Domanda :
La scrivente GE Medical Systems Italia S.p.A. (GE), in persona del legale rappresentante p.t. Ing. De Luigi Marco, con riferimento alla procedura in oggetto, osserva quanto segue in ordine a diversi, gravi, profili di indeterminatezza e illegittimità della lex specialis che impongono l’annullamento in autotutela della gara in questione.
A) Oggetto della gara e mancata suddivisione in lotti.
Si rileva, innanzi tutto, come la gara – indetta a lotto unico – abbia in vero ad oggetto la fornitura di due ben distinte tipologie di sistemi di anestesia, di alta fascia e di fascia base.
Infatti, nel CSA alla voce specifiche tecniche di massima, vengono fornite le indicazioni delle apparecchiature oggetto della fornitura e, in particolare, si richiede al punto 7: “Sistemi integrati per anestesia†con caratteristiche di massima di alta fascia con relativi monitor parametri vitali, “apparecchi per anestesia per area preparazione e risveglio di Guastalla e comparto di Correggioâ€, denominati a pag.5 “apparecchi per anestesia di fascia baseâ€, comprensivi di monitor parametri vitali, oltre ad ulteriori monitor e Centrale per la stessa destinazione.
Inoltre, a titolo di esempio, nelle necessità cliniche, viene richiesta la possibilità di raggiungere livelli di anestesia fissati con tempi modulabili o la presenza di un vaporizzatore con allarme dello stato di riempimento, rifornibile durante l’uso e con ripartenza automatica. Tali caratteristiche sono distinguenti per sistemi di anestesia di alta fascia, in netto contrasto con la definizione di apparecchi per anestesia di fascia base.
Il Bando, dunque, prevede prestazioni (forniture) eterogenee che avrebbero dovuto essere oggetto di due lotti distinti.
Valga, al riguardo, ricordare che, come è noto, l’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 dispone – al fine di tutelare la concorrenza – la regola generale della suddivisione degli appalti in lotti funzionali, imponendo, in caso di deroga a tale previsione, di motivare “la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139â€.
Ebbene, si rileva al riguardo come dagli atti di gara pubblicati da codesta Amministrazione non risulti in alcun modo motivata l’inclusione, in unico lotto, delle due diverse categoria di fornitura (scelta che, ad ogni modo, appare illogica anche sul piano sostanziale).
Sia consentito, al riguardo, solo rammentare che la giurisprudenza ritiene senz’altro illegittime quelle gare in cui l’Amministrazione violi l’obbligo di specifica e puntuale motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti funzionali (si v. ad es. TAR Lazio, Sez. I-quater, 6.4.2017, n. 4293) laddove, come nel caso di specie, sia invece evidente la possibilità ed opportunità di distinguere più lotti omogenei e funzionali.
E la riprova che tale scelta sia del tutto incongrua è data dalla circostanza che in diverse analoghe gare indette da altre Stazione Appaltanti, i sistemi di alta e bassa fascia sono sempre aggiudicati in lotti distinti, come da disciplinari che si allegano.
Peraltro, l’accorpamento in unico lotto, pare altresì aver inciso – negativamente, dal punto di vista dell’interesse di codesta Amministrazione - sull’esatta individuazione della base d’asta.
B) Indeterminatezza delle specifiche e della loro concreta rilevanza.
La scelta di non suddividere la gara in due lotti funzionali ha, peraltro, una significativa ricaduta anche in punto di individuazione delle specifiche cliniche e prestazionali nonché in ordine alla loro “riferibilità†all’una o all’altra tipologia di beni da acquisire.
Infatti, ai punti 5 e 6 del Capitolato Speciale vengono espresse necessità cliniche e specifiche prestazionali da soddisfare come requisiti necessari alla partecipazione: tuttavia dalle descrizioni riportate non risulta chiaro quali delle necessità espresse (in 12 più 12 punti) si riferiscono ai “sistemi integrati per anestesiaâ€, quali agli “apparecchi per anestesia†e quali ad entrambe le tipologie.
Ebbene, non potendo essere riferite tutte quante le richieste ad entrambe le fasce (altrimenti la fascia sarebbe una sola), risulta evidente l’ineluttabile esigenza di definire con maggiore precisione le specifiche tecniche relativamente ai sistemi per anestesia, ai monitor a corredo richiesti per la Sala Risveglio e per quelli a corredo dei sistemi denominati di bassa fascia.
Simile imprecisione e indeterminatezza della lex specialis – conseguenza anche dell’illegittima e illogica scelta di non suddividere la gara in due lotti – determina un ulteriore profilo di illegittimità.
Infatti, come è noto, le regole di gara devono essere precise, non potendo avere contenuti incerti, non in grado di predeterminare l’assetto concorsuale, di orientare in modo esatto le imprese interessate nella redazione delle offerte e di consentire alle stesse la doverosa consapevolezza sulle migliori scelte tecniche e commerciali attuabili, senza sottoporle, peraltro, a una alea totalmente indeterminata (ex multis, CGARS, 20.12.2016, n. 474 e Cons. Stato, Sez. IV, 11.10.2016, n. 4180).
Si impone, dunque, la rimodulazione del CSA, per ottenere così una chiara e precisa indicazione delle specifiche cliniche, prestazionali e di massima richieste per singola tipologia di macchinario.
C) Indeterminatezza dei criteri per l’assegnazione del punteggio qualitativo.
Si rileva, inoltre, come la griglia prevista all’art. 7 del Disciplinare, atta a predeterminare gli “elementi di valutazione†e i relativi “criteri motivazionaliâ€, determina ulteriori profili di indeterminatezza della gara. E ciò, ancora una volta, anche a causa dell’irragionevole scelta, a monte, di non suddividere l’appalto in due distinti lotti.
Infatti, i criteri motivazionali in parola sono del tutto generici.
A titolo puramente esemplificativo “nella tabella di valutazione di pag.28/34 del disciplinare di gara†vengono riportati:
• al punto 1 degli elementi di valutazione sono ricompresi “prestazioni della ventilazione e giudizio complessivo†con criteri motivazionali relativi al grado di soddisfacimento delle necessità cliniche indicate nel CSA, ma non essendo chiaro, come evidenziato al punto B) della presente, quali siano i sistemi a cui si riferiscono tali necessità cliniche (sistemi integrati per anestesia o apparecchi per anestesia) pare evidente l’impossibilità per i concorrenti di comprendere, ex ante, se il punteggio sarà attribuito – e con quale peso “relativo†– ai soli sistemi di alta fascia ovvero anche di fascia base.
• al punto 4 e punto 5 seppure parzialmente si valutino gli stessi parametri qualitativi. Infatti al punto 5 si attribuisce un punteggio alla rispondenza a tutte le specifiche tecniche, mentre, al punto 4 si valuta la dotazione dell’area di preparazione e risveglio (già valutate quindi al punto 5 sotto forma di rispondenza a specifiche tecniche), seppur indicando che tale valutazione terrà conto anche della prova pratica (ma non esclusivamente).
• al punto 3 (elemento di valutazione “Ergonomia ed usabilità†– 12 punti) compaiono tra i criteri motivazionali, tra gli altri, non meglio precisati parametri attinenti a “familiaritàâ€, “consistenzaâ€, “estetica†(!): si tratta di elementi di per sé del tutto astratti e suscettibili di valutazioni puramente soggettiva da parte della Commissione e ciò, tanto più, in assenza di ulteriori specificazioni e di puntuali sub-criteri;
Complessivamente, dunque, come emerge dagli esempi sopra citati, la griglia relativa all’attribuzione dei 70/100 punti qualità risulta affetta da numerosi profili di illegittimità:
- non risulta chiaro quali criteri siano riferiti all’alta fascia e quali alla bassa fascia;
- è comunque indeterminata la modalità di “ponderazione†dei punteggi tra le due tipologie di beni offerti (e illogicamente destinati ad essere valutati “contestualmenteâ€);
- sono previsti Elementi di valutazione con range di punteggi notevoli (ad es: n. 1: 24 p.ti ; n.2: 14 p.ti) in assenza di sub-criteri e in presenza di criteri generici, non obiettivi e costituenti vere e proprie “clausole in bianco†rimesse alla Commissione;
La lex specialis, pertanto, anche da questo punto di vista, risulta illegittima, essendo sufficiente, sul punto rammentare come secondo pacifica giurisprudenza i criteri devono essere chiari, precisi e oggettivi, non potendo, ad esempio, essere un rinvio alle specifiche del Capitolato, atteso che il riferimento a queste “risulta del tutto neutro ai fini della determinazione di ciò che si intende per “migliore corrispondenza†al capitolatoâ€, con conseguente illegittimità della previsione (così, in un caso molto simile alla presente fattispecie, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 22.4.2016, n. 795), e ciò onde evitare l’inammissibile attribuzione, alla Commissione, di una discrezionalità imprevedibile ex ante e insindacabile ex post.
Al riguardo, inoltre, pare altresì il caso di portare l’attenzione di codesta Amministrazione anche sulle Linee Guida n. 2 ANAC, relative alla OEPV, §.5, dove l’Autorità raccomanda, tra l’altro, che “in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta.
D) Inappropriata individuazione di alcune necessità cliniche.
Si segnala inoltre che la possibilità di raggiungere livelli di anestesia fissati con tempi modulabili o la richiesta di un vaporizzatore rifornibile durante l’uso con ripartenza automatica, sono soluzioni tecnologiche e non reali necessità cliniche che di fatto sono tali da poter avvantaggiare, in sede di valutazione delle offerte (tanto più in ragione di quanto evidenziato al p.to C) che precede) un solo operatore pienamente in possesso di dette tecnologie.
E) Impossibilità di formulare un’offerta consapevole.
Dall’insieme delle predette circostanze (rilevanti, peraltro, anche autonomamente considerate), emerge nitida l’inidoneità della lex specialis a porre i concorrenti in condizione di formulare un’offerta consapevole (e ciò tanto dal punto di vista dell’esatta descrizione dei beni richiesti, quanto sotto il profilo della “prevedibilità†dei parametri con i quali le offerte saranno valutate), con conseguente illegittimità, in radice, della gara (sul punto, da ultimo, CGARS 474/2016 cit.).
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In conclusione, in presenza di tali e tanti elementi di illegittimità, pare evidente l’inderogabile necessità che codesta Amministrazione provveda ad annullare in autotutela la gara in oggetto, con successiva ri-edizione della stessa, previa rielaborazione di regole concorsuali pro-concorrenziali, trasparenti e non discriminatorie.
Ed è appena il caso di osservare come, in presenza di siffatti elementi di illegittimità, l’intervento di codesta Amministrazione giammai potrà avvenire tramite meri chiarimenti: infatti, “ove la stazione appaltante intenda innovare o modificare le previsioni di gara, deve operare in autotutela e procedere alla ripubblicazione della lex specialis stessa, che -diversamente- resta immodificabile (…).†(TAR Puglia, Bari, 26.6.2014, n. 808 e CGARS n. 271/2016 cit., nonché ancor più di recente TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 1.8.2017, n. 1351, laddove si evidenzia che tale regola vale, a maggior ragione, laddove “non si tratti di mere rettifiche formali della lex specialis di gara, ma di modifiche di natura sostanzialeâ€).
Si rappresenta, infine, che, in assenza del chiesto provvedimento in autotutela, la scrivente non esiterà – senza ulteriore preavviso – ad adire ogni competente autorità giurisdizionale, amministrativa e di controllo, ove occorrendo anche al fine di far valere le responsabilità dei dirigenti persone fisiche responsabili del procedimento.
Distinti saluti.
Risposta :
da cestinare