Domanda :
(I) In relazione a quanto prevede il Disciplinare di gara:
a pagina 42 (paragr. 27):
“Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare
l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 4 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiateâ€
a pagina 23 (paragr. 10):
“L’operatore economico indica nell’offerta tecnica le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, co. 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, ossia per garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiateâ€
Si chiedono le seguenti precisazioni.
Premesso (i) che l'articolo 102 del Dlgs 36/2023, da cui traggono origine dette prescrizioni, precisa che tale adempimento è dovuto per le gare di appalto e “tenuto conto della prestazione oggetto del contrattoâ€; (ii) che la gara ha per oggetto L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO (EPC), AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 193 E 200 DEL D. LGS. 36/2023, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL “CENTRO POLIVALENTE MONTICELLIâ€, COMPRENSIVO DELLA RELATIVA CONDUZIONE E MANUTENZIONE; (iii) che il concessionario non ha necessità di assumere personale; (iv) che non sussiste un “concessionario uscente†il cui personale debba essere assunto; si chiede di chiarire come si debbano interpretare le prescrizioni del disciplinare sopra trascritte.
È difficile comprendere quali potrebbero essere tali modalità specifiche, in quanto non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della disposizione.
Sul punto si veda recente sentenza del Consiglio di Stato n. 00026/2025, consultabile al seguente link: portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza, in particolare punti 18 e 19 che, pronunciandosi sull'esclusione di un operatore economico per mancanza degli impegni di cui all'articolo 102 comma 1 D.lgs. 36/2023, ne sostiene l'irragionevolezza.
In particolare, detta sentenza chiarisce:
- quanto agli obblighi previsti alla lettera a), che “laddove non vi siano lavoratori da riassorbire, la dichiarazione di impegno sarebbe priva di oggetto, e quindi inutileâ€;
- quanto agli obblighi chiariti dalla lettera b), che “la prescrizione va calibrata, sul piano interpretativo, in relazione al possibile contenuto delle dichiarazioni da rendere (come già si è veduto con riferimento alla dichiarazione sulla garanzia occupazionale)â€;
- quanto agli obblighi previsti alla lettera c), estende le medesime considerazioni, ritenendo l’esclusione dell’operatore per la mancata assunzione del relativo impegno affetta da “formalismo eccessivoâ€.
(II) Nell’ ipotesi in cui codesta Spett.le Concedente ritenesse effettivamente vigente, in capo ai concorrenti, l’obbligo di assumere gli impegni previsti all’art. 102, comma 1 e di conseguenza di precisare altresì le modalità con cui gli stessi intendono adempiere a tali impegni, si chiede di confermare che tali modalità possono consistere:
- quanto agli obblighi di cui all’art. 102, comma 1, lettera a), non essendoci un concessionario “uscente†(né, dunque, lavoratori “da riassorbireâ€), che l’obbligo debba considerarsi limitato al generico rispetto della normativa lavoristica nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto.
- quanto agli obblighi di cui all’art. 102, comma 1, lettera b), che sia sufficiente dichiarare di applicare il CCNL indicato dalla SA (o altro recante analoghe tutele), non potendo sussistere (come precisa il Consiglio di Stato sopra richiamato) ulteriori conseguenti obblighi.
-quanto agli obblighi di cui all’art. 102, comma 1, lettera c):
con la produzione dei documenti e con l’esecuzione degli adempimenti previsti, con analogo scopo, dal DL 77/2021 (“PNRRâ€), art 47 commi 2,3,3bis e 4, nonché all’all. II.3 al Dlgs 36/2023, art.1 commi 1,2,3,4.
A riprova del fatto che tali adempimenti possano considerarsi idonee modalità di perseguimento degli obbiettivi in questione (parità di genere, inclusione…), si evidenzia che, non a caso, il recente “decreto correttivo†ha aggiunto all’art. 57 del D.lgs. 36/2023 (“Clausole Socialiâ€) il comma 2 bis, che rinvia espressamente al citato All. II.3: “L’allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiateâ€.
Risposta :
Con riferimento alle seguenti frasi contenute nel bando e
disciplinare di gara, si comunica che le stesse devono considerarsi come
non apposte:
Paragrafo 27 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL
CONTRATTO (pag. 42):
“Il RUP procede,
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a
verificare l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in
relazione a quanto richiesto dal punto 4 e riguardante la stabilità
occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione
lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiateâ€
Paragrafo 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI
ESECUZIONE (pag. 23):
“L’operatore economico
indica nell’offerta tecnica le modalità con le quali intende adempiere agli
impegni di cui all’art. 102, co. 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, ossia per
garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione
lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiateâ€.