Domanda :
Ci riferiamo ai contenuti del Capitolato Speciale, per prendere atto di previsioni che riteniamo non conformi ai principi di proporzionalità, non discriminazione e tutela della concorrenza.
Siamo, in particolare, a contestare la legittimità della previsione relativa alla necessaria presenza di un lettore banconote cartacee, così come previsto all’art. 4, sui parcometri utilizzati per la gestione del servizio.
Tali previsioni appaiono ingiustificati in presenza di sistemi di pagamento alternativi a quelli in banconote, come ad esempio le carte bancarie e gli applicativi software per smartphone, in grado di garantire l’equivalenza della fornitura e del servizio, oltre ad attenuare aspetti negativi connaturati ai sistemi di pagamento con banconote.
Ci riferiamo all’inevitabile problema di pubblica sicurezza legato alla giacenza di consistenti somme di denaro all’interno dei parcometri installati in aree pubbliche non custodite ed alle altrettanto inevitabili problematiche relative al ridotto numero dei tagli di banconote non proporzionati rispetto alle necessità del servizio.
Considerazione l’importo della tariffa di sosta, l’utilizzo di tali strumenti di pagamento assolutamente appare inutile e problematico nella grande maggioranza dei casi.
Al contrario dell’utilizzo delle banconote, i sistemi di pagamento in moneta “immateriale†rappresentano indubbiamente la più concreta alternativa rispetto al pagamento in monete.
Tale scelta, inoltre, si pone in contrasto con tutte le iniziative attuate dal Legislatore Nazionale, tese ad incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento immateriali, quali carte bancarie ed applicativi per smartphone, limitando l’utilizzo di denaro contante.
Sotto questo profilo, imporre l’utilizzo di terminali in grado di ricevere pagamenti in banconote, oltre a non essere giustificata in termini di incremento del livello qualitativo del servizio, rappresenta una scelta in controtendenza ed antistorica rispetto alle politiche adottate dalle Autorità Nazionali.
Tale soluzione tecnica, oltre ad essere fonte di inefficienze legate alla naturale conseguenza di mantenere una giacenza di denaro contante sempre presente, a rischio di minacciare la continuità del servizio, è resa assolutamente superflua dalla modalità di pagamento mediante carte bancarie di debito e credito, incrementando il livello di sicurezza delle attrezzature, in quanto evita la presenza di alte giacenze di denaro all’interno del terminale.
Rileviamo, inoltre, che laddove sono stati installati parcometri dotati di tale sistema, a seguito di specifiche richieste avanzate dagli Enti pubblici coinvolti a causa del mancato utilizzo degli stessi da parte dell’utenza, tali parcometri sono stati sostituiti con altrettanti della stessa marca e modello, ma privi della predisposizione all’accettazione del pagamento a mezzo di banconote.
Preso atto delle criticità sopra descritte, riteniamo pertanto necessario che sia permessa la partecipazione alla procedura di gara a concorrenti che utilizzino parcometri che, pur non accettando pagamenti in banconote, presentino sistemi di pagamento alternativi e addirittura migliorativi per le ragioni sopra esposte.
Sul punto, si richiama altresì quanto statuito in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa ed in particolare dal Consiglio di Stato (tra le altre, Sez. III, 14.05.2020 n. 3081), secondo cui “il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, rispondendo al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) ai fini della massima concorrenzialità nel settore dei pubblici contratti e della conseguente individuazione della migliore offerta, secondo i principi di libera iniziativa economica e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione nel perseguimento delle propri funzioni d'interesse pubblico e nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, sanciti dagli articoli 41 e 97 della Costituzioneâ€. La stessa giurisprudenza è inoltre intervenuta a definire il principio di equivalenza tra soluzioni tecniche, chiarendo che le “caratteristiche previste per lavori, servizi e forniture†sono definite dalla stazione appaltante mediante l’individuazione di “specifiche tecniche†inserite nei documenti di gara (art. 68, comma 1), che in ogni caso garantiscano il “pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione†senza comportare “direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza†(art. 68, comma 4) o generare artificiose o discriminatorie limitazioni nell’accesso al mercato “allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici (art. 30, comma 2 d. lgs. cit.)†(Consiglio di Stato, sez. V, 25.08.2021 n. 6035).
Ed ancora: “il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 20 ottobre 2020, n. 6345)â€. Dato ciò, il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica; l’art. 68, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, III, 29 marzo 2018, n. 2013, tra le altre)†(Consiglio di Stato, sez. V, 25.08.2021 n. 6035).
La combinazione delle caratteristiche descritte nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale individua un numero di modelli di parcometro limitati, riducendo la possibilità di partecipazione alla platea di tutta una serie di operatori di mercato e sostanzialmente demandando a tali produttori la possibilità di formulare un’offerta che sia conforme alle caratteristiche indicate all’art. 2.
La limitazione della compagine di potenziali concorrenti rappresenta di per sé un vulnus per l’Amministrazione concedente, la quale non potrà avvantaggiarsi di un confronto concorrenziale effettivo in fase di gara.
Premesso quanto sopra, chiediamo che Codesta Spett.le Amministrazione, voglia modificare la documentazione relativa alla procedura di cui all’oggetto, eliminando la previsione relativa alla richiesta di utilizzare parcometri equipaggiati con lettore di banconote.
In via subordinata, chiediamo di chiarire se, in omaggio al principio di equivalenza, sarà possibile operare con parcometri interfacciati sistemi di pagamento alternativi quali carte bancarie ed applicativi software per smartphone.
Risposta :
Saranno accettate anche offerte di parchimetri che non gestiscano le banconote cartacee. I parchimetri devono comunque gestire contemporaneamente pagamenti con monete e sistemi elettronici di pagamento.
Si prega in ogni caso di prendere visione del quesito di chiarimento pubblicato su questa Piattaforma dalla Stazione Appaltante con registro di sistema n.PI153575-24, e che fornisce indicazioni anche in merito ai termini di presentazione delle offerte.