Domanda :
Buon giorno in riferimento alla procedura di gara siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni elementi tecnici indicati nel relativo disciplinare e capitolato:
1) Pendenza nominale superabile 19% (pag. 8 disciplinare, tabella 2 e 3 e pag. 3 e pag. 5 capitolato, art. 2): nella norma questa tipologia di veicoli consente il superamento di pendenze medie del 12%, fino ad un massimo del 15%, che corrispondono peraltro alle pendenze medie riscontrabili nel perimetro di esercizio. Possiamo quindi considerare la pendenza max del 15% come valore per voi accettabile?
2) Autonomia richiesta 100 – 200 km (pag. 8 disciplinare, tabella 2 e 3) e 200 km (pag. 3 capitolato, art. 2): È quindi da intendersi l’autonomia richiesta in un range che va dai 100 ai 200 km come riportato nel disciplinare (pag. 8 disciplinare, tabella 2 e 3), anche in virtù del fatto Il valore di autonomia può variare sensibilmente in funzione di: stile di guida, carico del veicolo, temperatura esterna, utilizzo impianti A/C e/o riscaldamento, orografia del percorso (l’aumento dei pacchi batterie porterebbe solamente ad un amento del peso del veicolo a scapito dei consumi e del numero dei posti)?.
3) In considerazione dell'autonomia richiesta (100-200 Km) e tenuto conto delle diverse masse totali dei veicoli, riteniamo sufficienti, per un’autonomia tra i 100 e 200 km, la dotazione di 2 pacchi batteria per un totale di 75 kWh sui veicoli del Lotto 2 e di 3 pacchi batteria per un totale di 115 kWh sul veicolo del Lotto 1. Una maggiore dotazione di batterie potrebbe pregiudicare la portata massima di passeggeri ma non aumenterebbe in modo significativo l'autonomia del veicolo a causa del maggior peso. Possiamo quindi considerare accettabili 75 kWh per i veicoli del Lotto 2 e 115 kWh per il veicolo del Lotto 1, come capacità batterie, fermo restando per entrambi l’autonomia indicativa di 150 km?
4) Capacità batterie richiesta 4 pacchi da 60 kWh (pag. 8 disciplinare, tabella 2 e 3) e 120 kWh (pag. 3 e pag. 5 capitolato, art. 2): In considerazione dell'autonomia richiesta (100-200 Km) e tenuto conto della diversa massa totale del veicolo, per un’autonomia indicativamente di 150 km, riteniamo sia sufficiente la dotazione di 2 pacchi batteria per un totale di 75 kWh sui veicoli del Lotto 2 e di 3 pacchi batteria per un totale di 115 kWh sul veicolo del Lotto 1. Una maggiore dotazione di batterie potrebbe pregiudicare la portata massima di passeggeri ma non aumenterebbe in modo significativo l'autonomia del veicolo a causa del maggior peso. Possiamo quindi considerare accettabili 75 kWh per i veicoli del Lotto 2 e 115 kWh per il veicolo del Lotto 1, come capacità batterie, fermo restando per entrambi l’autonomia indicativa di 150 km?
5) Potenza motore elettrico (pag. 8 disciplinare, tabella 2 e 3 e pag. 3 e pag. 5 capitolato, art. 2): viene richiesta una potenza motore elettrico da 60 a 120 kW (pag. 8 disciplinare, tabella 2 e 3 e pag. 3 capitolato, art. 2), o da soli 80 kW (pag. 5 capitolato, art. 2) che riteniamo non sufficiente, soprattutto nella fascia bassa della forbice indicata, per veicoli di questa tipologia; è possibile offrire su entrambi i Lotti un motore da 150 kW, che consideriamo migliorativo, ferma restando per entrambi l’autonomia di 150 km per entrambi le tipologie di veicolo?
6) Le batterie normalmente utilizzate prevedono una composizione “NMC†(nichel manganese cobalto) che si fanno preferire alle batterie “LFP†(litio, ferro, fosfato) per la maggiore densità energetica e perché presentano un minor calo delle prestazioni con il freddo; le batterie “NMC†non presentano inoltre controindicazioni ne limiti rispetto a quelle “LFP†nel processo di smaltimento. Possiamo quindi considerare accettabili le batterie con composizione “NMCâ€?
7) Dimensioni Lotto 1 (pag. 4 capitolato, art. 2): Trattandosi di veicoli “allestiti†su autotelaio, ogni allestitore ha le proprie dimensioni nonché, per la capacità di posti richiesta, la fascia inferiore della forbice indicata non è compatibile con il numero di posti richiesto; si richiede quindi se è ammissibile, quale lunghezza massima, una tolleranza del 5% rispetto a quanto da voi indicato?
8) Finestrini laterali (pag. 4 capitolato, art. 2): a seconda della tipologia di allestimento ed allestitore, i finestrini laterali potrebbero essere apribili a scorrimento o a vasistas e, normalmente, non apribili su tutte le finestre; sono quindi ammissibili aperture di tipo diverso e non su tutte le finestre, comunque a norma di legge?
9) Cristallo anteriore destro (pag. 4 capitolato, art. 2): a seconda della tipologia di veicolo e di allestimento, sul cristallo anteriore destro è presente una resistenza elettrica o una bocchetta aria dedicata per lo sbrinamento, sono quindi ammissibili entrambe le soluzioni?
10) Cristallo anteriore sinistro (pag. 4 capitolato, art. 2): a seconda della tipologia di veicolo e di allestimento, il cristallo anteriore sinistro è di tipo fisso con resistenza elettrica e finestra scorrevole per autista oppure con vetro scendente a comando elettrico, sono quindi ammissibili entrambe le soluzioni?
11) Sistemi spegnimento incendi (pag. 5 capitolato, art. 2): su veicoli omologati con motore anteriore e senza vano preriscaldatore posteriore non è obbligatorio né normalmente previsto il sistema di spegnimento automatico per gli incendi, peraltro inutile in caso di incendio delle batterie; sono quindi ammissibili veicoli privi di tale sistema?
12) Sospensioni posteriori pneumatiche (pag. 6 capitolato, art. 2): tale dispositivo è normalmente utilizzato sugli autobus turistici; sugli scuolabus è normalmente preferita la soluzione con balestre paraboliche ed ammortizzatori, più pratica ed economica sia nell’acquisto che nell’utilizzo; la richiesta di sospensioni posteriori pneumatiche potrebbe comportare costi fuori budget e tempi di consegna incompatibili con quelli richiesti; si ritiene quindi ammissibile anche la soluzione tradizionale con sospensioni posteriori a balestre paraboliche ed ammortizzatori?
13) Velocità massima (pag. 5 capitolato, art. 2): la velocità massima indicata a pag. 5 art. 2 è di 90 km/h, mentre in tutti gli altri punti del disciplinare e del Capitolato è di 80 km/h; per la specificità di questa tipologia di veicoli la velocità massima raggiungibile è normalmente di 80 km/h; si ritiene quindi che l’indicazione di 90 km/h sia frutto di un errore di battuta; è quindi confermata la velocità massima di 80 km/h come da voi indicato negli altri punti del disciplinare e del capitolato?
Risposta :
1) Non si conferma. Resta fermo quanto previsto nella documentazione di gara.
2) Si veda Errata Corrige disciplinare di gara. Non si conferma. Resta fermo quanto previsto dal capitolato di gara che prevede un’autonomia dei veicoli pari a 200 km ciclo interurbano.
3) Si veda Errata Corrige disciplinare di gara. Non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel capitolato di gara (capacità batterie 120 kWh).
4) Si veda Errata Corrige disciplinare di gara. Non si conferma. Resta fermo quanto previsto nel capitolato di gara (capacità batterie 120 kWh).
5) Si conferma che la potenza richiesta per il motore elettrico va dai 60 a 120 kW, †con autonomia minima pari a 200 km. Come indicato all’Art. 2 del Capitolato ‘Sono fatte salve caratteristiche e dotazioni diverse da quanto riportato nel presente articolo, che siano migliorative o comunque finalizzate a una più consona predisposizione del mezzo. Tali diverse modalità di allestimento del mezzo andranno preventivamente concordate con la stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto.’
6) Come indicato all’Art 2 del Capitolato le batterie richieste per i veicoli sono della tipologia Li-Fe-Po.
7) Si conferma che è ammesso l’incremento della lunghezza del veicolo pari al 6% ai fini del raggiungimento del numero dei posti richiesti. Resta fermo quanto previsto nella documentazione di gara.
8) Come indicato all’Art. 2 del Capitolato ‘Sono fatte salve caratteristiche e dotazioni diverse da quanto riportato nel presente articolo, che siano migliorative o comunque finalizzate a una più consona predisposizione del mezzo. Tali diverse modalità di allestimento del mezzo andranno preventivamente concordate con la stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto.’
9) Come indicato all’Art. 2 del Capitolato ‘Sono fatte salve caratteristiche e dotazioni diverse da quanto riportato nel presente articolo, che siano migliorative o comunque finalizzate a una più consona predisposizione del mezzo. Tali diverse modalità di allestimento del mezzo andranno preventivamente concordate con la stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto.’
10) Come indicato all’Art. 2 del Capitolato ‘Sono fatte salve caratteristiche e dotazioni diverse da quanto riportato nel presente articolo, che siano migliorative o comunque finalizzate a una più consona predisposizione del mezzo. Tali diverse modalità di allestimento del mezzo andranno preventivamente concordate con la stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto.’
11) Non si conferma. Resta fermo quanto previsto nella documentazione di gara.
12) Si conferma che è ammessa anche la sospensione meccanica. Resta fermo quanto previsto nella documentazione di gara.
13) Si conferma che la velocità massima richiesta è di 80 km/h.