GARA A LOTTI - PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CENTO (FE) PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2025 ALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2029
Descrizione GARA A LOTTI - PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CENTO (FE) PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2025 ALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2029
Ente appaltante COMUNE DI CENTO
Stato procedura Presentazione Offerte/Risposte
Importo appalto 3.535.000,00 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 14/04/2025
Termine richiesta chiarimenti 05/05/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte 15/05/2025 17:00
Apertura busta amministrativa 19/05/2025 09:15
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
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Allegati A1 Capitolato Lotto 1 Copertura assicurativa ALL RISKS PROPERTY (731.40 kB)
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Allegati A2 Capitolato Lotto 2 Copertura assicurativa ALL RISKS OPERE D’ARTE (417.35 kB)
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Allegati A3 Capitolato Lotto 3 Copertura assicurativa RCTO (439.43 kB)
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Allegati A4 Capitolato Lotto 4 Copertura assicurativa TUTELA LEGALE (290.86 kB)
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Allegato B1 - SCHEDA OE LOTTO 1_ All risks property (17.49 kB)
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Allegato B2 - SCHEDA OE LOTTO 2_ All risks opere d'arte (16.62 kB)
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Allegato B3 - SCHEDA OE LOTTO 3_ Rcto (16.75 kB)
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Allegato B4 - SCHEDA OE LOTTO 4_TUTELA LEGALE (16.77 kB)
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Allegato C1 - SCHEDA OT LOTTO 1_ All risks property (14.92 kB)
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Allegato C2 - SCHEDA OT LOTTO 2_ All risks opere d'arte (18.47 kB)
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Allegato C3 - SCHEDA OT LOTTO 3) Rcto (22.32 kB)
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Allegato C4 - SCHEDA OT LOTTO 4) TUTELA LEGALE (17.87 kB)
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Allegato D - ELENCO FABBRICATI - Comune di Cento (85.77 kB)
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Allegato E - STATISTICA SINISTRI - Comune di Cento (88.96 kB)
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Allegato F - PROGETTO TECNICO (179.66 kB)
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Bando di gara Servizi Assicurativi pdf (104.53 kB)
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Bando di gara Servizi Assicurativi (107.71 kB)
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Disciplinare di gara Servizi Assicurativi pdf (1.00 MB)
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Disciplinare di gara Servizi Assicurativi (1.01 MB)
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allegato 1. istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva (35.09 kB)
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allegato 2. Dichiarazione RTI/Coassicurazione (83.50 kB)
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allegato 3.Ddichiarazione avvalimento/ausiliaria (74.50 kB)
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allegato 3.1 Dichiarazione integrativa Ausiliaria (30.79 kB)
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allegato 4. Modello F24 versamento imposta di bollo (212.95 kB)
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allegato 5. Dichiarazione delle equivalenze (21.58 kB)
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Allegato 6 - Dichiarazione requisiti di partecipazione (21.46 kB)
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Manferrari Cristina
e-mail: manferrari.c@comune.cento.fe.ittelefono: 0516843230 -
Contri Beatrice
e-mail: contri.b@comune.cento.fe.ittelefono: 0516843271 -
Roccato Elisabetta
telefono: 0516843250 -
Di Maria Antonella
telefono: 0516843249 -
Bianco Piera
e-mail: bianco.p@comune.cento.fe.ittelefono: 0516843219
- Lotto 1 ALL RISKS PROPERTY - CIG: B66E1AA8CC
- Lotto 2 ALL RISKS OPERE D’ARTE - CIG: B66E1AB99F
- Lotto 3 RCT/O - CIG: B66E1ACA72
- Lotto 4 TUTELA LEGALE - CIG: B66E1ADB45
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Chiarimento PI216101-25
Ultimo aggiornamento 08/05/2025 15:46Domanda : Ad integrazione su pubblica statistica Statistica sinistri ALL RISKS in pdf
Risposta : Statistica sinistri ALL RISKS al 30-04-2025
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Chiarimento PI216094-25
Ultimo aggiornamento 08/05/2025 15:46Domanda : Ad integrazione su pubblica statistica sinistri RCT-O in pdf
Risposta : Statistica sinistri RCT-O al 31-03-2025
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Chiarimento PI215385-25
Ultimo aggiornamento 08/05/2025 15:45Domanda : Integrazione al Chiarimento PI209237-25
Risposta : Si integra il Chiarimento PI209237-25
per il lotto fine art si richiede valore assicurato, premio ed assicuratore in corso
SEGUITO ULTIMA REGOLAZIONE PREMIO, AL 31.12.24 RISULTANO ASSICURATI I SEGUENTI VALORI:
OPERE A STIMA ACCETTATA: VALORE TOTALE EUR 87.575.000,00
OPERE A VALORE DICHIARATO: VALORE TOTALE EUR 5.298.050,00
VALORE TOTALE ASSICURATO: EUR 92.873.050,00 + € 5.927.738,51 (ARCHIVIO STORICO ANAGRAFICO)
COMPAGNIA: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
PREMIO ANNUO LORDO 38.542,32 €
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Chiarimento PI215380-25
Ultimo aggiornamento 08/05/2025 15:44Domanda : Integrazione al chiarimento PI206491-25
Risposta : Si integra il chiarimento PI206491-25
ad integrazione dei chiarimenti già richiesti, sempre per il lotto RCT:
- Precisarci se il premio sia a regolazione o meno; difatti l’art. 30 sembrerebbe affermare al primo comma che ci sia una regolazione in base a elementi varabili ma al secondo comma diversamente afferma che non vi sia regolazione (L’ART. 30 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili. Si precisa in ogni caso che la presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio)IL PREMIO DI POLIZZA E’ FLAT.
- Ci occorre conoscere eventuali differenze tra il testo in corso con Unipol ed il capitolato proposto in gara ed in particolare la disciplina, le franchigie e/o scoperti in corso e sottolimiiti di risarcimento delle fattispecie previste all’art. 29 precisazioni lettera p) Acquedotti – Rete fognaria – Spargimento di acqua e lettera ii) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità natural
IN ATTUALE POLIZZA: DANNI DA ACQUEDOTTI - RETE FOGNARIA – SPARGIMENTO DI ACQUA – LIMITE DI INDENNIZZO 1.000.000,00 E FRANCHIGIA 2.500,00
TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI E INONDAZIONI E CALAMITA’ NATURALI – GARANZIA NON ATTIVATA
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Chiarimento PI209233-25
Ultimo aggiornamento 08/05/2025 15:44Domanda : per il lotto fine art si chiede la possibilità di sostituire la clausola Sanction Clause – già presente nel capitolato- con la nostra formulazione seguente: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI ..."OMISSIS" ...dichiara e il Contraente prende atto che ..."OMISSIS" ....non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone ..."OMISSIS" ..... a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Risposta :
per il lotto fine art si chiede la possibilità di sostituire la clausola Sanction Clause – già presente nel capitolato- con la nostra
formulazione seguente:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
“OMISSIS†dichiara e il Contraente prende atto che “OMISSIS†non è obbligata a garantire una copertura
assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto
se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione
espone “OMISSIS†a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a
sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del
Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di
Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi
servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona
contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più
dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in
uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del
governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli
stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischi connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD,
CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
IL DISCIPLINARE E LA RELATIVA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA DANNO LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE IL CAPITOLATO TECNICO PROPOSTO RISPETTO ALLE TEMATICHE DEL PRESENTE QUESITO
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Chiarimento PI207580-25
Ultimo aggiornamento 08/05/2025 15:43Domanda : relativamente al lotto All Risks chiediamo i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede conferma che la ripetizione del servizio di cui all’art 3.3 MODIFICA DEI CONTRATTI DEI LOTTI IN FASE DI ESECUZIONE del Disciplinare nonché all’ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO, in quanto subordinato al preventivo benestare della Compagnia non sia per la stessa obbligatoria 2. Si chiede di confermare che la proroga massima del contratto è di 6 mesi, comprensiva della proroga di cui all’art. 120, comma 11, del Dlgs. 36/2023 3. In caso di risposta negativa al quesito precedente, si chiede di specificare il periodo dell’eventuale ulteriore proroga qualora si verifichino le condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Dlgs. 36/2023 e s.m.i 4. In considerazione di quanto riportato all’ultimo punto di pag 42 del Disciplinare ed atteso che il superamento delle 20 modifiche ammesse non comporta l’esclusione dell’offerta ma il ricalcolo delle varianti apportate con valutazione discrezionale di quali saranno tenute valide e quali no vincolando comunque la Compagnia all’offerta presentata, e premesso che invece al secondo punto di pag 42 del disciplinare è ammessa la sostituzione integrale di uno o più articoli del Capitolato, si chiede conferma che laddove la sostituzione di un articolo comporti l’inserimento di diverse esclusioni la variante sia conteggiata come unica e non tante quante sono le esclusioni apportate ( es eventi atmosferici inserimento dell’esclusione della garanzia per più beni e inserimento di esclusioni causali di danno ) 5. Posto che il report sinistri risulta aggiornato al 31/12/2024 si chiede di trasmettere situazione aggiornata ad oggi 6. Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene possibilmente in file excel 7. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi 8. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk†Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico†• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informaticoâ€: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informaticiâ€; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati†e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. 9. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE†Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 10. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 11. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. 12. Relativamente alle clausole sopra richiamate, esclusione cyber risks, esclusione malattie trasmissibili, misure restrittive – sanzioni internazionali ed esclusioni territoriali e terrorismo, laddove non dovesse esserne accettato l’inserimento in caso di aggiudicazione del rischio, in considerazione di quanto evidenziato anche al quesito 4, abbiamo necessità di sapere quante varianti verranno conteggiate 13. Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie 14. ART. 37 CLAIMS PREPARATION, si chiede se il limite di 10.000 sia per sinistro ed anno, come riportato nello stesso articolo, o solo per sinistro, come riportato in tabella limiti
Risposta :
relativamente al lotto All Risks chiediamo i seguenti chiarimenti:
1. Si chiede conferma che la ripetizione del servizio di cui all’art 3.3 MODIFICA DEI CONTRATTI DEI LOTTI IN FASE DI ESECUZIONE del Disciplinare nonché all’ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO, in quanto subordinato al preventivo benestare della Compagnia non sia per la stessa obbligatoriaSI CONFERMA CHE IL RINNOVO BIENNALE è SUBORDINATO A BENESTARE DELLA COMPAGNIA, PERTANTO NON OBBLIGATORIO PER L’OPERATORE AGGIUDICATARIO
2. Si chiede di confermare che la proroga massima del contratto è di 6 mesi, comprensiva della proroga di cui all’art. 120, comma 11, del Dlgs. 36/2023
COME PREVISTO ALL’ART. 1 DEL CAPITOLATO DI GARA, È FACOLTÀ DEL CONTRAENTE, ENTRO LA NATURALE SCADENZA, RICHIEDERE ALLA SOCIETÀ LA PROROGA AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 10, DEL DLGS. 36/2023 S.M.I. PER UN PERIODO MASSIMO DI 6 MESI. PRECISIAMO CHE L’ART. 120 CO. 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI VIGENTE, RICHIAMATO ALL’INTERNO DEL CAPITOLATO DI GARA, DISPONE CHE LA PROROGA TECNICA È CONSENTITA, IN CASI ECCEZIONALI PER OGGETTIVI E INSUPERABILI RITARDI NELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO.
3. In caso di risposta negativa al quesito precedente, si chiede di specificare il periodo dell’eventuale ulteriore proroga qualora si verifichino le condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Dlgs. 36/2023 e s.m.i.
SI VEDA RISCONTRO AL PUNTO 2. SI RIMANDA ALL’ALL. I.3 DEL CODICE STESSO RIPORTANTE I TERMINI MASSIMI DI DURATE DELLE PROCEDURE DI APPALTO.
4. In considerazione di quanto riportato all’ultimo punto di pag 42 del Disciplinare ed atteso che il superamento delle 20 modifiche ammesse non comporta l’esclusione dell’offerta ma il ricalcolo delle varianti apportate con valutazione discrezionale di quali saranno tenute valide e quali no vincolando comunque la Compagnia all’offerta presentata, SI PRECISA CHE L’INTERPRETAZIONE DEL DISCIPLINARE E’ LA SEGUENTE. SONO AMMESSE COMPLESSIVAMENTE 20 VARIANTI AL CAPITOLATO (MIGLIORATIVE E/O PEGGIORATIVE CHE SIANO). QUALORA L’OPERATORE APPONGA Più DI 20 VARIANTI, LA STAZIONE APPALTANTE SELEZIONERA’ LE 20 AMMISSIBILI SECONDO IL CRITERIO INDICATO IN DISCIPLINARE (in via prioritaria, quelle migliorative; tra queste, quelle con il coefficiente più elevato; in subordine le varianti peggiorative; tra queste, quelle con il coefficiente più vicino a 1.) LE VARIANTI SCARTATE, IN BASE AI CRITERI NOTI IN DISCIPLINARE, NON SARANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE E QUINDI VERRANNO INTESE COME NON APPORTATE. IN TAL ULTIMO CASO, L’OPERATORE VERRA’ VALUTATO TECNICAMENTE IN BASE ALLE 20 VARIANTI SELEZIONATE SECONDO I CRITERI DESCRITTI E RESTERA’ FERMO L’IMPEGNO DELL’OPERATORE STESSO ALL’OFFERTA ECONOMICA PERVENUTA
e premesso che invece al secondo punto di pag 42 del disciplinare è ammessa la sostituzione integrale di uno o più articoli del Capitolato, si chiede conferma che laddove la sostituzione di un articolo comporti l’inserimento di diverse esclusioni la variante sia conteggiata come unica e non tante quante sono le esclusioni apportate ( es eventi atmosferici inserimento dell’esclusione della garanzia per più beni e inserimento di esclusioni causali di danno )
SI PRECISA CHE LA MODIFICA DI UN ARTICOLO COMPORTA LA VALUTAZIONE DELLO STESSO COME UNICA VARIANTE E COME TALE SARà VALUTATA SECONDO I CRITERI DESCRITTI DAL DISCIPLINARE
5. Posto che il report sinistri risulta aggiornato al 31/12/2024 si chiede di trasmettere situazione aggiornata ad oggi SI PUBBLICA REPORT SINISTRI AGGIORNATO AL 31/03/2025
6. Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene possibilmente in file excel.
STANTE LA PECULIARITA’ DEL LOTTO L’ELENCO DEI FABBRICATI SARA’ INVIATO PRIVATAMENTE ALL’OPERATORE VIA PEC.
7. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi
SI CONFERMA
8. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
SI RIMANDA ALLA DISPONIBILITA’ DI PROCEDERE CON L’INSERIMENTO DI VARIANTI MIGLIORATIVE/PEGGIORATIVE SECONDO QUANTO RIPORTATO IN DISCIPLINARE E ALL’INTERNO DELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.“Esclusione Cyber risk†Property
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Incidente Cyber:
• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informaticoâ€
• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
• “Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
• la perdita fisica o il danno alla proprietà;
• se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informaticoâ€:
• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione);
• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informaticiâ€; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati†e relativi limiti e franchigie.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
9. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
SI RIMANDA ALLA DISPONIBILITA’ DI PROCEDERE CON L’INSERIMENTO DI VARIANTI MIGLIORATIVE/PEGGIORATIVE SECONDO QUANTO RIPORTATO IN DISCIPLINARE E ALL’INTERNO DELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
10. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:SI RIMANDA ALLA DISPONIBILITA’ DI PROCEDERE CON L’INSERIMENTO DI VARIANTI MIGLIORATIVE/PEGGIORATIVE SECONDO QUANTO RIPORTATO IN DISCIPLINARE E ALL’INTERNO DELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi
servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
11. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:SI RIMANDA ALLA DISPONIBILITA’ DI PROCEDERE CON L’INSERIMENTO DI VARIANTI MIGLIORATIVE/PEGGIORATIVE SECONDO QUANTO RIPORTATO IN DISCIPLINARE E ALL’INTERNO DELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:
- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- da contaminazione biologica o chimica.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
12. Relativamente alle clausole sopra richiamate, esclusione cyber risks, esclusione malattie trasmissibili, misure restrittive – sanzioni internazionali ed esclusioni territoriali e terrorismo, laddove non dovesse esserne accettato l’inserimento in caso di aggiudicazione del rischio, in considerazione di quanto evidenziato anche al quesito 4, abbiamo necessità di sapere quante varianti verranno conteggiate VERRA’ CONTEGGIATA UNA VARIANTE PER CIASCUNA MODIFICA. DI FATTO L’INSERIMENTO/MODIFICA DI UNA ESCLUSIONE O DI CLAUSOLA ALL’INTERNO DEL CAPITOLATO CAUSANO IL CONTEGGIO DI UNA VARIANTE.
13. Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie SI CONFERMA
14. ART. 37 CLAIMS PREPARATION, si chiede se il limite di 10.000 sia per sinistro ed anno, come riportato nello stesso articolo, o solo per sinistro, come riportato in tabella limiti PER SINISTRO, COME RIPORTATO IN TABELLA LIMITI.
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Chiarimento PI207395-25
Ultimo aggiornamento 08/05/2025 15:42Domanda : riguardo al lotto All risks Fine art - lotto 2, siamo a porre i seguenti quesiti: QUESITO 1 Le somme assicurate, rispetto alla polizza in corso, sono state aumentate del solo valore relativo all'archivio storico Euro 5.920.000? QUESITO 2 I beni che compongono archivio storico, seppur non assicurati in precedenza, sono stati oggetto di sinistro? QUESITO 3 Potreste inviarci i dati delle regolazioni premio per le annualità precedenti della polizza in corso?
Risposta :
riguardo al lotto All risks Fine art - lotto 2, siamo a porre i seguenti quesiti:
QUESITO 1
Le somme assicurate, rispetto alla polizza in corso, sono state aumentate del solo valore relativo all'archivio storico Euro 5.920.000?L’ATTUALE POLIZZA, AGGIORNATA AL 31.12.24, SECONDO I DETTAMI DEL CONTRAENTE, RIPORTA LE SEGUENTI SOMME ASSICURATE:
OPERE A STIMA ACCETTATA: VALORE TOTALE EUR 87.575.000,00
OPERE A VALORE DICHIARATO: VALORE TOTALE EUR 5.298.050,00
VALORE TOTALE ASSICURATO: EUR 92.873.050,00 (OPERE DELL’ARCHIVIO ESCLUSE).
QUESITO 2
I beni che compongono archivio storico, seppur non assicurati in precedenza, sono stati oggetto di sinistro?NON RISULTANO SEGNALAZIONI DI SINISTRI.
QUESITO 3
Potreste inviarci i dati delle regolazioni premio per le annualità precedenti della polizza in corso? AL 31.12.24, LA POLIZZA È STATA REGOLATA SECONDO LE SOMME INDICATE IN RISPOSTA AL QUESITO 1.NELLE ANNUALITÀ 31.12.21-31.12.22; 31.12.22-31.12.23; 31.12.23-31.12.24 LA POLIZZA PREVEDEVA SOMME ASSICURATE PARI A:
€ 72.952.300 A STIMA ACCETTATA
€ 5.267.550,00 A VALORE DICHIARATO
€ 5.927.738,51 A VALORE DICHIARATO (ARCHIVIO STORICO ANAGRAFICO).
SI PRECISA INOLTRE CHE IL CONTRATTO PREVEDEVA REGOLAZIONE DEL PREMIO RELATIVA ALLE ATTIVAZIONI DELLE MOSTRE OCCORSE DURANTE LE DIVERSE ANNUALITÀ.
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Chiarimento PI206470-25
Ultimo aggiornamento 08/05/2025 15:42Domanda : per poter procedere nell'analisi del rischio necessitiamo delle seguenti informazioni: ---PREGRESSI ASSICURATIVI--- - Precedente assicuratore - Premio annuo lordo in corso - Importo della franchigia in corso - Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI--- - Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti - Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: o Importo della franchigia in SIR o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito ---INFORMAZIONI GENERALI--- - Broker e provvigioni - L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? - L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? - Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture. - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: *SANCTION CLAUSE* La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone .."OMISSIS" .... a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-. *ESCLUSIONE TERRITORIALE* Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-. INCIDENTE CYBER: 1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-; 2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-. DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-. MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-. SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
Risposta :
per poter procedere nell'analisi del rischio necessitiamo delle seguenti informazioni:
---PREGRESSI ASSICURATIVI---
- Precedente assicuratore
- Premio annuo lordo in corso
- Importo della franchigia in corso
- Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corsoSI RIMANDA L’OPERATORE ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO “PROGETTO TECNICO†PUBBLICATO
---INFORMAZIONI SUI SINISTRI---
- Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti
- Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità:
o Importo della franchigia in SIR
o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito
o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito SI RIMANDA ALLA STATISTICA SINISTRI RCT/O AGGIORNATA AL 31/03/2025, SI COMUNICA CHE, COME INDICATO IN PROGETTO TECNICO, LA FRANCHIGIA IN POLIZZA IN CORSO E’ DI TIPO TRADIZIONALE.
---INFORMAZIONI GENERALI---
- Broker e provvigioni SI VEDA IL CAPITOLATO DI GARA
- L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? NO
- L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? NO
- Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitarioLA COPERTURA È RIFERITA,COME DEFINITO IN CAPITOLATO RCT/O ALL’ESERCIZIO DEI PUBBLICI SERVIZI CHE ISTITUZIONALMENTE COMPETONO ALL’ASSICURATO COMPRESE TUTTE LE ATTIVITÀ COMUNQUE SVOLTE E CON OGNI MEZZO RITENUTO UTILE O NECESSARIO. LA GARANZIA È INOLTRE OPERANTE PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE PER LEGGE, REGOLAMENTI O DELIBERE, COMPRESI I PROVVEDIMENTI EMANATI DA PROPRI ORGANI, NONCHÉ EVENTUALI MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI, NONCHÉ PER TUTTE LE ATTIVITÀ, CHE POSSONO ESSERE ANCHE SVOLTE PARTECIPANDO A ENTI O CONSORZI. L'ASSICURAZIONE COMPRENDE ALTRESÌ TUTTE LE ATTIVITÀ ACCESSORIE, COMPLEMENTARI,CONNESSE E COLLEGATE, PRELIMINARI E CONSEGUENTI ALLE PRINCIPALI SOPRA ELENCATE, COMUNQUE ED OVUNQUE SVOLTE, NESSUNA ESCLUSA NÉ ECCETTUATA.
- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.SI RIMANDA L’OPERATORE ALLA SCHEDA TECNICA DI OFFERTA OVE LO STESSO PUÒ MODIFICARE A PROPRIO PIACIMENTO L’ESCLUSIONE W)
- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole:
*SANCTION CLAUSE*
La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone “OMISSIS†a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-.
*ESCLUSIONE TERRITORIALE*
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:
- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.
*ESCLUSONE CYBER*
DEFINIZIONI
ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-.
INCIDENTE CYBER:
1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-;
2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-.
DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-.
MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-.
SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).
Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
PER L’ULTIMO PUNTO SI VEDA QUANTO DETERMINATO IN SCHEDA DI OFFERTA TECNICA E IN DISCIPLINARE DI GARA.
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Chiarimento PI209237-25
Ultimo aggiornamento 06/05/2025 09:22Domanda : per il lotto fine art si richiede valore assicurato, premio ed assicuratore in corso.
Risposta :
per il lotto fine art si richiede valore assicurato, premio ed assicuratore in corso
SEGUITO ULTIMA REGOLAZIONE PREMIO, AL 31.12.24 RISULTANO ASSICURATI I SEGUENTI VALORI:
OPERE A STIMA ACCETTATA: VALORE TOTALE EUR 87.575.000,00
OPERE A VALORE DICHIARATO: VALORE TOTALE EUR 5.298.050,00
VALORE TOTALE ASSICURATO: EUR 92.873.050,00 (OPERE DELL’ARCHIVIO ESCLUSE).
COMPAGNIA: LLOYD’S
PREMIO ANNUO LORDO 38.542,32 €
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Chiarimento PI207180-25
Ultimo aggiornamento 06/05/2025 09:20Domanda : Integro la precedente con la seguente richiesta, sempre relativa alla garanzia RCT/O: - in merito alle varianti peggiorative Vogliate confermarci o meno che è possibile modificare solo quelle indicate nella scheda di offerta tecnica relative alla Sez. V Art. 27 Esclusioni – riformulazione dell’esclusione v) e esclusione w e Sez. V Art. 28 Esclusioni – riformulazione dell’esclusione SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI e quindi non è possibile apporre nessun altra variante peggiorativa al capitolato di gara.
Risposta :
Integro la precedente con la seguente richiesta, sempre relativa alla garanzia RCT/O:
- in merito alle varianti peggiorative Vogliate confermarci o meno che è possibile modificare solo quelle indicate nella scheda di offerta tecnica relative alla Sez. V Art. 27 Esclusioni – riformulazione dell’esclusione v) e esclusione w e Sez. V Art. 28 Esclusioni – riformulazione dell’esclusione SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI e quindi non è possibile apporre nessun altra variante peggiorativa al capitolato di gara. SI CONFERMA
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Chiarimento PI206491-25
Ultimo aggiornamento 06/05/2025 09:19Domanda : ad integrazione dei chiarimenti già richiesti, sempre per il lotto RCT: - Precisarci se il premio sia a regolazione o meno; difatti l’art. 30 sembrerebbe affermare al primo comma che ci sia una regolazione in base a elementi varabili ma al secondo comma diversamente afferma che non vi sia regolazione (L’ART. 30 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili. Si precisa in ogni caso che la presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio) - Ci occorre conoscere eventuali differenze tra il testo in corso con Unipol ed il capitolato proposto in gara ed in particolare la disciplina, le franchigie e/o scoperti in corso e sottolimiiti di risarcimento delle fattispecie previste all’art. 29 precisazioni lettera p) Acquedotti – Rete fognaria – Spargimento di acqua e lettera ii) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali
Risposta :
ad integrazione dei chiarimenti già richiesti, sempre per il lotto RCT:
- Precisarci se il premio sia a regolazione o meno; difatti l’art. 30 sembrerebbe affermare al primo comma che ci sia una regolazione in base a elementi varabili ma al secondo comma diversamente afferma che non vi sia regolazione (L’ART. 30 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili. Si precisa in ogni caso che la presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio) IL PREMIO DI POLIZZA E’ FLAT.- Ci occorre conoscere eventuali differenze tra il testo in corso con Unipol ed il capitolato proposto in gara ed in particolare la disciplina, le franchigie e/o scoperti in corso e sottolimiiti di risarcimento delle fattispecie previste all’art. 29 precisazioni lettera p) Acquedotti – Rete fognaria – Spargimento di acqua e lettera ii) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali
IN ATTUALE POLIZZA: DANNI DA ACQUEDOTTI E RETE FOGNARIA – LIMITE DI INDENNIZZO 1.000.000,00 E FRANCHIGIA 2.500,00 TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI E INONDAZIONI – GARANZIA NON ATTIVATA
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Chiarimento PI208757-25
Ultimo aggiornamento 05/05/2025 09:06Domanda : Richiesta statistica sinistri aggiornata
Risposta : Si pubblica statistica sinistri aggiornata
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Chiarimento PI201328-25
Ultimo aggiornamento 30/04/2025 14:55Domanda : Buongiorno, seguito presa visione dei documenti allegati non intendiamo accettare le condizioni normative di gara proposte, chiediamo dunque la possibilità di apportare almeno le modifiche/integrazioni di seguito specificate: 1) Inserimento delle seguenti Clausole Inglesi: • Communicable Disease Exclusion (Cargo) JC2020-011 17.04.2020 • Institute Radioactive Contamination Chemical Biological Bio-chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause ed 10-11-2003 cl 370 • JLC Territorial and Conflict Exclusion Clause - JL2022-019 • Limited Cyber Coverage Clause JS2019-006 22.11.2019 • lma 3100 sanction limitation and exclusion clause • Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2001-056 • Total Asbestos Exclusion Clause 2) Eliminare dalla Sezione II, all’“Art. 3 - Durata del contratto – rinnovo – proroga – disdetta†il seguente paragrafo: “Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviato il recesso annuale di cui all’articolo RECESSO IN CASO DI SINISTRO.†3) Eventuali nuove acquisizioni di cui all’ “Art. 5 – regolazione del premio†non dovranno essere automaticamente incluse in copertura, bensì dovranno essere notificate preventivamente alla Società e la stessa dovrà concedere benestare all’inclusione. 4) Eliminare dalla Sezione III, all’“Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione†l’operatività della garanzia per eventuali danni consequenziali. 5) Eliminare dall’â€Art. 2 – Casi di furto, rapina, scippo, estorsione†l’operatività della garanzia nei casi di estorsione ed eventuali danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant’altro di analogo. 6) Eliminare la garanzia fornita dai seguenti articoli: - â€Art. 13 – Anticipo Indennizzi†- “Art. 14 – Spese di Rimozione Macerie†- “Art. 21 – Ricorso Terzi†7) Eliminare l’operatività della garanzia della Sezione IV durante i trasporti e/o spostamenti e/o movimentazioni dei beni assicurati in quanto la Sezione IV riguarda esclusivamente la garanzia durante la giacenza delle opere. 8) Eliminare la garanzia fornita dall’â€Art. 5 Estorsione†9) La garanzia durante la giacenza presso restauratori può essere prestata esclusivamente durante la giacenza “non operosa†del materiale da restaurare e solo per danni derivanti da furto, incendio e rapina. 10) La garanzia per le opere all’aperto di cui all’â€Art. 7 – Esclusione per opere all’aperto†può essere prestata escludendo danni e perdite causate da: 1. Uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, bagnamento; 2. Variazioni termoclimatiche comunque verificatesi; 3. Atti vandalici; 4. Furto totale o parziale; 5. Ruggine e/o ossidazione ed in genere danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate; 6. Guano, escrementi e urina in genere; Nel caso l'Assicurato e/o il Contraente garantiscano sorveglianza armata ininterrotta nelle 24 h. possono essere incluse in copertura anche le seguenti garanzie: 1. Furto parziale e furto totale delle opere assicurate; 2. Rapina, quando la sottrazione delle opere avvenga mediante violenza o minaccia alla persona; 3. Rigatura, graffiatura, scrostatura, ammaccatura ed in genere danni derivanti da azioni di sabotaggio e vandalismo. 11) Validità per tutte le Sezioni di Polizza della seguente Clausola Territoriale: CLAUSOLA DI TERRITORIALITA’ L’assicurazione è prestata per viaggi in tutto il Mondo, con esclusione di: - paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali; - Corea del Nord, Cuba, Crimea, Iran, Siria, Sudan, Sudan del Sud, Russia, Ucraina e Bielorussia; - aree geografiche/paesi in stato belligerante o considerati ad “elevato rischio†socio-politico; sono da intendersi tali i paesi classificati dalla JCC GLOBAL CARGO WATCH LIST con un grado di rischio superiore a “Highâ€. Per consultare la “Global Cargo Watch List†(G.C.W.L.), che forma parte integrante della presente polizza, fare riferimento al corrente sito Internet: https://watchlists.ihsmarkit.com/ e cliccare sul link JCC Global Cargo. I trasporti con provenienza, destinazione o transito da, a o per località site in uno di tali paesi/aree potranno essere coperti esclusivamente a seguito di una preventiva richiesta in tal senso formulata dalla Contraente/Assicurata ed a condizioni e tassi da stabilirsi di volta in volta e comunque sempre prima dell’inizio del rischio. Per i paesi/aree con grado di rischio non superiore a “Highâ€, la copertura si intende invece automaticamente operante, fermo restando però l’obbligo per la Contraente/Assicurata, in sede di regolazione del premio di polizza, di fornire agli Assicuratori l’elenco di tali spedizioni e di corrispondere l’eventuale premio addizionale relativo ai Rischi Guerra e Scioperi. Ai fini dell’individuazione del grado di rischio del singolo Paese e del soprapremio da applicarsi, si farà riferimento alla data di inizio del viaggio. 12) Garanzia Terrorismo: Per poter includere la garanzia terrorismo durante i trasporti che durante la giacenza espositiva in Italia, Europa, Mondo, è necessaria la notifica preventiva relativa al rischio temporaneo al fine di poter richiedere la specifica tassazione per Paese ai nostri riassicuratori. Qualora non siano ritenute accettabili le suddette modifiche/integrazioni si comunica l’impossibilità di presentare un’offerta per la partecipazione alla presente gara. In caso contrario si richiede inoltre gentilmente un dettaglio dei Facility Report di ogni sede espositiva e un elenco dettagliato delle opere assicurate con relativo singolo valore.
Risposta :
Buongiorno, seguito presa visione dei documenti allegati non intendiamo accettare le condizioni normative di gara proposte, chiediamo dunque la possibilità di apportare almeno le modifiche/integrazioni di seguito specificate:
1) Inserimento delle seguenti Clausole Inglesi: • Communicable Disease Exclusion (Cargo) JC2020-011 17.04.2020 • Institute Radioactive Contamination Chemical Biological Bio-chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause ed 10-11-2003 cl 370 • JLC Territorial and Conflict Exclusion Clause - JL2022-019 • Limited Cyber Coverage Clause JS2019-006 22.11.2019 • lma 3100 sanction limitation and exclusion clause • Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2001-056 • Total Asbestos Exclusion Clause
LE POSSIBILI MODIFICHE AI CAPITOLATI SONO RESE ALL’INTERNO DEL DISCIPLINARE E NELLE RELATIVE SCHEDE DI OFFERTA TECNICA DI CIASCUN LOTTO. SI RIMANDA L’OPERATORE AD UNA PUNTUALE LETTURA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.
2) Eliminare dalla Sezione II, all’“Art. 3 - Durata del contratto – rinnovo – proroga – disdetta†il seguente paragrafo: “Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviato il recesso annuale di cui all’articolo RECESSO IN CASO DI SINISTRO.†3) Eventuali nuove acquisizioni di cui all’ “Art. 5 – regolazione del premio†non dovranno essere automaticamente incluse in copertura, bensì dovranno essere notificate preventivamente alla Società e la stessa dovrà concedere benestare all’inclusione.
RIMANDANDO AL DISCIPLINARE, NON SI AMMETTE LA VARIANTE.
3) Eventuali nuove acquisizioni di cui all’ “Art. 5 – regolazione del premio†non dovranno essere automaticamente incluse in copertura, bensì dovranno essere notificate preventivamente alla Società e la stessa dovrà concedere benestare all’inclusione.
RIMANDANDO AL DISCIPLINARE, NON SI AMMETTE LA VARIANTE.
4) Eliminare dalla Sezione III, all’“Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione†l’operatività della garanzia per eventuali danni consequenziali.
RIMANDANDO AL DISCIPLINARE, NON SI AMMETTE LA VARIANTE.
5) Eliminare dall’â€Art. 2 – Casi di furto, rapina, scippo, estorsione†l’operatività della garanzia nei casi di estorsione ed eventuali danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant’altro di analogo.
RIMANDANDO AL DISCIPLINARE, NON SI AMMETTE LA VARIANTE.
6) Eliminare la garanzia fornita dai seguenti articoli: - â€Art. 13 – Anticipo Indennizzi†- “Art. 14 – Spese di Rimozione Macerie†- “Art. 21 – Ricorso Terziâ€
RIMANDANDO AL DISCIPLINARE, NON SI AMMETTE LA VARIANTE.
7) Eliminare l’operatività della garanzia della Sezione IV durante i trasporti e/o spostamenti e/o movimentazioni dei beni assicurati in quanto la Sezione IV riguarda esclusivamente la garanzia durante la giacenza delle opere.
RIMANDANDO AL DISCIPLINARE, NON SI AMMETTE LA VARIANTE.
8) Eliminare la garanzia fornita dall’â€Art. 5 Estorsioneâ€
RIMANDANDO AL DISCIPLINARE, NON SI AMMETTE LA VARIANTE.
9) La garanzia durante la giacenza presso restauratori può essere prestata esclusivamente durante la giacenza “non operosa†del materiale da restaurare e solo per danni derivanti da furto, incendio e rapina.
RIMANDANDO AL DISCIPLINARE, NON SI AMMETTE LA VARIANTE.
10) La garanzia per le opere all’aperto di cui all’â€Art. 7 – Esclusione per opere all’aperto†può essere prestata escludendo danni e perdite causate da: 1. Uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, bagnamento; 2. Variazioni termoclimatiche comunque verificatesi; 3. Atti vandalici; 4. Furto totale o parziale; 5. Ruggine e/o ossidazione ed in genere danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate; 6. Guano, escrementi e urina in genere; Nel caso l'Assicurato e/o il Contraente garantiscano sorveglianza armata ininterrotta nelle 24 h. possono essere incluse in copertura anche le seguenti garanzie: 1. Furto parziale e furto totale delle opere assicurate; 2. Rapina, quando la sottrazione delle opere avvenga mediante violenza o minaccia alla persona; 3. Rigatura, graffiatura, scrostatura, ammaccatura ed in genere danni derivanti da azioni di sabotaggio e vandalismo.
RIMANDANDO AL DISCIPLINARE, NON SI AMMETTE LA VARIANTE.
11) Validità per tutte le Sezioni di Polizza della seguente Clausola Territoriale: CLAUSOLA DI TERRITORIALITA’ L’assicurazione è prestata per viaggi in tutto il Mondo, con esclusione di: - paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali; - Corea del Nord, Cuba, Crimea, Iran, Siria, Sudan, Sudan del Sud, Russia, Ucraina e Bielorussia; - aree geografiche/paesi in stato belligerante o considerati ad “elevato rischio†socio-politico; sono da intendersi tali i paesi classificati dalla JCC GLOBAL CARGO WATCH LIST con un grado di rischio superiore a “Highâ€. Per consultare la “Global Cargo Watch List†(G.C.W.L.), che forma parte integrante della presente polizza, fare riferimento al corrente sito Internet: https://watchlists.ihsmarkit.com/ e cliccare sul link JCC Global Cargo. I trasporti con provenienza, destinazione o transito da, a o per località site in uno di tali paesi/aree potranno essere coperti esclusivamente a seguito di una preventiva richiesta in tal senso formulata dalla Contraente/Assicurata ed a condizioni e tassi da stabilirsi di volta in volta e comunque sempre prima dell’inizio del rischio. Per i paesi/aree con grado di rischio non superiore a “Highâ€, la copertura si intende invece automaticamente operante, fermo restando però l’obbligo per la Contraente/Assicurata, in sede di regolazione del premio di polizza, di fornire agli Assicuratori l’elenco di tali spedizioni e di corrispondere l’eventuale premio addizionale relativo ai Rischi Guerra e Scioperi. Ai fini dell’individuazione del grado di rischio del singolo Paese e del soprapremio da applicarsi, si farà riferimento alla data di inizio del viaggio.
SI RIMANDA AL DISCIPLINARE E ALLE SCHEDE DI OFFERTA TECNICA PER LA PUNTUALE DESCRIZIONE DI QUANTO VARIABILE ALL’INTERNO DEI CAPITOLATI.
12) Garanzia Terrorismo: Per poter includere la garanzia terrorismo durante i trasporti che durante la giacenza espositiva in Italia, Europa, Mondo, è necessaria la notifica preventiva relativa al rischio temporaneo al fine di poter richiedere la specifica tassazione per Paese ai nostri riassicuratori. Qualora non siano ritenute accettabili le suddette modifiche/integrazioni si comunica l’impossibilità di presentare un’offerta per la partecipazione alla presente gara.
In caso contrario si richiede inoltre gentilmente un dettaglio dei Facility Report di ogni sede espositiva e un elenco dettagliato delle opere assicurate con relativo singolo valore.
SI RIMANDA AL DISCIPLINARE E AL CAPITOLATO IN MERITO ALL’OPERATIVITA’ DEI CONTRATTI.
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Chiarimento PI195699-25
Ultimo aggiornamento 30/04/2025 14:54Domanda : Con riferimento al lotto 2 All risks Opere d’arte, richiediamo quanto segue: - elenco delle opere e Facility report delle ubicazioni; - possibilità di sostituire le clausole istituzionali di cui ai punti j) e k dell’Art.3 – Esclusioni, Esclusione Cyber e Art.24 Sanzioni e restrizioni internazionali con le seguenti: Esclusione in caso di danni Informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) 1) Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da: 1.1) guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure 1.2) uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico. 2) Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili. 3) Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato. 4) Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua i suoi beni. 5) Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza. Libera traduzione della clausola inglese JS2019-005 del 22 novembre 2019 “Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)â€. In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi. Esclusioni relativa a danni derivanti da Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti: 1.1) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; 1.2) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; 1.3) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile; 1.4) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; 1.5) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; 1.6) dall’utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico. Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati. Libera traduzione della clausola inglese CL 370 del 10/11/2003 «Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion» In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi. Sanction Limitation and Exclusion Clause Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. - Tra le esclusioni di Polizza non si evincono i “danni indirettiâ€; considerando che la Polizza assicura i danni materiali diretti così come indicato all’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione della Sezione III, si chiede conferma che in alcun modo si intendono ricompresi nella garanzia i danni indiretti e qualora fosse possibile sia data all’aggiudicatario la possibilità di precisarlo nel capitolato. - In merito alle opere poste all’aperto si chiede quali siano tali opere, con relativo valore e indicazione del luogo ove sono poste.
Risposta :
Con riferimento al lotto 2 All risks Opere d’arte, richiediamo quanto segue:
- elenco delle opere e Facility report delle ubicazioni;
STANTE LA PECULIARITA’ DEL LOTTO IL FACILITY REPORT RELATIVO AL RISCHIO FINE ART SARA’ INVIATO PRIVATAMENTE ALL’INDIRIZZO PEC
- possibilità di sostituire le clausole istituzionali di cui ai punti j) e k dell’Art.3 – Esclusioni, Esclusione Cyber e Art.24 Sanzioni e restrizioni internazionali con le seguenti:
LE VARIANTI AMMESSE SONO DESCRITTE ALL’INTERNO DELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA E NEL DISCIPLINARE. IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE LE CLAUSOLE RICHIAMATE SONO ESPRESSE PUNTUALI DISPOSIZIONI NEI DOCUMENTI DI GARA.
Esclusione in caso di danni Informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati)
1) Fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, questa assicurazione non copre in alcun caso perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:
1.1) guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi
o qualsiasi altro sistema elettronico, oppure
1.2) uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus
o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.
2) Qualora questa clausola sia prevista in polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.
3) Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato.
4) Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua i suoi beni.
5) Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza.
Libera traduzione della clausola inglese JS2019-005 del 22 novembre 2019 “Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)â€.
In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi.
Esclusioni relativa a danni derivanti da Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed ElettromagneticheANCHE IN QUESTO CASO LA DOCUMENTAZIONE DI GARA (SCHEDA DI OFFERTA E DISCIPLINARE) GIÀ NORMANO TALE EVENTUALE POSSIBILITÀ.
La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni o qualsivoglia esborso economico derivante da procedimenti giudiziari, direttamente o indirettamente causati, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
1.1) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
1.2) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari
o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
1.3) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
1.4) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, conservati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
1.5) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
1.6) dall’utilizzo o dal funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico.
Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati.
Libera traduzione della clausola inglese CL 370 del 10/11/2003 «Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion»
In caso di divergenza tra il testo italiano e quello inglese prevarranno il testo e l’interpretazione inglesi.
Sanction Limitation and Exclusion Clause
ANCHE IN QUESTO CASO LA DOCUMENTAZIONE DI GARA (SCHEDA DI OFFERTA E DISCIPLINARE) GIÀ NORMANO TALE EVENTUALE POSSIBILITÀ.
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
- Tra le esclusioni di Polizza non si evincono i “danni indirettiâ€; considerando che la Polizza assicura i danni materiali diretti così come indicato all’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione della Sezione III, si chiede conferma che in alcun modo si intendono ricompresi nella garanzia i danni indiretti e qualora fosse possibile sia data all’aggiudicatario la possibilità di precisarlo nel capitolato.CONSIDERATO L’ART. 1 DELLA SEZIONE III RECITA “LA SOCIETÀ SI OBBLIGA AD INDENNIZZARE IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO PER TUTTI I DANNI MATERIALI, DIRETTI E/O CONSEQUENZIALIâ€, NON SI RITIENE NECESSARIO VENGANO APPOSTE ULTERIORI SPECIFICHE ALL’OPERATIVITÀ DI POLIZZA.
- In merito alle opere poste all’aperto si chiede quali siano tali opere, con relativo valore e indicazione del luogo ove sono poste.
ATTUALMENTE L’ENTE NON HA OPERE POSTE ALL’APERTO ASSICURATE.
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Chiarimento PI195477-25
Ultimo aggiornamento 30/04/2025 14:51Domanda : con la presente richiediamo i chiarimenti per il lotto RCT/O 1. si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente l’acquedotto e la rete fognaria; 2. si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori; 3. con riferimento al capitolato RCT/O, ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA, si chiede di pubblicare: ? l’elenco degli enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni ? l’elenco delle Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte ? l’elenco di ogni altro soggetto che l’assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti e le modalità istituzionali, statutarie, amministrative in base alle quali l’assicurato include nuovi ulteriori soggetti tra quelli da salvaguardare; 4. si chiede di indicare l’attuale Assicuratore; 5. si chiede di indicare l’attuale premio annuo lordo; 6. si chiede di indicare il valore della franchigia frontale in corso; 7. si chiede di pubblicare un aggiornamento al 31/03/2025 della statistica sinistri pubblicata stessa; 8. si chiede di pubblicare eventuali aggiornamenti di status o importo relativamente al sinistro del 05/03/2023 (Ctp in sella alla propria bicicletta elettrica, a causa della presenza di un fessurazione sul manto stradale rovinava a terra procurandosi lesioni. Lesioni: postumi di traumatismi intracranici senza menzione di frattura del cranio), riservato € 274.545,10.
Risposta :
1. si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente l’acquedotto e la rete fognaria;
SI CONFERMA CHE L’ENTE NON GESTISCE DIRETTAMENTE L’ACQUEDOTTO E LA RETE FOGNARIA.
2. si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori;
SI CONFERMA CHE L’ENTE NON GESTISCE DIRETTAMENTE CASE DI RIPOSO, CLINICHE, RSA, OSPIZI, POLIAMBULATORI.
3. con riferimento al capitolato RCT/O, ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA, si chiede di pubblicare:
? l’elenco degli enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioniSI ALLEGA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 178 DEL 17/10/2024 RELATIVA ALLA RICOGNIZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ COSTITUENTI IL GAP DEL COMUNE DI CENTO.
? l’elenco delle Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte.SI PRECISA CHE L’ENTE NON HA ISTITUZIONI E NON E’ PARTE DI UNIONE DI COMUNI.
? l’elenco di ogni altro soggetto che l’assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti e le modalità istituzionali, statutarie, amministrative in base alle quali l’assicurato include nuovi ulteriori soggetti tra quelli da salvaguardare;
NEL MERITO, IN CASO DI NECESSITÀ O SINISTRO RELATIVO, L’AGGIUDICATARIO POTRÀ RICHIEDERE GLI ATTI UTILI ALLA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 22.
4. si chiede di indicare l’attuale Assicuratore;
5. si chiede di indicare l’attuale premio annuo lordo;
6. si chiede di indicare il valore della franchigia frontale in corso;PER I QUESITI NUMERATI 4,5,6 SI RIMANDA L’OPERATORE ECONOMICO ALLA LETTURA DEL PROGETTO TECNICO PUBBLICATO IN SEDE DI GARA.
7. si chiede di pubblicare un aggiornamento al 31/03/2025 della statistica sinistri pubblicata stessa;
L’ENTE E’ IN ATTESA DEL RISCONTRO UFFICIALE DALLA COMPAGNIA USCENTE. SI PROVVEDERA’ ALL’INVIO DELL’AGGIORNAMENTO NON APPENA DISPONIBILE.
8. si chiede di pubblicare eventuali aggiornamenti di status o importo relativamente al sinistro del 05/03/2023 (Ctp in sella alla propria bicicletta elettrica, a causa della presenza di un fessurazione sul manto stradale rovinava a terra procurandosi lesioni. Lesioni: postumi di traumatismi intracranici senza menzione di frattura del cranio), riservato € 274.545,10.
SI AGGIORNA LO STATO, DATA LA LIQUIDAZIONE AVVENUTA PER € 265.142,00
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Chiarimento PI184073-25
Ultimo aggiornamento 30/04/2025 14:50Domanda : Richiesta chiarimento generale: In merito alla procedura di gara, relativamente a tutti lotti previsti, si chiede conferma che le offerte dovranno essere presentate esclusivamente da legali rappresentanti di Imprese di assicurazione autorizzate dall 'IVASS e/o tramite procuratori speciali nominati dalle medesime. Richiesta chiarimento per il lotto Fine art: si richiede il Facility Report.
Risposta :
In merito alla procedura di gara, relativamente a tutti lotti previsti, si chiede conferma che le offerte dovranno essere presentate esclusivamente da legali rappresentanti di Imprese di assicurazione autorizzate dall 'IVASS e/o tramite procuratori speciali nominati dalle medesime.
SI CONFERMA
Richiesta chiarimento per il lotto Fine art: si richiede il Facility Report.
STANTE LA PECULIARITA’ DEL LOTTO IL FACILITY REPORT RELATIVO AL RISCHIO FINE ART SARA’ INVIATO PRIVATAMENTE ALL’INDIRIZZO PEC
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Chiarimento PI180674-25
Ultimo aggiornamento 30/04/2025 14:48Domanda : in merito alla procedura di gara, relativamente a tutti i lotti previsti, si chiede conferma che le offerte dovranno essere presentate esclusivamente da legali rappresentanti di Imprese di assicurazione autorizzate dall'Ivass e/o tramite procuratori speciali nominati dalle medesime.
Risposta :
in merito alla procedura di gara, relativamente a tutti i lotti previsti, si chiede conferma che le offerte dovranno essere presentate esclusivamente da legali rappresentanti di Imprese di assicurazione autorizzate dall'Ivass e/o tramite procuratori speciali nominati dalle medesime
SI CONFERMA
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Chiarimento PI180631-25
Ultimo aggiornamento 30/04/2025 14:45Domanda : 1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appaltoâ€) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica†si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. 4) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Risposta :
1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appaltoâ€) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.SI RIMANDA L’OPERATORE A QUANTO DEFINITO ALL’INTERNO DEL DISCIPLINARE DI GARA.
2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato TUTELA LEGALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica†si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
NON SI AMMETTE LA DISPONIBILITÀ ALLA MODIFICA DEL CAPITOLATO TUTELA LEGALE.
3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
SI CONFERMA CHE L’ENTE NON HA RAPPRESENTANZE, INTERESSI COMMERCIALI, SOCIETA’ CONTROLLATE/PARTECIPATE, FATTURATO/VENDITE, DIPENDENTI/COLLABORATORI ALL’INTERNO DEI TERRITORI SOPRA CITATI.
4) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.SI RIMANDA A QUANTO PUNTUALMENTE INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA.