Domanda :
Buongiorno,
con la seguente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Cyber di pagina 27 del capitolato con la seguente, senza che la stessa venga conteggiata tra le due varianti libere a disposizione:
ESCLUSIONE CYBER
1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:
1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;
1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;
a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.
4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.
Definizioni
6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
8. Per Incidente Cyber si intende:
8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
9. Per Sistema informatico si intende:
9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati,
di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’esclusione Malattie trasmissibili di pagina 28 con la seguente, senza che la stessa venga conteggiata tra le due varianti libere a disposizione:
ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.
Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.
La polizza è modificata per includere quanto segue:
In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.
La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.
Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.
3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione della Sanctions Limitations Exclusion Clause di pagina 36 con la seguente, senza che la stessa venga conteggiata tra le due varianti libere a disposizione:
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Risposta :
Quesito
1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione
dell’esclusione Cyber di pagina 27 del capitolato con la seguente, senza
che la stessa venga conteggiata
tra le due varianti libere a disposizione.
Risposta 1 Premesso
che il C.T. di gara, lotto 2, prevede l’esclusione dei danni derivanti o
connessi a dati o software, e in particolare per qualsiasi modifica che
causi deterioramento di dati, software
o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o
sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da
interruzione d’esercizio, l’Allegato E – Criteri di Valutazione Offerta Tecnica – alla voce “NOTA PER LA COMPILAZIONE
DELL'OFFERTA TECNICA†stabilisce che in riferimento alla cosiddetta Cyber esclusioni
“è consentito agli operatori economici presentare formulazioni
differenti della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti
prescrittivi.â€;
pertanto tale previsione non impegna le varianti libere 9 e 10 del surrichiamato Allegato E.
Quesito
2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione
dell’esclusione Malattie trasmissibili di pagina 28 con la seguente,
senza che la stessa venga conteggiata tra
le due varianti libere a disposizione.
Risposta 2 Premesso
che il C.T. di gara, lotto 2, prevede all’art.33, punto IV la
“Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie
trasmettibiliâ€, l’Allegato E – Criteri di Valutazione
Offerta Tecnica – alla “NOTA PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA TECNICAâ€
stabilisce che in riferimento ai danni verificatisi in occasione di
malattie trasmettibili
“è
consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti
della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti
prescrittivi.â€;
pertanto tale previsione non impegna le varianti libere 9 e 10 del surrichiamato Allegato E.
Quesito
3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione
della Sanctions Limitations Exclusion Clause di pagina 36 con la
seguente, senza che la stessa venga conteggiata
tra le due varianti libere a disposizione:
Risposta 3 Premesso che l'art.50 del C.T. -
Misure restrittive (Sanctions Limitation Esclusion Clause) - prevede il rispetto di sanzioni, divieti o restrizioni imposte da risoluzioni di organismi nazionali o internazionali,
l’Allegato E – Criteri di Valutazione Offerta Tecnica – alla “NOTA PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA†stabilisce che in materia di
sanzioni applicati dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea o da organismi internazionali
“è
consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti
della clausola a condizione ne vengano rispettati i contenuti
prescrittivi.â€;
pertanto tale previsione non impegna le varianti libere 9 e 10 del surrichiamato Allegato E.