Domanda :
Si chiede al Responsabile della Centrale Unica di Committenza di esprimersi sulla possibilità di un Centro Interdipartimentale Universitario di partecipare alla gara.Nel merito, si formulano di seguito le seguenti considerazioni:
Come è noto, il Dlgs. 50/2016, cd. Codice dei Contratti, è stato introdotto allo scopo di recepire le Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE le quali concordemente riportano la definizione di operatore economico: “una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi†prevedendo esplicitamente che vi rientrino anche le Pubbliche Amministrazioni che siano in grado di fornire prodotti, prestare servizi o realizzare opere.
È da notare fin da ora che questa stessa previsione pone sullo stesso piano i tre tipi di contratti di appalto che le stazioni appaltanti possono procedere a mettere a gara e non vi è, quindi, nella normativa europea una differenza sostanziale tra la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Le stesse Direttive menzionate prevedono fra i “Considerando†iniziali quanto segue: â€œÈ opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanzaâ€, operando quindi una scelta precisa verso l’inclusione delle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Università Pubbliche – [ … OMISSIS …] e le sue strutture interne […OMISSIS…] - fra i soggetti che dovrebbero essere possibili aggiudicatari di ogni appalto.
Merita di essere ricordato che, nel drafting legislativo dell’Unione, la funzione dei è quella di consentire agli interessati di conoscere l’effettiva intenzione del legislatore europeo e di poter essere impiegati quale parametro per svolgere un’interpretazione logica e sistematica delle disposizioni comunitarie e nazionali in quanto essi “non sono mere relazioni esplicative, ma hanno una precisa valenza regolatoria quale parte integrante e sostanziale del testo normativo†(Chiti M.P. (2016), ‘Il nuovo Codice dei contratti pubblici. Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici’, in Giornale di diritto amministrativo, 436-443). È importante anche considerare un ulteriore principio comunitario esplicitato nell’art 19 delle Direttive secondo cui: “Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione,
alle persone giuridiche può essere imposto d’indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l’appalto di cui trattasi.â€
Questa previsione è di particolare importanza nello stabilire che non è legittima l’esclusione dettata semplicemente dalla diversa forma giuridica di un mandatario rispetto a quella prevista dalla normativa se, lo stesso soggetto è in grado di documentare il possesso, da parte dei responsabili tecnici, dei requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara. L’art. 3 del D.lgs. 50/2016, cd Codice dei contratti, proponendo la nozione di operatore economico ricomprende espressamente gli Enti pubblici “che offra(no) sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di serviziâ€, come stabilito dai principi comunitari summenzionati.
La definizione di operatore economico è stata poi richiamata dai successivi artt. 45, quest’ultimo è rubricato “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneriaâ€. Non deve però trarre in inganno l’ apparente minore “latitudine†dell’ art. 46, posto che la norma NON ha affatto l’ intenzione di restringere il campo degli “operatori economici†(delineato in via generale dall’ art. 3 e dall’ art. 45), ma solo lo scopo di identificare specificatamente altri soggetti (i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, etc…) che possono richiedere (in aggiunta ed a specificazione dei soggetti indicati nel precedente art. 45) di partecipare a questa tipologia di gara, con un’elencazione utile ad orientare le stazioni appaltanti rispetto ai requisiti necessari da inserire in quegli specifici bandi. Si può pertanto affermare che il legislatore italiano all’art. 46 del D. lgs. 50/2016 abbia voluto indicare un elenco, non tassativo né esaustivo, dei soggetti che normalmente sono titolati a partecipare alle gare per i servizi di architettura ed ingegneria, non volendo però escludere gli altri possibili operatori economici che siano comunque in grado di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per svolgere le attività, dato che tale conclusione risulterebbe non solo illogica e irragionevole, ma altresì in palese contrasto con la normativa comunitaria sovraordinata e con le pronunce della Corte di seguito richiamate.
È utile evidenziare fin da ora, infatti, che la normativa comunitaria non distingue gli appalti per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura dagli altri e non pone regole ad hoc. Ne consegue che la norma italiana non può che essere letta alla luce di quanto sopra indicato e tenendo altresì conto della giurisprudenza comunitaria e nazionale; in particolare la Corte di Giustizia CE fin dalle sentenze del 19/05/2009 C538/07 e del 23/12/2009 C305/2008 afferma il principio della massima apertura al mercato a tutti a tutti gli operatori economici, compresi quelli pubblici a condizione che questi ultimi non perseguano un principale scopo di lucro, non abbiano natura organizzativa di impresa e non abbiano una continua presenza sul mercato.
La stessa giurisprudenza del Giudice amministrativo conferma in pieno quanto sopra esposto, evidenziando che: “La giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia CE, sezione IV, 23 dicembre 2009, n. 305) afferma che non possono essere escluse a priori le Università dai soggetti economici abilitati a partecipare alle gare d’appalto. Afferma in proposito che “le disposizioni della direttiva 2004/18 ed in particolare quelle di cui all’articolo 1, numeri 2, lettera a) e 8, primo e secondo comma che si riferiscono alla nozione di “operatore economico†devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di serviziâ€. Il ragionamento seguito dalla Corte di Giustizia Europea si richiama al principio della massima apertura al mercato a tutti gli operatori pubblici e privati, prediligendo un’interpretazione estensiva della nozione di “ente pubblico†che includa anche organismi che non perseguono un principale scopo di lucro, che non hanno una struttura organizzativa d’impresa e che non assicurano una presenza continua sul mercato. Il legislatore comunitario non ha inteso, quindi, restringere la nozione di “operatore economico che offre servizi sul mercato†a quegli operatori che siano dotati di un’organizzazione d’impresa, né introdurre condizioni particolari atte a porre una limitazione a monte dell’accesso alle procedure di gara in base alla forma giuridica e all’organizzazione interna degli operatori economici, essendo nell’interesse del diritto comunitario garantire la partecipazione più ampia possibile di offerenti ad una gara d’appalto (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 19 maggio 2009, causa C 538/07). Il principio da affermare è, quindi, quello che depone per l’apertura alla concorrenza anche in casi in cui acquisiscano la veste di “operatori economici†taluni enti pubblici astrattamente beneficiari di finanziamenti statali, allorché, come nel caso di specie, non vi sia alcuna prova di connessione tra il sostegno pubblico e la
partecipazione e l’aggiudicazione di una gara d’appalto. (…) In tale contesto, come evidenziato dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 10 del 2011, deve ammettersi che l’Università possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti pubblici (o ad essi equiparati ai sensi del d. lgs. n. 163 del 2006) non solo in via diretta, ma anche a mezzo apposita società quando l’attività sia strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell’ente che sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca o dell’insegnamento o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento, con esclusione dell’attività lucrativa fine a se stessa†(Cons. di Stato, sez. V, 21.11.2014 n. 5767)
Anche l’ANAC ha avuto modo di esprimersi con il parere 118/2015 proprio con riferimento alla possibilità per un Ateneo, attraverso un Centro Interdipartimentale, di partecipare ad una gara in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).
L’ ANAC ha espressamente affermato che: “anche se non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 34 del Codice, qualora i soggetti giuridici in questione annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica possono, limitatamente al settore di pertinenza, - e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara - partecipare a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali». L’ ANAC ha ulteriormente precisato che tale partecipazione deve comunque garantire una stretta connessione tra l’oggetto sociale e le finalità istituzionali dell’Università e deve essere inerente a servizi che pongano problematiche proficue per la ricerca e la didattica, con la destinazione degli utili ai fini istituzionali dell’Università.
Risposta :
In allegato risposta al quesito