Domanda : Dall'analisi del bando di gara si evince uno scollamento estremamente significativo tra la base d'asta, calcolata sulle pure ore di prestazioni diretta con l'utenza, e le richieste analiticamente e chiaramente espresse nel capitolato tecnico che fanno riferimento alla gestione completa di un servizio. Segnatamente il capitolato tecnico richiede: a) di costruire una progettualità personalizzata per ogni minore, b) "partecipazione a riunioni periodiche differenziate, adeguatamente preparate documentate, organizzate in base alla progettualità del servizio" pag.7 " sono previste da 3 a 5 ore mensili di riunione a cui partecipano tutti gli operatori della ditta appaltatrice" come attività di erogazione imprescindibile pag. 7 c) "sono previsti momenti di verifica sui singoli progetti tra la ditta e il responsabile clinico del caso oltre che raccordo con la scuola anche in riguardo a eventuali problematiche emerse e relative soluzioni" pag. 7 che possono essere coincidenti ma non necessariamente con le riunioni del punto precedente d) "sono previsti almeno 2 incontri periodi annuali, detti incontri si dovranno tenere a almeno tra coordinatore/referente della ditta [...] ed il referente del servizio individuato dalla neuropsichiatria" pag. 7 e) di mettere a disposizione un "responsabile del servizio quale punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio vedi compiti esplicitati” a pag. 14 Si vedano anche tutte le richieste dell'articolo 12 rispetto alla reportistica da produrre da parte del Coordinatore del servizio e la cui mancata consegna è passibili di penalità l’elenco dei compiti del responsabile di servizio a pag. 14 f) si attribuiscono a mero costo del gestore le spese per la gestione dell'immobile (locazione, utenze, pulizia) e di trasferimento degli operatori al domicilio (art. 14) g) presentazione di un piano formativo a costo che però prevede la partecipazione degli operatori alle iniziative formative comuni,” e si impegna a garantire attività di formazione professionale, supervisione, riunioni periodiche di servizio" pag. 12 h) confusione tra prestazione - pari a 986 per anno - La base d’asta tuttavia indica solo volume delle ore di prestazione diretta per gli educatori D2 e per gli psicologi E2. - Manca la valorizzazione delle ore richieste al coordinatore /responsabile del servizio per ragionevolmente 20 ore settimanali in ragione di quanto indicato nel punto e) per un totale di 880 ore annue - Quantificazione del punto b cioè le ore non frontali necessarie per la realizzazione del servizio: immaginando 10 operatori x 4 ore medie al mese x 10 mesi si arriva ad almeno 440 ore annue molto lontane dalle 60 messe a disposizione per ogni distretto - Ore di formazione ipotizzando anche solo 4 mezze giornate all’anno per tutta l’équipe si tratta di 200 ore annue stimando un’attività contenuta - La supervisione psicologica almeno per due ore al mese rivolta all’intera équipe immaginando anche solo 10 mesi è pari a 200 ore. - Quantificazione delle spese generali (locazione, manutenzione, utenze, pulizie, arredi, materiali di consumo, servizio paghe, fatturazione, etc) che può essere in una percentuale rispetto alla base d’asta reale ma che non può non essere considerata. Rapportando, quindi, le richieste del capitolato effettive alle ore annuali a basa d’asta si ottiene un costo orario decisamente sotto il minimo tabellare del CCNL che non può essere accolto da alcuna Cooperativa Sociale. Come affermato in esergo la gestione completa di un servizio come richiesto dalla gara, non può essere realizzata attraverso la retribuzione di singole prestazioni orarie.
Risposta :
Con riferimento ai quesiti contrassegnati con le lettere a), b), c) d), e), si conferma quanto previsto nei documenti di gara e da voi correttamente riassunto.
Relativamente ai costi di gestione dell’immobile ovvero degli immobili utilizzati per lo svolgimento del servizio, gli stessi risultano ricompresi nella quota di costi generali che sono stati considerati per la determinazione della base di gara.
Per quanto concerne il trasferimento degli operatori al domicilio dell’assistito, si evidenzia che detta prestazione risulta essere di carattere straordinario e, pertanto, difficilmente quantificabile a priori anche in relazione alle distanze da percorrere nell’evenienza. Si rammenta, inoltre, che la competenza per gli interventi domiciliari di tipo educativo-sociale risulta essere in capo all’Amministrazione comunale.
Eventuali maggiori oneri potranno in ogni caso essere riconosciuti utilizzando le opzioni previste dai documenti di gara. Si sottolinea, comunque, che il contratto che verrà stipulato in esito alla procedura è un “Accordo Quadro con singolo operatore” e che in quanto tale – come riportato anche dal disciplinare di gara a pag. 3 – “le previsioni di fabbisogno contenute negli atti di gara sono da intendersi con valenza meramente indicativa e potranno subire variazioni senza che il Fornitore può sollevare eccezioni o pretendere indennità di sorta. Tali previsioni non vincolano, pertanto, in alcun modo l’Azienda sanitaria all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, dando origine unicamente al predetto obbligo in capo al Fornitore di accettare ed eseguire i contratti applicativi / ordinativi emessi durante il periodo di validità dell’accordo quadro e fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, pari al valore complessivo a base d’asta di ciascun lotto”.
Il servizio deve essere svolto da personale della ditta appaltatrice in possesso delle qualifiche professionali richieste ed adeguatamente formato. Pertanto la formazione del personale risulta a carico della ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il personale impiegato partecipasse ad iniziative formative comuni come specificato all’art 6 del Capitolato, i costi relativi sono in carico alla società appaltatrice.
Le attività individuate dal Capitolato speciale di appalto all’art. 8 in carico al responsabile del servizio, risultano essere riferite a funzioni di raccordo nei confronti della Azienda committente, non viene richiesta una specifica esclusività nello svolgimento della funzione. Pertanto anche dette funzioni ricadono nei costi generali considerati per la determinazione della base di gara.
Per quanto riguarda la quantificazione delle “ore non fontali” si conferma la previsione di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
Infine, la “supervisione psicologica rivolta all’intera équipe” non essendo specificamente richiesta, e rappresentando una scelta della ditta appaltatrice, non può essere computata fra le voci in base alle quali è stata determinata la base d’appalto.
Pertanto, nel confermare la quantificazione della base d’appalto, si ribadisce che la natura del contratto quale “Accordo Quadro” e la previsione di numerose opzioni attivabili, può comunque permettere di conferire al contratto quella flessibilità che risulta necessaria per la gestione operativa dello stesso.