Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena - CIG: B6F94BBE20
Descrizione BANDO RETTIFICATO - Affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena
Ente appaltante COMUNE DI MODENA
Bando rettificato Determinazione - Rettifica Disciplinare di gara e Allegato 7 - Avviso di rettifica - Determinazione - integrazione documenti di gara e rettifica termini scadenza presentazione offerte - Avviso di rettifica - Avviso di rettifica
Stato procedura In Esame
Importo appalto 55.321.029,41 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 26/05/2025
Termine richiesta chiarimenti 14/08/2025 13:00
Termine presentazione delle offerte 30/09/2025 13:00
Apertura busta amministrativa 08/10/2025 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientale
si
DM 28 marzo 2018 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” e di cui al DM 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”
Requisiti di sostenibilità sociale no
Note Si precisa che la dimensione dei file "Appendici al Capitolato" superano i limiti consentiti dalla piattaforma. I suddetti elaborati sono quindi scaricabili al seguente link: https://zimbra.comune.modena.it/service/extension/drive/link/UWA537NDU6CTUXXNLGLWFFQQE3ACQCHJVVJ72ZVG
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Allegato 11: Tabelle Valutazione Offerta Tecnica;
(541.24 kB)
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Schema di contratto;
(269.07 kB)
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Capitolato Tecnico e relative appendici (scaricabili al link di cui al punto 2.1 del Disciplinare e disponibile nelle note);
(2.00 MB)
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Elenco prezzi
(985.19 kB)
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DISCIPLINARE DI GARA_Rettificato
(731.30 kB)
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Allegato 1: Domanda di partecipazione
(1.27 MB)
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Allegato 3: Dichiarazione del Progettista Elettrico;
(598.08 kB)
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Allegato 4: Dichiarazione del Progettista Illuminotecnico;
(602.49 kB)
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Allegato 5: Elenco del personale impiegato dal gestore uscente;
(1.30 MB)
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Allegato 6: Dichiarazione di avvalimento;
(538.09 kB)
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ALLEGATO 7_Rettificato
(360.56 kB)
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Allegato 8: Modello di offerta economica;
(1.25 MB)
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Allegato 9: Organizzazione minima del servizio;
(1.22 MB)
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Allegato 10: Modulo di consenso al trattamento dei dati;
(480.68 kB)
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MO PENSA LED profili di dimmerazione Lotto 1
(1.03 MB)
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MO PENSA LED profili di dimmerazione Lotto 2
(682.18 kB)
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MO PENSA LED profili di dimmerazione Lotto 3
(710.88 kB)
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Modena full led
(3.04 MB)
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Bolondi Roberto
e-mail: ROBERTO.BOLONDI@COMUNE.MODENA.ITtelefono: 0592032335 -
Pesci Elisabetta
telefono: 0592032361 -
Dalla Libera Alessandra
telefono: 0592032778 -
Migliozzi Daniela Maria Adriana
telefono: 0592032400 -
Mignoni Barbara
e-mail: barbara.mignoni@comune.modena.ittelefono: 0592032408 -
Bertani Martina
e-mail: martina.bertani@comune.modena.ittelefono: 0592032685 -
De Angelis Francesco
telefono: 0592032622
- GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: B6F94BBE20
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Chiarimento PI370361-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:23Domanda : In riferimento alla modalità di compilazione del DGUE, si chiede cortese riscontro ai quesiti di seguito formulati: 1.Parte II – lettera C “INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI” Nell’ipotesi di avvalimento premiale per certificazioni non direttamente riconducibili ai codici CPV elencati nella sezione “Attività svolta”, vi chiediamo di specificare quale codice CPV selezionare dall’elenco disponibile. 2. PARTE IV: “CRITERI DI SELEZIONE” La Parte IV del DGUE presenta diverse sezioni contrassegnate come obbligatorie. Alcune di queste non risultano pertinenti rispetto al contenuto e all’oggetto della presente procedura di gara. Chiediamo di sapere: se le sezioni indicate come obbligatorie debbano comunque essere integralmente compilate anche qualora non attinenti alla presente procedura e se debbano eventualmente riportare una dicitura specifica, ad esempio “non pertinente”, oppure, in caso contrario, quali sezioni possano essere lasciate in bianco senza che ciò comporti irregolarità nella documentazione presentata.
Risposta :
1. Il quesito risulta non chiaro. Qualsiasi operatore, concorrente o ausiliario, qualora debba indicare il CPV dell’attività svolta, è tenuto ad individuare il codice CPV corrispondente all’attività da esso svolta con riferimento alla specifica attività a cui si riferisce la dichiarazione o il documento da produrre.
2. L’operatore è tenuto a compilare solo le parti del DGUE che risultano pertinenti in relazione alla configurazione dell’operatore e alla procedura.
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Chiarimento PI369406-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:20Domanda : In riferimento alla richiesta di chiarimenti PI346402-25, per la quale avete fornito risposta PI366752-25, si evidenzia che l’affermazione “l’intestataria del POD resta l’Amministrazione in qualità di cliente finale” risulta in contraddizione sia con l’affermazione “il Fornitore deve provvedere alla gestione del/i contratto/i di fornitura di energia elettrica ed eseguire qualunque attività e prestazioni previste dalla normativa fiscale e/o dal sistema contabile senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione” che con la conferma fornita ai successivi punti 3 e 4, ove ribadite che il Gestore può liberamente scegliere e contrattualizzare il proprio fornitore di energia elettrica. Si precisa nuovamente che solo il cliente finale può essere intestatario delle fatture di energia elettrica e che l’intestazione del POD ne è condizione imprescindibile. Per maggior chiarezza, ribadiamo che tale esigenza prescinde dalla natura dell’operatore economico concorrente, essendo un vincolo insito nella struttura stessa dell’assetto regolatorio delle forniture di energia elettrica. Pertanto, se l’Amministrazione afferma di dover essere l’ “intestataria” del POD in qualità di “cliente finale” il contratto di fornitura di energia elettrica dovrà essere necessariamente intestato all’Amministrazione stessa, che dovrà quindi provvedere direttamente al pagamento delle relative fatture. Qualora invece sia volontà dell’Amministrazione mantenere solo la “proprietà” dei POD, affinché il Gestore del servizio possa provvedere alla gestione del contratto di fornitura di energia elettrica e al pagamento delle relative fatture, è necessario che sia il Gestore stesso a dover risultare intestatario dei POD e quindi “cliente finale”. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede nuovamente di esplicitare chiaramente le modalità con cui l’Amministrazione ritenga che possa svolgersi il servizio di fornitura di energia elettrica.
Risposta :
Si conferma la risposta PI366752-25.
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Chiarimento PI364891-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:19Domanda : 5) Riferimento art. 16) Offerta economica All’articolo 16) citato è riportato “L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide. e deve indicare i seguenti elementi: ……omissis….. 5) allegare Piano Economico Finanziario (“PEF”); Il concorrente deve allegare nell’apposito campo il Piano Economico Finanziario dell’appalto, in formato .excel con formule aperte e in formato .pdf sottoscritto digitalmente” Il PEF deve essere aggiornato rispetto all’importo del canone annuo risultante dai ribassi offerti. Il PEF non è oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica, ma può essere utilizzato dalla Commissione come strumento di supporto per la valutazione di eventuali elementi non chiari dell’offerta e per apprezzare la complessiva serietà dell’offerta, e consente l'acquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dell'offerta. In riferimento a quanto sopra esposto, tenuto conto che, - la procedura di gara in oggetto è un “Appalto” e non una “Concessione”, finanziato con risorse proprie dell’Ente, come peraltro espressamente specificato “all’ art. 3 – Oggetto e importo”; - come già evidenziato nel disciplinare, Il PEF non è documento oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica; - il PEF non è documento richiesto a pena di esclusione; si chiede a codesta spettabile amministrazione di confermare, che il PEF può essere considerato documento meramente opzionale e che quindi la mancata allegazione nella busta costituente l’offerta economica non sarà considerata motivo di esclusione, in quanto non essenziale ai fini della valutazione della stessa. Tale documento potrà essere eventualmente fornito, su richiesta di codesta spettabile amministrazione, in una fase successiva, di verifica congruità dell’offerta.
Risposta :
Si conferma.
Tuttavia, pur non trattandosi di documento richiesto a pena di esclusione, coerentemente con l’art. 16, punto 5 del Disciplinare, si tratta di documento a carattere obbligatorio, che potrà essere utilizzato dalla commissione a supporto della valutazione della serietà dell’offerta anche prima dell’eventuale verifica di congruità.
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Chiarimento PI364751-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:18Domanda : premesso che: - nel disciplinare art. 18.1 nella griglia punteggi è prevista l’attribuzione di n. 1 punto all’operatore che risponda con la propria offerta al criterio “E.3) Adozione o impegno ad adottare politiche tese al raggiungimento delle pari opportunità generazionali“ ; - nel chiarimento n. PI317296-25 e risposta n. PI343450-25 e nel chiarimento n. PI344646-25 e risposta n. PI361187-25, è stato specificato dalla Stazione Appaltante di inserire “la dichiarazione dell’adozione o dell’impegno ad adottare politiche tese al raggiungimento delle pari opportunità generazionali” all’interno del paragrafo 5 “ALTRI FATTORI PERTINENTI” della Relazione tecnica “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” (Allegato 9 al Disciplinare); - in base a quanto previsto nell’ALLEGATO 11 - Tabelle valutazione offerta tecnica, Il punteggio che verrà attribuito Discrezionalmente dalla commissione ai contenuti del capitolo 5 “Altri fattori pertinenti” della relazione A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, è calcolato con peso pari a 0,1% del totale di 17,5 punti, quindi con un punteggio massimo relativo alla specifica offerta pari a 1,75; tutto ciò premesso, si chiede di confermare che: - all’operatore economico che inserirà la “Dichiarazione dell’adozione o dell’impegno ad adottare politiche tese al raggiungimento delle pari opportunità generazionali” all’interno del paragrafo 5 della relazione gestionale “A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” verrà attribuito n. 1 punto sui 70 totali di offerta tecnica; - l’operatore economico che inserirà eventuali ulteriori elementi di offerta gestionale nel capitolo 5 della relazione gestionale di cui all’allegato 9, verrà valutato con un peso massimo di 0,1% del totale previsto al punto A della griglia punteggi dell’offerta tecnica, quindi con un punteggio massimo pari a 1,75; - i due punteggi sono indipendenti l’uno dall’altro, pertanto il punteggio massimo complessivo raggiungibile sarebbe potenzialmente pari a 2,75 (1+1,75) punti.
Risposta :
1. Si conferma
2. Si conferma
3. Si conferma
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Chiarimento PI364278-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:16Domanda : si chiede di confermare che i documenti da fornire a comprova del possesso dei requisiti richiesti in capo all’appaltatore e per la progettazione (bilanci, SOA, certificati di regolare esecuzione servizi e progettazione) non debbano essere caricati in piattaforma al momento della presentazione dell’offerta, ma forniti successivamente a seguito di richiesta della Vs. spettabile amministrazione.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI358313-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:15Domanda : si chiede di confermare che i prezzi, indicati nell’allegato E “Elenco Prezzi” da utilizzare per il calcolo della componente non energetica “CMB” del Servizio Semaforico, siano da intendersi “€/luce” e non “€/lanterna”. Si chiede quindi di confermare che per il suddetto calcolo occorra utilizzare le consistenze indicate nel documento “c. CENSIMENTO SEMAFORICO” alla riga 143 ovvero il numero di lanterne moltiplicato per il relativo numero di luci, come da dettaglio di seguito riportato: CANONE ANNUO CMB calcolato utilizzando come quantità lanterne x luci Canone per Lanterna 1 luce R 200 = prezzo € 27,5 x quantità (n. lanterne per n. luci) 34 = € 935,00 Canone per Lanterna 2 luci R 200 = prezzo € 30 x quantità (n. lanterne per n. luci) 24 = € 720,00 Canone per Lanterna 3 luci R 200 = prezzo € 47,5 x quantità (n. lanterne per n. luci) 2.973 = € 141.217,50 Canone per Lanterna 3 luci R 300 = prezzo € 55 x quantità (n. lanterne per n. luci) 3.924 = € 215.820,00 Per un Totale canone CMB pari a € 358.692,50 In caso di risposta negativa ai precedenti punti, ovvero che il prezzo si debba intendere riferito alla lanterna e non alla luce, si evidenzia che il calcolo del base di gara non risulta congruente con quanto indicato nel Disciplinare di gara come da prospetti di calcolo di seguito riportati: Componente energetica “CEA” del Servizio illuminazione pubblica Baseline IP kWh 6.500.000 x Prezzo comprensivo spread €/kWh 0,2985 = € 1.940.250,00 CANONE ANNUO CMA calcolato utilizzando come quantità consistenze suddivise in base alla potenza comprensiva di accessori Canone per Potenza 50 100 W = € 87,25 x n. punti luce 2.357,00 = € 205.648,25 Per un Totale Canone CMA pari a € 2.157.912,75 Componente energetica “CEB” del Servizio Semaforico Baseline Semafori kWh 300.000 x Prezzo comprensivo spread €/kWh 0,2985 = € 89.550,00 CANONE ANNUO CMB calcolato utilizzando come quantità solo n. lanterne Canone per Lanterna 1 luce R 200 = prezzo € 27,5 x quantità (n. lanterne) 34 = € 935,00 Canone per Lanterna 2 luci R 200 = prezzo € 30 x quantità (n. lanterne) 12 = € 360,00 Canone per Lanterna 3 luci R 200 = prezzo € 47,5 x quantità (n. lanterne) 991 = € 47.072,50 Canone per Lanterna 3 luci R 300 = prezzo € 55 x quantità (n. lanterne per n. luci) 1.308 = € 71.940,00 Per un Totale Canone CMB pari a € 120.307,50 Quindi: CA = CEA + CMA = 1.940.250,00 + 2.157.912,75 = 4.098.162,75 € CB = CEB + CMB = 89.550,00 + 120.307,50 = 209.857,50 € CTOT annuo = CA + CB + I = 4.098.162,75 + 209.857,50 + 182.149,36 = 4.490.169,61 € CTOT complessivo = CTOT annuo x 9 anni = 4.490.169,61 x 9 = 40.411.526,49 € Dai calcoli sopra riportati appare evidente come l’importo finale risulti diverso da importo complessivo senza le opzioni (€ 42.554.638,01) riportato nel Disciplinare di Gara.
Risposta :
Si conferma; i prezzi, indicati nell’allegato E “Elenco Prezzi” da utilizzare per il calcolo della componente non energetica “CMB” del Servizio Semaforico sono in “€/luce.”
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Chiarimento PI357031-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:14Domanda : Primo quesito Con riferimento al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico, nel quale si stabilisce che "Il Fornitore deve eseguire gli interventi di riqualificazione energetica secondo la tempistica dichiarata nella Relazione di cui al criterio B.2 durante i primi 12 mesi di gestione contrattuale": 1. si chiede di chiarire se è richiesta la redazione della progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica da parte del Fornitore, oppure se gli interventi dovranno essere realizzati sulla base del livello progettuale già disponibile 2. nel caso sia richiesta la progettazione esecutiva, si chiede di indicare quali sono i tempi massimi entro cui l’Amministrazione comunale si impegna a completare l’iter di verifica, approvazione e validazione del progetto esecutivo, a partire dalla data di presentazione di quest’ultimo 3. nel caso sia richiesta la progettazione esecutiva si chiede inoltre di specificare se l’approvazione del progetto esecutivo avverrà anticipatamente rispetto all’avvio della gestione contrattuale o successivamente ed in tal caso si chiede di chiarire se la tempistica di approvazione del progetto concorre o meno al raggiungimento dei 12 mesi limite per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica 4. nel caso sia richiesta la progettazione esecutiva si chiede di confermare che qualora il Comune completi l’iter di verifica, approvazione e validazione oltre le tempistiche che verranno indicate in risposta ai punti precedenti per cause non imputabili al fornitore, il tempo di ritardo non concorrerà al raggiungimento dei 12 mesi limite per la realizzazione degli interventi. 5. nel caso sia richiesta la progettazione esecutiva si chiede infine di indicare come verrà gestito il rischio di ritardo di approvazione del progetto esecutivo per cause non imputabili al fornitore qualora tale ritardo influisse sulla redditività della commessa Secondo quesito Premesso che nel Capitolato Tecnico sono previste le figure lato Comune di: DEC, DL (ove previsto) Collaudatore, EM/EGE, CSE (ove previsto); si chiede di confermare che gli oneri per le relative spese tecniche siano a carico del Comune.
Risposta :
1.1 Si conferma che il concorrente dovrà curare la progettazione esecutiva.
1.2 La verifica del progetto esecutivo verrà effettuata prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e sarà eseguita in tempi congrui rispetto alla tipologia di interventi proposti.
1.3 L’approvazione del progetto avverrà dopo l’avvio della gestione contrattuale; le tempistiche per l’approvazione del progetto esecutivo saranno computate nei 12 mesi per la realizzazione degli interventi.
1.4 Come indicato ai precedenti punti, i tempi di approvazione del progetto esecutivo non incidono sui 12 mesi di realizzazione degli interventi.
1.5 Come già risposto al punto 1.2 che precede, il Comune si impegna a effettuare l’approvazione del progetto esecutivo in tempi congrui.
2. Si conferma.
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Chiarimento PI356461-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:13Domanda : 1. Si chiede di confermare che il valore in € del conguaglio per la condivisione del maggior risparmio energetico debba essere calcolato moltiplicando l'eventuale variazione ?Ea, calcolata a partire dal secondo anno di contratto e nei due mesi successivi al termine di ogni anno, per il prezzo di riferimento PUA0 ovvero il prezzo di riferimento utilizzato per il calcolo del base di gara e comprensivo dello spread offerto dal concorrente. 2. Con riferimento al Capitolato tecnico art. 9. PENALI pag. 76 si chiede di confermare che la penale prevista per il mancato “raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico RER” corrisponda a quanto inserito in tabella alla voce PE13 ovvero “Per ogni kWh del risparmio energetico mancante, applicazione di una penale pari al Prezzo unitario dell’energia elettrica (€/kWh PUA)”. Si chiede quindi di confermare che quanto indicato a pag. 77 “La penale per mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico viene calcolata monetizzando i kWh del Risparmio Energetico Mancante REM ad un prezzo, per singolo kWh, pari a 1,5 volte il prezzo del kWh PUA vigente al momento del calcolo del Risparmio Energetico Mancante” e “Nel caso in cui il RE non venga realizzato per due anni consecutivi, la predetta penale verrà moltiplicata per 2” siano da considerarsi un refuso.
Risposta :
1.Non si conferma. Le modalità di calcolo della Variazione del Consumo energetico per condivisione del maggiore risparmio energetico(ΔEα) sono specificate al par. 8.1.1.3 del Capitolato Tecnico dove, per alcune grandezze, si fa riferimento al par. 6.3.2 del medesimo documento. La valorizzazione è definita al par 8.1.1 del Capitolato Tecnico.
2. Non si conferma. Vale quanto indicato a pag. 77 ove viene specificato il valore della penale funzione del risparmio energetico mancante, del prezzo unitario dell’Energia Elettrica e di un fattore di penalizzazione.
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Chiarimento PI355337-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:12Domanda : Si chiede di confermare che: - in caso di partecipazione di soggetti in forma aggregata, il requisito di cui al paragrafo 7A.3 del Disciplinare di gara deve essere posseduto complessivamente; - i requisiti di cui al paragrafo 7C relativi alla progettazione possano essere soddisfatti anche internamente mediante personale facente parte dell'operatore singolo o, in caso di partecipazione in RTI, mediante personale interno facente parte di un componente del medesimo RTI; - la relazione di equivalenza tra CCNL debba essere prodotta esclusivamente nella busta B.
Risposta :
1. Si conferma
2. Si conferma. Per quanto riguarda in particolare il possesso in caso di partecipazione in RTI, si precisa -rispetto alla generica previsione del paragrafo 7.C.1- che il requisito della laurea in ingegneria o architettura e dell’iscrizione all’albo deve essere in possesso di ciascun componente del RTI che espleterà attività di progettazione esecutiva.
3. La relazione di equivalenza deve essere prodotta nella busta relativa all’Offerta Tecnica.
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Chiarimento PI354656-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:11Domanda : Chiarimento n. 4 Riferimento art. 16) Offerta economica All’articolo citato è riportato “L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide. e deve indicare i seguenti elementi: omissis 5) allegare Piano Economico Finanziario (“PEF”); Il concorrente deve allegare nell’apposito campo il Piano Economico Finanziario dell’appalto, in formato excel con formule aperte e in formato .pdf sottoscritto digitalmente” In riferimento a quanto sopra indicato si chiede di confermare che il PEF non dovrà essere asseverato.
Risposta : Si rinvia al punto 4 di cui al quesito Registro di Sistema PI289063-25 (conferma, non occorre asseverazione del PEF)
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Chiarimento PI354654-25
Ultimo aggiornamento 21/08/2025 16:10Domanda : Chiarimento n. 3 Riferimento art. 11) Garanzia provvisoria - All’articolo 11) citato è riportato quanto segue. “L’importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dall’art. 106 co. 8 del Codice In particolare è ridotto del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi …..” - “L’allegato 1-Domanda di partecipazione” al paragr. 10 riporta quanto segue: ? di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’articolo 106, comma 8, del Codice: ? 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; ? 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; ? 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente sul sito internet dell’emittente; ? 20% per il possesso di uno o più delle certificazioni o marchi indicati all’art. 11 del Disciplinare. In riferimento a quanto sopra indicato si chiede di confermare che, così come riportato nella domanda di partecipazione, è ammessa l’ulteriore riduzione del 10%, in caso di presentazione di fideiussione, emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente sul sito internet del garante, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 20%.
Risposta :
Si conferma.
Sul punto, a mente dell’art. 106, co. 8 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che «la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risolta dalla riduzione precedente».
Sicché, in caso in presenza delle certificazioni di cui al primo periodo dell’art. 106, co. 8, anzitutto si applicherà la riduzione del 30%; sull’importo risultante dalla riduzione, si applicherà l’ulteriore riduzione del 10% in caso di fideiussione con le caratteristiche di cui al terzo periodo dell’art. 106, co. 8; sull’importo risultante dalla riduzione, si applicherà l’ulteriore riduzione del 20% in presenza delle certificazioni o marchi di cui all’art. 11 del Disciplinare.
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Chiarimento PI327647-25
Ultimo aggiornamento 19/08/2025 14:39Domanda : in riferimento alla “Procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena, al fine di poter procedere ad una corretta formulazione dell’offerta tecnica-economica, siamo con la presente, a porre i seguenti quesiti: 1. In relazione alla recente modifica del criterio tecnico C.3) Regolatori di flusso riportata all’art. 18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara rettificato (paragrafo C.3 di pag.34) e nel relativo Allegato 7 rettificato, dove è richiesto di indicare la Potenza regolata mediante la posa di regolatore a quadro (campo 5) … e la Potenza regolata mediante la posa di regolatore punto/punto (campo 6) …, si chiede di: a) confermare che il valore di potenza massima indicabile nei campi 5 e 6 corrisponda alla potenza massima in W degli apparecchi afferenti gli impianti privi di regolatore di flusso; tale valore pari a 861.058,10 W, interessa in totale 279 impianti (i numeri sono estrapolabili dal file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx” colonna “S” cartella Anagrafica Quadro elettrico e colonna “L” cartella Anagrafica punti luce-linea); b) confermare che con il termine “regolatore punto/punto” (campo 6) si intenda un sistema di telecontrollo punto a punto conforme a quanto specificato all’art. 4.3.3.5 (Sistema di telecontrollo o telegestione dell’impianto dei Criteri Ambientali Minimi - DM 27 settembre 2017) ovvero un sistema in grado di garantire al minimo le seguenti funzioni: o lettura delle misure elettriche relative ad ogni singolo punto luce, o invio di allarmi relativamente ai guasti più frequenti (lampada difettosa, condensatore esaurito – se applicabile, sovracorrente, sovra-sotto tensione), o programmazione a distanza dei parametri di regolazione del flusso luminoso (valori massimi e minimi, cicli). c) chiarire come vada inteso quanto espresso nel penultimo capoverso del Criterio C.3), a pag. 34 del Disciplinare: “Qualora, in offerta tecnica, nel campo [5], [6], o la somma dei due campi, venisse indicato un valore numerico superiore al Valore massimo, 279, i valori saranno modificati (a partire dalla casella 6) in modo che il valore complessivo sia pari al valore massimo”; in particolare, si chiede di confermare che per ottenere il massimo dei punti del criterio, sia necessario imputare il valore massimo di potenza in W solo nel campo 6 e 0 (zero) nel campo 5. Diversamente si chiede per quale motivo non sarebbe possibile indicare il valore massimo in entrambe i campi, anche in relazione alle modalità di valutazione riportate a pag. 44 del Disciplinare, che prevedono di esprimere valori di potenza offerta per regolatore da Quadro (PQ2i) e regolatore punto/punto (PP2i). Qualora si offrisse il valore massimo in entrambe i campi 5 e 6 come verrebbero modificati dalla commissione? 2. In relazione a quanto riportato nella Premessa del Disciplinare di gara, 2° capoverso: “…. è richiesto un livello di gestione almeno di livello 3 (servizio completo) di cui alla Scheda 8 dei CAM per l’affidamento del servizio di illuminazione”, alle schede manutentive di Illuminazione Pubblica, presenti nell’Allegato 9 al Disciplinare di Gara, e in particolare alle attività di pulizia previste per il corpo dell’apparecchio illuminante (involucro esterno e diffusori: annuale; biennale nel caso di LED) si chiede di confermare tale periodicità o se trattasi di refuso; i CAM sopraccitati prevedono infatti che tale attività venga svolta ogni 4 anni.
Risposta :
1.a) Si conferma che la potenza massima indicabile nei campi 5 e 6 corrisponde alla potenza massima in W degli apparecchi afferenti gli impianti privi di regolatore di flusso.
1.b) Si conferma che con il termine “regolatore punto/punto” (campo 6) si intende un sistema di telecontrollo punto a punto conforme a quanto specificato all’art. 4.3.3.5 (Sistema di telecontrollo o telegestione dell’impianto dei Criteri Ambientali Minimi - DM 27 settembre 2017).
1.c) In riferimento al presente punto del quesito si veda la Rettifica pubblicata il 10/07/2025.
2 Si conferma la periodicità indicata nell’Allegato 9 al Disciplinare di Gara in ottemperanza al principio “è richiesto un livello di gestione almeno di livello 3 (servizio completo) di cui alla Scheda 8 dei CAM per l’affidamento del servizio di illuminazione” che obbliga a periodicità uguali od inferiori a quelli del CAM stessi (in questo caso periodicità inferiore).
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Chiarimento PI331825-25
Ultimo aggiornamento 14/08/2025 13:42Domanda : si porgono le seguenti richieste di chiarimento: 1. Si chiede di confermare che per il calcolo del canone M si consideri la potenza nominale della lampada e non la potenza nominale più accessori. 2. Si chiede di indicare precisamente il prezzo energia elettrica comprensivo di spread e di tutti i decimali utilizzati per calcolare l’importo a base di gara in quanto utilizzando il prezzo indicato nel Disciplinare di gara (0,255 €/KWh + 0,0435 €/KWh spread oggetto di offerta = 0,2985 €/kWh) non si ottiene il valore indicato come base di gara ma parrebbe essere utilizzato un prezzo di €/kWh 0,2999 comprensivo di spread. 3. Si chiede di chiarire se il prezzo indicato sia il prezzo di riferimento sia per il perimetro illuminazione pubblica che per il perimetro semafori. 4. Si chiede di confermare che il valore “EAO = Consumo Energetico Annuo del Servizio Illuminazione Pubblica “A”, in condizioni di Offerta” corrisponda a kWh 6.500.000 così come indicato nel documento “Baseline IP e semaforico.xls” e parimenti che il valore” EBO = Consumo Energetico Annuo, in condizioni di Offerta” corrisponda a kWh 300.000 così come indicato nel documento “Baseline IP e semaforico.xls”. Si chiede di confermare che, la quantità di energia retribuita per singolo anno contrattuale m, definita Fabbisogno energetico dell’m-esimo anno per il Servizio Illuminazione Pubblica “A”, EAm, in assenza di variazioni ?EORE, ?EAP e ?Ea, corrisponda a kWh 6.500.000 per il perimetro IP e a kWh 300.000 per il perimetro semafori e che tali quantità restino costanti per tutta la durata contrattuale in assenza di variazioni ?EORE, ?EAP e ?Ea. 5. Si chiede di confermare che “?EORE = variazioni del consumo energetico per variazione di ore di funzionamento dell’i-esimo POD” riportato a pag. 58 del Capitolato Tecnico corrisponda alle variazioni nell’orario di funzionamento e nella dimmerazione che il comune di Modena potrà chiedere al Gestore successivamente durante la gestione del contratto stesso e che i profili di dimmerazione che vengono offerti nel progetto tecnico del concorrente non influiscano sulla determinazione del fabbisogno energetico EAm. 6. Si chiede di chiarire se, ai fini della determinazione del canone trimestrale per le componenti energetiche di canone, il valore annuo in kWh di EAm e di EBm, debba essere diviso linearmente in 4 trimestri oppure se il consumo venga pesato per le ore di accensione previste nei mesi e definite secondo le tabelle ARERA. Inoltre si chiede di confermare, ai fini della fatturazione, che il consumo del mese solare di riferimento sarà quello preso come base per il calcolo del canone. 7. In riferimento alla modalità di fatturazione si chiede di confermare che la prima fatturazione, che avverrà al termine del primo trimestre, calcolato dalla data di attivazione del Contratto e almeno 15 giorni solari dopo il termine di ogni trimestre, utilizzerà come prezzo PUat e PUbt i prezzi del mese di riferimento: ad esempio se la data di attivazione del Contratto avvenisse al 1 gennaio per il primo trimestre di fatturazione si utilizzeranno i prezzi energia relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Si chiede quindi di chiarire se, ai fini della fatturazione trimestrale della componente energetica del canone, si debba utilizzare la media dei prezzi energia calcolati nel trimestre di riferimento oppure, se la risposta al quesito precedente indica che si utilizza un consumo pesato nel trimestre, se si utilizza il prezzo energia del mese di riferimento applicato al consumo previsto nel mese stesso. 8. Si chiede di chiarire se, ai fini del calcolo del canone trimestrale oggetto di fatturazione in corso d’anno, la componente “EAm = Fabbisogno energetico dell’m-esimo anno del Servizio Illuminazione Pubblica “A” e la componente componente EBm = Fabbisogno energetico dell’m-esimo anno corrispondano rispettivamente alla sola componente “EAO = Consumo Energetico Annuo del Servizio Illuminazione Pubblica “A”, in condizioni di Offerta” e alla sola componente “EBO = Consumo Energetico Annuo, in condizioni di Offerta” in quanto le variazioni ?EORE, ?EAP, ?Ea per l’IP e ?EPB per i semafori sono calcolate nei due mesi successivi al termine di ogni anno del Contratto oppure se le variazioni, fatta eccezione per ?Ea, si debbano intendere calcolate nel momento in cui avvengono, che può essere durante un anno contrattuale. Si chiede altresì di confermare che, a partire dall’anno contrattuale successivo a quello in cui avviene la correzione, le variazioni ?EORE, ?EAP per l’IP e ?EPB per i semafori, saranno considerate completamente e a tutti gli effetti fin dall’inizio dell’anno contrattuale stesso (da considerarsi come nuova baseline di riferimento). 9. Si chiede di confermare che, ai fini della determinazione del canone trimestrale di base, il valore annuo della componente non energetica “CM” del Servizio Illuminazione Pubblica “A” e della componente non energetica del Servizio Semaforico “B” debba essere diviso linearmente in 4 trimestri 10. Si chiede di confermare che l’articolo contenuto nel Capitolato Tecnico “8.9.2. Revisione dei prezzi unitari componente E” sia da applicarsi già al termine del primo anno di contratto; si chiede quindi di confermare che nel calcolo del fabbisogno energetico per il servizio di illuminazione pubblica la componente ?Ea verrà considerata a partire dal termine del secondo anno contrattuale. 11. Si chiede di confermare che il prezzo PUA0 e il prezzo PUB0 riportato all’articolo “8.9.2. Revisione dei prezzi unitari componente E” del Capitolato Tecnico siano pari al prezzo utilizzato per il calcolo del base di gara comprensivo dello spread offerto dal concorrente. Si chiede di indicare precisamente sia il prezzo di riferimento per il perimetro IP che per il perimetro semafori come da richiesta di chiarimento n. 3.
Risposta :
1.Si rimanda al quesito Registro di Sistema SATER PI306930-25 17.2.In relazione al costo specifico dell’energia elettrica, inclusi tutti gli oneri, si rimanda al Disciplinare di gara, Art 3.1 Oggetto; in relazione al valore dello spread si rimanda all’ALLEGATO E - ELENCO PREZZI3. Si conferma4. I valori di Baseline sono riportati nell’Appendice 6 Baseline. Il valore della Componente Energia è completamente definito all’art. 8.1.1 Valore della componente energetica “CEA” del Servizio Illuminazione Pubblica ed all’art 8.2.1 Valore della componente energetica “CEB” del Servizio Semaforico.5.Si conferma6. Si rimanda al par 8.8 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL CANONE del CAPITOLATO TECNICO7. Si rimanda al quesito precedente8. Si rimanda ai par 8.1.1 e “Valore della componente energetica “CEA” del Servizio Illuminazione Pubblica” e 8.2.1 “Valore della componente energetica “CEB” del Servizio Semaforico” del CAPITOLATO TECNICO9. Si rimanda al par 8.8 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL CANONE del CAPITOLATO TECNICO10. Si rimanda al par 8.9.2. “Revisione dei prezzi unitari componente E” del CAPITOLATO TECNICO11. Si rimanda al quesito precedente e alla risposta al chiarimento Registro di Sistema SATER PI272229-25. -
Chiarimento PI306930-25
Ultimo aggiornamento 14/08/2025 13:34Domanda : si richiedono i seguenti chiarimenti: CHIARIMENTO 1. Al paragrafo 8.1.1 del Capitolato Tecnico, viene indicato come al par 6.3.1 dello stesso documento e nell’appendice nr. 2 “consumi”, siano «indicate l’orario di funzionamento e le condizioni di dimmerazione» degli impianti. Il paragrafo nr. 6.3.1indica che «i valori per singolo POD e complessivo sono relativi ad un orario di affidamento ridotto di 18 minuti al giorno e con profili di gestione, ove possibili, dichiarati», rimandando all’Appendice nr. 2 “consumi” ogni altra informazione alle condizioni di gestione e di orario assegnate agli impianti L’allegato nr. 2 “consumi” riporta esclusivamente i consumi energetici riscontrati nelle annualità consuntivate e non riporta alcuna informazione sulle condizioni di dimmerazione. Considerando che il Capitolato Tecnico, al paragrafo 8.1.1.1, prevede che il concorrente formuli il parametro “HAk” associato a ciascun k-esimo POD (attribuendo di fatto già in fase di offerta i tempi di funzionamento equivalente contrattuale per ciascun centro di consumo), si chiede di chiarire in quale allegato documentale siano desumibili i profili di regolazione notturna per ciascun k-esimo POD e, nel caso non pubblicati, si chiede alla SA di integrare il materiale tecnico fornito per poter formulare delle valutazioni tecniche congrue. Qualora queste informazioni non siano disponibili, si chiede in che modo ciascun concorrente possa ottemperare alla richiesta del paragrafo 8.1.1.1. CHIARIMENTO 2. Al paragrafo 8.1.2 del Capitolato Tecnico, viene indicato come il valore della componente non energetica “CM” per ciascun punto luce sia calcolata assegnando a ciascuna quantità “qi” il relativo prezzo annuo unitario “PMAi”. Il paragrafo precisa inoltre che «la componente non energetica è determinata in funzione della consistenza degli impianti riportati nell’Appendice 1 “Censimento”». Considerato che altri paragrafi del Capitolato prevedono che i parametri di calcolo derivati dall’Appendice 1 “Censimento” siano costantemente aggiornati (esempio paragrafo 8.1.1.2 appunta quanto segue: «si ricorda che il Gestore ha l’obbligo di aggiornare i contenuti del Censimento durante la fase di riqualificazione/sostituzione»), si chiede conferma del fatto che gli interventi di riqualifica e riduzione delle potenze operati nel corso del servizio e puntualmente aggiornati nel documento Appendice 1 “censimento” abbiano ripercussioni sul valore della componente manutentiva di ciascun canone annuo, oppure se questa debba rimanere inalterata sulla base esclusiva dei dati contenuti nella versione originale di “Appendice 1 “censimento” pubblicata in sede di bando, senza i futuri aggiornamenti operativi Sempre in merito alla costruzione della componente non energetica dei canoni annui, si chiede conferma del fatto che le potenze da assumere per la riclassificazione delle voci A.1 A.2 ed A.3, siano quelle indicate nella colonna “Potenza nominale lampada più alimentatore” dell’Appendice 1, non quelle indicate nella colonna “Potenza nominale della lampada”. CHIARIMENTO 3. Si chiede di chiarire il valore del prezzo “PUA,0” indicato al capitolo 8.9.2 del Capitolato Tecnico: se questo debba coincidere con il listino unitario di 0,2550 €/kWh posto a base d’asta, se quest’ultimo debba essere maggiorato della componente “spread” di 0,0435 €/kWh a base d’asta decurtata del ribasso di offerta economica. CHIARIMENTO 4. In relazione alla formula “EAOB = EAO - RE” indicata al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico, ulteriormente avvalorata dalla risposta alle richieste di chiarimenti “PI301583-25” pervenuta in data 02/07/2025 ed in cui viene indicato che «la quota di risparmio energetico riconosciuta all’Amministrazione fino all’obbiettivo di risparmio indicato in Offerta (criterio B.1) è nullo», si chiede di confermare che: - il consumo energetico annuo di baseline (denominato “EAO” di cui al paragrafo 8.1.1 del Capitolato Tecnico) impiegato per la determinazione del canone energetico, essendo nullo il riconoscimento della quota di risparmio di cui al criterio tecnico B.1, sia da considerarsi pari al valore di 6.500.000 kWh/anno complessivamente per tutti i k-esimi POD, come desumibile in appendice nr. 6. - il consumo energetico annuo di baseline (denominato “EBO” di cui al paragrafo 8.2.1 del Capitolato Tecnico) impiegato per la determinazione del canone energetico, essendo nullo il riconoscimento della quota di risparmio di cui al criterio tecnico B.1, sia pari al valore di 300.000 kWh/anno complessivamente per tutti i k-esimi POD, come desumibile in appendice nr. 6.
Risposta :
CHIARIMENTO 1.
In relazione alle informazioni relative alle condizioni di dimmerazione è stata/sarà pubblicata l’integrazione relativa in data 14/08/2025.
CHIARIMENTO 2.
Si conferma che la componente manutentiva di ciascun canone annuo rimane inalterata sulla base esclusiva dei dati contenuti nella versione originale di “Appendice 1 “censimento” pubblicata in sede di bando, senza i futuri aggiornamenti operativi.
Le potenze da assumere per la riclassificazione delle voci A.1 A.2 ed A.3 sono quelle indicate nella colonna “Potenza nominale della lampada” dell’Appendice 1; si osserva altresì che se la classificazione fosse svolta secondo la colonna “Potenza nominale lampada più alimentatore” si otterrebbero i medesimi risultati.
CHIARIMENTO 3.
Il valore del prezzo “PUA,0” indicato al capitolo 8.9.2 del Capitolato Tecnico è il listino unitario di 0,2550 €/kWh posto a base d’asta, maggiorato della componente “spread” di 0,0435 €/kWh a base d’asta decurtata del ribasso di offerta economica.
CHIARIMENTO 4.
I valori di Baseline sono specificati nell’APPENDICE 6 al capitolato tecnico “BASELINE” come già indicato nella risposta al quesito Resistro di sistema SATER PI274452-25.
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Chiarimento PI354638-25
Ultimo aggiornamento 14/08/2025 09:24Domanda : Chiarimento n. 1. 1) Riferimento art. 7C) Requisiti relativi alla progettazione All’articolo citato è riportato “Il concorrente deve possedere i requisiti che seguono, secondo una delle seguenti modalità: a) in forma aggregata ovvero in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi con, in qualità di mandante, un “Progettista” che a sua volta potrà essere, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 66 del Codice; b) facendo ricorso all’avvalimento di cui al comma 3 dell’art. 104 del Codice - 7C.1) Requisiti di idoneità professionale …….. omissis …….. - 7C.2) Requisiti di capacità economico e finanziaria ……. omissis …… - 7C.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale ……. omissis …… In riferimento a quanto sopra indicato si chiede di confermare che è ammesso, per un operatore economico in possesso di attestazione SOA con qualificazione per progettazione, eseguire l’attività di progettazione tramite proprio staff interno. In caso affermativo, si chiede di confermare che tale operatore economico, dovrà comunque comprovare, tramite uno o più soggetti facenti parte del proprio staff, i requisiti previsti ai paragrafi di seguito indicati: - 7C.1) Requisiti di idoneità professionale a) requisiti di cui alla parte V dell’Allegato II.12 al Codice (nello specifico, solo art. 34) c) competenze richieste al paragrafo 4.3.2.1 del DM 27/09/2017 – CAM Illuminazione pubblica - 7C.2) Requisiti di capacità economico e finanziaria 1. possesso di copertura assicurativa con massimale almeno pari a Euro 5.000.000,00= oppure 2. aver maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara un fatturato globale (IVA esclusa) pari a € 250.000,00 per servizi di ingegneria e di architettura - 7C.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale Il prestatore del servizio di progettazione deve aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati: - con opere da progettare di importo complessivo almeno pari a euro 1.650.000,00; - che abbiano avuto ad oggetto, alternativamente, le seguenti opere: IA.03 – IA. 04 Si chiede altresì di confermare che, ai fini dell’assolvimento dei requisiti previsti agli artt. 7C.1 lett. c), 7C.2.2) e 7C.3) possano essere utilizzati i medesimi servizi di progettazione, le cui attestazioni comprovano quanto richiesto ai vari punti citati. Si chiede inoltre di chiarire se le dichiarazioni di cui ai modelli Allegato 3 (Dichiarazione del progettista elettrico) e Allegato 4 (Dichiarazione del progettista illuminotecnico), dovranno essere rese anche in caso di progettista interno, facente parte dello staff tecnico all’operatore economico.
Risposta :
1. Si rinvia alla risposta al quesito Registro SATER PI289063-25 pubblicata in data 14/08/2025.2. Si conferma3. Si conferma4. Si conferma -
Chiarimento PI289063-25
Ultimo aggiornamento 14/08/2025 09:18Domanda : si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento: 1. Con riferimento ai requisiti di progettazione di cui all'art. 7C del Disciplinare si chiede conferma che l’operatore economico in possesso di SOA per costruzione e progettazione possa indicare quale progettista un soggetto facente parte del proprio staff tecnico in possesso dei requisiti richiesti e che, con riferimento al requisito specifico richiesto dall'art. 7C.2 del Disciplinare, tale requisito possa essere dimostrato anche tramite certificati di progettazione rilasciati dalle amministrazioni committenti, con indicazione dell'importo riferito all'attività di progettazione svolta. 2. Relativamente a quanto previsto dall’art. 8.2 del Disciplinare, nella parte in cui prevede che “Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali”, si chiede conferma che, conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 dell’Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, tale obbligo sia previsto esclusivamente in capo agli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 del medesimo articolo, che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 3. Con riferimento alla garanzia provvisoria di cui all'art. 11 del Disciplinare e alle riduzioni ivi previste, si chiede conferma che, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, tale garanzia può essere ridotta del 30% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oltre a valere tutte le ulteriori riduzioni previste dal medesimo comma. Si chiede pertanto conferma che, in caso di possesso di una delle certificazioni riportate nella tabella prevista dall'art. 11 del Disciplinare, la garanzia possa essere ridotta di un ulteriore 20%. 4. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare, si chiede conferma che il Piano Economico Finanziario non debba essere asseverato. 5. Si chiede conferma che i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 7A.3 e 7C possano essere posseduti complessivamente dal RTI in caso di partecipazione in forma aggregata.
Risposta :
1. Si conferma. In tal caso si tratta infatti di possesso del requisito in proprio da parte dell’Operatore Economico.
2. Si conferma che gli obblighi di consegna previsti all’art. 8.2 del Disciplinare si applicano agli operatori che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
3. Si conferma che, in accordo con l’art. 106, comma 8, del Codice, la garanzia provvisoria può essere ridotta del 30% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e che può essere ridotta di un ulteriore 20% in caso di possesso di una delle certificazioni riportate nella tabella prevista dall'art. 11 del Disciplinare.
4. Si conferma che non è necessario che il Piano Economico Finanziario sia asseverato.
5. Si conferma, ad eccezione del punto 7C.1, i cui requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore del raggruppamento. Il requisito della laurea in ingegneria ed architettura e l’iscrizione all’albo, devono essere posseduti da ciascun operatore che si occuperà della progettazione esecutiva
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Chiarimento PI354647-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:38Domanda : Riferimento art. 11) Garanzia provvisoria - All’articolo 11) citato è riportato quanto segue. “ La fideiussione deve: ………… omissis ……….. 4) avere validità per 200 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta” - All’articolo” 13.3 Validità offerta” è riportato quanto segue. “L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte” In riferimento a quanto sopra indicato si chiede di confermare che anche la garanzia provvisoria, come l’offerta, dovrà avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, e che quindi il termine indicato al punto 4. dell’articolo 11 dovrà essere considerato un refuso.
Risposta :
Non si conferma. La durata della fideiussione deve essere pari al riferimento contenuto all’art. 11, punto 4 del disciplinare. Il termine più lungo rispetto al termine di validità delle offerte è giustificato dalla possibilità della richiesta all’impresa aggiudicataria di un breve prolungamento della validità dell’offerta in vista della stipula del contratto, pur a seguito del completamento delle operazioni di gara.
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Chiarimento PI354640-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:36Domanda : Riferimento art. 7C.2) Requisiti di capacità economico e finanziaria All’articolo citato è riportato - essere in possesso di copertura assicurativa con massimale almeno pari a Euro 5.000.000,00= Si chiede di chiarire se, tale requisito si possa intendere assolto in caso di possesso di polizza assicurativa che comprenda una copertura “RCT Professionale” con massimale per sinistro almeno pari a Euro 5.000.000,00=
Risposta : Si conferma.
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Chiarimento PI354585-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:35Domanda : Il capitolato tecnico all’art. 6.4.2. “Interventi Offerti” indica al Criterio C.7 Illuminazione Piste ciclabili con sistema dinamico adattativo la facoltà per il Gestore di impegnarsi a svolgere gli interventi Offerti relativi a: • CICLABILE MARZAGLIA TRATTO STRADA PROVINCIALE 15 ADIACENTE AL PARCHEGGIO, • CICLABILE MARZAGLIA TRATTO STRADA PROVINCIALE 15 DALLA FINE DEL PARCHEGGIO FINO A MARZAGLIA CENTRO, Nella verifica della documentazione messa a disposizione, tuttavia, all’interno dell’Appendice 4, si evidenzia che, per i due interventi, nelle cartelle è presente la medesima documentazione. Si chiede pertanto di verificare tale documentazione e di mettere eventualmente a disposizione il materiale relativo ai due differenti stralci della ciclabile “Marzaglia”.
Risposta :
Il materiale messo a disposizione del Comune è il progetto dell’intera pista ciclabile come facilmente evincibile dall’analisi della documentazione e nello specifico del documento denominato 01. RTG dove, all’ art 2.2, il progetto è diviso in 4 tratti:
2.1.1 1° Tratto: Marzaglia Nuova - inizio pista ciclabile fino al parcheggio;
2.2.2 2° Tratto: Marzaglia Nuova – tratto pista ciclabile adiacente al parcheggio;
2.2.3 3° Tratto: Strada Provinciale 15 - tratto pista ciclabile dalla fine del parcheggio fino all’incrocio con la Strada Nuova di Marzaglia;
2.2.4 4 Tratto: dall’incrocio Strada Nuova di Marzaglia fino a Marzaglia centro urbano.
Che permettono completa identificazione delle parti in interesse
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Chiarimento PI354583-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:33Domanda : Il Disciplinare di gara al §18.1 criterio B.3) Progetto tipo, pagg. 31-32, prescrive che “L’insieme del materiale presentato non deve superare le 2 cartelle per progetto intervento tipo”. Si chiede conferma che tali cartelle possano essere fronte retro, come riportato per i criteri A.1 e B.4.
Risposta :
Si conferma
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Chiarimento PI354582-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:32Domanda : Nell’allegato 7 al Disciplinare di gara, al criterio D) CRITERI PREMIANTI C.A.M., il punto D.1) Certificazione E.S.C.O. riporta invece la spunta sul certificato UNI/PdR 125:2022. Si chiede di chiarire se trattasi di refuso.
Risposta :
Il richiamo al certificato UNI/PdR 125:2022 è errore materiale ed è da intendersi come UNI CEI 11352.
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Chiarimento PI353965-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:31Domanda : si chiede di confermare che il risparmio energetico rispetto alla baseline, offerto al criterio B.1, debba tenere conto di tutte le eventuali variazioni quantitative della consistenza del parco impianti attuale, dovute agli interventi offerti con la proposta presentata (ad esempio, aumento della quantità di punti luce, dovuta alla realizzazione degli interventi di cui ai criteri C.6 e C.7).
Risposta :
Si conferma
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Chiarimento PI353873-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:29Domanda : con la presente siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimento: N.1 In merito ai progetti di Illuminazione Artistica di cui alla sezione C.6, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara art 18.1 - C INTERVENTI PROPOSTI DAL FORNITORE pag 35, l’offerente, spuntando il campo [7] dell’ALLEGATO 7 - Modello Offerta Tecnica, deve consegnare il progetto dei siti denominati PIAZZA GRANDE – DUOMO – MUNICIPIO e prevederne in offerta la loro realizzazione. Altresì nel capitolato tecnico posto a base di gara all’articolo 6.4.2. Interventi Offerti, è previsto che “Il Gestore, nel caso in cui in Offerta Tecnica abbia spuntato il primo campo disponibile (campo [7]) si è impegnato a svolgere gli interventi Offerti relativi che vengono di seguito elencati unitamente alla documentazione disponibile: -Illuminazione Artistica denominata PIAZZA GRANDE – DUOMO – MUNICIPIO, disponibile Planimetria identificativa dell’area. - Intervento CAMPO CESANA, disponibile Planimetria, Progetto Illuminotecnico e Computo Metrico” Si chiede di confermare che l’offerta deve ricomprendere anche la realizzazione degli interventi di cui al progetto posto a base di gara e al relativo Computo Metrico Estimativo relativo al sito CAMPO CESANA senza doverne riprogettare gli interventi. N.2 In merito ai progetti di Illuminazione Artistica di cui alla sezione C.6, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara art 18.1 - C INTERVENTI PROPOSTI DAL FORNITORE pag 35, l’offerente, spuntando il campo [8] dell’ALLEGATO 7 - Modello Offerta Tecnica, deve consegnare il progetto dei siti denominati PIAZZA ROMA e PIAZZA MATTEOTTI e prevederne in offerta la loro realizzazione. Altresì nel capitolato tecnico posto a base di gara all’articolo 6.4.2. Interventi Offerti, è previsto che “Il Gestore, nel caso in cui in Offerta Tecnica abbia spuntato il primo campo disponibile (campo [8]) si è impegnato a svolgere gli interventi Offerti relativi che vengono di seguito elencati unitamente alla documentazione disponibile, oltre a quelli sopra indicati: - Illuminazione Artistica denominata PIAZZA ROMA, disponibile Planimetria identificativa dell’area. - Illuminazione Artistica denominata PIAZZA MATTEOTTI, disponibile Planimetria identificativa dell’area. - Illuminazione di RIQUALIFICAZIONE ANELLO INTERNO NOVI SAD, disponibile Planimetria identificativa dell’area. Si chiede di confermare che l’offerta deve ricomprendere anche la realizzazione degli interventi per l’illuminazione dell’anello Interno del sito NOVI SAD dovendone anche redigere il progetto in quanto a base di gara è presente solo una planimetria che rappresenta lo stato Ante Operam.
Risposta :
1.Si conferma
2.Si conferma
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Chiarimento PI352467-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:26Domanda : si richiede di fornire il dato relativo alla ripartizione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici tra quelli classificati in Classe I e quelli classificati in Classe II, specificando per ciascuna tipologia di impianto il numero di apparecchiature appartenenti a ciascuna classe, oppure, qualora non sia disponibile il dato puntuale, una valutazione statistica percentuale che indichi quale porzione del patrimonio impiantistico ricada in Classe I e quale in Classe II, al fine di consentire un adeguato dimensionamento dell'offerta tecnico-economica.
Risposta :
Le informazioni contenute nella documentazione resa disponibile risultano adeguate e sufficienti per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.
Non è prevista la consegna di ulteriore materiale.
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Chiarimento PI351694-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:24Domanda : relativamente alla richiesta di assolvimento dell’imposta di bollo, si chiede di confermare che in caso di partecipazione in forma di costituendo RTI, il versamento di € 16,00 debba essere unico e quindi possa essere effettuato dalla sola impresa Mandataria.
Risposta :
Si conferma che in caso di RTI l'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione va versata solo una volta.
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Chiarimento PI346402-25
Ultimo aggiornamento 11/08/2025 18:22Domanda : con la presente si sottopongono le seguenti richieste di chiarimento: 1. Relativamente a quanto previsto al pr “6.1 Fornitura di energia elettrica” pag. 36 del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che l’espressione “POD, che rimane fisicamente intestato all’Amministrazione in qualità di “cliente finale” debba intendersi un refuso in quanto, analogamente a quanto già prevedono le procedure di gara indette da CONSIP per la fornitura del Servizio Luce con medesima metodologia di remunerazione, il Gestore del Servizio Illuminazione Pubblica deve provvedere alla fornitura dell’energia elettrica necessaria ad alimentare i sistemi di illuminazione pubblica attraverso la voltura degli esistenti contratti di acquisto. 2. In caso di risposta negativa alla richiesta di cui al punto precedente si chiede di confermare che “l’espressione POD, che rimane fisicamente intestato all’Amministrazione in qualità di cliente finale” debba intendersi che l’Amministrazione mantiene la proprietà del POD ma l’intestazione dello stesso verrà effettuata a nome del Gestore che figurerà, nei confronti del venditore di energia elettrica, come “cliente finale” in quanto risulterà essere la controparte contrattuale del contratto stipulato con il venditore di energia elettrica; sarà quindi il Gestore stesso il soggetto a cui devono essere intestate le fatture di energia elettrica emesse dal venditore e sarà responsabile dei pagamenti delle stesse. A tal proposito si precisa che solo il cliente finale può essere intestatario delle fatture di energia elettrica e l’intestazione del POD ne è condizione imprescindibile. 3. Si chiede di confermare che con l’espressione “Si precisa che il terzo, fornitore di energia elettrica, è individuato sul mercato e contrattualizzato dal Gestore in virtù del mandato ricevuto” si intende che il Gestore potrà di volta in volta, nel corso nel Contratto con l’Amministrazione, scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica senza alcun vincolo o riserva da parte della Amministrazione stessa nel rispetto del rischio di impresa che ogni concorrente si assume. 4. Si chiede di confermare che con l’espressione “L’Amministrazione, in relazione alle modalità definite dalla normativa tempo per tempo vigente, delega il Gestore, mediante mandato senza rappresentanza (mandato di acquisto)” si riferisca esclusivamente alle modalità di attribuzione del mandato senza rappresentanza che verrà rilasciato prima della data di avvio dell’erogazione del servizio e avrà validità per tutta la durata del contratto e non alla possibilità che l’Amministrazione possa intervenire sulle modalità di acquisto della fornitura di energia elettrica contrattualizzata e scelta liberamente da parte del Gestore.
Risposta :
1e2 Non si conferma. Come previsto al par. 6.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore deve provvedere, fra l’altro, alla gestione del/i contratto/i di fornitura di energia elettrica ed eseguire qualunque attività e prestazioni previste dalla normativa fiscale e/o dal sistema contabile senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, fermo restando che l’intestataria del POD resta l’Amministrazione in qualità di “cliente finale
3. Si conferma
4. Si conferma
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Chiarimento PI346439-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:46Domanda : con la seguente siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimento: 1. In relazione al documento ALLEGATO 7 - Modello Offerta Tecnica rev 1, Criterio C3 campo 5 e campo 6, si richiede di confermare che la somma della quantità indicata in campo 5 e della quantità indicata in campo 6 debba essere minore o uguale al valore della massima potenza installata attualmente sprovvista di regolatore di flusso. Si chiede inoltre di specificare quale è il valore della massima potenza installata attualmente sprovvista di regolatore di flusso, che deve essere utilizzato da tutti i partecipanti in modo da garantire equità di valutazione. 2. In relazione al valore di sconto in offerta economica R3.b ribasso percentuale sui valori dei corrispettivi della manodopera, si chiede di confermare che con quanto indicato al Disciplinare di gara par.8.7 “Il corrispettivo della manodopera, da applicare solo nel caso di computazione dell’intervento come opera non compiuta, impiegata per gli interventi extra canone” si intende che lo sconto R3.b trova applicazione solamente in caso siano presenti tutte le condizioni di seguito indicate: - valorizzazione mediante computo metrico di lavori extracanone; - voci di computo che non essendo presenti nei listini di riferimento (rif. Capitolato paragrafo 8.6) hanno necessitato l’utilizzo di nuovi prezzi; - voci di computo realizzate con nuovi prezzi per opere non compiute. Si richiede di specificare inoltre cortesemente cosa si intende per opere non compiute, se ad esempio voci di sola manodopera senza materiali, noli, ecc.
Risposta :
1. Si rinvia al punto 1 della risposta al quesito Registro SATER PI335858-25 pubblicata in data 07/08/2025.2. Il corrispettivo della manodopera è definito al par. 8.7. CORRISPETTIVI MANODOPERA del CAPITOLATO TECNICO -
Chiarimento PI344778-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:42Domanda : All’art. 18.1 del Disciplinare di gara, punto B Obiettivi di risparmio energetico, si legge: “Il concorrente può impegnarsi al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico attraverso progetti di efficienza energetica e conseguente buona gestione dei sistemi edifici/impianti…..” Al punto B2 Modalità di Raggiungimento degli Obiettivi , si legge: “…..Detta Relazione, articolata a scelta del concorrente, dovrà al minimo contenere informazioni relative alle linee di indirizzo e identificazione delle principali tipologie di intervento per la Riqualificazione Energetica dei sistemi edifici/impianti e la definizione dei razionali che hanno permesso di definire la “tabella obiettivo risparmio energetico” di cui all’art. 20.10 del capitolato”. Si chiede a codesto Spettabile Ente di chiarire la ragione di tale richiamo al sistema edifici/impianti che sembrerebbe inconferente rispetto all’oggetto dell’appalto (impianti di illuminazione pubblica) e che può risultare fuorviante nella stesura della relativa Relazione Tecnica. In ragione dei chiarimenti che saranno forniti da codesto spettabile Ente, si richiede disporsi la proroga del termine per la presentazione delle offerte di almeno 30 giorni stante la imminente pausa estiva. La richiesta di proroga del termine trova ragione nella complessità del progetto richiesto, nella attività di rettifica del disciplinare di gara effettuata in data 10 luglio e che non ha contemplato l’inconferente richiamo al sistema edifici/impianti di cui al presente quesito, nella imminente pausa estiva che, come di consueto, comporterà, di fatto, il blocco di tutte le attività durante l’intero mese di agosto. Peraltro, la richiesta proroga non crea alcun nocumento alla stazione appaltante, non è contraria alle vigenti normative di settore e consente una migliore partecipazione alla gara di tutti i potenziali candidati.
Risposta : Il richiamo al sistema edifici/impianti è errore materiale ed il “sistema edifici/impianti” è da intendersi come “sistemi impiantistici”.
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Chiarimento PI344646-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:40Domanda : in relazione alla Risposta PI343450-25 fornita al Chiarimento PI317296-25 si chiede di confermare che sia sufficiente una dichiarazione dell'offerente circa l’avvenuta adozione o l'impegno ad adottare politiche tese al raggiungimento delle pari opportunità generazionali; si chiede inoltre, qualora nella disponibilità di codesta Amministrazione, di mettere a disposizione degli offerenti, un modello di dichiarazione.
Risposta :
Si conferma che ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio E.3) è sufficiente la dichiarazione dell’adozione o dell’impegno ad adottare politiche tese al raggiungimento delle pari opportunità generazionali.Si rammenta che il criterio riguarda l’adozione o l’impegno ad adottare misure ulteriori a quanto previsto dall’art. 8.2. del Disciplinare “Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”.La verifica del rispetto di quanto dichiarato verrà svolta da parte della Stazione Appaltante, durante l’esecuzione del contratto.Il modello di dichiarazione non risulta necessario: come già chiarito nella risposta citata, l’offerta di quanto richiesto dovrà essere inserita nell’Art. 5 “ALTRI FATTORI PERTINENTI” della Relazione tecnica “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” (Allegato 9 al Disciplinare). -
Chiarimento PI342358-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:36Domanda : L'allegato E elenca più prezzi, suddivisi per fascia di potenza, ai quali applicare lo sconto offerto per poi determinare, in base alle quantità di punti luce per fascia di potenza, il canone unitario finale offerto la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. Al fine di calcolare correttamente la quota di gestione e manutenzione del canone, si chiede se si debba far riferimento alle potenze dello stato di fatto o a quelle dello stato di progetto offerto. Si chiede, inoltre, se analogo ragionamento si possa applicare anche per il calcolo del canone previsto per la gestione e manutenzione degli impianti semaforici.
Risposta : Al fine di calcolare correttamente la quota di gestione e manutenzione del canone, si deve far riferimento alle potenze dello stato di fatto.
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Chiarimento PI340552-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:34Domanda : Con riferimento al progetto tecnico ed in particolare al “Criterio C.2 – Sostituzione apparecchi a LED” per il quale il “Capitolato Tecnico” richiede un’analisi della vita utile degli apparecchi di illuminazione installati allo stato di fatto e relativi al progetto denominato “MO PENSA LED” di cui all’Appendice 1 risulta indispensabile il dato relativo all’anno di installazione degli apparecchi di illuminazione, nonché la scheda tecnica degli apparecchi stessi. Il “Censimento di Livello 2” degli apparecchi di illuminazione non contiene tale informazione, così come specificato nel documento “b. SU_115261_2025_PROT lettera Hl“ a base di gara, nel quale si indica che tale dato è presente negli As Built del progetto “MO PENSA LED”. Si segnala che le anagrafiche dei punti luce contenute all’interno degli As Built su detti non sono correlabili con il censimento di livello 2 dei punti luce stessi, in quanto gli identificativi univoci non sono corrispondenti e le coordinate geografiche sono basate su sistemi di riferimento diversi. Risultano inoltre non affatto presenti nella documentazione a base di gara i file SHAPE (e quindi le relative anagrafiche tecniche) del Lotto 2 e del Lotto 8 Frazioni. Il Censimento di Livello 2 dei punti luce, inoltre, risulta incompleto in larga parte per quanto riguarda Marca e Modello degli apparecchi di illuminazione (disponibili solo per circa 9.000 su 33.000 punti luce). Altra problematica – già segnalata alla Stazione Appaltante – riguarda la non corrispondenza tra le codifiche univoche dei Quadri Elettrici e le relative coordinate geografiche. Alla luce di quanto sopra si chiede: • la pubblicazione di tutti i documenti e dati mancanti sopra segnalati puntualmente; • la ripubblicazione di un’unica anagrafica tecnica sia dei punti luce che dei quadri elettrici, contenente tutti i dati e le informazioni necessarie allo sviluppo del progetto e che consenta a tutti gli operatori economici di rispondere alla procedura di gara con offerte tecnicamente approfondite; • una proroga del temine di presentazione delle offerte di almeno 60 (sessanta) giorni, in ragione o delle mancanze dei dati minimi a base di gara per la redazione dell’offerta così come prescritto dal Disciplinare; o delle tempistiche necessarie – a valle della ripubblicazione dei dati minimi – per l’elaborazione di un progetto complesso come quello relativo alla procedura in atto e che risulti pienamente conforme alle esigenze dell'Amministrazione e del territorio; o dell’esigenza di svolgere i necessari sopralluoghi sugli impianti – così come da richiesta già sottoposto alla Stazione Appaltante della quale non è stata ancora pubblicata risposta – con il supporto di tecnici comunali che siano a conoscenza dell’attuale condizione impiantistica e che consenta agli operatori economici di poter ispezionare i quadri elettrici di comando e le cabine.
Risposta :
Il file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx” è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che ne è pienamente responsabile ed il Comune di Modena lo rende disponibile a tutti i concorrenti.Le informazioni contenute nella documentazione resa disponibile risultano adeguate e sufficienti per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.Non è prevista la consegna di ulteriore materiale. -
Chiarimento PI339407-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:33Domanda : in relazione alla procedura di gara in oggetto, al fine di garantire una corretta formulazione dell’offerta tecnico-economica, si sottopongono rispettosamente alla Vs. attenzione i seguenti quesiti: • Sostituzione dei regolatori semaforici Con riferimento all’art. 6.4.2 “Interventi offerti”, paragrafo “Sostituzione dei regolatori semaforici” (pag. 42) del Capitolato Tecnico, si evidenzia che è prevista la sostituzione obbligatoria dei regolatori semaforici installati prima dell’anno 2000 (n. 34, come indicato nell’Appendice 1 “Censimento e report manutenzione – Censimento semaforico”). Il paragrafo specifica altresì l’obbligo di provvedere alla sostituzione di tutti i regolatori semaforici (complessivamente n. 106) entro il 2032, in conformità al Piano decennale di aggiornamento e ammodernamento delle prestazioni del sistema semaforico. Si chiede di confermare che sia richiesto, in via prioritaria, provvedere alla sostituzione dei soli regolatori semaforici installati prima del 2000 e, successivamente, alla sostituzione degli ulteriori regolatori entro il termine del 2032. • Adeguamenti semaforici Con riferimento all’art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara, paragrafo C.9 “Ulteriori interventi su sistemi semaforici” (pag. 36), si prevede la progettazione e realizzazione di n. 5 adeguamenti semaforici annui conformi al Decreto Countdown DM 265/2022 e di n. 2 adeguamenti semaforici annui per l’abbattimento delle barriere percettive (pulsanti, dispositivi acustici per disabili visivi e pavimenti tattili). Tuttavia, il paragrafo specifica che tali interventi devono essere eseguiti nei primi 36 mesi di gestione, secondo il cronoprogramma indicato in fase di offerta, e che almeno un terzo degli interventi debba essere completato entro il primo anno. Si chiede di chiarire se gli interventi indicati debbano essere eseguiti annualmente secondo le quantità specificate (n. 5 e n. 2 per anno) o se debbano essere completati complessivamente entro i primi 36 mesi di gestione, nel rispetto del cronoprogramma e della quota minima del primo anno.
Risposta :
• Sostituzione dei regolatori semaforiciSi conferma che sia obbligatoria l’immediata sostituzione dei regolatori semaforici installati prima dell’anno 2000 per poi sostituire tutti i regolatori semaforici, in conformità, e conseguentemente con i tempi, del Piano decennale di aggiornamento e ammodernamento delle prestazioni del sistema semaforico.• Adeguamenti semaforiciSi rinvia alla risposta al quesito Registro SATER PI310646-25 pubblicata in data 07/08/2025 -
Chiarimento PI338743-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:30Domanda : si chiede di confermare, rispetto al documento Piano Economico Finanziario (“PEF”) che ogni concorrente dovrà allegare nell’apposito campo, che il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente esclusivamente dal Legale Rappresentante o Procuratore munito dei necessari poteri di firma e che non sia richiesta l’asseverazione.
Risposta :
Il PEF deve essere sottoscritto con le modalità indicate all’art. 13.1 “Sottoscrizione dei documenti di gara” del Disciplinare di gara; non è richiesta l’asseverazione.
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Chiarimento PI336577-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:29Domanda : con riferimento ai progetti degli interventi di illuminazione artistica obbligatori posti a base gara, non essendo presenti abbastanza elementi per valutare correttamente dal punto di vista tecnico la bontà dei progetti nonché l’impatto economico, si chiede se eventuali extra costi d riprogettazione in fase esecutiva dovuti ad eventuali mancanze saranno da considerarsi a carico dell’Amministrazione o a carico del Gestore. Congiuntamente, per la stessa ragione si richiede se questi progetti sono già stati autorizzati dalla Soprintendenza e, in caso contrario, se eventuali modifiche che potranno venire richieste dalla Soprintendenza e che potrebbero generare sovraccosti saranno da considerarsi a carico dell’Amministrazione o a carico del Gestore.
Risposta :
Eventuali extra costi di riprogettazione in fase esecutiva saranno a carico del Gestore.Eventuali modifiche che potranno venire richieste dalla Soprintendenza e che potrebbero generare sovraccosti saranno da considerarsi a carico dell’Amministrazione. -
Chiarimento PI335858-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:21Domanda : il documento ALLEGATO 7 - Modello Offerta Tecnica rev 1 alla nota 5 riporta di “Inserire la Potenza regolata mediante la posa di regolatore a quadro entro il secondo anno contrattuale, il numero intero che deve essere compreso tra 0 (nessuna sostituzione nel periodo) ed il numero massimo sostituibile pari alla massima potenza installata attualmente sprovvista di regolatore di flusso (inserimento di regolatore di flusso a livello di quadro per tutti i regolatori attualmente sprovvisti)”. Lo stesso documento alla nota 6 riporta di “Inserire la Potenza regolata mediante la posa di regolatore punto/punto entro il secondo anno contrattuale numero intero che deve essere compreso tra 0, (nessuna sostituzione nel periodo) ed il numero massimo sostituibile pari alla massima potenza installata attualmente sprovvista di regolatore di flusso (inserimento di regolatore di flusso a livello di singolo punto luce per tutti i regolatori attualmente sprovvisti)”. 1. Si richiede di specificare nei due casi (regolazione da quadro o puntuale) quale sia il valore pari alla massima potenza installata attualmente sprovvista di regolatore di flusso o altrimenti di specificare il procedimento di calcolo della stessa con le informazioni presenti nel censimento di punti luce e quadri elettrici a base di gara. 2. Si chiede se, per le suddette note 5 e 6, il riferimento al valore massimo di 279 (rif. Disciplinare rettificato pag.34) trattasi di refuso.
Risposta :
1.La potenza installata è la somma della Potenza nominale delle lampade associate al quadro.
2. Si conferma che il valore 279 nel disciplinare (pag.354) è un refuso e vale quanto definito alle note 5 e 6.
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Chiarimento PI335735-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:20Domanda : in relazione alla procedura di gara in oggetto, si richiede cortesemente un chiarimento esplicito in merito alla definizione del parametro PU?,0, ai fini della corretta applicazione della formula di conguaglio indicata al paragrafo 8.9.2 del Capitolato Tecnico. Tale precisazione è indispensabile per garantire una puntuale elaborazione dell’offerta in conformità alle disposizioni previste.
Risposta :
Si rimanda al par 8.9.2. “Revisione dei prezzi unitari componente E” del CAPITOLATO TECNICO.
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Chiarimento PI335562-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:19Domanda : con la presente sottoponiamo le seguenti richieste di chiarimento: 1. Il Disciplinare di Gara prevede, a pag.17, che la garanzia di stabilità occupazionale debba essere adempiuta “Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto”; si chiede pertanto di confermare che il piano di riassorbimento non debba essere presentato nel caso in cui il concorrente valuti, già in sede di partecipazione alla procedura di gara, che l'applicazione della clausola non sia armonizzabile con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico-organizzative del nuovo contratto. 2. Con riferimento alle previsioni dell’art. 8.1 del Disciplinare di Gara, afferenti la Clausola Sociale di cui dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, si chiede di confermare, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI, che l’obbligo di assunzione del personale dell’operatore uscente possa essere assolto indifferentemente tanto dalla Mandataria che dalla Mandante. Si chiede altresì se detto obbligo possa essere adempiuto dal RTI anche attraverso un proprio subappaltatore. 3. Si chiede di confermare che le risorse, indicate all’allegato 5 “Elenco personale gestore uscente” e che risultano parzialmente impiegate, non possano essere oggetto di assorbimento, in alternativa si chiede di specificare come possa essere previsto il riassorbimento di tali risorse. 4. In assenza di un modello per la presentazione del piano d’assorbimento si chiede di confermare che tale obbligo si riterrà adempiuto se nella offerta viene inserita la seguente dichiarazione: “il partecipante si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera”.
Risposta :
1. Come specificato nella successiva risposta 4, il piano di assorbimento deve comunque essere presentato.
Laddove il concorrente valuti, già in sede di partecipazione alla procedura di gara, che l'applicazione della clausola non sia armonizzabile con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico-organizzative del nuovo contratto, occorrerà darne conto e adeguata motivazione e dimostrazione nel piano.
2. Si conferma che, in caso di RTI, l’obbligo di assunzione del personale dell’operatore uscente può essere assolto sia dalla mandataria che dalla mandante. Tale obbligo non può invece essere adempiuto attraverso un subappaltatore.
3. Si conferma che le risorse, indicate all’allegato 5 “Elenco personale gestore uscente” e che risultano parzialmente impiegate nella gestione del servizio di Modena, non sono oggetto di assorbimento.
4. Non si conferma: l’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, il progetto di assorbimento. Anche in assenza di un modello fornito dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 15.4 del Disciplinare è necessario allegare all’offerta tecnica un progetto di assorbimento che illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, eventualmente con il contenuto di cui alla risposta 1 che precede.
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Chiarimento PI333909-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:17Domanda : si presenta la seguente richiesta di chiarimento sull’applicazione dei meccanismi di adeguamento canone di cui al Capitolato tecnico, in relazione agli ampliamenti del parco impianti derivanti dall’esecuzione degli interventi di cui ai criteri C.6, C.7 e C.8 del Disciplinare. Posto che le migliorie proposte in sede di offerta possono comportare interventi che determinano l’ampliamento del perimetro gestito (es. incremento del numero di punti luce per estensione delle aree illuminate), si chiede di chiarire se i meccanismi di adeguamento del canone previsti nel Capitolato tecnico (rif. paragrafi 8.1.1.3 , 8.2.1.1, 8.2.1.1, 8.2.2.1 e, in parte, paragrafo 6.3.2) debbano essere applicati al contesto derivante dal soddisfacimento dei criteri tecnici premianti indicati nel Disciplinare e offerti da ogni operatore. In particolare, si chiede di chiarire se l’adeguamento canone nel corso del periodo contrattuale debba intendersi - applicabile esclusivamente alle variazioni del parco impianti derivanti da successive, eventuali, integrazioni e modifiche del servizio in corso di gestione, decise dall’Amministrazione (come risulterebbe dalla lettura del testo del Capitolato Tecnico), - oppure se possa/debba essere applicato, in aggiunta alle casistiche del precedente punto, anche agli ampliamenti conseguiti già in sede di riqualifica e derivanti dall’adempimento dei criteri tecnici C.6, C.7 e C.8 indicati nel Disciplinare di gara (come risulterebbe dall’applicazione delle formule di adeguamento indicate in Capitolato Tecnico). Tale chiarimento è necessario ai fini della costruzione e della migliore rappresentazione del Piano Economico Finanziario, di cui al Capitolo 16 del Disciplinare, in piena coerenza con le interpretazioni della S.A.
Risposta :
Si conferma che l’adeguamento canone nel corso del periodo contrattuale debba intendersi applicabile esclusivamente alle variazioni del parco impianti derivanti da successive, eventuali, integrazioni e modifiche del servizio in corso di gestione, decise dall’Amministrazione (come risulta dalla lettura del testo del Capitolato Tecnico).
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Chiarimento PI330021-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:16Domanda : Richiesta sopralluogo premesso che, - ai fini della partecipazione alla procedura di gara non è previsto l’obbligo di svolgimento del sopralluogo; - la documentazione relativa all’offerta tecnica si compone di diverse Relazioni tecniche secondo i criteri di valutazione di cui al paragr. 18.1, alcune delle quali dovranno essere corredate da specifici progetti; tutto ciò premesso, visto il grado di complessità progettuale richiesto, visto l’estensione del territorio interessato, al fine di poter elaborare un’offerta, sia tecnica che economica, appropriata e in linea con le richieste e le esigenze del territorio, con la presente richiede la possibilità di svolgimento dei sopralluoghi con il supporto di tecnici comunali che siano a conoscenza dell’attuale condizione impiantistica.”
Risposta :
Si comunica non è prevista la possibilità di svolgere sopralluoghi con assistenza di tecnici comunali.
Il Comune ritiene che i documenti e le informazioni messe a disposizione siano adeguate e sufficienti per consentire ai concorrenti di valutare tutti gli aspetti tecnici ed economici dell’appalto e formulare le loro offerte.
Inoltre, il Comune intende assicurare condizioni di parità tra tutti i concorrenti, evitando che singoli operatori possano acquisire ulteriori informazioni attraverso sopralluoghi individuali.
Pertanto, la richiesta non può essere accolta.
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Chiarimento PI327790-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:14Domanda : In riferimento ai progetti esecutivi e as-built degli stralci progettuali “MO PENSA LED” e “MODENA FULL LED” inseriti tra i documenti a base di gara, si chiede conferma che tutti gli interventi presenti nei suddetti progetti ed in particolare le sostituzioni degli apparecchi LED siano stati ad oggi eseguiti e siano riportati nel database a base di gara di cui al file: “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25”. Si chiede inoltre di confermare che la proposta tecnica di offerta debba essere basata esclusivamente sui dati e le informazioni tecniche ivi riportati.
Risposta :
Il file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx” è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che ne è pienamente responsabile ed il Comune di Modena lo rende disponibile a tutti i concorrenti. I progetti esecutivi e as-built degli stralci progettuali “MO PENSA LED” e “MODENA FULL LED” sono documenti nella disponibilità del Comune di Modena che li rende disponibili a tutti i concorrenti.
Le informazioni contenute nella documentazione resa disponibile risultano adeguate e sufficienti per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.
Non è prevista la consegna di ulteriore materiale.
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Chiarimento PI324588-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:13Domanda : Con riferimento ai vari documenti da consegnare che compongono l’Offerta Tecnica, si chiede conferma che i limiti relativi alle cartelle da presentare siano esclusi indici, copertine ed eventuali allegati (elaborati, schede tecniche, ecc..).
Risposta :
Si conferma che copertine ed eventuali indici non contribuiscono ai limiti relativi alle cartelle da presentare (nella copertina e/o nell’indice non devono essere contenute informazioni diverse o aggiuntive a quelle presenti nelle cartelle).
Non si conferma che eventuali allegati (elaborati, schede tecniche, ecc..) non contribuiscono ai limiti relativi alle cartelle da presentare. Questi allegati sono parte integrante dell’offerta e debbono rispettare i limiti relativi alle cartelle da presentare.
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Chiarimento PI324569-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:12Domanda : Con riferimento alla struttura del Progetto Tipo descritta a pag. 32 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che le due cartelle richieste riguardino esclusivamente la parte descrittiva della relazione illustrativa e che ad essa si possano allegare documenti quali elaborati grafici, schema funzionale dell’impianto, specifiche tecniche dei materiali utilizzati, computo metrico. Si chiede inoltre se si possano anche considerare “progetti tipo” da consegnare quelli destinati ad obiettivi di riqualificazione impianto che non determinano un risparmio energetico, o anche interventi riferiti ad ampliamenti di impianto che determinerebbero un aumento di consumi energetici. In caso affermativo, si chiede di confermare che tali progetti, se consegnati, possano contribuire alla valutazione dei 6 punti tecnici.
Risposta :
Non si conferma. Come specificato al termine del punto B.3) Progetto Tipo: “L’insieme del materiale presentato non deve superare le 2 cartelle per progetto intervento tipo.” Il concorrente può scegliere ed organizzare le informazioni che intende comunicare con il vincolo delle due cartelle. Le copertine sono escluse dalla valutazione del numero delle cartelle (nella copertina non devono essere contenute informazioni diverse o aggiuntive a quelle presenti nelle due cartelle).
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Chiarimento PI323052-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:10Domanda : chiediamo i seguenti chiarimenti: 1) Il sottocriterio B.1 è strutturato in modo da premiare il concorrente che offre il maggior risparmio energetico. Il valore percentuale di risparmio, per espressa indicazione del disciplinare a pag. 31, dev’essere compreso tra 0 e 100. Così facendo, paradossalmente, il maggior punteggio si avrebbe ad impianto spento. Si chiede di indicare un tetto massimo sulla percentuale di risparmio attuabile, oltre il quale non scendere. 2) In riferimento al Criterio B3 pag.29 del disciplinare di gara “Progetto Tipo” che recita: “Il concorrente nell’offerta tecnica deve presentare un progetto tipo composto da diversi elaborati tecnici: a) Relazione Tecnico Illustrativa; b) Elaborati grafici c) Schema funzionale dell’impianto d) Specifiche tecniche dei principali componenti e) Computo metrico per ogni tipologia dell’intervento f) Previsione con dimostrazione del risparmio energetico indotto dall’intervento” Si chiede di confermare che il limite delle due 2 cartelle (4 facciate A4) sia riferito alla sola relazione tecnico illustrativa. Si chiede, inoltre, di confermare che eventuali altri ulteriori documenti allegati al progetto (tipo calcoli, tabellari, ecc.) non saranno presi in considerazione. 3) In merito a quanto riportato al capitolo 6.4.2 del Capitolato Tecnico “interventi offerti” qui riportato: “In relazione agli apparecchi di cui al progetto denominato “MODENA FULL LED” di cui all’Appendice 1 l’eventuale sostituzione degli apparecchi, se proposta dal Gestore, potrà essere svolta non prima che essi abbiano raggiunto il 70% della propria della vita utile definita sulla base della documentazione tecnica degli apparecchi o qualora se ne riscontri alterato lo stato di efficienza luminosa” si chiede di definire cosa si intenda per vita utile dell’apparecchio. E’ intesa come decadimento del flusso luminoso? 4) Si chiede conferma di dover allegare appositi progetti riguardo agli interventi relativi al criterio C.6 “Campo Cesana” e “Riqualificazione Anello Interno Novi SAD”, indicati all’interno del capitolato tecnico (paragrafo 6.4.2 pag. 44) come rientranti tra gli interventi artistici in priorità 1 e 2 rispettivamente.
Risposta :
1) Il sottocriterio B.1 è completamente definito nel disciplinare di gara. Si ricorda che l’Offerente deve essere in grado di dimostrare la congruità dell’Offerta presentata sia dal punto di vista economico che da quello tecnico.
2) Non si conferma. Come specificato al termine del punto B.3) Progetto Tipo: “L’insieme del materiale presentato non deve superare le 2 cartelle per progetto intervento tipo.” Il concorrente può scegliere ed organizzare le informazioni che intende comunicare con il vincolo delle due cartelle. Le copertine sono escluse dalla valutazione del numero delle cartelle (nella copertina non devono essere contenute informazioni diverse o aggiuntive a quelle presenti nelle due cartelle).
3) Con “vita utile” dell’apparecchio si intende la durata stimata del produttore della lampada (a titolo esemplificativo -Vita utile = 50.000 ore con decadimento del flusso luminoso del 20% (L80) a temperatura ambiente di 25°C corredata di dichiarazione del costruttore con report dimostrativo-). Nel caso in esempio sarà possibile svolgere la sostituzione degli apparecchi, se proposta dal Gestore, non prima dell’utilizzo per 35.000 ore. Rimane sempre valida l’ipotesi specificata “o qualora se ne riscontri alterato lo stato di efficienza luminosa”.
4) Si conferma. In relazione al Criterio C.6 debbono essere allegati i progetti relativi agli interventi offerti mediante spunta della cosiddetta priorità ed elencati e specificati nel paragrafo 6.2.4. “Interventi Offerti” del Capitolato Tecnico.
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Chiarimento PI318077-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:08Domanda : si richiedono i seguenti chiarimenti: CHIARIMENTO N. 1 In riferimento a quanto riportato nei seguenti documenti di gara: documento "c. CENSIMENTO SEMAFORICO", contenente il conteggio delle lanterne per ciascun impianto semaforico; documento "d. Legenda Censimento e Consumi Sistema Semaforico", che definisce chiaramente: “3 luci R300mm”: lanterna composta da modulo rosso diam. 300mm + moduli giallo e verde diam. 200mm; “3 luci 200mm”: lanterna composta da moduli rosso, giallo e verde diam. 200mm; “2 luci 200mm”: lanterna composta da moduli diam. 200mm; “1 luce 200mm”: lanterna composta da 1 modulo diam. 200mm. Dalla lettura delle informazioni contenute nel censimento emerge che: - la somma delle lanterne per i 140 impianti sia pari a: 1.308 (lanterne 3 luci R300mm) + 991 (lanterne 3 luci R200mm) + 12 (lanterne luci R200mm) + 34 (lenterne 1 luce R200mm) = 2.345 lanterne complessive; - il totale a fondo tabella (6.955 elementi) rappresenta il numero complessivo di moduli/luci, calcolato moltiplicando le lanterne per il numero di luci. Inoltre, l’"Allegato E - Elenco Prezzi", relativamente al criterio economico 2.b “Prezzi Unitari PUB.i della Componente non energetica MB del Canone del Servizio Semaforico B (voci da B.1 a B.4)”, definisce i prezzi a base d’asta chiaramente come commisurati a lanterna e non a singola luce, (es. “Lanterna 3 luci R 300”) con unità di misura: “Euro/Lanterna/anno”. Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare che: 1) Il criterio economico 2.b debba essere riferito al numero totale di lanterne, pari a 2.345 elementi così come rilevabile dal documento “c. CENSIMENTO SEMAFORICO”, e non al numero complessivo di luci/moduli pari a 6.955 elementi. 2) In relazione alla voce B.4, riportata come “Euro/Elemento/anno”: se tale unità di misura sia da intendersi identica a “Euro/Lanterna/anno”, e quindi si tratti di un mero refuso, oppure, in caso contrario, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire il significato esatto di “Elemento” previsto per tale voce: se attinente alla lanterna o attinente alla singola luce. CHIARIMENTO N. 2 In riferimento al valore della componente “I”, si chiede di chiarire se l’importo annuo di € 182.149,36 stanziato dall’Amministrazione sia da intendersi al netto o comprensivo di IVA, in quanto la precisazione di cui al paragrafo 8.5 del Capitolato Tecnico è riferita esclusivamente ai prezzi unitari inclusi nell’Allegato E del Disciplinare, all’interno del quale la componente “I” non è contemplata. CHIARIMENTO N. 3 In riferimento al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico “Mancato raggiungimento degli Obiettivi di Risparmio Energetico”, si chiede conferma del fatto che con la dicitura “EOm” indicata in formula si volesse in realtà intendere “EAOBm”, come indicato nel corpo dell’enunciato. Parimenti, che con la dicitura “ERAm” indicata in formula si intenda in realtà “ERm”, come indicato nel corpo dell’enunciato.
Risposta :
CHIARIMENTO N. 1
1) Non si conferma. Il criterio economico 2.b deve essere riferito al numero complessivo di luci/moduli pari a 6.955 elementi.
2) In relazione alla voce B.4, riportata come “Euro/Elemento/anno” tale unità di misura è da intendersi “Euro/Luce/anno”.
CHIARIMENTO N. 2
In riferimento al valore della componente “I”, l’importo annuo di € 182.149,36 stanziato dall’Amministrazione è da intendersi al netto dell’IVA.
CHIARIMENTO N. 3
Si conferma che vale il corpo dell’enunciato e conseguentemente con la dicitura “EOm” indicata in formula si intende “EAOBm” e che con la dicitura “ERAm” indicata in formula si intende “ERm”.
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Chiarimento PI313275-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:05Domanda : Con riferimento agli Obiettivi di Risparmio Energetico (Criterio C.2), si rileva un'incongruenza nel capitolato tecnico riguardo alla baseline di consumi da considerare, ovvero: • nel Paragrafo 6.3.1 (pag. 39): si indica come baseline il consumo riportato nell'Appendice 2 – Consumi, pari a IP (anno 2024) 5.960.205,67 kWh - SEM (anno 2024) 239.994,6 kWh • nei Paragrafi 8.1.1 e 8.2.1 (pag. 57 e 65): si indicano come baseline i consumi riportati nell'Appendice 6 – Baseline, pari a IP 6.500.000 kWh - SEM 300.000 kWh Si chiede di confermare che la baseline energetica corretta da utilizzare per il calcolo degli obiettivi di risparmio energetico sia quella riportata in Appendice 6 – Baseline. Si chiede inoltre di confermare che l’entità del risparmio energetico offerto debba essere valorizzata per tutti i partecipanti riferendosi alla sola baseline IP di cui al presente quesito.
Risposta :
Si conferma che la baseline energetica da utilizzare per il calcolo degli obiettivi di risparmio energetico è quella riportata in Appendice 6 – Baseline. Conseguentemente l’entità del risparmio energetico offerto è valorizzata, nel Criterio C.2, riferendosi alla baseline IP di cui al presente quesito.
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Chiarimento PI313267-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:05Domanda : Con riferimento al Criterio C.9 (Ulteriori Interventi su Sistemi Semaforici), il disciplinare prevede l’offerta di: • N. 5 adeguamenti semafori annui al Decreto Countdown DM 265/2022 • N. 2 adeguamenti semafori annui per abbattimento barriere percettive Il disciplinare riporta inoltre che gli interventi dovranno essere eseguiti nei primi 36 mesi di una Concessione della durata di 9 anni. Si chiede di chiarire se il numero complessivo di interventi da offrire sia: 1. 21 interventi (5+2 interventi/anno × 3 anni da realizzarsi tutti nei primi 36 mesi) 2. 63 interventi (5+2 interventi/anno × 9 anni da realizzarsi tutti nei primi 36 mesi)
Risposta : Si rimanda alla risposta al quesito registro di sistema PI310646-25 pubblicata in data 07/08/2025.
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Chiarimento PI313250-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:02Domanda : Con riferimento al Criterio C.6 (Illuminazione Artistica) di cui al disciplinare pag. 38, si rileva che la valutazione viene effettuata mediante la seguente formula: IAi = P7 × IA7i + P8 × IA8i + P9 × IA9i Dove: • P7, P8, P9 = Punteggio massimo attribuibile agli interventi 7, 8 e 9 • IA7i, IA8i, IA9i = Valutazione della Commissione per ciascun progetto di intervento Il disciplinare però non specifica i valori dei punteggi massimi P7, P8 e P9. Si chiede di indicare quali siano i punteggi massimi attribuibili a ciascun intervento di illuminazione artistica P7, P8 e P9.
Risposta :
Con riferimento al Criterio C.6 (Illuminazione Artistica) si specifica che il Punteggio massimo attribuire a ciascun gruppo è pari a 1. In formula P7 = P8 = P9 = 1.
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Chiarimento PI310646-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 10:00Domanda : In riferimento al criterio C.9 “ulteriori interventi su sistemi semaforici”, il Disciplinare di gara a pagina 33 prevede: nr.5 adeguamenti annui al DM “countdown” 265/2022 e nr.2 adeguamenti annui in merito all’abbattimento delle barriere percettive E’ tuttavia previsto che gli interventi siano eseguiti entro i primi 36 mesi di gestione, fatto salvo proroghe concesse dall’Amministrazione. Si chiede pertanto di chiarire se le quantità annue possano essere pianificate nell’arco dei 9 anni contrattuali o se queste debbano essere considerate nel complesso (45 +18 adeguamenti nel corso del contratto) e pianificate entro e non oltre i primi 36 mesi.
Risposta :
Non si conferma.Il numero di interventi richiesti al criterio C.9 “ulteriori interventi su sistemi semaforici” è di nr.15 adeguamenti annui al DM “countdown” 265/2022 (nr. 5 per 3 anni) e di nr.6 adeguamenti annui in merito all’abbattimento delle barriere percettive (nr. 2 per 3 anni).Gli interventi debbono essere suddivisi nei primi 36 mesi di gestione, fatto salvo proroghe concesse dall’Amministrazione. -
Chiarimento PI308934-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 09:58Domanda : in riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, al paragrafo 9 "Penali del Capitolato Tecnico", si chiede di confermare che la penale P13 “Raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico RER in funzione dell’obiettivo RE” sarà applicata esclusivamente a decorrere dall’anno successivo al completamento degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti.
Risposta :
Come definito all’Art. 6.3.1 Obiettivi di Risparmio Energetico del CAPITOLATO TECNICO, “..Gli obiettivi, da raggiungere in ogni anno successivo a partire dal secondo anno di gestione contrattuale, devono garantire il raggiungimento del risparmio energetico individuato con la modalità sotto descritta e dichiarato in Offerta Tecnica attraverso il criterio B.1) Valore dell’Obiettivo di Risparmio Energetico.”
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Chiarimento PI298903-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 09:56Domanda : siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1 - Tra il materiale tecnico messo a disposizione per la redazione dell’offerta e per l’esecuzione del servizio, risultano presenti il Censimento puntuale degli impianti di pubblica illuminazione (directory “APPENDICE 1\1.CENSIMENTO”) e gli Shapefile contenenti le relative posizioni geografiche (directory“APPENDICE 3\1. SHP E PDF DELLA RETE”). Tuttavia, si segnala che: le numerazioni dei quadri elettrici presenti nel censimento non corrispondono: con la posizione geografica effettiva dei centralini, né con le foto allegate nella documentazione tecnica, né con le numerazioni d’impianto associate ai punti luce ad essi allacciati. Questa difformità rende non affidabile il tracciamento tra quadro, afferenze di punti luce, interventi previsti, e comporta gravi impatti sulla definizione delle attività di manutenzione straordinaria, oltre a compromettere la corretta stima dei risparmi energetici conseguibili (obiettivo centrale dell’affidamento). Si chiede pertanto di fornire: Un censimento aggiornato e corretto dei quadri e dei punti luce; Gli shapefile rettificati o un file di mappatura che consenta il match univoco tra: numerazione di censimento, posizione geografica reale del quadro, codice impianto/punto luce e relativo allaccio; Indicazione di eventuali criteri logici o documentali adottati per l’associazione quadro-punti luce. Tale aggiornamento è richiesto per garantire: una corretta progettazione e pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria; una valutazione energetica coerente e verificabile; l’esecuzione conforme agli obblighi contrattuali e agli obiettivi ambientali e prestazionali richiesti dalla stazione appaltante. 2 - Si segnala che, sulla base del materiale tecnico messo a disposizione, emergono le seguenti discrepanze e mancanze di allineamento: Numero quadri elettrici rappresentati in mappa (shapefile in Appendice nr.3): 422; Numero POD (punti di prelievo) riportati nell’elenco fornito (Appendice nr. 2\consumi): 324. Tale differenza numerica comporta incertezza sull’effettivo stato di alimentazione di una parte significativa dei quadri riportati e impedisce una stima affidabile dei consumi e della gestione contrattuale associata ai singoli quadri. Si chiede pertanto di specificare, per ciascuno dei 422 quadri in mappa, le seguenti informazioni: quali quadri risultano dotati di gruppo di misura (contatore attivo) associato a un POD identificabile univocamente nel file trasmesso; quali quadri risultano alimentati con contratto a forfait, e quindi non dotati di misura diretta; quali quadri svolgono unicamente funzione di sottodistribuzione (centralini secondari) o punto di sezionamento della rete e non risultano alimentati direttamente da rete di distribuzione elettrica. Tale aggiornamento è richiesto per garantire: una corretta ricostruzione dello schema di alimentazione e distribuzione elettrica una corretta stima dei risparmi conseguibili (si sottolinea che i consumi globali di riferimento sono riferiti a 324 punti di consegna e non a 422 punti di consegna) valutazioni tecnico/economiche più precise in relazione alla richiesta premiante di telecontrollo totale del parco impiantistico 3 - Si segnala che, nel Censimento puntuale degli impianti di pubblica illuminazione fornito dalla Stazione Appaltante, non risulta evidenza dei punti luce riqualificati attraverso il progetto "MOpensaLED", conclusosi negli anni scorsi. A seguito di un confronto incrociato tra le tavole progettuali "as-built" del progetto MOpensaLED, ed il censimento generale aggiornato fornito nel materiale di gara, sono emerse le seguenti criticità: scostamenti nel numero di punti luce per impianto rispetto a quanto riportato nel censimento attuale; differenze nelle potenze unitarie dei corpi illuminanti effettivamente installati rispetto a quelle riportate; assenza di informazioni compilate nelle colonne dedicate a “marca e modello del corpo illuminante”. Si chiede pertanto: se sia possibile integrare nel database censuario le informazioni “as-built” del progetto MOpensaLED, al fine di identificare con certezza i punti luce oggetto di quella specifica riqualificazione e disporre di un quadro tecnico aggiornato, coerente e verificabile. Nello specifico, si segnala la necessità di integrare il file di censimento con una colonna dedicata che riporti un flag o un codice identificativo per ciascun punto luce riqualificato tramite MOpensaLED e, inoltre, la compilazione delle colonne già presenti nel censimento, attualmente vuote, relative a “Marca corpo illuminante” e “Modello corpo illuminante”. Queste integrazioni risultano essenziali per distinguere in modo chiaro gli apparecchi interessati dal progetto “MOpensaLED” (per i quali il Capitolato prevede la riqualifica energetica) e per valutare in maniera quanto più precisa i potenziali risparmi energetici. 4 - Nel Censimento fornito di cui in Appendice nr.1, e in particolare nei dati relativi ai punti luce dotati di tecnologia LED, risultano riportati valori di potenza associati a ciascun apparecchio. Si chiede di confermare se tali valori di potenza siano da intendersi come: Potenza unitaria nominale da scheda tecnica del costruttore; oppure Potenza unitaria effettivamente installata, rilevata in fase di installazione o collaudo dell’impianto e risultante da misurazione reale. 5 - Si osserva che il file di Censimento degli impianti messo a disposizione in Appendice nr.1 risulta parzialmente compilato, diversi campi tecnici risultano vuoti o incompleti e le informazioni qualitative sui centri luminosi o le caratteristiche geometriche delle strade sono mancanti in tutto o in parte. Al fine di garantire piena par condicio tra gli operatori economici partecipanti, si chiede di fornire il censimento completo e nella sua versione originaria e integrale, comprensivo di tutti i campi tecnici disponibili nel database in uso presso l’Amministrazione.
Risposta :
Il file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx” è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che ne è pienamente responsabile ed il Comune di Modena lo rende disponibile a tutti i concorrenti. Ulteriore documentazione (Shapefile) nella disponibilità del Comune di Modena è resa disponibile come allegato alla procedura.
Le informazioni contenute nella documentazione resa disponibile risultano adeguate e sufficienti per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.
Non è prevista la consegna di ulteriore materiale.
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Chiarimento PI291836-25
Ultimo aggiornamento 07/08/2025 09:53Domanda : siamo con la presente a porre i seguenti quesiti: 1. Nella cartella Anagrafica quadro elettrico, del file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx, sono indicate nelle colonne E e G rispettivamente il codice POD di fornitura (“IT011E……”) e la tipologia di contratto (“Pubblica illuminazione”); da una verifica di controllo risulta che oltre 105 quadri elettrici siano sprovvisti di tali informazioni. Si chiede pertanto di chiarire, se tali quadri elettrici siano effettivamente dotati o meno di un contatore dedicato, o se trattasi di utenze elettriche promiscue con contabilizzazione forfettaria. 2. In relazione al quesito precedente, si chiede inoltre di fornire indicazioni in merito alla presenza o meno di impianti di illuminazione pubblica gestiti in promiscuità meccanica, ed in caso affermativo, di poter ricevere idoneo censimento e copia dei regolamenti di esercizio con il gestore di rete.
Risposta :
Il file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx” è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che ne è pienamente responsabile ed il Comune di Modena lo rende disponibile a tutti i concorrenti.
Le informazioni contenute nella documentazione resa disponibile risultano adeguate e sufficienti per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.
Non è prevista la consegna di ulteriore materiale.
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Chiarimento PI323296-25
Ultimo aggiornamento 31/07/2025 12:52Domanda : Buongiorno, con riferimento al Disciplinare di Gara, art. 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, criteri tabellari D.1, E.1, E.2 relativi al possesso delle Certificazioni ESCO, UNI PdR 125 e Sistemi di Gestione dell’Energia (ISO 50001) richieste all’Operatore Economico, si chiede conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’art. 65 comma 2 lett. c) del Codice, la Dichiarazione di possesso sia richiesta in capo al solo Consorzio e non anche alla/e consorziata/e esecutrice/i.
Risposta :
Si conferma che, in assenza di specifiche disposizioni nel Disciplinare, è sufficiente il possesso delle certificazioni in capo al Consorzio.
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Chiarimento PI313001-25
Ultimo aggiornamento 31/07/2025 12:51Domanda : Con riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria inerenti il servizio di progettazione di cui al paragrafo 7C.2 del Disciplinare di Gara, che si riporta per completezza “aver maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara un fatturato globale (IVA esclusa) pari a € 250.000,00 per servizi di ingegneria e di architettura”, premesso che un operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione può eseguire la progettazione tramite l’utilizzo dello proprio staff interno anche nell’ambito di procedure quali Partenariati Pubblici Privati (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo) nei quali i costi di progettazione ricadono nel quadro economico (quindi non soggetti a specifica fatturazione), si chiede di confermare che l’importo di tali servizi possa essere comprovato attraverso le certificazioni rilasciate da committenti pubblici e/o privati, attestanti la regolare esecuzione del servizio di progettazione.
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI324652-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:33Domanda : Premesso che nei documenti a base di gara è messo a disposizione un censimento di livello 2 CAM “servizio di illuminazione pubblica DM del 28/04/2018” così come anche definito nell’art 5.3.1 del Capitolato e che tale documentazione risulta carente dello “Stato del quadro Quadro interno” (infatti è riportato valore “Non conosciuto”) per circa 1/3 dei quadri elettrici esistenti, si chiede di integrare tali informazioni attualmente disponibili da parte dell’attuale gestore. Si fa notare che gli interventi che possono essere proposti su tali quadri vanno a beneficio di una proposta di riqualifica completa
Risposta :
Il file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx” è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che ne è pienamente responsabile ed il Comune di Modena lo rende disponibile.
Si valuta che le informazioni contenute nella documentazione resa disponibile siano di qualità sufficiente per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.
Non è prevista la consegna di un ulteriore materiale.
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Chiarimento PI324628-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:33Domanda : Si chiede di confermare che nell’allegato 7 al disciplinare di gara, nella nota 3) relativa al Campo 3, si intenda periodo 2 (anno 2) e non periodo 1 (anno2).
Risposta :
Si conferma.
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Chiarimento PI324599-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:32Domanda : Premesso che nell’Appendice 1 “Censimento e Report Manutenzione” sono presenti le informazioni sui quadri elettrici dotati di regolatori di flusso, analogamente si chiede di fornire le informazioni dei punti luce dotati di regolatori stand alone o altro tipo visto che tale doto non è presente in alcun documento.
Risposta :
Il file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx” è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che ne è pienamente responsabile ed il Comune di Modena lo rende disponibile a tutti i concorrenti.
Le informazioni contenute nella documentazione resa disponibile risultano adeguate e sufficienti per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.
Non è prevista la consegna di ulteriore materiale.
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Chiarimento PI324575-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:31Domanda : Con riferimento al criterio premiante “E.3) Adozione o impegno ad adottare politiche tese al raggiungimento delle pari opportunità generazionali”, si chiede in quale parte dell’offerta tecnica da consegnare sia ufficialmente riconosciuta dalla Stazione Appaltante la dichiarazione che porta all’ottenimento del punteggio dedicato a tale criterio, in quanto nella tabella “E) Certificazioni” dell’Allegato 7 non risulta presente una casella di spunta dedicata.
Risposta :
Si rimanda alla risposta al quesito registro di sistema PI317296-25 pubblicata in data 29/07/2025.
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Chiarimento PI324403-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:29Domanda : in riferimento alla “Procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena, al fine di poter procedere ad una corretta formulazione dell’offerta tecnica-economica, siamo con la presente, a porre il seguente quesito. Relativamente all’Art. 6.6 del Capitolato Tecnico (pag. 47), “Gestione dei carichi esogeni elettrici e statici”, è previsto che il Gestore, durante i sopralluoghi tecnici della fase di presa in carico degli impianti, debba eseguire un censimento iniziale degli eventuali carichi esogeni all’impianto di illuminazione, sia di tipo elettrico, sia di tipo statico, rilevando le informazioni fondamentali (quali la localizzazione - compresa del punto di deviazione, l’uso finale/tipo di carico, le criticità - elettriche e/o statiche ecc). Qualora riscontrati, Gestore ed Amministrazione concorderanno le attività necessarie al superamento dello stato, con oneri a carico del Gestore e definiranno l’acquisizione del sistema post intervento. Pertanto, trattandosi di opere non prevedibili in fase di offerta, con oneri a carico del gestore, si chiede di fornire le necessarie informazioni utili alla determinazione e quantificazione di tali interventi.
Risposta :
La documentazione nella disponibilità del Comune di Modena è resa disponibile a tutti i concorrenti come allegato alla procedura. Nello specifico si osserva che l’uso del termine “eventuali” indica altresì che le quantità, se presenti saranno comunque marginali.
Le informazioni contenute nella documentazione resa disponibile risultano adeguate e sufficienti per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.
Non è prevista la consegna di ulteriore materiale.
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Chiarimento PI317296-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:27Domanda : in riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui all’art. 18.1 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che, al fine di soddisfare il criterio E.3 “Adozione o impegno ad adottare politiche tese al raggiungimento delle pari opportunità generazionali”, sia sufficiente produrre il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 2022-2023.
Risposta :
Con riferimento al criterio “E.3) Adozione o impegno ad adottare politiche tese al raggiungimento delle pari opportunità generazionali” previsto all’art. 18.1. del Disciplinare di gara, si chiarisce quanto segue:
1) il criterio riguarda l’adozione o l’impegno ad adottare misure ulteriori a quanto previsto dall’art. 8.2. del Disciplinare “Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”;
2) l’offerta di quanto richiesto dovrà essere inserita nell’Art. 5 “ALTRI FATTORI PERTINENTI” della Relazione tecnica “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” (Allegato 9 al Disciplinare);
3) il relativo punteggio verrà assegnato automaticamente dalla Commissione sulla base della presenza o meno nella Relazione dell’adozione o dell’impegno ad adottare politiche tese al raggiungimento delle pari opportunità generazionali.
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Chiarimento PI317294-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:26Domanda : in riferimento alla vostra risposta fornita alla richiesta di chiarimento n. PI275269-25, si chiede di confermare che alla riduzione del 30% per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 e del 20% per il possesso di una delle certificazioni indicate all’art. 11 del Disciplinare di Gara, si possa cumulare anche la riduzione del 10% qualora l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Si chiede altresì di confermare che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà possibile applicare le riduzioni di cui sopra anche all’importo della cauzione definitiva. Infine, si chiede di chiarire se ai fini del calcolo della cauzione definitiva sarà preso in considerazione l’importo totale del contratto (importo di aggiudicazione), escluse le opzioni di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico, nonché l’opzione di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 del Capitolato Tecnico, IVA esclusa, che saranno eventualmente oggetto di successiva integrazione.
Risposta :
Si conferma che le riduzioni del 30%, del 10% e del 20% della garanzia provvisoria sono cumulabili, in accordo con l’art. 106, comma 8 del Codice. Si rammenta che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si conferma che alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.
Il valore della garanzia definitiva sarà calcolato sull’importo contrattuale determinato secondo le modalità indicate all’art. 8 del Capitolato Tecnico; in caso di esercizio da parte del Comune dell’opzione di cui all’art. 8.4 “Extra canone” del Capitolato Tecnico, il Gestore dovrà integrare la garanzia definitiva.
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Chiarimento PI313277-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:19Domanda : Con riferimento agli apparecchi LED attualmente installati sul territorio del Comune di Modena (apparecchi relativi a MO PENSA LED e/o relativi a MODENA FULL LED), si chiede di specificare se siano dotati di alimentatore marca Tridonic.
Risposta :
La documentazione nella disponibilità del Comune di Modena è resa disponibile come allegato alla procedura.
Si valuta che le informazioni contenute nella documentazione resa disponibile siano di qualità sufficiente per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.
Non è prevista la consegna di un ulteriore materiale.
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Chiarimento PI313261-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:18Domanda : Con riferimento al Criterio C.7 (Illuminazione Piste ciclabili con sistema dinamico adattativo), si rileva un'incongruenza tra l'Allegato 7 e il Disciplinare di gara: Allegato 7: prevede tre campi selezionabili [10], [11] e [12] per altrettanti interventi Disciplinare (pag. 42): indica che il criterio è tabellare con punteggi assegnati automaticamente, ma riporta solo due campi: • Campo [10]: punteggio parziale 1, punteggio complessivo 2 • Campo [11]: punteggio parziale 1, punteggio complessivo 4 Si chiede di rettificare la tabella di pag.42 includendo anche il campo [12].
Risposta :
In riferimento al presente quesito si veda la Rettifica pubblicata il 10/07/2025.
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Chiarimento PI313248-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:17Domanda : Si rileva una probabile incongruenza tra il disciplinare di gara e l'Allegato 7 riguardo al Criterio C.3 (Regolatori di Flusso): • Disciplinare (pag. 32): indica che la somma dei campi [5] e [6] non può superare 279 • Allegato 7: indica che entrambi i campi possono essere valorizzati singolarmente fino a 279 Si chiede di confermare che l'interpretazione corretta sia quella indicata nel Disciplinare: il valore massimo offribile di 279 deve intendersi come somma dei campi C.3. [5] + C.3. [6] = 279
Risposta :
In riferimento al presente quesito si veda la Rettifica pubblicata il 10/07/2025.
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Chiarimento PI313238-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:16Domanda : Con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico (Criterio B.1), nel Disciplinare a pag.29 è indicato che il risparmio energetico offerto è relativo anche alla Baseline semaforica (Servizio B), oltre a quella di Illuminazione pubblica (Servizio A): “Il concorrente, in offerta tecnica, offrirà il valore di riduzione percentuale del/dei valore/i della Baseline del Servizio di Illuminazione Pubblica e Semaforico, denominato %RE, indicando nell’apposita casella, campo [1], del modello di offerta tecnica allegato 7”. Invece nel Capitolato tecnico non è previsto l’utilizzo del suddetto risparmio energetico offerto (%RE) nelle formule relative al servizio B semaforico (rif. Paragrafo 8.2), ma è previsto l’utilizzo solo nelle formule relative al servizio A di illuminazione pubblica (rif. Paragrafi 6.3.1 e 8.1). Si chiede di confermare che il suddetto riferimento nel Disciplinare al servizio semaforico B sia un refuso e che il risparmio energetico dichiarato %RE, relativamente al criterio B.1, abbia effetto solo con riferimento al servizio di Illuminazione Pubblica A.
Risposta :
Si conferma che il risparmio energetico dichiarato %RE, relativamente al criterio B è valutato esclusivamente con riferimento al servizio di Illuminazione Pubblica A.
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Chiarimento PI313004-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:15Domanda : Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale inerenti il servizio di progettazione di cui al paragrafo 7C.3 del Disciplinare di Gara, che si riporta per completezza “aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati”, si chiede di confermare che per “contratti analoghi a quelli in affidamento” si intendano contratti aventi anche il servizio di progettazione degli impianti di pubblica illuminazione e che il possesso di tale requisito possa essere comprovato mediante certificati di regolare esecuzione dei servizi di progettazione rilasciati da committenti pubblici e/o privati.
Risposta :
Per “contratti analoghi a quelli di affidamento” si intendono contratti aventi ad oggetto, in via esclusiva o meno, la progettazione di impianti di pubblica illuminazione e con le caratteristiche indicate nell’art. 7C.3.
Come specificato nell’ultimo capoverso dell’art. 7C.3, la comprova del requisito è fornita attraverso la copia dei certificati di regolare esecuzione, dai quali si evincano le classi e le categorie di lavori, ovvero tramite documentazione equipollente.
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Chiarimento PI304022-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:13Domanda : Spett.le Amministrazione, relativamente al requisito di partecipazione di cui al paragrafo 8.1 del Disciplinare di Gara “Clausola sociale per la stabilità occupazionale”, si chiede di confermare che, in caso di presentazione di una dichiarazione di equivalenza tra il CCNL individuato da codesta Amministrazione e quello applicato dal concorrente nei confronti dei propri dipendenti, laddove si richiede che tale dichiarazione debba essere “asseverata”, si intenda che la dichiarazione debba essere rilasciata e sottoscritta da un Consulente del Lavoro regolarmente iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Risposta :
Si conferma: la dichiarazione di equivalenza deve essere asseverata da un Consulente del Lavoro regolarmente iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
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Chiarimento PI303033-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:12Domanda : Rif. disciplinare, pag. 14. lettera d). In merito al requisito che deve essere posseduto dal progettista illuminotecnico, si chiede di precisare se per "aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare" si intende il numero di punti luce effettivamente da progettare e, in quest'ultimo caso, si chiede di indicare il numero di riferimento.
Risposta :
In riferimento al quesito si veda la Rettifica del Disciplinare pubblicata il 10/07/2025
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Chiarimento PI291064-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 10:09Domanda : In riferimento ai requisiti relativi alla progettazione, richiesti all’art.7C) del disciplinare, ed in particolare i requisiti di idoneità professionale elencati nella lettera d), che si riporta di seguito: "aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare" si intenda che il numero di punti luce “da progettare” siano quelli indicati “da sostituire” indicati nell’elaborato a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - ANAGRAFICA PUNTI LUCE - LINEA.pdf.p7m e quindi 2951 punti luce.
Risposta :
A seguito della presentazione della prima richiesta di chiarimento, il Comune ha proceduto a rettificare il testo del Disciplinare e a pubblicare la nuova versione sulla Piattaforma (nome file “DISCIPLINARE DI GARA_rettificato)”.
L’art. 7C.1, lett. d), n. II), del Disciplinare richiede ora di «aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà del numero di punti luce da progettare, senza considerare gli interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria aggiuntivi offerti in gara, e quindi pari o superiore al valore stimato di 2.000 punti luce».
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Chiarimento PI274452-25
Ultimo aggiornamento 11/07/2025 12:58Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento alla “Procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena, al fine di poter procedere ad una corretta formulazione dell’offerta tecnica-economica, siamo con la presente, a porre i seguenti quesiti: 1. All’art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara, paragrafo B.1) Valore dell’Obiettivo di Risparmio Energetico, viene richiesto di indicare il valore di riduzione % dei valori della Baseline complessiva del servizio di Illuminazione Pubblica e Semaforico. Si chiede di confermare che i valori di Baseline di consumo energetico 2024 siano rispettivamente pari a 5.669.443,91 kWh/anno per il Servizio di Illuminazione Pubblica e pari a 239.994,60 kWh/anno per il servizio Semaforico. 2. All’art. 18.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara, pag. 41 (criterio C.3) Regolatori di flusso), è descritto il metodo di valutazione di tipo quantitativo, che determina mediante formula matematica, l’assegnazione dei punti relativi al criterio di cui in oggetto. Si evidenzia che tale formula matematica, identifica un “Indice di potenza regolata” per ciascun offerente, utilizzando valori non richiesti di potenza regolata relativi alla “posa di regolatori a quadro” e “regolatori punto-punto”. Il metodo va in contrasto con quanto richiesto di inserire nei campi 5 e 6 dell’allegato 7 al Disciplinare (numero di “nuovi regolatori di flusso a livello di quadro” e numero di “quadri con regolatori di flusso a livello di singolo punto luce). Si chiede pertanto l’aggiornamento del Disciplinare. 3. Nell’Allegato 7 al Disciplinare di gara, criterio C.2 “Sostituzione apparecchi led”, viene richiesto di inserire il valore % di sostituzione di apparecchi led installati dopo il 2020. Si chiede conferma che il riferimento alla sostituzione di apparecchi led “installati dopo il 2020” debba essere sostituito con “installati prima del 2020”, in quanto gli apparecchi led installati dopo tale anno, presumibilmente non hanno ancora raggiunto il 95% della loro vita utile, come specificato all’art. 6.4.1 del Capitolato Tecnico. 4. Nell’Allegato 7 al Disciplinare di gara, viene richiesto di compilare o barrare i riquadri presenti per i Criteri da C.1 a C.9. Si chiede di confermare che: a. per i criteri C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C,7, C8 non è prevista la fornitura di alcuna documentazione progettuale; b. per il criterio C.6 “Illuminazione Artistica” (in caso di spunta dei campi 7, 8 e 9) sono previsti i progetti di PIAZZA GRANDE – DUOMO – MUNICIPIO per la Priorità 1, PIAZZA ROMA e PIAZZA MATTEOTTI per la Priorità 2, PIAZZA XX SETTEMBRE e GIARDINI DUCALI per la Priorità 3. Non sono previste limitazioni a n. di pagine, formati, altezze carattere, ecc; c. per il criterio C.9 “Ulteriori interventi su sistemi semaforici”, è previsto il progetto relativo a n. 5 adeguamenti semaforici annui al nuovo Decreto Countdown DM 265/2022 e n. 2 adeguamenti semaforici annui per abbattimento barriere percettive (pulsanti e dispositivi acustici per disabili visivi e pavimenti tattili); il tutto composto di un massimo di n. 9 cartelle (formato A4, carattere non inferiore a 10). 5. Nella Tabella 1, dell’Allegato 11 al Disciplinare di Gara, relativa al criterio A) “Organizzazione del Servizio”, sono indicate le modalità di valutazione del criterio stesso ed i relativi i pesi per ciascun argomento oggetto di descrizione. Si chiede di specificare o chiarire cosa si intenda per “Altri fattori pertinenti” in modo da poter procedere ad una corretta formulazione dell’offerta tecnica. 6. Nella Tabella 4, dell’Allegato 11 al Disciplinare di Gara, relativa al criterio B.4.) “Protocollo di misura e verifica del consumo e dei risparmi energetici”, sono indicate le modalità di valutazione del criterio stesso ed i relativi i pesi per ciascun argomento oggetto di descrizione. Si chiede di specificare o chiarire cosa si intenda per “Qualità elaborati di progetto presentati e loro completezza” dato che il Disciplinare prevede per tale criterio, la redazione di una Relazione Tecnica composta da un massimo di n. 3 cartelle (formato A4, carattere non inferiore a 10). 7. Nella Tabella 4, dell’Allegato 11 al Disciplinare di Gara, relativa al criterio B.4.) “Protocollo di misura e verifica del consumo e dei risparmi energetici”, sono indicate le modalità di valutazione del criterio stesso ed i relativi i pesi per ciascun argomento oggetto di descrizione. Si chiede di specificare o chiarire cosa si intenda per “Altri fattori pertinenti” in modo da poter procedere ad una corretta formulazione dell’offerta tecnica. 8. Nella Tabella 5, dell’Allegato 11 al Disciplinare di Gara, relativa al criterio C.6.) “Illuminazione Artistica”, sono indicate le modalità di valutazione del criterio stesso ed i relativi i pesi per ciascun argomento oggetto di descrizione. Si chiede di specificare o chiarire cosa si intenda per “Altri fattori pertinenti” in modo da poter procedere ad una corretta formulazione dell’offerta tecnica. 9. Nella Tabella 6, dell’Allegato 11 al Disciplinare di Gara, relativa al criterio C.9.) “Ulteriori interventi su sistemi semaforici”, sono indicate le modalità di valutazione del criterio stesso ed i relativi i pesi per ciascun argomento oggetto di descrizione. Si chiede di specificare o chiarire cosa si intenda per “Altri fattori pertinenti” in modo da poter procedere ad una corretta formulazione dell’offerta tecnica. 10. All’art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara, paragrafo B.2 Modalità di raggiungimento degli obiettivi, viene richiesta la … “definizione dei razionali che hanno permesso di definire la “tabella obiettivo risparmio energetico” di cui all’art. 20.10 del capitolato” … Si chiede conferma che il riferimento a “tabella obiettivo risparmio energetico” di cui all’art. 20.10 del Capitolato” sia in realtà un refuso, in quanto tale indicazione non trova alcun riscontro nei documenti gara. 11. All’art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara, paragrafo C.6) Illuminazione Artistica, vengono elencati gli interventi di illuminazione artistica suddivisi per “Interventi Obbligatori” (1. GHIRLANDINA, 2. POMPOSA) e gli ulteriori interventi che possono essere offerti dal concorrente nel caso di spunta dei campi 7, 8 e 9 (criterio c.6) dell’Allegato 7 al Disciplinare di gara; in dettaglio: PIAZZA GRANDE – DUOMO – MUNICIPIO, per la Priorità 1, PIAZZA ROMA e PIAZZA MATTEOTTI per la Priorità 2, PIAZZA XX SETTEMBRE GIARDINI DUCALI per la Priorità 3. Si fa presente che nell’elenco degli interventi obbligatori, citati anche all’art. 6.4.1 del Capitolato Tecnico (pag. 41), compare anche la riqualificazione dei PORTICI. Si chiede pertanto di chiarire se tra gli interventi obbligatori relativi alla illuminazione artistica denominati GHIRLANDINA e POMPOSA, debbano essere compresi anche quelli dei PORTICI. 12. All’art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara, paragrafo C.9) Ulteriori interventi su sistemi semaforici, è indicato che “il concorrente può spuntare il relativo riquadro nel modello offerta tecnica, allegato 7 al Disciplinare, dichiarando che intende realizzare ulteriori interventi su sistemi semaforici …”. Si segnala che nel modello Offerta Tecnica, Allegato 7, non è presente l’apposito riquadro da spuntare e pertanto si chiede di poter ricevere un nuovo modello Allegato 7, corretto ed aggiornato. 13. All’art. 18.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara, pag. 42 (criterio C.7) Illuminazione piste ciclabili con sistema dinamico adattivo), è presente la tabella con la quale vengono definiti i punteggi tabellari relativi a tale criterio. Si segnala che in tale tabella sono prese in considerazione solamente n. 2 piste ciclabili (Campo 10 e 11 del modello Allegato 7) in luogo delle 3 presenti nei vari documenti di gara; si chiede pertanto l’aggiornamento del Disciplinare. 14. All’art. 1 “Struttura organizzativa ed operativa per la gestione del contratto” dell’Allegato 9 al Disciplinare di Gara, viene indicato come UNITA’, il numero intero che dichiara la presenza di una risorsa, per un numero di ore annue mediamente lavorate pari a 1.616 di cui alle tabelle ministeriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – operai). Si chiede conferma che il numero corretto di ore annue mediamente lavorate da utilizzare per il calcolo delle UNITA’ (FTE), sia pari a 1.600, come riportato nelle Tabelle Ministeriali in corso di validità, in luogo delle 1.616 indicate. In considerazione dei numerosi quesiti sopra riportati, alcuni dei quali attengono a profili potenzialmente idonei a incidere sulle regole di gara e sulla valutazione delle offerte, e tenuto conto che il termine attualmente fissato per la presentazione delle offerte ricade in un periodo dell’anno caratterizzato da una fisiologica riduzione dell’operatività generale, si richiede formalmente una proroga del termine medesimo di almeno 45 (quarantacinque) giorni. Tale istanza è formulata nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alla procedura e di consentire la predisposizione di offerte tecnicamente approfondite e pienamente conformi alle esigenze dell’Amministrazione.
Risposta :
1. Non si Conferma. I valori di Baseline sono specificati nell’APPENDICE 6 al capitolato tecnico. “BASELINE”.
2. In riferimento al presente punto del quesito si veda la Rettifica pubblicata il 10/07/2025.
3. In riferimento al presente punto del quesito si veda la Rettifica pubblicata il 10/07/2025.
4. In relazione al quesito:
a. Si conferma. Per i criteri C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C,7, C8 non è prevista la fornitura di alcuna documentazione progettuale nella fase C mentre è prevista la presentazione di una relazione “PROGETTO TIPO” per il criterio B.3.
b. Si conferma. Per il criterio C.6 “Illuminazione Artistica” (in caso di spunta dei campi 7, 8 e 9) sono previsti i progetti di PIAZZA GRANDE – DUOMO – MUNICIPIO per la Priorità 1, PIAZZA ROMA e PIAZZA MATTEOTTI per la Priorità 2, PIAZZA XX SETTEMBRE e GIARDINI DUCALI per la Priorità 3. Non sono previste limitazioni a n. di pagine, formati, altezze carattere, ecc ma si ricorda che la presenza di progetti resi disponibili per gli interventi di “illuminazione Artistica” obbligatori dovrebbe indirizzare il proponente a presentazione di documentazione analoga come dimensioni.
c. Non si conferma. Per il criterio C.9 “Ulteriori interventi su sistemi semaforici”, è previsto la presentazione della Relazione “INTERVENTI PROPOSTI DAL FORNITORE” dove, nel paragrafo relativo, il Fornitore identificherà il tipo di intervento, la tecnologia proposta, gli elementi caratteristici, l’effetto energetico atteso e le informazioni che considera utili per la completa comprensione e valutazione da parte della Commissione con le caratteristiche (n. pagine, dimensioni, carattere ecc) indicati in Disciplinare. Si immagina che il proponente proponga una sorta di “Progetto Tipo” per gli adeguamenti semaforici e per l’abbattimento barriere percettive. Non sarebbe possibile presentare il progetto di n. 5 adeguamenti semaforici annui nello spazio indicato.
5. In relazione alla Tabella 1, dell’Allegato 11 al Disciplinare di Gara, relativa al criterio A) “Organizzazione del Servizio”, con “Altri fattori pertinenti” si intendono informazioni e fattori ulteriori rispetto agli altri criteri indicati in tabella che il Proponente valuta di sottoporre a valutazione della Commissione e perciò indica nella documentazione prevista per il criterio con le caratteristiche (n. pagine, dimensioni, carattere ecc) indicati in Disciplinare.
6. La Commissione valuterà la documentazione prevista con le caratteristiche (n. pagine, dimensioni, carattere ecc) indicati in Disciplinare.
7. Vedi precedente risposta 5. del presente quesito.
8. Vedi precedente risposta 5. del presente quesito.
9. Vedi precedente risposta 5. del presente quesito.
10. Si conferma che il riferimento a “tabella obiettivo risparmio energetico” di cui all’art. 20.10 del Capitolato” è un refuso.
11. Si conferma che vale l’elenco degli interventi obbligatori, citati anche all’art. 6.4.1 del Capitolato Tecnico (pag. 41), e conseguentemente è obbligatori anche l’intervento relativo alla riqualificazione dei PORTICI.
12. In riferimento al presente punto del quesito si veda la Rettifica pubblicata il 10/07/2025.
13. In riferimento al presente punto del quesito si veda la Rettifica pubblicata il 10/07/2025.
14. Si conferma. Il numero corretto di ore annue mediamente lavorate da utilizzare per il calcolo delle UNITA’ (FTE), è pari a 1.600, come riportato nelle Tabelle Ministeriali in corso di validità.
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Chiarimento PI272229-25
Ultimo aggiornamento 11/07/2025 12:53Domanda : Buongiorno, in riferimento ai requisiti relativi alla progettazione, richiesti all’art.7C) del disciplinare, ed in particolare i requisiti di idoneità professionale elencati nella lettera d), che si riporta di seguito: "aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare" si chiede di chiarire se si intenda che il numero di punti luce “da progettare” siano quelli indicati “da sostituire” indicati nell’elaborato a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - ANAGRAFICA PUNTI LUCE - LINEA.pdf.p7m e quindi 2951 punti luce.
Risposta :
In riferimento al presente punto del quesito si veda la Rettifica pubblicata il 10/07/2025.
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Chiarimento PI261179-25
Ultimo aggiornamento 11/07/2025 12:51Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all'art. 7C.3 del Disciplinare, si chiede di specificare le categorie, le ID delle opere nonchè i rispettivi importi e gradi di complessità delle attività inerenti la progettazione, su cui poter fornire la comprova del requisito mediante certificati di regolare esecuzione.
Risposta :
In riferimento al presente punto del quesito si veda la Rettifica pubblicata il 10/07/2025.
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Chiarimento PI275269-25
Ultimo aggiornamento 02/07/2025 14:12Domanda : Buongiorno, con riferimento all'art. 106 c. 8 del Codice e nello specifico alle riduzioni relative l'importo della garanzia provvisoria, si chiede di confermare che siano da applicare sia il 30% per possesso di UNI CEI ISO 9000 che l'ulteriore 20% cumulabile con la precedente in quanto in possesso di idonea certificazione elencata nell'allegato II.13.
Risposta :
Si conferma che la riduzione del 30%, relativa al possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, e la riduzione del 20%, relativa al possesso delle certificazioni indicate all’art. 11 del Disciplinare, sono cumulabili.Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione del 20% è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione del 30%.Si precisa che le certificazioni che danno diritto alla riduzione del 20% sono solo quelle elencate all’art. 11 del Disciplinare, che il Comune ha selezionato tra quelle presenti nell’Allegato II.13 al Codice. -
Chiarimento PI283808-25
Ultimo aggiornamento 02/07/2025 14:11Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena, si chiede di chiarire quanto segue. L’art. 8.1 del Disciplinare prevede l’applicazione, al personale impiegato nell’appalto, del CCNL del settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (codice univoco C011), oppure di un contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative. Considerato che, come da Allegato 5, il personale attualmente impiegato dal gestore uscente risulta inquadrato con contratti collettivi di altro settore (prevalentemente elettrico e, in parte, gas/acqua), si chiede conferma che, ai fini del rispetto della clausola sociale e delle condizioni di esecuzione dell’appalto, sia possibile procedere all’assunzione di tale personale applicando il CCNL metalmeccanico indicato nel Disciplinare, garantendo le relative tutele economiche e normative.
Risposta : A tutto il personale impiegato nell’appalto, compreso il personale assorbito dal gestore uscente, si applica il CCNL indicato nel Disciplinare o quello equivalente indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta
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Chiarimento PI281569-25
Ultimo aggiornamento 02/07/2025 14:09Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento alla “Procedura aperta per l’affidamento della gestione complessiva del servizio di illuminazione pubblica e del servizio di gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena, al fine di poter procedere ad una corretta formulazione dell’offerta tecnica-economica, siamo con la presente, a porre i seguenti quesiti: 1. Nella cartella Anagrafica punti luce-linea, del file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx, è indicata nella colonna Q la proprietà dell’apparecchio. La colonna mostra che le attuali proprietà degli apparecchi di illuminazione riguardano tre soggetti (“Comune”, “Hera Luce” e “50 e 50”). Si chiede di chiarire se tali informazioni debbano essere ignorate o se debbano essere prese in considerazione, al fine di un eventuale riscatto a favore del Comune con conseguente valutazione economica. 2. Nella cartella Anagrafica quadro elettrico, del file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx, sono indicate nelle colonne B e C le coordinate GPS dei quadri elettrici; da una verifica di controllo eseguita su buona parte degli stessi, risulta che le coordinate indicate non coincidono con il relativo quadro riportato nella colonna A. Si chiede pertanto di poter ricevere il file di censimento corretto ed aggiornato. 3. All’art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Disciplinare di Gara, paragrafo C.6) Illuminazione Artistica, e all’art. 6.4.1 del Capitolato Tecnico (pag. 41) vengono elencati tra gli “Interventi Obbligatori” di illuminazione artistica i progetti “GHIRLANDINA”, “POMPOSA” e “PORTICI”. Relativamente a tali interventi, si chiede di fornire ulteriori elementi progettuali di dettaglio (planimetrie, calcoli, progetto elettrico, ecc) al fine di poter procedere ad una corretta valutazione tecnico-economica degli stessi.
Risposta :
1. Venuto meno il contratto di concessione che giustificava il conferimento degli impianti a Hera Luce s.r.l., gli impianti sono rientrati nella proprietà del Comune e sono nella disponibilità materiale di Hera Luce s.r.l. ai soli fini della gestione del servizio e fino alla conclusione della presente procedura. il file excel “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25”, è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che il Comune di Modena rende disponibile.2. Il file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx” è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che ne è pienamente responsabile ed il Comune di Modena lo rende disponibile. Si valuta che le informazioni contenute siano di qualità sufficiente per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.Non è prevista la consegna di un ulteriore file di censimento.3. Il Comune di Modena ha reso disponibile la documentazione in suo possesso relativa ai progetti di cui paragrafo C.6) Illuminazione Artistica, (“GHIRLANDINA”, “POMPOSA” e “PORTICI”).Non è prevista la fornitura di ulteriori documenti integrativi. -
Chiarimento PI280215-25
Ultimo aggiornamento 02/07/2025 14:02Domanda : Spett. Amministrazione, dall’esame dei documenti di Progetto posti a base di gara, abbiamo rilevato che in 1 file, e precisamente il file excel “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25”, una parte consistente dei punti luce ubicati sul territorio comunale risulterebbe di proprietà di una Società terza, nello specifico Hera Luce. Poiché nella documentazione a base di Gara (Bando, Disciplinare, Schema di Contratto) tale aspetto non è evidenziato in alcun modo, si chiede di confermare che la proprietà da parte di un Operatore Economico sia un refuso, e che pertanto tutti gli impianti siano di proprietà del Comune, o che, in alternativa, siano stati adottati gli appositi Provvedimenti atti a definire la piena proprietà degli impianti da parte del Comune entro il termine di presentazione delle offerte. Considerando che la disponibilità della proprietà della totalità degli impianti di illuminazione pubblica è la premessa indispensabile perché il Comune possa mettere in gara la gestione del servizio, vi rappresentiamo l’urgenza di ottenere un riscontro alla richiesta qui rappresentata.
Risposta :
1. Venuto meno il contratto di concessione che giustificava il conferimento degli impianti a Hera Luce s.r.l., gli impianti sono rientrati nella proprietà del Comune e sono nella disponibilità materiale di Hera Luce s.r.l. ai soli fini della gestione del servizio e fino alla conclusione della presente procedura. il file excel “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25”, è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che il Comune di Modena rende disponibile.2. Il file “a. CENSIMENTO DI LIVELLO 2 Modena - invio del 26-03-25.xlsx” è documento prodotto dall’Attuale Gestore del Servizio che ne è pienamente responsabile ed il Comune di Modena lo rende disponibile. Si valuta che le informazioni contenute siano di qualità sufficiente per permettere all’offerente una corretta valutazione tecnico-economica e produrre Offerta Tecnica ed economica.Non è prevista la consegna di un ulteriore file di censimento.3. Il Comune di Modena ha reso disponibile la documentazione in suo possesso relativa ai progetti di cui paragrafo C.6) Illuminazione Artistica, (“GHIRLANDINA”, “POMPOSA” e “PORTICI”).Non è prevista la fornitura di ulteriori documenti integrativi. -
Chiarimento PI265740-25
Ultimo aggiornamento 02/07/2025 13:59Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Modena, si chiede di chiarire quanto segue. Il criterio 1B dell’offerta economica prevede l’attribuzione di un punteggio proporzionale alla quota percentuale del risparmio energetico annuo riconosciuto all’Amministrazione, fino a un massimo del 50%. Si rileva che, secondo le Linee guida Eurostat (“A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, EPEC-Eurostat, 2018), applicabili a tutti i contratti EPC, una quota superiore a un terzo del risparmio energetico riconosciuta alla pubblica amministrazione costituisce un indicatore di controllo pubblico, con il rischio di classificazione on balance sheet del contratto. Si chiede pertanto conferma che la previsione di una quota massima pari al 50% sia stata valutata in coerenza con le suddette indicazioni Eurostat, con particolare riferimento agli effetti sul trattamento statistico dell’intervento.
Risposta : In relazione al quesito proposto, si ricorda che il criterio 1B riguarda il “Coefficiente di condivisione del maggiore risparmio energetico “α” rispetto all’Obiettivo di risparmio di cui al criterio B.1”. Ciò implica che la quota di risparmio energetico riconosciuta all’Amministrazione fino all’obbiettivo di risparmio indicato in Offerta (criterio B.1) è nullo. Il Risparmio condiviso è atteso come abbondantemente inferiore ad un terzo, limite indicato nel quesito stesso.