Domanda :
Buon pomeriggio,
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1)Si chiede alla spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale per “Tipologia Prodotto†(come indicato all’art 3.1.1 del CSA) debba intendentesi la categoria merceologica della banca dati Federfarma.
2)Con riferimento all’art. 2.4 del CSA in cui si prevede: “ Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contrattoâ€, si richiede se possa considerarsi un refuso. Se così non fosse con quale limite temporale e di importo può considerarsi valida tale clausola, che sembra porre in capo all’aggiudicatario un rischio di credito indeterminato ed appare non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull’operatore Economico.
3)In riferimento all'art. 3.1.3 del CSA e precisamente al seguente punto: " I prodotti oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati a cura e spese dei Fornitori, sulla base di ordini effettuati tramite invio informatico o telefonico da parte del personale della Farmacia Comunale." Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale il servizio possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.le Farmacia, la disponibilità di un portale, garantendo uno stretto e costante rapporto con il personale farmacista.
4)in riferimento allo sconto richiesto sui Dispositivi Medici (sconto minimo 39%), trattandosi di categoria non prevista dalla Banca Dati Federfarma, ma di Tipologia di Prodotto, si chiede se sia possibile assimilarla al Parafarmaco, prevedendo lo stesso sconto minimo di accesso. Diversamente la gestione risulterebbe difficoltosa e particolarmente gravosa gli OE interessati.
5)In riferimento ai seguenti capoversi riportati all'art. 2.2 del CSA: "Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni dovuti ad omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore si obbliga a sollevare questa Amministrazione da qualsiasi pretesa azione e da danni diretti o indiretti che possano derivarle da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale le prescrizioni sopra riportate possano ritenersi applicabili solo in caso in cui l'OE è direttamente responsabile del danno nell'esecuzione del servizio.
6)in riferimento all'art. 16 del Disciplinare, punto 1) di seguito indicato: " inserire, la percentuale di sconto sui prezzi praticati al publico per la fornitura dei prodotti relativi alla “specialità medicinale di Fascia A†in rialzo rispetto alla percentuale disconto posta a base d’asta 31,50%)
Non sono ammesse offerte economiche pari o in ribasso rispetto alle percentuali di sconto poste a base di gara." Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale tale sconto debba essere inserito nel file .excel nominato "Articoli" presente nella piattaforma Sater sezione "Caricamento lotti"; il caricamento del file "Articoli" completo dello sconto relativo solo ai prodotti di "specialità medicinale di Fascia A" è necessario per poter accedere al caricamento del Modello di Offerta predisposto dalla Vs. Spett.le SA, quest'ultimo necessario per l'attribuzione del punteggio economico per ciascun lotto. Per la funzionalità della Piattaforma Sater il file "Articoli" non potrà essere firmato digitalmente dall'OE.
7)Si chiede alla Spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale ai prodotti indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico, ma a condizioni di mercato e dell’intera filiera distributiva del farmaco, sarà applicato lo sconto di legge o uno sconto in base alla condizione imposta dai fornitori. Diversamente l’operatore Economico rischierebbe di vendere sotto costo. Si evidenzia alla spett.le SA che molteplici sentenze hanno stabilito che "Laddove i costi siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile."
8)Si chiede alla SA se la previsione di entrambi i lotti indicata a pagina 10 del Disciplinare sia un refuso: "La gara sarà considerata valida anche in caso di presentazione, relativamente ad uno o entrambi i lotti, di una sola offerta valida, purché validamente espressa e ritenuta conveniente" e se sia corretto che la presente procedura riguardi un solo lotto.
9)In riferimento al capoverso dell'art. 3.1.3 del CSA "di garantire il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo", si precisa che l'OE è dotato di veicoli raffrescati con dispositivi atti a mantenere la refrigerazione ove prevista.
10)Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale alla presente procedura non sia consentito partecipare all'aggiudicatario del lotto 1, al fine di garantire alla spettabile una referenziazione ed un ampiezza di gamma più vasta potendosi rifornire da più grossisti.
11)In caso di T.O. si chiede se sia possibile non procedere con la fatturazione separata.
12)Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la procedura è indetta, in particolare per la clausola "Revisione prezzi", ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. N. 36/2003.
13)In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione art. 2,4 del CSA, si chiede se quest'ultime possono considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione. L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alla vs spettabile farmacia con file excel da inviare per posta elettronica.
Risposta :
In relazione al quesito formulato, articolato in più sub- quesiti, si precisa quanto segue:
1) E’ corretta l’interpretazione in base alla quale per “Tipologia Prodotto†(come indicato all’art 3.1.1 del CSA) debba intendentesi la categoria merceologica della banca dati Federfarma.
2) Trattandosi di fornitura riservata a farmacie (servizio pubblico), la fornitura non può essere sospesa. La previsione attiene alla fase esecutiva della commessa.
Inoltre, a garanzia dei pagamenti della Stazione Appaltante Pubblica sono tra l'altro previsti specifici obblighi di trasparenza dal d.lgs. 33/2013. Per quanto riguarda l’ Indicatore di tempestività dei pagamenti del Comune di Sommacampagna è possibile consultare i dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente.
3) E’ corretta l’interpretazione secondo cui il servizio di consegna è a cura e a spese dei Fornitori, sulla base di ordini effettuati tramite sia collegamenti giornaliero con il programma gestionale presente nella Farmacia sia tramite ordini telefonici.
4) I dispositivi medici non possono essere ricondotti alla semplice categoria del parafarmaco in quanto si tratta di una specifica categoria di prodotti disciplinata dal Regolamento europeo 2017/745 e 2017/746 che ne definisce le caratteristiche e la suddivisione in quattro classi di rischio.
La Nuova banca dati Federfarma (Nbdf) che dall’inizio del 2024 sostituisce la Banca dati Federfarma, già integrata nei software gestionali della farmacia, contiene tutte le informazioni sui medicinali, parafarmaci e dispositivi medici come disciplinati dal citato Regolamento.
5) Si conferma quanto indicato nel Capitolato di gara. Le prescrizioni si applicano al
Fornitore nel caso in cui l’infortunio o i danni eventualmente
subiti da parte di persone o di beni siano dovuti ad omissioni,
negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle
attività oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi,
per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali ricadenti su di esso.
6) Si conferma che la percentuale di sconto da inserire in piattaforma
nella relativa colonna si riferisce alla specialità medicinale
fascia A. Si rende altresì necessario caricare il modello di offerta, compilato e firmato digitalmente, nella sezione dedicata.
Si
precisa che la gara è a lotto unico. Per assistenza tecnica sull'utilizzo dello
strumento telematico occorre contattare Intercenter, secondo le modalità
indicate a pag. 6 del Disciplinare di gara.
7) In merito allo sconto da applicare ai prodotti indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico, si rimanda a quanto previsto dall’ Articolo 1.5 del Capitolato di gara - Adeguamento e revisione dei prezzi:
Qualora in corso di contratto, si verifichino diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico dei prodotti farmaceutici e parafarmaci, gli sconti applicati alle singole categorie non subiranno variazioni.
8) Si conferma che la gara è a lotto unico . Si tratta di un refuso l'indizione del termine lotti a pag. 10.
Si segnala che si è proceduto in data odierna a rettificare il disciplinare e, di conseguenza, a pubblicarne la versione revisionata, con la correzione dei refusi relativi al termine "lotti", nonchè con la correzione della percentuale di sconto oggetto di rialzo (31,50%), indicata
al punto 1 dell' art. 16 del disciplinare e già oggetto di quanto precisato al chiarimento n. PI066570-25 del 18 febbraio 2025.
9) Per le modalità di trasporto occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 3.1.3 del capitolato, nonchè rispettare quanto eventualmente previsto da specifica normativa di settore.
10) La presente procedura di gara non è correlata con la precedente gara . Le condizioni di partecipazione e/o aggiudicazione degli operatori sono pertanto indicate nel disicplinare della presente procedura di gara.
11) In caso di T.O. è possibile non procedere con la fatturazione separata.
Le fatture elettroniche dovranno essere complete dell’elenco dei DDT e dei prodotti ordinati e regolarmente consegnati inseriti in fattura. Ogni fattura elettronica deve recare sia il Codice Identificativo di Gara (CIG) sia il numero che la data della Determina di impegno.
12) Si conferma la clausola di revisione prezzi, come indicato all’art. 1.5 del capitolato di gara.
13) Le prescrizioni sulla fatturazione si possono considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione.
Ogni fattura elettronica deve recare sia il Codice Identificativo di Gara (CIG) sia il numero che la data della Determina di impegno.
Cordiali saluti.