Domanda : CHIARIMENTO REQUISITO CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE : In riferimento al paragrafo 6.2 “Requisiti di capacità tecnica e Professionale”, Requisito specifico, aver un Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari € 350.000,00 …. del disciplinare di gara, si chiede a codesta Stazione Appaltante di non considerare ostativo alla partecipazione alla gara la mancanza del requisito predetto. Diversamente l’eventuale mantenimento del requisito quale elemento obbligatorio alla partecipazione alla gara minerebbe il regolare svolgimento della stessa compromettendo la giusta concorrenza tra i partecipanti. A tal fine la scrivente impresa ritiene che il requisito indicato come obbligatorio al par. 6.2 possa essere soddisfatto con il possesso della qualifica SOA in OG10 in classifica II e OG9 in classifica III bis . Di recente l’ANAC con la Delibera del 4 aprile 2023, n. 140, ha avvalorato la suddetta tesi relativamente ad una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, dove la Stazione Appaltante richiedeva dei requisiti di capacità economico finanziaria – fatturati globali e specifici nei lavori e servizi analoghi relativi agli ultimi 3 esercizi - ulteriori rispetto all’attestazione SOA. Con la suddetta Delibera, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ancora una volta affermato il principio che l’attestazione di qualificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di capacità tecnica e finanziaria, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. Già con l’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016, il legislatore ha regolamentato le procedure di gara per lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila demarcando che gli esecutori provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione di qualificazione SOA, detto principio è stato più volte richiamato dall’ANAC (v. Linee Guida ANAC n. 4). Allo stesso modo, l’articolo 60, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14 del D.lgs. 50/2016), prevedeva espressamente il divieto per le stazioni appaltanti di “richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal regolamento”. Al comma 3 precisava ulteriormente che, ad eccezione dei lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro, l'attestazione di qualificazione SOA costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Infine, dal 1° luglio 2023 con l’introduzione del nuovo Codice degli Appalti, d.lgs. n. 36/2023, la nuova disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici è stata approfondita all’art. 100 comma 4 del Codice, dedicato ai requisiti di ammissione nei lavori pubblici, che rimanda all’allegato II.12 la definizione della disciplina del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Se si analizza l’Allegato II.12, all’art. 30 si vede confermata la previsione del previgente Regolamento di esecuzione del codice, secondo la quale “il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. Pertanto, in virtù di quanto relazionato, riteniamo che la spettabile stazione appaltante possa considerare valido e sufficiente il possesso della qualifica SOA in categoria OG10 in classifica II e OG9 in classifica III bis per la dimostrazione dei requisiti speciali.
Risposta :
Si confermano i contenuti del disciplinare di gara.
Il contratto d’appalto in oggetto si qualifica come appalto di forniture e non di lavori, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 898 dell’8 febbraio 2022, nella quale si ribadisce che qualora in un contratto di appalto sia previsto l’acquisto di un bene e, unitamente a questo, l’esecuzione a carico del contraente di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio, rendendo possibile l’uso del bene, il contratto va qualificato come appalto pubblico di fornitura.
Anche l’ANAC si è espressa in proposito, nello specifico con delibera del 6 settembre 2023, n. 389 è stata ribadita la distinzione fra appalto di fornitura con posa in opera e appalto di lavori pubblici.
Ne consegue che nel caso di specie trova applicazione l’art. 100 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.
Si evidenzia che il decreto Correttivo (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) ha apportato una significativa estensione del periodo rilevante ai fini della dimostrazione di tali requisiti, consentendo, in tal modo, di avere maggiori opportunità di partecipazione.
Pertanto la richiesta di requisiti di partecipazione è dunque coerente con l’oggetto dell’affidamento.