Domanda :
Spettabile Ente,
In relazione alla procedura indicata in oggetto, si ritiene opportuno evidenziare a Codesto Spettabile Ente come, dall’analisi della documentazione di gara, emergano alcuni dubbi, ritenuti a proprio parere suscettibili di chiarimento.
1. In particolare, facendo seguito ai chiarimenti pubblicati in merito alla formulazione dell’offerta, ed in particolare relativamente alla percentuale di sconto da indicare nella sezione di riepilogo E3 dell’ Allegato E di Offerta Economica, che deve essere UNICA per tutte le tipologie di prodotti indicati nella colonna “Dispositiviâ€, si vuole far presente che strutturare l’offerta indicando una percentuale di sconto univoca sui prezzi di listino, ad avviso della scrivente, limita in maniera irragionevole e ingiustificata la libertà dei concorrenti nel formulare l’offerta economica di applicare uno sconto percentuale omogeneo rispetto ai prezzi di listino dei prodotti offerti.
In tal modo, codesta Spettabile Azienda introduce un vincolo ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla base d’asta ma che non trova giustificazione nè logica alcuna posto che l’unico vincolo ammissibile alla libertà di determinazione dell’offerta economica è rappresentato dalla base d’asta fissata dalla stazione appaltante.
Inoltre, non può farsi a meno di notare che il meccanismo delineato dal Disciplinare di gara limita in maniera ingiustificata la libertà di determinazione dell’offerta economica, anche in ragione della circostanza che il listino dei prezzi per un operatore di mercato rappresenta un documento facoltativo in quanto il relativo deposito presso la competente CCIAA non è obbligatorio. Pertanto, la lex di gara impone ai concorrenti di ancorare il prezzo unitario offerto ad un riferimento, il listino prezzi, che però non riveste alcun carattere di obbligatorietà e/o ufficialità nel nostro ordinamento.
Si tenga presente altresì che le imprese non sono comunque tenute a praticare sul mercato i prezzi di listino i quali presentano carattere meramente indicativo essendo assolutamente normale– specie per imprese che commercializzano migliaia di prodotti, come la società scrivente - che rispetto ai prezzi indicati a listino per i propri prodotti l’operatore in questione sia disposto a praticare percentuali di sconto molto differenziate per prodotto, in ragione di immissione in commercio, grado di innovazione, caratteristiche tecniche e tanti altri aspetti relativi allo specifico prodotto.
2. Si fa presente altresì, che sulla base delle risposte fornite in merito alla formulazione dell’offerta, rimane comunque irrisolto il problema di come poter procedere alla totalizzazione dell’offerta nel caso in cui all’interno di una stessa posizione (1,2,3, ...) della sezione E3 del Modulo di Offerta, si abbiano, a seguito dell’applicazione di un’unica percentuale disconto sui prezzi di listino, prezzi unitari differenti.
3. Si chiede inoltre, sempre in merito alla formulazione dell’offerta, di voler confermare che, oltre allo sconto unico da indicare in offerta nella colonna “Sconto da listino (%)“ della sezione di riepilogo E3, debba essere indicato, anche uno sconto ulteriore e diverso da applicare su tutto il restante materiale di consumo presente a Listino e non espressamente indicato in offerta in virtù di quanto richiesto al punto n. 3 della pag. 25 del Disciplinare di gara, ovvero:
“Oltre all’offerta economica, la ditta dovrà caricare a sistema:
1. Listino prezzi di tutti gli accessori/integrazioni disponibili ma non contemplati nella richiesta, con
indicata la percentuale di sconto applicata;
2. Listino prezzi delle parti principali di ricambio con indicata la percentuale di sconto applicata.
3. Listino di tutto il materiale di consumo con l’indicazione della percentuale di sconto applicata valida
per un periodo di 8 anni;â€
4. Premesso quanto sopra, si chiede pertanto a codesta spettabile Azienda di voler procedere in via di autotutela all’annullamento della lex specialis di gara, in parte qua, ed alla ripubblicazione della medesima opportunamente modificata ed emendata, in particolare prevedendo un meccanismo nella formulazione dell’offerta che – fermo restando il vincolo rappresentato dalla base d’asta – lasci il concorrente del tutto libero di indicare il prezzo unitario cui è disposto a fornire ciascun prodotto senza dover essere vincolato in alcun modo a praticare su tali prodotti la medesima percentuale di sconto sui prezzi a listino.
Certi in un Vs. sollecito riscontro, si porgono i più cordiali saluti.
Risposta :
1.A parere dell'Azienda USL, la richiesta di una percentuale di sconto unica da indicare nella Sezione E3 dell'Allegato E, non lede la libertà in capo agli Operatori Economici nella determinazione e formulazione della propria offerta economica. L'Azienda USL non ha richiesto né l'indicazione di un unico prezzo per le voci previste nella Sezione E3, né tantomeno una percentuale minima da applicare. In questo caso si poteva si configurare un'intromissione nella sfera degli Operatori Economici nella determinazione e formulazione dell'offerta economica.
2. A seguito di un chiarimento (PI111458-18) e della relativa risposta (PI111458-18) si sono fornite indicazioni in merito all’attività stimata, considerando un utilizzo medio di interventi/giorno.
La determinazione del prezzo da indicare è di assoluta competenza degli Operatori Economici. Il prezzo fissato dalla ditta in sede di gara sarà quello di riferimento per il materiale acquistato
3. I listini devono essere coerenti con quanto richiesto in scheda offerta E, sezione E1 (lo sconto indicato dovrà essere applicato a tutte le ulteriori ottiche disponibili) e sezione E3 (lo sconto indicato dovrà essere applicato a tutto il materiale del listino). La percentuale di sconto sul listino delle parti di ricambio non ha alcun vincolo nella scheda offerta
4. A parere dell'Azienda non susstistono i presupposti per per l'annullamento delal lex speciale di gara ;