Domanda : QUESITO N. 11: Si chiedono chiarimenti in merito al recupero presso impianto svolgente operazioni di R3 dei rifiuti tessili, nel caso in cui l’operatore economico intenda qualificarsi come intermediario con detenzione ed attestare il requisito in oggetto mediante la disponibilità di un impianto di recupero autorizzato (art. 11, punto 6 e art. 12 punto 2, del disciplinare di gara). Invero, si rileva che: a) il Disciplinare di gara dispone quale requisito di inidoneità professionale per le attività di recupero R3: 1.impianto di recupero (R3) dotato delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle norme vigenti, in possesso delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per rifiuti contraddistinti dai codici EER 20.01.10 e 20.01.11 (Art. 11, punto 3); 2. in caso di intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione degli stessi: - possesso dei requisiti prescritti al precedente punto 1); - possesso dei requisiti di idoneità prescritti al precedente punto 2); - ciascun impianto individuato per il conferimento/messa in riserva del rifiuto dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti al precedente punto 3); - ciascun impianto individuato per il recupero del rifiuto dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti al precedente punto 4); - ciascun impianto individuato per lo smaltimento della frazione estranea dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti al precedente punto 5). b) il Disciplinare di gara dispone quale requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per le attività di recupero (piattaforma R3): 1. di avere la disponibilità al conferimento del rifiuto di cui ai Codici EER 20.01.10 e 20.01.11 per tutta la durata della concessione (Art. 12, punto 2); 2. in caso di intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione degli stessi (Art. 12, punto 4): - possesso del requisito di cui al precedente punto 1); - rapporto contrattuale o dichiarazione di disponibilità con uno o più soggetti terzi che effettueranno il servizio di messa in riserva (R13) e recupero (R3) dei rifiuti oggetto della concessione: - in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti al precedente articolo 11, punti 1), 3) e 4); - in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al presente articolo 12, punto 2). Il rapporto contrattuale dovrà essere stipulato in data antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. In alternativa, la dichiarazione di disponibilità dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’impianto in data antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. c) Il Disciplinare di gara ammette espressamente all'art. 12 che “la disponibilità comprovata mediante contratto tra intermediario di rifiuti e impianto di trattamento non necessita di avvalimento. E’ comunque possibile utilizzare l'avvalimento per dimostrare il possesso del requisito inerente alla titolarità dell'impianto di trattamento ed il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale posseduti dall'impianto stesso. Si precisa tuttavia, che la successiva prestazione del servizio di recupero e smaltimento non può avvenire esclusivamente sulla base dell'avvalimento, che riguarda solo la messa a disposizione del requisito e non lo svolgimento dell’attività. Ai sensi dell'articolo 89, comma 8, del Codice il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 2, del Codice. Nel caso in cui tale limite non possa essere rispettato, l'avvalimento risulta inutile ai fini di garantire l'effettuabilità concreta delle prestazioni”. In tale quadro normativo, si sottolinea che: - Lo scrivente è un consorzio stabile, iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1; - Con riferimento all'affidamento in commento, il Consorzio sta valutando la possibilità di partecipare a gara svolgendo direttamente le attività di raccolta, trasporto e messa in riserva (R13) dei rifiuti urbani tessili – mediante le proprie consorziate; - Viceversa, esso vorrebbe qualificarsi come intermediario con detenzione, attestando il rapporto di disponibilità con impianto idoneamente autorizzato per ciò che riguarda il recupero dei tessili (R3); - Nondimeno, dagli atti di gara non risulta chiaro se sia ammesso qualificarsi come intermediario solo per alcune delle prestazioni richieste dal bando, e segnatamente il recupero in R3; - Inoltre - posto che il Consorzio dispone autonomamente dei requisiti di cui all'art. 11 punto 1, 2 e 3 e art. 12 punto 1 e che è in grado di attestare la disponibilità al conferimento di un impianto di R3 - non risulta chiaro se il terzo titolare dell’impianto di R3 debba partecipante a gara in forma aggregata con l’intermediario, mediante un raggruppamento temporaneo d’imprese, ovvero se debba risultare come subappalto qualificato; - In altre parole, ci si domanda se il terzo titolare dell’impianto di recupero R3 entri nella domanda di gara e nell'esecuzione dell’affidamento solo indirettamente senza presentarsi come parte dell’offerta, salvo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale che, ai sensi dell’art. 12 saranno “estese anche ai soggetti terzi individuati dall'intermediario quali esecutori delle attività sopra descritte”; - Peraltro, il Consorzio ha ad oggi in essere un contratto con un intermediario che si occupa di selezionare gli impianti di recupero per i rifiuti tessili urbani raccolti su altri affidamenti e vorrebbe valutare la possibilità di indicare detto contratto per il requisito di cui all'art. 12, punto 4. In ragione di quanto esposto, si chiede alla stazione appaltante intestataria di chiarire: 1) Se è possibile per l’operatore economico che partecipi all'affidamento in oggetto qualificarsi come esecutore diretto per la raccolta, il trasporto e la messa in riserva – con riferimento ai punti 1 e 2 dell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa” – e come intermediario per il recupero dei tessili in R3 – con riferimento al punto 3 dell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa”; 2) Se intermediario e terzo titolare di impianto di recupero R3 debbano presentarsi in RTI o, al contrario, se la qualifica dell’operatore economico come intermediario escluda la partecipazione diretta a gara del terzo titolare di impianto di recupero; 3) Di confermare che il terzo titolare di impianto di recupero R3 debba qualificarsi come subappalto qualificato solo laddove il rapporto tra titolare partecipante a gara e terzo si qualifichi quale avvalimento dell’impianto, senza formalizzazione della disponibilità al conferimento per tutta la durata dell’affidamento. E che viceversa detta ipotesi vada esclusa nel caso di qualifica dell’operazione come intermediazione e attestazione di disponibilità di terzo titolare dell’impianto; 4) Se può considerarsi conforme al requisito di rapporto contrattuale in essere con impianto di R3 un contratto sottoscritto con un intermediario che si occupi di individuare in seconda battuta l’impianto di R3.
Risposta : 1) Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara il Concorrente dovrà dichiarare le modalità di esecuzione e la ripartizione dei diversi servizi mediante la compilazione del modello “Allegato 1 – Domanda di partecipazione”, con particolare riferimento ai punti 1 (attività di raccolta e trasporto del rifiuto), 2 (attività di primo conferimento/messa in riserva (piattaforma R13) del rifiuto), 3 (attività di recupero (piattaforma R3) del rifiuto) e 4 (attività di smaltimento della frazione estranea del rifiuto), specificando per ciascuna attività una delle fattispecie previste. Non è necessario individuare la medesima fattispecie per tutte le attività, che potranno pertanto essere svolte secondo modalità diverse tra loro, nel rispetto della normativa vigente. Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 1, punto 2). 2) Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 1, punto 2) per quanto concerne le modalità di partecipazione. Nonostante il quesito sia specificamente riferito alle attività di smaltimento della frazione estranea, si applicano i medesimi principi anche alle attività di recupero R3. Eventuali impianti individuati in regime di intermediazione da parte dell’intermediario partecipante non si configurano come partecipanti alla procedura di gara. Pertanto, un impianto individuato in regime di intermediazione da un concorrente, potrebbe essere individuato in regime di intermediazione anche da altri concorrenti e potrebbe inoltre partecipare esso stesso in forma singola o associata (raggruppamento o consorzio) alla procedura in qualità di concorrente, oppure, in alternativa alla partecipazione diretta, potrebbe essere individuato quale subappaltatore da un concorrente, non trattandosi in tal caso di partecipazione plurima. Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 5, per quanto compatibile, in materia di subappalto e intermediazione. 3) Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 5 in materia di subappalto e intermediazione. La disponibilità al conferimento è un requisito di capacità tecnico professionale previsto dal disciplinare di gara che deve necessariamente essere posseduto e comprovato a prescindere dalla forma di partecipazione del concorrente, anche in caso di avvalimento, subappalto, nonché in caso di intermediazione. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, che riguarda solo la messa a disposizione del requisito e non lo svolgimento dell’attività, l'impresa ausiliaria non potrebbe eseguire il servizio se non assumendo altresì il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 2, del Codice. Al contrario, il ricorso al subappalto qualificante per le attività di recupero del rifiuto ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti richiesti, risulterebbe di per sé sufficiente ai fini della comprova dei requisiti e della conseguente eventuale esecuzione del servizio, senza necessità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. 4) In caso di partecipazione in regime di intermediazione ai fini dell’individuazione dell’impianto non si rilevano condizioni ostative alla possibilità di ricorrere alla doppia intermediazione. In tal caso l’intermediario di secondo livello dovrà necessariamente essere in possesso di tutte le abilitazioni e iscrizioni all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali normativamente previste per lo svolgimento delle proprie attività. In sede di partecipazione alla procedura di gara il concorrente dovrà comunque allegare tutta la documentazione attestante il rapporto contrattuale in essere con l’intermediario di secondo livello, nonché tutta la documentazione riferita al rapporto contrattuale o alla dichiarazione di disponibilità resa da parte dell’impianto R3 nei confronti dell’intermediario di secondo livello individuato.