ACCORDO QUADRO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO
Descrizione PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVORE DELL’UNIONE TERRE DI PIANURA, DEI COMUNI ADERENTI E DEI COMUNI CONVENZIONATI DI BUDRIO E CASTENASO.
Ente appaltante UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Stato procedura Presentazione Offerte/Risposte
Importo appalto 1.640.000,00 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 18/09/2025
Termine richiesta chiarimenti 06/10/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte 20/10/2025 18:00
Apertura busta amministrativa 21/10/2025 10:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
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DISCIPLINARE DI GARA (642.74 kB)
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MODELLO I -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (150.05 kB)
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PATTO D'INTEGRITA' (95.46 kB)
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MODELLO II - DICHIARAZIONE COSTO MANODOPERA (100.57 kB)
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PROGETTO LOTTI 1-2-3 (927.18 kB)
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Peritore Antonio
telefono: 3293176031 -
Prati Giulia
e-mail: giulia.prati@terredipianura.ittelefono: 051-6004341
- Lotto 1 Somministrazione lavoro temporaneo Comune di Budrio - CIG: B84B9DBB75
- Lotto 2 Somministrazione lavoro temporaneo Comune di Castenaso - CIG: B84B9DCC48
- Lotto 3 Somministrazione lavoro temporaneo Unione Terre di Pianura - CIG: B84B9DDD1B
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Chiarimento PI442199-25
Ultimo aggiornamento 07/10/2025 15:48Domanda : 1) Si chiede di specificare se le risorse presteranno servizio su 5 o 6 giorni settimanali 2) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza (compreso maternità facoltativa e/o obbligatoria, permesse studio) la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 3) Si chiede di confermare che il ribasso, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori 4) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia) 5) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 6) Si chiede conferma che per il lotto 3 per la fatturazione debba farsi riferimento all'unione dei comuni terre di Pianura e che verrà presa in considerazione successivamente la divisione per i comuni Baricella, Granarolo, Malalbergo, Minerbio
Risposta :
1) Verrà indicato nella richiesta di avviamento per i singoli profili.2) Il D. Lgs 81/2015 prevede che il somministratore sia considerato datore di lavoro del lavoratore somministrato, pertanto tutti gli obblighi retributivi e contributivi spettano all'agenzia non all'utilizzatore. L'Ente paga un corrispettivo pattuito a seguito di aggiudicazione che si traduce in una tariffa oraria omnicomprensiva che deve tenere conto di tutti gli oneri indiretti. Tali compensi pertanto, dovuti al lavoratore, e relativi oneri sono in capo all'agenzia aggiudicataria; l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti dal lavoratore; l'ente rimborserà solo il costo relativo alle ore effettivamente prestate così come previsto all'art. 3.3 del Capitolato, pertanto l'osservanza della norma citata è considerata rispettata poichè tali oneri sono compresi nella tariffa offerta dall'aggiudicatario. Il D. Lgs 81/2015 citato prevede inoltre una responsabilità in solido con il somministratore SOLO qualora questo sia inadempiente dal punto di vista retributivo e contributivo, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.3) Il D. Lgs 81/2015 prevede che il somministratore sia considerato datore di lavoro del lavoratore somministrato, pertanto tutti gli obblighi retributivi e contributivi spettano all'agenzia non all'utilizzatore. L'Ente paga un corrispettivo pattuito a seguito di aggiudicazione che si traduce in una tariffa oraria omnicomprensiva che deve tenere conto di tutti gli oneri indiretti. Tali compensi pertanto, dovuti al lavoratore, e relativi oneri sono in capo all'agenzia aggiudicataria; l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti dal lavoratore; l'ente rimborserà solo il costo relativo alle ore effettivamente prestate così come previsto all'art. 3.3 del Capitolato, pertanto l'osservanza della norma citata è considerata rispettata poichè tali oneri sono compresi nella tariffa offerta dall'aggiudicatario.4) Il D. Lgs 81/2015 prevede che il somministratore sia considerato datore di lavoro del lavoratore somministrato, pertanto tutti gli obblighi retributivi e contributivi spettano all'agenzia non all'utilizzatore. L'Ente paga un corrispettivo pattuito a seguito di aggiudicazione che si traduce in una tariffa oraria omnicomprensiva che deve tenere conto di tutti gli oneri indiretti. Tali compensi pertanto, dovuti al lavoratore, e relativi oneri sono in capo all'agenzia aggiudicataria; l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti dal lavoratore; l'ente rimborserà solo il costo relativo alle ore effettivamente prestate così come previsto all'art. 3.3 del Capitolato, pertanto l'osservanza della norma citata è considerata rispettata poichè tali oneri sono compresi nella tariffa offerta dall'aggiudicatario.5) Il D. Lgs 81/2015 prevede che il somministratore sia considerato datore di lavoro del lavoratore somministrato, pertanto tutti gli obblighi retributivi e contributivi spettano all'agenzia non all'utilizzatore. L'Ente paga un corrispettivo pattuito a seguito di aggiudicazione che si traduce in una tariffa oraria omnicomprensiva che deve tenere conto di tutti gli oneri indiretti. Tali compensi pertanto, dovuti al lavoratore, e relativi oneri sono in capo all'agenzia aggiudicataria; l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti dal lavoratore; l'ente rimborserà solo il costo relativo alle ore effettivamente prestate così come previsto all'art. 3.3 del Capitolato, pertanto l'osservanza della norma citata è considerata rispettata poichè tali oneri sono compresi nella tariffa offerta dall'aggiudicatario.6) Occorre emettere fatturazione per ciascun ente presso il quale viene attivato il contratto di somministrazione. -
Chiarimento PI440470-25
Ultimo aggiornamento 07/10/2025 15:40Domanda : 1) accordo quadro art. 2.1 punto 8-11. Si puntualizza che nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: • Sorveglianza sanitaria • Formazione • Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente 2) Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, alla luce della normativa succitata, non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della normativa è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: i. Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; ii. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; iii. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; iv. Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento 3) accordo quadro art. 2.4 e 5.6. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente chieda l'interruzione del servizio, dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. 4) accordo quadro art. 3.4. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento 5) accordo quadro art. 5.4. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia 6) accordo quadro art. 5.10. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano 7) Con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera riguarda esclusivamente il personale direttamente impiegato dall’agenzia di somministrazione per l’esecuzione del servizio (es. personale amministrativo, commerciale, di selezione) rispetto al quale trova applicazione il CCNL Commercio-Terziario e non si estende ai lavoratori somministrati presso l’utilizzatore. Detta indicazione deve ritenersi coerente con la natura del contratto di somministrazione, in cui l’agenzia agisce quale datore di lavoro formale, ma non sostiene direttamente i costi operativi relativi all’impiego presso il committente. Ne consegue che l’indicazione dei costi della manodopera deve riferirsi unicamente al personale interno dell’agenzia, in quanto parte integrante dell’organizzazione aziendale deputata alla gestione del servizio. Alla luce di quanto esplicitato, si invita codesta Amministrazione a rettificare quanto contenuto nel modello II.
Risposta :
1. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.2. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.Si specifica pertanto che la conoscenza sull'utilizzo delle attrezzature strettamente correlate al profilo professionale richiesto rientra nella formazione generica, nonchè nella corretta selezione dei profili a copertura delle richieste dell'ente.3.In caso di interruzione del rapporto di lavoro somministrato per cause di forza maggiore, si conferma quanto contenuto nel capitolato. E’ infatti, fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente utilizzatore per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.4. Si conferma.5. In caso di penale, sarà l’ente ad emettere relativa fattura.6. Si conferma quando indicato nel capitolato, Foro di Bologna.7. Si precisa che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non devono essere indicati, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.Gli operatori economici devono comunque allegare il "Modello II-dichiarazione costo manodopera" (richiesto obbligatoriamente dalla piattaforma Sater) con l’indicazione del CCNL applicato ai propri dipendenti (personale interno). -
Chiarimento PI440409-25
Ultimo aggiornamento 07/10/2025 15:03Domanda : 1) Art.2.4 Si segnala che l’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto quest’ultimo ha diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, chiediamo dunque che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia nel rispetto dell’art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15; 2) Art.3.1 Si chiede conferma che l’Agenzia potrà fornire copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili; 3) Art.3.4 Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione normativa sopra delineata; 4)Art.5.6 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); 5) Art.5.13 Si chiede di prevedere la stipula del contratto mediamente scrittura privata.
Risposta :
1) In caso di interruzione del rapporto di lavoro somministrato per cause di forza maggiore, si conferma quanto contenuto nel capitolato. E’ infatti, fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente utilizzatore per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
2) Si conferma.
3) Si conferma.
4) In caso di interruzione del rapporto di lavoro somministrato per cause di forza maggiore, si conferma quanto contenuto nel capitolato. E’ infatti, fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente utilizzatore per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
5) Si conferma.
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Chiarimento PI439535-25
Ultimo aggiornamento 07/10/2025 14:53Domanda : In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale dell’art. 6.3 del Disciplinare, si chiede di chiarire se più contratti contemporanei con Pubbliche Amministrazioni differenti si contino come più anni di esperienza. Esempio: tre contratti nell’anno 2022 si contano come tre anni.
Risposta :
Il concorrente deve possedere un’esperienza almeno triennale nella somministrazione di lavoro temporaneo nei confronti di Pubbliche Amministrazioni rientranti nell’elenco di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. Si conteggiano gli anni di esperienza, non il numero dei contratti.
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Chiarimento PI437792-25
Ultimo aggiornamento 07/10/2025 14:41Domanda : 1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE del disciplinare di gara, si segnala che il D.Lgs. n. 31 dicembre 2024, n. 209 recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici - c.d. Correttivo del codice appalti, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ha modificato l'art. 215 del codice eliminando l’obbligo di costituire il Collegio Consultivo Tecnico nei contratti di servizi e forniture con importo pari o superiore a 1 milione di euro. Nello specifico la nuova formulazione del suddetto articolo prevede: "Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria" La precedente formulazione prevedeva che "Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria." Si chiede quindi di confermare che l'attivazione non sia da considerare come obbligatoria ma che sarà frutto di negoziazione tra le parti. 2) Con riferimento alle previsioni di cui al MODELLO II – DICHIARAZIONE COSTI DELLA MANODOPERA E IMPEGNI CONNESSI si chiede di confermare che i riferimenti al 2019-2021 Comparto Funzioni Locali, nonché ai costi della manodopera siano da intendersi riferiti ai dipendenti somministrati inviati in missione e non ai dipendenti diretti. Ciò anche in considerazione del fatto che espressamente codesto Ente precisa che "Il presente affidamento ha ad oggetto servizi di natura intellettuale e pertanto, così come previsto all’art. 108, comma 9, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non devono essere indicati, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro." 3a) Con riferimento alla responsabilità degli oneri in materia di formazione sulla sicurezza, parte generale e specifica si chiede di precisare quanto segue. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro si chiede conferma che anche la formazione generale e specifica siano oneri a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione. 3b) Nella denegata ipotesi di conferma degli oneri formativi in capo all'aggiudicatario, al fine di garantire la compliance formativa si chiede di confermare che, in caso di aggiudicazione, Codesto Ente invierà tempestivamente e comunque non oltre la comunicazione di aggiudicazione, le seguenti documentazione/informazioni, al fine di garantire il rispetto delle nuove previsioni di cui al nuovo accordo Stato-Regioni che espressamente prescrive che la formazione debba essere effettuata prima che il lavoratore sia adibito alla mansione per la quale è stato assunto: a) Livello di rischio della formazione b) Contenuti formativi c) DVR (Documento di Valutazione dei rischi ex D.Lgs. n.81/2008 es.m.i.) attinente le attività oggetto della gara d) Piano di gestione delle emergenze (ex DM 10/03/1998 e sm.i.) e) Mansioni, Job Description (descrizione della mansione), descrizione delle attività svolte; e che in caso di mancata consegna, troverà automatica applicazione la delega di cui all'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 e, pertanto l'obbligo formativo sarà da considerarsi in capo a Codesto ente utilizzatore. 4) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 2.4 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE del capitolato di gara, non chè in relazione alle ipotesi di recesso e risoluzione si chiede di confermare che saranno fatti salvi gli obblighi nei confronti dei lavoratori somministrati e di conseguenza l'obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro ed art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15). 5) Con riferimento alla previsione di cui all' 3.1 OBBLIGHI A CARICO DELL’AGENZIA del capitolato e nello specifico con riferimento alla richiesta di documentazione relativa alla documentazione inerente il lavoratore somministrato (ad esempio buste paga) si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 6) Con riferimento alla previsione di cui all'art- 3.4 PROTEZIONE DEI DATI del capitolato di gara si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 10-11 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario. 7) Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5.4 del capitolato di gara ove prevista l'applicazioni di penali nel caso di sostituzioni urgenti di personale scolastico: fino a 30 minuti di ritardo nella presa di servizio: € 100,00 una tantum se il ritardo si ripete almeno volte; oltre 30 minuti di ritardo nella presa di servizio: € 100,00 per ogni episodio; si segnala che ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/15 il lavoratore somministrato agisce nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore. L'attività svolta dall'Apl consiste nella gestione del reclutamento, selezione e gestione amministrativa delle risorse. Si ritiene pertanto che l'eventuale ritardo della presa in servizio da parte del somministrato non possa configurarsi come ipotesi per l'applicazioni di penali in capo all'aggiudicatario ma possa bensì essere il presupposto per l'avvio di un procedimento disciplinare. Si chiede quindi di rettificare gli atti di gara andando ad espungere suddette previsioni ovvero a limitarne al portata alle sole ipotesi di responsabilità diretta imputabile all'agenzia. 8) In ottica meramente collaborativa si segnala che la previsione di cui all'art. 2.3 PROFILI PROFESSIONALI del capitolato ove previsto che L’Agenzia dovrà garantire un minimo di: ? 10 iscritti per ciascun profilo appartenente all’Area degli operatori esperti; ? 3 iscritti per ciascun profilo appartenente all’Area degli Istruttori e dei funzionari e dell’elevata qualificazione. risulta eccessivamente aleatoria in particolare se letta in combinato disposto con le previsioni in termini di penali. Infatti, a differenza di quanto avviene nell'ambito degli appalti di servizi ove le risorse sono già nella disponibilità dell'appaltatore e vengono inviati sui singoli "cantieri", attività specifiche svolta dalle Agenzie di somministrazione sono la ricerca e la selezione delle figure professionali per lo specifico reclutamento a fare dell'azienda utilizzatrice. Tale attività è volta altresì a creare un bacino di profili disponibili ad essere avviati al lavoro, ma potrebbe diventare di complessa gestione in relazione a figure di professionalità elevate e particolarmente ricercate sul mercato, che se pur fattivamente reclutate da parte dell'APL potrebbero non essere più nella disponibilità della stessa al momento dell'avvio delle risorse. Pur condividendo l'esigenza di Codesta Amministrazione, si ritiene che la richiesta di avere un bacino di risorse disponibili possa non essere vincolato a limiti numerici né all'applicazione di penali.
Risposta :
1) Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e per forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria. Il valore complessivo della gara è pari a € 1.640.000,00Si specifica altresì che per i lotti sotto soglia l'attivazione non sia da considerare come obbligatoria ma che sarà frutto di negoziazione tra le parti.2)Si conferma.3a) Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.Si specifica pertanto che la conoscenza sull'utilizzo delle attrezzature strettamente correlate al profilo professionale richiesto rientra nella formazione generica, nonchè nella corretta selezione dei profili a copertura delle richieste dell'ente.3b) Si conferma.4) In caso di interruzione del rapporto di lavoro somministrato per cause di forza maggiore, si conferma quanto contenuto nel capitolato. E’ infatti, fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente utilizzatore per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.5) Si conferma.6) Si conferma.7) La penale verrà applicata in caso di ritardi nell’avvio di lavoratori richiesti (si intende il ritardo nel fornire il profilo richiesto).8) Si conferma quanto previsto nel Capitolato. -
Chiarimento PI436575-25
Ultimo aggiornamento 07/10/2025 12:50Domanda : 1- accordo quadro art. 2.1 punto 8-11. Si puntualizza che nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: • Sorveglianza sanitaria • Formazione • Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente 2 -Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, alla luce della normativa succitata, non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della normativa è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: i. Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; ii. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; iii. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; iv. Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento 3- accordo quadro art. 2.4 e 5.6. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente chieda l'interruzione del servizio, dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. 4 -accordo quadro art. 3.4. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento 5- accordo quadro art. 5.4. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
Risposta :
1- Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.2-Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità. Si specifica pertanto che la conoscenza sull'utilizzo delle attrezzature strettamente correlate al profilo professionale richiesto rientra nella formazione generica, nonchè nella corretta selezione dei profili a copertura delle richieste dell'ente.3 -In caso di interruzione del rapporto di lavoro somministrato per cause di forza maggiore, si conferma quanto contenuto nel capitolato. E’ infatti, fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente utilizzatore per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.4- Si conferma5 - In caso di penale, sarà l’ente ad emettere relativa fattura. -
Chiarimento PI435593-25
Ultimo aggiornamento 06/10/2025 15:30Domanda : 1- relativamente all’art. 9 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che sia possibile ridurre l’importo della cauzione provvisoria del 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 106, comma 8, del codice; 2- Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.; 3- In caso di rinnovo del CCNL Funzioni Locali, si chiede che sia possibile fatturare la rivalutazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive, che saranno pagate ai dipendenti ad una tariffa maggiorata; 4- Si fa presente che vi è una discrepanza tra quanto indicato in capitolato al p.to 1.3 dove si riporta che “Il presente affidamento ha ad oggetto servizi di natura intellettuale e pertanto, così come previsto all’art. 108, comma 9, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non devono essere indicati, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e quanto previsto in disciplinare al p.to 16 relativo alla predisposizione dell’offerta economica, dove si precisa che l’operatore economico deve indicare i costi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e allegare il Modello II. Si chiede quindi conferma che abbia prevalenza quanto stabilito dal capitolato; 5- Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008; 6- Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo.
Risposta :
1. Si conferma che ai senti dell'art. 106, c.8 D.Lgs. 36/2023, l’importo della garanzia è ridotto del 10 per cento (cumulabile con le altre riduzione previste dal medesimo articolo) quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.2. Lotto 1 Comune di Budrio indicativamente € 2.500,00Lotto 2 Comune di Castenaso indicativamente € 1.200,00Lotto 3 Unione Terre di Pianura indicativamente € 3.000,003. Come previsto all'art. 4.3 del Capitolato, i costi orari tabellari applicati varieranno in base alla contrattazione collettiva vigente, in caso quindi di rinnovo contrattuale verranno rimborsati dall'Ente i costi relativi agli arretrati pagati ai lavoratori da parte dell'agenzia4. si conferma che, servizi di natura intellettuale, non devono essere indicati, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni caso, gli operatori economici devono comunque allegare il "Modello II- dichiarazione costo manodopera" (richiesto obbligatoriamente dalla piattaforma Sater) con l'indicazione del CCNL applicato ai propri dipendenti, senza formulare dichiarazione di equivalenza."5. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.6. Il D. Lgs 81/2015 prevede che il somministratore sia considerato datore di lavoro del lavoratore somministrato, pertanto tutti gli obblighi retributivi e contributivi spettano all'agenzia non all'utilizzatore. L'Ente paga un corrispettivo pattuito a seguito di aggiudicazione che si traduce in una tariffa oraria omnicomprensiva che deve tenere conto di tutti gli oneri indiretti.Tali compensi pertanto, dovuti al lavoratore, e relativi oneri sono in capo all'agenzia aggiudicataria; l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti dal lavoratore; l'ente rimborserà solo il costo relativo alle ore effettivamente prestate così come previsto all'art. 3.3 del Capitolato, pertanto l'osservanza della norma citata è considerata rispettata poichè tali oneri sono compresi nella tariffa offerta dall'aggiudicatario.Il D. Lgs 81/2015 citato prevede inoltre una responsabilità in solido con il somministratore SOLO qualora questo sia inadempiente dal punto di vista retributivo e contributivo, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. -
Chiarimento PI425963-25
Ultimo aggiornamento 02/10/2025 14:51Domanda : Si chiede conferma che l'aggio offerto sarà applicato ai reali costi del lavoro sostenuti dalla APL e che ratei ferie godute, assenteismo (per la parte eccedente i rimborsi previsti da INPS/INAIL) e qualsiasi altro costo sostenuto dalla APL sarà rimborsato dall'Utilizzatore senza applicazione del mark-up. Si chiede quindi conferma circa l'osservanza delle disposizioni previste dal CCNL somministrazione, nonché dell'art. 33 del Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Risposta :
Il D. Lgs 81/2015 prevede che il somministratore sia considerato datore di lavoro del lavoratore somministrato, pertanto tutti gli obblighi retributivi e contributivi spettano all'agenzia non all'utilizzatore. L'Ente paga un corrispettivo pattuito a seguito di aggiudicazione che si traduce in una tariffa oraria omnicomprensiva che deve tenere conto di tutti gli oneri indiretti.
Tali compensi pertanto, dovuti al lavoratore, e relativi oneri sono in capo all'agenzia aggiudicataria; l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti dal lavoratore; l'ente rimborserà solo il costo relativo alle ore effettivamente prestate così come previsto all'art. 3.3 del Capitolato, pertanto l'osservanza della norma citata è considerata rispettata poichè tali oneri sono compresi nella tariffa offerta dall'aggiudicatario.
Il D. Lgs 81/2015 citato prevede inoltre una responsabilità in solido con il somministratore SOLO qualora questo sia inadempiente dal punto di vista retributivo e contributivo, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
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Chiarimento PI422464-25
Ultimo aggiornamento 02/10/2025 14:47Domanda : 1 Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 2 Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia 3 si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. 4 Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'. 5 Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo. 6 Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine). 7 Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali 8 Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Nel premettere che la presente non è un chiarimento ma una segnalazione relativa alla procedura di gara in oggetto, si segnala sommessamente che l 'inserimento fra i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica "preventivo" di una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, restringe il favor partecipationis alla procedura in oggetto, assicurando la partecipazione a quei soli operatori economici già in possesso della sede operativa richiesta. A ciò si voglia aggiungere che l'ANAC si è già espresso in materia affermando che "L’Autorità si è più volte pronunciata censurando la prassi, seguita da diverse stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato UE e richiamati dall’art. 2 del Codice di contratti pubblici, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Tra queste, la prassi di inserire nel bando di gara clausole volte a riconoscere la preferenza per le imprese operanti nel territorio in cui si dovrà svolgere l’appalto, che il più delle volte risulta illegittima in quanto destinata a tradursi nell’ingiustificato privilegio accordato ad operatori economici locali (cfr. A.V.C.P., Parere n. 97 del 7 maggio 2014, parere 20 febbraio 2013 n. 15; Id., deliberazione 7 novembre 2012 n. 95; Id., parere 20 maggio 2009 n. 62; Id., parere 15 gennaio 2009 n. 2)". Inoltre, così come impostata - senza la possibilità di procedere all'apertura successiva in caso di aggiudicazione in un termine congruo determinato dalla S.A. - potrebbe essere considerata una clausola i in violazione dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, "in quanto non consente all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa partecipazione, senza obbligarla a sostenere anzitempo l’onere del reperimento dell’immobile". (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5929). Giova richiamare l’attenzione che, sulla questione in esame, l’Autorità si è più volte pronunciata. Innanzitutto, con deliberazione A.V.C.P. n. 47 del 4 maggio 2011 (anticipata da Cons. St., Sez. V, n. 3887/2010; in tal senso parere prec. 18/2013) è stato stabilito che: “Per ciò che attiene alla previsione nel bando di gara secondo cui, tra i requisiti di ammissione, i partecipanti devono possedere un centro cottura ad una distanza non superiore a 50 km dal punto di consumo, si osserva che quando la stazione appaltante, per motivate e peculiari circostanze, ritenga importante che il soggetto che provvede all’erogazione del servizio di refezione scolastica debba avere un centro cottura in prossimità del proprio territorio, deve chiedere nel bando al solo aggiudicatario di soddisfare detto requisito (in questo senso chiaramente par. 2.2.1 della Comunicazione Interpretativa della Commissione UE 20061C 179102 sul diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”; cfr. anche TAR Puglia-Bari, sez. I, sent. 2602/09). Diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento richiamati dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici e principi cardine del Trattato CE e delle Direttive appalti (cfr. ex multis: Corte di Giustizia, sent. 13.07.1993, causa C-330/91, Commezbank), producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l’impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara (Cons. St., Sez. V, n. 3887/2010)”.
Risposta :
1Il D. Lgs 81/2015 prevede che il somministratore sia considerato datore di lavoro del lavoratore somministrato, pertanto tutti gli obblighi retributivi e contributivi spettano all'agenzia non all'utilizzatore. L'Ente paga un corrispettivo pattuito a seguito di aggiudicazione che si traduce in una tariffa oraria omnicomprensiva che deve tenere conto di tutti gli oneri indiretti.Tali compensi pertanto, dovuti al lavoratore, e relativi oneri sono in capo all'agenzia aggiudicataria; l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti dal lavoratore; l'ente rimborserà solo il costo relativo alle ore effettivamente prestate così come previsto all'art. 3.3 del Capitolato, pertanto l'osservanza della norma citata è considerata rispettata poichè tali oneri sono compresi nella tariffa offerta dall'aggiudicatario.Il D. Lgs 81/2015 citato prevede inoltre una responsabilità in solido con il somministratore SOLO qualora questo sia inadempiente dal punto di vista retributivo e contributivo, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore2Il D. Lgs 81/2015 prevede che il somministratore sia considerato datore di lavoro del lavoratore somministrato, pertanto tutti gli obblighi retributivi e contributivi spettano all'agenzia non all'utilizzatore. L'Ente paga un corrispettivo pattuito a seguito di aggiudicazione che si traduce in una tariffa oraria omnicomprensiva che deve tenere conto di tutti gli oneri indiretti.Tali compensi pertanto, dovuti al lavoratore, e relativi oneri sono in capo all'agenzia aggiudicataria; l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti dal lavoratore; l'ente rimborserà solo il costo relativo alle ore effettivamente prestate così come previsto all'art. 3.3 del Capitolato, pertanto l'osservanza della norma citata è considerata rispettata poichè tali oneri sono compresi nella tariffa offerta dall'aggiudicatario.Il D. Lgs 81/2015 citato prevede inoltre una responsabilità in solido con il somministratore SOLO qualora questo sia inadempiente dal punto di vista retributivo e contributivo, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.3Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.4Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.5Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.6Il D. Lgs 81/2015 prevede che il somministratore sia considerato datore di lavoro del lavoratore somministrato, pertanto tutti gli obblighi retributivi e contributivi spettano all'agenzia non all'utilizzatore. L'Ente paga un corrispettivo pattuito a seguito di aggiudicazione che si traduce in una tariffa oraria omnicomprensiva che deve tenere conto di tutti gli oneri indiretti.Tali compensi pertanto, dovuti al lavoratore, e relativi oneri sono in capo all'agenzia aggiudicataria; l'Agenzia non potrà nulla pretendere al di là del compenso per i servizi effettivamente svolti dal lavoratore; l'ente rimborserà solo il costo relativo alle ore effettivamente prestate così come previsto all'art. 3.3 del Capitolato, pertanto l'osservanza della norma citata è considerata rispettata poichè tali oneri sono compresi nella tariffa offerta dall'aggiudicatario.Il D. Lgs 81/2015 citato prevede inoltre una responsabilità in solido con il somministratore SOLO qualora questo sia inadempiente dal punto di vista retributivo e contributivo, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore7Lotto 1 Comune di Budrio indicativamente € 2.500,00Lotto 2 Comune di Castenaso indicativamente € 1.200,00Lotto 3 Unione Terre di Pianura indicativamente € 3.000,008Si specifica che il criterio di attribuzione punteggi dell'offerta tecnica NON E' ESCLUSIVAMENTE GEOGRAFICO, ma prevede anche la valutazione di soluzioni telematiche e digitalizzate come indicato nella sezione "vantaggi per i lavoratori". -
Chiarimento PI420216-25
Ultimo aggiornamento 02/10/2025 14:40Domanda : Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo: 1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; 2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; 3)La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi; 4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione 5) L’attuale fornitore; 6) Il moltiplicatore applicato dall’attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
Risposta :
Dapprima si specifica che la procedura bandita, così come quella precedentemente esperita, si riferisce ad un accordo quadro, sicché la clausola sociale, in coerenza con gli atti di gara, è da intendersi applicabile nei limiti della compatibilità. Diversamente dall'appalto, che una volta scaduto determina il subentro del nuovo aggiudicatario, nell'accordo quadro i contratti attuativi della convenzione quadro conservano la loro efficacia anche una volta che la convenzione medesima risulti scaduta. La scadenza determina infatti l'impossibilità di procedere con nuove richieste di assunzioni ma quelli in essere mantengono la loro efficacia sino all'ultimazione delle prestazioni contrattuali ivi contenute.
Si chiarisce altresì che le Pubbliche amministrazioni ricorrono alla somministrazione solo per esigenze a tempo determinato.
Ad ogni modo a titolo meramente indicativo e non impegnativo:
Lotto 1 Comune di Budrio - Numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione: 1 in scadenza il 31/10 profilo collaboratore amministrativo Area degli operatori esperti e sostituzioni a carattere di urgenza nido/refezione di varia durata mai superiori al mese, salvo proroghe, per Educatori (area dei Funzionari) e Addetti alla sorveglianza/refezione (Area degli operatori esperti)
Lotto 2 Comune di Castenaso - Sostituzioni a carattere di urgenza nido/refezione di varia durata a volte superiore al mese, salvo proroghe, per Educatori (area dei Funzionari) e Addetti alla sorveglianza/refezione (Area degli operatori esperti)
Lotto 3 Unione Terre di Pianura - n. 2 con scadenza al 31/12/2025 (cat B magazziniere farmacia e cat C istruttore amministrativo) oltre alle sostituzioni presso i servizi scolastici ed educativi
La durata media delle missioni attivate in somministrazione è stata di: anno 2023 3 mesi, anno 2024 6 mesi, anno 2025 8 mesi oltre alle ore di sostituzione per i servizi educativi e scolasti
Si conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
Attuale fornitore: OASI LAVORO S.P.A.
Coefficiente Moltiplicatore Unico offerto: 1,64