Domanda :
con riferimento al rischio in oggetto vogliate richiedere i seguenti chiarimenti:
Si chiede se la base d’asta di euro 130.000,60 sia lorda o imponibile
Si chiede conferma che gli importi indicati nella tabella dell’art 3) OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI per fabbricati e fabbricati storici non debbano intendersi sotto basi d’asta
Relativamente ai fabbricati storici si chiede conferma che, anche se emesse polizze separate per la corretta gestione delle imposte, i contratti formeranno a tutti gli effetti contratto unico ed i limiti di indennizzo per le singole garanzie riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del capitolato dovranno intendersi in aggregato per tutti i beni assicurati
Si chiede se esiste un limite numerico di varianti ammissibili in totale
Si chiede se esiste un limite numerico di varianti ammissibili per ogni sezione indicate all’art 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare
Rileviamo che nella documentazione di Gara, all’ALLEGATO 4.1 accordo di nomina a responsabile esterno è previsto l’obbligo per la Compagnia aggiudicataria di assumere il ruolo di Responsabile Trattamento Dati. Alla luce degli orientamenti e della pronuncia nel merito del Garante per la privacy, chiediamo disponibilità dell’Ente alla modifica di quanto predetto. Nello specifico si chiede di procedere alla sostituzione della nomina della Società da Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del Trattamento, ovviamente con tutto ciò che la modifica stessa comporta in termini di operatività della norma sopra richiamata ed oneri a carico della Compagnia
Si chiede di precisare la somma assicurata relativa alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali
Si chiede conferma che in caso di recesso per sinistro non sia dovuta alcuna proroga tecnica
- Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.
Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, EVENTI ATMOSFERICI, EVENTI SOCIO POLITICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati
In considerazione di quanto previsto nel disciplinare pag 41 e nella scheda di offerta tecnica relativamente alla clausola Esclusione Cyber Risk si chiede necessaria preventiva disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
“Esclusione Cyber risk†Property
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Incidente Cyber:
• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informaticoâ€
• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informaticoâ€.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informaticoâ€.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informaticoâ€.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici†ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico†(->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico†(->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
• “Atto Cyber†(->definizione) e “Incidente Cyber†(->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
• la perdita fisica o il danno alla proprietà;
• se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informaticoâ€:
• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione);
• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber†(->definizione) e/o un “Incidente Cyber†(->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informaticiâ€; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati†e relativi limiti e franchigie.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
In considerazione di quanto previsto nel disciplinare pag 41 e nella scheda di offerta tecnica relativamente alla clausola Esclusione Malattie Pandemiche si chiede necessaria preventiva disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHEâ€
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemicaâ€.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
In considerazione di quanto previsto nel disciplinare pag 41 e nella scheda di offerta tecnica relativamente alla clausola Sanction clause/OFAC e Esclusione PFOA/PFAS si chiede necessaria preventiva disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi
servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona
contigua, zona economica esclusiva (“le Acqueâ€), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di
emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
In considerazione di quanto previsto nel disciplinare pag 41 e nella scheda di offerta tecnica relativamente alla clausola Terrorismo e/o sabotaggio si chiede necessaria preventiva disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:
- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- da contaminazione biologica o chimica.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Risposta :
Si
chiede se la base d’asta di euro 130.000,60 sia lorda o imponibile.
E’ IMPONIBILE
Si
chiede conferma che gli importi indicati nella tabella dell’art 3) OGGETTO
DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI per fabbricati e fabbricati
storici non debbano intendersi sotto basi d’asta.
LA TABELLA 1 DELL’ART. 3 DETTAGLIA NELLE DUE VOCI, 1 E
2, L’IMPORTO A BASE DI GARA CHE È UNICO E PARI A € 130.000,60
Relativamente
ai fabbricati storici si chiede conferma che, anche se emesse polizze separate
per la corretta gestione delle imposte, i contratti formeranno a tutti gli
effetti contratto unico ed i limiti di indennizzo per le singole garanzie
riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del capitolato dovranno
intendersi in aggregato per tutti i beni assicurati.
SI CONFERMA
Si
chiede se esiste un limite numerico di varianti ammissibili in totale
NON E’STATO PREVISTO UN N° MASSIMO DI VAIRANTI
AMMISSIBILI IN TOTALE.
Si
chiede se esiste un limite numerico di varianti ammissibili per ogni sezione
indicate all’art 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO
DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare.
NON E’STATO PREVISTO UN N° MASSIMO DI VAIRANTI PER OGNI
SEZIONE.
Rileviamo
che nella documentazione di Gara, all’ALLEGATO 4.1 accordo di nomina a
responsabile esterno è previsto l’obbligo per la Compagnia aggiudicataria di
assumere il ruolo di Responsabile Trattamento Dati. Alla luce degli
orientamenti e della pronuncia nel merito del Garante per la privacy, chiediamo
disponibilità dell’Ente alla modifica di quanto predetto. Nello specifico si
chiede di procedere alla sostituzione della nomina della Società da
Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali a Titolare Autonomo del
Trattamento, ovviamente con tutto ciò che la modifica stessa comporta in
termini di operatività della norma sopra richiamata ed oneri a carico della
Compagnia.
ASP ACCOGLIE LA POSSIBILITA DI SOSTITUIRE LA NOMINA
DELLA SOCIETÀ DA RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A TITOLARE AUTONOMO DEL TRATTAMENTO
Si
chiede di precisare la somma assicurata relativa alle apparecchiature
elettroniche ed elettromedicali
EURO 1.836.000,00 (VALORE
A NUOVO DA ULTIMA STIMA AL 31.12.2024)
Si
chiede conferma che in caso di recesso per sinistro non sia dovuta alcuna
proroga tecnica.
QUALORA SI VERIFICASSE IL RECESSO PER SINISTRO OPERA LA
PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11, DEL D.LGS 36/2023.
- Si
chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti
fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei
rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso
siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione
d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.
NON SONO PRESENTI
Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, EVENTI
ATMOSFERICI, EVENTI SOCIO POLITICI, si chiede di confermare che i limiti in
cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i
beni assicurati
SI COMFERMA
PER IL RESTO DELLE QUESTIONI POSTE SI CONFERMA QUANTO
PREVISTO NEL DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.