Domanda :
Buonasera,
con riferimento al rischio in oggetto e relativamente al lotto Globale Fabbricati siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
-Si chiede di indicare il periodo di osservazione cui è riferito l’andamento tecnico fornito in gara
-Si chiede di integrare il report sinistri fornito con il periodo mancante fino ad oggi ( dalla denominazione del file e dall’esame ei sinistri, l’estrazione risulterebbe fino a novembre 2023), con indicazione dello stato sinistro, importo liquidato/riservato, causale di danno. La presente a valere sull’intera polizza con riferimento a sinistri sia incendio che RC
-Si chiede conferma del fatto che gli importi indicati nelle colonne “Costo Liquidato al 100†e “Costo Riservato al 100†del report sinistri fornito siano effettivamente al 100% e non in quota
-Relativamente alla SEZIONE A – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI nel Capitolato sono riportate 4 diverse partite con spazio per indicazione del relativo tasso lordo e premio annuo lordo, ma nella scheda di offerta economica viene riportata solo la partita fabbricati e richiesta indicazione del tasso. Si chiedono delucidazioni e spiegazione sulla compilazione e/o si chiede pubblicazione della scheda di offerta economica corretta
-Si chiede eventualmente disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio ad emissione separata per polizza incendio e polizza RC
-Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene;
-Si chiede di indicare la M.U.R.;
-Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso possibilmente con dettaglio premio Incendio ed RC;
-Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara
-Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale
-Si chiede conferma che in caso di presentazione di varianti ritenute in numero superiore a 15, l’offerta verrà esclusa e non si procederà alla valutazione dell’offerta economica
-In caso di risposta negativa al quesito di cui sopra si chiede secondo quale criterio saranno considerate valide le varianti proposte ( es. ordine di proposizione nella scheda di offerta tecnica)
-Se la variante apportata ad uno stesso disposto comporta inserimento di più esclusioni, si chiede se la modifica verrà conteggiata come singola, in quanto riferita ad un unico disposto, o come molteplice, tante quante sono le esclusioni inserite
-Se per uno stesso articolo viene proposta variante afferente a limite, scoperto e minimo di scoperto si chiede se la stessa verrà considerata come unica o molteplice quanti sono i dati modificati
-Si chiede conferma che la polizza potrà essere prorogata al massimo per l’ulteriore durata di 6 mesi
-Si chiede conferma che in caso di cessazione anticipata della polizza non sarà dovuta dalla Compagnia alcuna proroga
-1.6 Recesso in caso di sinistro: rileviamo che il disposto al secondo comma prevede che in caso di recesso per sinistro la Compagnia sarà tenuta a rimborsare il rateo di premio relativo al residuo periodo comprese le imposte. Evidenziamo che l’imposta sulle assicurazioni non è ripetibile (e, dunque, non restituibile all’assicurato) anche se la Compagnia, per qualsiasi causa, restituisca in tutto o in parte il premio. Per tale motivo vi chiediamo di rettificare formalmente il disposto
-Relativamente alle garanzie Inondazioni e alluvioni e terremoto, si chiede di confermare che il limite in cifra fissa sia per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati
-Relativamente all’art 7.9 Vincoli si chiede di produrre copia dei vincoli che saranno presenti sulla polizza
-Relativamente ad eventuali vincoli che saranno presenti in polizza si chiede conferma che per tutti potrà essere apposta la seguente precisazione “la Società si impegna non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di cessazione anticipata prevista dal Capitolato e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civileâ€
-Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza della seguente clausola:
“Esclusione Cyber risk†– Multiramo
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Incidente Cyber:
• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informaticoâ€
• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
• “Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione:
• la perdita fisica o il danno alla proprietà;
• qualsiasi danno da interruzione d’attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informaticoâ€:
• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber†(?definizione) e/o un “Incidente Cyber†(?definizione);
• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber†(?definizione) e/o un “Incidente Cyber†(?definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informaticiâ€; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati†e relativi limiti e franchigie.
Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile:
• i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
• e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (?definizioni).
Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
-Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza della seguente clausola:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
-Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza della seguente clausola:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di
Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più deipredetti Paesi / territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l’Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:
(i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che
coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
(iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine “entità†comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
-Con riferimento alle clausole sopra riportate, esclusione cyber risks - esclusione malattie trasmissibili - sanction clause ed esclusione territoriale, in caso di risposta negativa ai quesiti sopra riportati si chiede se l’inserimento delle clausole come sarà conteggiata come unica variante o come 3
Inoltre:
in relazione al lotto 8 Globale fabbricato si evidenziano due incongruenze e ci necessita avere in proposito un chiarimento dall’Ente:
-Nel capitolato alla scheda “Sezioni di rischio / partite, capitali e/o massimali assicurati / Conteggio del premio annuo†per la sezione C viene indicato un “Massimale unico assicurato: Sezione Incendio e rischi complementari euro 15.000,00 a Primo Rischio Assoluto sopra contenuto del Fabbricato, non presente all’interno della sezione C del capitolato stesso;
-Inoltre viene indicato per la alla sezione RCT un massimale pari ad euro 250.000,00 per sinistro e un conteggio del premio relativo al numero di Assegnatari preventivati mentre nella scheda di offerta economica il parametro sembra essere il massimale (di seguito riportiamo quanto presente nella scheda di offerta)
n. 1 sezione a incendio e altri danni ai beni Somma assicurata euro 807.897.829,50
n. 2 sezione b responsabilità civile della proprietà dei fabbricati euro 807.897.829,50
n. 3 sezione c -responsabilità civile della conduzione euro 250.000,00
Vogliate chiarirci se il primo punto trattasi di un refuso e invece per la sezione C quale sia il parametro da calcolare per il tasso e per le regolazioni del premio
In attesa porgiamo cordiali saluti
Simona
Agenzia Generale di Modena
Via Scaglia Est 136
41126 MODENA
+39(0)594820311 (tel.)
+39(0)594820312 (fax.)
Mail: agenzia.modena.it@generali.com
Pec: modena@pec.agenzie.generali.com
www.modena.generali.it
Risposta :
buongiorno
si trasmette in allegato risposta ai quesiti pervenuti a tutto il 05.02.2025 e gli allegati ad essi relativi
cordiali saluti