Domanda : Relativamente al Lotto All Risks: - Si chiede conferma del fatto che i limiti di indennizzo si intendano riferiti ad ogni singolo Comune - Relativamente ai report sinistri forniti si chiede breve descrizione dell’evento del 09/10/2020 del Comune di Monterenzio, liquidato per euro 243.190,00 e riservato per euro 66.100, e del sinistro del 14/10/2021 del Comune di Pianoro, riservato per euro 44.200. - Rileviamo che nella definizione Beni Immobili risultano comprese anche Rete illuminazione pubblica e impianti semaforici e Opere stradali dispositivi di segnaletica e sicurezza stradale. Chiediamo a tal proposito: o cosa debba intendersi per “opere stradali” e chiediamo conferma che siano comunque escluse strade, piazze, ponti, ecc o Nell’elenco beni immobili forniti non c’è quantificazione dei beni predetti, anche se viene richiamata la Rete di illuminazione pubblica e impianti semaforici. Chiediamo per ogni comune la relativa somma assicurata - si chiede conferma che siano esclusi dalla copertura Tubazioni e condutture delle reti idrica e fognaria pubbliche, nonché beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, trattamento e smaltimento rifiuti, nonché beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto - atteso che la polizza opera anche a copertura di parchi – aree verdi, così come da definizione del Capitolato, si chiede conferma siano invece esclusi dalla copertura i seguenti beni: alberi, boschi, animali in genere - Relativamente all’ Art. 1 - Oggetto della copertura, a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti, secondo comma “Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti” si chiede conferma che debbano intendersi i danni materiali conseguenziali - Con riferimento all’1 - Oggetto della copertura, e) Crollo e collasso strutturale, chiediamo conferma che il riferimento al punto e) delle esclusioni sia un refuso, pertanto da considerarsi cassato - Art. 1 - Oggetto della copertura, Cedimento, franamento, smottamento del terreno: esistono due disposti disciplinanti, non identici. Si chiede se debba considerarsi operante quello al punto h) o il successivo non numerato - Art. 1 - Oggetto della copertura, g) Ricorso terzi e locatari, ultimo comma “La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso”, si chiede conferma che si intenda limitato al territorio della Repubblica Italiana, Sato di San Marino e Città del Vaticano - Si chiede conferma che il limite per Differenziale storico – artistico operi nei limiti della garanzia colpita da sinistro - si chiede conferma che lo stop loss di euro 20.000.000,00 sia il limite massimo di indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa, fermi i sottolimiti previsti dalle singole garanzie - Si chiede conferma della disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio ad inserire in polizza le seguenti clausole: 1) MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 2) Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.l La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola 3) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Risposta :
Relativamente al Lotto All Risks:
a) I limiti d’indennizzo sono riferiti a ciascun Comune;
b) Relativamente al sinistro del Comune di Monterenzio l’evento dell’incendio è scaturito in concomitanza di lavori appaltati a terzi relativamente ai quali non si è a conoscenza di eventuali responsabilità nella produzione del danno. Per il sinistro del Comune di Pianoro si tratta di un incendio di natura non nota ad una struttura denominata Oasi felina.
c) Si conferma l’esclusione dal novero dei beni assicurati di Strade, piazze e ponti.
d) Sebbene gli impianti di illuminazione siano stati calcolati analiticamente su base del costo medio unitario, non si ritiene opportuno ed influente ai fini della determinazione del rischio complessivo di ciascun Comune l’indicazione del valore in quanto la MUR rappresentativa del rischio è stata indicata.
e) Si conferma l’esclusione della rete idrica e fognaria pubblica nonché discariche, inceneritori, impianti di raccolta e smaltimento rifiuti e relativi beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto.
f) Si considerano compresi alberi e boschi ed esclusi gli animali.
g) Si intendono i danni consequenziali eventualmente esclusi dalla polizza.
h) Il richiamo al punto e) delle esclusioni non rappresenta un refuso.
i) Il successivo articolo deve considerarsi un refuso e pertanto opererà l’articolo relativo al punto h).
l) Si rimanda per la presente al disposto dell’ Art. 0.2 - Attività e caratteristiche del rischio;
m) Il differenziale storico artistico opera a primo rischio assoluto e NON nei limiti della garanzia colpita da sinistro;
n) Si conferma che lo stop loss di euro 20.000.000,00 sia il limite massimo di indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa;
o.1) Si richiamano le integrazioni pubblicate;
o.2.) Premettendo che l’art. 2.2 lett. n esclude già il rischio Cyber, si rinvia alle integrazioni pubblicate;
o.3) La richiesta non viene accettata.