1) La cura del contenzioso riguarda esclusivamente i ricorsi notificati al
Concessionario medesimo o all’Ente impositore riferiti ad atti emessi e
notificati dal Concessionario nell’ambito delle attività previste dalla
presente concessione. Con riferimento agli stessi, gli oneri risultano interamente a
carico del Concessionario, includendo tra gli stessi anche eventuali spese di
giudizio in caso di condanna (rif. art. 4
–
“Corrispettivo del Servizio†- comma 5, pag. 7/8, del Capitolato Speciale e art. 10 -“Obblighi ed
attività del concessionario†- par. 2.6, pag. 22, del Capitolato Speciale).
2) Il termine di 60 gg. (o minor termine in caso di richiesta
dell’Ente) fa riferimento alla data di spedizione degli atti afferenti le
procedure di riscossione coattiva. Si tratta, pertanto, della data in cui gli
atti vengono spediti al contribuente e non della data in cui il concessionario
li invia al postalizzatore.
3) Spetta al concessionario valutare le più idonee azioni da
intraprendere nei confronti del debitore, tenuto conto della situazione
patrimoniale/reddituale del medesimo, nonché degli importi complessivamente
dovuti agli Enti. Restano ferme eventuali responsabilità del concessionario in
caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile. Con riferimento alle spese sostenute per le attività
cautelari ed esecutive, si precisa che le stesse sono poste a carico del
debitore nella misura prevista da appositi Decreti Ministeriali (da ultimo
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/04/2023) e non risultano
rimborsate al concessionario nell’ipotesi in cui il debitore ometta il
pagamento degli importi intimati. (rif. art. 4 – “Corrispettivo del Servizioâ€, comma 3, pag. 7, del Capitolato Speciale).
4) Si conferma che il costo del personale indicato nel prospetto "Elenco_personale_contraente_uscente.pdf" è annuale.
5) L’ente non è tenuto a fornire alcuno spazio per l’apertura
dello sportello di front office. Con riferimento allo sportello previsto all’art. 12 del Capitolato Speciale, si
precisa che lo stesso dovrà, pertanto, essere individuato dal concessionario
coerentemente con i requisiti richiesti al medesimo art. 12, comma 1: “… Lo sportello presso
il Comune di Carpi dovrà essere collocato in posizione che consenta un accesso
agevole da parte dell’utenza, o perché collocato in zona centrale e, quindi,
vicino ad altri servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, o perché
collocato in zona servita da mezzi pubblici e nelle vicinanze di parcheggi.
L’accesso all’ufficio deve essere consentito anche ai soggetti con ridotta
capacità motoria.â€. Si precisa, altresì, che tutti gli oneri afferenti l’attivazione
del predetto sportello restano esclusivamente a carico del concessionario.
6) Le spese contrattuali verranno comunicate dopo l'aggiudicazione, a seconda dell'importo effettivo dei singoli contratti.
7) In merito al discarico delle posizioni inesigibili, si
precisa che gli Enti impositori provvederanno a verificare le posizioni
proposte quali inesigibili e ad adottare formale provvedimento di discarico
delle stesse - fatti salvi gli esiti dei controlli eseguiti - secondo le
tempistiche riportate nella tabella di cui all’art. 2 “Durata della
concessione†comma 6, pag. 4, del Capitolato Speciale. Si precisa che per agevolare l’attività di controllo da
parte degli Enti, per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario dovrà
produrre adeguata documentazione comprovante l’inesigibilità del credito e
volta ad esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le indagini
svolte ed a motivare le ragioni dell’inesigibilità del credito (rif. art. 14 “Discarico per inesigibilitàâ€, comma 3, pag. 30, del Capitolato Speciale). L’ente intende dare formale comunicazione entro i 12 mesi
indicati nel Capitolato per autorizzare il discarico delle somme. Qualora
l’ente non fornisse risposta nei termini predetti, si ritiene accolta la
richiesta di discarico formulata dal concessionario, ciò fatte salve richieste
di informazioni/integrazioni formulate dall’ente al concessionario che
sospendono il predetto termine sino alla risposta da parte del concessionario
medesimo.
8) Ai fini della redazione della relazione costi-ricavi richiesta, si rimanda al paragrafo 16, lettera f), del Bando di gara dove si specifica: " la Relazione costi-ricavi relativa alla propria proposta gestionale da produrre, anche sulla base delle previsioni contenute nella propria offerta tecnica, per l’intera durata della concessione. La predetta relazione dovrà presentare un dato relativo all’aggio offerto sulla stima annuale e triennale di riscossione coerente con i ribassi inseriti nell’offerta economica".
9) Si precisa che gli oneri previsti alla lettera a), comma
803, art. 1 della Legge n. 160/2019 sono di spettanza dell’Ente. Sugli stessi sarà
riconosciuto l’ “aggio di riscossione†nella misura risultante dall’offerta
presentata in sede di gara dal concessionario, così come previsto all’art. 4, comma 2, lettera a), del Capitolato Speciale.
10) Si conferma che - fatto salvo quanto prescritto in materia
di tutela dei dati e riservatezza ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – al
concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative
ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche degli Enti nei limiti di
quanto necessario per l’efficace svolgimento delle attività oggetto della
presente concessione.
11) Si conferma che - fatto salvo quanto prescritto in materia
di tutela dei dati e riservatezza ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – al
concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative
ai debitori presenti nell’Anagrafe Tributaria nei limiti di quanto necessario
per l’efficace svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.