Domanda :
Buongiorno,
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appaltoâ€) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nel Capitolato di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece il Capitolato di Polizza prevedesse già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALELEGALE e della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica†si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Risposta :
Risposta 1. Premesso che il Capitolato Tecnico di gara prevede espressa clausola denominata "Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali", si segnala che l'art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA di cui al Disciplinare di gara, riporta integralmente quanto segue:
"Note sulla formulazione dell'offerta tecnica:
Premesso che l'art.21 del C.T. - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali - prevede il rispetto di sanzioni, divieti o restrizioni imposte da risoluzioni di organismi nazionali o internazionali, è tuttavia consentito agli Operatori Economici (O.E.), nel rispetto dei provvedimenti e delle sanzioni applicati dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea o da organismi internazionali, tuttavia è consentito proporre formulazioni differenti della clausola suddetta, ad integrazione o sostituzione di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi."
Pertanto, la richiesta di inserimento della clausola indicata, potrà essere effettuata in ossequio a quanto sopra richiamato.
Risposta 2. Premesso che il Capitolato Tecnico di gara prevede espressa clausola denominata "Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali", si segnala che l'art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA di cui al Disciplinare di gara, riporta integralmente quanto segue:
“Note sulla formulazione dell'offerta tecnica:
Premesso che l'art.21 del C.T. - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali - prevede il rispetto di sanzioni, divieti o restrizioni imposte da risoluzioni di organismi nazionali o internazionali, è tuttavia consentito agli Operatori Economici (O.E.), nel rispetto dei provvedimenti e delle sanzioni applicati dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea o da organismi internazionali, tuttavia è consentito proporre formulazioni differenti della clausola suddetta, ad integrazione o sostituzione di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi."
Pertanto, la richiesta di inserimento della clausola indicata, potrà essere effettuata in ossequio a quanto sopra richiamato.
Risposta 3. Si conferma che gli Enti committenti NON hanno rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.