Domanda :
Si sottopongono i seguenti chiarimenti:
1. Si chiede di confermare se ASP TERRE D’ARGINE rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal legislatore con il decreto dignità e confermata dal Decreto Lavoro, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e gli enti indicati annualmente dall’ISTAT nel noto “elenco†delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto soggetti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato.
L’esclusione dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni è stabilita dal comma 3 dell’articolo 1 del D. L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) ed ora esplicitato dal Decreto Lavoro all’art. 19 comma 5-bis del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.
Nei decreti si chiarisce che le disposizioni dello stesso non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni in senso stretto, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti antecedenti l’entrata in vigore del decreto dignità. Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto possono continuare a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi così come disciplinato all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001.
2. In riferimento ai costi orari riportati all’interno dell’allegato 1 Valori Stipendiali, lsi chiede conferma che gli stessi saranno suscettibili di variazione oltre che per effetto di rinnovi di ccnl, anche a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro (ossia su 5 oppure su 6 giorni), per effetto del numero di ore di ferie ed ex festività maturabili;
3. Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “godutiâ€, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);
4. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
5. si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo annuo, al netto delle ore di ferie, registrato dalle risorse somministrate, nel corso degli ultimi 3 anni;
6. si chiede conferma che indice e copertina, non verranno computate ai fini delle 12 facciate previste per l’elaborato tecnico;
7. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza;
8. Si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, compreso l’addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 (L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro†(art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali);
9. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato ( ad. es. oss, infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse;
10. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).
Risposta :
1. ASP TERRE D’ARGINE rientra nella classificazione di
Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del
D. Lgs. n. 165/2001.
2. Si conferma che il Costo Orario
sarà suscettibile di variazione oltre che per effetto di rinnovi Contrattuali,
anche a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro (ossia su 5 oppure su
6 giorni) per effetto del numero di ore di ferie ed ex festività maturabili.
3. Come specificato all’Art. 4 del capitolato
Speciale “Qualsiasi costo contrattuale
non tassativamente indicato nel “costo orario base†comprese le diverse
tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio,
congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc…) sono a
carico dell’ Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che
si intende, per tanto, remunerativo del servizio svoltoâ€.
“ Il costo orario base, di cui ai prospetti
dell' allegato 1), include
gli oneri retributivi comprensivi di tutti
i ratei, ex festività, permessi retribuiti, ferie, trattamento fine rapporto, tredicesima mensilità, IVC, indennità
di comparto, gli oneri contributivi, assistenziali e
previdenziali, il contributo Ente bilaterale paritetico, Fondo formazione
lavoratori temporanei e contributo
Aspi calcolato sulla base del CCNL vigente alla data dell’adozione della
decisione a contrarre.â€
4. Come
specificato all’ Art 4 del capitolato Speciale†“Qualsiasi costo contrattuale non
tassativamente indicato nel “costo orario base†comprese le diverse tipologie
di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi
straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc…) sono a carico dell’
Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che si intende,
per tanto, remunerativo del servizio svoltoâ€.
5. Il dato in possesso dell’ Amministrazione, riferito all’ Anno 2023, registra quale Tasso medio di assenteismo del Personale, al
netto delle ore di ferie, un valore pari al 2,7 %.
6. Si
conferma che indice e copertina non verranno computate ai fini delle 12
facciate previste per l’elaborato.
7. Si conferma che in caso di
aggiudicazione si potrà procedere alla
sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza con
firma elettronica qualificata.
8. Si conferma che sono in capo all’Utilizzatore tutti gli
obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, compreso
l’addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 mentre restano a
carico dell’ Agenzie gli oneri della Formazione generale.
9. Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs.
36/2023, l’affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e
dell’esecuzione delle attività appaltate.
L’ ART. 17 – PENALITA’ del
Capitolato Speciale definisce le
casistiche e le modalità di applicazione delle Penali.
10. Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata PER GIUSTA CAUSA si applicheranno gli articoli
n. 122 e n. 123 del D.Lgs 36/2023.
Non si prevede, ad oggi,
la revoca dell’ Appalto del
Servizio di Somministrazione Lavoro per esigenze di pubblico interesse in
quanto la programmazione di ASP Terre d’ Argine ( di norma Triennale) prevede di avvalersi con modalità
continuativa del Servizio di Somministrazione Lavoro.