Domanda :
All’articolo 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del Disciplinare di gara, a pagina n. 9, si legge quanto segue: â€œÈ prevista la possibilità per le Aziende Sanitarie – entro il limite massimo del 20% posto a base d’asta, come sopra indicato – di effettuare acquisti da listino di prodotti diversi da quelli descritti nel Capitolato tecnico ovvero di acquistare quantitativi superiori rispetto a quelli previsti nel Capitolato tecnico (art. 106 c.1 lett. a D.Lgs. 50/2016)â€.
Tale clausola prevede la possibilità di apportare una modifica al contratto che non solo potrebbe risultare illegittima in quanto non sono configurabili i casi previsti tassativamente dal richiamato articolo 106 del Codice, ma è altresì lesiva del principio di concorrenza e in aperto conflitto con gli esiti della recente gara regionale “Fornitura di Sistemi per Laparoscopia e Suturatrici Meccaniche, suddivisa in 64 lotti†esperita da Intercent-ER.
Aprendo alla possibilità di acquistare prodotti diversi da quelli descritti nel Capitolato tecnico, infatti, si andrebbero necessariamente a ledere le opportunità commerciali legittimamente conseguite, con riferimento alla fornitura dei medesimi prodotti, dalle aziende aggiudicatarie della gara regionale, senza un vero e proprio confronto concorrenziale, in quanto artificialmente limitato alle aziende commercializzanti i prodotti esclusivi posti a oggetto dei 3 lotti della presente procedura.
Per i motivi sopra esposti si chiede gentilmente di voler rimuovere la clausola sopra citata dal Disciplinare di gara, ovvero di voler limitare detta possibilità di acquisto in capo alle Aziende Sanitarie ai soli prodotti della stessa tipologia di quelli oggetto dei rispettivi lotti, ma aventi per esempio misure diverse.
Risposta :
In relazione al quesito posto si evidenzia che, così come previsto dal disciplinare di gara, l'aumento dei
fabbisogni del 20% può essere utilizzato per acquisti di quantità aggiuntive
dei dispositivi in gara ovvero per acquisti da listino. L'articolo 17 lettera
b) del disciplinare specifica cosa si intende per acquisti da listino: "Tale
listino non concorre all’aggiudicazione, ma i soggetti committenti potrebbero
utilizzarlo per eseguire acquisti di eventuali accessori, dispositivi e
materiali di consumo qualora, per necessità di completamento, avvertano il
bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli
indicati nel Capitolato tecnico (art. 106 D.Lgs. 50/2016)". Quindi si
tratta di dispositivi residuali strettamente connessi a quelli in gara e a
completamento degli stessi, la cui necessità deve essere motivata dall’utilizzatore.
Inoltre si evidenzia
che sussiste l'obbligo legislativo per le Aziende Sanitarie di aderire ed
utilizzare le Convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza regionali
(oltre che la piattaforma Consip), introdotto dall’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed
ulteriormente perfezionate dall’articolo 15, comma 13, lettera d), del d.l. 6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
dall’articolo 9, commi 1 e 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89.
Tutte le Aziende
Sanitarie della Regione Emilia Romagna hanno ottemperato e stanno ottemperando
a tale obbligo aderendo alla gara regionale “Fornitura di
Sistemi per Laparoscopia e Suturatrici Meccaniche, suddivisa in 64 lottiâ€
esperita da Intercent-ER, pertanto non vi è alcuna lesione delle opportunità
commerciali conseguite dagli Operatori Economici aggiudicatari della gara
regionale.
Infine, la presente procedura di gara non si pone in conflitto con gli
esiti della recente gara regionale, bensì è a completamento della stessa, così
come chiaramente esplicitato in premessa al disciplinare di gara e nella
determina di indizione; infatti, si è resa necessaria per soddisfare i fabbisogni
di suturatrici e trocar che non hanno trovato soddisfazione nelle Convenzioni
Intercent-ER di cui ai lotti 24, 25 e 34 relativi alla gara regionale
richiamata.