Domanda :
In relazione ai Requisiti Tecnici e Professionali, di cui all'art. 8.3del Disciplinare di Gara, siamo a chiedere quanto segue:
a) in riferimento al punto 8.3.1, lettera A - Fatturato specifico minimo, si chiede conferma che l'attività di "conduzione centrale termica" sia da intendersi comprensiva di "gestione e manutenzione", così come previsto per le attività relative agli impianti ed attrezzature antincendio.
b) In riferimento al punto 8.3.1, lettera B - Aver svolto regolarmente e con buon esito... almeno due servizi analoghi di gestione e manutenzione..., si chiede conferma che il triennio antecedente sia da intendersi il periodo compreso tra il 17.07.2016 ed il 16.07.2019.
c) Inoltre, sempre in relazione al presente punto (Lettera B) si chiede conferma che un Concorrente possa dimostrare il possesso del requisito contratti il cui servizio sia stato reso in modo continuativo per un periodo non inferiore a 24, ma che ai fini dell'importo complessivo minimo (pari a € 1.500.000,00) venga preso in considerazione solo il periodo rientrante nel "triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara".
A maggior chiarimento si riporta un esempio: Durata di un Contratto svolto dal concorrente 01.01.2015 - 31.12.2017, quindi di durata non inferiore ai 24 mesi. L'importo da considerarsi al fine di dimostrare "l'importo complessivo minimo" sarà quello svolto nel periodo rientrante dal 17.07.2017. Si chiede di confermare se è corretto l'esempio riportato.
d) In riferimento al punto 8.3.2, lettera A - Possesso di attestazione di Qualificazione SOA, si chiede conferma che un concorrente in possesso di Categoria SOA in OG11 adeguata, possa dimostrare mediante il "principio di assorbenza" il possesso delle categorie SOA OS3, OS28 ed OS30.
inoltre in ragione della natura della gara di cui in oggetto che prevede, tra le altre, la predisposizione di una offerta tecnica complessa ed altamente specialistica che necessità di ampi confronti tecnici ed economici anche con Fornitori/Terzi Prestatori specializzati, che nel periodo compreso tra il 05 agosto ed il 18 agosto sospendono l'attività per il periodo di chiusura per ferie estive, e dell'imminente data di scadenza della gara fissata per il giorno 26 agosto 2018, si chiede una proroga di 30 giorni la data di consegna dell'offerta.
In attesa di un Vs. sollecito riscontro cordialmente salutiamo.
Risposta :
- Con riferimento al quesito di cui alla lettera A) si specifica che per attività di “conduzione centrale termineâ€, si intende, come espressamente chiarito nel capitolato speciale d’appalto all’articolo 6.1.2. (pagg. 20 e ss.) comprendente “l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici da 35 Kw e fino a 1000 kw, conformemente alla normativa vigente.
Le prestazioni richieste sono:
- assunzione ed espletamento dell’incarico di Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico come definito dalle norme
- Esercizio dell’impianto, intendendo le operazioni eseguite in conformità alle normative UNI di messa in esercizio degli impianti a inizio stagione e di ripristino ad ogni chiamata che segnali un blocco o l’esercizio non regolare dell’impianto;
- Conduzione degli impianti termici, intendendo le seguenti operazioni eseguite in conformità alla norma UNI:
a) verifica della tenuta delle reti di distribuzione del gas incombusto;
b) aspirazione delle impurità sul fondo e dell’acqua di sedimentazione dei serbatoi per combustibili liquidi;
c) pulizia e lubrificazione dei bruciatori;
d) pulizia dei generatori di calore e dei condotti da fumo;
e) controllo dell’efficienza delle apparecchiature delle centrali termiche, degli organi di sicurezza, degli apparecchi indicatori, delle pompe e circolatori, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Manutenzione ordinaria, intendendo le operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e dei componenti che possono essere effettuate in luogo, con strumenti, o con attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e materiali di consumo corrente;
- custodia e compilazione del libretto di centrale e di impianto anche su piattaforma CRITER (compreso eventuale iscrizione al CRITER)
- il caricamento a software di tutti i dati riguardanti l’intervento e di tutta la documentazione comprovante in formato elettronico.â€
- Con rifermento ai quesiti B) e C) come ribadito sia dall’Anac che dalla giurisprudenza amministrativa (Con. Stato, sentenza n. 3285/2015) solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando. Diversamente, per la capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria. In definitiva, per verificare il quesito del “fatturato†si considerano i tre anni solari, coincidenti con gli esercizi contabili dell’impresa. Con riferimento alla capacità tecnico-professionale, ovvero, i due servizi analoghi, si considera il triennio precedente la data di pubblicazione, con la precisazione che i 24 mesi continuativi, debbono essere compresi tra il 16.07.2016 e il 17.07.2019.
- Con riferimento al quesito D), come chiarito da ANAC (Delibera n. 6 del 11 gennaio 2017) “l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del suddetto Regolamento 207/2010, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva ….. tale norma è fondata sulla considerazione che l’impresa qualificata nella categoria generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (pertinenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, altrettanto possibile sarà l’esecuzione anche di uno soltanto dei quattro specifici impianti a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara, (vd. parere prec. n.27 del 13.3.2013)â€.
- Infine, si precisa che NON sarà concessa alcuna proroga per la presentazione delle offerte.