Domanda : - Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene; - Si chiede di indicare la M.U.R.; - Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi. - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’emissione di polizze separate Incendio e RC - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” – Multiramo DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • qualsiasi danno da interruzione d’attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (?definizione) e/o un “Incidente Cyber” (?definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile: • i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; • e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (?definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più deipredetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità: (i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento; (ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; (iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine “entità” comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
Risposta : Vedasi allegato.