Domanda :
QUESITO 1: "NELL'ART. 3.2- AL PUNTO 1 - SI FA RIFERIMENTO AL REQUISITO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL QUALE E' NECESSARIO PROVARE UN FATTURATO MINIMO ANNUO DI EURO 310.000,00 PER SERVIZI ANALOGHI MEDIANTE PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO PER LE SOCIETA' INDIVIDUALI O DI PERSONE OVVERO I BILANCI PER LE SOCIETA' DI CAPITALI.
NELL'ART. 3.2. - AL NUMERO 2 - DEL DISCIPLINARE DI GARA SI RICHIEDE INVECE CHE L'IMPRESA ABBIA SVOLTO SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DI GARA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PARI A QUELLO POSTO A BASE DI GARA E SI INDICA COME TRIENNIO DI RIFERIMENTO QUELLO 2016, 2017 E 2018. IL REQUISITO IN QUESTIONE E' RELATIVO ALLA CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA (A DIFFERENZA DI QUELLO INDICATO NELL'ART. 3,2 - PUNTO 1).
IL REQUISITO DI CAPACITA' FINANZIARIA E QUELLO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE SONO CONCETTUALMENTE DIVERSI. IL REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA RICHIEDE LA DIMOSTRAZIONE DI UN FATTURATO GLOBALE NON INFERIORE AL VALORE A BASE D'ASTA NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI DISPONIBILI (PROVATO MEDIANTE BILANCI O MODELLI UNICI), MENTRE IL REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE FA RIFERIMENTO AD UN AMMONTARE NON INFERIORE AL VALORE A BASE D'ASTA CON RIFERIMENTO AGLI ULTIMI TRE ANNI PRECEDENTI LA GARA, DA COMPUTARSI A RITROSO A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO.
LA GIURISPRUDENZA HA PRECISATO CHE PER IL REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE IL TRIENNIO DA CONSIDERARE PER LA VERIFICA DELLA SUA SUSSISTENZA E' QUELLO EFFETTIVAMENTE PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E NON LO STESSO PERIODO SOLARE/ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° GENNAIO, INVECE RILEVANTE PER IL DIVERSO REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA. LA STESSA IDENTICA DISTINZIONE E' STATA RECEPITA DAL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.
CONSEGUENTEMENTE, POICHE' L'ART. 3.2. - NUMERO 2 - DEL DISCIPLINARE DI GARA -, OVE SI RICHIEDE CHE L'IMPRESA ABBIA SVOLTO SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DI GARA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PARI A QUELLO POSTO A BASE DI GARA, ATTIENE AL REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA, DEVE AVERE COME TRIENNIO DI RIFERIMENTO QUELLO 2017, 2018 E 2019, TRIENNIO APPUNTO EFFETTIVAMENTE PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E NON QUELLO ERRONEAMENTE INDICATO (2016, 2017 E 2018),
PER LA PROVA DI TALE REQUISITO, INFATTI, COME PREVISTO DALLO STESSO DISCIPLINARE, E' NECESSARIO PRESENTARE I CERTIFICATI RILASCIATI DALLE AMMINISTRAZIONI/ENTI CONTRAENTI E I CONTRATTI STIPULATI CON I COMMITTENTI.
SI CHIEDE QUINDI, LA RETTIFICA DELL'ART. 3.2., PUNTO 2, E, SEGNATAMENTE DEL TRIENNIO RICHIESTO PER LA SUSSISTENZA DI TALE REQUISITO, INDICANDO ESPRESSAMENTE QUALE TRIENNIO QUELLO EFFETTIVAMENTE PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO CORRISPONDENTE AL 2017, 2018 E 2019
Quesito 2: SEMPRE ALL’ART. 3.2. SI PARLA DI FATTURATO MINIMO ANNUO AL PUNTO 1.
PER DETERMINARE LA SOMMA MINIMA RICHIESTA COME FATTURATO PUO’ SI DEVE COSIDERARE MEDIANTE LA MEDIA DEI TRE FATTURATI OVVERO C’E’ UN FATTURATO MINIMO OGNI ANNO CHE SI DEVE AVERE?
Risposta :
1) Come indicato dall’ANAC, fra i criteri di selezione degli operatori economici un aspetto particolarmente innovativo introdotto dal d.lgs. n. 50 del 2016 concerne la “consistenza†della capacità economica e finanziaria da attestare ai fini della partecipazione alla procedura e le modalità attraverso le quali gli operatori, in sede di ammissione, comprovano il possesso delle suddette capacità. L’art. 83, comma 4, stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti nel bando di gara possono richiedere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto.
L’art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 dispone inoltre che le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti un “fatturato globale†dell’impresa nonché uno specifico “relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della garaâ€; come anche affermato dall’Autorità nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 501 del 5 giugno 2019 le amministrazioni possono richiedere il possesso di un fatturato (sia globale che specifico) minimo “annuo†, ciò significa che mentre il fatturato “globale†concerne la dimostrazione della capacità economico finanziaria del concorrente in termini generali, quello “specifico†attiene alla prova dello svolgimento di servizi o di forniture di beni propri di quello specifico settore cui attiene l’oggetto della gara.
Visto quanto sopra indicato il requisito richiesto all’3.2 punto 1 rientra tra i requisiti di capacità economica finanziaria richiesti dalla Stazione Appaltante.
2) Relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionali, sempre ANAC nell’espressione del 14/10/2019 chiarisce che «le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità». Anche a livello comunitario la direttiva 2014/24/UE prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualitàâ€. Ai fini della predetta dimostrazione, l’operatore economico può esibire l’elenco dei principali servizi, quali risultanti dai certificati di regolare esecuzione, o di atti similari idonei ad attestare inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedentemente eseguiti, costituendo la “prova di resistenza†in merito all’effettiva sussistenza della capacità richiesta ai fini di gara. Sempre ANAC, afferma che la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti, sempre rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara.
Considerato inoltre che, all’art.3.2 del Disciplinare di gare si richiede che i requisiti di Capacità Tecnico Professionale, vengano dimostrati ai sensi dell’allegato XVII Parte II del Codice, il quale recita:
Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’articolo 83:
a) i seguenti elenchi:
i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
Per tale motivazione la stazione appaltante ha ritenuto di prendere in considerazione per verificare la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale il medesimo triennio considerato per la verifica dei requisiti di capacità economico finanziari e pertanto il triennio di riferimento è 2016-2017-2018.