Domanda :
1) In primo luogo, rileviamo una possibile contraddizione tra quanto previsto nel disciplinare alle pagine 3 e 4 (la gara verrà aggiudicata per lotti distinti; ciascuna Stazione Appaltante stipulerà un contratto autonomo con l’aggiudicatario del lotto; ciascun concorrente potrà partecipare alla procedura per uno o più lotti, anche in differenti forme e con soggetti diversi) e quanto previsto all’art. 2 del Capitolato dei differenti Lotti (che prevede invece che tutti i lotti verranno aggiudicati congiuntamente al medesimo operatore economico). A tale proposito vi chiediamo di confermarci che sia prevalente quanto previsto nel Capitolato e che quindi tutti i lotti verranno aggiudicati al medesimo soggetto e non sarà possibile partecipare solo ad alcuni lotti e/o in differenti modalità.
2)In secondo luogo, vi chiediamo di confermarci che, poiché la domanda di partecipazione è unica anche ove si partecipi a più lotti, sia sufficiente apporre una sola marca da bollo o pagare un solo F24 (in questo caso vi chiediamo di precisare quale sia il CF della stazione appaltante da indicare e di confermarci che il Codice tributo sia 1552).
3)In relazione alle dichiarazioni richieste a pag. 24 del disciplinare (di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, etc.; di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali) e ulteriormente previste nel “Modello II - costo manodopera brokeraggio†(dove si aggiunge anche la previsione di confermare di applicare i costi della manodopera e il contratto collettivo Nazionale CCNL Commercio, terziario e servizi, indicato dalla Stazione appaltante) vi chiediamo cortesemente di confermarci che, tenuto conto della natura intellettuale del servizio di brokeraggio, non si applica l'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 in tema di indicazione del contratto collettivo applicabile e non sono applicabili nemmeno le c.d. clausole sociali (garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato etc.), come previsto dell'art. 57 del medesimo Codice.
Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo, pertanto, di confermarci che:
• gli operatori economici dovranno semplicemente indicare il codice alfanumerico unico del CCNL applicato ai propri dipendenti senza formulare alcuna dichiarazione di equivalenza rispetto al contratto da voi individuato;
• non sarà necessario rilasciare le dichiarazioni di cui al disciplinare;
• il Modello II, seppur richiesto obbligatoriamente dal portale, non sia da compilare in tutte le sue parti, anche alla luce del fatto che, salvo nostro errore, la Stazione appaltante non ha, correttamente, indicato nella documentazione di gara i costi della manodopera che dovremmo confermare.
4)Infine, in relazione alla nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall’art. 9 dello Schema di contratto, segnaliamo che la scrivente ritiene che la specificità dell'attività posta in essere (ad esempio consulenza sui rischi, negoziazione del prezzo e collocamento dei predetti rischi sui mercati assicurativi) debba guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento del broker come Titolare autonomo. In particolare, si osserva che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore a cui le Società di brokeraggio sono tenute ad obbedire.
In tal senso, l'attività di intermediazione assicurativa è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 - "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS) ciò che ne impedisce la delega potenziando la necessità di gestire il dato in autonomia.
Al raggiungimento di quanto sopra contribuisce il fatto che la scrivente determina le finalità proprie e i mezzi di trattamento dei dati raccolti con particolare riferimento a:
- necessità di raccogliere o meno dati personali del Cliente in relazione alle tipologie di programmi assicurativi di cui offre assistenza e consulenza;
- quali categorie di informazioni raccogliere;
- quali sono le persone di cui raccogliere le informazioni;
- come utilizzare le informazioni raccolte;
- se divulgare le informazioni e, in caso affermativo, a chi per garantire il rispetto degli accordi contrattuali;
- quale software o hardware utilizzare per elaborare le informazioni;
- modalità di aggregazione, rielaborazione e analisi dei medesimi dati per generare andamenti statistici e indici di tendenza su determinati settori merceologici, industrie e rischi.
e fornisce un'adeguata informativa privacy nel rispetto della normativa vigente.
Alla luce di quanto sopra vi chiediamo di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.
Risposta :
1)
Si conferma che, a causa di un errore materiale, il bando di gara
prevede l’aggiudicazione della procedura per lotti distinti. Si
sta procedendo pertanto alla rettifica del bando stesso, che verrà
ripubblicato nei prossimi giorni, con conseguente proroga dei termini
per chiarimenti e per presentazione delle offerte. A
tal proposito, si consiglia di leggere attentamente le indicazioni
precisate nel bando rettificato, con particolare riguardo alle
modalità di inserimento dell’offerta tecnica e della
documentazione economica nella piattaforma SATER.
2)
Si conferma che, essendo unica la domanda di partecipazione, dovrà
essere apposta solo una marca da bollo. In alternativa, l’imposta
di bollo può essere assolta anche tramite versamento eseguito con il
modello F23 con codice tributo: 456T; in questo caso, il C.F. da
indicare è quello dell’Unione Terre di Pianura (C.F. 03014291201).
3)
Si
conferma che nel “Modello II - Dichiarazione costi della
manodopera†gli
operatori economici dovranno indicare il
CCNL
applicato ai propri dipendenti, senza formulare dichiarazione di
equivalenza. Data
la natura intellettuale del servizio di brokeraggio, le dichiarazioni
in tema di “clausole sociali†NON sono richieste
obbligatoriamente. Si
conferma altresì
che
l’operatore
dovrà compilare il suddetto
Modello
II in relazione
alle dichiarazioni che intende rilasciare.
4)
Si conferma che, in sede di stipula del contratto, andrà eliminato
il paragrafo con il quale si indica che il Broker è nominato
responsabile del trattamento, in quanto è da considerarsi titolare
autonomo.