GARA 25/456 - ALTO RENO TERME - PROCEDURA APERTA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
Descrizione BANDO RETTIFICATO - GARA 25/456 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con inversione procedimentale, per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Alto Reno Terme (BO) - Durata dal 01/07/2025 al 30/06/2028, rinnovabile fino al 30/06/2031
Ente appaltante UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE
Bando rettificato Bando con date aggiornate
Stato procedura Presentazione Offerte/Risposte
Importo appalto 484.250,00 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 13/05/2025
Termine richiesta chiarimenti 05/06/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte 12/06/2025 12:00
Apertura busta amministrativa 16/06/2025 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
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Bando di gara (137.04 kB)
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Disciplinare di gara (548.76 kB)
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Allegati al disciplinare (1.27 MB)
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Allegati tecnici (2.89 MB)
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Moduli per pagamento imposta di bollo (143.76 kB)
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Borghetti Marco
telefono: 051911056 -
Busatta Renata
telefono: 051911056
- Lotto 1 RCTO - CIG: B6C8829880
- Lotto 2 All Risks - CIG: B6C882A953
- Lotto 3 RC Patrimoniale - CIG: B6C882BA26
- Lotto 4 Tutela Legale - CIG: B6C882CAF9
- Lotto 5 Infortuni - CIG: B6C882DBCC
- Lotto 6 Kasko - CIG: B6C882EC9F
- Lotto 7 Libro matricola RCA - CIG: B6C882FD72
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Chiarimento PI258295-25
Ultimo aggiornamento 04/06/2025 15:08Domanda : QUESITO N. 32 - Viene segnalato che nella documentazione di gara manca l'allegato "Dichiarazione segreti tecnici e commerciali", da allegare nella busta tecnica.
Risposta :
RISPOSTA n. 32 - Con riferimento al quesito posto si informa che non è stato predisposto il modello richiesto in quanto non è richiesta una particolare forma
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Chiarimento PI257425-25
Ultimo aggiornamento 04/06/2025 15:07Domanda : QUESITO N. 31 -Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. - In caso di risposta negativa ai quesiti sopra riportati, si chiede se l’inserimento delle clausole ( esclusione cyber risks, esclusione malattie pandemiche, sanzioni internazionali e clausola di esclusione territoriale, terrorismo ) possa essere considerata come unica variante o ognuna di esse verrà conteggiata singolarmente, posto anche che la scheda di offerta tecnica prevede esplicito richiamo agli articoli che si intendono modificare - Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro - Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie
Risposta :
RISPOSTA N. 31 - Per quanto riguarda i lotti 1,2,3,4 aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la compagnia ha la facoltà di presentare varianti (entro il limite previsto). Per quanto invece concerne i lotti 5,6,7 aggiudicati con il criterio del minor prezzo, non essendo previste varianti non è possibile apportare alcuna modifica.
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Chiarimento PI257420-25
Ultimo aggiornamento 04/06/2025 15:06Domanda : QUESITO N. 30 - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Risposta :
RISPOSTA N. 30 - Per quanto riguarda i lotti 1,2,3,4 aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la compagnia ha la facoltà di presentare varianti (entro il limite previsto). Per quanto invece concerne i lotti 5,6,7 aggiudicati con il criterio del minor prezzo, non essendo previste varianti non è possibile apportare alcuna modifica.
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Chiarimento PI257418-25
Ultimo aggiornamento 04/06/2025 15:05Domanda : QUESITO N. 29 - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE†Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Risposta :
RISPOSTA N. 29 - Per quanto riguarda i lotti 1,2,3,4 aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la compagnia ha la facoltà di presentare varianti (entro il limite previsto). Per quanto invece concerne i lotti 5,6,7 aggiudicati con il criterio del minor prezzo, non essendo previste varianti non è possibile apportare alcuna modifica.
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Chiarimento PI257402-25
Ultimo aggiornamento 04/06/2025 15:04Domanda : QUESITO N. 28 - Viene chiesta la disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk†Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico†• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informaticoâ€: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informaticiâ€; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati†e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
Risposta : RISPOSTA N. 28 - Per quanto riguarda i lotti 1,2,3,4 aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la compagnia ha la facoltà di presentare varianti (entro il limite previsto). Per quanto invece concerne i lotti 5,6,7 aggiudicati con il criterio del minor prezzo, non essendo previste varianti non è possibile apportare alcuna modifica.
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Chiarimento PI257393-25
Ultimo aggiornamento 04/06/2025 13:04Domanda : QUESITO N. 27 - Con riferimento al Lotto ALL RISK viene chiesto: 27.1 - Si chiede se l'Ente abbia subito negli ultimi 5 anni danni causati da/conseguenti a sisma, frana, inondazione, alluvione ed esondazione, indipendentemente dal fatto che fossero assicurati o meno 27.2 - Si chiede conferma che la proroga obbligatoria per la Compagnia non sia dovuta in caso di recesso anticipato annuo; 27.3 - Relativamente alle garanzie grandine, gelo e sovraccarico neve, si chiede se i limiti debbano intendersi quali sottolimite della garanzia Eventi atmosferici 27.4 - Si chiede possibilmente di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene in file excel; 27.5 - Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara 27.6 - Si chiedono limiti scoperti e franchigie attualmente in corso relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale 27.7 - Si chiede di confermare che siano esclusi dalla copertura fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi, nonché tutti i beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto, cassonetti campane e contenitori di rifiuti in genere . Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi. 27.8 - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; 27.9 - Si chiede di confermare che si intendano sempre esclusi dalla copertura danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. 27.10 - Si chiede se in caso di modifica di un articolo che preveda più esclusioni, lo stesso sarà conteggiato come unica variante o come più varianti ( es clausola atmosferico con inserimento esclusione beni )
Risposta :
RISPOSTA N. 27 - Si rimanda al disciplinare, ai capitolati di polizza ed a quanto già pubblicato nei punti precedenti
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Chiarimento PI256854-25
Ultimo aggiornamento 04/06/2025 13:02Domanda : QUESITO N. 26 - Viene chiesto di integrare la tabella " Affidatari uscenti" con le informazioni relative alle garanzie RC Patrimoniale e Kasko. Relativamente alla polizza kasko si richiedono anche i dati consuntivi dei Km percorsi nell'ultimo triennio.
Risposta :
RISPOSTA N. 26 - Si integra la tabella affidatari uscenti con i rischi Rc Patrimoniale e Kasko.
Ramo
Compagnia Delegataria
Premio annuo lordo
RCTO
ITAS MUTUA
18.653,00
ALL RISKS
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Fabbricati non di valore storico
11.626,00
ALL RISKS
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Fabbricati di valore storico
1.568,00
TUTELA LEGALE
ITAS MUTUA
4.000,00
INFORTUNI
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
1.311,00
RCA
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
13.595,42
RC PATRIMONIALE
AIG
4.577,00
KASKO
AIG
1.135,00
Relativamente alla polizza Kasko comunichiamo che il numero dei km posto a base di gara non è stata mai superato nell’ultimo quadriennio.
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Chiarimento PI255095-25
Ultimo aggiornamento 04/06/2025 13:01Domanda : QUESITO N. 25 - Viene chiesto il seguente chiarimento riguardante la schede per l'offerta economica in quanto ci sembra di notare un’incongruenza perché viene richiesto di indicare : 1. l’importo annuo lordo ribassato : 2. il premio annuo imponibile dato dalla somma dell’importo annuo ribassato ( che è lordo) e l’importo della manodopera ( esente da imposte?) Viene pertanto chiesto se è necessario modificare la scheda di offerta.
Risposta : RISPOSTA N. 25 - Si allegano i moduli aggiornati per la presentazione dell'offerta economica
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Chiarimento PI251468-25
Ultimo aggiornamento 04/06/2025 12:56Domanda : QUESITO N. 24 - Viene chiesto se nell'offerta economica (nuovi file allegati) alla lettera F, dove viene richiesto di indicare il premio imponibile , debba essere inteso che lo stesso va calcolato sul premio lordo ribassato inclusi i costi di manodopera
Risposta : RISPOSTA N. 24 - Si allegano i moduli aggiornati per la presentazione dell'offerta economica
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Chiarimento PI247011-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:19Domanda : QUESITO N. 23 - Relativamente al lotto 2 INCENDIO viene chiesto: 23.1. Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 10.000.000,00 indicato alla SEZIONE 4 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI, rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo. 23.22. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali strade non al servizio di singoli fabbricati, piste ciclabili, viadotti, ponti e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; ferrovie, binari, rotaie; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, gallerie e tunnel; impianti di risalita a fune. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 23.3. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 23.4. Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti eolici, fotovoltaici, solari termici e rispettive componenti. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. 23.5. Si chiede conferma che all’ Art. 3.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione siano esclusi i clienti e i fornitori. 23.6. Si chiede di confermare che per UNITÀ IMMOBILIARE si intenda il complesso dei beni immobili e relativi beni mobili/contenuto afferente ad ogni singolo fabbricato assicurato e che, pertanto, qualora un sinistro coinvolga più fabbricati, il minimo dello scoperto della garanzia interessata si intenda applicato tante volte quanti sono i fabbricati (e relativo contenuto) danneggiati. 23.7. In relazione alla garanzia “Terrorismo†si chiede di confermare l’esclusione dei danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari. Si fa presente che tale esclusione è generalmente vincolante per le Compagnie per i relativi obblighi riassicurativi. 23.8. Si chiede di indicare quali siano limiti e deducibili per la garanzia Ricostruzione archivi, documenti, dati, programmi informatici e supporti dati. 23.9. Alla SEZIONE 4 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI si chiede conferma che per la garanzia Impianti e apparecchi installati su autoveicoli il limite di indennizzo di € 5.000,00 sia a valere per sinistro e anno. 23.10. Alla SEZIONE 4 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI si chiede conferma che per la garanzia Impianti e apparecchi installati su autoveicoli il limite di indennizzo di € 5.000,00 sia a valere per sinistro e anno. 23.11. Si chiede conferma che l’Art. 3.28 - Veicoli ricoverati in autorimessa sia non operante come indicato alla SEZIONE 4 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI.
Risposta :
RISPOSTA N. 23 – Si rimanda al capitolato di polizza.
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Chiarimento PI246670-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:17Domanda : QUESITO N. 22 - Viene chiesto se è possibile partecipare ad un solo lotto
Risposta :
RISPOSTA N. 22 - Si invita a leggere l'art. 5 del Disciplinare di gara
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Chiarimento PI246665-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:16Domanda : QUESITO N. 21 - Viene chiesto se è possibile assolvere all'obbligo della marca da bollo apponendo la stessa sull'istanza e annullarla
Risposta :
RISPOSTA N. 21 - Le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono quelle indicate all'art. 20.1 del Disciplinare di gara. Non è consentita l'apposizione della marca da bollo sull'istanza.
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Chiarimento PI245655-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:15Domanda : QUESITO N. 20 - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: *SANCTION CLAUSE* La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-. *ESCLUSIONE TERRITORIALE* Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-. INCIDENTE CYBER: 1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-; 2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-. DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-. MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-. SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
Risposta :
RISPOSTA N. 20 - Essendo il lotto in oggetto aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, la compagnia ha la facoltà di presentare varianti (entro il limite previsto).
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Chiarimento PI245652-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:13Domanda : QUESITO N. 19 - INFORMAZIONI GENERALI--- 19.1 - Broker e provvigioni 19.2 - L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? 19.3 - L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? 19.4 - Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario 19.5 - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.
Risposta : RISPOSTA N. 18 - Si rimanda alle statistiche sinistri pubblicate.
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Chiarimento PI245647-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:11Domanda : QUESITO N. 18 - Con riferimento al rischio RCT/O, cogliamo l’occasione per porre le seguenti richieste/domande al Broker/Cliente per consentire al Ramo di poter quantificare efficacemente la portata del rischio in gara.-PREGRESSI ASSICURATIVI--- Precedente assicuratore Premio annuo lordo in corso Importo della franchigia in corso -Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI--- - Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti - Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: o Importo della franchigia in SIR o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito
Risposta : RISPOSTA N. 18 si rimanda alla risposta al quesito n.7, aggiungendo che la franchigia è tradizionale.
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Chiarimento PI245645-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:10Domanda : QUESITO N. 17 - Relativamente alla garanzia RCT/O, viene chiesto il seguente chiarimento: - A norma dell’art. 1.5 - Durata del contratto – Rescindibilità ci occorre capire se in caso di rescindibilità annua esercitata dalla Compagnia trovi comunque applicazione la possibilità di proroga obbligatoria di 3 anni prevista nel medesimo articolo e anche se in vigenza del rinnovo di 3 anni esercitato dall’assicurato possa in detto periodo trovare applicazione comunque la rescindibilità annuale da parte delle Compagnia.
Risposta :
RISPOSTA N. 17 - Si conferma che:
· la proroga triennale, così come la proroga tecnica, non potranno essere esercitate in caso di recesso da parte della Società.
· la rescindibilità annuale potrà essere esercitata in ciascuna annualità di polizza, ivi compreso il periodo di proroga triennale.
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Chiarimento PI242424-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:07Domanda : QUESITO N. 16 - in relazione al lotto Rct/o, viene chiesta, in caso di eventuale aggiudicazione, la possibilità di prevedere in polizza la seguente esclusione: "Composti Fluorurati: La polizza non copre qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivante da o connesso a sostanze alchiliche perfluorurate o polifluorurate, i sottoprodotti ed i prodotti della degradazione" Segnaliamo che la tematica oggetto di tale esclusione è considerata ad oggi tema molto importate per gli Assicuratori/Riassicuratori che trattano questo genere di rischio.
Risposta :
RISPOSTA N. 16 - Essendo prevista per il Lotto RCT/O l'aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la compagnia ha la facoltà di presentare varianti (entro il limite previsto).
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Chiarimento PI239045-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:06Domanda : QUESITO N. 15 - Con riferimento al lotto INFORTUNI si chiedere la pubblicazione della statistica sinistri aggiornata al 30 aprile 2025, per la presenza di un sinistro del 16 aprile 2025, al fine di garantire uniformità di informazioni tra tutti gli operatori economici.
Risposta :
RISPOSTA N. 15 - Con riferimento al quesito posto si comunica l'aggiornamento della statistica sinistri relativa al Lotto 5 Infortuni.
LOTTO 5 - INFORTUNI
Pr.
Accadimento
Stato Sinistro
Riservato
Liquidato
1
16/04/2025
Aperto
2.225,00
-
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Chiarimento PI239012-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:05Domanda : QUESITO N. 14 - Con riferimento al lotto 1 Rcto, viene chiesto quanto segue: 14.1. conferma che il Contraente si attenga e/o si sia attenuto alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19â€; 14.2. conferma che il Contraente non gestisca direttamente l’acquedotto e la rete fognaria, indicando l’Ente gestore di tali servizi; 14.3. conferma che il Contraente non gestisca direttamente case di riposo, cliniche, RSA, poliambulatori; 14.4. conferma che il Contraente non gestisca direttamente il servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti.
Risposta :
RISPOSTA N. 14 - Con riferimento ai quesiti posti si risponde come segue:
14.1. si conferma
14.2. vedere risposta al quesito n. 11
14.3. vedere risposta al quesito n. 8
14.4. si conferma
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Chiarimento PI238197-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:03Domanda : QUESITO N. 13 - Con riferimento al Lotto 2 All risks, viene chiesta conferma che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura.
Risposta :
RISPOSTA N. 13 - Ricordando quanto indicato nella descrizione del rischio (II complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili), si conferma che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura.
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Chiarimento PI237280-25
Ultimo aggiornamento 28/05/2025 16:01Domanda : QUESITO N. 12 - Viene chiesto un chiarimento relativamente all’offerta economica, in quanto il disciplinare prevede che la stessa deve essere predisposta secondo il modello della Scheda di offerta indicando il ribasso percentuale sia in cifre che in lettera mentre la scheda però prevede solo l’indicazione del premio imponibile – imposte – Premio lordo . Premesso quanto sopra si chiede qual è la formulazione corretta anche in considerazione del fatto che su SATER viene richiesto di riportare lo sconto in percentuale.
Risposta :
RISPOSTA N. 12 – Si allegano i modelli modificati.
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Chiarimento PI233732-25
Ultimo aggiornamento 20/05/2025 11:56Domanda : QUESITO N. 11 - LOTTO RCT/O - Vengono chiesti i seguenti chiarimenti: 11.1. si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente l’acquedotto e la rete fognaria; 11.2. si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente RSA o poliambulatori; 11.3. si chiede di indicare l’attuale Assicuratore; 11.4. si chiede di indicare l’attuale premio annuo lordo; 11.5. qualora disponibile si chiede di pubblicare la statistica sinistri aggiornata.
Risposta :
RISPOSTA N. 11 - Con riferimento ai quesiti posti si riportano di seguito le informazioni richieste:
11.1 il Comune non gestisce acquedotto e rete fognaria
11.2 vedere risposta al quesito n. 8 e si dichiara che il Comune non ha poliambulatori
11.3 vedere risposta al quesito n. 6
11.4 vedere risposta al quesito n.6
11.5 vedere statistica pubblicata -
Chiarimento PI233248-25
Ultimo aggiornamento 20/05/2025 11:52Domanda : QUESITO N. 10 - Vengono chieste le condizioni di polizza in corso ( premio annuo lordo, assicuratore uscente, franchigia) per i lotti RCTO - Tutela legale - RC Patrimoniale
Risposta :
RISPOSTA N. 10 - Vedere risposta al quesito n. 7
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Chiarimento PI232826-25
Ultimo aggiornamento 20/05/2025 11:27Domanda : QUESITO N. 9 - Vengono chiesti i ruoli ed i soggetti da assicurare relativamente al lotto tutela legale, anche se è previsto come criterio per il calcolo del premio le retribuzioni.
Risposta :
RISPOSTA N. 9 - Con riferimento al quesito posto si riportano di seguito le informazioni richieste:
ï‚· Amministratori n. 15
ï‚· Segretario n. 1
ï‚· Direttore generale 0
ï‚· Dirigenti 0
ï‚· Responsabili di Posizioni Organizzative n. 5
ï‚· Tutti gli altri Dipendenti n. 37
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Chiarimento PI232781-25
Ultimo aggiornamento 20/05/2025 11:25Domanda : QUESITO N. 8 - Viene chiesto se l'ente ha la proprietà o la gestione di case di cura, case di riposo, RSA, infermerie, pronto soccorso, farmacie comunali, recupero tossicodipendenti o per anziani
Risposta :
RISPOSTA N. 8 - Il Comune di Alto Reno Terme non possiede la proprietà e non ha la gestione delle strutture indicate nel quesito
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Chiarimento PI225802-25
Ultimo aggiornamento 20/05/2025 11:24Domanda : QUESITO N. 7 - Vengono chieste le condizioni di polizza in corso ( premio annuo lordo, franchigia, assicuratore uscente) per i lotti RCTO - RC PATRIMONIALE - TUTELA LEGALE
Risposta :
RISPOSTA N. 7 – Con riferimento al quesito posto si riportano di seguito le informazioni richieste:
RCT/O premio lordo annuo 18.653,00 assicuratore uscente ITAS MUTUA franchigia € 1.000
TUTELA LEGALE premio lordo annuo 4.000,00 assicuratore uscente ITAS MUTUA senza franchigia
RC PATRIMONIALE premio lordo annuo 4.557,00 assicuratore uscente AIG franchigia € 2.000
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Chiarimento PI225632-25
Ultimo aggiornamento 20/05/2025 11:16Domanda : QUESITO N. 1) (PER TUTTI I LOTTI ) Viene chiesta la disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appaltoâ€) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: 1.1 - ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. QUESITO N. 2) Viene chiesta la disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE - Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica†si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. QUESITO N. 3) Viene chiesto, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. QUESITO N. 4) Per il Lotto INFORTUNI, viene chiesto inoltre: A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; B. Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, viene chiesto di fornire dettagli al riguardo. QUESITO N. 5) Per il lotto RC GENERALE, Viene chiesta la disponibilità,, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza. QUESITO N. 6) Vengono chiesti i Premi ed assicuratori in corso, eccetto Rc Patrimoniale e Kasko.
Risposta :
RISPOSTA N. 1 - Per quanto riguarda i lotti 1,2,3,4 aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la compagnia ha la facoltà di presentare varianti (entro il limite previsto). Per quanto invece concerne i lotti 5,6,7 aggiudicati con il criterio del minor prezzo, non essendo previste varianti non è possibile apportare alcuna modifica.
RISPOSTA N. 2 - Essendo entrambi i lotti aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa, la compagnia ha la facoltà di presentare varianti (entro il limite previsto).
RISPOSTA N. 3 - Rischi non presenti.
RISPOSTA N. 4 - Rischi non presenti.
RISPOSTA N. 5 - Essendo il lotto in oggetto aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, la compagnia ha la facoltà di presentare varianti (entro il limite previsto).
RISPOSTA N. 6 - Si allega la tabella riepilogativa