Domanda :
Con la presente si richiede:
1) di intervenire in autotutela fissando l’importo del costo della manodopera oraria ad almeno 45 €, cifra che costituisce, secondo gli studi svolti da varie Associazioni di Categoria locali e dall’analisi di molti bandi di recente indizione, il costo medio orario per la manodopera di autoriparazione. Si noti di fatti a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo quanto segue:
- la GdF RTLA Marche, nella sua ultima gara bandita ad Ottobre 2023 (CIG A00C5A9E13) ha fissato il costo della manodopera in Euro 46
- il Comune di Venezia, nella sua ultima gara bandita in data 4 maggio 2023 (RDO 3543909) e di cui la scrivente società risulta aggiudicataria provvisoria, ha fissato il costo della manodopera in Euro 46
- il Comune di Milano nella sua ultima gara bandita in data 28 aprile 2023 (RDO 3546446) e di cui la scrivente società risulta aggiudicataria definitiva, ha fissato il costo della manodopera in Euro 49 Euro
- la ARPA Lombardia nella sua gara bandita il 30 giugno (RDO 3646820) e tutt’ora in corso di partecipazione, ha fissato il costo della manodopera in Euro 50
- la Provincia di Brescia nella sua ultima gara bandita il 18 giugno (ID Sintel 170380098) e tutt’ora in corso di partecipazione, ha fissato la manodopera in Euro 50
- il Comune di Brescia nella gara bandita il 16 giugno 2023 (CIG 98644777EF) e tutt’ora in corso di partecipazione, ha fissato la manodopera in Euro 45
Stante quanto sopra, si può facilmente affermare che la previsione di una manodopera oraria sottostimata, porterà la competizione sul massimo ribasso facendo vincere gli operatori più sconsiderati che, per garantirsi l’utile, dovranno erodere i trattamenti salariali minimi ovvero i costi della sicurezza, in spregio alle minime esigenze dei lavoratori e della sicurezza
In altri termini, la previsione di un costo orario inadeguato non può che aprire la concorrenza ad imprese che pur di garantirsi un utile e la copertura dei costi sono disposte ad andare al di sotto dei livelli minimi per costo del personale e costi della sicurezza che non sono soggetti a nessun ribasso.
Tanto si rappresenta anche per far comprendere a questa Amministrazione le ragioni delle mutate condizioni di mercato che giustificano quanto scritto anche alla luce delle precedenti offerte relative a gare aggiudicate da questo Consorzio
La tariffa oraria a base di gara di € 38 appare, inadeguata agli attuali prezzi del mercato di settore e necessita di un aggiornamento; inoltre, il predetto importo non risulta aderente alla situazione di grave crisi economica in cui versa il nostro Paese, flagellato dagli strascichi della pandemia che ancora dispiega i suoi effetti sull’economia di numerose piccole e medie imprese operanti nel settore metalmeccanico, panorama che si fa ancora più drammatico con l’innalzamento dei prezzi in generale, oltre le ordinarie oscillazioni, dovuto alla generale crisi economica finanziaria ed il conflitto bellico in Ucraina.
2) Si richiede altresì di prevedere in capo all’Ente la consegna ed il ritiro del veicolo o in alternativa di prevedere un corrispettivo per questo servizio (eventualmente anche in termini di riconoscimento di
manodopera oraria per il personale necessario con l'aumento richiesto), se così non fosse la ditta aggiudicatrice si troverebbe a dover impiegare a titolo completamente gratuito due persone ed un veicolo senza remunerazione rendendo di fatto l’appalto difficilmente remunerativo e sostenibile
3) Relativamente alle tempistiche di manutenzione richieste si chiede di modificarle prendendo in considerazione i tempari delle case costruttrici e tenendo conto anche della difficoltà di reperimento dei ricambi nell’attuale momento storico.
4) Con riferimento alla tipologia della polizza assicurativa richiesta si fa presente che richiedere una copertura assicurativa da incendio di 100.000 euro è sproporzionata al valore dell’appalto ed alla tipologia di autovetture e molto onerosa da ottenere.
Inoltre si prega di confermare che in caso di partecipazione di consorzio tra imprese artigiane, il massimale richiesto sia dato dal cumulo e quindi dalla somma dei massimali riferiti a tutte le coperture richieste delle polizze delle consorziate indicate come esecutrici ai sensi degli art. 67 com. 4 e com. 5 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.
Risposta :
Con riferimento ai quesiti formulati si significa quanto segue:
- Non si ravvisano gli estremi per procedere in autotutela alla revoca dell'avviso di manifestazione pubblicato, poiché il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante e indicato nell'avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, è il CCNL avente Codice alfanumerico unico, di cui all’art. 16-quater del D.L. n. 76/2020, C049. Il contratto in parola, come si evince nella tabella allegata, è coerente con i costi della manodopera previsti nell'avviso stesso, non essendo ad oggi stato sottoscritto a livello provinciale (Modena) diverso accordo integrativo territoriale.
- Il ritiro e la riconsegna del veicolo non sono richiesti come prestazioni obbligatorie, bensì rientrano nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.
- Il Capitolato Speciale prevede espressamente, all'art. 48, sia il riferimento ai tempari delle case costruttrici sia alle eventuali problematiche inerenti le difficoltà comprovate nell'approvvigionamento dei pezzi di ricambio.
- Con riferimento alla polizza assicurativa richiesta si riporta testualmente quanto indicato in merito dal nostro broker Willis Italia SpA:
«Le prescrizioni di carattere assicurativo previste a carico dell’appaltatore, sulla base di quanto previsto dai documenti di gara, prevedono una copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi (RCT) che includa, tra gli aspetti, anche la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni subiti dalle "cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato o da esso detenute (con massimale non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro)".
Da un lato non si tratta quindi di una copertura del ramo “incendioâ€, bensì del ramo responsabilità civile generale, dall’altro, il sottolimite indicato (€ 100.000,00) non va considerato in ragione del valore dell’appalto, bensì in rapporto al rischio da garantire, che in questo caso è rappresentato dal valore totale degli automezzi che potrebbero essere detenuti complessivamente presso l’autorimessa o l’autofficina dell’appaltatore, in contemporanea ed in concentrazione di rischio.
In ragione di quanto sopra ed in via prudenziale, è stato indicato un limite di indennizzo minimo non inferiore ad € 100.000,00, ritenuto comunque ragionevole, in un’ottica di tutela dei beni e delle risorse pubbliche.
Non da ultimo, si precisa che il costo richiesto per un sotto limite di 100.000,00 euro per la garanzia sopra indicata, rispetto ad un massimale inferiore (per es. 50.000,00 euro), a seconda dei casi e della disponibilità dell’assicuratore, può essere individuato sull’ordine di alcune centinaia di euro su base annua.
In ambito di responsabilità civile verso terzi, i massimali assicurati da soggetti diversi non sono cumulabili tra loro. Infatti, per esempio, due massimali prestati da due polizze diverse per euro 500mila (500 mila x 2 = 1 Milione) non coprono un danno da un Milione di euro, ma solo fino al limite di e 500mila ciascuna, suddiviso tra le due compagnie. Inoltre, per intervenire le diverse assicurazioni della responsabilità civile verso terzi, occorre una corresponsabilità dei vari soggetti assicurati dalle diverse polizze. Non da ultimo, il massimale richiesto, pari ad € 2.000.000,00 deve comunque ritenersi equilibrato, e la differenza di premio richiesto dal mercato tra un massimale di 1 o 2 Milioni assicurati, non è proporzionale (ovvero non è doppio, l’uno rispetto all’altro).»
La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Carla Zecca