Unione Tresinaro Secchia - Procedura gara aperta per affidamento servizi assicurativi - Anni 2026- 2028 con possibilità di rinnovo biennale
Descrizione BANDO RETTIFICATO - Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore dei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e dell’Unione Tresinaro Secchia - Anni 2026- 2028 con possibilità di rinnovo biennale - CPV 66510000-8 - Servizi assicurativi”
Ente appaltante UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando rettificato Capitolato - Lotto 6_ARD_Danni veicoli privati_uts
Stato procedura In Esame
Importo appalto 3.236.400,00 €
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione a sistema 11/07/2025
Termine richiesta chiarimenti 20/08/2025 12:00
Termine presentazione delle offerte 29/08/2025 12:00
Apertura busta amministrativa 01/09/2025 09:30
Requisiti di sostenibilità ambientale no
Requisiti di sostenibilità sociale no
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Allegato II - Schede Offerta Economica (150.68 kB)
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Decisione a Contrarre (Tutti gli Enti) (1.90 MB)
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Determina di indizione della procedura aperta (152.59 kB)
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Progetto ex art. 41 commi 12, 13 e 14 del Codice - Tutti i lotti (13.63 MB)
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Bando di gara (136.90 kB)
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Allegato 3 Dichiarazioni sogg. art. 94 c.3 (63.25 kB)
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Allegato 4 Modello pagamento imposta bollo (31.46 kB)
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Disciplinare di gara (547.83 kB)
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Allegato 1 domanda di partecipazione (46.17 kB)
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Allegato 2 dichiarazione integrative (88.90 kB)
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Allegato I - Schede Offerta Tecnica (302.70 kB)
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Allegato 5 Dichiarazione Costi Manodopera (19.44 kB)
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Allegato 6 Modulo dich. impresa ausiliaria - avvalimento NON migliorativo (19.76 kB)
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Allegato 7 Modulo dich. impresa ausiliaria - avvalimento MIGLIORATIVO (19.90 kB)
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Allegato 9 - Dichiarazione sostitutiva certificazione familiari conviventi e note per la compilazione (334.73 kB)
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Allegato 10 Equivalenza Tutele CCNL (20.35 kB)
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All.11 Schema convenzione (164.75 kB)
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Allegato A – Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica (C.O.T) (204.03 kB)
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Capitolato Lotto - 6_ARD_Danni veicoli privati_uts (433.82 kB)
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Indelicato Natale
e-mail: n.indelicato@tresinarosecchia.ittelefono: 0522985887 -
Bocedi Sabrina
e-mail: s.bocedi@tresinarosecchia.ittelefono: 0522985882 -
Bondavalli Nadia
e-mail: n.bondavalli@tresinarosecchia.ittelefono: 0522985883
- Lotto 1 Assicurazione All Risks Patrimonio Immobiliare e Mobiliare - CIG: B7983DB557
- Lotto 2 Assicurazione RCT/O Responsabilità civile verso terzi - CIG: B7983DC62A
- Lotto 3 Assicurazione RCP Patrimoniale attività istituzionali - CIG: B7983DD6FD
- Lotto 4 Assicurazione Infortuni Cumulativa - CIG: B7983DE7D0
- Lotto 5 Assicurazione Assicurazione RCA/ARD veicoli comunali - CIG: B7983DF8A3
- Lotto 6 Assicurazione Danni accidentali a veicoli privati - CIG: B7983E0976
- Lotto 7 Assicurazione delle spese legali e peritali - CIG: B7983E1A49
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Chiarimento PI373605-25
Ultimo aggiornamento 20/08/2025 13:23Domanda : Si richiede cortese riscontro ai chiarimenti inviati e pubblicazione di tutte le richieste e relative risposte fin qui pervenute da parte di tutti gli operatori economici.
Risposta : I chiarimenti evasi sono stati pubblicati e resi disponibili sulla piattaforma intercenter-ER sezione "Bandi e avvisi Altri Enti", ove è stata pubblicata anche la presente procedura (sezione Chiarimenti).
Per comodità inserisco il link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@11221761/?searchterm= -
Chiarimento PI373600-25
Ultimo aggiornamento 20/08/2025 13:17Domanda : Segnalazione malfunzionamento Si segnala che il portale non permette la generazione di pdf, nel caso specifico il DGUE. Si richiedono istruzioni, in quanto senza upload del documento generato da sistema non è possibile procedere con la consegna della documentazione. Tale errore si è riscontrato anche con la richiesta per la generazione di pdf dei chiarimenti.
Risposta : Per problematiche legate all'utilizzo della piattaforma Sater occorre contattare l'assistenza e supporto tecnico relativo. Il numero verde disponibile è 800810799
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Chiarimento PI373388-25
Ultimo aggiornamento 20/08/2025 13:14Domanda : Buongiorno, relativamente al lotto RCA abbiamo necessità di avere gli elenchi veicoli in formato Excel e con la precisazione della tipologia dei veicoli da quotare per ogni Ente (es autocarro q.li 35, macchina operatrice...).
Risposta :
Si allegano i file excel con l’elenco veicoli di tutti gli enti con tutte le informazioni per facilitare le quotazioni, fermo restando che faranno fede gli elenchi pubblicati nel bando di gara. Nel caso in cui si rendessero necessarie ulteriori informazioni è possibile accedere attraverso il portale dell'ACI https://online.aci.it/acinet/calcolobollo/index.asp#inizio-pagina.
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Chiarimento PI371059-25
Ultimo aggiornamento 20/08/2025 13:12Domanda : Per tutti i lotti a gara Si richiede attuale assicuratore, attuale premio annuo lordo in corso principali differenze tra il normativo in essere e i capitolati andati a gara.
Risposta :
In riferimento all’assicuratore attuale e al premio annuo lordo in corso è possibile trovare le informazioni nelle schede tecnico illustrative pubblicate di ciascun ente. Ulteriori informazioni non vengono ritenute essenziali al fine della formulazione dell’offerta.
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Chiarimento PI359369-25
Ultimo aggiornamento 20/08/2025 13:11Domanda : Buongiorno, relativamente al lotto RCA abbiamo necessità di avere gli elenchi veicoli in formato Excel e con la precisazione della tipologia dei veicoli da quotare per ogni Ente (es autocarro q.li 35, macchina operatrice...)
Risposta :
Si allegano i file excel con l’elenco veicoli di tutti gli enti con tutte le informazioni per facilitare le quotazioni, fermo restando che faranno fede gli elenchi pubblicati nel bando di gara. Nel caso in cui si rendessero necessarie ulteriori informazioni è possibile accedere attraverso il portale dell'ACI https://online.aci.it/acinet/calcolobollo/index.asp#inizio-pagina.
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Chiarimento PI361805-25
Ultimo aggiornamento 18/08/2025 13:41Domanda : Buongiorno, chiediamo cortesemente la pubblicazione dei seguenti chiarimenti: - Gli Enti Contraenti/Assicurati svolgono attività medico sanitaria e/o hanno la proprietà o gestione di case di riposo, case di cura, ambulatori e/o cliniche mediche? - Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente l’acquedotto e la rete fognaria, indicando l’Ente gestore di tali servizi; Qualora il Comune gestisse direttamente l’acquedotto e la rete fognaria, si chiede conferma che il Contraente non sia coinvolto in attività, a titolo esemplificativo e non limitativo, di gestione, manifattura o uso di sostanze PFAS*, PFOA, PFOS (*Sostanze Per- e Polifluoroalchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati) e che, in ogni caso, vengano attuate misure volte al rispetto dei parametri imposti dalla Direttiva (UE) 2020/2184, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; -Si chiede conferma che siano da intendersi esclusi i danni causati, direttamente o indirettamente, dall’uso, rilascio, smaltimento o esposizione ai PFAS, intesi come sostanze Per- e Polifluoroalchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati;
Risposta :
Il Comune di Baiso
- non svolge attività medico sanitaria e non ha la proprietà/ gestione di case di riposo, case di cura, ambulatori e/o cliniche mediche;
- Acquedotto e rete fognaria sono affidati in gestiore ad IREN Acqua e IRETI; L'ente non ne ha la gestione diretta.
Il Comune di Casalgrande
- non svolge attività medico sanitaria e attualmente non èproprietario, nè gestore, di case di cura, ambulatori e cliniche mediche.
- non gestisce direttamente nè l'acquedotto nè le reti fognarie,entrambe in gestione a Ireti s.r.l.
- Si conferma l'esclusione dei danni causati, direttamente o indirettamente, dall’uso, rilascio, smaltimento o esposizione ai PFAS.
Il Comune di Castellarano
- non svolge attività medico sanitaria e/o non ha la proprietà o gestione di case di riposo, case di cura, ambulatori e/o cliniche mediche; si precisa che è proprietario dell'immobile sito in Castellarano adibito a "Casa della Comunità" in gestione ad AUSL RE e dell'immobile in Roteglia denominato "Casa Maffei" una cui porzione è concessa in diritto di superficie a AUSL RE che lha destinata a "Casa della Comunità".
Si conferma che il Contraente non gestisce direttamente l’acquedotto e la rete fognaria. Si precisa che l'acquedotto in tutto il territorio del Comune di Castellarano è gestito da "ARCA SRL" tranne la frazione di Roteglia dove l'acquedotto è gestito da "ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA SOCIETA'COOPERATIVA" .La rete fognaria in tutto il territorio comunale è gestita da IRETI.
- In quanto il Comune non gestisce direttamente l’acquedotto e la rete fognaria, si conferma che ilContraente non è coinvolto in attività, a titolo esemplificativo e non limitativo, di gestione, manifattura o usodi sostanze PFAS*, PFOA, PFO.
-Si conferma che siano da intendersi esclusi i danni causati, direttamente o indirettamente, dall’uso,rilascio, smaltimento o esposizione ai PFAS, intesi come sostanze Per- e Polifluoro alchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati.
Il Comune di Rubiera
- non svolge attività medico sanitaria; ha dato in gestione, in regime di accreditamento, la casa protetta e il centro diurno. I locali della casa della comunità-ambulatori medici - sono dati in affitto. Per entrambe le situazioni - casa della comunità e centro diurno, e casa protetta - i locali sono di proprietà del Comune di Rubiera;
- ha dato in gestione a IREN S.p.A. l'acquedotto e la rete fognaria;
- non gestisce direttamente l'acquedotto e la rete fognaria.
Comune di Scandiano e Unione Tresinaro Secchia
- risulta proprietario di una casa protetta per anziani data in gestione a società cooperative esterne per il tramite dell'Unione Tresinaro Secchia a cui è stata trasferita la funzione.
Inoltre sia per il Comune di Scandiano che per l'Unione Tresinaro Secchia si conferma che non si svolgono attività medico sanitarie e non si gestisce direttamente l’acquedotto e la rete fognaria.
Infine sono da intendersi
esclusi i danni causati, direttamente o indirettamente, dall’uso, rilascio,smaltimento o esposizione ai PFAS, intesi come sostanze Per- e Polifluoroalchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati.
Comune di Viano
- Non svolge attività medico sanitaria e/o ha la proprietà o gestione di case di riposo, case di cura, ambulatori e/o cliniche mediche?
- Si conferma che il Comune di Viano non gestisce direttamente l’acquedotto e la rete fognaria, Si precisa che l'acquedotto in tutto il territorio del Comune diViano è gestito da "ARCA SRL" .La rete fognaria in tutto il territorio comunale è gestita da IRETI.
- il Comune di Viano non gestisce direttamente l’acquedotto e la rete fognaria,si conferma che il Contraente non è coinvolto in attività, a titolo esemplificativo e non limitativo, di gestione, manifattura o uso di sostanze PFAS*, PFOA, PFO.
-Si conferma che siano da intendersi esclusi i danni causati, direttamente o indirettamente, dall’uso, rilascio, smaltimento o esposizione ai PFAS, intesi come sostanze Per- e Polifluoroalchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati.
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Chiarimento PI359368-25
Ultimo aggiornamento 08/08/2025 08:39Domanda : Buongiorno, relativamente al lotto kasko km, trovo indicato il consuntivo chilometrico degli anni precedenti ma non i km preventivati. Su quanti km dobbiamo quotare? Grazie e saluti.
Risposta : ai sensi dell’art.33 del file “Capitolato Lotto - 6_ARD_Danni veicoli privati_uts” il premio non è soggetto a regolazione, pertanto l’offerta va presentata sulla base dei dati di percorrenze kilometriche indicate nelle singole schede attuative di ciascun Ente.
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Chiarimento PI348779-25
Ultimo aggiornamento 05/08/2025 12:54Domanda : Relativamente al lotto 1 incendio si formulano i seguenti quesiti: - Si chiede conferma che nella garanzia b) Allagamenti e q) inondazioni, alluvioni, dell’Art. 23: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, siano esclusi i beni posti in locali interrati e seminterrati e i beni mobili all’aperto. - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire il punto “III. Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion)” con la seguente: “CLAUSOLA CYBER RISK È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i. Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber. Definizioni Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup. Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi. Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire il punto “IV. Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili” con la seguente clausola “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: (i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici, arredo urbano, impianti semaforici, segnaletica e cartellonistica in genere. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti eolici, fotovoltaici, solari termici e rispettive componenti. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: fabbricati, impianti, macchinari e/o beni in genere destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: reti e impianti di distribuzione di acqua, gas, energia, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede di confermare l’esclusione dalla copertura assicurativa dei seguenti beni: infrastrutture civili, quali piste ciclabili, viadotti, e simili; opere portuali quali moli, banchine, scogliere e simili; canali, argini, dighe; miniere, oleodotti, gasdotti, strutture offshore, tunnel; impianti di risalita a fune; treni. In caso di risposta negativa, si chiede di fornirne esplicita descrizione e valorizzazione e di indicare a quale partita tali beni siano assicurati. - Si chiede cortesemente se sia possibile sostituire nel testo di polizza all’Art. 50: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali il primo paragrafo “La Società …commerciali e/o embargo internazionale.” Con la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. “LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” - Si chiede di confermare che il limite di indennizzo di € 25.000.000,00 indicato in SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo. - Si chiede conferma che nella sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO per la garanzia Danni catastrofali subiti dai terreni Art.23 lett. y) il limite di indennizzo di 15.000,00 euro sia per sinistro, anno e complesso dei beni. - Si chiede conferma che nella sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO il limite di indennizzo indicato alla garanzia Beni all’aperto per naturale destinazione (nell’ambito di fenomeni atmosferici) Art. 23, lett. k.1) comprenda anche “tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture”. - Nella SCHEDA ATTUATIVA N° 6) - COMUNE di SCANDIANO si chiede conferma che la nota “Specifiche contrattuali: A parziale deroga delle definizioni di polizza, si conviene che alla voce Beni Immobili debbano intendersi inclusi anche i Beni Immobili di proprietà del Contraente la cui gestione è affidata all’ACER Reggio Emilia.” sia un refuso. - In caso di risposta negativa al precedente quesito, si chiede di fornire elenco dei fabbricati con ubicazione e relativo valore dei Beni Immobili di proprietà del Contraente la cui gestione è affidata all’ACER Reggio Emilia. - Chiediamo se, in caso di aggiudicazione del lotto incendio, dovrà essere emessa un’unica polizza a contraenza Unione Tresinaro Secchia a copertura delle 7 Amministrazioni assicurate (che saranno quindi assicurate ma non contraenti) oppure verranno emesse 7 polizze distinte, una per ciascuna azienda. - In caso vengano emesse 7 polizze, una per ogni AMMINISTRAZIONE assicurata, Vi chiediamo: o Se siano necessarie tante schede di Offerta Tecnica quante sono le AMMINISTRAZIONI assicurate. o Se i limiti di indennizzo per sinistro e anno indicati alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO valgano cumulativamente per tutte 7 le AMMINISTRAZIONI assicurate e non per ciascuna amministrazione. o di precisare se, in caso di disdetta/recesso dal contratto di una singola AMMINISTRAZIONE assicurata, i restanti contratti restino in essere o vengano a loro volta disdettati. - In caso di risposta negativa al secondo punto del precedente quesito, per le AMMINISTRAZIONI assicurate di Unione Tresinaro Secchia, Comune di Baiso, Comune di Viano, si chiede di indicare i limiti di indennizzo per sinistro e anno delle garanzie (sia del capitolato sia della scheda di offerta tecnica) /stop loss che eccedono le somme assicurate nelle singole schede attuative. Nello specifico riporto un esempio: per l’Amministrazione Unione Tresinaro Secchia nella Scheda attuativa vengono riportate le seguenti somme assicurate: o Beni immobili 2.815.500,00 euro o Beni mobili 1.320.000,00 euro Che eccedono il limite di indennizzo di 5.000.000,00 euro per sinistro e anno della garanzia “terremoto”. - Si chiede conferma che anche nella scheda di offerta tecnica, scoperti e minimi delle garanzie “Allagamenti, Fenomeni atmosferici, Danni da grandine e Beni all’aperto per naturale destinazione nell’ambito di fenomeni atmosferici, Evento sismico, Inondazioni, alluvioni” siano a valere per singolo cespite (fabbricato e relativo contenuto) come indicato nel capitolato di gara. - Si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga tecnica prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023 è pari a 6 mesi, in quanto strumento di carattere eccezionale vincolato alla conclusione di nuove procedure di gara per il tempo strettamente necessario (ex multis, Consiglio di Stato n. 6955/2021; deliberazioni ANAC del 28 luglio 2021 nn. 576 e 591).
Risposta :
Risposta 1 >> Il C.T .prevede all’art.23, lett.b – Allagamenti – l’esclusione “dei beni posti in locali seminterrati che siano distanziati dal pavimento a meno di 8 cm”, e l’art.23 lett.q, - Inondazioni, Alluvioni - prevede l’esclusione dei danni subiti da “enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione”, nonché quelli “subiti da beni mobili posti in locali seminterrati che siano distanziati dal pavimento a meno di 8 cm.”
Risposta 2 >> Il C.T. prevede all’art.33, punto III), la Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. Cyber exclusion), secondo quanto normato dalla clausola, tuttavia si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (Cyber exclusion), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
Risposta 3 >> Il C.T. prevede all’art.33, punto IV), la Esclusione dei danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili, secondo quanto normato dalla clausola, tuttavia si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
Risposta 4 >> Per ciò che concerne i beni assicurati, si rimanda alla “Definizione” di BENI IMMOBILI di cui al C.T. di gara, nonché agli elenchi valorizzati dei beni immobili da garantire resi disponibili agli OO.EE quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, reperibili all’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”.
Risposta 5 >> Per ciò che concerne i beni assicurati, si rimanda alla “Definizione” di BENI IMMOBILI di cui al C.T. di gara, nonché agli elenchi valorizzati dei beni immobili da garantire resi disponibili agli OO.EE quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, reperibili all’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”. Ciò detto, si precisa che nel novero dei beni assicurati previsti dal C.T. esistono impianti solari-termici e fotovoltaici installati sul coperto di fabbricati assicurati, ed al servizio degli stessi.
Risposta 6 >> Si conferma che nel novero dei beni assicurati stabiliti dal contratto non esistono fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi, salvo i seguenti:
il Comune di Casalgrande è proprietario del centro di raccolta è in Via Macina 2 (Casalgrande) affidato in gestione ad IREN S.p.A.. Trattasi tuttavia di area recintata destinata a raccolta differenziata e smistamento rifiuti, priva di impianti di smaltimento e strutture fisse.
il Comune di Viano è proprietario di un prefabbricato del valore € 22.500,00 ad uso di Iren spa, classificato come box ufficio di raccolta Viano
Il Comune di Castellarano specifica che, nel novero dei beni assicurati, si intendono ricomprese l'Isola Ecologica di Castellarano (via Cimabue) e l'Isola Ecologica di Roteglia (via Delle Cave) con valore attribuito di €.150.000,00 come da elenco in atti di gara, entrambe in gestione ad IREN. Si specifica che il Comune di Castellarano non è proprietario di impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti.
Risposta 7 >> Per ciò che concerne i beni assicurati, si rimanda alla “Definizione” di BENI IMMOBILI di cui al C.T. di gara, nonché agli elenchi valorizzati dei beni immobili da garantire resi disponibili agli OO.EE quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, reperibili all’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”. Nello specifico, si precisa che le reti di distribuzione di acqua, gas, energia e acque di scarico\fognarie, non sono contemplate nella definizione di Beni Immobili.
Risposta 8 >> Per ciò che concerne i beni assicurati, si rimanda alle “Definizioni” di BENI IMMOBILI e di BENI MOBILI di cui al C.T. di gara, nonché agli elenchi valorizzati dei beni immobili da garantire resi disponibili agli OO.EE quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, reperibili all’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”. Inoltre si segnala quanto riportato all’art.33.1 – Beni esclusi dall’assicurazione – il quale richiama diverse delle voci segnalate, le quali in ogni caso non costituiscono il patrimonio da assicurare.
Risposta 9 >> Premesso che i CC.TT. di gara prevedono apposite clausole in ordine alle sanzioni internazionali, si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (sanzioni internazionali), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
Risposta 10 >> Come indicato nel C.T., alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, il “massimo indennizzo per sinistro e per anno” indicato rappresenta il massimo indennizzo per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati colpiti dal sinistro, e per singolo Contraente assicurato da ciascuna polizza che dovrà essere emessa; pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo
Risposta 11 >> Come indicato nel C.T., alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i limiti indicati devono ritenersi per sinistro e per annualità assicurativa, ed a valere quali limiti aggregati validi per tutti i beni assicurati colpiti dal sinistro, e per ciascun singolo Contraente assicurato da ciascuna polizza che dovrà essere emessa, pertanto il limite di indennizzo di cui all’Art.23 lett. y) pari ad € 15.000,00 è da ritenersi per sinistro, anno e complesso dei beni.
Risposta 12 >> L’art.23, lett.K.1) del C.T. di gara, stabilisce che nell’ambito degli eventi atmosferici, la garanzia comprende anche “tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture”, sino alla concorrenza di quanto indicato nella scheda riepilogo scoperti, franchigie e\o sottolimiti di indennizzo.
Risposta 13 >> Quanto indicato alla voce “specifiche contrattuali” di cui alla SCHEDA ATTUATIVA N° 6) - COMUNE di SCANDIANO, deve ritenersi privo di effetti, in quanto erroneamente riportato per via di un mero refuso.
Risposta 14 >> Dovranno essere emesse n°7 polizze distinte, una per ogni contraente indicato nelle schede attuative contenute nel CT di gara.
Risposta 15 >> Si precisa che trattandosi di lotti unici e separati (in questo caso lotto n°1) l’offerta tecnica dovrà essere una per ogni lotto al quale si intende partecipare, unica ed a valere per tutte le amministrazioni committenti indicate all’interno di ciascuna Scheda Attuativa riportata nel C.T. di gara, salvo quanto previsto e derogabile in tema di varianti libere.
Risposta 16 >> Come indicato nel C.T., alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i limiti indicati devono ritenersi per sinistro e per annualità assicurativa, ed a valere quali limiti aggregati validi per tutti i beni assicurati colpiti dal sinistro, e per ciascun singolo Contraente assicurato da ciascuna polizza che dovrà essere emessa.
Risposta 17 >> La facoltà di recesso annuale prevista dall’art.1 del C.T. e quanto stabilità all’art.13 - Facoltà di recesso, recesso in caso di sinistro – sono da ritenersi a valere per ogni singolo contratto stipulato dalle amministrazioni committenti, e non a valere per l’intera convenzione oggetto di affidamento.
Risposta 18 >> In riferimento alle schede attuative del Comune di Baiso, Comune di Viano e dell’Unione Tresinaro Secchia, lo stop loss è rappresentato dalle somme assicurate ed indicate alle partite beni immobili e beni mobili di tali schede, in quanto inferiori a quanto indicato alla voce “Massimo indennizzo per sinistro e per anno” di cui alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, e ciò vale anche per i limiti di indennizzo previsti per singole garanzie (per es. eventi sismici, socio-politici e dolosi, ecc.) che dovessero eccedere le somme assicurate alle rispettive partite di polizza, e fatto slavo quanto riportato in materia di varianti al C.T. di cui all’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.),
Risposta 19 >> Come indicato nel C.T. di gara gli scoperti e franchigie afferenti le garanzie Allagamenti, Eventi atmosferici, eventi sismici, inondazioni\alluvioni, sono a valere per singolo cespite (fabbricato e relativo contenuto), mentre per quanto riguarda le garanzie di cui all’art.23, lett.K.1) e lett. K.2 (beni all’aperto e grandine su fragili) il minimo non indennizzabile è previsto per singolo evento (considerata l’esiguità della somma assicurata a tali voci); ciò detto, le varianti al C.T. sono quelle stabilite dall’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), e quindi le franchigie, scoperti e minimi non indennizzabili riportati nella scheda di offerta tecnica sono coerenti nella loro formulazione con il CT, e sono previsti nei termini sopra riportati.
Risposta 20 >> L’art.1 di cui ai CC.TT. di gara prevede la facoltà del contraente di richiedere all’assicuratore una proroga tecnica dell’assicurazione, che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, e tale periodo non si somma al preavviso in caso di recesso per sinistro (art.13); pertanto, il periodo massimo di proroga tecnica, o di effetto dalla data di notifica del recesso anticipato in caso di sinistro, non supera in ogni modo i mesi sei.
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Chiarimento PI347614-25
Ultimo aggiornamento 05/08/2025 12:52Domanda : Richiesta di CHIARIMENTI relativa al rischio ALL RISKS : Si chiede di confermare che il capitolato sia il medesimo per ogni Contraente/Assicurato; Si chiede di confermare che i limiti presenti nella Scheda SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO siano per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati colpiti e in aggregato per tutti i Contraenti/Assicurati; ad es. in caso di sinistro da fenomeno atmosferico il limite di € 4.000.000,00 (valore Base) sia il massimo esborso che la Società sarà tenuta a pagare per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i Contraenti/Assicurati; Si chiede conferma che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati colpiti e in aggregato per tutti i Contraenti/Assicurati; Si chiede di confermare che dovrà essere presentata una sola scheda di Offerta Tecnica e non una scheda per ogni Contraente/Assicurato; Si chiede di confermare che è possibile inserire al massimo 3 varianti libere nella Scheda di Offerta tecnica; Si chiede di confermare che la presentazione di una formulazione alternativa per le seguenti esclusioni non sia conteggiata come Variante Libera: Esclusione danni verificatisi in occasione di malattie trasmettibili, Cyber exclusion, - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) e limitazioni territoriali; Si chiede di confermare che la richiesta di proroga di due anni e di proroga di 180 giorni può essere avanzata separatamente da ogni singolo Contraente/Assicurato; Si chiede di confermare che a fronte della richiesta di proroga di due anni da parte di ogni singolo Contraente, la Società sarà obbligata a concederla alle medesime condizioni in corso; Si chiede di confermare che la proroga obbligatoria per la Società di 180 giorni prevista alla scadenza del contratto e alla scadenza annuale non sia prevista in caso di recesso per sinistro; Si chiede conferma che l’esercizio del recesso alla scadenza annuale o in caso di sinistro da parte della Società da una delle polizze facenti parte del Lotto ALL RISKS comporti o meno il recesso da tutte le polizze facenti parte del lotto All Risks aggiudicato alla Società; Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: penetrazioni di acqua marina; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni indiretti contrariamente a quanto indicato all’art. 23 Oggetto dell’Assicurazione; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi; Si chiede se tra i beni da assicurare siano presenti impianti/pannelli fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede ubicazione, tipologia, valore e specifica situazione sinistri ultimi 5 anni; Si chiede di trasmettere un aggiornamento al 30.06.2025 della situazione sinistri degli ultimi 5 anni per tutti gli Enti, relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito; Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI DOLOSI E TERRORISMO Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili. Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da: - perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro; - da alterazione o omissione di controlli o manovre; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; - da contaminazione biologica o chimica. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Grazie, cordiali saluti
Risposta :
Risposta 1 >> Il C.T. di cui al lotto n°1 è unico e a valere per tutte le amministrazioni committenti, salvo quanto riportato all’interno di ciascuna Scheda Attuativa, corrispondente ad ogni amministrazione committente.
Risposta 2 >> Come indicato nel C.T., alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i limiti indicati devono ritenersi per sinistro e per annualità assicurativa, ed a valere quali limiti aggregati validi per tutti i beni assicurati colpiti dal sinistro, e per ciascun singolo Contraente assicurato da ciascuna polizza che dovrà essere emessa.
Risposta 3 >> Come indicato nel C.T., alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, lo stop loss indicato rappresenta il massimo indennizzo per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati colpiti
dal sinistro, e per singolo Contraente assicurato da ciascuna polizza che dovrà essere emessa.
Risposta 4 >> Si precisa che trattandosi di lotti unici e separati (in questo caso lotto n°1) l’offerta tecnica dovrà essere una per ogni lotto al quale si intende partecipare, unica ed a valere per tutte le amministrazioni committenti indicate all’interno di ciascuna Scheda Attuativa riportata nel C.T. di gara, salvo quanto previsto e derogabile in tema di varianti libere.
Risposta 5 >> Si precisa che le varianti ai CC.TT. di gara sono quelle precisate e consentite dal Disciplinare di gara, ed indicate all’allegato A (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), ed in riferimento a quelle libere sono previste in totale di numero tre, benché integrate da quanto indicato alle Note sulle varianti libere.
Risposta 6 >> Premesso che il C.T. di gara prevede apposite clausole di esclusione in ordine alle sanzioni internazionali ed al Cyber Risk, si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (sanzioni internazionali e cyber exclusion), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
Risposta 7 >> L’art.3.4 del Disciplinare di gara (proroga dei contratti) prevede che “la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a n. 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.”, e deve intendersi a valere per tuti i contratti assicurativi oggetto di affidamento di ciascun singolo lotto. La proroga tecnica di giorni 180 prevista dai CC.YTT. di gara, viceversa può essere richiesta, nei termini stabiliti da ciascun contratto assicurativo, separatamente da ciascun Ente contraente interessato.
Risposta 8 >> L’art.3.4 del Disciplinare di gara (proroga dei contratti) prevede che “la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a n. 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”; ciò detto, sarà facoltà dell’affidatario valutare se sia possibile assecondare tale richiesta di ripetizione del servizio per il periodo richiesto a condizioni invariate, o migliorative, rispetto a quelle previste dall’affidamento del servizio.
Risposta 9 >> L’art.13 del C.T. – recesso in caso di sinistro – prevede espressamente l’efficacia della garanzia assicurativa per ulteriori 180 giorni dalla data di notifica del recesso; tale termine non si somma con quanto stabilito all’art.1 del CT.
Risposta 10 >> La facoltà di recesso annuale prevista dall’art.1 del C.T. e quanto stabilità all’art.13 - Facoltà di recesso, recesso in caso di sinistro – sono da ritenersi a valere per ogni singolo contratto stipulato dalle amministrazioni committenti, e non a valere per l’intera convenzione oggetto di affidamento.
Risposta 11 >> Come indicato nel C.T., alla sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, la somma prevista per la garanzia “differenziale storico artistico” (art.40 del CT) costituisce il limite indennizzabile per sinistro e per anno a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di polizza, e secondo quanto previsto dalla clausola.
Risposta 12 >> Si conferma la esclusione dei danni verificatesi in occasione di penetrazione di acqua marina.
Risposta 13 >> I danni indiretti risultano garantiti nei limiti di quanto stabilito dal contratto, per esempio alle voci “Spese per mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva” e “Mancato godimento e/o perdita delle pigioni”.
Risposta 14 >> Nel novero dei beni assicurati stabiliti dal contratto esistono esclusivamente impianti solari-termici o fotovoltaici installati sul coperto di fabbricati assicurati, ed al servizio degli stessi.
Risposta 15 >> Si conferma che nel novero dei beni assicurati stabiliti dal contratto non esistono centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali
Risposta 16 >> Si conferma che nel novero dei beni assicurati stabiliti dal contratto non esistono fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi, salvo i seguenti:
il Comune di Casalgrande è proprietario del centro di raccolta è in Via Macina 2 (Casalgrande) affidato in gestione ad IREN S.p.A.. Trattasi tuttavia di area recintata destinata a raccolta differenziata e smistamento rifiuti, priva di impianti di smaltimento e strutture fisse.
il Comune di Viano è proprietario di un prefabbricato del valore € 22.500,00 ad uso di Iren spa, classificato come box ufficio di raccolta Viano
Il Comune di Castellarano specifica che, nel novero dei beni assicurati, si intendono ricomprese l'Isola Ecologica di Castellarano (via Cimabue) e l'Isola Ecologica di Roteglia (via Delle Cave) con valore attribuito di €.150.000,00 come da elenco in atti di gara, entrambe in gestione ad IREN. Si specifica che il Comune di Castellarano non è proprietario di impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti.
Risposta 17 >> Esistono numerosi impianti fotovoltaici installati sul coperto di fabbricati da assicurare, ed al servizio degli stessi.
Risposta 18 >> All’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”, quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, sono rinvenibili i “report sinistri” relativi a ciascun lotto in gara e a ciascuna amministrazione committente, contenenti i dati richiesti, ovvero l’elenco analitico dei sinistri verificatisi nei periodi indicati, ed aggiornati al mese di maggio scorso, corredati degli importi liquidati o riservati, e di una descrizione dell’accaduto e della garanzia contrattuale impegnata; inoltre, si precisa che come indicato nelle Relazioni Tecnico Illustrative gli importi dei sinistri liquidati risultano al netto della franchigia contrattualmente prevista (ed indicata nelle Relazioni Tecnico-Illustrative alla voce precedenti assicurativi), mentre gli importi riservati consistono nell’importo complessivo del danno stimato dall’assicuratore.
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Chiarimento PI347450-25
Ultimo aggiornamento 31/07/2025 16:18Domanda : Chiarimenti relativi al lotto 2 RCTO: 1) la situazione sinistri è al netto o al lordo di franchigia ? 2) se al netto di franchigia a quanto ammonta la franchigia per ogni singolo comune ?
Risposta :
Risposta 1 >> All’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”, risultano disponibili le Relazioni Tecnico Illustrative predisposte per ciascuna amministrazione committente, ove al punto 5 – Report sinistri – risulta precisato che gli importi indicati a titolo di liquidazione o di riservazione all’interno del report reso disponibile agli OO.EE. sono da intendersi, per il Lotto n°2 , al lordo di eventuali scoperti o franchigie previste dai rispettivi contratti assicurativi. contratti assicurativi per i Lotti 2) e 3),
Risposta 2 >> All’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”, risultano disponibili le Relazioni Tecnico Illustrative predisposte per ciascuna amministrazione committente, ove al punto 4 – Precedenti assicurativi – risultano indicati i precedenti assicurativi e le caratteristiche principali di ciascun contratto assicurativo in essere, incluso l’ammontare delle franchigie previste dalle polizze RCT\O per ogni sinistro, che restano a carico del contraente, e la loro modalità di gestione (franchigia o s.i.r.).
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Chiarimento PI343434-25
Ultimo aggiornamento 29/07/2025 16:40Domanda : Buongiorno In merito al lotto infortuni sono a chiedere i seguenti chiarimenti: Si chiede i massimali della partita 8 “rischio infortuni dei collaboratori esterni e dei componenti del Comitato Europa Insieme”.
Risposta :
Si riportano di seguito i massimali assicurati previsti per la partita 8) di cui al C.T. lotto 4, omessi per un mero refuso:
- Caso morte € 200.000,00
- Invalidità permanete € 200.000,00
- Rimborso spese mediche € 3.000,00
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Chiarimento PI339203-25
Ultimo aggiornamento 26/07/2025 12:04Domanda : In merito alla procedura in oggetto ci occorre un ulteriore chiarimento da arte dell’ente sempre relativamente alla garanzia RCT/O: Si voglia confermare che il sottolimite previsto per i Danni da D.lgs. 196/2003 – Art. 27 lett. n) – pari alla franchigia di € 2.500 massimo risarcimento € 200.000 operi anche per la lett. k) Art. 26 “Assicurati – Responsabilità Civile Personale” Ringraziamo nuovamente per la collaborazione e restiamo in attesa di ricevere i riscontri. Cordiali saluti
Risposta :
Si precisa che la garanzia disciplinata dall’art.27, lett. n (Danni da D.lgs. 196/2003 e da GDPR) prevede l’applicazione di una franchigia di € 2.500 per sinistro, ed un massimo risarcimento di € 200.000,00 per sinistro e per anno, come indicato all’art. 34 del CT, limite e franchigia che devono intendersi operanti anche in rifermento alla specifica di cui all’art.26, lett. k).
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Chiarimento PI338910-25
Ultimo aggiornamento 26/07/2025 12:03Domanda : La presentazione di una formulazione differente della esclusione cyber di cui all’art.29 del C.T. di gara, che venga considerata in linea con i contenuti prescrittivi previsti dal C.T., non verrà considerata variante libera di cui ai punti 8 e 9 dell’allegato A) al Disciplinare di gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA C.O.T.).
Risposta :
Premesso che quanto riportato, più che un “Quesito”, appare un’affermazione di intenti, quanto riportato appare corretto.
P.S. si chiede cortesemente agli oe di formulare delle richieste di chiarimenti sotto forma di quesiti e non di generiche affermazioni di intenti. Inoltre di consultare gli atti di gara al fine di evitare la richiesta di chiarimenti in merito ad informazioni già presenti negli stessi.
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Chiarimento PI338908-25
Ultimo aggiornamento 26/07/2025 12:02Domanda : L’allegato A) al Disciplinare di gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA C.O.T.), in riferimento al Lotto 2, consente agli operatori economici di presentare formulazioni differenti della esclusione cyber di cui all’art.29 del C.T. di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi, e non esorbitino il perimetro complessivo della clausola: tale valutazione verrà effettuata a cura della commissione giudicatrice di gara.
Risposta :
Premesso che quanto riportato, più che un “Quesito”, appare un’affermazione di intenti, quanto riportato appare corretto.
P.S. si chiede cortesemente agli oe di formulare delle richieste di chiarimenti sotto forma di quesiti e non di generiche affermazioni di intenti. Inoltre di consultare gli atti di gara al fine di evitare la richieste di chiarimenti in merito ad informazioni già presenti negli stessi.
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Chiarimento PI338907-25
Ultimo aggiornamento 26/07/2025 12:01Domanda : Le varianti n°3 (esclusione dei danni causati da pandemie), e n°4 (Esclusione dei rischi derivanti o connessi a campi elettromagnetici), di cui all’allegato A) al Disciplinare di gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA C.O.T.) sono riferite alle esclusioni di cui all’art.29 del C.T. ed alla sola RCT; tuttavia è consentito agli OO.EE. integrare l’offerta tecnica attraverso le varianti libere 7 ed 8 indicate nell’allegato A) – varianti libere - integrando le esclusioni di cui sopra anche alla garanzia RCO.
Risposta :
Premesso che quanto riportato, più che un “Quesito”, appare un’affermazione di intenti, quanto riportato appare corretto.
P.S. si chiede cortesemente agli oe di formulare delle richieste di chiarimenti sotto forma di quesiti e non di generiche affermazioni di intenti. Inoltre di consultare gli atti di gara al fine di evitare la richieste di chiarimenti in merito ad informazioni già presenti negli stessi.
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Chiarimento PI337114-25
Ultimo aggiornamento 25/07/2025 07:56Domanda : Lotto 2 - RCT/O Ad integrazione del chiarimento fatto ieri, ci occorre una ulteriore precisazione Qualora l’Ente ritenga che la clausola Cyber fornita dalla compagnia rispetti i contenti prescrittivi, la stessa potrà essere modificata senza che venga considerata quale una delle due varianti libere previste della scheda tecnica (punti 7 e 8) ?
Risposta : La presentazione di una formulazione differente della esclusione cyber di cui all’art.29 del C.T. di gara, che venga considerata in linea con i contenuti prescrittivi previsti dal C.T., non verrà considerata variante libera di cui ai punti 8 e 9 dell’allegato A) al Disciplinare di gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA C.O.T.).
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Chiarimento PI335919-25
Ultimo aggiornamento 25/07/2025 07:55Domanda : LOTTO 2 - RCT/O Ci occorre anche capire, in base a quanto indicato dall’ente se la nostra Clausola Cyber rispetti i contenti prescrittivi dell’ente e quindi se sia possibile presentare la nostra formulazione in sostituzione di quella indicata nel capitolato di gara, che di seguito indichiamo nuovamente: Esclusione Cyber (esclusione valida sia per la garanzia RCT che RCO) DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: · qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” · qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: · “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: · i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; · e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
Risposta :
L’allegato A) al Disciplinare di gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA C.O.T.), in riferimento al Lotto 2, consente agli operatori economici di presentare formulazioni differenti della esclusione cyber di cui all’art.29 del C.T. di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi, e non esorbitino il perimetro complessivo della clausola: tale valutazione verrà effettuata a cura della commissione giudicatrice di gara.
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Chiarimento PI332664-25
Ultimo aggiornamento 23/07/2025 08:59Domanda : Lotto 4 Infortuni Il capitolato è modificabile o immodificabile? In caso di risposta affermativa al primo quesito, c’è possibilità di apportare altre modifiche oltre quelle previste dalla scheda tecnica? Sempre facendo riferimento alla situazione corrente, vorremmo capire le eventuali differenze tra il capitolato in corso e quello proposto; Facendo riferimento specificatamente alla PARTITA 2) RISCHIO INFORTUNI DEI DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE A BORDO DI VEICOLI IN GENERE PER SERVIZIO chiediamo il numero di veicoli per ciascun sub-lotto/contraente nelle ultime 5 annualità consolidate per poter avere un riferimento numerico in fase di analisi. Cordiali saluti.
Risposta :
Risposta 1 >>Le varianti normative al C.T. di gara sono consentite, nei limiti previsti e disciplinati dall’allegato A) al Disciplinare di gara, denominato CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA (C.O.T.).
Risposta 2 >>All’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”, risultano disponibili le Relazioni Tecnico Illustrative predisposte per ciascuna amministrazione committente, ove al punto 4 – Precedenti assicurativi – risultano indicati i precedenti assicurativi e le caratteristiche principali di ciascun contratto in essere; si precisa inoltre, che non risultano differenze di rilievo tra le condizioni contrattuali previste dalle polizze vigenti, e le condizioni normative contenute nel C.T. di gara.
Risposta 3 >>Come indicato al C.T. di gara lotto. 4, all’art.38, ai fini della profilazione del rischio della partita 2), vedasi il numero dei dipendenti in forza a ciascuna amministrazione committente (riportato all’interno delle Relazioni Tecnico-illustrative predisposte per ogni Ente committente), ed al numero dei veicoli utilizzati ed assicurati da ciascun ente riportato nell’allegato Elenco veicoli di cui al lotto 5 di gara; si precisa inoltre, che il numero di veicoli assicurati ed utilizzati dalle amministrazioni committenti risulta sostanzialmente invariato nell’ultimo quinquennio.
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Chiarimento PI331688-25
Ultimo aggiornamento 22/07/2025 08:03Domanda : Buongiorno, Per il lotto 3 rc patrimoniale chiediamo: 1) conferma che per la variante tecnica n. 8) al coefficiente 1, quindi nessuna variante o variante ininfluente (vedi note sulle varianti libere), corrispondano 10 punti; 2) con riferimento all’Art. 26: Rischi esclusi dall’assicurazione, lettera b): “Sono esclusi dall'assicurazione: “I danni materiali procurati a terzi (lesioni personali, morte e danneggiamento di cose), si chiede conferma che per “Danni materiali” deve intendersi quanto indicato in polizza alla Definizione di “Danno materiale”, ovvero: “La morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere, qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali. In caso di risposta positiva, si chiede di potere modificare il contenuto nel senso indicato, all’atto dell’emissione della polizza. Cordiali saluti
Risposta :
Risposta 1 >>In riferimento all’allegato A) al Disciplinare di Gara, afferente i CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA (C.O.T.), e segnatamente in rifermento al lotto n°3, si precisa che alla variante libera n°8, il coefficiente 1 sarà attribuito al concorrente che non avrà apportato alcuna variante al capitolato tecnico di gara, o un avariante ritenuta ininfluente (vedasi anche specifiche note sulle varianti libere), e ad esso verrà attribuito il punteggio corrispondete indicato, pari a punti 10.
Risposta 2 >>L’art.26 – rischi esclusi dall’assicurazione – stabilisce alla lettera b) che “Sono esclusi dall'assicurazione: I danni materiali procurati a terzi (lesioni personali, morte e danneggiamento di cose)”, laddove per “danni materiali” si intende esattamente quanto riportato alla voce corrispondente delle “Definizioni” previste.
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Chiarimento PI326816-25
Ultimo aggiornamento 21/07/2025 13:37Domanda : Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) Per tutti i lotti la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE della seguente appendice: APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. 4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre: A. Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate; B. Conferma che l’Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l’Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo. 5) Per il lotto KASKO siamo a richiedere: • se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. • Chilometri registrati “a consuntivo” in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato: o Consuntivo Anno 2022: Km …………….…..…; o Consuntivo Anno 2021: Km ……………………; o Consuntivo Anno 2020: Km ……………………; o Consuntivo Anno 2019: Km ……….……………; o Consuntivo Anno 2018: Km ……….……………; 6) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza. Non risulta tra i documenti di gara, il capitolato relativo al lotto 6 Danni accidentali a veicoli privati. In attesa di un Vs cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Risposta :
Risposta 1 >> Premesso che i CC.TT. di gara prevedono apposite clausole in ordine alle sanzioni internazionali, si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (sanzioni internazionali), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
Risposta 2 >> Premesso che i CC.TT. di gara prevedono apposite clausole in ordine alle restrizioni territoriali, si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (sanzioni internazionali), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
Risposta 3 >> All’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”, risultano disponibili le Relazioni Tecnico Illustrative predisposte per ciascuna amministrazione committente, ove al punto 3 - Informazioni su strutture, attività e servizi e modalità di erogazione – risulta indicata una voce in ordine a quanto richiesto.
Risposta 4.A >> Si precisa che al momento non sono previste, durante il periodo oggetto di affidamento del servizio, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate,
Risposta 4.B >> Si precisa che al momento gli Enti committenti non hanno in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia.
Risposta 5.a >> All’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”, risultano disponibili le Relazioni Tecnico Illustrative predisposte per ciascuna amministrazione committente, ove al punto 4 – Precedenti assicurativi – risultano indicati i precedenti assicurativi e le caratteristiche principali di ciascun contratto in essere; si precisa inoltre, che non risultano differenze di rilievo tra le condizioni contrattuali previste dalle polizze vigenti, e le condizioni normative contenute nel C.T. di gara.
Risposta 5.b >> All’interno del C.T. tecnico lotto n°6, per ciascuna Scheda Attuativa riferita a ciascuna amministrazione committente risultano indicati i chilometri consuntivi percorsi dagli assicurati per gli anni 2023 e 2024.
Risposta 6 >> Premesso che il C.T. di gara Lotto 2, prevede all’art.29 - Rischi esclusi dall’assicurazione – la esclusione Rischio Cyber, si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato (Cyber exclusion), nei termini di seguito riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
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Chiarimento PI321967-25
Ultimo aggiornamento 21/07/2025 08:16Domanda : Buongiorno, Si chiede conferma che l’esercizio del recesso da parte della società da una delle polizze facenti parte del Lotto RCT/O, ai sensi degli artt. 1 oppure 9 del capitolato, comporti o meno il recesso da tutte le polizze facenti parte del lotto RCT/O aggiudicato alla società. Cordiali saluti
Risposta :
Trattandosi di contratti assicurativi separati, a valere per ogni amministrazione committente e contraente degli stessi, il recesso da un singolo contratto assicurativo ai sensi degli artt.1 e 9 non comporta il recesso da tutte le polizze facenti parte il singolo lotto nella sua interezza.
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Chiarimento PI323678-25
Ultimo aggiornamento 18/07/2025 21:04Domanda : Buongiorno, relativamente al lotto RC Patrimoniale è possibile avere la descrizione del sx aperto dell’Unione Tresinaro Secchia, per favore?. Cordiali saluti
Risposta :
Trattasi di vertenza innanzi al Tribunale Civile, sezione del lavoro. Il sinistro è in passiva attesa, ma le garanzie di polizza potrebbero non essere impegnate, in quanto la pretesa risarcitoria attiene prevalentemente a danni fisici e materiali (non di natura patrimoniale) e ad ipotesi di azioni volontarie.
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Chiarimento PI321366-25
Ultimo aggiornamento 18/07/2025 20:59Domanda : Relativamente al lotto 2 - RCT/O gli assuntori chiedono: -PREGRESSI ASSICURATIVI--- - Precedente assicuratore - Premio annuo lordo in corso - Importo della franchigia in corso - Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI--- - Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti - Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: o Importo della franchigia in SIR o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito ---INFORMAZIONI GENERALI--- - Broker e provvigioni - L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? - L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani? - Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture. - In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole: *SANCTION CLAUSE* La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-. *ESCLUSIONE TERRITORIALE* Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità: - in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte; - sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; - in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA. *ESCLUSONE CYBER* DEFINIZIONI ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-. INCIDENTE CYBER: 1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-; 2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-. DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-. MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-. SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
Risposta :
Risposta 1 >> I documenti allegati alla documentazione di gara denominati Relazioni Tecniche-Illustrative, riportato al punto 4 – Precedenti assicurativi – l’indicazione dell’assicuratore in corso, l’importo della franchigia prevista dalla polizza vigente, e le modalità di gestione della stessa (franchigia o SIR).
Risposta 2 >> All’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”, quali allegati alle Relazioni Tecnico Illustrative, sono rinvenibili i “report sinistri” relativi a ciascun lotto in gara e a ciascuna amministrazione committente, contenenti i dati richiesti, ovvero l’elenco analitico dei sinistri verificatisi nei periodi indicati, gli importi liquidati o riservati, ed una descrizione sommaria dell’evento per i sistri di importo più rilevante; inoltre, come indicato nelle Relazioni Tecnico Illustrative gli importi dei sinistri liquidati o riservati, riferiti al lotto 2, risultano al lordo di eventuali scoperti o franchigie.
Risposta 3.1 >> All’interno di ciascun C.T. di gara, all’art.2, e all’art.25 del Disciplinare di gara, risulta indicato il broker incaricato dalle Amministrazioni committenti, nonché l’ammontare delle commissioni ad esso spettanti, n
Risposta 3.2 >> All’interno dei documenti denominati “progetto ex art.41”, risultano disponibili le Relazioni Tecnico Illustrative predisposte per ciascuna amministrazione committente, ove al punto 3 - Informazioni su strutture, attività e servizi e modalità di erogazione – risulta indicata la presenza di eventuali Case di riposo / RSA /CRA e la eventuale modalità di gestione delle stesse; si precisa infine che agli Enti Locali committenti non sono riferibili ed attribuite attività di tipo sanitario.
Risposta 4 >> Si precisa che le varianti ai CC.TT. di gara sono quelle precisate e consentite dal Disciplinare di gara, ed indicate all’allegato A (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), ed in riferimento al lotto 2, vedasi variante n°3, riferita ai “danni derivanti da pandemia o epidemia”
Risposta 5 >> Si segnala che l’allegato A al Disciplinare di Gara (CRITERI DI VALUTAZIONE dell’OFFERTA TECNICA - C.O.T.), consente per i lotti indicati, alla voce NOTE sule varianti libere, di apportare varianti a quanto segnalato, e nei termini riportati: “è consentito agli operatori economici presentare formulazioni differenti della clausola richiamata a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi”
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Chiarimento PI322704-25
Ultimo aggiornamento 16/07/2025 10:07Domanda : Buongiorno, si richiede cortesemente dove sono disponibili i capitolati di gara, non li troviamo fra gli allegati. Grazie
Risposta :
I capitolati di gara sono stati resi disponibili attraverso la pubblicazione in piattaforma (PAD) della cartella denominata " Progetto ex art. 41 commi 12, 13 e 14 del Codice - Tutti i lotti". All'interno della quale è stata caricata la cartella denominata "1.a-Capitolati speciali" contenente i capitolai di gara per ciascun lotto.
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Chiarimento PI322660-25
Ultimo aggiornamento 16/07/2025 10:00Domanda : Buongiorno, con la presente siamo gentilmente a richiedervi la base d'asta per il lotto 3 RCP Patrimoniale, in quanto nel disciplinare è indicato 32.700,00, invece nella scheda di offerta eco è indicato 33.000,00. Cordiali saluti
Risposta :
Si conferma che l'importo a base di gara, relativo al Lotto 3 "RCP Patrimoniale" è pari a € 32.700,00 come riportato nel Disciplinare di gara
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Chiarimento PI319207-25
Ultimo aggiornamento 15/07/2025 08:18Domanda : Buongiorno. Chiediamo da quali compagnie siano attualemente detenuti i rischi oggetto di gara. Cordiali saluti.
Risposta :
Le informazioni rispetto alle compagnie che attualmente detengono i rischi oggetto della presente gara sono specificate all’interno della cartella pubblicata nel bando di gara “ Progetto ex art. 41 commi 12, 13 e 14 del Codice - Tutti i lotti”.All’interno di ciascun allegato si trovano le relazioni tecnico - illustrative dell’Ente di riferimento, ed in particolare al paragrafo n. 4) si trova - per ciascun Ente - i precedenti assicurativi suddivisi per ramo, dove sono state indicate le Compagnie che attualmente detengono il rischio