevato): 
    a) se non vi sono paratie longitudinali: 
      0,1L 
 
  b) quando vi sia  una  sola  paratia  longitudinale  sul  piano  di
simmetria: 
      0,15L 
 
    c) quando vi siano due o piu' serie di paratie longitudinali: 
      i) per le cisterne laterali: 
        0,2L 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
 
    5. Per non superare i limiti di volume stabiliti nei paragrafi 2,
3 e 4 della presente Norma,  quale  che  sia  il  tipo  approvato  di
sistema di travaso del carico che e' stato  messo  in  opera,  quando
tale sistema colleghi  fra  loro  un  numero  di  cisterne  eguale  o
maggiore  di  due,  tali  cisterne  dovranno  poter  essere  separate
mediante valvole od altri dispositivi di chiusura  analoghi.  Durante
la navigazione tali valvole o dispositivi dovranno essere chiusi. 
    6. Le tubazioni che traversano le cisterne del carico e che  sono
poste a meno di tc da un fianco della nave o a meno  di  Vc  dal  suo
fondo devono essere fornite di valvole o di analoghi  dispositivi  di
chiusura nel punto in  cui  entrano  in  ognuna  delle  cisterne  del
carico. Tali valvole, quando le cisterne contengono degli idrocarburi
dovranno essere sempre chiuse in mare, ma esse possono essere  aperte
soltanto quando un travaso del carico  si  renda  indispensabile  per
ristabilire l'assetto della nave. 
 
                              Norma 25. 
                  Compartimentazione e stabilita'. 
 
  1. Tutte le petroliere nuove, dopo aver subito  l'ipotetica  avaria
al fianco o al fondo definita nel paragrafo 2 della  presente  norma,
per ogni  immersione  corrispondente  alle  effettive  condizioni  di
carico parziale o pieno coerenti con l'assetto e la robustezza  della
nave, come pure col peso specifico del carico, devono  rispondere  ai
criteri  di  compartimentazione  e  di  stabilita'  specificati   nel
paragrafo  3  della  presente  norma.  Detta   avaria   deve   essere
considerata nel modo seguente per tutti i  punti  immaginabili  sulla
lunghezza della nave: 
    a) per le petroliere di lunghezza maggiore di 225 metri  in  ogni
punto della lunghezza della nave; 
    b) per le petroliere di lunghezza maggiore di 150  metri  ma  non
piu' di 225 metri in ogni punto della lunghezza  della  nave,  tranne
quelli dove sono interessate paratie poppiere o prodiere  delimitanti
il locale macchine posto a  poppavia.  Il  locale  macchine  si  deve
considerare come compartimento allagabile unico; 
    c) per le petroliere di lunghezza minore di  150  metri  in  ogni
punto della lunghezza posto  fra  le  paratie  trasversali  contigue,
escluso il locale macchine. Per le petroliere di lunghezza  eguale  o
minore di 100 metri, ove non sia possibile l'applicazione di tutte le
prescrizioni  del   paragrafo   3   della   presente   Norma,   senza
compromettere materialmente le  qualita'  operative  della  nave,  le
Autorita' possono autorizzare deroghe a dette prescrizioni. 
  Quando la nave non trasporta idrocarburi nelle cisterne da  carico,
esclusi i residui degli idrocarburi, non viene tenuto conto delle sue
condizioni in zavorra. 
  2. Per quanto concerne l'estensione e  la  natura  della  ipotetica
avaria si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) le dimensioni di un'avaria al fianco o al  fondo  sono  quelle
specificate nella Norma 22 del presente  Allegato,  ma  la  lunghezza
dell'avaria al fondo entro  0,3L  dalla  perpendicolare  avanti  deve
essere la stessa come per l'avaria al fianco specificata nella  Norma
22, paragrafo  1  a)  i)  del  presente  Allegato.  Se  un'avaria  di
dimensioni minori determina una situazione piu'  grave,  si  prendono
per l'ipotesi tali dimensioni; 
    b) nel caso di un'avaria che interessi delle paratie trasversali,
in conformita' dei casi previsti nei capoversi a) e b) del  paragrafo
1 della presente Norma, la distanza  che  separa  le  paratie  stagne
trasversali  deve  essere  almeno  eguale  alla  ipotetica  lunghezza
dell'avaria indicata nel capoverso a) del presente paragrafo  perche'
tali paratie possano essere considerate efficaci. Se tale distanza e'
minore, si suppone, ai fini della  determinazione  dei  compartimenti
allagati, che una o piu' delle paratie, entro la detta  lunghezza  di
avaria, non esistano; 
    c)  nel  caso  di  avaria  fra  due  paratie  stagne  trasversali
contigue, come e' previsto nel capoverso c)  del  paragrafo  1  della
presente Norma, si suppone  che  nessuna  delle  paratie  trasversali
principali e nessuna delle paratie trasversali che limitano  cisterne
laterali o doppio fondo sia danneggiata a meno che: 
      i) la distanza che separa le paratie contigue sia minore  della
lunghezza  ipotetica  dell'avaria  ipotizzata  nell'alinea   a)   del
presente paragrafo, o 
      ii) una delle  paratie  trasversali  abbia  uno  scalino  o  un
recesso di oltre 3,05 metri di lunghezza,  posto  entro  l'estensione
della penetrazione dell'avaria ipotizzata. Lo scalino  formato  dalla
paratia  e  dal  cielo  del  gavone  cisterna  di  poppa  non   viene
considerato scalino per quanto concerne la presente Norma. 
    d) Se entro i limiti ipotetici  dell'avaria  esistono  dei  tubi,
delle condotte, dei sottopassaggi, si devono  prendere  delle  misure
per evitare che l'allagamento progressivo non si estenda per mezzo di
tali tubazioni, condotte o sottopassaggi a compartimenti  diversi  da
quelli supposti inondabili per ogni caso di avaria. 
  3. Si puo' considerare che una petroliera  soddisfi  i  criteri  di
stabilita' in avaria se essa adempie alle seguenti condizioni: 
    a) se il galleggiamento finale  tenuto  conto  dell'abbassamento,
dello sbandamento e dell'assetto e' posto sotto l'orlo  inferiore  di
qualsiasi apertura che possa permettere un  allagamento  progressivo.
Tra tali  aperture  devono  essere  compresi  i  tubi  per  lo  sfogo
dell'aria e le aperture che sono chiuse con porte o  portelli  stagni
alle intemperie.  Possono  essere  escluse  le  aperture  chiuse  con
coperti  di  boccaportelli  stagni,  portelli   di   carico   stagni,
coperchietti di portellini delle cisterne del carico  che  assicurano
piena integrita' al ponte, porte stagne  a  scorrimento  manovrate  a
distanza e da oblo' del tipo fisso; 
    b) nello stato finale  di  allagamento  l'angolo  di  sbandamento
dovuto all'allagamento non simmetrico non  deve  superare  25  gradi.
Tale angolo puo' tuttavia raggiungere i 30  gradi  se  il  lembo  del
ponte non e' immerso; 
    c) la stabilita' nello stato finale dell'allagamento deve  essere
calcolata e puo' essere considerata soddisfacente quando la curva dei
bracci di stabilita' presenta almeno  un  campo  di  20  gradi  dalla
posizione di equilibrio con un braccio di stabilita' residuo  massimo
di almeno 0,1 metri. L'Autorita'  deve  tener  conto  del  potenziale
pericolo presentato da aperture protette o non protette  che  possono
divenire  temporaneamente  immerse  entro  il  campo  di   stabilita'
residua; 
    d) l'Autorita' deve accertarsi che la stabilita' della nave negli
stati intermedi dell'allagamento sia sufficiente. 
  4. Si deve controllare l'adempienza alle prescrizioni del paragrafo
1 della presente Norma  mediante  calcoli  che  tengano  conto  delle
caratteristiche di progetto della  nave,  delle  sistemazioni,  della
configurazione e del contenuto dei  locali  danneggiati,  cosi'  come
della distribuzione, del peso specifico e  dell'effetto  di  specchio
libero dei  liquidi  trasportati.  Tali  calcoli  sono  basati  sulle
seguenti ipotesi: 
    a) si tiene conto delle cisterne vuote o parzialmente piene cosi'
come del peso specifico dei carichi  trasportati  e  delle  fughe  di
liquidi provenienti dai locali danneggiati; 
    b) vengono adottate le seguenti permeabilita': 
    

             Locali                                  Permeabilita'


Adibiti a deposito..................................... 0,60
Alloggi................................................ 0,95
Macchine............................................... 0,85
Vuoti.................................................. 0,95
Destinati a liquidi consumabili........................ 0 o 0,95*
Destinati ad altri liquidi........................... da 0 a 0,95**


    
 
  * Scegliere la  permeabilita'  che  porta  alle  prescrizioni  piu'
rigide. 
  ** La permeabilita' dei locali parzialmente pieni  deve  essere  in
funzione della quantita' di liquido trasportata. 
 
    c) non si tiene conto della galleggiabilita' delle sovrastrutture
poste immediatamente sopra l'avaria al fianco. Le parti non invase di
sovrastrutture  poste   oltre   l'estensione   dell'avaria   possono,
tuttavia, essere considerate a condizione  che  esse  siano  separate
dallo spazio danneggiato mediante paratie stagne e che adempiano alle
disposizioni del capoverso a) del paragrafo 3 della  presente  Norma.
Le porte stagne a cerniera sono ammesse nelle  paratie  stagne  delle
sovrastrutture; 
    d) l'effetto di specchio libero deve essere calcolato di 5  gradi
ad  un  angolo  di  sbandamento  per  ogni   singolo   compartimento.
L'Autorita' puo' chiedere o permettere che le correzioni per  specchi
liberi siano calcolate ad un angolo  di  sbandamento  superiore  a  5
gradi per cisterne parzialmente piene; 
    e)  per  il  calcolo  di  correzione  da  fare  per  tener  conto
dell'effetto degli specchi liberi di liquidi consumabili  si  suppone
che, per  ogni  tipo  di  liquido,  almeno  una  coppia  di  cisterne
trasversali o un'unica cisterna centrale abbiano  specchio  libero  e
che la cisterna o la combinazione di cisterne  da  considerare  siano
quelle per le quali l'effetto degli specchi liberi e' il massimo. 
  5. Il comandante di ogni petroliera o la  persona  responsabile  di
una petroliera sprovvista di propulsione autonoma a cui si applichino
le  disposizioni  del  presente  Allegato,  dovranno  essere  forniti
mediante una pubblicazione approvata, di: 
    a) informazioni per la caricazione e la distribuzione del  carico
da  trasportare,  necessarie  per  assicurare   il   rispetto   delle
prescrizioni della presente Norma; 
    b) dati sulla capacita' della nave ad  adempiere  ai  criteri  di
stabilita' in avaria come stabiliti  nella  presente  Norma,  incluso
l'effetto delle deroghe che potranno  essere  state  accordate  sulla
base del capoverso c) del paragrafo 1 della presente Norma. 
                             APPENDICE I 
                 ELENCO DEGLI IDROCARBURI(*) 
 
  Asfalto (bitume) 
    Base per miscele 
    Asfalto per impermeabilizzazione 
    Bitume naturale 
 
  Idrocarburi 
    Olio minerale chiarificato 
    Petrolio grezzo 
    Miscele contenenti petrolio grezzo 
    Gasolio per motori 
 
    In base alle specificazioni americane: 
    Fuel Oil n. 4 
    Fuel Oil n. 5 
    Fuel Qil n. 6 
 
    In base alle specificazioni francesi: 
    Fuel leggero 
    Fuel pesante n. 1 
    Fuel pesante n. 2 
    Fuel residuo derivante da distillazione 
    Bitume stradale 
    Olio per trasformatori 
    Prodotti del tipo aromatico 
    (esclusi gli oli vegetali) 
    Olio lubrificante e oli base lubrificante 
    Olio minerale 
    Olio per motori 
    Olio per impregnazione 
    Olio leggero per macchine tessili 
    Olio per turbine 
  Gasoli atmosferici 
    Diretti 
    Gasoli pesanti 
    Distillati paraffinosi 
    Gasolio carica per craking 
  Basi per carburanti 
    Alchilati per carburanti 
    Prodotti di reforming 
    Polimeri per benzina 
  Benzine 
    Condensati 
    Carburanti auto 
    Benzina avio 
 
    In base alle specificazioni americane: 
    Fuel Oil n. 1 Kerosene 
    Fuel Oil n. 1-D 
    Fuel Oil n. 2 
    Fuel Oil n. 2-D 
 
    In base alle specificazioni francesi: 
    Petrolio lampante 
    Petrolio lampante dearomatizzato 
    Fuel per riscaldamento 
    Fuel per riscaldamento dearomatizzato 
  Carburante per reattori 
 
    In base alle specificazioni americane: 
    Jp-1 (Kerosene) 
    Jp-3 
    Jp-4 
    JP-5 (Kerosene, pesante) 
    Turbo-fuel 
    Petrolio 
    Acqua ragia minerale (white Sprint) 
  Nafta 
    Solvente leggero 
    Solvente pesante 
    Coupe etroite 
------------- 
(*)  Questo  elenco  non  deve  essere  considerato   necessariamente
esauriente. 
                            APPENDICE II 
 
                       Modello di certificato 
 
CERTIFICATO  INTERNAZIONALE  DI  PREVENZIONE   DELL'INQUINAMENTO   DA
                         IDROCARBURI (1973) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            APPENDICE III 
               Modello del registro degli idrocarburi. 
 
                     REGISTRO DEGLI IDROCARBURI 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                            ALLEGATO II. 
 
NORME RELATIVE AL CONTROLLO  DELL'INQUINAMENTO  DA  SOSTANZE  LIQUIDE
                   NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA 
 
                              Norma 1. 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Allegato: 
    1. Per "nave cisterna per prodotti chimici"  s'intende  una  nave
costruita od adattata principalmente per il trasporto di  carichi  di
sostanze liquide nocive alla rinfusa,  compresa  la  nave  petroliera
quale definita nell'Allegato  I  della  presente  Convenzione  quando
trasporta alla rinfusa,  totalmente  o  parzialmente,  un  carico  di
sostanze liquide nocive. 
    2. Per "zavorra pulita" s'intende la zavorra trasportata  in  una
cisterna che, dopo  l'ultima  volta  che  ha  trasportato  un  carico
contenente una  sostanza  di  categoria  A,  B,  C  o  D,  sia  stata
accuratamente pulita ed i cui residui siano  stati  scaricati,  e  la
cisterna sia stata svuotata conformemente alle disposizioni del caso,
contenute nel presente Allegato. 
    3. Per "zavorra separata" s'intende l'acqua di zavorra introdotta
in una cisterna adibita permanentemente al trasporto della zavorra  o
di carichi diversi dagli idrocarburi o dalle sostanze liquide  nocive
nel significato  delle  definizioni  indicate  negli  Allegati  della
presente Convenzione e che sia completamente  separata  dall'impianto
del carico liquido e del combustibile. 
    4. "Terra piu' vicina" va intesa nel significato  indicato  dalla
Norma 1, paragrafo 9 dell'Allegato I della presente Convenzione. 
    5. Per "sostanza liquida" s'intende qualsiasi sostanza che ha una
tensione di vapore non eccedente i 2,8  kg/cm2  alla  temperatura  di
37,8° C. 
    6. Per "sostanza liquida nociva" s'intende  una  qualunque  delle
sostanze indicate nell'Appendice  II  del  presente  Allegato  o  una
sostanza   assegnata   provvisoriamente,   in   applicazione    delle
disposizioni del paragrafo 4 della Norma 3, ad una delle categorie A,
B, C o D. 
    7. Per "zona speciale" s'intende una zona di mare che, per motivi
tecnici riconosciuti in rapporto alla sua situazione oceanografica ed
ecologica,  nonche'  al  carattere  particolare  del  suo   traffico,
richieda l'adozione di metodi coercitivi  particolari  per  prevenire
l'inquinamento delle acque causato da sostanze liquide nocive. 
    Le zone speciali sono: 
      a) la zona del Mar Baltico e 
      b) la zona del Mar Nero. 
    8. Per "zona del Mar Baltico" si intende la zona  definita  dalla
Norma 10, paragrafo 1, capoverso b) dell'Allegato  I  della  presente
Convenzione. 
    9. Per "zona del Mar Nero" si  intende  la  zona  definita  dalla
Norma 10, paragrafo 1, capoverso c) dell'Allegato  I  della  presente
Convenzione. 
 
                              Norma 2. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Salvo  espressa  disposizione  contraria,  le  disposizioni  del
presente Allegato si  applicano  a  tutte  le  navi  che  trasportano
sostanze liquide nocive alla rinfusa. 
  2. Quando un carico  soggetto  alle  disposizioni  dell'Allegato  I
della presente Convenzione viene trasportato in un locale  da  carico
di una nave cisterna per prodotti  chimici,  si  applicano  anche  le
disposizioni relative dell'Allegato I della presente Convenzione. 
  3.  Le  disposizioni  della  norma  13  del  presente  Allegato  si
applicano soltanto alle navi che trasportano sostanze  che,  ai  fini
del controllo degli scarichi, appartengano alle categorie A, B o C. 
 
                              Norma 3. 
Classificazione in categorie ed elencazione  delle  sostanze  liquide
                               nocive 
 
  1. Ai fini delle norme del presente Allegato, con esclusione  della
Norma 13, le sostanze liquide nocive vengono suddivise nelle seguenti
quattro categorie: 
    a) Categoria A - Sostanze liquide nocive  che,  se  scaricate  in
mare durante le operazioni di pulizia delle  cisterne  o  lo  scarico
della zavorra, presentano un grave rischio sia per le risorse  marine
sia per la salute umana o nuocciono seriamente  alle  attrattive  dei
luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e  giustificano,
di conseguenza, l'attuazione  di  misure  rigorose  di  lotta  contro
l'inquinamento. 
    b) Categoria B - Sostanze liquide nocive  che,  se  scaricate  in
mare durante le operazioni di pulizia delle  cisterne  o  lo  scarico
della zavorra, presentano un rischio sia per le risorse marine o  per
la salute umana o nuocciono alle attrattive dei luoghi sia alle altre
utilizzazioni legittime del mare e giustificano percio'  l'attuazione
di particolari misure di lotta contro l'inquinamento. 
    c) Categoria C - Sostanze liquide nocive  che,  se  scaricate  in
mare durante le operazioni di pulizia delle  cisterne  o  di  scarico
della zavorra, presentano un lieve rischio sia per le risorse  marine
sia per la salute umana o  nuocciono  un  poco  alle  attrattive  dei
luoghi e alle altre utilizzazioni legittime  del  mare  e  richiedono
percio' delle particolari condizioni operative. 
    d) Categoria D - Sostanze liquide nocive  che,  se  scaricate  in
mare durante le operazioni di pulizia delle  cisterne  o  di  scarico
della zavorra, presentano un lievissimo rischio sia  per  le  risorse
marine sia per  la  salute  dell'uomo  o  nuocciono  pochissimo  alle
attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e
richiedono percio' alcune precauzioni nelle condizioni operative. 
  2. Le norme che servono a classificare  nelle  varie  categorie  le
sostanze liquide nocive si  trovano  nell'Appendice  I  del  presente
Allegato. 
  3. L'elencazione delle sostanze  liquide  nocive  trasportate  alla
rinfusa e classificate nelle varie categorie, che sono soggette  alle
disposizioni del presente Allegato, si trova  nell'Appendice  II  del
presente Allegato. 
  4. Quando si intenda trasportare alla rinfusa una sostanza che  non
sia compresa in una delle categorie definite dal  paragrafo  1  della
presente norma o che non sia gia' stata valutata in base  alla  norma
4, paragrafo 1 del presente  Allegato,  le  Parti  della  Convenzione
interessate al su indicato trasporto si concertano onde  classificare
a titolo provvisorio la sostanza ai fini del trasporto summenzionato,
basandosi sui criteri indicati nel paragrafo 2 della presente  Norma.
In attesa che i Governi interessati abbiano raggiunto un  accordo  in
merito, il trasporto viene effettuato alle condizioni  piu'  rigorose
proposte.  L'Autorita'  interessata  avverte,  appena  cio'  le   sia
possibile, l'Organizzazione, ma in ogni  caso  non  oltre  i  novanta
giorni dalla data in cui la sostanza  e'  stata  trasportata  per  la
prima volta, comunicandole le informazioni relative alla sostanza  ed
alla valutazione che ne e' stata fatta a titolo provvisorio  ai  fini
di una immediata diffusione a tutte  le  Parti  per  informazione  ed
esame. I Governi delle Parti dispongono a loro volta di un periodo di
tempo di novanta giorni per  comunicare  all'Organizzazione  le  loro
osservazioni al fine della classifica della sostanza in questione. 
 
                              Norma 4. 
                       Altre sostanze liquide 
 
  1. Le sostanze elencate nell'Appendice III  del  presente  Allegato
sono state oggetto di un esame che ha permesso di concludere che esse
non appartengono a nessuna delle categorie A, B, C e D definite dalla
Norma 3, paragrafo 1 del presente Allegato in quanto si  ritiene  che
esse non presentino rischi  per  la  salute  umana,  per  le  risorse
marine, per le attrezzature dei  luoghi  o  per  le  altre  legittime
utilizzazioni del mare qualora vengano scaricate in mare  durante  le
operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra. 
  2. Lo scarico dell'acqua di sentina, dell'acqua  di  zavorra  o  di
altri residui o miscele che contengano soltanto le sostanze  indicate
nell'Appendice  III  del  presente  Allegato  non  e'  soggetto  alle
disposizioni del presente Allegato. 
  3. Lo scarico in mare della zavorra pulita o della zavorra separata
non e' soggetto alle disposizioni del presente Allegato. 
 
                              Norma 5. 
                 Scarico di sostanze liquide nocive 
 
Sostanze di categorie A, B  e  C  fuori  delle  zone  speciali  e  di
categoria D in tutte le zone. 
 
  Subordinatamente alle  disposizioni  della  norma  6  del  presente
Allegato: 
    1. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze  della  categoria
A, definite nella Norma 3, paragrafo 1,  capoverso  a)  del  presente
Allegato, delle sostanze che sono  provvisoriamente  classificate  in
questa categoria, nonche' delle acque  di  zavorra,  delle  acque  di
lavaggio  delle  cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele   che
contengono tali sostanze. Quando le cisterne che contengano  sostanze
o miscele devono essere lavate, i residui  risultanti  devono  essere
scaricati in un impianto di raccolta fino  a  che  la  concentrazione
della sostanza nell'effluente a tale impianto si venga a  trovare  al
valore di concentrazione residua o sotto tale valore  prescritto  per
detta sostanza nella  colonna  III  dell'Appendice  II  del  presente
Allegato e fino a che  la  cisterna  risulti  vuota.  I  residui  che
restano ancora nella cisterna, purche' vengano diluiti con l'aggiunta
di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del volume  totale
della  cisterna,  possono  essere  scaricati  in   mare   ove   siano
soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta ad  una  velocita'  non
inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma o ad  almeno  4
nodi per tutte le altre navi; 
      b) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; e 
      c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine  dalla
terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 
    2. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B
definite dalla Norma  3,  paragrafo  1,  capoverso  b)  del  presente
Allegato, delle sostanze che sono  provvisoriamente  classificate  in
questa categoria, nonche' delle acque  di  zavorra,  delle  acque  di
lavaggio  delle  cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele   che
contengano tali sostanze a meno che non vengano soddisfatte tutte  le
seguenti condizioni: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta  ad  una  velocita'  di
almeno 7 nodi se dotata di propulsione autonoma e di  almeno  4  nodi
per tutte le altre navi; 
      b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo  scarico,  siano
approvati dall'Autorita'. Essi  sono  basati  sulle  norme  elaborate
dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione e il tasso di
scarico dell'effluente siano tali che nella  scia  a  poppavia  della
nave la concentrazione della sostanza non sia superiore ad una  parte
per milione; 
      c) che la quantita' massima di carico che  viene  scaricata  da
ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la  quantita'
massima approvata secondo i procedimenti considerati al capoverso  b)
del presente paragrafo, la quale, in ogni caso non deve  superare  la
maggiore delle quantita' seguenti:  1  metro  cubo  o  1/3.000  della
capacita' della cisterna in metri cubi; 
      d) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; 
      e) che lo scarico avvenga ad una distanza di  non  meno  di  12
miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno  25
metri. 
    3. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze di  categoria  C,
definite dalla Norma  3,  paragrafo  1,  capoverso  c)  del  presente
Allegato, delle sostanze che sono  provvisoriamente  classificate  in
tale categoria, nonche'  delle  acque  di  zavorra,  delle  acque  di
lavaggio  delle  cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele   che
contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte  tutte  le
seguenti condizioni: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta  ad  una  velocita'  di
almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno  4  nodi
per tutte le altre navi; 
      b) che i procedimenti e le sistemazioni per  lo  scarico  siano
approvati dall'Autorita'. Essi  sono  basati  sulle  norme  elaborate
dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed  il  tasso
di scarico dell'effluente sono tali che nella scia a  poppavia  della
nave la concentrazione della sostanza  non  superi  dieci  parti  per
milione; 
      c) che la quantita' massima di carico che  viene  scaricata  da
ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la  quantita'
massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso  b)  del
presente paragrafo, la quale  in  ogni  caso  non  deve  superare  la
maggiore delle quantita' seguenti:  3  metri  cubi  o  1/1.000  della
capacita' della cisterna in metri cubi; 
      d) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; e 
      e) che lo scarico avvenga ad una distanza di  non  meno  di  12
miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno  25
metri. 
    4. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze  della  categoria
D, definite dalla Norma 3, paragrafo 1,  capoverso  d)  del  presente
Allegato, delle sostanze che sono  provvisoriamente  classificate  in
tale categoria  nonche'  delle  acque  di  zavorra,  delle  acque  di
lavaggio  delle  cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele   che
contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte  tutte  le
seguenti condizioni: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta  ad  una  velocita'  di
almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno  4  nodi
per tutte le altre navi; 
      b) che la concentrazione della miscela non superi una parte 
della sostanza per 10 parti di acqua; e 
      c) che lo scarico avvenga ad una distanza di  non  meno  di  12
miglia marine dalla terra piu' vicina. 
    5. Per liberare le cisterne dai residui del  carico  puo'  venire
usato un  sistema  di  ventilazione  approvato  dall'Autorita'.  Tale
sistema deve essere basato su  norme  elaborate  dall'Organizzazione.
Ove occorra procedere ad un ulteriore  lavaggio  della  cisterna,  lo
scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda  dei
casi, conforme ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 della presente Norma. 
    6. E' vietato lo scarico in mare di sostanze che non appartengano
ancora ad una categoria o che siano  valutate  in  conformita'  della
Norma 4, paragrafo 1 del presente Allegato, nonche'  delle  acque  di
zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui  o
miscele che contengano tali sostanze. 
 
Sostanze delle categorie A, B e C nelle zone speciali. 
 
  Subordinatamente alle  disposizioni  della  Norma  6  del  presente
Allegato: 
    7. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A
definite nella Norma 3, 1, a) del presente Allegato,  delle  sostanze
che sono classificate provvisoriamente  in  tale  categoria,  nonche'
delle acque di zavorra, delle acque  di  lavaggio  delle  cisterne  o
degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Quando le
cisterne che contengono tali sostanze o miscele devono essere  lavate
i residui risultanti  devono  essere  scaricati  in  un  impianto  di
raccolta preparato dagli Stati rivieraschi  della  zona  speciale  in
base alle disposizioni della Norma 7 del presente  Allegato,  fino  a
che la concentrazione della sostanza nell'effluente a  tale  impianto
si venga a trovare al valore di concentrazione residua, o sotto  tale
valore, prescritto per detta sostanza dalla colonna IV dell'Appendice
II del presente Allegato e fino a che la cisterna non risulti  vuota.
I residui che restano ancora nella cisterna, purche' vengano  diluiti
con l'aggiunta di un volume di acqua non inferiore al 5 per cento del
volume totale della cisterna, possono essere scaricati  in  mare  ove
siano soddisfatte anche tutte le condizioni seguenti: 
      a) che la nave stia procedendo in rotta ad  una  velocita'  non
inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad  almeno  4
nodi per tutte le altre navi; 
      b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo 
conto della posizione delle prese dal mare; e 
      c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine  dalla
terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 
    8. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze  della  categoria
B, definite nella  Norma  3,  1,  b)  del  presente  Allegato,  delle
sostanze che sono classificate provvisoriamente  in  tale  categoria,
nonche' delle  acque  di  zavorra,  delle  acque  di  lavaggio  delle
cisterne  o  degli  altri  residui  o  miscele  che  contengano  tali
sostanze, a meno  che  non  siano  soddisfatte  tutte  le  condizioni
seguenti: 
      a) che la  cisterna  sia  stata  lavata  dopo  lo  scarico  con
l'impiego di un volume d'acqua non inferiore allo 0,5 per  cento  del
volume totale della cisterna e che i residui risultanti dal  lavaggio
siano  stati  scaricati  in  un  impianto   di   raccolta   svuotando
completamente la cisterna; 
      b) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7  nodi
per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi  per  tutte  le
altre navi; 
      c) che i procedimenti e le  sistemazioni  per  provvedere  allo
scarico ed al lavaggio siano approvati dall'Autorita'. Essi si basano
sulle  norme  elaborate  dall'Organizzazione  ed  assicurano  che  la
concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente  siano  tali  da
non permettere che la concentrazione  della  sostanza  nella  scia  a
poppavia della nave superi una parte per milione; 
      d) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; e 
  e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12  miglia
marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno 25 metri. 
    9. E' vietato lo scarico in mare delle sostanze  della  categoria
C, definite dalla Norma 3,1 c) del presente Allegato, delle  sostanze
che sono classificate provvisoriamente  in  tale  categoria,  nonche'
delle acque di zavorra, delle acque  di  lavaggio  delle  cisterne  o
degli altri residui o miscele che contengano tali  sostanze,  a  meno
che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
      a) che la nave navighi ad una velocita' non inferiore a 7  nodi
per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi  per  tutte  le
altre navi; 
      b) che i procedimenti e le sistemazioni per  lo  scarico  siano
approvate  dall'Autorita'.  Essi  si  basano  sulle  norme  elaborate
dall'Organizzazione ed assicurano che la concentrazione ed  il  tasso
di scarico  dell'effluente  siano  tali  da  non  permettere  che  la
concentrazione della sostanza,  nella  scia  a  poppavia  della  nave
superi una parte per milione; 
      c) che la quantita' massima di carico scaricata in mare da ogni
cisterna e dal suo sistema  di  tubazioni  non  superi  la  quantita'
massima approvata secondo i procedimenti di cui al capoverso  b)  del
presente paragrafo, non dovendo in ogni caso tale quantita'  superare
la maggiore delle seguenti quantita': 1 metro cubo  o  1/3.000  della
capacita' della cisterna in metri cubi; 
      d) che lo scarico  avvenga  sotto  il  galleggiamento,  tenendo
conto della posizione delle prese dal mare; e 
      e) che lo scarico avvenga ad una distanza di  non  meno  di  12
miglia marine dalla terra piu' vicina ed in acque profonde almeno  25
metri. 
    10. Per liberare le cisterne dai residui del carico  puo'  venire
usato un  sistema  di  ventilazione  approvato  dall'Autorita'.  Tale
sistema deve essere basato sulle norme elaborate dall'Organizzazione. 
Ove occorra procedere ad un ulteriore  lavaggio  della  cisterna,  lo
scarico in mare delle acque di lavaggio dovra' essere, a seconda  dei
casi, conforme ai paragrafi 7, 8 o 9 della presente Norma. 
    11. E'  vietato  lo  scarico  in  mare  delle  sostanze  che  non
appartengono  ancora  ad  una  categoria  o  che  non   siano   state
classificate a titolo provvisorio o che siano valutate  conformemente
alla Norma 4.1 del presente Allegato, nonche' delle acque di zavorra,
delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui  o  miscele
che contengano tali sostanze. 
    12. Le disposizioni della presente Norma non vietano alle navi di
tenere a bordo dei residui di carico delle  categorie  B  o  C  e  di
scaricarle fuori di una zona speciale,  in  base  alle  disposizioni,
rispettivamente, dei paragrafi 2 o 3 della presente Norma. 
    13.  a)  i  Governi  delle  Parti  della  Convenzione  che  siano
rivieraschi di una zona speciale fissano, di comune accordo, la  data
in cui le disposizioni della Norma 7.1 del presente Allegato dovranno
essere soddisfatte, e tale data sara' la data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni dei paragrafi 7, 8, 9 e 10  della  presente  Norma
per  quanto  concerne  dette  zone.  Tale  data   verra'   comunicata
all'Organizzazione con almeno sei mesi  d'anticipo.  L'Organizzazione
notifichera' allora prontamente a tutte le Parti la data fissata; 
      b) se la data di entrata in vigore della  presente  Convenzione
sara' anteriore alla  data  fissata  in  base  al  capoverso  a)  del
presente paragrafo, durante il periodo interinale  saranno  applicate
le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma. 
 
                              Norma 6. 
                             Esclusioni 
 
  La norma 5 del presente Allegato non si applica: 
    a) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive, o di  miscele
che contengano tali sostanze, che si renda necessario  per  garantire
la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare; o 
    b) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o  di  miscele
contenenti tali sostanze che derivino da avaria ad una nave o al  suo
equipaggiamento; 
      i) a condizione che dopo l'avaria o la scoperta  dello  scarico
siano prese tutte le ragionevoli precauzioni per impedire  o  ridurre
lo scarico; e 
      ii) salvo quando l'armatore o il comandante abbiano  agito  con
l'intento di causare l'avaria, o incautamente ed essendo a conoscenza
che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o 
    c) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o  di  miscele
che  contengano  tali  sostanze   approvato   dall'Autorita'   quando
effettuata per la lotta contro determinati casi di  inquinamento  per
ridurre i danni. Qualsiasi scarico di tal genere e' subordinato  alla
approvazione di tutti i Governi nei cui limiti di giurisdizione  tale
scarico debba, secondo ogni previsione, avvenire. 
 
                              Norma 7. 
                        Impianti di raccolta 
 
  1.  I  Governi  delle  Parti  della  Convenzione  si  impegnano  ad
assicurare l'installazione dei seguenti impianti di raccolta  secondo
le necessita' delle navi che utilizzano i  loro  porti,  terminali  o
porti di riparazione: 
    a) i porti ed i terminali di carico e scarico devono disporre  di
impianti capaci di ricevere, senza  imporre  alle  navi  dei  ritardi
anormali, i residui e le  miscele  che  contengono  sostanze  liquide
nocive che in base alle disposizioni del presente Allegato  rimangono
sulle navi che trasportano tali  sostanze  per  essere  poi  da  esse
scaricate; e 
    b) i porti di riparazione delle navi che compiono  riparazioni  a
navi cisterna per prodotti chimici devono disporre  di  impianti  che
siano in grado di ricevere i residui  e  le  miscele  che  contengano
sostanze liquide nocive. 
  2. I  Governi  delle  Parti  determinano  il  tipo  degli  impianti
previsti in base al paragrafo 1 della presente Norma per  ogni  porto
di  carico  e  scarico  per  ogni  terminale  e  per  ogni  porto  di
riparazione sito sul loro territorio e ne informano l'Organizzazione. 
  3. Le Parti notificano all'Organizzazione, per la trasmissione alle
Parti interessate, tutti i casi in cui  ritengano  che  gli  impianti
previsti in base alle disposizioni del  paragrafo  1  della  presente
Norma siano insufficienti. 
 
                              Norma 8. 
                         Misure di controllo 
 
  1. I Governi delle Parti della Convenzione  designano  o  accettano
degli ispettori per garantire l'attuazione della presente Norma. 
 
Sostanze della categoria A in tutte le zone. 
 
  2. a) Quando una cisterna viene scaricata  di  tutto  o  parte  del
carico e non viene pulita,  ne  sara'  fatta  espressa  menzione  sul
registro di carico. 
    b) Fino a che una cisterna non venga pulita, ogni  operazione  di
pompaggio o di travaso effettuata per  quella  cisterna  verra'  pure
annotata sul registro di carico. 
  3. Se la cisterna deve essere lavata: 
    a) l'effluente che deriva dall'operazione di lavaggio deve essere
scaricato dalla nave in un impianto di raccolta, almeno fino a che la
concentrazione della sostanza nello scarico, come indicata da analisi
dei  campioni  prelevati  dall'ispettore  sia  caduta  al  valore  di
concentrazione residua fissato per detta sostanza  nell'Appendice  II
del presente Allegato. Allorche' la concentrazione residua  richiesta
viene  raggiunta,  le  acque  di  lavaggio  delle   cisterne   devono
continuare ad essere  scaricate  nell'impianto  di  raccolta  fino  a
quando la cisterna sia vuota. Le  opportune  annotazioni  relative  a
tali  operazioni  vengono  fatte  sul  registro  di  carico  e   sono
certificate dall'ispettore; e 
    b) quando il  residuo  cosi'  rimasto  nella  cisterna  e'  stato
diluito in un volume d'acqua di almeno il 5 per cento della capacita'
della cisterna, questa miscela puo' essere scaricata  in  mare  sulla
base delle disposizioni, a seconda dei casi, dei capoversi a),  b)  e
c) del paragrafo 1 o dei capoversi a), b) e c) del paragrafo 7  della
Norma 5 del presente Allegato. Le opportune  annotazioni  relative  a
tali operazioni dovranno essere fatte nel registro di carico. 
  4. Quando il Governo della Parte  ricevente  ha  accertato  che  la
misurazione della concentrazione nell'effluente non puo' essere fatta
senza causare con cio' un indebito ritardo alla nave, tale Parte puo'
accettare, a titolo equivalente alla procedura del paragrafo  3,  a),
un altro procedimento, purche': 
    a) l'Autorita' abbia approvato il metodo di pre-pulizia di  detta
cisterna per la  sostanza  in  questione,  conformemente  alle  norme
definite dall'Organizzazione e che la Parte ritenga che  tale  metodo
possa soddisfare le disposizioni pertinenti del  paragrafo  1  o  del
paragrafo  7  della  Norma   5   del   presente   Allegato   riguardo
all'ottenimento delle concentrazioni residui richieste; 
    b)  che  un  ispettore  debitamente   autorizzato   dalla   Parte
certifichi nel registro di carico: 
      i) che la cisterna, la sua pompa ed il suo sistema di tubazioni
sono stati vuotati e che la quantita'  di  carico  che  rimane  nella
cisterna e' uguale o inferiore a quella in funzione  della  quale  il
metodo approvato  di  pre-pulizia  indicato  nel  capoverso  ii)  del
presente paragrafo e' stato elaborato; 
      ii) che  le  operazioni  di  pre-pulizia  sono  state  compiute
conformemente al metodo approvato dall'Autorita' per la cisterna e la
sostanza presa in considerazione; 
      iii) che le acque di lavaggio della cisterna  risultanti  dalla
prepulizia sono state scaricate in un impianto di raccolta e  che  la
cisterna e' vuota; 
    c) che lo scarico in mare di qualsiasi residuo  che  sia  rimasto
nella cisterna venga effettuato conformemente alle  disposizioni  del
capoverso b) del paragrafo 3 della presente Norma e che una opportuna
annotazione venga fatta nel registro di carico. 
 
Sostanze della categoria B fuori delle zone speciali e sostanze della
categoria C in tutte le zone. 
 
  5. Per tutte  le  sostanze  della  categoria  B  fuori  delle  zone
speciali o per qualsiasi carico della categoria C in tutte  le  zone,
il  comandante  della  nave   vigila,   sotto   la   sorveglianza   e
l'approvazione da parte  dell'ispettore  designato  o  nominato,  che
possono essere ritenute necessarie dal Governo della Parte, affinche'
siano osservate tutte le disposizioni seguenti: 
    a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto  il
carico, ma non, viene pulita, ne  sara'  fatta  debita  menzione  sul
registro di carico; 
    b) quando la cisterna deve essere pulita in mare: 
      i) il  sistema  di  tubazioni  del  carico  che  servono  detta
cisterna deve essere drenato e deve farsene  debita  annotazione  sul
registro di carico; 
      ii) la quantita' di sostanza che resta nella cisterna non  deve
essere superiore alla quantita' massima di detta  sostanza  che  puo'
essere scaricata in mare in base alle  disposizioni  della  Norma  5,
paragrafo 2, capoverso c) del  presente  Allegato  fuori  delle  zone
speciali nel caso di sostanze della categoria  B  e  della  Norma  5,
paragrafo 3, capoverso c) e della Norma 5, paragrafo 9, capoverso  c)
del   presente   Allegato   fuori   e   dentro   le   zone   speciali
rispettivamente, per le sostanze della categoria C; e di  cio'  sara'
fatta debita annotazione sul registro di carico; 
      iii) quando si prevede di scaricare in  mare  la  quantita'  di
sostanza residua, si osservano  i  provvedimenti  approvati,  e  deve
essere stata raggiunta  per  la  sostanza  la  diluizione  necessaria
soddisfacente per tale scarico; sul registro di carico ne sara' fatta
la debita annotazione; 
      iv)  se  le  acque  di  lavaggio  della  cisterna  non  vengono
scaricate in mare, ma vengono travasate internamente, ne sara'  fatta
debita menzione nel registro di carico; 
      v) ogni ulteriore scarico in mare di  tali  acque  di  lavaggio
della cisterna sara' effettuato conformemente alle disposizioni della
Norma 5 del presente Allegato, riguardanti la rispettiva  zona  e  la
categoria della sostanza presa in considerazione; 
    c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: 
      i) le acque di lavaggio devono essere scaricate in un  impianto
di raccolta e ne viene fatta debita annotazione sul registro di 
carico; o 
      ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo e  ne
viene fatta debita annotazione sul registro di carico,  indicando  la
posizione e l'eliminazione delle acque di lavaggio; 
    d) se, dopo che una sostanza della categoria C e' stata scaricata
in una zona speciale, restano a bordo dei residui e  delle  acque  di
lavaggio che devono essere conservate fino a  che  la  nave  non  sia
fuori della zona speciale, il comandante ne fa  debita  menzione  sul
registro di carico e si applicano le disposizioni della Norma 5.3 del
presente Allegato. 
 
Sostanze della categoria B nelle zone speciali. 
 
  6. Per tutte le sostanze della categoria B nelle zone speciali,  il
comandante della nave vigila, sotto la sorveglianza e  l'approvazione
da parte dell'ispettore designato  o  nominato,  che  possono  essere
ritenute  necessarie  dal  Governo  della  Parte,   affinche'   siano
osservate tutte le disposizioni seguenti: 
    a) quando una cisterna viene svuotata di una parte o di tutto  il
carico, ma non viene pulita,  ne  viene  fatta  debita  menzione  sul
registro di carico; 
    b) fintanto  che  detta  cisterna  non  viene  pulita,  tutte  le
operazioni di pompaggio  o  di  travaso  relative  ad  essa  vengono,
annotate sul registro di carico; 
    c)  quando  la  cisterna  deve  essere  lavata,  l'effluente  del
lavaggio, che deve contenere un volume di acqua eguale almeno  a  0,5
per  cento  della  capacita'  totale  della  cisterna,  deve   essere
scaricato in un impianto di  raccolta  fino  a  svuotamento  completo
della cisterna stessa, del  suo  dispositivo  di  pompaggio  e  delle
tubazioni; di cio' viene fatta debita  annotazione  sul  registro  di
carico; 
    d) se la cisterna deve essere ulteriormente pulita e  vuotata  in
mare il comandante deve: 
      i) assicurarsi che siano seguiti i  procedimenti  approvati  di
cui alla Norma 5, paragrafo 8, capoverso c) e siano fatte  le  debite
annotazioni sul registro di carico; e 
      ii) assicurarsi che ogni scarico in mare avvenga in  base  alle
disposizioni della Norma 5, paragrafo 8, del presente Allegato e  sia
fatta la debita annotazione sul registro di carico; 
    e) se, dopo che una sostanza della categoria B e' stata scaricata
in una zona speciale, restano a bordo dei residui o  delle  acque  di
lavaggio che devono essere conservate fino a  che  la  nave  non  sia
fuori della zona speciale, il comandante lo indichera' con una debita
annotazione  sul  registro  di  carico  e   verranno   applicate   le
disposizioni della Norma 5 2 del presente Allegato. 
 
Sostanze della categoria D in tutte le zone. 
 
  7. Per ogni  sostanza  della  categoria  D,  il  comandante  vigila
affinche' siano applicate le seguenti disposizioni: 
    a) quando una cisterna deve essere svuotata di parte o  di  tutto
il carico ma non viene pulita, ne viene fatta debita annotazione  sul
registro di carico; 
    b) quando la cisterna e' pulita in mare: 
      i) il sistema di tubazioni del carico  che  serve  la  cisterna
deve essere drenato e di cio'  viene  fatta  debita  annotazione  sul
registro di carico; 
      ii) quando si prevede di scaricare in mare la quantita' residua
di sostanza, questa deve essere diluita cosi' che la miscela ottenuta
corrisponda alle condizioni richieste; debita  annotazione  ne  sara'
fatta sul registro di carico; 
      iii) se le acque di lavaggio della cisterna non sono  scaricate
in mare se per quella cisterna si da' luogo a qualche travaso interno
o a lavaggi ne viene fatta debita annotazione sul registro di carico; 
      iv) ogni ulteriore scarico in mare di tali acque di lavaggio si
effettua conformemente alle disposizioni della Norma 5, paragrafo  4,
del presente Allegato; 
    c) quando la cisterna deve essere pulita in porto: 
      i) le acque di lavaggio delle cisterne devono essere  scaricate
in un impianto di raccolta e  ne  viene  fatta  debita  menzione  sul
registro di carico; o 
      ii) le acque di lavaggio devono essere trattenute a bordo della
nave ne viene fatta  sul  registro  di  carico  una  annotazione  che
precisi la localita' e la eliminazione delle acque di lavaggio  delle
cisterne. 
 
Scarichi provenienti da una cisterna di decantazione. 
 
  8. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di  una  cisterna
di decantazione, comprese le acque delle sentine dei locali pompe che
contengano una sostanza  della  categoria  A  o  una  sostanza  delle
categorie A o B  all'interno  di  una  zona  speciale  devono  essere
scaricati in un impianto di raccolta  conformemente,  a  seconda  dei
casi, alle disposizioni contenute nella Norma 5, paragrafi 1, 7 od 8,
del presente Allegato; debita annotazione viene fatta nel registro di
carico. 
  9. Tutti i residui che vengono conservati a bordo di  una  cisterna
di decantazione, comprese le acque delle sentine  dei  locali  pompe,
che contengano una  sostanza  della  categoria  B  fuori  delle  zone
speciali o della categoria C in tutte le zone in quantita'  superiore
alle quantita' massime fissate, a seconda dei casi,  nella  Norma  5,
paragrafi 2 c), 3 c) a 9 c)  del  presente  Allegato,  devono  essere
scaricati in un impianto di raccolta e ne deve  essere  fatta  debita
annotazione sul registro di carico. 
 
                              Norma 9. 
                         Registro di carico. 
 
  1. Tutte le navi alle quali si applica il presente Allegato  devono
avere un registro di carico, come parte dei libri ufficiali di  bordo
o altrimenti, nella forma stabilita nell'Appendice  IV  del  presente
Allegato. 
  2. Per ogni cisterna della nave, si devono fare,  sul  registro  di
carico, delle annotazioni ogniqualvolta a bordo  si  proceda  ad  una
qualsiasi delle seguenti operazioni concernenti le  sostanze  liquide
nocive: 
    i) caricazione del carico; 
    ii) scaricazione del carico; 
    iii) travaso del carico; 
    iv) travaso del carico, di residui o di miscele contenenti carico
in una cisterna di decantazione; 
    v) pulizia di cisterne del carico; 
    vi) travaso di cisterne di decantazione; 
    vii) zavorramento di cisterne del carico; 
    viii) travaso di acqua di zavorra inquinata; 
    ix) scarico in  mare  eseguito  conformemente  alle  disposizioni
contenute nella Norma 5 del presente Allegato. 
  3. Nel caso di scarico  intenzionale  o  accidentale  di  qualsiasi
sostanza liquida nociva o miscela contenente tali sostanze, ai  sensi
dell'articolo 7 della  presente  Convenzione  e  della  Norma  6  del
presente Allegato, le circostanze ed i motivi  dello  scarico  devono
essere annotati nel registro di carico. 
  4. Quando un ispettore nominato o  autorizzato  dal  Governo  della
Parte della Convenzione per la sorveglianza delle operazioni a  norma
del presente Allegato procede alla ispezione di una nave, egli ne  fa
debita annotazione sul registro di carico. 
  5. Ogni operazione considerata ai paragrafi 2 e  3  della  presente
Norma viene, appena possibile, annotata in modo completo nel registro
di   carico   cosi'   che   tutte   le   annotazioni   corrispondenti
all'operazione  siano  registrate.  Ogni  annotazione  viene  firmata
dall'ufficiale  o  dagli  ufficiali  responsabili  delle   operazioni
suddette, e quando l'equipaggio e'  al  completo  ogni  foglio  viene
firmato dal comandante. Le annotazioni  vengono  fatte  nella  lingua
ufficiale dello Stato  di  cui  la  nave  e'  autorizzata  a  battere
bandiera e, per le navi in possesso di un certificato  internazionale
di prevenzione dell'inquinamento per il trasporto di sostanze liquide
nocive alla rinfusa (1973) in inglese  o  in  francese.  In  caso  di
controversia o di divergenza, fanno fede le annotazioni scritte nella
lingua ufficiale dello Stato di cui la nave batte bandiera. 
  6. Il registro di carico deve essere tenuto in luogo tale da essere
prontamente disponibile per l'ispezione e, salvo il caso  di  navi  a
rimorchio senza equipaggio, deve trovarsi a bordo  della  nave.  Esso
deve essere conservato per un  periodo  di  due  anni  dopo  la  data
dell'ultima registrazione. 
  7. Quando una qualsiasi nave cui si applichi il  presente  Allegato
si trovi in uno dei suoi porti, l'Autorita' competente del Governo di
una Parte puo'  verificare  il  registro  di  carico  a  bordo.  Puo'
estrarne delle copie ed esigerne  la  certificazione  dal  comandante
della nave. In caso  di  procedimento  giudiziario,  qualsiasi  copia
debitamente certificata dal comandante puo' essere ammessa come prova
dei fatti riferiti nel registro di carico. L'ispezione  del  registro
di carico e la redazione, da parte delle autorita'  competenti  delle
copie certificate in base alle disposizioni  del  presente  paragrafo
devono essere fatte  nel  modo  piu'  rapido  onde  evitare  indebiti
ritardi alla nave. 
 
                              Norma 10. 
                               Visite 
 
  1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato  e  che
trasportano  sostanze  liquide  nocive  alla  rinfusa  devono  essere
ispezionate come segue: 
    a) una visita iniziale consistente nell'ispezione completa  della
struttura della nave, del suo equipaggiamento,  dei  suoi  accessori,
delle sue sistemazioni e dei suoi materiali per  tutto  cio'  che  si
riferisce al presente Allegato  sara'  fatta  prima  dell'entrata  in
servizio della nave o prima che sia rilasciato per la prima volta  il
certificato prescritto in base alla Norma 11 del presente Allegato; 
    b)   delle   visite   periodiche   ad   intervalli    specificati
dall'Autorita' ma non superiori a  cinque  anni,  che  permettano  di
accertare che la  struttura,  l'equipaggiamento,  gli  accessori,  le
sistemazioni ed i materiali soddisfino pienamente  alle  prescrizioni
del presente Allegato. Tuttavia, quando  la  durata  del  certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento relativo al trasporto
di sostanze  liquide  nocive  alla  rinfusa  (1973)  venga  prorogata
conformemente ai  paragrafi  2  o  4  della  Norma  12  del  presente
Allegato,  l'intervallo  tra  le  visite  periodiche  potra'   essere
prorogato corrispondentemente; 
    c)   delle   visite   intermedie   ad   intervalli    specificati
dall'Autorita' ma non superiori a  trenta  mesi,  che  permettano  di
accertare che l'equipaggiamento ed i sistemi  di  pompaggio  e  delle
tubazioni siano del tutto conformi alle pertinenti  disposizioni  del
presente Allegato e in buono stato di  funzionamento.  Queste  visite
devono essere annotate nel certificato internazionale di  prevenzione
dell'inquinamento relativo al trasporto di  sostanze  liquide  nocive
alla rinfusa (1973) rilasciato in base alla  Norma  11  del  presente
Allegato. 
  2.  Per  quanto  concerne  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente Allegato, le visite alle navi devono essere  effettuate  dai
funzionari dell'Autorita'.  Questa  puo'  tuttavia  incaricare  delle
visite o degli ispettori nominati a tale scopo o degli  organismi  da
essa riconosciuti. In ogni caso,  l'Autorita'  interessata  si  rende
interamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia  delle
visite. 
  3. Dopo il completamento di una  qualunque  delle  visite  previste
dalla presente norma non si dovra' apportare, senza  l'autorizzazione
dell'Autorita', alcun sostanziale cambiamento, eccettuata la semplice
sostituzione di attrezzature e accessori, tanto alla struttura  della
nave, che  al  suo  equipaggiamento,  ai  suoi  accessori,  alle  sue
sistemazioni e ai  suoi  materiali  che  siano  stati  oggetto  della
visita. 
 
                              Norma 11. 
                       Rilascio di certificati 
 
  1. Dopo una visita eseguita in conformita' delle disposizioni della
Norma 10 del presente Allegato, ad ogni nave che  trasporti  sostanze
liquide nocive  e  che  compia  viaggi  a  destinazione  di  porti  o
terminali al largo  sotto  la  giurisdizione  di  altre  Parti  della
Convenzione,  viene  rilasciato  un  certificato  internazionale   di
prevenzione  dell'inquinamento  relativo  al  trasporto  di  sostanze
liquide nocive alla rinfusa (1973). 
  2. Detto certificato viene rilasciato dall'Autorita' oppure  da  un
agente o da un organismo debitamente da  essa  autorizzato.  In  ogni
caso l'Autorita' si assume la piena responsabilita'  del  certificato
rilasciato. 
  3. a) Il Governo di una Parte puo',  su  richiesta  dell'Autorita',
far  visitare  una  nave;  e  se  ritiene  che  siano  osservate   le
disposizioni del presente Allegato, rilascia alla nave un certificato
o ne autorizza  il  rilascio,  conformemente  alle  disposizioni  del
presente Allegato. 
    b) Non appena possibile, una copia del certificato ed  una  copia
del rapporto relativo alla visita devono essere inviate all'Autorita'
che ne ha fatto richiesta. 
    c) Un certificato cosi'  rilasciato  contiene  una  dichiarazione
attestante che esso e' stato rilasciato su richiesta  dell'Autorita';
esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni  di
un certificato rilasciato conformemente al paragrafo 1 della presente
Norma. 
    d) Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento
relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa  (1973)
non puo' essere rilasciato alle navi  che  battono  bandiera  di  uno
Stato che non faccia parte della Convenzione. 
  4. Il certificato viene redatto in una lingua ufficiale dello Stato
che lo rilascia conformemente al modello che figura nell'Appendice  V
del presente Allegato. Se la lingua utilizzata non e'  ne'  l'inglese
ne' il francese, il testo deve comprendere una traduzione in  una  di
dette lingue. 
 
                              Norma 12. 
               Durata della validita' del certificato 
 
  1. Il certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
relativo al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa  (1973)
e'  rilasciato  per  un  periodo  la  cui  durata   viene   stabilita
dall'Autorita'; tale durata non puo' essere superiore a cinque anni a
partire dalla data del rilascio, salvo quanto previsto ai paragrafi 2
e 4 della presente Norma. 
  2. Se una nave, alla data di scadenza del suo certificato,  non  si
trova in un porto o in un terminale al largo sotto  la  giurisdizione
di una Parte della Convenzione di cui essa e' autorizzata  a  battere
bandiera,  la  validita'  del  certificato  puo'   essere   prorogata
dall'Autorita', ma tale proroga puo' essere  accordata  soltanto  per
permettere alla nave di portare a termine il  suo  viaggio  verso  lo
Stato di cui e' autorizzata a  battere  bandiera  o  nel  quale  deve
essere ispezionata e questo soltanto nel caso che tale misura  appaia
opportuna e ragionevole. 
  3. Nessun certificato puo' essere in  tal  modo  prorogato  per  un
periodo superiore a cinque mesi e  la  nave  che  benefici  di  detta
proroga non ha il diritto,  quando  arriva  nello  Stato  di  cui  e'
autorizzata  a  battere  bandiera  o  nel  porto  dove  deve   essere
ispezionata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere ottenuto
un nuovo certificato. 
  4. Un certificato che non sia stato  prorogato  conformemente  alle
disposizioni  del  paragrafo  2  della  presente  Norma  puo'  essere
prorogato dall'Autorita' per un periodo non superiore a un mese dalla
data di scadenza indicata sul certificato. 
  5. Il certificato non e' piu'  valido  quando  la  struttura  della
nave, il suo equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni o i suoi
materiali prescritti nel presente Allegato abbiano subito sostanziali
modifiche, senza il consenso dell'Autorita', che non siano  state  la
semplice sostituzione di parti dell'equipaggiamento o di accessori ai
fini  della  riparazione  o  della  manutenzione,  o  se  le   visite
intermedie specificate dall'Autorita' conformemente  alla  Norma  10,
paragrafo 1 c) del presente Allegato non siano state effettuate. 
  6.  Subordinatamente  alle  disposizioni  del  paragrafo  7   della
presente Norma qualunque certificato rilasciato ad una  nave  non  e'
piu' valido quando essa passa a battere bandiera di un altro Stato. 
  7. Quando una nave passa a battere bandiera di un'altra  Parte,  il
certificato conserva la sua validita' per un  periodo  di  tempo  non
superiore a cinque mesi, se la data di scadenza va oltre la  fine  di
tale periodo di tempo, o fino alla data in cui  l'Autorita'  rilascia
un altro certificato in sostituzione del primo, se tale data e'  piu'
vicina. Appena possibile, dopo il  cambiamento  di  nazionalita',  il
Governo della Parte di cui la nave era autorizzata  prima  a  battere
bandiera, rimette all'Autorita' una copia del certificato di  cui  la
nave era fornita prima del cambiamento e, se possibile, una copia del
rapporto relativo all'ispezione. 
 
                              Norma 13. 
          Disposizioni per ridurre l'inquinamento fortuito 
 
  1.  La   progettazione,   la   costruzione,   l'equipaggiamento   e
l'esercizio delle navi che trasportano alla  rinfusa  delle  sostanze
liquide nocive soggette  alle  disposizioni  del  presente  Allegato,
devono essere tali da ridurre al minimo lo scarico fortuito  in  mare
di tali sostanze. 
  2. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 1  della  presente
Norma, i Governi delle Parti  devono  emanare  o  far  emanare  delle
prescrizioni  particolareggiate  sulla  progettazione,   costruzione,
equipaggiamento ed esercizio di dette navi. 
  3. Per quanto concerne le navi cisterna per  prodotti  chimici,  le
prescrizioni indicate nel paragrafo 2  della  presente  Norma  devono
comprendere almeno tutte le disposizioni contenute nel "Codice per la
costruzione e l'equipaggiamento delle navi che  trasportano  prodotti
chimici alla  rinfusa"  adottato  dall'Assemblea  dell'Organizzazione
nella risoluzione A.  212  (VII)  e  come  potra'  essere  modificato
dall'Organizzazione, a condizione che gli emendamenti a  tale  codice
siano adottati, entrino in vigore e divengano efficaci  conformemente
alle  disposizioni  dell'articolo  16  della   presente   Convenzione
relativa alle procedure di  emendamento  applicabili  alle  appendici
degli Allegati. 
                             APPENDICE I 
 
            DIRETTIVE PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE 
                    DELLE SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE 
 
Categoria A. 
 
  Sostanze che sono bioaccumulabili e suscettibili di  costituire  un
pericolo per la vita acquatica e per la  salute  umana,  o  che  sono
altamente tossiche per la vita acquatica (grado di  pericolosita'  4,
definito con l'espressione TLm inferiore a  1  ppm);  appartengono  a
questa categoria anche certe sostanze moderatamente tossiche  per  la
vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con  l'espressione
TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm), quando si  dia
una importanza particolare a fattori  di  pericolo  addizionali  o  a
caratteristiche speciali di tali sostanze. 
 
Categoria B. 
 
  Sostanze che sono bioaccumulabili con ritenzione breve, dell'ordine
di  una  settimana  o  inferiore  ad  una  settimana;  o   che   sono
suscettibili di alterare l'alimento marino; o che sono  moderatamente
tossiche per la vita acquatica (grado di  pericolosita'  3,  definito
con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed  inferiore  a  10
ppm);  appartengono  a  questa   categoria   anche   certe   sostanze
leggermente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2,
definito con l'espressione  TLm  eguale  o  maggiore  di  10  ppm  ed
inferiore a 100 ppm), quando si  dia  una  importanza  particolare  a
fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di dette
sostanze. 
 
Categoria C. 
 
  Sostanze che sono lievemente tossiche per la vita acquatica  (grado
di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o  maggiore
di 10 ppm ed inferiore a 100  ppm);  appartengono  a  tale  categoria
anche alcune sostanze non tossiche per la vita  acquatica  (grado  di
pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore  di
100 ppm ed inferiore  a  1000  ppm)  quando  si  dia  una  importanza
particolare a fattori di pericolo addizionali o alle  caratteristiche
speciali di tali sostanze. 
 
Categoria D. 
 
  Sostanze che in pratica non sono tossiche  per  la  vita  acquatica
(grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione  TLm  eguale  o
maggiore di 100 ppm ed inferiore a  1000  ppm);  o  che  formano  dei
depositi sul fondo del mare con una elevata richiesta  biochimica  di
ossigeno (BOD); o che sono altamente pericolose per la  salute  umana
con un LD50 minore di 5 mg/kg; o che causano una  moderata  riduzione
delle attrattive dei luoghi per la loro persistenza,  gli  odori,  le
caratteristiche  tossiche  o  irritanti,  che  sono  suscettibili  di
nuocere all'utilizzazione delle spiagge;  o  che  sono  moderatamente
pericolose per la salute umana, con un LD50 eguale o  maggiore  di  5
mg/kg e inferiore a 50 mg/kg e producono una lieve diminuzione  delle
attrattive dei luoghi. 
 
Altre sostanze liquide (ai fini della Norma 4 del presente Allegato). 
 
  Sostanze diverse da quelle classificate nelle suddette categorie A,
B, C e D. 
                            APPENDICE II 
 
        LISTA DELLE SOSTANZE NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
                            APPENDICE III 
 
 
    ELENCO DELLE ALTRE SOSTANZE LIQUIDE TRASPORTATE ALLA RINFUSA 
 
  Acetato di isopropile 
  Acetato di metilamile 
  Acetonitrile (cianuro di metile) 
  Acqua 
  Alcoli grassi (C12 - C20 ) 
  Alcool amilico terziario 
  Alcool butilico normale 
  Alcool decilico normale 
  Alcool etilico 
  Alcool isodecilico 
  Alcool isopropilico 
  Alcool metilico 
  Alcool ottildecilico 
  Butirrolattone 
  Cloruro di calcio (soluzione) 
  Dietanolammina 
  Dietilene-glicol 
  Dipentene 
  Dipropilene-glicol 
  Esano normale 
  Eptano normale 
  Eptene (miscela di isomeri) 
  Etere butilico 
  Etilene-glicol 
  Glicerina 
  Latte 
  Ligroina 
  Melasse 
  Metil-etil-chetone (2 butanone) 
  Olio di fegato di merluzzo 
  Olio di noci di cocco 
  Olio di oliva 
  Olio di ricino 
  Ossido di propilene 
  Polipropilen-glicol 
  Propilene tetramero 
  Propilene trimero 
  Sorbitolo 
  Succo di limone 
  Tridecanolo 
  Trietilene-glicol 
  Trietilene tetramina 
  Tripropilen-glicol 
  Vino 
  Zolfo liquido 
                            APPENDICE IV 
 
REGISTRO DI CARICO PER  LE  NAVI  CHE  TRASPORTANO  SOSTANZE  LIQUIDE
                         NOCIVE ALLA RINFUSA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
                             APPENDICE V 
 
                       Modello di certificato 
 
CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO  RELATIVO
     AL TRASPORTO DI SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA (1973) 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                            ALLEGATO III 
 
NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE  NOCIVE
TRASPORTATE PER MARE IN COLLI O IN  CONTENITORI,  IN  CISTERNE  O  IN
                VAGONI CISTERNA STRADALI E FERROVIARI 
 
                              Norma 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Salvo espressa disposizione contraria,  le  norme  del  presente
Allegato si applicano a tutte le navi che trasportano sostanze nocive
in  colli,  o  in  contenitori,  o  in  contenitori-cisterna   o   in
vagoni-cisterna stradali e ferroviari. 
  2. Tale trasporto di sostanze nocive e'  vietato  a  meno  che  non
venga  effettuato  conformemente  alle  disposizioni   del   presente
Allegato. 
  3. Per completare le disposizioni del presente Allegato, il Governo
di ciascuna Parte contraente della Convenzione  emana  o  fa  emanare
norme particolareggiate  relative  all'imballaggio,  alla  marcatura,
all'etichettatura,  ai   documenti,   allo   stivaggio,   ai   limiti
quantitativi, alle eccezioni e alle notifiche, al fine di prevenire o
ridurre al minimo l'inquinamento  dell'ambiente  marino  da  sostanze
nocive. 
  4. Ai fini del presente Allegato gli imballaggi, i  contenitori,  i
contenitori-cisterna, i vagoni-cisterna  stradali  e  ferroviari  che
sono gia' stati usati per il trasporto di sostanze nocive sono  anche
essi considerati come sostanze nocive, a meno  che  non  siano  state
prese  sufficienti  precauzioni  al  fine  di  assicurare   che   non
contengano piu' alcun residuo pericoloso per l'ambiente marino. 
 
                              Norma 2. 
                             Imballaggio 
 
  Gli  imballaggi,   i   contenitori,   i   contenitori-cisterna,   i
vagoni-cisterna stradali e ferroviari devono essere tali  da  ridurre
al minimo i pericoli ai quali e' esposto  l'ambiente  marino,  tenuto
conto dei loro contenuto specifico. 
 
                              Norma 3. 
                      Marcatura e etichettatura 
 
  Ogni  collo,  sia  spedito  individualmente  che  in  gruppi  o  in
contenitori,  ogni  contenitore,  ogni   contenitore-cisterna,   ogni
vagone-cisterna  stradale  e  ferroviario,  contenenti  una  sostanza
nociva  devono  essere  contrassegnati  in  modo  durevole   con   la
denominazione  tecnica  esatta  (la  denominazione  commerciale   non
dovrebbe essere  utilizzata  al  posto  della  denominazione  tecnica
esatta) e  inoltre  provvisti  di  una  etichetta  o  di  un  marchio
distintivo  che  indichi  che  il  contenuto  e'  pericoloso.  Questa
identificazione  deve  essere  completata,  se  e'   possibile,   con
qualsiasi altro mezzo, per esempio indicando il numero di riferimento
delle Nazioni Unite. 
 
                              Norma 4. 
                              Documenti 
 
  1. In tutti i documenti relativi al trasporto in mare  di  sostanze
nocive in cui viene fatta menzione  di  dette  sostanze,  si  usa  la
denominazione tecnica esatta della sostanza (e non  la  denominazione
commerciale). 
  2. I documenti di spedizione  forniti  dallo  spedizioniere  devono
comprendere un certificato o una dichiarazione  che  attesta  che  il
carico  presentato  per  il  trasporto  e'  adeguatamente  imballato,
marcato e etichettato e in condizioni tali da  ridurre  al  minimo  i
pericoli che il suo trasporto puo' presentare per l'ambiente marino. 
  3. Qualunque nave che trasporta sostanze nocive deve possedere  uno
speciale elenco o manifesto in cui sono menzionate le sostanze nocive
imbarcate e il luogo in cui si trovano. Invece di detto elenco  o  di
detto  manifesto,  puo'  essere   usato   un   piano   di   stivaggio
particolareggiato che indica il luogo in  cui  si  trovano  tutte  le
sostanze nocive a bordo. Copie di detti documenti verranno conservate
anche a terra dall'armatore della nave o da  un  suo  rappresentante,
finche' le sostanze nocive non saranno state scaricate. 
  4. Quando una nave possiede un elenco, un manifesto speciale  o  un
piano   di   stivaggio   particolareggiato,   in   conformita'   alle
disposizioni  in  vigore  della  Convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia della vita umana in mare relative al trasporto di  merci
pericolose, i documenti  richiesti  ai  fini  del  presente  Allegato
possono  essere  riuniti  con  i  documenti   relativi   alle   merci
pericolose. Quando i documenti sono combinati, deve essere fatta  una
netta distinzione tra le merci pericolose e le sostanze nocive. 
 
                              Norma 5. 
                              Stivaggio 
 
  Le sostanze nocive vengono stivate e fissate in  modo  appropriato,
da ridurre al minimo i pericoli per l'ambiente marino, senza arrecare
pregiudizio alla sicurezza della nave e delle persone a bordo. 
 
                              Norma 6. 
                         Limiti quantitativi 
 
  Puo' essere necessario, per validi motivi  scientifici  e  tecnici,
vietare il trasporto su una data nave di alcune sostanze  nocive  che
sono molto pericolose per l'ambiente marino o limitare  la  quantita'
di dette sostanze che puo' essere trasportata  da  una  stessa  nave.
Fissando tali limiti, bisogna  tenere  in  debita  considerazione  le
dimensioni, la costruzione e l'equipaggiamento  della  nave,  nonche'
l'imballaggio e le proprieta' intrinseche di ciascuna sostanza. 
 
                              Norma 7. 
                              Eccezioni 
 
  1. Lo scarico per getto in mare  di  merci  nocive  trasportate  in
colli, in contenitori, in  contenitori-cisterna,  in  vagoni-cisterna
stradali o ferroviari e' vietato, a meno che non sia  necessario  per
garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite  umane  in
mare. 
  2. Con  riserva  delle  disposizioni  della  presente  Convenzione,
misure adeguate potranno essere adottate in funzione delle proprieta'
fisiche,  chimiche  e   biologiche   delle   sostanze   nocive,   per
disciplinare lo scarico in mare delle acque di  pulitura  delle  loro
perdite,  a  condizione  che  l'applicazione  di  dette  misure   non
comprometta la sicurezza della nave e delle persone a bordo. 
 
                              Norma 8. 
                              Notifica 
 
  In caso di alcune sostanze nocive che potrebbero  essere  segnalate
dal Governo di una Parte alla Convenzione, il comandante o l'armatore
della nave, o un suo rappresentante, notifica all'autorita'  portuale
competente la  sua  intenzione  di  caricare  o  di  scaricare  dette
sostanze almeno 24 ore prima di detta operazione. 
                             ALLEGATO IV 
 
          NOME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO 
                   DA ACQUE DI SCARICO DELLE NAVI 
 
                              Norma 1. 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Allegato: 
    1. Per "nave nuova" si intende una nave: 
      a) il cui contratto di costruzione e'  stato  stipulato  o,  in
assenza di un contratto di  costruzione,  la  cui  chiglia  e'  stata
impostata o la cui costruzione si trova ad uno stato  di  avanzamento
equivalente, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato 
o successivamente; o 
      b) la cui consegna  viene  effettuata  tre  anni  o  piu'  dopo
l'entrata in vigore del presente Allegato. 
    2. Per "nave esistente" si intende una nave che non e' una  "nave
nuova". 
    3. Per "acque di scarico" si intende: 
      a) drenaggio e altri rifiuti provenienti da un  qualunque  tipo
di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c.; 
      b) drenaggio proveniente  da  lavabi,  tinozze  e  condotte  di
scarico situate nei locali riservati a cure mediche (infermeria, sala
di assistenza medica, eccetera); 
      c)  drenaggio  proveniente  dagli  spazi  utilizzati   per   il
trasporto di animali viventi; 
      d) le  altre  acque  di  rifiuto  qualora  siano  mescolate  ai
drenaggi sopra menzionati; 
    4. Per "cisterna  di  raccolta"  si  intende  qualunque  cisterna
destinata a raccogliere e a conservare le acque di scarico. 
    5. Con l'espressione "a  partire  dalla  terra  piu'  vicina"  si
intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare
territoriale del territorio in  questione  conformemente  al  diritto
internazionale; tuttavia  ai  fini  della  presente  Convenzione  con
l'espressione  "a  partire  dalla  terra  piu'  vicina"  della  costa
nord-est dell'Australia si intende a partire da una  linea  tracciata
da un punto di latitudine 11° Sud e di longitudine 142°08'  Est  fino
ad un punto della costa australiana di latitudine 10°35' Sud, poi tra
i seguenti punti: 
 
longitudine 141°55' Est fino ad un punto di latitudine 10°00' Sud 
longitudine 142°00' Est fino ad un punto di latitudine 9°10' Sud 
longitudine 143°52' Est fino ad un punto di latitudine 9°00' Sud 
longitudine 144°30' Est fino ad un punto di latitudine 13°00' Sud 
longitudine 144°00' Est fino ad un punto di latitudine 15°00' Sud 
longitudine 146°00' Est fino ad un punto di latitudine 18°00' Sud 
longitudine 147°00' Est fino ad un punto di latitudine 21°00' Sud 
longitudine 153°00' Est fino ad un punto della costa  australiana  in
latitudine 24°42' Sud, longitudine 153°15' Est. 
 
                              Norma 2. 
                        Campo di applicazione 
 
  Le disposizioni del presente Allegato si applicano: 
    a) i) alle navi nuove la cui stazza lorda sia  pari  o  superiore
alle 200 tonnellate; 
      ii) alle navi nuove la cui stazza lorda sia inferiore alle  200
tonnellate e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; 
      iii) alle navi nuove la cui stazza lorda non sia misurata e che
sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; e 
    b) i) alle  navi  esistenti  la  cui  stazza  lorda  sia  pari  o
superiore alle 200 tonnellate, 10 anni dopo l'entrata in  vigore  del
presente Allegato; 
      ii) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia inferiore  alle
200 tonnellate e che sono autorizzate al  trasporto  di  piu'  di  10
persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; e 
      iii) alle navi esistenti la cui stazza lorda non sia misurata e
che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone, 10  anni  dopo
l'entrata in vigore del presente Allegato. 
 
                              Norma 3. 
                              Ispezioni 
 
  1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato  e  che
effettuano viaggi verso porti o terminali situati al  largo  entro  i
confini  giurisdizionali  di  altre  Parti  alla   Convenzione   sono
sottoposte alle ispezioni qui di seguito specificate: 
    a)una visita iniziale della nave,  prima  della  sua  entrata  in
servizio o prima che le venga rilasciato,  per  la  prima  volta,  il
certificato prescritto dalla Norma 4 del  presente  Allegato;  questa
visita dovra' comprendere tutti quegli  accertamenti  che  assicurino
che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: 
      i) quando una nave e' dotata di un impianto per il  trattamento
delle acque di scarico, esso  deve  essere  conforme  alle  norme  di
sfruttamento stabilite in conformita' alle  norme  ed  ai  metodi  di
prova messi a punto dall'Organizzazione; 
      ii)  quando  la  nave  e'   dotata   di   un   dispositivo   di
polverizzazione e di disinfezione delle acque usate, tale dispositivo
deve essere del tipo approvato dall'Autorita'; 
      iii) quando la nave e' dotata di una cisterna di  raccolta,  la
cui  capacita'   deve   essere   sufficiente,   secondo   il   parere
dell'Autorita', a conservare tutte le acque di  scarico  della  nave,
tenendo conto del servizio della nave, del numero di persone a  bordo
e degli altri fattori pertinenti. La cisterna di raccolta deve essere
munita di un dispositivo che indichi visibilmente la quantita' del 
contenuto; e 
      iv) quando la  nave  e'  dotata  di  una  tubatura  che  sbocca
all'esterno, permettendo lo scarico delle acque usate in impianti  di
raccolta,  e  tale  tubatura  e'  munita  di  un  raccordo  a   terra
standardizzato conforme alla norma 11 del presente Allegato. 
  La visita deve essere tale da garantire che l'equipaggiamento,  gli
accessori, le sistemazioni e i materiali  siano  pienamente  conformi
alle relative disposizioni del presente Allegato; 
    b) visite  periodiche  ad  intervalli  stabiliti  dall'Autorita',
purche' non superino i cinque anni, e che permettano di accertare che
l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali sono
pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; 
tuttavia,  in  caso  di  proroga   della   durata   del   certificato
internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque  di  scarico
(1973), conformemente alle disposizioni dei paragrafi  2  e  4  della
Norma  7  del  presente  Allegato,  gli  intervalli  tra  le   visite
periodiche possono essere prolungati corrispondentemente. 
  2. Per quanto  riguarda  le  navi  che  non  sono  sottoposte  alle
disposizioni  del  paragrafo  1  della  presente  Norma,  l'Autorita'
stabilisce le misure da  adottare  affinche'  vengano  rispettate  le
disposizioni del presente Allegato. 
  3. Le visite alle navi, per quanto  concerne  l'applicazione  delle
disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da  funzionari
dell'Autorita'; tuttavia l'Autorita' puo'  affidare  tali  visite  ad
ispettori nominati a tale scopo, o ad organismi da essa  autorizzati.
In ogni caso, l'Autorita' interessata  si  rende  pienamente  garante
della completa esecuzione e dell'efficacia delle ispezioni. 
  4. Dopo una qualunque delle visite previste dalla  presente  Norma,
non si potra' apportare, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alcun
sostanziale  cambiamento,  tranne  che  una   semplice   sostituzione
all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni e ai materiali
che sono stati oggetto della visita. 
 
                              Norma 4. 
                      Rilascio dei certificati 
 
  1. Un certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
da acque di scarico (1973) viene rilasciato, a seguito  della  visita
effettuata  in  conformita'  alle  disposizioni  della  Norma  3  del
presente Allegato, a tutte le navi che effettuano viaggi verso  porti
o terminali situati al largo posti sotto la  giurisdizione  di  altre
Parti della Convenzione. 
  2. Questo certificato viene  rilasciato  dall'Autorita',  o  da  un
agente o da un organismo da essa  debitamente  autorizzato.  In  ogni
caso, l'Autorita' assume la  piena  responsabilita'  del  certificato
rilasciato. 
 
                              Norma 5. 
       Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo 
 
  1. Il Governo di una Parte della  Convenzione  puo',  su  richiesta
dell'Autorita',  far  visitare  una  nave  e  se  ritiene  che  siano
osservate le disposizioni del presente Allegato puo' rilasciare o far
rilasciare alla nave un  certificato  internazionale  di  prevenzione
dell'inquinamento da  acque  di  scarico  (1973)  in  conformita'  al
presente Allegato. 
  2. Una copia del certificato ed una copia del  rapporto  di  visita
vengono inviate, appena possibile, all'Autorita' che ha richiesto  la
visita. 
  3. Un certificato cosi' rilasciato deve contenere una dichiarazione
attestante che esso e' rilasciato su richiesta  dell'Autorita';  esso
ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse  condizioni  di  un
certificato rilasciato in applicazione della  Norma  4  del  presente
Allegato. 
  4. Non puo' essere rilasciato alcun certificato  internazionale  di
prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) ad una  nave
che  batte  la  bandiera  di  uno  Stato  che  non  e'  Parte   della
Convenzione. 
 
                              Norma 6. 
                       Modello dei certificati 
 
  Il certificato internazionale di prevenzione  dell'inquinamento  da
acque di scarico (1973) viene redatto nella lingua dello Stato che lo
rilascia, conformemente al  modello  che  figura  nell'Appendice  del
presente Allegato. Se la lingua usata non e' ne'  l'inglese,  ne'  il
francese, il testo deve comprendere anche una traduzione  in  una  di
queste due lingue. 
 
                              Norma 7. 
               Durata della validita' del certificato 
 
  1. Il certificato internazionale di  prevenzione  dell'inquinamento
da acque di scarico (1973) viene rilasciato per  un  periodo  la  cui
durata viene stabilita dall'Autorita' e non puo' tuttavia superare  i
cinque anni dalla data del rilascio, salvo che nei casi  previsti  ai
paragrafi 2, 3 e 4 della presente Norma. 
  2. Se al momento della scadenza del suo certificato una nave non si
trova  in  un  porto  o  in  un  terminale  al  largo,  nei   confini
giurisdizionali della Parte della Convenzione di cui la nave batte la
bandiera,  la  validita'  del  Certificato  puo'   essere   prorogata
dall'Autorita'; tuttavia tale proroga deve essere accordata solo  per
permettere alla nave di portare a termine il  suo  viaggio  verso  lo
Stato del quale batte bandiera o nel quale deve  essere  visitata,  e
cio' soltanto  nel  caso  in  cui  tale  misura  appaia  opportuna  e
ragionevole. 
  3. Nessun certificato puo' cosi' essere prorogato  per  un  periodo
superiore ai cinque mesi ed una nave che beneficia di tale proroga ha
il diritto, quando arriva nello Stato del quale batte bandiera o  nel
porto dove deve essere visitata, di lasciare tale porto o tale  Stato
senza avere prima ottenuto un nuovo certificato. 
  4. Un certificato che  non  e'  stato  prorogato  in  virtu'  delle
disposizioni  del  paragrafo  2  della  presente  Norma  puo'  essere
prorogato dall'Autorita' per un termine di grazia non superiore ad un
mese dalla data di scadenza indicata sul certificato. 
  5. Il  certificato  non  e'  piu'  valido  se  la  nave  ha  subito
sostanziali  modifiche  all'equipaggiamento,  agli  accessori,   alle
sistemazioni o ai materiali che sono richiesti,  salvo  una  semplice
sostituzione, senza l'autorizzazione dell'Autorita'. 
  6. Qualunque certificato rilasciato ad una nave non e' piu'  valido
quando la nave passa a  battere  bandiera  di  un  altro  Stato,  con
riserva delle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 
  7. Quando una nave passa a battere bandiera per un'altra  Parte  il
certificato rimane valido per un periodo di tempo  non  superiore  ai
cinque mesi, se la durata della sua validita' copre tale  periodo,  o
fino alla data in cui l'Autorita' rilascia un  altro  certificato  se
tale data e' piu' vicina. Il Governo della Parte della quale la  nave
precedentemente batteva bandiera invia all'Autorita' appena possibile
dopo il cambiamento di bandiera, una copia del certificato di cui  la
nave era in possesso al momento  del  cambiamento,  nonche',  se  del
caso, una copia del rapporto di visita. 
 
                              Norma 8. 
                      Scarico delle acque usate 
 
  1. Con riserva  delle  disposizioni  della  Norma  9  del  presente
Allegato, lo scarico in mare di acque usate e' vietato,  a  meno  che
non vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a)  la  nave  scarichi  le  acque  usate,  dopo  triturazione   e
disinfezione a mezzo di un dispositivo  approvato  dall'Autorita'  in
conformita' alle disposizioni della Norma 3, paragrafo 1,  alinea  a)
quando la nave si trova ad una distanza superiore alle quattro miglia
marine dalla  terra  piu'  vicina  e  scarichi  le  acque  usate  non
triturate e non disinfettate ad una distanza  superiore  alle  dodici
miglia  marine  da  quest'ultima;  in  ogni  caso,  le  acque   usate
conservate nelle cisterne di raccolta  devono  essere  scaricate  non
tutte in una volta ma a poco a poco quando la  nave  e'  in  rotta  e
proceda ad una velocita' di almeno 4 nodi. Il tasso di scarico  viene
approvato  dall'Autorita'  che  si   basa   sulle   Norme   elaborate
dall'Organizzazione; 
    b) le acque usate della nave  vengono  trattate  in  un  impianto
adeguato che l'Autorita' ha verificato  essere  conforme  alle  Norme
operative previste dalla Norma 3,  paragrafo  1,  alinea  a)  i)  del
presente Allegato, e 
      i) i risultati della prova dell'impianto vengono riportati  nel
certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da  acque
di scarico (1973); 
      ii)  inoltre,  l'effluente  non  lascia   solidi   galleggianti
visibili  nell'acqua  circostante  e  non   provochi   mutamenti   di
colorazione di detta acqua. 
    c) la nave si trovi nelle acque che rientrano nella giurisdizione
di uno Stato  e  scarichi  le  sue  acque  usate  conformemente  alle
disposizioni meno severe  che  potrebbero  essere  imposte  da  detto
Stato; 
  2. Quando le acque di scarico sono mescolate a residui o  acque  di
rifiuto il cui scarico e' sottoposto a disposizioni diverse,  vengono
applicate le disposizioni le piu' severe. 
 
                              Norma 9. 
                              Eccezioni 
 
  La norma 8 del presente Allegato non viene applicata: 
    a) allo scarico  di  acque  usate  effettuato  da  una  nave  per
garantire la sua sicurezza e quella delle persone che  si  trovano  a
bordo e salvare delle vite umane in mare; o 
    b) allo scarico di acque usate dovuto ad una avaria alla  nave  o
al suo equipaggiamento, se sono state prese  prima  e  dopo  l'avaria
precauzioni ragionevoli  per  prevenire  o  ridurre  al  minimo  tale
scarico. 
 
                              Norma 10. 
                        Impianti di raccolta 
 
  1.  I  Governi  delle  Parti  della  Convenzione  si  impegnano  ad
assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di
raccolta delle acque di scarico adeguate ai bisogni delle navi che li
utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 
  2. I Governi delle  Parti  notificano  all'Organizzazione,  perche'
vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in  cui  siano
stati giudicati insufficienti gli impianti  previsti  dalla  presente
Norma. 
 
                              Norma 11. 
         Raccordo di collegamento delle tubature di scarico 
 
  Per  permettere  il  raccordo  delle  tubature  degli  impianti  di
raccolta alle tubature di scarico della nave, sia le une che le altre
devono essere  munite  di  raccordi  di  collegamento  standardizzati
aventi dimensioni conformi a quelle della seguente tabella: 
 
Dimensioni standardizzate delle flange dei raccordi  di  collegamento
                         dei tubi di scarico 
    

========================== ==========================================

        DESCRIZIONE       |               DIMENSIONI
--------------------------|------------------------------------------
Diametro esterno          |210 mm
--------------------------|------------------------------------------
Diametro interno          |secondo il diametro esterno delle tubature
--------------------------|------------------------------------------
Diametro del circolo dei  |170 mm
centri dei bulloni        |
--------------------------|------------------------------------------
Feritoie della flangia    |4 fori di 18 mm di diametro posti ad ugua
                          |le  distanza  sul  circolo  dei centri dei
                          |bulloni (avente il diametro sopraindicato)
                          |, aperti verso la periferia della flangia,
                          |con larghezza dell'apertura di 18 mm
--------------------------|------------------------------------------
Spessore della flangia    |16 mm
--------------------------|------------------------------------------
Bulloni e dadi:           |4, ciascuno, di 16 mm di diametro, di lun-
quantita', diametro       |ghezza adeguata
---------------------------------------------------------------------

    
La flangia e' fatta per ricevere le tubature fino a un  diametro  in-
terno massimo di 100 mm.; deve essere in acciaio  o  altro  materiale
equivalente e deve avere faccia piana; la flangia, insieme  ad  un'a-
datta guarnizione, deve essere fatta per una pressione di servizio di
6Kg/cm2                                                             .
===================================================================== 
 
  Per le navi la cui altezza di costruzione e' pari o inferiore ai  5
metri, il diametro interno del raccordo di collegamento  puo'  essere
di 38 millimetri. 
                     APPENDICE DELL'ALLEGATO IV. 
                       Modello di certificato. 
 
CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA  ACQUE
                          DI SCARICO (1973) 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                             ALLEGATO V. 
 
NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO  DA  RIFIUTI  DELLE
                                NAVI 
 
                              Norma 1. 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Allegato: 
    1. Per "rifiuti"  si  intende  qualunque  specie  di  viveri,  di
rifiuti domestici ed operativi, ad eccezione del pesce fresco, che si
formano durante l'uso normale  di  una  nave  e  che  possono  essere
scaricati in modo continuo o periodico, eccettuate quelle sostanze 
che sono definite o elencate negli altri Allegati della presente 
Convenzione. 
  2. Per "a partire dalla terra piu' vicina"  si  intende  a  partire
dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale  del
territorio in  questione  conformemente  al  diritto  internazionale;
tuttavia, ai fini della presente Convenzione, con la  espressione  "a
partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est  dell'Australia
si intende a partire da una linea tracciata da un punto della costa 
australiana di latitudine 11°00' Sud e longitudine 142°08' Est fino 
ad un punto di latitudine 10°35' Sud, 
longitudine 141°55' Est fino a un punto di latitudine 10°00' Sud 
longitudine 142°00' Est fino a un punto di latitudine 9°10' Sud 
longitudine 143°52' Est fino a un punto di latitudine 9°00' Sud 
longitudine 144°30' Est fino a un punto di latitudine 13°00' Sud 
longitudine 144°00' Est fino a un punto di latitudine 15°00' Sud 
longitudine 146°00' Est fino a un punto di latitudine 18°00' Sud 
longitudine 147°00' Est fino a un punto di latitudine 21°00' Sud 
longitudine 153°00' Est fino a un punto della costa australiana di 
latitudine 24°42' e di longitudine 153°15' Est. 
 
  3. Per "zona speciale" si intende una zona di mare che, per  motivi
tecnici riconosciuti connessi alle sue condizioni  oceanografiche  ed
ecologiche,  nonche'  al  carattere  particolare  del  suo  traffico,
richiede l'adozione di metodi obbligatori speciali per prevenire 
l'inquinamento marino da rifiuti. Fra le zone speciali figurano 
quelle elencate nella Norma 5 del presente Allegato. 
 
                              Norma 2. 
                        Campo d'applicazione 
 
  Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi. 
 
                              Norma 3. 
            Scarico dei rifiuti fuori delle zone speciali 
 
  1. Con riserva delle disposizioni delle Norme 4, 5 e 6 del presente 
Allegato: 
    a) e' vietato lo scarico in mare di qualsiasi  materia  plastica,
ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da 
pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per 
rifiuti; 
    b) lo scarico in mare dei seguenti rifiuti deve essere effettuato 
il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso e' 
vietato se la terra piu' vicina e' a meno: 
      i) di 25 miglia marine, per  quanto  concerne  i  materiali  di
avvolgimento, di legatura e di imballaggio che restano galleggianti; 
      ii)  di  12  miglia  marine,  per  quanto  riguarda  i  rifiuti
alimentari e tutti gli altri rifiuti, ivi compresi le carte, gli 
stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, 
gli utensili di cucina e simili; 
    c) lo scarico in mare dei rifiuti indicati al comma b) ii)  della
presente norma, puo' essere autorizzato quando tali  rifiuti  vengano
prima  passati  attraverso   un   dispositivo   di   triturazione   o
frantumazione e deve essere  effettuato  il  piu'  lontano  possibile
dalla terra piu' vicina; in ogni caso lo scarico  e'  vietato  se  la
terra piu' vicina si trova a meno di 3 miglia marine. I rifiuti cosi' 
triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio 
avente fori non piu' ampi di 25 millimetri. 
  2. Quando  i  rifiuti  sono  mescolati  ad  altri  residui  la  cui
eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, 
vengono applicate le disposizioni piu' severe. 
 
                              Norma 4. 
          Disposizioni speciali per lo scarico dei rifiuti 
 
  1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo  2  della  presente
Norma, viene  vietato  alle  piattaforme  fisse  o  galleggianti  che
esplorano, sfruttano o trattano al  largo  le  risorse  minerali  del
fondo dei mari e degli oceani, nonche' a tutte le altre navi che si 
trovano vicino o a meno di 500 metri da dette piattaforme, di 
scaricare i materiali previsti dal presente Allegato. 
  2. Lo scarico in mare dei rifiuti alimentari,  da  parte  di  dette
piattaforme fisse o galleggianti situate a piu' di 12  miglia  marine
dalla terra e da parte di tutte le altre navi che si trovano vicino o
a meno di 500 metri di dette piattaforme e' autorizzato  quando  tali
rifiuti  vengono  prima  passati   attraverso   un   dispositivo   di
triturazione o di frantumazione. I rifiuti alimentari cosi' triturati 
o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio aventi 
fori non piu' ampi di 25 millimetri. 
 
                              Norma 5. 
                 Scarico di rifiuti in zone speciali 
 
  1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del
Mediterraneo, la zona del mar Baltico, la zona del mar Nero, la zona 
del mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite come segue: 
    a)  Per  zona  del  mare  Mediterraneo,  si   intende   il   mare
Mediterraneo propriamente detto, con  i  golfi  e  i  mari  che  esso
comprende, limitato dalla parte del mar Nero dal parallelo 41° N e 
limitato ad ovest, nello stretto di Gibilterra, dal meridiano 5°36' 
O. 
    b)  Per  zona  del  mar  Baltico,  si  intende  il  mar   Baltico
propriamente detto nonche' il golfo di Botnia, il golfo di Finlandia 
e l'accesso al mar Baltico delimitato dal parallelo di Skaw nello 
Skagerrak (57°44,8' N). 
    c) Per zona del mar Nero, si intende il mar Nero propriamente 
detto, limitato dalla parte del Mediterraneo dal parallelo 41° N. 
    d) Per zona del mar Rosso, si intende il mar  Rosso  propriamente
detto nonche' i golfi di Suez e di Aqaba, limitati a sud della 
lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' N, 43°19,6' E) e Husn 
Murad (12° 40,4' N, 43°30,2' E). 
    e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona  marittima  situata  a
nord-ovest della lossodromia che collega Ras el Had (22°30' N, 59°48' 
E) e Ras el Fasteh (25°04' N, 61°25' E). 
  2. Con riserva delle disposizioni della Norma 6 del presente 
Allegato: 
    a) e' vietato scaricare in mare: 
      i) qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i  cavi
in materiale sintetico, le reti da pesca in  materiale  sintetico,  i
sacchetti in materia plastica per rifiuti; e 
      ii) tutti gli altri rifiuti, ivi compresi gli oggetti di carta,
gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le 
bottiglie, gli utensili di cucina, ed i materiali per avvolgimento, 
legatura ed imballaggio; 
    b)  lo  scarico  in  mare  dei  rifiuti  alimentari  deve  essere
effettuato il piu' lontano possibile dalla terra, e in ogni caso ad 
una distanza non inferiore alle 12 miglia marine dalla terra piu' 
vicina. 
  3. Quando i  rifiuti  sono  mescolati  ad  altri  scarichi  la  cui
eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, 
vengono applicate le disposizioni piu' severe. 
  4. Impianti di raccolta nelle zone speciali: 
    a) I Governi delle Parti della  Convenzione  rivieraschi  di  una
zona speciale si impegnano ad installare, al piu' presto, in tutti  i
porti della zona speciale, degli impianti di  raccolta  adeguati,  in
conformita' alle disposizioni della norma 7 del presente  Allegato  e
tenendo conto delle particolari necessita' delle navi che operano in 
dette zone. 
    b)  I  Governi  delle   Parti   interessate   devono   notificare
all'Organizzazione le misure che hanno adottato in  applicazione  del
comma a) della presente Norma. Quando l'Organizzazione avra' ricevuto
un numero sufficiente di tali notifiche,  fissera'  la  data  in  cui
entreranno in vigore le disposizioni della presente Norma riguardanti
la zona in questione. L'Organizzazione notifichera' a tutte le Parti, 
con almeno 12 mesi di anticipo, la data da essa fissata. 
    c) A partire da questa data, le navi che fanno  scalo  anche  nei
porti delle zone speciali previste in cui gli impianti richiesti non 
sono ancora disponibili devono conformarsi pienamente a tutte le 
disposizioni della presente Norma. 
 
                              Norma 6. 
                              Eccezioni 
 
  Le Norme 3, 4 e 5 del presente Allegato non si applicano: 
    a) allo scarico dei rifiuti effettuato da una nave per  garantire
la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo o per 
salvare delle vite umane in mare; o 
    b) allo scarico di rifiuti dovuto ad una avaria della nave  o  al
suo equipaggiamento, se sono state prese, prima o dopo l'avaria tutte
le ragionevoli precauzioni per prevenire o  ridurre  al  minimo  tale
scarico; o 
    c) alla  perdita  accidentale  di  reti  da  pesca  in  materiale
sintetico o di materiali sintetici usati per riparare dette reti,  se
sono state prese tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire detta
perdita. 
 
                              Norma 7. 
                        Impianti di raccolta. 
 
  1.  I  Governi  delle  Parti  della  Convenzione  si  impegnano  ad
assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di
raccolta di rifiuti adeguati ai bisogni delle navi che le utilizzano, 
senza causare loro indebiti ritardi. 
  2. I Governi delle  Parti  notificano  all'Organizzazione,  perche'
vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano 
stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente 
Norma. 
 
 
    
                    ----------------------------
    
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
  N.B. - I testi facenti fede sono  unicamente  quelli  indicati  nel
protocollo. 
 
PROTOCOLLO  DEL  1973  SULL'INTERVENTO  IN  ALTO  MARE  IN  CASO   DI
         INQUINAMENTO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI 
 
LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, 
 
  ESSENDO PARTI della Convenzione internazionale  sull'intervento  in
alto mare in caso di incidente  che  causa  o  che  puo'  causare  un
inquinamento da idrocarburi, fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969, 
 
  PRENDENDO  IN  CONSIDERAZIONE  la  risoluzione  sulla  cooperazione
internazionale in materia di inquinamento da sostanze  diverse  dagli
idrocarburi adottata dalla Conferenza  giuridica  internazionale  del
1969 sui danni dovuti all'inquinamento delle acque del mare, 
 
  PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE anche il  fatto  che,  conformemente  a
detta risoluzione, l'Organizzazione intergovernativa consultiva della
navigazione marittima ha intensificato, in collaborazione  con  tutte
le altre organizzazioni internazionali  interessate,  i  suoi  lavori
relativi ai diversi aspetti  dell'inquinamento  da  sostanze  diverse
dagli idrocarburi, 
 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             Articolo I. 
 
  1. Le Parti del presente Protocollo possono adottare, in alto mare,
le misure necessarie a prevenire, attenuare o  eliminare  i  pericoli
gravi ed imminenti che presentano,  per  le  loro  coste  o  per  gli
interessi connessi, l'inquinamento o una minaccia di inquinamento  da
sostanze  diverse  dagli  idrocarburi  conseguenti  ad  un   sinistro
marittimo o  ad  azioni  connesse  a  tale  sinistro,  verosimilmente
suscettibili di avere delle conseguenze dannose molto importanti. 
  2. "Le sostanze diverse dagli idrocarburi" di cui  al  paragrafo  1
sono: 
    a) le sostanze elencate in una lista che sara'  stabilita  da  un
organo competente designato dall'Organizzazione e sara'  allegata  al
presente Protocollo, e 
    b) le altre sostanze  suscettibili  di  mettere  in  pericolo  la
salute umana, di nuocere le risorse viventi  e  la  vita  marina,  di
danneggiare  le  attrattive   o   di   ostacolare   qualunque   altra
utilizzazione legittima del mare. 
  3. Ogni volta che una Parte interviene per  adottare  delle  misure
riguardo ad una sostanza elencata al paragrafo  2,  b),  detta  Parte
avra' il compito di stabilire che tale  sostanza,  nelle  circostanze
esistenti al momento dell'intervento, potrebbe ragionevolmente creare
un pericolo grave  ed  imminente  analogo  a  quello  creato  da  una
qualunque delle sostanze elencate nella lista menzionata al paragrafo
2, a) di cui sopra. 
                            Articolo II. 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo I, paragrafo 2 e degli articoli da
II a VIII della Convenzione internazionale  sull'intervento  in  alto
mare  in  caso  di  incidente  che  provoca  o  puo'   provocare   un
inquinamento  da   idrocarburi,   1969,   nonche'   le   disposizioni
dell'Allegato della  Convenzione  stessa,  che  si  riferiscono  agli
idrocarburi, si applicano alle sostanze previste all'articolo  I  del
presente Protocollo. 
  2. Ai fini del presente Protocollo, la  lista  di  esperti  di  cui
all'articolo III, paragrafo c) e all'articolo  IV  della  Convenzione
deve essere esteso al fine di includere  gli  esperti  qualificati  a
fornire pareri sulle sostanze diverse dagli  idrocarburi.  Gli  Stati
membri dell'Organizzazione e le Parti al Presente Protocollo  possono
sottoporre dei nomi per la compilazione della lista. 
                            Articolo III. 
 
  1. La lista di cui al paragrafo 2, comma a) dell'articolo  I  viene
aggiornata dall'organo competente designato dall'Organizzazione. 
  2. Qualunque emendamento  che  una  Parte  al  presente  Protocollo
propone di apportare alla lista viene  sottoposto  all'Organizzazione
che lo comunica a tutti i membri dell'Organizzazione  e  a  tutte  le
Parti al presente Protocollo almeno tre mesi prima del suo  esame  da
parte dell'Organo competente. 
  3.  Le  Parti  del  presente   Protocollo   siano   o   no   membri
dell'Organizzazione,  sono  ammesse  a  partecipare  alle   procedure
dell'organo competente. 
  4. Gli emendamenti sono adottati alla  maggioranza  dei  due  terzi
delle sole Parti del presente Protocollo, presenti e votanti. 
  5. Ogni emendamento adottato in  base  al  precedente  paragrafo  4
viene comunicato dall'Organizzazione a tutte le  Parti  del  presente
Protocollo per l'accettazione. 
  6. Un emendamento viene ritenuto accettato sei  mesi  dopo  che  e'
stato cosi' comunicato, a meno che, durante tale periodo,  almeno  un
terzo delle  Parti  del  Protocollo  non  rivolga  all'Organizzazione
un'obiezione a tale emendamento. 
  7. Tre mesi dopo la data della sua accettazione,  conformemente  al
precedente paragrafo 6, un emendamento entra in vigore per  tutte  le
Parti del presente Protocollo,  ad  eccezione  di  quelle  che  hanno
fatto, prima di tale data, una dichiarazione ai sensi della quale non
accettano il detto emendamento. 
 
                            Articolo IV. 
 
  1. Il presente Protocollo e' aperto  alla  firma  degli  Stati  che
hanno firmato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi  abbiano
aderito, nonche' di tutti gli Stati invitati  a  farsi  rappresentare
alla Conferenza internazionale del 1973 sull'inquinamento  dei  mari.
Il Protocollo resta aperto alla firma a partire dal 15  gennaio  1974
sino al 31 dicembre 1974 presso la sede dell'Organizzazione. 
  2. Fatte  salve  le  disposizioni  del  paragrafo  4  del  presente
articolo il  presente  Protocollo  viene  sottoposto  alla  ratifica,
all'accettazione o all'approvazione degli Stati che l'hanno firmato. 
  3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, gli Stati  che  non
hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi. 
  4. Solo gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato  la
Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito,  possono
ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderire ad
esso. 
 
                             Articolo V. 
 
  1. La ratifica,  l'accettazione,  l'approvazione  o  l'adesione  si
effettuano mediante il deposito di uno strumento in  buona  e  debita
forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 
  2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di  approvazione  o
di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore  di  un  emendamento
del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti  esistenti  o
dopo l'adempimento di tutte le procedure richieste per  l'entrata  in
vigore dell'emendamento nei confronti delle dette Parti, e'  ritenuto
applicabile al Protocollo modificato dall'emendamento. 
 
                            Articolo VI. 
 
  1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta  giorni  dopo  la
data in cui  quindici  Stati  abbiano  depositato  uno  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione  presso  il
Segretario generale dell'Organizzazione, a condizione tuttavia che il
presente Protocollo non entri in vigore prima dell'entrata in  vigore
della Convenzione di cui all'articolo II. 
  2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino,  accettino,  approvino
il presente Protocollo o vi aderiscano successivamente, esso entra in
vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento appropriato da
parte di tale Stato. 
 
                            Articolo VII. 
 
  1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da  una  qualsiasi
delle Parti in ogni momento, a partire dalla data in cui il  presente
Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte. 
  2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento  a
tale scopo presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 
  3. La denuncia ha effetto un anno dopo la  data  del  deposito  del
relativo strumento presso il Segretario generale  dell'Organizzazione
o  allo  spirare  di  ogni  periodo  piu'  lungo  che  potra'  essere
specificato in tale strumento. 
  4. Ogni denuncia della Convenzione di cui all'articolo II da  parte
di una Parte costituisce una  denuncia  del  presente  Protocollo  da
parte di tale Parte. Questa acquista efficacia alla data  in  cui  la
denuncia  della  Convenzione  acquista  essa  stessa   efficacia   in
conformita'  del  paragrafo   3   dell'articolo   XII   della   detta
Convenzione. 
 
                           Articolo VIII. 
 
  1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente lo  scopo  di
rivedere o di emendare il presente Protocollo. 
  2. A richiesta di almeno un  terzo  delle  Parti,  l'Organizzazione
indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo  avente  lo
scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo. 
 
                            Articolo IX. 
 
  1. Il presente Protocollo verra' depositato  presso  il  Segretario
generale dell'Organizzazione. 
  2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: 
    a)  informa  tutti  gli  Stati  che  hanno  firmato  il  presente
Protocollo o che vi hanno aderito: 
      i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonche'
della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo; 
      ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; 
      iii) di ogni deposito di  strumento  che  denunci  il  presente
Protocollo  nonche'  della  data  in  cui  detta  denuncia   acquista
efficacia; 
      iv) di ogni emendamento  del  presente  Protocollo  o  del  suo
Allegato nonche' di ogni obiezione o di ogni  dichiarazione  in  base
alle quali il detto emendamento non viene accettato; 
    b)  trasmette  delle  copie  certificate  conformi  del  presente
Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e a  tutti  gli
Stati che vi aderiscono. 
 
                             Articolo X. 
 
  A partire  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo,  il
Segretario   generale   dell'Organizzazione   ne   trasmette    copia
certificata conforme al Segretario generale delle  Nazioni  Unite  al
fine  della  registrazione  e   della   pubblicazione   conformemente
all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 
 
                            Articolo XI. 
 
  Il presente Protocollo viene  redatto  in  un  unico  esemplare  in
lingua inglese, francese, russa, e spagnola, i quattro testi  facenti
ugualmente fede. 
 
  IN FEDE DI CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo. 
 
  FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. 
 
  (seguono le firme) 
                              ALLEGATO 
 
ELENCO  DI  SOSTANZE  STABILITO  DAL  COMITATO  PER   LA   PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE MARINO DELL'ORGANIZZAZIONE IN CONFORMITA' AL  PARAGRAFO
                        2(a) DELL'ARTICOLO 1 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico