SUA p/c di ASP TERRE D'ARGINE: Accordo quadro somministrazione di lavoro a tempo determinato
Descrizione STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DI ASP TERRE D'ARGINE: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ ART. 59, COMMA 3, D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
Ente appaltante PROVINCIA DI MODENA
Stato procedura In Esame
Importo appalto 4.599.438,46 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 06/06/2025
Termine richiesta chiarimenti 01/07/2025 13:00
Termine presentazione delle offerte 10/07/2025 17:00
Apertura busta amministrativa 11/07/2025 09:00
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
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DISCIPLINARE DI GARA (4.47 MB)
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA (454.80 kB)
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (407.22 kB)
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All. 1 - Valori stipendiali (1.23 MB)
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All. 2 - Fabbisogno personale somministrato (446.02 kB)
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All. 3 - Schema accordo quadro (257.65 kB)
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All. 4 - Personale in servizio al 01/05/2025 (117.63 kB)
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MODELLO DI PARTECIPAZIONE - MODELLO MA (503.20 kB)
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MODELLO OFFERTA ECONOMICA - MOE (165.63 kB)
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MODELLO OFFERTA TECNICA - MOT (224.12 kB)
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Bellentani Barbara
e-mail: bellentani.b@provincia.modena.ittelefono: 059209302 -
Benatti Raffaella
e-mail: benatti.r@provincia.modena.ittelefono: 059209145 -
Modugno Anna Fedora
e-mail: modugno.a@provincia.modena.ittelefono: 059209800 -
Miceli Veronica Anna Chiara
e-mail: miceli.v@provincia.modena.ittelefono: 059209380 -
Manni Elisabetta
e-mail: manni.e@provincia.modena.ittelefono: 059209156 -
Ranucci Chiara
e-mail: ranucci.c@provincia.modena.ittelefono: 059209141 -
Malagoli Simona
e-mail: malagoli.s@provincia.modena.ittelefono: 059209375
- A.Q. Somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG: B72D851A3F
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Chiarimento PI299496-25
Ultimo aggiornamento 03/07/2025 12:54Domanda : 1) si richiede l'ammontare delle spese contrattuali. 2) si chiede conferma, ed eventuale motivazione giuridica/amministrativa, in forza della quale la Vs. spett.le P.A. possa prevedere la mancata applicazione dell'imperativo normativo, stabilito dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2015, riguardante l'obbligo del somministratore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Come ribadito dagli ulteriori operatori economici, tale imperativo di legge non è certamente superabile dalle disposizioni di capitolato e pertanto si chiede di conoscere quale motivazione abbia concesso alla vs. spettabile Amministrazione di eludere tale imperativo di legge, così come effettuato nei chiarimenti forniti.
Risposta : 1) Ai sensi dell’art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 – Allegato I4 – i costi presunti per le spese contrattuali ammontano ad € 250,00.ù
2) I costi sostenuti dall’attuale Agenzia di Lavoro Somministrato per le assenze del personale in missione sono stati ampiamente monitorati e calcolati in sede di definizione dell’ aggio di Agenzia da proporre quale base di gara. La scelta adottata in sede di gara, al fine di una programmazione certa dei costi di bilancio di ASP, è di definire questi costi in relazione alle assenze medie degli ultimi anni e di inglobare già nell’ aggio di gara tali costi. Ad oggi l’aggio di Agenzia corrisponde ad € 0,52 all’ora lavorata mentre la base di gara proposta ammonta ad € 1,20. -
Chiarimento PI298152-25
Ultimo aggiornamento 03/07/2025 12:54Domanda : Si chiede conferma che i ratei maturati sulle ferie godute, in quanto voce di costo ulteriore per la APL aggiudicataria, possano essere fatturati.
Risposta :
Si conferma che in caso di aggiudicazione si andranno ad integrare, così come segue, le schede dell’ Allegato 1 al Capitolato Speciale tenendo conto dei ratei ferie che il lavoratore matura anche quando è assente dal lavoro.A titolo di esempio la Scheda relativa al lavoratore Operatore esperto Sociosanitario – B1 sarà modificata come segue :• Si calcola il valore delle ferie annue stimato pari ad 2.202,93 euro : 12 mesi = 183,58 euro mensili : 156 (ore lavorate mensili), si ottiene il valore di 1,18 € su ciascuna ora lavorata.A questo si aggiunge :• Il calcolo del valore delle ferie mensili pari a 183,58 € :26 ( gg. teorici di lavoro mensili) x 34 gg di ferie si ottiene un valore di 240 €Per cui il valore del rateo diventa così composto:• 2.202,93+240= 2.442,93 euro :12 mesi= 203,57 :156= 1,31 euroAnziché 1,18 euro.Vedasi Tabella 2 AllegataIn caso di aggiudicazione, lo stesso adeguamento sarà calcolato con riferimento alle altre tabelle allegate al capitolato Speciale. -
Chiarimento PI298075-25
Ultimo aggiornamento 03/07/2025 12:53Domanda : Si riportano i seguenti chiarimenti: • capitolato art. 4. In ordine all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore si chiede di confermare che detta responsabilità attiene al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). • Per quanto concerne il rispetto da parte dei somministrati del codice di condotta (richiamato anche all'art. 9 del capitolato), posto il potere direttivo e di controllo dell'utilizzatore sugli stessi (ex art. 30 D Lgs 81.2015), si invita codesta Amministrazione a verificare l'esatta osservanza del codice in parola. Per quanto attiene le visite pre-assuntive a carico dell'agenzia (richiamato anche all'art. 13 lettera d) del capitolato), occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 8 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si invita codesta Amministrazione a confermare che detti oneri sono in capo all’utilizzatore e che può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità. • capitolato art.8. In ordine all'auto dichiarazione circa l'assenza di carichi pendenti, si evidenzia che il trattamento dei dati giudiziari non può essere effettuato dall'Agenzia in qualità di titolare autonomo del trattamento "se non sotto il controllo di un'autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli individui" come previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si invita pertanto di rettificare tale previsione. In subordine, qualora codesta Amministrazione dovesse necessariamente delegare l'attività di raccolta dei dati giudiziari ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara per propri obblighi normativi, si chiede conferma della disponibilità da parte della stessa a nominare l'Agenzia Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR limitatamente al trattamento di predetti dati giudiziari. Si invita, inoltre, a specificare le modalità di nomina e di definire chiaramente le responsabilità, le misure di sicurezza da adottare, e gli obblighi connessi al trattamento di tali dati. • Per quanto concerne la sostituzione del personale ritenuto non idoneo, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione • capitolato art. 10. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: 1. Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; 2. Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; 3. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; 4. Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento. • capitolato art. 17. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia • capitolato art. 24. Accordo quadro art. 16. Si chiede di rettificare confermando che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento • accordo quadro art.11. Si invita l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti e alle franchigie contenute. • accordo quadro art. 21. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. • accordo quadro art. 22. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano. • Si chiede di indicare, oltre ai lavoratori interessati alla clausola sociale, a quale o quali fornitore/i uscente/i fanno riferimento.
Risposta :
Si conferma che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 pur ponendo la relativa responsabilità civile in capo all’utilizzatore per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C. nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto ASP può chiedere che il lavoratore somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile in modo da poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno subito.
In merito all'assicurazione RCO poiché il lavoratore somministrato, sebbene sia inserito funzionalmente all’interno della struttura di ASP, trova nell’agenzia di somministrazione il suo formale datore di lavoro e potrebbe in quanto tale essere richiamata a rispondere in solido, si ritiene opportuno che l’agenzia sia munita di relativa copertura RCO.Si conferma che i costi che ASP terre d’ Argine sosterrà saranno riferiti alla visita preassuntiva effettuata dal proprio Medico Competente incaricato.
Si conferma che come previsto all’ art. 8 del capitolato speciale l’Agenzia ha l’obbligo di trasmettere al Committente, prima dell’inizio del servizio autodichiarazione resa dal lavoratore ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in merito all'assenza di condanne penali, civili o amministrative passate in giudicato o pendenti. In caso di aggiudicazione si provvederà, in accordo con il DPO di ASP, a valutare specifica nomina per il trattamento dei predetti dati.
Si conferma che durante la missione, in caso di accertamento sanitario che attesta l’ inidoneità alla mansione , il lavoratore sarà adibito a mansione compatibile al proprio status fino a fine missione.
Si conferma che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento all’ uso delle attrezzature sarà a cura di ASP terre d’ Argine con costi a carico della stessa quale Azienda utilizzatrice .
L’ ART. 17 del capitolato cita :” L’ASP potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale”. In caso di aggiudicazione, tra le parti, potrà essere definito che la comminazione delle penali avviene mediante apposita nota di debito.
Si conferma che entrambe la parti ricopriranno il ruolo di Titolari autonomi del Trattamento dei dati per gli effetti del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n.2016/679.
Si conferma che se il massimale della polizza attualmente in uso dall’ ApL soddisfa i requisiti di cui all’ art. 11 del Capitolato speciale può essere accettata.
Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata PER GIUSTA CAUSA si applicheranno gli articoli n. 122 e n. 123 del D.Lgs 36/2023.
Non si prevede, ad oggi, la revoca dell’ Appalto del Servizio di Somministrazione Lavoro per esigenze di pubblico interesse in quanto la programmazione di ASP Terre d’ Argine ( di norma Triennale) prevede di avvalersi con modalità continuativa del Servizio di Somministrazione Lavoro.
Si conferma che il Tribunale Amministrativo è il Tribunale di Bologna.
I lavoratori in somministrazione attualmente in missione sono indicati alla Tabella A e sono tutti inviati da OASI LAVORO S.P.A.
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Chiarimento PI296345-25
Ultimo aggiornamento 03/07/2025 12:52Domanda : - si segnala che le tabelle voci stipendiali non includono importi IVC Aprile/Luglio 2025 - si chiede conferma che il personale socio sanitario opererà su 6 gg sett.li e quello amministrativo su 5 - si segnala che i costi del personale amministrativo ci risultano sottostimati in particolare rispetto ai costi delle ferie, determinando quindi un costo orario totale sottostimato
Risposta :
- Come previsto all’ art 4 del capitolato si conferma che i costi delle tabelle di cui all’ Allegato 1 saranno ricalcolati sulla base delle effettive retribuzioni di legge in vigore al momento della eventuale stipula del contratto.
- Si conferma che il personale sanitario lavorerà su 6 giorni mentre il personale amministrativo lavorerà su 5 giorni.
- Il Rateo ferie del personale amministrativo è stato riparametrizzato sui 5 giorni lavorativi a settimana così come da nuove tabelle allegate : Tabella 3 e Tabella 4.
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Chiarimento PI295419-25
Ultimo aggiornamento 03/07/2025 12:51Domanda : 1. Si chiede di poter conoscere qual è agenzia che attualmente somministra le risorse; 2. Si chiede di poter conoscere il margine orario che viene applicato a ciascuna ora effettivamente prestata; 3. In riferimento alla risposta fornita al chiarimento n. 3 ( Chiarimento PI273703-25 – Risposta PI291769-25) si fa presente quanto di seguito riportato: - “il coso orario base, di cui ai prospetti dell’allegato 1), include i ratei su ferie ed ex festività che ogni singolo lavoratore somministrato matura in un anno ( nello specifico 28,80 ore di ex festività e 187,20 ore di ferie, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana). Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno del costo orario base indicato nei prospetti dell’allegato 1). Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto, le possibili alternative sono due: - Confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione al costo (senza applicazione del margine); - Confermare di poter applicare il margine di agenzia offerto sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie ed ex festività il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. La suddetta richiesta, risulta avvalorata, anche dalla circostanza che il margine di agenzia posto a base d’asta, non sarebbe sufficiente a garantire la copertura “dei ratei su ferie goduti + assenteismo medio del 2,00%” ed a garantire una remunerazione seppur minima derivante dalla gestione dell’appalto.
Risposta : 1. OASI LAVORO S.P.A.
2. 0,52 EURO.3. Si conferma che in caso di aggiudicazione si andranno ad integrare, così come segue, le schede dell’ Allegato 1 al Capitolato Speciale tenendo conto dei ratei ferie che il lavoratore matura anche quando è assente dal lavoro.A titolo di esempio la Scheda relativa al lavoratore Operatore esperto Sociosanitario – B1 sarà modificata come segue:
· Si calcola il valore delle ferie annue stimato pari ad 2.202,93 euro: 12 mesi = 183,58 euro mensili : 156 (ore lavorate mensili), si ottiene il valore di 1,18 € su ciascuna ora lavorata.
A questo si aggiunge :
· Il calcolo del valore delle ferie mensili pari a 183,58 € :26 (gg. teorici di lavoro mensili) x 34 gg di ferie si ottiene un valore di 240 €
Per cui il valore del rateo diventa così composto:
· 2.202,93+240= 2.442,93 euro :12 mesi= 203,57 :156= 1,31 euro
Anziché 1,18 euro.
Vedasi Tabella 2 Allegata
In caso di aggiudicazione, lo stesso adeguamento sarà calcolato con riferimento alle altre tabelle allegate al capitolato Speciale.
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Chiarimento PI294502-25
Ultimo aggiornamento 03/07/2025 12:50Domanda : In merito alla procedura di gara vengono posti i seguenti quesiti: - Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A. - In merito all’acquisizione dei crediti ECM da parte del personale specialistico, si chiede conferma che in capo all’ApL risieda solamente l’obbligo di verificare che il personale proposto abbia i crediti ECM e resti in capo al professionista l’onere economico della loro acquisizione. - In relazione alla predisposizione dell’offerta economica, si chiede conferma che a portale nel campo “prezzo offerto per um iva esclusa” vada inserito l’importo orario dell’aggio offerto. Si chiede inoltre conferma che nel campo “oneri aziendali per la sicurezza” possa essere inserito 0, in quanto prestazione di opera intellettuale - In caso di rinnovo del CCNL Funzioni Locali, si chiede che sia possibile fatturare la rivalutazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive, che saranno pagate ai dipendenti ad una tariffa maggiorata - Si chiede di meglio specificare come sia stato calcolato il rateo ferie per i lavoratori amministrativi (sia C1 che D1) dato che esso risulta inferiore a quello dei lavoratori socio sanitari. L’importo indicato non sembra corretto, in quanto i lavoratori amministrativi lavorano su 5 giorni e maturano più ore di ferie.
Risposta : - Ai sensi dell’art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 – Allegato I4 – i costi presunti per le spese contrattuali ammontano ad € 250,00.
- Si conferma a carico dell’utilizzatore la retribuzione per le ore di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), pari a 50 crediti ECM annui svolta dal personale specialistico fermo restando che il costo dei corsi è a carico dell’ Agenzia per il lavoro.- Si conferma.- Si conferma che in caso di rinnovo del CCNL Funzioni Locali è possibile fatturare la rivalutazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive, che saranno pagate ai dipendenti ad una tariffa maggiorata.- Si conferma che il personale amministrativo lavorerà su 5 giorni e quindi il Rateo ferie è stato riparametrizzato sui 5 giorni lavorativi a settimana così come da nuove tabelle allegate Tabella 3 e Tabella 4. -
Chiarimento PI293273-25
Ultimo aggiornamento 03/07/2025 12:49Domanda : Relativamente all’art. 12.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, co. 8 del Codice, sia possibile ridurre ulteriormente del 10% l’importo della garanzia provvisoria, in caso la stessa sia verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.
Risposta : Si conferma l'ulteriore riduzione del 10% dell’importo della garanzia provvisoria come previsto dall’art. 106, co. 8 del Codice.
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Chiarimento PI293110-25
Ultimo aggiornamento 03/07/2025 12:48Domanda : In ordine all'assenteismo sempre l'art. 4 del Capitolato prevede che "qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base” comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono a carico dell’Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che si intende, per tanto, remunerativo del servizio svolto. rimanga a carico dell'Agenzia. Si segnala quanto previsto dalla normativa di riferimento, ovvero il rimborso di ogni onere retributivo e contributivo (comprese le assenze) sostenuto dal somministratore/APL: - art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 15 Giugno 2015 n.81: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. https://www.brocardi.it/disciplina-organica-contratti-lavoro/capo-iv/art33.html - art. articolo 23 comma V del CCNL Assolavoro per i lavoratori somministrati: "L’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare alla ApL gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori in somministrazione nonché l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare alla ApL stessa i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili.”. https://ebitemp.it/wp-content/uploads/2020/06/CCNL-ASSOLAVORO.pdf (e successive modifiche). Vista la normativa di riferimento sopra riportata, si chiede conferma di poter fatturare a parte la quota a carico della APL relativa alle assenze, così come riportato anche nell'art.4, capoverso 4°, del capitolato speciale ai sensi del quale: "Sono esclusi dal suddetto costo orario base e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza margine d’agenzia: ogni altro onere posto in capo all'utilizzatore da norme di legge o di contratto."
Risposta : I costi sostenuti dall’ attuale Agenzia di Lavoro Somministrato per le assenze del personale in missione sono stati ampiamente monitorati e calcolati in sede di definizione dell’ aggio di Agenzia da proporre quale base di gara. La scelta adottata in sede di gara, al fine di una programmazione certa dei costi di bilancio di ASP, è di definire questi costi in relazione alle assenze medie degli ultimi anni e di inglobare già nell’ aggio di gara tali costi. Ad oggi l’aggio di Agenzia corrisponde ad € 0,52 all’ora lavorata mentre la base di gara proposta ammonta ad € 1,20.
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Chiarimento PI291042-25
Ultimo aggiornamento 03/07/2025 12:48Domanda : Si riportano i seguenti chiarimenti: • capitolato art. 4. In ordine all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore si chiede di confermare che detta responsabilità attiene al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). • Per quanto concerne il rispetto da parte dei somministrati del codice di condotta (richiamato anche all'art. 9 del capitolato), posto il potere direttivo e di controllo dell'utilizzatore sugli stessi (ex art. 30 D Lgs 81.2015), si invita codesta Amministrazione a verificare l'esatta osservanza del codice in parola. Per quanto attiene le visite pre-assuntive a carico dell'agenzia (richiamato anche all'art. 13 lettera d) del capitolato), occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 8 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si invita codesta Amministrazione a confermare che detti oneri sono in capo all’utilizzatore e che può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità. • capitolato art.8. In ordine all'auto dichiarazione circa l'assenza di carichi pendenti, si evidenzia che il trattamento dei dati giudiziari non può essere effettuato dall'Agenzia in qualità di titolare autonomo del trattamento "se non sotto il controllo di un'autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli individui" come previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si invita pertanto di rettificare tale previsione. In subordine, qualora codesta Amministrazione dovesse necessariamente delegare l'attività di raccolta dei dati giudiziari ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara per propri obblighi normativi, si chiede conferma della disponibilità da parte della stessa a nominare l'Agenzia Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR limitatamente al trattamento di predetti dati giudiziari. Si invita, inoltre, a specificare le modalità di nomina e di definire chiaramente le responsabilità, le misure di sicurezza da adottare, e gli obblighi connessi al trattamento di tali dati. • Per quanto concerne la sostituzione del personale ritenuto non idoneo, si invita a confermare che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa. Invero, in caso di accertamento sanitario che attesti l'inidoneità alla mansione, il lavoratore dovrà essere adibito a mansione compatibile al proprio status di salute o, in difetto, garantire comunque la sua retribuzione fino a fine missione • capitolato art. 10. Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché: - Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa; - Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento; - Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi; - Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento • capitolato art. 17. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. • capitolato art. 24. Accordo quadro art. 16. Si chiede di rettificare confermando che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento • accordo quadro art.11. Si invita l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti e alle franchigie contenute • accordo quadro art. 21. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. • accordo quadro art. 22. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano
Risposta :
Si conferma che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 pur ponendo la relativa responsabilità civile in capo all’utilizzatore per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C. nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto ASP può chiedere che il lavoratore somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile in modo da poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno subito.
In merito all'assicurazione RCO poiché il lavoratore somministrato, sebbene sia inserito funzionalmente all’interno della struttura di ASP, trova nell’agenzia di somministrazione il suo formale datore di lavoro e potrebbe in quanto tale essere richiamata a rispondere in solido, si ritiene opportuno che l’agenzia sia munita di relativa copertura RCO.Si conferma che sono in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, compreso l’addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 mentre restano a carico dell’ Agenzie gli oneri della Formazione generale .
Si conferma che i costi che ASP terre d’Argine sosterrà saranno riferiti alla visita preassuntiva effettuata dal proprio Medico Competente incaricato.
Si conferma che come previsto all’ art. 8 del capitolato speciale l’Agenzia ha l’obbligo di trasmettere al Committente, prima dell’inizio del servizio autodichiarazione resa dal lavoratore ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in merito all'assenza di condanne penali, civili o amministrative passate in giudicato o pendenti. In caso di aggiudicazione si provvederà, in accordo con il DPO di ASP, a valutare specifica nomina per il trattamento dei predetti dati.
Si conferma che durante la missione, in caso di accertamento sanitario che attesta l’inidoneità alla mansione, il lavoratore sarà adibito a mansione compatibile al proprio status fino a fine missione.
Si conferma che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento all’ uso delle attrezzature sarà a cura di ASP terre d’ Argine con costi a carico della stessa quale Azienda utilizzatrice.
L’ ART. 17 del capitolato cita :” L’ASP potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale”. In caso di aggiudicazione, tra le parti, potrà essere definito che la comminazione delle penali avviene mediante apposita nota di debito.
Si conferma che entrambe la parti ricopriranno il ruolo di Titolari autonomi del Trattamento dei dati per gli effetti del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n.2016/679.
Si conferma che se il massimale della polizza attualmente in uso dall’ ApL soddisfa i requisiti di cui all’ art. 11 del Capitolato speciale può essere accettata.
Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata PER GIUSTA CAUSA si applicheranno gli articoli n. 122 e n. 123 del D.Lgs 36/2023.
Non si prevede, ad oggi, la revoca dell’ Appalto del Servizio di Somministrazione Lavoro per esigenze di pubblico interesse in quanto la programmazione di ASP Terre d’ Argine (di norma Triennale) prevede di avvalersi con modalità continuativa del Servizio di Somministrazione Lavoro.
Si conferma che il Tribunale Amministrativo è il Tribunale di Bologna.
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Chiarimento PI281363-25
Ultimo aggiornamento 25/06/2025 14:42Domanda : si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alla nomina a Responsabile del Trattamento si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D. Lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pagg. 10-11. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti la Nomina a responsabile dell’aggiudicatario. 2) In relazione alle previsioni in tema di assicurazioni si chiede di confermare che troveranno applicazione le coperture assicurative già in essere anche in considerazione del fatto che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente degli oneri risarcitori (ex art. 35, comma 7 D. Lgs. 81/2015) e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima. 3) In relazione alla clausola sociale siamo gentilmente a richiedere: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati, B) la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati (relativa a permessi e malattie, possibilmente suddivisi per causale) C) il numero e la tipologia dei contratti attivi, se a tempo determinato o indeterminato, D) la durata media delle missioni, E) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione F) la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di lavoro somministrato a termine (inclusi proroghe e rinnovi) intercorsi con ciascun lavoratore (ex. artt. 19 ss. d.lgs. n. 81/2015), G) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni.
Risposta : 1) Si conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti la nomina a responsabile dell’aggiudicatario.
2) Si conferma che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 pur ponendo la relativa responsabilità civile in capo all’utilizzatore per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, non esclude tuttavia la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell’art. 2043 del C.C. nei confronti del quale ASP può esercitare l’azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. Pertanto ASP può chiedere che il lavoratore somministrato sia assicurato con polizza della responsabilità civile in modo da poter avere certezza nel recupero dell’eventuale danno subito.In merito all'assicurazione RCO poiché il lavoratore somministrato, sebbene sia inserito funzionalmente all’interno della struttura di ASP, trova nell’agenzia di somministrazione il suo formale datore di lavoro e potrebbe in quanto tale essere richiamata a rispondere in solido, si ritiene opportuno che l’agenzia sia munita di relativa copertura RCO.3) Vedasi tabella allegata -
Chiarimento PI281359-25
Ultimo aggiornamento 25/06/2025 14:41Domanda : si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) In relazione alla previsione del capitolato secondo cui “l’agenzia si obbliga ad assicurare, a proprie cura e spese, opportuno aggiornamento professionale specialistico, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sul sistema di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta, anche mediante utilizzo delle opportunità fornite dai fondi strutturali appositamente predisposti”, fermo restando che il costo dei corsi è a carico dell’Agenzia per il Lavoro, si chiede gentilmente conferma che retribuzione per le ore di formazione sarà a carico di codesto spettabile ente. 2) Con riferimento alle previsioni relative alla costituzione del collegio consultivo tecnico, si segnala che il D.Lgs. n. 31 dicembre 2024, n. 209 recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici - c.d. Correttivo del codice appalti, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ha modificato l'art. 215 del codice eliminando l’obbligo di costituire il Collegio Consultivo Tecnico nei contratti di servizi e forniture con importo pari o superiore a 1 milione di euro. Nello specifico la nuova formulazione del suddetto articolo prevede: "Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria Si chiede quindi di rettificare gli atti di gara, in ossequio alla previsione normativa.
Risposta : 1) Si conferma a carico dell’ utilizzatore la retribuzione per le ore di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata.
2) Si conferma che ci si attiene alla normativa vigente (D.Lgs. n. 31 dicembre 2024, n. 209 recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici) con la quale è stato eliminato l’ obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico nei contratti di servizi e forniture con importo pari o superiore a 1 milione di euro. -
Chiarimento PI281357-25
Ultimo aggiornamento 25/06/2025 14:41Domanda : si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) In relazione alla previsione del capitolato secondo cui “L’Agenzia è obbligata, se dotata di medico competente, ad effettuare sul personale, prima dell’inserimento nelle strutture gestite da ASP TERRE D’ ARGINE, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni. In seguito il lavoratore potrà essere preso in carico dal Medico Competente della ditta utilizzatrice, che completerà l'analisi con una visita preventiva supplementare. Nel caso in cui l’agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di utilizzare quello di ASP TERRE D’ ARGINE, sarà il Medico Competente dell’Azienda utilizzatrice ad effettuare la visita preventiva, emettendo un giudizio di idoneità ed aprendo la cartella sanitaria e di rischio, se si tratta del primo rapporto di lavoro, o aggiornandola se già esistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi.”, si chiede gentilmente conferma che i relativi costi saranno in ogni caso sostenuti da codesto spettabile ente. 2) Con riferimento agli oneri in materia di formazione sulla sicurezza si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice e che, pertanto, sarà demandata all’Agenzia la sola formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)”. Ciò anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, quale complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro, che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.Lgs. 81/2008 “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”, sia onere in capo a codesta stazione appaltante.
Risposta : 1) Si conferma che i costi che ASP terre d’ Argine sosterrà saranno riferiti alla visita preassuntiva effettuata dal proprio Medico Competente incaricato.
2) Si conferma che la formazione sui rischi specifici sarà a cura di ASP terre d’ Argine con costi a carico della stessa quale Azienda utilizzatrice. -
Chiarimento PI280694-25
Ultimo aggiornamento 25/06/2025 14:40Domanda : Si evidenzia come applicando la formula riportata all’art 15. 3 del Disciplinare di gara si ottenga un risultato che premia l’offerta più onerosa per la Stazione Appaltante Alla luce di quanto sopra, si richiede dunque di confermare l’applicazione della formula Pi= Rmax *( Ra/Rmax) e, di conseguenza, di provvedere alla rettifica degli atti di gara
Risposta :
Come riportato nell'avviso pubblicato sulla Piattaforma Sater, si informa che a causa di un mero errore materiale, al paragrafo 15.3 del Disciplinare di gara, è stata erroneamente indicata la formula per l’attribuzione del punteggio economico.
Di seguito si riporta la formula economica corretta ed in linea con quella impostata sulla Piattaforma Sater:
P * (Rm / Ri)
dove:
(P) = punteggio massimo assegnabile per l’offerta economica (30 punti)
(Rm) = valore dell’offerta più conveniente (Minimo Valore Offerta)
(Ri) = valore offerto dal concorrente
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Chiarimento PI280648-25
Ultimo aggiornamento 25/06/2025 14:38Domanda : si invia la seguente richiesta di chiarimenti: - Chiarimento sull'applicazione dell'Art. 33 del D.Lgs. 81/2015: Si richiede conferma che, in virtù di quanto stabilito dall'Art. 33 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (così come richiamato all'Art. 4, del Capitolato Speciale), sarà possibile fatturare l'intero costo del personale somministrato, comprensivo di tutti gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Nello specifico, si intende chiarire se la Stazione Appaltante intenda rimborsare integralmente tali costi, oltre al margine di agenzia pattuito. - Mancanza dell'integrazione retributiva relativa all'IVC 2025 previsto dalla Legge di Bilancio 2024: Si segnala che nelle tabelle dei valori stipendiali presenti nell'Allegato 1 manca l'indicazione e l'integrazione retributiva relativa all'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) per l'anno 2025. Si chiede di voler confermare se i costi presenti nelle tabelle di che trattasi saranno ricalcolati sulla base delle effettive retribuzioni di legge in vigore al momento della eventuale stipula del contratto.
Risposta : - Come previsto all’ art 4 del capitolato si conferma che “ Il Committente corrisponderà all'Agenzia unicamente il costo orario base, il margine di agenzia orario, come determinato in sede di offerta economica, e gli eventuali elementi retributivi sopra indicati per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori secondo le disposizioni impartite dal RUP/DEC/Direttori Operativi. Nessun altro compenso sarà dovuto all'Agenzia”.
- Come previsto all’art. 4 del capitolato si conferma che i costi delle tabelle di cui all’ Allegato 1 saranno ricalcolati sulla base delle effettive retribuzioni di legge in vigore al momento della eventuale stipula del contratto. -
Chiarimento PI273703-25
Ultimo aggiornamento 25/06/2025 14:37Domanda : Si sottopongono i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede di confermare se ASP TERRE D’ARGINE rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Tale precisazione si rende necessaria, in quanto la riforma del contratto a tempo determinato introdotta dal legislatore con il decreto dignità e confermata dal Decreto Lavoro, non si applica alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e gli enti indicati annualmente dall’ISTAT nel noto “elenco” delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto soggetti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato. L’esclusione dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni è stabilita dal comma 3 dell’articolo 1 del D. L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) ed ora esplicitato dal Decreto Lavoro all’art. 19 comma 5-bis del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. Nei decreti si chiarisce che le disposizioni dello stesso non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni in senso stretto, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti antecedenti l’entrata in vigore del decreto dignità. Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto possono continuare a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi così come disciplinato all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001. 2. In riferimento ai costi orari riportati all’interno dell’allegato 1 Valori Stipendiali, lsi chiede conferma che gli stessi saranno suscettibili di variazione oltre che per effetto di rinnovi di ccnl, anche a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro (ossia su 5 oppure su 6 giorni), per effetto del numero di ore di ferie ed ex festività maturabili; 3. Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia); 4. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 5. si chiede di poter conoscere il tasso di assenteismo annuo, al netto delle ore di ferie, registrato dalle risorse somministrate, nel corso degli ultimi 3 anni; 6. si chiede conferma che indice e copertina, non verranno computate ai fini delle 12 facciate previste per l’elaborato tecnico; 7. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza; 8. Si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, compreso l’addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 (L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali); 9. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato ( ad. es. oss, infermieri, ecc), si possa ovviare all'applicazione delle stesse; 10. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).
Risposta : 1. ASP TERRE D’ARGINE rientra nella classificazione di Pubbliche Amministrazioni in senso stretto individuate all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Si conferma che il Costo Orario sarà suscettibile di variazione oltre che per effetto di rinnovi Contrattuali, anche a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro (ossia su 5 oppure su 6 giorni) per effetto del numero di ore di ferie ed ex festività maturabili.3. Come specificato all’Art. 4 del capitolato Speciale “Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base” comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc…) sono a carico dell’ Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che si intende, per tanto, remunerativo del servizio svolto”.“ Il costo orario base, di cui ai prospetti dell' allegato 1), include gli oneri retributivi comprensivi di tutti i ratei, ex festività, permessi retribuiti, ferie, trattamento fine rapporto, tredicesima mensilità, IVC, indennità di comparto, gli oneri contributivi, assistenziali e previdenziali, il contributo Ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei e contributo Aspi calcolato sulla base del CCNL vigente alla data dell’adozione della decisione a contrarre.”4. Come specificato all’ Art 4 del capitolato Speciale” “Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base” comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc…) sono a carico dell’ Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che si intende, per tanto, remunerativo del servizio svolto”.5. Il dato in possesso dell’ Amministrazione, riferito all’ Anno 2023, registra quale Tasso medio di assenteismo del Personale, al netto delle ore di ferie, un valore pari al 2,7 %.6. Si conferma che indice e copertina non verranno computate ai fini delle 12 facciate previste per l’elaborato.7. Si conferma che in caso di aggiudicazione si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza con firma elettronica qualificata.8. Si conferma che sono in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, compreso l’addestramento, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008 mentre restano a carico dell’ Agenzie gli oneri della Formazione generale.9. Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, l’affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate.L’ ART. 17 – PENALITA’ del Capitolato Speciale definisce le casistiche e le modalità di applicazione delle Penali.10. Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata PER GIUSTA CAUSA si applicheranno gli articoli n. 122 e n. 123 del D.Lgs 36/2023.Non si prevede, ad oggi, la revoca dell’ Appalto del Servizio di Somministrazione Lavoro per esigenze di pubblico interesse in quanto la programmazione di ASP Terre d’ Argine ( di norma Triennale) prevede di avvalersi con modalità continuativa del Servizio di Somministrazione Lavoro.